CONTRATTO
Allegato B – Schema di contratto
N° rep.
CONTRATTO
PER LA CESSIONE DI CARTA DA MACERO
IMPRESA CESSIONARIA:
L’anno duemiladiciannove – addì ……. - del mese di ………. - in Pasian di Prato (UD) presso la Sede operativa di A&T 2000 S.p.A. sita in xxx X. Xxxxxxx 000;
con la presente scrittura privata, da valere come pubblico strumento ad ogni effetto di Legge, fra i Signori:
- - nato a ( ) il e residente a _ in via _, - che interviene in nome, per conto e in legale rappresentanza della ditta con sede legale a ( ) via ., (C.F. e P.Iva n. _), nella sua veste di Legale Rappresentante d’ora innanzi denominato Cedente;
- - nato a ( ) il e residente a _ in via _, - che interviene in nome, per conto e in legale rappresentanza della ditta con sede legale a ( ) via ., (C.F. e P.Iva n. ), regolarmente iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura competente per territorio - nella sua veste di Legale Rappresentante d’ora innanzi denominato Cessionario
Premesse
A&T 2000 S.p.A., società pubblica partecipata, gestisce per conto di 53 comuni ed un bacino servito di circa 211.000 abitanti il servizio di raccolta, trasporto e avvio a recupero dei rifiuti urbani ed assimilati.
A&T 2000 S.p.A. in qualità di convenzionato Comieco, ha aderito, per conto di tutti i comuni di competenza, alla cd. opzione 1 prevista dell’allegato tecnico di filiera ANCI/Comieco per l’avvio a riciclaggio dei soli rifiuti di imballaggio provenienti dalla raccolta congiunta, previa separazione a cura della scrivente delle frazioni merceologiche similari
(f.m.s.).
A&T 2000 S.p.A. ha altresì aderito, per conto di tutti i comuni di competenza, al protocollo d’intesa stipulato tra Comieco e Federambiente per disciplinare le attività di lavorazione del materiale cellulosico in piattaforma da parte dei convenzionati.
A&T 2000 S.p.A. si avvale, per le attività di selezione e lavorazione dei rifiuti a base cellulosica oggetto di raccolta differenziata, dell’impianto di sua proprietà sito in comune di Rive d’Arcano (UD) – Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx xx. 00/0 gestito dalla IDEALSERVICE SOC. COOP. - e autorizzato ai sensi della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 213/15 del 12.10.2015 e successiva autorizzazione all’esercizio Determinazione dirigenziale n. 6983/15 del 12.11.2015 alla selezione dei rifiuti CER
15.01.06 previsti dalla documentazione di gara con le operazioni R12 e R13. Con successivo Decreto del Diretto del Servizio n. 3481 del 26.09.2018 sono state apportate varianti sostanziali.
A&T 2000 S.p.A., a seguito di procedura aperta con presentazione diretta di offerte economiche, ha individuato nell’impresa …………………….….
il soggetto a cui affidare la cessione della carta da macero di propria competenza, oggetto di selezione presso l’impianto di Rive d’Arcano.
Tutto ciò premesso tra le parti come sopra costituite,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: Art. 1 – PREMESSE
Le premesse e gli atti in esse richiamati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2 – OGGETTO E DURATA
Il presente contratto ha per oggetto la cessione di carta da macero resa franco impianto di selezione di Rive d’Arcano in conformità alla norma UNI EN 643:2002 Tipologia 1.02 carte e cartoni misti (selezionati) misto di varie qualità di carta e cartone.
La cessione riguarderà la totalità della carta da macero conforme alla tipologia merceologica di cui sopra derivante dalla selezione del rifiuto CER 200101 presso l’impianto su indicato oggetto di raccolta differenziata nei comuni gestiti da A&T 2000 S.p.A. (clausola di esclusiva).
Il Cedente, come sopra rappresentato, in virtù degli atti in premessa citati, affida all’impresa ……………………………….., che a mezzo del sopraindicato legale rappresentante, nella persona del Sig.
……………….., accetta senza riserva alcuna, come da offerta (Allegato 1) allegata al presente atto.
