SCHEMA DI CONTRATTO
SCHEMA DI CONTRATTO
PER L’AFFIDAMENTO IN OUTSOURCING DELLE ATTIVITÀ INFORMATICHE
TRA
L’impresa ………………………………...………, con sede in ,
via……………………………………………………….., n , iscritta presso la Camera di
Commercio di …………………………………….., al n. ………….del Registro delle imprese, codice fiscale n. …………….…..……, partita IVA n , nella persona del suo
legale rappresentante pro tempore: ……………………………...………….., di seguito indicata anche come “Committente”, da una parte,
e
l’impresa ………………………………...……..…, con sede in
……………………….………..……… via ………………………….., n , iscritta presso
la Camera di Commercio di……………………………….……….. al n. ………….del Registro delle imprese, codice fiscale n. ……………....…..……, partita IVA n……………………….……….nella persona del suo legale rappresentante pro tempore
………………………………….……. di seguito indicata come “Fornitore”, dall’altra.
PREMESSO CHE
− è sorta la necessità per il Committente di acquisire servizi oggetto del presente contratto;
− il Fornitore è imprenditore attivo nel campo della ………………(ad es. “dei servizi di manutenzione applicativa), ed è risultato idoneo per l’affidamento dei servizi oggetto del presente contratto;
− il Committente e il Fornitore riconoscono le rispettive professionalità e ritengono di poter addivenire alla conclusione di un accordo che contribuisca alla reciproca soddisfazione economica, al miglioramento della qualità dei prodotti e delle conoscenze tecniche, alla maggiore integrazione dei rispettivi processi aziendali.
Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:
si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1
Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici
1. Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, così come il Capitolato Tecnico, nonché i documenti allegati allo stesso Capitolato Tecnico. In caso di conflitto tra le disposizioni contenute nel presente contratto e il Capitolato Tecnico, le
clausole del presente contratto prevarranno.
Articolo 2 Definizioni
1. Nel corpo del presente contratto, con il termine:
a) “Fornitore” o “Outsoucer” s’intende l’Impresa che, con l’erogazione di servizi di consulenza specialistica è preposto allo svolgimento di attività per la manutenzione, lo sviluppo e l’assistenza funzionale dei servizi informatici necessari al Committente per la gestione delle proprie aree aziendali;
b) “Committente” s’intende l’impresa che ha affidato al Fornitore l’esecuzione dei servizi informatici finalizzati alla gestione delle infrastrutture connesse ai propri processi operativi e di gestione;
c) “Responsabile del Committente” s’intende la persona nominata dal Committente per sovrintendere all’esecuzione del contratto, fungendo da interlocutore del Fornitore per tutte le attività in cui ciò sia previsto;
d) “Responsabile del Fornitore” s’intende la persona nominata dal Fornitore per coordinare l’esecuzione del contratto e fungere da interlocutore del Committente per tutte le attività in cui ciò sia previsto.
Articolo 3 Oggetto del contratto
1. I sistemi informatici di cui dispone il Committente sono descritti sotto il profilo dimensionale, tecnico, funzionale ed operativo nel Capitolato Tecnico;
2. Il Committente affida, in outsourcing al Fornitore, che accetta, l’organizzazione di servizi informatici e l’utilizzo delle tecnologie ed in particolare la prestazione di uno o più dei servizi di seguito indicati:
a) manutenzione correttiva;
b) manutenzione adeguativa;
c) manutenzione evolutiva;
da eseguirsi, conformemente alle previsioni, condizioni, modalità e termini previsti nel Capitolato Tecnico e nel presente contratto.
3. gli output delle attività svolte dovranno essere realizzati nel rispetto degli standard qualitativi (prevalentemente ISO9001:2000) e secondo le modalità previste nel Capitolato Tecnico, o altrimenti concordati con il Committente, e consegnati secondo la tempificazione prevista nel
Capitolato Tecnico o quella diversa concordata con il Committente, salvo l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo 17.
4. Nelle attività contrattuali di cui al precedente comma è, altresì, compreso un periodo di affiancamento di inizio e fine fornitura, secondo modalità e scopi contenuti nel Capitolato Tecnico.
Articolo 4 Variazioni
1. Le parti prendono atto, assumendo incondizionato impegno al riguardo, che è facoltà del Committente di apportare variazioni in aumento o in diminuzione alla prestazione contrattuale, previo preavviso di … (ad es.: da 3 a 6 mesi) nella misura massima, in entrambi i casi, del 20% del valore del contratto per ogni anno compresi gli oneri accessori.
