CONTRATTO DI CESSIONE IN COMODATO DELL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ METROPOLITANA SITO IN CAMPI BISENZIO, PIAZZA MATTEOTTI, 16, AD USO PRIMA ACCOGLIENZA CITTADINI EXTRACOMUNITARI MIGRANTI
CONTRATTO DI CESSIONE IN COMODATO DELL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ METROPOLITANA SITO IN XXXXX XXXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXX, 00, AD USO PRIMA ACCOGLIENZA CITTADINI EXTRACOMUNITARI MIGRANTI
L’anno duemilaquindici (2015) il giorno 12 (dodici) del mese di novembre
TRA
- La Città Metropolitana di Firenze, di seguito indicata anche come “Comodante” (P. IVA 0170977048), con sede in Xxxxxxx, xxx Xxxxxx 0, rappresentata dalla dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx Xxxx, nata a Tripoli (Libia) il 31 Agosto 1957, che interviene nella sua qualità di Dirigente Responsabile della Direzione “Patrimonio T.P.L.” della Città Metropolitana di Firenze, autorizzata ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché in conformità a quanto disposto dal vigente regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi dell’Ente, ad impegnare legalmente e formalmente la Città Metropolitana per il presente atto, il cui schema è stato approvato con Delibera C.M. n° 84 del 30/09/2015;
E
- il Comune di Campi Bisenzio, di seguito indicato anche come “Comodatario” (P. IVA: 00421110487) con sede in Xxxxx Xxxxxxxx (XX), xxxxxx Xxxxx, 00, rappresentato dal sig. Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, nato a Pelago (FI) il 20/01/1958, che interviene nella sua qualità di Direttore del 6° Settore “Servizi al territorio e al patrimonio” del Comune di Campi Bisenzio e pertanto autorizzato, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del Decreto sindacale n°31 del 30/12/2014, ad impegnare legalmente e formalmente l’amministrazione comunale per il presente atto, il cui schema è stato approvato con deliberazione G.C. n°138 del 27/10/2015;
PREMESSO CHE
A) in data 10 luglio 2014 la Conferenza Unificata ha approvato un accordo con il quale il Governo, le regioni, ANCI e UPI condividono i contenuti di un apposito “Piano Operativo Nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari (singoli e famiglie) e minori non accompagnati” e attribuiscono al Prefetto del Comune capoluogo il compito di coordinare il tavolo di coordinamento regionale istituito per dare attuazione alle misure ivi previste;
B) la Prefettura di Firenze ha individuato, in esecuzione delle misure previste e nell’ambito dell’Accordo quadro per l’aggiudicazione del servizio di prima accoglienza di cittadini extracomunitari valido fino al 31 dicembre 2015, gli operatori economici (cd. “gestori”) a cui attribuire il suddetto servizio;
C) per lo svolgimento di tale servizio i gestori hanno la facoltà di avvalersi di strutture, anche di proprietà di soggetti terzi, in possesso dei requisiti necessari per l’accoglienza;
D) la Città Metropolitana di Firenze risulta proprietaria di un alloggio sito in Campi Bisenzio (FI), in xxxxxx Xxxxxxxxx, 00, piano T-1, individuato al Catasto Fabbricati del Comune di Campi Bisenzio dalla particella 56, subalterno 501 del foglio di mappa 20, categoria catastale A/2, classe 2, vani catastali 9,5, meglio evidenziato con tratto più scuro nella visura del fabbricato e nell’elaborato planimetrico allegati rispettivamente sub A) e sub B), e originariamente adibito a casello idraulico;
E) a seguito del decesso dell’ufficiale idraulico che lo occupava, l’alloggio di servizio di cui al punto precedente risulta attualmente libero;
F) è intenzione della Città Metropolitana di Firenze destinare i locali in parola all’accoglienza di cittadini stranieri migranti, cedendoli allo scopo in comodato d’uso gratuito al Comune di Campi Bisenzio;
G) per quanto sopra esposto, il Consiglio metropolitano della Città Metropolitana di Firenze ha stabilito, con deliberazione n° 84 del 30/09/2015, di riclassificare come patrimonio disponibile dell’Ente l’unità immobiliare in parola, dando mandato alla Dirigente responsabile della Direzione “Patrimonio – T.P.L.” di
provvedere alla stipulazione di un contratto di cessione in comodato dell’immobile al Comune di Campi Bisenzio, da destinare all’accoglienza di cittadini stranieri migranti;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1. PREMESSE ED ALLEGATI
1.1 Le premesse, gli allegati, gli atti e i documenti richiamati costituiscono, per patto espresso fra le parti contraenti, parte integrante, inscindibile e sostanziale del presente contratto.
