Contract
1 Informazioni generali
1.1 Il contratto è concluso con il ricevimento della conferma scritta del Fornitore che accetta l'ordinazione (conferma d'ordine).
1.2 Le offerte in cui non è indicato un termine per l'accettazione non sono vincolanti. Le presenti Condizioni di fornitura sono vincolanti se dichiarate applicabili nell'offerta o nella conferma d'ordine ovvero nella bolla di consegna. Eventuali condizioni di tenore diverso del Committente sono valide soltanto se accettate espressamente per iscritto dal Fornitore.
1.3 Le presenti Condizioni d’acquisto hanno carattere vincolante anche quando in contratti successivi non siano nominate a parte e sono da considerarsi valide sino alla revoca
1.4 Qualsiasi accordo o dichiarazione giuridicamente rilevante dei contraenti richiede per la sua validità la forma scritta. Le dichiarazioni in forma di testo, trasmesse o registrate mediante media elettronici, sono equiparate alla forma scritta se così concordato dai contraenti.
2 Estensione di forniture e prestazioni
2.1 Le forniture e le prestazioni del Fornitore sono indicate in modo esaustivo nella conferma d'ordine, compresi gli eventuali allegati. Il Fornitore ha facoltà di apportare modifiche che risultano in un miglioramento, a condizione che ciò non comporti un aumento di prezzo.
2.2 Alla scadenza della durata contrattuale convenuta, i quantitativi rimanenti dai contratti quadro vengono inviati e xxxxx in conto al cliente.
3 Progetti, documentazione tecnica e diritti di proprietà intellettuale
3.1 Salvo accordo di tenore diverso, prospetti e cataloghi non sono vincolanti. I dati indicati nei documenti tecnici sono vincolanti soltanto se garantiti espressamente.
3.2 Ogni contraente si riserva tutti i diritti sui disegni e la documentazione tecnica che ha consegnato alla controparte. Il contraente che ha ricevuto detti documenti riconosce tali diritti e, salvo previa autorizzazione scritta della controparte, eviterà che terzi possano accedere alla totalità o a parte dei documenti o che questi vengano utilizzati per scopi diversi da quello per cui sono stati consegnati.
3.3 Per quanto riguarda la merce acquistata, il fornitore concede al cliente un diritto d’uso trasferibile, non esclusivo, dei diritti di autore e di altri diritti di beni immateriali che siano stati acquisiti dal fornitore per lo sviluppo e il design del prodotto per il cliente.
4 Disegni e descrizioni
4.1 Se, prima o dopo la conclusione del contratto, il Fornitore mette a disposizione del Committente disegni e documenti tecnici concernenti l'oggetto da fornire o la sua produzione, gli stessi restano di proprietà del contraente che li ha messi a disposizione.
Il Fornitore non ha l'obbligo di mettere a disposizione disegni di fabbricazione per gli oggetti da fornire o i ricambi.
Se il Committente riceve disegni, documenti tecnici o altre informazioni tecniche, senza il consenso del Fornitore non può utilizzarli per scopi diversi da quelli per cui li ha ricevuti, come assemblaggio, montaggio e manutenzione degli oggetti da fornire. Senza il consenso del Fornitore non possono essere utilizzati per altri scopi, copiati, riprodotti, consegnati o portati a conoscenza di terzi.
4.2 Se un contraente desidera una modifica delle specifiche tecniche degli oggetti da fornire, deve presentare le sue proposte in forma scritta alla controparte, la quale deve reagire per iscritto a tale richiesta entro 30 giorni civili.
5 Prescrizioni nel paese di destinazione e dispositivi di protezione
5.1 Al più tardi al conferimento dell'ordine il Committente deve segnalare al Fornitore le prescrizioni e le norme concernenti esecuzione delle forniture e prestazioni, esercizio e prevenzione delle malattie e degli infortuni.
5.2 Salvo accordo di tenore diverso, le forniture e le prestazioni sono conformi alle prescrizioni e alle norme vigenti alla sede del Fornitore.
6 Prezzi
6.1 Tutti i prezzi si intendono netti, franco stabilimento, imballaggio escluso, in franchi svizzeri liberamente disponibili, senza deduzioni di sorta.