2. Le variazioni in aumento richieste dal Committente in corso di esecuzione determinano una variazione del corrispettivo per la lavorazione oggetto della variazione. Il Fornitore ha diritto al compenso per maggiori attività. Qualora le parti non giungano ad un accordo, il corrispettivo è determinato nella misura della percentuale da applicare al prezzo pattuito sulla base dei metodi di valutazione contenuti nel Capitolato Tecnico.
3. Qualora le variazioni in aumento e/o in diminuzione richieste dal Committente in corso di esecuzione determinassero una variazione del termine di ultimazione della lavorazione oggetto della modifica, la variazione è stabilita in accordo con le parti. Qualora le parti non giungano ad un accordo, la variazione è determinata nella misura che risulti dai metodi di valutazione contenuti nel Capitolato Tecnico.
4. Nel caso in cui tali variazioni si configurino come attività di manutenzione evolutiva eccedente il tetto prestabilito o comunque come altre attività non previste, il Committente dovrà predisporre un capitolato tecnico ed invitare il Fornitore a formulare entro un periodo di tempo ragionevole un’offerta scritta. Qualora il Committente non intendesse accettare l’offerta dovrà utilizzare lo stesso capitolato tecnico per ottenere ulteriori offerte da terzi. Il Fornitore avrà altresì la facoltà di concorrere alla presentazione delle offerte dei Fornitori terzi e di essere comunque preferito a tutti i terzi nel caso l’offerta proposta sia almeno ugualmente competitiva rispetto alla migliore offerta dei terzi concorrenti.
Articolo 5
Durata e recesso anticipato
1. Il periodo di efficacia del presente contratto è fissato in… (ad es.: da 3 a 5 anni) a decorrere dalla data di sottoscrizione tra le parti.
2. Alla fine del suddetto periodo, il contratto si rinnoverà automaticamente per successivi periodi di un anno, salvo disdetta scritta comunicata da una parte all’altra almeno 6 mesi prima della scadenza.
3. Salvo quanto stabilito nei precedenti punti 5.1 e 5.2, entrambe le parti avranno la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto. Il Committente avrà la facoltà di recedere decorso almeno 1 anno nel caso di durata contrattuale di 3 anni o decorsi 2 anni nel caso di durata contrattuale di 5 anni, purché tenga indenne il Fornitore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno, dandone comunicazione scritta al Fornitore a mezzo raccomandata
A.R. Il recesso diverrà efficace decorso 1 anno dalla data di invio della comunicazione scritta al Fornitore.
4. Il Fornitore avrà la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo con la stessa tempistica prevista per il Committente, purché tenga indenne il Committente delle spese sostenute e dei lavori eseguiti.
5. In entrambi i casi il Fornitore si impegna a dare l’assistenza che il Committente potrà ragionevolmente richiedere per iscritto per far sì che l’attività possa continuare senza interruzioni, fornendo tutte le informazioni ed il supporto necessario al passaggio di consegne. Le modalità operative con cui verrà gestito il momento di passaggio delle competenze dal Fornitore al Committente, per consentire la gestione dei servizi senza soluzione di continuità, sono espressamente previste all’interno del Capitolato Tecnico. Le parti si garantiscono reciprocamente l’obbligo di trasferimento di procedure e strumenti standard di gestione.
Articolo 6 Obblighi e adempimenti
1. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni legislative, anche tecniche e di sicurezza, in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le previsioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Xxxxx espressamente convenuto, fatto salvo quanto espressamente
previsto all’art. 4 (Variazioni), che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni legislative resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, se contenute nella misura del ... (ad es.: 1% - 3%) del corrispettivo. In caso di eccedenza della percentuale di cui sopra, l’ammontare eccedente verrà equamente suddiviso tra le parti.
2. Il Fornitore si impegna ad eseguire le attività contenute nel Capitolato Tecnico, secondo le modalità indicate dal Committente nel medesimo Capitolato Tecnico ovvero secondo quelle diversamente concordate con il Committente stesso.
3. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere conformi, salva espressa autorizzazione del Committente alla variazione, alle caratteristiche tecniche minime ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico.
4. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
5. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale altamente specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali. Il personale che dovrà accedere agli uffici del Fornitore, lo farà nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso.
6. Ciascuna parte si impegna ad individuare persone idonee per lo svolgimento delle attività contrattuali, in particolar modo per quanto concerne le figure dei Responsabili.