La durata del presente contratto sarà di 12 mesi consecutivi a decorrere dal 01/05/2019 sino al 30/04/2020 salvo proroghe tecniche per l’avvio e la conclusione del servizio e per la conclusione delle eventuali procedure di nuovo affidamento.
Il contratto potrà essere ulteriormente prorogato per una durata non superiore a 12 mesi, previo accordo tra le parti.
Art. 3 – ENTITA’ DELLA CESSIONE
La produzione media annua stimata di carta da macero oggetto di cessione ammonta a 11.700 tonnellate.
Art. 4 – MODALITÀ DI CONSEGNA
A&T 2000 S.p.A. si obbliga, tramite la propria piattaforma, ad effettuare i seguenti servizi:
- a) Attività di recupero conformi a quanto previsto dall’All. 1, suballegato 1, punto 1.1.3. del DM 5 febbraio 1998 per la produzione di materie prime secondarie (mps) per l’industria cartaria conformi alle specifiche tecniche di cui al punto 1.1.4. del predetto All. 1 al dm 5 febbraio 1998. Resta inteso che ogni eventuale modificazione delle norme tecniche vigenti si intende automaticamente recepita dal presente contratto. Le predette attività devono essere svolte nel rispetto dei limiti quantitativi previsti dalle autorizzazioni rilasciate all’impianto;
- b) messa a disposizione di materiale lavorato come Tipologia 1.02 carte e cartoni misti (selezionati) misto di varie qualità di carta e cartone corrispondente alla Tipologia indicata alla voce 530 riga 130 del listino all’ingrosso CCIAA di Milano-Monza-Brianza-Lodi conforme alla norma UNI EN 643 nel rispetto delle quantità previsionali di cui al presente contratto, tenuto conto delle lavorazioni effettuate per proprio conto dal convenzionato (separazione dell’imballaggio dalla raccolta congiunta);
- c) pressatura in balle e imballaggio nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti;
- d) etichettatura di ogni singola balla da cui risultino le seguenti
informazioni: ragione sociale della piattaforma; classificazione del materiale;
- g) predisposizione della documentazione per il trasporto con indicazione delle seguenti informazioni: ragione sociale della piattaforma; classificazione del materiale; numero di lotto; caricamento su bilico incaricato dal soggetto assegnatario del materiale.
Art. 5 – OBBLIGHI DI CONSEGNA E RITIRO
Gli oneri di trasporto sono totalmente a carico del cessionario.
Il Cessionario provvederà a comunicare alla Piattaforma i soggetti che effettueranno il ritiro del materiale lavorato in base a quanto previsto dal presente contratto. In particolare, la piattaforma si impegna a trasmettere a mezzo posta elettronica o pec entro le ore 12.00 del giovedì (se festivo viene anticipato al mercoledì) al cessionario e per conoscenza al cedente, il programma settimanale dei carichi disponibili per la settimana successiva. Il cessionario è tenuto a dare comunicazione alla piattaforma ed al cedente, entro il giorno successivo, della conferma del programma di ritiro ovvero di eventuali richieste di modifica. Dovranno comunque essere garantiti i ritiri di tutti i carichi richiesti dalla piattaforma nell’arco della settimana indicata.
Il mancato rispetto del programma di ritiro (ritiro completo di tutti i carichi preventivamente richiesti riferito alla settimana indicata) comporta l’applicazione delle penali di cui all’art. 16.
Qualora il ritiro non abbia luogo nei tempi stabiliti o avvenga in maniera parziale A&T 2000 S.p.A. potrà autorizzare un terzo soggetto ad eseguire, nella misura necessaria ad assicurare l’operatività dell’impianto, il trasporto presso la piattaforma di stoccaggio o impianto di destino che il concorrete ha indicato in sede di offerta (Allegato 1). In tale evenienza i rapporti economici tra trasportatore e il cessionario potranno essere regolati autonomamente tra le parti oppure, in alternativa, i relativi oneri di trasporto saranno anticipati da A&T2000 S.p.A. e posti a carico del Cessionario. In caso di impossibilità oggettiva all’esecuzione del servizio con le modalità indicate al punto precedente, A&T 2000 S.p.A. si avvarrà di altro soggetto per l’avvio a recupero della carta da macero; in tal caso eventuali differenziali economici negativi saranno posti a carico dell’aggiudicatario.