Tutte le spese accessorie x.xx. per trasporto, assicurazione, permessi di esportazione, transito, importazione e gli altri permessi e attestazioni sono a carico del Committente. Sono parimenti a carico del Committente le imposte, i tributi, i diritti, i dazi di ogni genere e gli altri oneri di carattere similare riscossi in relazione al contratto ovvero essi vanno rimborsati al Fornitore, su presentazione del corrispondente giustificativo, qualora sia stato quest'ultimo a doverli pagare.
6.2 Il Fornitore si riserva di adeguare i prezzi, se fra il momento dell'offerta e l'adempimento del contratto le tariffe salariali o i prezzi del materiale sono cambiati.
Inoltre i prezzi vengono modificati adeguatamente se
- il tempo di consegna viene successivamente prolungato per uno dei motivi menzionati al punto 9.3 oppure
- il genere o l'estensione delle forniture o prestazioni concordate hanno subito modifiche oppure
- il materiale o l'esecuzione hanno subito modifiche, perché la documentazione fornita dal Committente non corrispondeva alla situazione effettiva o era incompleta.
6.3 Per ordini di valore inferiore a 100.000 CHF si applica un “supplemento valore minimo”.
6.4 Il fornitore è autorizzato ad applicare un aumento del prezzo dell’offerta qualora si sia convenuto di pagare il prezzo di acquisto in altra valuta, diversa dal Xxxxxx Xxxxxxxx (CHF), e al momento del termine di consegna concordato nel contratto il tasso di cambio valuta sia superiore del 3% del tasso di cambio valuta in vigore il
giorno della consegna dell’offerta. Per stabilire i principali tassi di cambio valuta in vigore al momento dell’offerta e della consegna, fanno fede le indicazioni sulla valuta presenti su xxx.xxxxx.xxx nei rispettivi giorni di calendario.
7 Condizioni di pagamento
7.1 I pagamenti vanno effettuati dal Committente secondo il punto 6.1 più sopra, conformemente alle condizioni di pagamento al domicilio del Fornitore, senza deduzione di sconti, spese, imposte, tasse, diritti, dazi o simili.
Salvo accordo di tenore diverso, il prezzo va pagato con le rate seguenti:
- un terzo come acconto entro un mese dal ricevimento della conferma d'ordine da parte del Committente,
- un terzo allo spirare di due terzi del tempo di consegna concordato,
- il saldo entro un mese dalla comunicazione del Fornitore che la merce è pronta per la spedizione.
L'obbligo di pagamento è adempiuto nella misura in cui al domicilio del Fornitore sono stati messi a sua libera disposizione franchi svizzeri.
7.2 I termini di pagamento vanno rispettati anche se trasporto, consegna, montaggio, messa in servizio o collaudo delle forniture o delle prestazioni dovessero subire ritardi o divenire impossibili per motivi non imputabili al Fornitore ovvero se mancassero componenti irrilevanti o si rendessero necessari lavori addizionali che non rendono impossibile l'utilizzo delle forniture.
7.3 Se l'acconto non viene pagato ovvero le garanzie dovute al momento della conclusione del contratto non vengono prestate come pattuito, il Fornitore ha il diritto di pretendere l'adempimento del contratto o di recedere dallo stesso, chiedendo in entrambi i casi il risarcimento dei danni.
Se per un qualsiasi motivo il Committente cade in mora con un successivo pagamento o se in seguito a una circostanza subentrata dopo la stipulazione del contratto il Fornitore deve seriamente temere di non ricevere integralmente o puntualmente i pagamenti del Committente, il Fornitore può, senza pregiudizio per i propri diritti legali, sospendere l'ulteriore esecuzione del contratto e trattenere le forniture pronte per la spedizione, finché non siano concordate nuove condizioni di pagamento e di fornitura e il Fornitore non abbia ricevuto sufficienti garanzie. Se non si riesce a stipulare un tale accordo entro un termine adeguato o se il Fornitore non riceve sufficienti garanzie, egli ha il diritto di recedere dal contratto e chiedere il risarcimento dei danni.
7.4 Se il Committente non rispetta i termini di pagamento concordati, dal momento della scadenza pattuita è tenuto a pagare - anche in assenza di diffida - un interesse il cui tasso si orienta a quelli vigenti al domicilio del Committente e comunque superiore di almeno il 4% al Libor a 3 mesi in franchi svizzeri vigente al momento. Resta riservato il risarcimento degli ulteriori danni.
8 Riserva di proprietà
Il Fornitore resta proprietario di tutte le sue forniture finché non abbia ricevuto tutti i pagamenti previsti dal contratto.
