Fra
Accordo Quadro di cooperazione
Fra
Associazione Cluster tecnologico Nazionale dell’Aerospazio (CTNA) con sede legale in Xxxx, Xxx Xxxxxxxxx 00, costituitasi nel settembre 2012 ed iscritta nel Registro delle persone giuridiche il 19 dicembre 2017.
E
Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, nel seguito CNR, C.F. 80054330586, con sede in Xxxx, Xxxxxxxx Xxxx Xxxx x. 0, rappresen- tato dalla Prof.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, in qualità di Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso CNR.
Nel prosieguo, congiuntamente indicate come "Parti"
- Visto il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito anche «MIUR»), n. 257 del 30 maggio 2012, recante “avviso per lo sviluppo e il potenziamento di cluster tecnologici nazionali” e ss.mm.ii.;
- Visto il regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (di seguito «regolamento UE n. 651/2014»), «che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applica- zione degli articoli 107 e 108 del trattato testo rilevante ai fini del SEE» e ss.mm.ii.;
- Visto il Decreto MIUR, n. 1610 del 3 agosto 2016, recante «av- viso per lo sviluppo e il potenziamento di nuovi 4 cluster tecnologici na- zionali» e ss.mm.ii.;
- Visto il Decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 recante «Disposi- zioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno» convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2017 n. 123.
- Visto lo Statuto del CTNA, approvato con delibera dell’Assemblea del 7 ottobre 2020.
Premesso che
1. I Cluster Tecnologici Nazionali (di seguito CTN), costituiti con Decreto n. 257 del 30 maggio 2012 e con Decreto n. 1610, del 3 agosto 2016, emanati dal MUR (già MIUR) e riconducibili ai poli di innovazione di cui al regolamento UE n. 651/2014 e ss.mm.ii., sono strutture di sup- porto e di efficientamento per il coordinamento delle politiche di ricerca industriale a livello nazionale e locale, di raccordo tra le misure pro- mosse a livello centrale e regionale;
2. Il decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 recante «disposizioni ur- genti per la crescita economica del mezzogiorno» convertito con xxxx- ficazioni dalla legge 3 agosto 2017 n. 123, dispone l’erogazione da parte del MUR in favore dei CTN di un contributo iniziale e di quote annuali successive, in via forfettaria anticipata e finalizzata a consentire l’avvio delle attività e la presentazione di un Piano di azione. I contributi erogati sono soggetti a un cofinanziamento da parte dei CTN pari all’im- porto del contributo stesso, come previsto all’art. 27 del Regolamento (UE) 651/2014;
Considerato, inoltre, che:
3. Ai sensi dello Statuto (art. 3), il CTNA, “si propone di svolgere tutte le iniziative relative alla funzione di cluster tecnologico nazionale nel
settore dell’aerospazio quale struttura di supporto al coordinamento delle politiche di ricerca, innovazione, sviluppo e supporto del settore, anche attraverso il raccordo tra politiche e azioni a livello centrale e regionale, nonché quale luogo di condivisione, sviluppo e valorizza- zione di risorse, conoscenze e competenze al fine di favorire la colla- borazione tra i soggetti che operano nel settore e accrescere la visibilità e la competitività delle eccellenze nazionali anche a livello internazio- nale”. A tal fine, il CTNA potrà presentare proposte anche nell’ambito di bandi ed iniziative finanziate a livello nazionale ed europeo.
4. Per lo svolgimento delle proprie attività l’Associazione si avvale del proprio Patrimonio, comprensivo del contributo annuale richiesto ai Soci secondo l’importo deliberato annualmente dall’Organo di Governo. Inoltre, “per raggiungere gli scopi precisati, l’Associazione si avvale dei contributi e degli apporti di qualunque tipo forniti dagli Associati, anche per il tramite di soggetti terzi, tanto pubblici quanto privati, previo ac- cordo scritto con i soci stessi.” (art. 3, co. 4 Statuto). Nel caso della partecipazione ad altri bandi ed iniziative pubbliche coerenti con le fi- nalità dell’associazione, il budget del progetto dovrà assicurare il rim- borso delle risorse impiegate per lo svolgimento del progetto stesso;
5. Lo Statuto del CTNA, all’art. 4.3 prevede che l’Assemblea, su propo- sta dell’Organo di Governo, potrà autorizzare in luogo del versamento del contributo annuale di gestione dovuto da uno o più Associati, l’ero- gazione di equivalenti apporti in natura coerenti e funzionali allo scopo del CTNA. Ed in particolare specifica che alcuni associati, tra cui il CNR,
in considerazione della loro appartenenza alla categoria degli Enti Pub- blici (di Ricerca) saranno esonerati dall’obbligo di versare contributi in denaro, sia periodici, sia straordinari, essendo la loro partecipazione all’Associazione basata su apporti di natura diversa, da disciplinare con apposita convenzione;
6. Il CNR, in base al suo Statuto, è un Ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale con il compito di svolgere, pro- muovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei prin- cipali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, per- seguendo l’integrazione di discipline e tecnologie diffusive ed innova- tive anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati. Il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all’amplia- mento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collabora- zione con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;
Il CNR per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di ogni altra
attività connessa, ivi compreso l’utilizzo economico dei risultati della ri- cerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità de- terminati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, può:
a) stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, sia na- zionali che internazionali;
b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
c) promuovere l’inserimento nel settore della ricerca di giovani ricerca- xxxx sia per il conseguimento dei propri obiettivi istituzionali sia per la crescita complessiva del patrimonio umano ai fini di una maggiore com- petitività del paese e dei territori;
d) svolgere un ruolo importante nel formare ricercatori destinati non solo ad essere ammessi nella propria rete scientifica e promuove la formazione dei giovani ricercatori anche attraverso l'assegnazione di borse di studio;
e) commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali.