7. Il Fornitore si impegna, inoltre, a fornire, negli ultimi (tre/sei) mesi di efficacia del presente contratto, il personale necessario al trasferimento del know-how e delle competenze al personale del Committente o a terzi da questo designati, nei limiti del Capitolato Tecnico. Le modalità di esecuzione di tali attività di affiancamento verranno congiuntamente concordate.
8. Il Fornitore si obbliga a consentire al Committente di procedere, in qualsiasi momento, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, nonché alla corrispondenza, anche sotto il profilo quantitativo, dell’insieme delle figure professionali effettivamente impiegate, ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche, come previsto all’articolo 14 (organi di controllo).
9. Il Fornitore si obbliga a garantire la continuità delle prestazioni contrattuali, nonché la stabilità della composizione del gruppo di lavoro, concordata nelle modalità di cui sopra, impegnandosi a non variarne la composizione soggettiva, se non per motivate ragioni organizzative ed esigenze imprenditoriali. In caso di sostituzione, il Fornitore dovrà garantire un periodo di affiancamento del personale in sostituzione con quello sostituito, idoneo a non diminuire l’efficienza del gruppo di lavoro.
10. Il Fornitore, nel caso di sostituzione di una figura professionale coinvolta nell’esecuzione delle
prestazioni contrattuali, dovrà darne comunicazione al Committente.
11. Il Committente si obbliga a comunicare tutte quelle informazioni e a porre in essere tutti quei comportamenti necessari al fine di consentire e/o agevolare il Fornitore nello svolgimento del servizio; in particolare il Committente è tenuto a:
♦ mettere a disposizione del Fornitore le infrastrutture informatiche e logistiche concordate;
♦ identificare il proprio personale che interagisce con il Fornitore nella gestione dei servizi descritti nel Capitolato Tecnico;
♦ garantire l’accesso al proprio elaboratore attraverso un’opportuna connessione telematica e l’accesso ai propri uffici per l’esecuzione delle operazioni necessarie nei tempi e nei modi stabiliti dal presente contratto;
♦ svolgere tutte le attività indicate relativamente al ruolo ed alle responsabilità secondo i termini e le modalità previste nel Capitolato Tecnico;
♦ sottoscrivere con i fornitori di software di base i contratti di manutenzione per i prodotti installati.
12. Le parti si obbligano, inoltre, a dare immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.
13. Alla scadenza del contratto, le parti dovranno riconsegnare, liberi da persone e cose, i locali e le postazioni di lavoro eventualmente messi a disposizione dall’altra parte e restituire tutti i materiali e gli eventuali prodotti software messi a disposizione.
14. Le prestazioni contrattuali da svolgersi presso gli uffici del Fornitore e/o del Committente dovranno essere eseguite, di norma, nel corso del normale orario di lavoro degli uffici.
Articolo 7 Obblighi assicurativi
1. Ferma restando la responsabilità diretta del Fornitore ai sensi di quanto stabilito all’articolo 6 (Obblighi e adempimenti) quest’ultimo, a sue cure e spese, stipulerà e manterrà in essere, per tutto il periodo in cui verranno forniti i Servizi di Outsourcing, un contratto di assicurazione con primaria compagnia, in conformità a quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.1
2. Il suddetto contratto di assicurazione dovrà indicare quale beneficiario esclusivo il Committente a cui dovrà essere consegnata copia dello stesso.
1 Si considera opportuna un’assicurazione per i danni che i dipendenti del Fornitore possono arrecare al Committente presso gli ufficio di quest’ultimo; occorrerà valutare caso per caso l’opportunità di un’assicurazione che abbia ad oggetto eventuali danni causati dalla prestazione del servizio.
Articolo 8
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Le parti si obbligano ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
Articolo 9 Obblighi di riservatezza
1. Le parti si obbligano a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione e di trasmissione dati, di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza, a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. Tale obbligo concerne altresì le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che il Fornitore sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
3. Le parti sono responsabili per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
Articolo 10
Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore
Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
Articolo 11 Responsabilità
1. Il Fornitore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, al Committente, al loro personale, consulenti, nonché ai loro beni mobili e immobili,
anche condotti in locazione, nonché a terzi2.
Articolo 12 Forza Maggiore
1. Le Parti non potranno essere considerate responsabili per ritardi o mancata esecuzione di quanto stabilito nel contratto, qualora ciò sia dipeso esclusivamente da eventi al di fuori della sfera di controllo della parte e la Parte non adempiente abbia agito con il massimo impegno per prevenire i suddetti eventi e/o risolverne le conseguenze. L’onere di provare che il verificarsi di tali eventi impedisce la tempestiva esecuzione, o l’esecuzione stessa, grava sulla parte inadempiente.