Il Committente ha l'obbligo di collaborare ai provvedimenti necessari per tutelare la proprietà del Fornitore; in particolare con la stipulazione del contratto egli autorizza il Fornitore a procedere, a spese del Committente, all'iscrizione o all'annotazione della riserva di proprietà negli appositi registri o libri pubblici o repertori simili, come pure sulle cose fornite, conformemente alle leggi nazionali vigenti in materia, adempiendo tutte le relative formalità.
Per tutta la durata della riserva di proprietà il Committente provvede a proprie spese alla manutenzione degli oggetti forniti e ad assicurarli a favore del Fornitore contro il furto, la rottura, l'incendio i danni dell'acqua e gli altri rischi. Inoltre prenderà tutte le misure necessarie per evitare che i diritti di proprietà del Fornitore subiscano pregiudizio o decadano.
9 Tempo di consegna
9.1 Il tempo di consegna inizia a decorrere non appena il contratto è stato concluso, tutte le formalità amministrative come permessi di importazione, esportazione, transito e pagamento, sono state sbrigate, i pagamenti dovuti sono stati effettuati, le eventuali garanzie prestate e i dettagli tecnici essenziali definiti. Il tempo di consegna è rispettato se prima del suo spirare viene inviato al Committente l'avviso che la merce è pronta per la spedizione.
9.2 Il rispetto del tempo di consegna presuppone l'adempimento degli impegni contrattuali da parte del Committente.
9.3 Il tempo di consegna viene prorogato adeguatamente:
a) se il Fornitore non riceve tempestivamente i dati di cui ha bisogno per l'adempimento del contratto o se successivamente il Committente li modifica, causando così un ritardo delle forniture o delle prestazioni;
b) se insorgono impedimenti che il Fornitore non può evitare nemmeno applicando la debita diligenza e ciò indipendentemente dal fatto che tali impedimenti si siano verificati presso di lui, presso il Committente o presso terzi. Tali impedimenti sono per esempio epidemie, mobilitazione, eventi bellici, sommosse, infortuni, conflitti del lavoro, ritardi di consegna o difetti delle materie prime, dei semilavorati o dei prodotti finiti necessari, inutilizzabilità di pezzi importanti, provvedimenti od omissioni da parte delle autorità competenti, eventi della natura,
c) se il Committente o terze persone sono in ritardo con i lavori di loro competenza o con l'adempimento degli obblighi contrattuali, in particolare se il Committente non rispetta le condizioni di pagamento.
9.4 Se al posto di un tempo di consegna è stata convenuta una data fissa, la stessa equivale all'ultimo giorno di un tempo di consegna; i punti 9.1 - 9.3 di cui sopra si applicano per analogia.
9.5 Il Committente non può derivare nessun diritto né pretesa dal ritardo di forniture o prestazioni. Questa restrizione non vale in caso di dolo o grave
negligenza del Fornitore, ma vale in caso di dolo o grave negligenza del personale ausiliario.
10 Imballaggio
L'imballaggio viene fatturato separatamente dal Fornitore e non viene ripreso. Se però è stato contrassegnato come proprietà del Fornitore, il Committente deve rispedirlo franco di spese al luogo di provenienza.
11 Passaggio degli utili e dei rischi
11.1 Utili e rischi passano al Committente al più tardi nel momento in cui le forniture lasciano lo stabilimento del Fornitore.
11.2 Se la spedizione subisce ritardi per motivi non imputabili al Fornitore, i rischi passano al Committente nel momento originariamente previsto per la consegna dallo stabilimento. A partire da tale momento le forniture vengono immagazzinate e assicurate per conto e rischio del Committente.
12 Spedizione, trasporto e assicurazione
12.1 Il trasporto avviene per conto e rischio del Committente. Eventuali reclami in relazione alla spedizione o al trasporto devono essere presentati immediatamente dal Committente all'ultimo vettore, al momento di ricevere la fornitura o i documenti di trasporto.
12.2 Particolari richieste in merito alla spedizione, al trasporto e all’assicurazione delle merci devono essere tempestivamente comunicate al fornitore.
12.3 L'assicurazione contro tutti i danni diretti e indiretti di qualsiasi genere è compito del Committente.
13 Verifica e collaudo delle forniture e delle prestazioni
13.1 Il Fornitore provvede a controllare le forniture e le prestazioni prima della spedizione, se ciò rientra nella prassi usuale. Se il Committente esige verifiche più approfondite, le stesse devono essere concordate separatamente fra i contraenti; i relativi costi sono a carico del Committente.
