tra
CIG CONTRATTO NORMATIVO CIG CONTRATTO ESECUTIVO
CONTRATTO ESECUTIVO DEL CONTRATTO NORMATIVO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE E ARCHIVIAZIONE PRESSO IL CENTRO
OPERATIVO DI PESCARA E LE SEDI DISTACCATE DI SULMONA E REGGIO CALABRIA
tra
Agenzia delle Entrate, con sede legale in , Via , C.F. e P.I.
, in persona del legale rappresentante , domiciliato per la carica ove sopra, (la “Agenzia”),
e
, con sede legale in , Via ed ivi domiciliata ai fini del presente atto, Capitale Sociale Euro ,
iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di , P. IVA
, in persona di legale rappresentante
pro tempore, (il’“Fornitore”),
PREMESSO
- che, in data l’Agenzia delle Entrate ha sottoscritto con il Fornitore un contratto normativo per i servizi di gestione documentale e archiviazione presso il Centro operativo di Pescara e le sedi distaccate di Sulmona e Reggio Calabria per la durata di 24 mesi, con opzione di rinnovo annuale;
- che con la sottoscrizione del contratto normativo di cui alla superiore premessa, il Fornitore si è obbligato, tra l’altro, a stipulare i contratti esecutivi per l’esecuzione dei servizi di che trattasi, fino a concorrenza dell’importo massimale stabilito nel Contratto normativo;
- che nel contratto normativo sono disciplinati tutti gli aspetti del rapporto contrattuale instauratosi tra il Fornitore e l’Agenzia;
- che le previsioni del presente Contratto esecutivo sono integrative e complementari alle disposizioni indicate nel contratto normativo, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, e a tutti gli atti nello stesso richiamati ed approvati, concorrendo a regolare il rapporto tra il Fornitore e l’Agenzia, come previsto dal contratto normativo stesso;
- che per tutto quanto non previsto e indicato in maniera specifica nel presente contratto esecutivo si rinvia a quanto prescritto nel contratto normativo e nel Capitolato e a tutte le clausole e gli allegati dagli stessi richiamati, i quali, anche se non materialmente uniti al presente, costituiscono espressione della manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l’Agenzia e il Fornitore, relativamente alle attività e alle prestazioni
contrattuali.
Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate e domiciliate, ciascuna nella loro qualità, convengono quanto segue:
Art. 1.
Disciplina del contratto esecutivo
1. Le previsioni del presente contratto esecutivo sono integrative e complementari alle disposizioni dettate nel contratto normativo sottoscritto il e da tutti gli atti da esso richiamati.
2. Le espressioni e i termini utilizzati nel presente contratto esecutivo hanno il significato previsto dall’art. 1 del contratto normativo.
Art. 2.
Oggetto del contratto esecutivo
1. L’Agenzia delle Entrate affida al Fornitore i servizi di gestione documentale e archiviazione presso il Centro operativo di Pescara e le sedi distaccate di Sulmona e Reggio Calabria secondo le specifiche indicate nell’allegato al presente contratto esecutivo (Nell’allegato specificare tipologie, quantitativi, sedi di consegna, eventuali indicazioni e informazioni di dettaglio).
2. Le prestazioni oggetto del presente contratto esecutivo dovranno essere eseguite conformemente alle previsioni del contratto normativo, del presente atto e del capitolato speciale descrittivo e prestazionale e dell’offerta presentata dal Fornitore.
Art. 3. Durata
1. Il presente contratto esecutivo ha validità dalla sua sottoscrizione sino al .
2. Qualora prima della scadenza del termine di cui al precedente comma 1 dovesse essere esaurito il corrispettivo massimo di cui al successivo art. 4, il presente contratto esecutivo dovrà intendersi concluso al momento del raggiungimento di tale importo.
Art.4.
Corrispettivi
1. Il corrispettivo massimo spettante al Fornitore a fronte della corretta e completa erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto esecutivo sono stabiliti nella misura complessiva di € ,00 (euro /00), oltre IVA.
2. Il corrispettivo effettivo maturato dal Fornitore sarà determinato sulla base dei corrispettivi unitari dei prodotti effettivamente consegnati a seguito di ordinativo/i emessi nel corso della
vigenza del presente contratto esecutivo, come risultante dalla contabilizzazione delle stesse effettuata dal Direttore dell’esecuzione.
3. Il corrispettivo contrattuale sopra indicato è accettato dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a proprio esclusivo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
4. Il predetto corrispettivo copre e compensa tutti gli oneri, nessuno escluso, occorrente alla perfetta esecuzione dei servizi.
Art 5.
Fatturazione e modalità di pagamento
1. La fatturazione del corrispettivo avverrà con cadenza mensile secondo le previsioni indicate nel contratto normativo.
2. Ai sensi dell’art. 1 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 le fatture emesse nei confronti dell’Amministrazione, comprensive di IVA, dovranno contenere l’indicazione “scissione dei pagamenti”. Per effetto di tale regime, al Fornitore verrà liquidato l’importo della fattura al netto dell’IVA, che sarà versata dall’Amministrazione secondo quanto previsto dalla normativa fiscale. Eventuali fatture elettroniche prive della citata indicazione saranno rifiutate.
3. L’emissione, trasmissione e il ricevimento delle fatture dovrà avvenire ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1, commi da 209 a 214 della Legge 244/2007 solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55 e s.m.i., l’Agenzia non accetterà fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali.