2. La Parte che abbia avuto notizia di un evento che possa considerarsi di forza maggiore ne darà immediata comunicazione all’altra e le Parti si incontreranno immediatamente al fine di concordare insieme gli eventuali rimedi per ripristinare quanto prima la normale funzionalità dei servizi.
3. In ogni caso qualora un evento di forza maggiore impedisca il regolare funzionamento dei servizi per un periodo superiore a giorni… (es. 10 – 90 gg o per periodi superiori a quelli previsti nel Capitolato Tecnico), il Committente avrà la facoltà di recedere immediatamente dal contratto dandone comunicazione al Fornitore a mezzo raccomandata A.R. e senza che nulla sia dovuto a quest’ultimo a titolo di mancato guadagno.
Articolo 13
Pianificazione e coordinamento della fornitura
1. Il Fornitore dovrà presentare al Committente una pianificazione iniziale delle attività relative al servizio outsourcing, che recepisca i livelli di servizio indicati nel Capitolato tecnico (Piano di lavoro con attività, tempi). Tale pianificazione dovrà essere condivisa tra le parti.
2. Successivamente, ed in particolare all’entrata in funzione del servizio, il Fornitore dovrà comunicare e concordare con il Committente ogni eventuale ripianificazione delle attività, aggiornando il Piano di lavoro.
Articolo 14 Organi di controllo
2 Le parti potranno valutare se, al fine di garantire l’economicità del contratto, aggiungere un secondo comma del seguente tenore: ”Il Fornitore sarà responsabile dei danni patiti dal Committente per fatto addebitabile al Fornitore soltanto entro e non oltre il limite massimo costituito dal ... (ad es. 50%) del valore del presente contratto, fatti salvi i limiti inderogabili di cui all’articolo 1229 c.c.”
1. Al fine di potere effettuare un monitoraggio sistematico sulle attività che saranno effettuate dal Fornitore (e dalle società da queste eventualmente incaricate ai sensi del presente contratto) e per consentire sia al Committente che al Fornitore di valutare tutti gli aspetti connessi al progetto, vengono costituiti due comitati:
i. Comitato di Gestione: che ha il compito di presidiare e controllare l’erogazione dei Servizi sulla base del Piano di Controllo di cui al successivo articolo 15. E’ costituito dai Capi-Progetto designati dalle singole parti e dal rappresentante del Comitato di Direzione. Si riunisce almeno una volta a trimestre (in fase iniziale almeno una volta al mese) su iniziativa del suo Presidente o su richiesta di un suo membro, per verificare l’andamento delle attività, realizzare/proporre tutti gli interventi ritenuti necessari/sufficienti per correggere eventuali anomalie, pianificare le attività principali del prossimo periodo e, più in generale, gestire ogni aspetto del Contratto riguardante l’organizzazione e il funzionamento dei servizi. Il Comitato di Gestione redige ed invia i verbali relativi agli incontri ai membri del Comitato di Direzione.
ii. Comitato di Direzione: che ha il compito di sviluppare le strategie relative all’evoluzione del Contratto. E’ costituito dai Responsabili designati dalle singole parti e dal rappresentante del Comitato di gestione senza diritto di voto. Il Comitato in oggetto delibera all’unanimità. Si riunisce almeno una volta all’anno, su iniziativa del suo Presidente, per esaminare l’andamento della situazione e decidere modifiche e/o innovazioni da apportare al Contratto o, su richiesta del Comitato di Xxxxxxxx, per esaminare le proposte avanzate da quest’ultimo e, se del caso, approvarle.
2. Nell’Allegato n. … al presente contratto si dà la prima composizione del Comitato di Direzione e del Comitato di Gestione con facoltà di successiva modifica.
Articolo 15
Rispetto degli standard qualitativi (ISO 9001)
1. Le attività svolte dal Fornitore dovranno essere sempre svolte nel rispetto degli standard qualitativi basati sulla normativa ISO 9001 e successivi aggiornamenti per assicurare al Committente il livello di qualità della propria prestazione. In particolare, il Fornitore si impegna
a predisporre, congiuntamente con il Committente, un Piano di Controllo, che costituirà parte integrante e sostanziale del presente contratto e che identificherà in dettaglio le attività da porre in essere per dotare i servizi richiesti dal Committente dei seguenti requisiti di base:
- definizione in modo esplicito delle necessità di ogni funzione chiave del Committente;
- standardizzazione della forma in cui vengono presentate le relazioni in modo che le comunicazioni siano chiare e comprensibili a tutti in modo immediato;
- definizione dei formati dei rapporti e delle procedure;
- definizione della frequenza con cui generare le relazioni e il tipo di analisi da utilizzare.