13.2 Il Committente deve verificare entro un termine adeguato le forniture e le prestazioni, notificando immediatamente per iscritto eventuali difetti. In caso contrario le forniture e le prestazioni sono considerate approvate.
13.3 Il Fornitore deve eliminare al più presto possibile i difetti notificatigli conformemente al punto 13.2 e a sua volta il Committente deve offrirgli la possibilità di farlo.
13.4 Con riserva del punto 13.3 più sopra, per l'esecuzione di un collaudo e la definizione delle relative condizioni è richiesto un accordo separato. Con riserva di convenzioni di tenore diverso, vale quanto segue:
- Il Fornitore deve informare il Committente dell'esecuzione del collaudo con un anticipo sufficiente, perché questi o un suo rappresentante possa parteciparvi.
- Del collaudo va redatto un verbale che deve essere firmato dal Committente e dal Fornitore o dai loro
rappresentanti. In tale verbale viene specificato che il collaudo ha avuto esito positivo ovvero che la fornitura è stata accettata con riserva o respinta dal Committente. In queste ultime due eventualità ogni singolo difetto contestato va messo a verbale.
- Il Committente non può rifiutare l'accettazione né la sottoscrizione del verbale di collaudo a motivo di difetti di lieve entità, in particolare se non pregiudicano in modo essenziale la funzionalità delle forniture o delle prestazioni. Il Fornitore è tenuto a eliminare immediatamente tali difetti.
- In caso di notevoli differenze rispetto al contratto o gravi difetti, il Committente deve offrire al Fornitore la possibilità di eliminarli entro un termine adeguato. Dopo di che ha luogo un altro collaudo.
Se al secondo collaudo si constatano nuovamente notevoli differenze rispetto al contratto o gravi difetti e se i contraenti hanno concordato per tali eventualità una riduzione di prezzo, il pagamento di un indennizzo o altre prestazioni, il Committente può esigerle dal Fornitore. Se però i difetti o le differenze manifestatisi in occasione di detto collaudo sono di gravità tale da non poter essere eliminati entro un termine adeguato e le forniture e le prestazioni risultano assolutamente inutilizzabili o utilizzabili soltanto in misura fortemente limitata per lo scopo notificato, il Committente ha il diritto di rifiutare l'accettazione della parte difettosa ovvero, qualora un'accettazione parziale fosse economicamente inammissibile per lui, di recedere dal contratto. Il Fornitore può essere obbligato soltanto a restituire gli importi che gli sono stati pagati per le parti interessate dal recesso.
13.5 Si considera pure che il collaudo abbia avuto esito positivo,
- se il collaudo non ha potuto essere effettuato per il termine previsto, per motivi di cui il Fornitore non è tenuto a rispondere;
- se il Committente rifiuta l'accettazione senza averne il diritto;
- se il Committente si rifiuta di firmare un verbale di collaudo stilato secondo il punto13.4 più sopra;
- se il Committente ha utilizzato forniture o prestazioni del Fornitore.
13.6 Da eventuali difetti di qualsiasi genere delle forniture o prestazioni il Committente non può derivare nessun diritto o pretesa, a parte quanto menzionato espressamente al punto 13.4 più sopra e al punto 14 più avanti (garanzia, responsabilità per i difetti).
14 Garanzia, responsabilità per i difetti
14.1 Termine di garanzia
Il termine di garanzia è di 12 mesi ovvero 6 mesi se si lavora in più turni. Tale termine inizia a decorrere con la partenza delle forniture dallo stabilimento o con il collaudo eventualmente concordato per le forniture e le prestazioni oppure, se il Fornitore si è incaricato anche del montaggio, con la conclusione di quest'ultimo. Se la spedizione, il collaudo o il montaggio subiscono ritardi per motivi non imputabili al Fornitore, la garanzia cessa al più tardi 18 mesi dopo la notifica che la merce è pronta per la spedizione.
Per i componenti sostituiti o riparati il periodo di garanzia inizia a decorrere nuovamente e dura 6 mesi
dalla sostituzione, dalla conclusione della riparazione o dal collaudo, al massimo comunque allo spirare di un periodo pari al doppio del periodo di garanzia secondo il paragrafo precedente.