In base al vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 14, prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18 febbraio 2019, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in data 19 febbraio 2019, sul sito del CNR, entrato in vigore in data 1° marzo 2019; i rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra il CNR ed i soggetti pubblici e privati sono regolati da Accordi Quadro che definiscono aree proget- tuali, modalità di collaborazione e costituiscono la base per la succes- siva stipula di Convenzioni operative.
Considerato, inoltre, che:
7. Le Parti svolgono attività in settori di interesse comune in particolare, per ciò che concerne l’Area di Specializzazione Aerospazio, la defini-
zione e coordinamento delle politiche di ricerca industriale a livello na- zionale e locale, il raccordo tra le misure promosse a livello centrale e regionale e, con riferimento alle regioni del Mezzogiorno, anche il sup- porto all'attuazione e all'impiego degli interventi sul territorio. Più speci- ficatamente, con l’adesione del CNR al CTNA a partire dal 2013, le Parti hanno inteso collaborare per definire il Piano di Azione triennale dell’Area di Specializzazione Aerospazio e le sue successive evoluzioni e per sviluppare congiuntamente tutte le attività di interesse pubblico e generale finalizzate ad attuarlo;
8. Il Piano di Azione triennale del CTNA per il periodo 2022-24 è stato redatto con il contributo dei Soci e del Comitato Tecnico ed è stato pre- sentato, per approvazione, al MIUR nel febbraio 2022. Esso contiene, oltre all’analisi di contesto e alle roadmap tecnologiche, anche la defi- nizione delle priorità strategiche e delle linee di azione del CTNA per il triennio di riferimento. Le azioni indicate nel Piano prevedono il coinvol- gimento attivo dei Soci del CTNA nelle attività di organizzazione, ese- cuzione, disseminazione e valutazione dei risultati delle azioni stesse. Entro febbraio di ogni anno, il CTNA dovrà presentare al MUR, per ap- provazione, l’aggiornamento del Piano Triennale per l’anno in corso e il biennio successivo.
Tutto ciò premesso e considerato, le Parti
convengono e stipulano quanto segue
Titolo I - disposizioni generali
Art. 1 Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo Qua- dro. Il presente Accordo richiama norme a carattere generale cui le parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di futuri ed eventuali atti integrativi e/o ulteriormente attuativi. Per quanto non espressamente disposto dagli atti di cui sopra si rinvia alla normativa vigente.
Art.2 Oggetto e Finalità
Il presente accordo disciplina termini e condizioni per l’esecuzione di azioni di supporto al funzionamento del CTNA tramite l’esecuzione delle attività di interesse comune, definite nel successivo art. 4, coeren- temente con le finalità istituzionali di entrambe le Parti. In particolare, il presente Accordo definisce i contributi attesi in applicazione delle di- sposizioni richiamate agli artt. 4 e 5 delle premesse, avente ad oggetto l’esonero del CNR del versamento del contributo annuale di gestione al CTNA a fronte della definizione di apporti di natura diversa alla parteci- pazione degli scopi e le attività dell’Associazione.
Resta inteso che le modalità e le forme di collaborazione ad attività o progetti specifici saranno regolate attraverso la stipula di specifiche convenzioni operative adottate sulla base dell’art. 6 del presente Ac- cordo ed ai sensi degli ordinamenti interni delle Parti.
Art. 3 Gestione delle relazioni
La definizione e il coordinamento delle azioni di collaborazione oggetto del presente Accordo Quadro da sviluppare attraverso specifiche Con- venzioni sono assicurate per il tramite dei rappresentanti del CNR negli organi del CTNA di cui all’art. 9 dello Statuto del CTNA, e segnatamente
il rappresentante del CNR nell’Assemblea (art. 10 Statuto CTNA) e il rappresentante del CNR nell’Organo di Governo, ai sensi dell’art. 11.1 lett. e) dello Statuto del CTNA.