Articolo 16 Consegna dei prodotti e servizi
1. I prodotti e servizi quali risultanti dalle attività svolte, di cui al precedente articolo 3, comma 2 dovranno essere realizzati nel rispetto degli standard e secondo le modalità previste nel Capitolato Tecnico, o successivamente concordati con il Committente, e consegnati secondo le scadenze temporali previste nel Capitolato Tecnico o quelle diverse indicate nel Piano di lavoro, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo 17.
2. La verifica dei prodotti e servizi da parte del Committente dovrà avvenire nei termini indicati nel Capitolato tecnico a far data dalla messa a disposizione da parte del Fornitore.
3. Il Fornitore dovrà provvedere a proprio totale carico alla eliminazione delle eventuali anomalie riscontrate dal Committente sui prodotti consegnati, ferma restando l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo 17.
Articolo 17 Penali
1. In caso di ritardo nell’avvio del servizio imputabile al Fornitore, il Committente, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle eventuali deduzioni addotte dal Fornitore e da questo comunicate al Committente nel termine massimo di X (...) giorni dalla stessa contestazione, applicherà una penale pari a … (…) euro per ogni giorno di ritardo nell'avvio del servizio previsto per …
2. In caso di mancato servizio di affiancamento nonché del rilascio dei prodotti previsti per la fine della fornitura, il Committente, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle eventuali deduzioni addotte dal Fornitore e da questo comunicate al Committente nel termine massimo di X (…) giorni dalla stessa contestazione, applicherà una penale pari a … (…) euro.
3. In caso di ritardo nella consegna dei prodotti secondo la pianificazione definita in accordo a
quanto previsto dall'articolo 13, il Committente, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle eventuali deduzioni addotte dal Fornitore e da questo comunicate al Committente nel termine massimo di X (…) giorni dalla stessa contestazione, applicherà una penale pari a … (…) euro per ogni giorno di ritardo nella consegna dei prodotti.
4. In caso di esito negativo delle attività di verifica e validazione dei prodotti rilasciati di cui all'articolo 16, il Committente, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle eventuali deduzioni addotte dal Fornitore e da questo comunicate al Committente nel termine massimo di X (…) giorni dalla stessa contestazione, applicherà una penale pari a … (…) euro per ogni rilascio di prodotti non validati.
5. Le comunicazioni previste dal presente articolo si dovranno effettuare per iscritto, anche via e- mail, eventualmente certificate.
Articolo 18 Corrispettivo3
Articolo 19 Risoluzione e recesso
1. Diffida ad adempiere
Di fronte all’inadempimento di una parte, l’altra parte potrà intimare per iscritto, mediante una comunicazione non generica corredata di adeguata documentazione tecnica, di porre rimedio a tale inadempimento entro il termine di 30 giorni, avvertendo esplicitamente la controparte che, decorso inutilmente tale termine, la parte intimante potrà dichiarare per iscritto la risoluzione del contratto o della sola parte cui è relativo l’inadempimento.
2. Clausola risolutiva espressa
Il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. quando l’inadempienza riguardi una delle seguenti obbligazioni:
- mancata esecuzione delle obbligazioni di risultato di cui ai punti …del Capitolato Tecnico;
- superamento soglia applicazione penali per mancato rispetto del Service Level Agreement;
- caso di subappalto non autorizzato;
- mancato pagamento dei corrispettivi al Fornitore oltre …giorni;
3 Il calcolo del corrispettivo varia a seconda della prestazione oggetto del contratto:
1. se il contratto ha ad oggetto la sola manutenzione correttiva, si prevede un canone annuo onnicomprensivo;
2. se il contratto ha ad oggetto la sola manutenzione adeguativa, si prevede un canone annuo onnicomprensivo oppure un preventivo;
3. se il contratto ha ad oggetto la sola manutenzione evolutiva, si prevede un preventivo.
- violazione del segreto aziendale e della riservatezza di cui all’art. 9;
- violazione tutela della proprietà intellettuale.
3. Assistenza dovuta dal Fornitore
A partire dalla comunicazione di risoluzione e in ogni caso di recesso, il Fornitore darà l’assistenza che il Committente potrà ragionevolmente richiedere per iscritto per fare sì che l’esercizio del Sistema possa continuare senza interruzioni e per facilitare l’ordinato trasferimento dell’esecuzione di tali Servizi a chi il Committente abbia designato.