4. Le fatture dovranno essere intestate ad Agenzia delle Entrate, con sede legale in Roma, Via Giorgione 106, C.F. e P.I. 06363391001. Il Fornitore dovrà riportare sulla fattura elettronica il seguente XXX- 0XX0XX, il numero di CIG nonché dovrà completare i seguenti campi facoltativi con le informazione che in fase di verifica di conformità/regolare esecuzione saranno comunicate dal Direttore dell’Esecuzione:
a. Dati Ricezione (Blocco di dati 2.1.5) con indicazione:
b. “Riferimento Numero Linea della fattura” (2.1.5.1);
c. “Numero Documento della Ricezione” (2.1.5.2): indicare il numero di Regolare Esecuzione
d. “Data” (2.1.5.3): indicare la data di regolare esecuzione
e. “Numero linea della Ricezione” (2.1.5.4): indicare il numero linea della regolare esecuzione
f. “CIG” (2.1.5.7).
5. Il pagamento di ciascuna delle fatture avverrà, ai sensi del dell’art. 3, comma 1, della Legge
n. 136/2010, mediante bonifico sul conto corrente n. , intestato al
Fornitore ed acceso presso , A.B.I. , C.A.B. , IBAN . Il Fornitore dichiara che il predetto conto corrente è appositamente dedicato alle commesse pubbliche.
6. Il Fornitore assume, con la sottoscrizione del presente ordine, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 8, della medesima.
Art. 6 Recesso
1. L’Agenzia potrà recedere dal presente contratto esecutivo in qualsiasi momento, senza giustificazione alcuna e con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a. r. o fax o posta elettronica certificata, rispetto alla data di operatività del recesso stesso.
2. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’Agenzia.
3. In caso di recesso, al Fornitore non spetta alcun onere aggiuntivo oltre al pagamento del corrispettivo per le consegne già effettuate fino alla data di efficacia del recesso, né alcun diritto al risarcimento danni e/o a somme o indennizzi a titolo di mancato guadagno.
4. Le previsioni di cui al presente articolo troveranno applicazione anche nel caso in cui l’Agenzia receda dal contratto normativo.
Articolo 7 Risoluzione
1. In caso di inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto esecutivo che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 giorni, che verrà assegnato dall’Agenzia - a mezzo di raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata - per porre fine all’inadempimento, l’Agenzia medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto esecutivo, con conseguente escussione della cauzione definitiva, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni danno subìto.
2. In ogni caso, si conviene che il presente contratto esecutivo sarà risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare al Fornitore a mezzo raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata, qualora l’Agenzia risolva nei confronti del fornitore il contratto normativo.
3. In caso di risoluzione, l’Agenzia potrà procedere all’esecuzione del contratto a spese del Fornitore.
Art. 8 Subappalto
(da inserire solo nel caso in cui non sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta)
1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente contratto esecutivo.
(da inserire solo nel caso in cui sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta)
1. Il Fornitore, conformemente alle previsioni indicate nel contratto normativo e a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in Subappalto, in misura pari al XXX% dell’importo massimo complessivo del presente contratto esecutivo le seguenti prestazioni contrattuali:
a. ;
b. ………………………………………………………………………..….
2. Il subappalto delle prestazioni contrattuali è disciplinato espressamente dall’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.
3. Il Fornitore è responsabile delle attività poste in essere dal subappaltatore e dei danni che dovessero derivare all’Agenzia o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state subaffidate le suddette attività.
4. I corrispettivi maturati dai subappaltatori saranno corrisposti, ad esclusione delle ipotesi di cui all’art. 105, comma 13 del D.lgs 50/2016, direttamente dal Fornitore, il quale ha l’obbligo di inserire nei contratti di subappalto la predetta clausola. A tal fine è fatto obbligo al Fornitore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dal medesimo Fornitore ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Art. 9.
Responsabile del Contratto esecutivo del Fornitore e Direttore dell’esecuzione dell’Agenzia
1. Il Fornitore designa sin d’ora quale proprio Responsabile del Contratto esecutivo il sig.
, il quale avrà la responsabilità della conduzione e dell’applicazione del contratto esecutivo e sarà autorizzato ad agire come principale referente con l’Agenzia.
2. Il Responsabile dovrà essere sempre rintracciabile attraverso l’ausilio di apposita utenza telefonica fissa e mobile, indirizzo di posta elettronica certificata, e-mail e fax.
Le comunicazioni pertanto saranno effettuate presso i seguenti recapiti: Cellulare ;
Telefono ; Fax ; E-mail ; Indirizzo PEC .
3. Il Fornitore dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei predetti recapiti.
4. Tutte le comunicazioni fatte al Responsabile devono intendersi effettuate regolarmente nei confronti del Fornitore medesimo.
5. L’Agenzia ha nominato quale Responsabile del procedimento e quale Direttore dell’esecuzione .
Art. 10 Clausola finale
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, trovano espressamente applicazione quanto previsto nel Contratto normativo.
1. lì .
Il Fornitore L’Agenzia
Il Fornitore, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., con la firma qui di seguito apposta dichiara di approvare specificamente gli articoli qui di seguito indicati dopo aver attentamente riletto e ponderato quanto ivi stabilito e convenuto:
art. 1. disciplina del Contratto esecutivo; art. 5 fatturazione e modalità di pagamento; articolo 6 recesso; articolo 8 subappalto; art. 10 clausola finale.
lì .
Il Fornitore