Art. 2. OGGETTO
2.1 La Città Metropolitana di Firenze cede in comodato d’uso gratuito al Comune di Campi Bisenzio l’alloggio sito in Xxxxx Xxxxxxxx (XX), xxxxxx Xxxxxxxxx, 00, piano T-1, individuato al Catasto Fabbricati del Comune di Campi Bisenzio dalla particella 56, subalterno 501 del foglio di mappa 20, categoria catastale A/2, classe 2, vani catastali 9,5, (il tutto come risulta evidenziato con tratto più scuro nella visura del fabbricato e nell’elaborato planimetrico allegati rispettivamente sub A) e sub B).
Art. 3. DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE
3.1 L’immobile in oggetto viene concesso in comodato esclusivamente per l’uso di prima accoglienza di cittadini extracomunitari migranti, da assegnare ai soggetti economici (cd. “gestori”) individuati nell’ambito degli Accordi-quadro periodicamente sottoscritti dalla Prefettura di Firenze ex art 59 del D. Lgs. 163/2006 per l’aggiudicazione del servizio di prima accoglienza dei cittadini extracomunitari e la gestione dei servizi connessi; viene pertanto esclusa ogni altra destinazione. Resta inteso che il mutamento di destinazione d’uso dell'immobile senza la preventiva autorizzazione scritta del comodante costituirà motivo di risoluzione del contratto ex art. 1456 cod. civ.
Art. 4. DURATA DEL COMODATO
4.1 La cessione in comodato avrà durata iniziale di mesi ventiquattro (giorni 731) con decorrenza il 12/11/2015 e termine il 11/11/2017, rinnovabili per un altro periodo della stessa durata.
Art. 5. OBBLIGHI DEL COMODATARIO
5.1 Il comodatario accetta l’immobile oggetto del contratto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.
5.2 Il comodatario destinerà il suddetto immobile esclusivamente alla prima accoglienza di cittadini stranieri migranti, impegnandosi a non destinarlo a scopi differenti da quello su indicato.
5.3 Il comodatario si obbliga a non concedere a terzi, a qualsiasi titolo, il godimento, anche temporaneo, dell’immobile oggetto del contratto, senza il consenso del Comodante.
5.4 Il perimento dell’immobile oggetto del contratto farà comunque carico al comodatario.
5.5 E’ fatto divieto al comodatario di apportare modifiche all’immobile ricevuto in comodato, senza il consenso del comodante.
5.6 Le spese per le utenze gas, luce, acqua, telefono, tv, nuovi allacciamenti e intestazioni ed eventuali aumenti di potenza sono integralmente a carico del comodatario.
5.7 Il comodatario prende atto che sono a suo completo ed esclusivo carico gli oneri e le spese di manutenzione ordinaria dell'immobile ceduto in comodato nonché degli accessori e degli impianti, sia di quelli in esso preesistenti sia di quelli ulteriori che il comodatario dovesse realizzare a propria cura, e si obbliga a mantenere l'immobile, gli accessori e gli impianti in buono stato con la diligenza del buon padre di famiglia. Le spese per gli arredi ed i materiali di consumo presenti nella camere da letto e nei servizi igienici (coperte, asciugamani, carta igienica, saponi, etc.) sono a carico del comodatario. Restano a carico del comodatario le riparazioni di piccola manutenzione ed espressamente quelle da farsi agli impianti di acqua, gas, luce e sanitari, alle serrature e chiavi, ai cardini degli infissi, alla superficie dei muri e dei soffitti e degli infissi, alle marmette e piastrelle di pavimentazione e di rivestimento, oltre alle spese di ordinaria manutenzione. Il comodatario si obbliga, in deroga all’art. 1808 del codice civile, ad eseguire a sua cura e spese tutte le riparazioni di qualunque natura, anche straordinarie,
necessarie ed urgenti, nonché tutte le opere di manutenzione che si rendessero necessarie nel periodo di cessione in comodato dell’immobile per garantire l’uso cui è destinato.