L’assistenza dovrà comprendere quanto segue:
- il Fornitore continuerà ad eseguire, dopo il ricevimento della comunicazione di cessazione, quelle parti dei Servizi in corso di esecuzione di cui il Committente potrà ragionevolmente richiedere la continuazione, purché corrisponda i corrispettivi dovuti per i Servizi resi in seguito a tale richiesta;
- il Fornitore dovrà assistere il Committente nello sviluppo di un piano per il trasferimento dei Servizi in una forma paragonabile al Periodo di Transizione;
- il Fornitore dovrà provvedere all’addestramento del personale del Committente o del soggetto da questi incaricato per l’esecuzione dei Servizi dietro corresponsione da parte del Committente di un ragionevole corrispettivo per tale addestramento;
- il Fornitore offrirà di vendere al Committente attrezzature e hardware necessari per l’assunzione dei servizi;
- il Fornitore trasferirà al Committente qualunque licenza del software dedicato all’esecuzione dei Servizi, ove consentito dal contratto di licenza, purché tuttavia il Committente paghi tutti gli oneri applicati dal Titolare dei diritti come standard in relazione al trasferimento di questo software, a condizione che il medesimo sia trasferito nella versione a quel momento in esercizio nel Sistema e questa risulti quella indicata dal Committente durante gli incontri periodici d’aggiornamento delle problematiche con il Fornitore.
Articolo 20
Divieto di cessione del contratto e cessione del credito
1. L’impresa può cedere a terzi i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, ma tale cessione è subordinata all’accettazione espressa da parte del Committente.
Articolo 21 Concorrenza
1. Il Fornitore potrà svolgere prestazioni analoghe al servizio oggetto del presente contratto a favore di altro Committente purché ciò non pregiudichi la proprietà intellettuale, il know-how ed, in generale, il patrimonio ideativo del Committente.
Articolo 22 Rapporto Fiduciario
1. Ferme restando tutte le dichiarazioni e le garanzie rese nel contratto dal Fornitore al Committente, le parti si danno reciprocamente atto che il contratto si fonda su un rapporto fiduciario instaurato tra le parti stesse. Pertanto le parti si impegnano reciprocamente a:
- tenere sotto costante controllo l’andamento dell’esecuzione delle attività nel rispetto delle procedure ISO 9001;
- adoperarsi in buona fede affinché l’esecuzione continuativa delle attività avvenga nelle condizioni migliori, in modo da salvaguardare l’utilità reciproca;
- eseguire anche prestazioni non previste, qualora queste appaiano strumentalmente indispensabili per l’attuazione del rapporto di collaborazione;
- operare con l’opportuna flessibilità per l’ottimale realizzazione degli interessi reciproci oggetto del contratto;
- comunicare tempestivamente circostanze di cui siano venute a conoscenza e che siano rilevanti per l’esecuzione del contratto;
2. Le parti si impegnano inoltre a rinegoziare in buona fede eventuali modifiche al contratto, qualora entrambe concordino circa la rilevanza di intervenute modifiche ai presupposti commerciali e/o tecnologici alla base del rapporto.
Articolo 23 Contenzioso
1. Tutte le controversie derivanti dal presente contratto verranno deferite alla Camera di Commercio in cui è la sede legale del Committente/Fornitore e risolte secondo il regolamento di conciliazione della stessa.
2. (OPZIONE A) Qualora il tentativo di conciliazione fallisca, la controversia sarà risolta mediante arbitrato secondo il regolamento della Camera Arbitrale di …4 . Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico, nominato in conformità a tale regolamento. L’arbitrato sarà rituale e l’arbitro deciderà secondo diritto.
2. (OPZIONE B) Qualora il tentativo di conciliazione fallisca, le parti potranno adire l’autorità giudiziaria.
4 In Italia, esistono numerose Camere Arbitrali presso le Camere di Commercio. Si consiglia, comunque, l’esame preventivo dei Regolamenti Arbitrali delle stesse.
3. Per quanto non è espressamente previsto e derogato dal presente contratto, valgono, per quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le altre norme di legge applicabili.
Articolo 24
Consenso al trattamento dei dati
1. Le parti dichiarano di consentire il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/03 per le finalità connesse all’esecuzione del presente contratto.
, lì
IL COMMITTENTE IL FORNITORE
Legale rappresentante Legale rappresentante