Fatti salvi i limiti di stoccaggio previsti dalle autorizzazioni ambientali dell’impianto, il cedente potrà, su motivata richiesta del cessionario, autorizzare deroghe alla presente disposizione fissando nel contempo i termini perentori di ritiro.
Decorsi inutilmente tali termini si procederà alla risoluzione del contratto ed all’incameramento della cauzione rilasciata a garanzia degli obblighi di ritiro.
Art. 6 – GARANZIA DI EFFETTIVO E CONCRETO AVVIO A RECUPERO
La parte cessionaria è tenuta a garantire il concreto ed effettivo avvio a recupero della carta da macero. A tale scopo per ogni singolo carico la parte cessionaria provvederà a fornire alla piattaforma l’indicazione della cartiera ovvero dell’impianto di stoccaggio da riportare sul documento di trasporto.
Nel caso in cui il materiale sia destinato ad un impianto/magazzino di solo stoccaggio in Italia, e non un impianto di destino finale (cartiera), il cessionario, allo scopo di garantire la tracciabilità del recupero, dovrà comunicare ad A&T 2000 S.p.A., con cadenza almeno trimestrale, la destinazione successiva del materiale.
In caso di spedizione del materiale cartaceo all’estero, lo stesso dovrà essere accompagnato dall’allegato XXX e verrà codificato con il COD. CER 191201 (normativa rif. art 18 del REG. (CE) N. 1013/2006), è necessaria la seguente documentazione da trasmettere al convenzionato con almeno 7 giorni di anticipo rispetto alla data di spedizione :
− CONTRATTO: tra il soggetto che organizza la spedizione, quest’ultimo deve essere posto sotto la giurisdizione del paese di spedizione, e il destinatario incaricato del recupero.
− FAX SIMILE DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO (ALLEGATO VII)
− COPIA DELL’AUTORIZZAZIONE TRADOTTA I ITALIANO O IN INGLESE
Art. 7 – CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE DELLA CARTA DA MACERO OGGETTO DI CESSIONE
Carte e cartoni misti selezionati, di cui alla norma UNI EN 643, edizione
2002, senza alcun vincolo percentuale sulla presenza in peso di carta grafica (giornali e riviste) e imballaggio - di seguito EN 643-1.02.
La quota di impurità, frazione estranea ammessa, su ciascun lotto è max del 1% in peso come somma totale di qualsiasi materiale non a base di carta (vedasi definizioni di materiali inutilizzabili e componenti non cartacei riportati ai punti 2.1. e 2.2 delle norme UNI-EN 643/2002).
Il lotto di produzione si intende il quantitativo mensile consegnato.
Art. 8 – DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI E PAGAMENTI – IMPORTO MINIMO GARANTITO
L’importo contrattuale viene assunto in via forfetaria, sulla base delle quantità stimate, della durata contrattuale, del prezzo offerto dal cessionario e del prezzo di listino rilevato alla data di presentazione dell’offerta per l’ammontare complessivo di Euro ………………..
(diconsi ) esente I.V.A.
Il prezzo relativo al materiale ceduto franco impianto di selezione di Rive d’Arcano, è così fissato:
Tipologia 1.02 carte e cartoni misti (selezionati) misto di varie qualità di carta e cartone prezzo di listino all’ingrosso rilevato dalla CCIAA di Milano-Monza-Brianza-Lodi, voce 530 (materie prime per cartiere), riga 130, (prezzo massimo, colonna destra), quotazione rilevata nel mese precedente a quello di effettuazione dei ritiri aumentato del valore proposto dal cessionario in sede di offerta (spread) pari a ………,…...
euro/ton.