L’approvazione delle proposte/iniziative, nell’ambito del presente Ac- cordo, spetta ai competenti Organi delle rispettive Parti.
Titolo II - Attività e modalità di collaborazione
Art. 4 Tipologia delle azioni
Le azioni, oggetto del presente Accordo, riguardano il supporto allo svolgimento delle attività del CTNA di polo di innovazione di cui al re- golamento UE n. 651/2014 e ss.mm.ii. quale struttura di supporto e di efficientamento per il coordinamento delle politiche di ricerca industriale a livello nazionale e locale, di raccordo tra le misure promosse a livello centrale e regionale.
Le iniziative poste in essere dalle Parti riguarderanno principalmente:
1. definizione e validazione delle roadmap tecnologiche e del Piano di Azione triennale, nonché le analisi di contesto e di settori funzionali alla definizione delle roadmap stesse;
2. sviluppo delle roadmap tramite attività di supporto alla ricerca e al trasferimento tecnologico;
3. supporto alle attività di internazionalizzazione della ricerca tramite l’incentivazione di collaborazioni e progetti a livello europeo ed interna- zionale;
4. attività di animazione e networking tra imprese, istituzioni, enti di ri- cerca e cluster e associazioni al fine di promuovere lo sviluppo della conoscenza e delle capacità del settore;
5. attività di comunicazione e promozione del settore e delle attività del Cluster Nazionale quale aggregazione di interessi a livello nazionale e internazionale;
6. attività a sostegno ai processi di valorizzazione della ricerca, di inno- vazione e di trasferimento tecnologico;
7. attività a supporto alla qualificazione del capitale umano, nonché al- tre iniziative di formazione e disseminazione delle tematiche aerospa- ziali anche a favore di studenti;
8. sviluppo di sistemi di gestione della conoscenza.
Tali azioni si svilupperanno favorendo le opportune collaborazioni e si- nergie con Enti, con le Università ed eventuali altri Associati al CTNA, nonché altri soggetti interessati al presente Accordo.
Art. 5 Risorse
Per la realizzazione delle iniziative di cui al precedente art. 4, le Parti intendono mettere a disposizione risorse umane e strumentali e finan- ziare secondo le modalità previste dalle Convenzioni operative previste dal successivo art. 6.
Resta inteso che, in luogo del versamento del contributo annuale di ge- stione, il CNR si impegna a sostenere direttamente i costi del personale dedicato alle seguenti attività:
i. Partecipazione attiva, per il tramite del rappresentante incari- cato, ai lavori dell’Organo di Governo e dell’Assemblea;
ii. Partecipazione attiva, per il tramite del rappresentante incari- cato, ai lavori del Comitato tecnico di cui all’art. 12 dello Statuto del CTNA;
iii. Fornire contributi per le attività di cui ai punti da 1. a 8. del pre- cedente articolo, alla luce delle richieste specifiche formulate da- gli organi del CTNA e le competenze del CNR.
Il CTNA, per le attività di cui al precedente art. 4, si impegna a:
1. mettere a disposizione il proprio livello di posizionamento in am- bito nazionale e riconoscimento istituzionale verso tutti gli stakeholder coinvolti, in qualità di soggetto identificato (Legge dello Stato n° 123 del 3 Agosto 2017) come «struttura di supporto e di efficientamento per il coordinamento delle politiche di ricerca industriale a livello nazionale e locale».
2. svolgere azioni di supporto, coordinamento e indirizzo sia allo sviluppo del Piano, sia alla promozione dei risultati della collaborazione del CTNA e del CNR e, conseguentemente, dei risultati verso imprese, organismi di ricerca, amministrazioni pubbliche così da supportare l’in- dividuazione – sulla base dei risultati che scaturiranno dalle azioni del Piano – delle più efficaci politiche di sostegno del settore aerospaziale finalizzate al perseguimento degli obiettivi strategici di lungo periodo.
3. fornire al CNR tutta la collaborazione necessaria o opportuna a consentire lo svolgimento delle suddette attività e, in particolare, a co- municare tempestivamente tutti i dati, le notizie e le informazioni neces- sarie o anche solamente utili per il corretto espletamento delle stesse.
Art. 6 Convenzioni operative
Le modalità operative concernenti l'esecuzione del presente Accordo saranno definite all’atto della stipula delle convenzioni operative bilate- rali in cui verrà anche disciplinata la gestione delle risorse umane e
strumentali appositamente dedicate.
Convenzioni operative dovranno essere stipulate anche nel caso in cui il CTNA attivi progetti specifici su bandi o iniziative nazionali o europee per le quali è previsto un contributo specifico all’attuazione da parte del CNR.