La garanzia decade anticipatamente se il Committente o terzi effettuano modifiche o riparazioni in modo inadeguato o se, qualora si sia manifestato un difetto, il Committente non prende immediatamente tutte le misure idonee a ridurre il danno e non offre al Fornitore la possibilità di eliminare il difetto.
14.2 Responsabilità per i difetti di materiale, costruzione ed esecuzione
Su richiesta scritta del Committente il Fornitore si impegna a riparare o sostituire al più presto possibile, a sua libera scelta, tutte le parti delle forniture che prima dello spirare della garanzia si rivelano dimostrabilmente difettose o inutilizzabili a causa del materiale scadente o di errori di costruzione o esecuzione. Le parti sostituite diventano proprietà del Fornitore. Il Fornitore si assume i costi delle riparazioni eseguite nel suo stabilimento. Se la riparazione non fosse possibile nello stabilimento del Fornitore, i relativi costi, nella misura in cui superano gli usuali costi di trasporto, manodopera, viaggio e soggiorno, nonché i costi per lo smontaggio e il montaggio delle parti difettose, sono a carico del Committente.
14.3 Responsabilità per le caratteristiche garantite
Sono caratteristiche garantite esclusivamente quelle che nella conferma d'ordine o nelle specifiche sono indicate come tali. Dette caratteristiche sono da considerarsi garantite al massimo fino allo scadere del termine di garanzia. Se è stato concordato un collaudo, le caratteristiche garantite sono considerate sussistere, se nell'ambito di tale collaudo è stato dimostrato che sono conformi a quanto garantito.
Se le caratteristiche garantite non sussistono o sussistono solo in parte, il Committente ha innanzi tutto diritto a che il Fornitore le rettifichi immediatamente. A tal fine il Committente deve concedere al Fornitore il tempo e le opportunità necessari.
Se l'intervento del Fornitore non ha esito positivo o riesce solo in parte, il Committente ha diritto all'indennizzo concordato per tale eventualità oppure, se non è stato preso nessun accordo in tal senso, a un'adeguata riduzione di prezzo. Se però il difetto manifestatosi fosse di gravità tale da non poter essere eliminato entro un termine adeguato e se le forniture e le prestazioni risultassero assolutamente inutilizzabili o utilizzabili soltanto in misura fortemente limitata per lo scopo notificato, il Committente avrà il diritto di rifiutare l'accettazione della parte difettosa ovvero, qualora un'accettazione parziale fosse economicamente inammissibile per lui, di recedere dal contratto. Il Fornitore può essere obbligato soltanto a restituire gli importi che gli sono stati pagati per le parti interessate dal recesso.
14.4 Esclusione dalla responsabilità per difetti
Sono esclusi dalla garanzia e dalla responsabilità del Fornitore i danni che non sono dimostrabilmente dovuti a materiale scadente, errori di costruzione o difetti di esecuzione (l'onere della prova incombe sul Committente), bensì a normale usura, manutenzione
insufficiente, inosservanza delle prescrizioni per l'uso, sollecitazioni eccessive, mezzi di esercizio inadeguati, agenti chimici o elettrolitici, lavori di costruzione o montaggio che non sono stati eseguiti dal Fornitore, nonché altre cause di cui il Fornitore non è tenuto a rispondere.
14.5 Forniture e prestazioni di subfornitori
Indipendentemente dal punto 14, il Fornitore concede per le forniture e le prestazioni dei subfornitori prescritti dal Committente una garanzia limitata esclusivamente agli impegni di garanzia dei subfornitori in questione.
14.6 Esclusività dei diritti di garanzia
Per i difetti di materiale, costruzione o esecuzione e per la mancanza di caratteristiche garantite il Committente non può var valere diritti né pretese diversi da quelli menzionati espressamente alle precedenti punti 14.1 - 14.5.
14.7 Responsabilità per gli obblighi accessori
Per le pretese del Committente derivanti da eventuali carenze della consulenza o motivi similari o violazione di obblighi accessori di qualsiasi genere il Fornitore risponde esclusivamente in caso di dolo o grave negligenza.