Indipendentemente dalle quotazioni del listino il Cessionario si impegna a riconoscere al Cedente per ogni tonnellata di carta ceduta franco impianto di selezione di Rive d’Arcano un prezzo minimo garantito pari a €/ton 50,00- (euro per tonnellata cinquanta/00) valido per tutta la durata dell’appalto. Si farà ricorso all’applicazione del prezzo minimo garantito nel caso in cui il prezzo risultante dall’applicazione della maggiorazione al prezzo di listino di riferimento dovesse risultare inferire al valore soglia di
€/ton 50,00- (euro per tonnellata cinquanta/00).
Come precisato al successivo articolo 9 il prezzo di cessione sarà applicato alle pesature effettuate all’impianto di partenza, dotato di sistema di pesatura certificato, previa applicazione di una riduzione del 3% a titolo di compensazione forfetaria dell’umidità.
Art. 9 – GESTIONE DEL TENORE DI XXXXXXX’
Il prezzo unitario di cessione, determinato con le modalità precisate all’art. 8, sarà applicato sui quantitativi rilevati in uscita dall’impianto ridotti nella misura del 3% a titolo di compensazione forfetaria dell’umidità.
Ai fini della gestione del fattore umidità, la parte cessionaria dichiara di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, dei sistemi di raccolta, della modalità di selezione, del sistema di lavorazione, delle caratteristiche dell’impianto di pressatura, delle modalità di stoccaggio e degli altri fattori che influiscono sul tenore di umidità medio dei carichi.
Non sarà pertanto riconosciuta nessuna ulteriore rideterminazione dei compensi in ragione del tenore di umidità oltre all’alea del 3% suindicata. Art. 10 – FATTURAZIONI E PAGAMENTI
La parte cedente provvederà ad emettere fattura con cadenza mensile, indicando le tipologie di materiale e i relativi quantitativi conferiti.
Eventuali penali applicate ai sensi dell’art. 16 saranno contabilizzate e fatturate con cadenza mensile.
Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario entro il termine di 60 giorni data fattura.
In caso di ritardo nei pagamenti superiore a 30 giorni naturali consecutivi, il cedente avrà facoltà di risolvere il contratto.
Art. 11 –BANCA D’APPOGGIO
I pagamenti dovranno essere effettuati con accredito sul conto corrente bancario codice IBAN ………………….. acceso presso la Banca ……. Filiale di ……. che il Cedente ha indicato come conto corrente dedicato in relazione al contratto in oggetto.
Eventuali modifiche comunicate dal cedente in relazione ai dati di cui ai precedenti commi non comportano necessità di stipula di un apposito atto aggiuntivo.
Art. 12 – GARANZIE
A garanzia degli obblighi di pagamento assunti con il presente contratto, la parte cessionaria costituisce, nel rispetto delle disposizioni previste dal Avviso pubblico una garanzia fideiussoria n° dd.
………………… rilasciata da ………….. con sede legale a ,
……………….., allegata al presente contratto (Allegato 2) di importo pari
a 4/12 dell’importo stimato annuo e pertanto pari a € ………...= (diconsi euro /00).
Pena la risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c., l’importo della garanzia fideiussoria dovrà essere ricostituito nella sua integrità entro 15 giorni, decorrenti dalla apposita comunicazione in tal senso inviata alla parte Cessionaria.
A garanzia degli obblighi di ritiro di cui all’art. 5 del presente contratto, la parte cessionaria costituisce, nel rispetto delle disposizioni previste dal Avviso pubblico, una garanzia fideiussoria n° dd.
………………… rilasciata da ………….. con sede legale a ,
……………….., allegata al presente contratto (All. ) di importo pari al
10% dell’importo contrattuale di cui al precedente articolo 8 e pertanto pari a € ………...= (diconsi euro /00).
La garanzia fideiussoria prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, c.2, c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Art. 13 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DIVIETO DI SUBAPPALTO
Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità salvo espressa e formale autorizzazione della controparte.
E’ fatto divieto di subappaltare le prestazioni previste dal presente contratto. Le parti danno atto che il servizio di trasporto della carta da macero dalla piattaforma agli impianti di destinazione non costituisce attività di subappalto.