Le Convenzioni Operative dovranno contenere le descrizioni specifiche di: a) attività da svolgere; b) obiettivi da realizzare; c) termini e condi- zioni di svolgimento; d) tempi di attuazione; e) risorse umane e stru- mentali da impiegare e messe a disposizione dalle parti; f) definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione; g) definizione dei costi ammissibili e delle modalità di rendicontazione delle spese.
Le Convezioni operative potranno disciplinare anche i diritti di proprietà intellettuale, i copyright, i marchi eventualmente derivanti dalle attività condotte ed ogni altro aspetto che le parti riterranno opportuno.
Art. 7 Proprietà Intellettuale
Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il know how, le notizie che le stesse scambiano durante la vigenza e/o esecuzione del presente Accordo, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per le quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.
Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte re- sterà nella piena esclusività della stessa, ed il relativo uso che dovesse
essere consentito alle altre Parti nell’ambito del presente Accordo non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza e/o diritto in capo alle stesse, salvi i casi in cui il trasferimento sia espressamente e previa- mente previsto.
Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte po- trà essere utilizzato dalle altre Parti per le attività di cui all’Accordo solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte definita “titolare”.
Titolo III - Durata ed efficacia dell’accordo. Modifiche
Art. 8 Durata
La durata del presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso fino al 31.12.2024 e potrà essere rinnovato per il succes- sivo triennio mediante ulteriore atto scritto tra le parti salvo disdetta da parte di uno dei contraenti da comunicarsi all’ altro contraente a mezzo di raccomandata a/r entro e non oltre sei mesi dalla scadenza del pre- sente Accordo – Quadro.
E’ fatta salva la possibilità per le Parti di provvedere alla sottoscrizione anche a mezzo di firma digitale ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 Febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21 Maggio.
– salvo eventuali proroghe da formalizzarsi secondo quanto disposto al successivo articolo 9.
Art. 9 Modifiche e Recesso
Le Parti potranno, di comune accordo, rivedere in tutto o in parte le disposizioni del presente accordo, incluse eventuali proroghe, qualora intervengano circostanze che possano comportare un mutamento delle
modalità di svolgimento delle attività in oggetto o delle condizioni di svolgimento delle attività medesime.
Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo verranno formalizzati per iscritto.
Considerata la natura della collaborazione, formalizzata attraverso la partecipazione del CNR quale Socio del CTNA, il presente Accordo si intenderà concluso per volere delle Parti nel caso del recesso del CNR dall’Associazione, secondo quanto previsto dallo Statuto della stessa.
Titolo IV - Protezione dei dati sensibili e personali Art. 10 Tutela dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Ge- nerale sulla protezione dei dati personali” (GDPR) le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali forniti e/o raccolti nell’ambito del presente accordo esclusivamente per la finalità dello stesso.
Le Parti riconoscono di agire ciascuna in qualità di titolare autonomo del trattamento e si impegnano ad operare nel pieno rispetto della nor- mativa in materia di protezione dei dati personali ad esse applicabile in relazione alle attività di trattamento dei dati personali connesse all'ese- cuzione dell’accordo.
Titolo V - Disposizioni transitorie e finali
Art. 11 - Nullità parziale
Qualora qualsivoglia clausola del presente Accordo sia riconosciuta non valida o di impossibile attuazione, oppure successivamente diven-
tata – totalmente e/o parzialmente – non valida o di impossibile attua- zione, ciò non inficia la validità del rimanente dettato del presente Ac- cordo, fatto salvo quanto previsto dall’ art. 1419 del Codice Civile.
Nel caso in cui si verifichi quanto previsto al comma di cui sopra, le Parti provvederanno a concordare una valida clausola sostitutiva che sia il più vicino possibile allo scopo della clausola non valida e/o di impossi- bile attuazione, al fine di superare la situazione che ne ha determinato l’invalidità e/o la impossibilità di attuazione.
Art. 12 - Cessione
Il presente Accordo non potrà essere ceduto, neppure parzialmente, a terzi, rimanendo comunque sempre obbligati i soli soggetti indicati in epigrafe.
Art. 13 - Comunicazioni
Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo, da inviarsi, salvo quanto altrimenti concordato tra le parti, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o fax dovranno essere recapitate presso le sedi isti- tuzionali dei firmatari.
Art. 14 - Registrazione
Il presente Accordo Quadro sarà registrato in caso d’uso. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.
Art. 15 - Rinvii e Foro Competente
Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa rin- vio alle norme vigenti in materia. In caso di controversia nell’interpreta- zione o esecuzione del presente Accordo Quadro che non si possa ri- solvere in via amichevole, il Foro competente sarà quello di Roma.
Letto, approvato e sottoscritto, Roma, …….
L’associazione Cluster Tecnologico Nazionale dell’Aerospazio
Il Consiglio Nazionale delle Ricerche