15 Inadempienza, carenze nell'adempimento e relative conseguenze
15.1 In tutti i casi di inadempienza o carente adempimento non espressamente disciplinati dalle presenti Condizioni, in particolare se senza motivo il Fornitore inizia con tale ritardo l'esecuzione delle forniture e delle prestazioni da far apparire impossibile il loro completamento in tempo utile, se si può prevedere con certezza che per colpa del Fornitore l'esecuzione non potrà essere conforme al contratto o se per colpa del Fornitore sono state eseguite forniture o prestazioni non conformi al contratto, il Committente può fissare al Fornitore una proroga adeguata, comminando il recesso dal contratto in caso di inadempienza. Se per colpa del Fornitore anche l'ulteriore termine concesso spira infruttuosamente, il Committente può (i) recedere dal contratto per le forniture o le prestazioni non conformi o la cui esecuzione non conforme si può prevedere con certezza e (ii) pretendere il rimborso dei pagamenti già effettuati per dette forniture o prestazioni.
15.2 In un caso del genere, riguardo all'eventuale richiesta di risarcimento del Committente e l'esclusione di ulteriori responsabilità del Fornitore vale la cifra 17 più avanti e il risarcimento che può essere preteso è limitato al 5% del prezzo contrattuale delle forniture e delle prestazioni interessate dal recesso.
16 Risoluzione del contratto da parte del Fornitore
16.1 Da parte del fornitore
Qualora eventi imprevisti dovessero modificare notevolmente l'importanza economica o il contenuto delle forniture o delle prestazioni o influire in misura notevole sui lavori del Fornitore, come pure in caso di successiva impossibilità dell'esecuzione, il contratto sarà modificato in modo adeguato. Nella misura in cui
ciò non sia economicamente accettabile, il Fornitore ha il diritto di risolvere il contratto ovvero le parti dello stesso interessate dai cambiamenti. Se intende risolvere il contratto, il Fornitore è tenuto a comunicarlo immediatamente al Committente, non appena abbia conoscenza della portata dell'evento, e questo anche se dapprima è stata concordata una proroga dei tempi di consegna. In caso di risoluzione del contratto il Fornitore ha diritto al rimborso delle forniture e prestazioni già effettuate. È esclusa qualsiasi pretesa di risarcimento del Committente a motivo della risoluzione del contratto in un'eventualità del genere.
16.2 Obblighi del committente
Nella misura in cui il fornitore acconsente all’annullamento o alla sospensione degli ordini, questi possono essere annullati o sospesi dal committente.
In caso di annullamento o sospensione di ordini il committente è tenuto a farsi carico di tutte le spese connesse a quell’ordine nel frattempo sostenute dal fornitore. Ad esse si ascrivono in particolare le spese per la materia prima, per attrezzi di ogni tipo, per impianti di produzione specifici per l’ordine, per i costi scoperti di sviluppo nonché per prodotti elaborati pronti e un consueto importo di copertura per spese generali e indirette.
17 Esclusione di ulteriori responsabilità del Fornitore
Tutti i casi di violazioni contrattuali e le relative conseguenze legali come pure tutte le pretese del Committente, indipendentemente dal motivo legale per cui vengono fatte valere, sono disciplinati in modo esaustivo dalle presenti Condizioni. In particolare è esclusa, se non espressamente menzionata, qualsiasi pretesa di risarcimento, riduzione di prezzo, annullamento del o recesso dal contratto. In nessun caso il Committente ha diritto al risarcimento di danni che non sono stati subiti dall'oggetto stesso della fornitura, come interruzioni della produzione, immobilizzazioni, perdita di ordini, perdita di guadagno o altri danni diretti o indiretti. Questa esclusione della responsabilità non vale in caso di dolo o grave negligenza del Fornitore, ma vale in caso di dolo o grave negligenza del personale ausiliario.
Per il resto la presente esclusione di responsabilità non vale quando vi si oppongano norme legali imperative.
18 Diritto di regresso del Fornitore
Se a causa di azioni od omissioni del Committente o del suo personale ausiliario venissero ferite persone o danneggiate cose di terzi e il Fornitore fosse chiamato a risponderne, egli avrà un diritto di regresso nei confronti del Committente.
19 Montaggio
Se il Fornitore si incarica anche del montaggio o della sorveglianza del montaggio, si applicano le Condizioni generali di montaggio della Società svizzera dei costruttori di macchine (VSM).
20 Foro competente e diritto applicabile
20.1 Foro competente per il Committente e il Fornitore è la sede del Fornitore. Il Fornitore ha peraltro il diritto di
citare in giudizio il Committente alla sede di quest'ultimo.
20.2 Il rapporto giuridico è retto dal diritto materiale svizzero, con esclusione delle norme della legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP) e della Convenzione di Vienna sui contratti di compravendita (CISG).