Art. 14 – DOMICILIO
Agli effetti del presente contratto, il Cessionario elegge il proprio domicilio presso la sede operativa di A&T 2000 S.p.A. sita a Pasian di Prato (UD), in xxx X. Xxxxxxx, x. 000.
Art. 15 - OBBLIGHI DEL CESSIONARIO
Il Cessionario si obbliga ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro della categoria.
Il Cessionario si obbliga altresì a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
Il Cessionario è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti, contratti nazionali di lavoro e accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività vigenti in materia, nonché eventualmente di quelle entrate in vigore nei corso del contratto.
Il Cessionario assume la piena responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione del contratto, sollevando il Cedente da ogni responsabilità al riguardo.
Art. 16 - PENALI
Le penalità in caso di mancato rispetto degli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente contratto sono le seguenti:
€ 100,00 per ogni giorno di ritardo riferito a ciascun carico completo non ritirato nella settimana richiesta.
Il conteggio dei giorni decorre dal lunedì successivo e non tiene conto delle giornate interdette alla circolazione dei mezzi pesanti.
Art. 17 – CLAUSOLA DI ESTENSIONE
Sarà facoltà di A&T 2000 S.p.A. chiedere al cessionario di estendere le condizioni contrattuali in parola ad altri soggetti pubblici con i quali A&T 2000 S.p.A. abbia stretto accordi per la lavorazione della carta presso il proprio impianto di Rive d’Arcano.
L’eventuale estensione non potrà superare in valore il 33% del quantitativo indicato all’art. 3.
La parte cessionaria si obbliga ad eseguire quanto richiesto alle stesse condizioni tecniche ed economiche praticate ad A&T 2000 S.p.A. per tutto il tempo di validità del contratto, proroghe incluse, ed a stipulare apposito contratto di cessione con i soggetti pubblici interessati nonché a rilasciare apposite fidejussionie a favore dei medesimi in conformità all’art. 12 del presente contratto.
A&T 2000 S.p.A. si impegna a garantire che le caratteristiche della carta da macero oggetto di cessione siano conformi a quanto indicato al precedente articolo 7.
A&T 2000 S.p.A. si riserva altresì di gestire tramite il cessionario la
cessione di ulteriori flussi di carta da macero non specificatamente previsti dal presente contratto, previo accordo tra le parti.
Art. 18 – RISOLUZIONE
Oltre a quanto stabilito dal Codice civile, il presente contratto potrà essere risolto anche nel caso di applicazione di n. 3 penali, di cui all’art. 16 del presente contratto, nell’arco di un trimestre. Inoltre, il contratto verrà risolto in caso di violazione da parte del Cessionario delle disposizioni di cui agli artt. 6 e 13 del presente contratto. A norma dell’art. 1456 C.C., il presente contratto si risolve qualora dovessero tardivamente pervenire al Committente, informazioni che attestino la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi dell’art.92, co.4, X.Xxx. 159/2011.
Il contratto verrà risolto, altresì, nei casi di mancato ritiro del materiale entro i termini perentori stabiliti dal Cedente come previsto dall’art. 5 del presente contratto.
Il contratto verrà risolto, inoltre, nei casi di ritardo dei pagamenti come previsto dall’art. 10 del presente contratto.
E’ fatta salva la facoltà del Cedente di rivalersi sul Cessionario per il risarcimento di eventuali danni subiti in conseguenza della risoluzione contrattuale per causa imputabile alla controparte.
Art. 19 - SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, sono a totale carico del Cessionario.
Le parti convengono che il presente atto di scrittura privata, compilato in duplice originale - composto da n. …. facciate intere - firmato in calce e a margine dei fogli intermedi, sarà registrato solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. 131/86.
Art. 20 – RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI E PARTICOLARI
Si intendono espressamente richiamate e cogenti nel rapporto negoziale tra il Cedente e il Cessionario, le disposizioni contenute nel presente Contratto nonché le disposizioni dettate in materia dal Codice Civile.
LA PARTE CEDENTE | LA PARTE CESSIONARIA |
x.xx in modalità elettronica x.xx in modalità elettronica