Art. 6. RESPONSABILITA’ DEL COMODATARIO
6.1 Il comodatario esonera espressamente il comodante da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivargli per qualsiasi titolo o ragione, anche per fatti dolosi o colposi di terzi, ivi compresi i fatti del personale addetto all'uso del medesimo.
6.2 Il comodatario esonera espressamente il comodante da ogni responsabilità per danni ed infortuni che possono derivare a terzi e/o a cose di terzi, ivi compreso al personale addetto all’uso dell’immobile oggetto del contratto, o comunque verificatisi all’interno dell’immobile medesimo, anche a causa di terzi.
6.3 Il comodatario è responsabile verso il comodante ed i terzi per i danni derivati da negligenza nell’uso dell’immobile ceduto in comodato, ivi compresi gli impianti. A titolo indicativo il comodatario è responsabile dei danni che si dovessero verificare a seguito di ostruzione di apparecchi sanitari, scarichi, spandimento d’acqua, fughe di gas, incendi e di ogni altro evento riconducibile alla conduzione della cosa ceduta in comodato.
Art. 7. INADEMPIMENTO DEL COMODATARIO
7.1 Se il comodatario non adempie agli obblighi di cui al presente atto, il contratto si intende risolto di diritto ed il comodante può richiedere l’immediata restituzione dell’immobile, con oneri a carico del comodatario, oltre ad un eventuale risarcimento del danno subito.
Art. 8. RIPARAZIONI E MIGLIORIE
8.1 Le parti stabiliscono che il comodatario potrà eseguire sull’immobile ceduto in comodato, a sua cura e spese, previa comunicazione scritta al comodante e fatto salvo il rispetto delle previsioni e le prescritte autorizzazioni di legge, tutte le migliorie ed addizioni che ritenga utili per l’uso contrattualmente stabilito. Resta altresì espressamente concordato che tutti i miglioramenti, riparazioni, addizioni, allacciamenti sull’immobile e quant’altro effettuato dal concessionario, resteranno, alla cessazione del comodato, per qualsiasi causa si verifichino, acquisiti all’immobile ceduto in comodato a beneficio del comodante, senza che il comodatario o altri possa pretendere indennità, compensi, rimborsi o risarcimenti anche parziali, né, in ogni caso, il valore di detti miglioramenti o addizioni potrà compensare gli eventuali deterioramenti dell’immobile ceduto in
comodato. Ogni aggiunta che non possa essere tolta in qualunque momento senza danneggiare i locali ed ogni altra innovazione sia conservativa, che migliorativa, non potrà essere fatta dal comodatario senza preventiva comunicazione scritta al comodante.
Art. 9. STATO DELL'IMMOBILE. RICONSEGNA
9.1 Alla scadenza del contratto e degli eventuali rinnovi i locali dovranno essere riconsegnati personalmente all’incaricato del comodante nella persona del responsabile della Direzione competente per la gestione del patrimonio o di suo delegato. È fatta salva la facoltà del comodante di procedere giudizialmente per ottenere il rilascio coattivo dell’immobile nel caso di mancato o ritardata consegna dei locali alla scadenza del contratto.
Art. 10. OBBLIGO DI VISITA
10.1 Il comodatario si obbliga a far accedere nei locali oggetto del comodato, previo avviso, i rappresentanti del comodante, allo scopo di verificarne le condizioni ed il modo d’uso.
Art. 11. ELEZIONE DI DOMICILIO
11.1 Ad ogni effetto derivante dal presente contratto, ivi compresa la notifica degli atti giudiziari, il comodatario elegge domicilio nella sede municipale di Campi Bisenzio.
Art. 12. DISPOSIZIONI FINALI
12.1 Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto, le parti rinviano agli articoli del Codice Civile (artt. 1803-1812) ed alle altre disposizioni di legge vigenti in materia.
12.2 Il presente contratto è esente da bollo in quanto stipulato tra Enti pubblici e sarà registrato solo in caso d’uso, con oneri a carico della parte richiedente.
12.3 Per tutte le controversie relative alla interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto sarà competente il Foro di Firenze.
12.4 Ai sensi degli artt. 1341 e ss. del Codice Civile, il comodante e il comodatario dichiarano di approvare espressamente le clausole del presente atto di cui agli articoli: 5, 6, 7 ed 8.
per la Città Metropolitana di Firenze
la Dirigente dott. ssa Xxxxx Xxxxxxx Xxxx
per il Comune di Campi Bisenzio
il Dirigente Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx