REPUBBLICA ITALIANA POLITECNICO DI MILANO
Repertorio n. 08/2017
REPUBBLICA ITALIANA POLITECNICO DI MILANO
CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA
di appalto per la fornitura di
SERVIZI ASSICURATIVI DEL POLITECNICO DI MILANO – LOTTO 1 – ALL Risk CIG 7105029768
TRA
il Politecnico di Milano - Piazza Xxxxxxxx xx Xxxxx n. 32, 20133 Milano - C.F. 80057930150 che nel prosieguo del presente atto sarà denominato Politecnico
E
la società GENERALI ITALIA S.P.A, xxx Xxxxxxxxxx 00 Xxxxxxxx Xxxxxx (XX), C.F. 00409920584, capitale sociale versato € 1.618.628.450,00, iscritta al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno il 15/07/2013 con numero TV-364135, che nel prosieguo del presente atto sarà denominata Società.
L’anno duemila diciassette il giorno 18 (diciotto) del mese di dicembre nei locali dell’Area Gestione Infrastrutture e Servizi del Politecnico di Milano – Servizio Gare e Acquisti Servizi e Forniture, xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxx, 00 Xxxxxx, avanti a me Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, nato a Milano il 10.12.1976, Ufficiale Rogante, in forza del
D.D. Rep. n. 963 Prot. n. 8890 del 26.03.2014, senza la presenza di testimoni, avendovi le parti di comune accordo rinunciato, me consenziente, si sono costituiti:
- da una parte il Politecnico rappresentato dal Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx nato a Napoli il 23/04/1966, C.F. SRRRFL66D23F839H, domiciliato per la carica nei locali del Rettorato di questo Politecnico, siti come sopra, il quale interviene nel presente contratto in virtù del D.D. Repertorio n. 7714/2017 Prot n. 113163 del 01/12/2017 emesso ai sensi dell’art. 59, comma 4, del R.A.F.C. del Politecnico emanato con D.R. Rep. n. 828 Prot. n. 7766 del 14/03/2014, e in esecuzione del D.D. 3154/2017 Prot n. 0050971 del 09/06/2017;
- dall’altra parte la Società rappresentata da Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx nato a Milano il 01/07/1956 C.F. FZZDLR56L01F205B, domiciliato per la carica presso la sede legale dell’Impresa, in forza della procura speciale
sottoscritta da XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX e XXXXXXX XXXXXXX in rappresentanza di “GENERALI ITALIA SPA” dinanzi al Xxxx. XXXX XXXXX, Notaio in Roma, repertorio n.6831del 5/7/2017.
Tra detti comparenti, aventi i requisiti di legge della cui identità personale io, Ufficiale Rogante, sono certo.
PREMESSO
- che il Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Milano con delibera n. 201705300572 del 30/05/2017 ha previsto di bandire una procedura di gara aperta per la fornitura di Servizi Assicurativi del Politecnico di Milano;
- che il Politecnico con decreto del Direttore generale 3154/2017 Prot. n. 50971 del 09/06/2017 ha indetto procedura aperta per la fornitura di Servizi Assicurativi del Politecnico di Milano;
- che con D.D. Repertorio n. 6767/2017 Prot. n. 102223 del 03/11/2017 è stata aggiudicata definitivamente la gara con un ribasso del 38,017 % rispetto alla base d’asta alla società GENERALI ITALIA S.P.A per il tramite della società XXXXXXX XXXXXX E XXXXXX XXXXXXXX S.A.S.;
- che GENERALI ITALIA S.P.A, nelle persone dei Signori:
XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX codice fiscale XXXXXX00X00X000X
XXXXXXX XXXXXXX codice fiscale XXXXXX00X00X000X
ha conferito Procura Speciale ai Signori XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX E XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, Amministratori della Società XXXXXXX XXXXXX E XXXXXX XXXXXXXX S.A.S., autenticata dal Notaio Xxxx Xxxxx di Roma repertorio n.6831del 5/7/2017;
- che i Xxxxxxx XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX E XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX risultano rappresentanti della “XXXXXXX XXXXXX E XXXXXX XXXXXXXX S.A.S.” come risulta da certificato della Camera di Commercio P.V 2591803 estratto dal Registro Imprese in data 06/11/2017;
- che è stata inviata comunicazione di aggiudicazione alla Società il 03/11/2017;
- che la Società, ai sensi dell’art. 7.4 del Disciplinare di Gara ha costituito garanzia fideiussoria di Euro 115.288,33 a mezzo polizza fideiussoria n. 4879.00.27.2799725572 emessa il 16/11/2017 da SACE BT S.p.A. e appendice n. 1 di Euro 530.718,31 emessa il 4/12/2017, per un totale di Euro 646.006,64.
- che è stata verificata la sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs.50/16 tramite il sistema AVCPASS
- che in data 16/11/2017 è stata inoltrata alla Prefettura di Treviso richiesta di rilascio dell'informazione antimafia e che non è ad oggi pervenuta risposta;
- che è stata verificata la sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs.50/16.
TUTTO CIO’ PREMESSO
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2 - Oggetto del contratto
Il Politecnico, come sopra rappresentato, concede in appalto alla Società, rappresentata da XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX nato a Milano il 01/07/1956 C.F. FZZDLR56L01F205B, come risulta dalla procura speciale sopra menzionata, che accetta, l’affidamento dell’appalto di servizi assicurativi LOTTO 1 – ALL Risk CIG 7105029768.
Art. 3 - Obblighi della Società
Alla Società spetta l'erogazione dei servizi oggetto dell’appalto secondo le modalità di cui al presente contratto, al Capitolato Speciale di Appalto (All. “1”), all’Offerta Economica presentata in sede di gara (All. “2”).
Art. 4 - Durata dell’appalto
L'appalto avrà inizio alla data del 01/01/2018 e avrà la durata fino al 31/12/2020, con facoltà di proroga per ulteriori 3 anni come previsto dagli atti di gara.
Art. 5 – Premio annuo
Il premio annuo sarà determinato come le modalità specificate nel capitolato Art.22 applicando i prezzi offerti in sede di gara, come da scheda di offerta (Allegato 2 Offerta Economica Assicurazioni - Lotto 1). Il premio annuo stimato, fatte salve le eventuali regolazioni previste, è il seguente: € 314.351,28 (premio annuo imponibile) € 384.294,44 (premio annuo lordo). Il valore complessivo stimato del contratto per il periodo di 3 anni è pari ad € 1.152.883,32 (premio lordo).
Art. 6 - Condizioni della fornitura
L’appalto viene concesso dal Politecnico ed accettato dalla Società sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al presente contratto, al Capitolato (All. “1”), come modificato dall’Offerta Tecnica di gara (All. “3”).
Art. 6.1 - Servizio di sportello presso il Politecnico
La Società si impegna ad organizzare e gestire, per tutta la durata del contratto, un servizio di sportello presso il Politecnico con proprio personale dedicato per l'attività di assistenza nella fase istruttoria del danno e fino alla liquidazione del sinistro.
Tale servizio sarà fornito per 3 mezze giornate alla settimana tutti i mesi dell’anno ad eccezione dei periodi di chiusura dell’Ateneo che saranno comunicati anno per anno.
Lo sportello sarà disponibile per almeno 4 ore consecutive dei giorni settimanali da concordare annualmente con il Politecnico di Milano.
La sede del servizio di sportello sarà ubicata presso gli uffici del Politecnico di Milano e, su richiesta dell’Ateneo, potrà essere svolto sia presso il Campus Xxxxxxxx che presso i Campus Bovisa Durando e Bovisa La Masa Lambruschini.
Il personale dedicato deve essere in grado di esprimersi correttamente in italiano ed in inglese.
Art. 6.2 - Redazione e aggiornamento FAQ relative al contratto di assicurazione e relative procedure di informazione, comunicazione e liquidazione sinistri da pubblicare sul sito Intranet del Politecnico
La Società si impegna a mettere a disposizione, entro 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza, una raccolta di domande e risposte frequenti relative al contratto di assicurazione e relative procedure di informazione, comunicazione e liquidazione sinistri da pubblicare sul sito Intranet del Politecnico.
La società si impegna a raccogliere i quesiti inviati dal Politecnico di Milano e dai docenti, dipendenti e studenti dello stesso, tramite email, telefono e servizio di sportello (se offerto in sede di gara) e ad aggiornare il testo della FAQ con frequenza almeno mensile, se pervengono nuove domande di interesse comune.
In ogni caso almeno una volta all’anno deve essere proposta al Politecnico di Milano una revisione del testo delle FAQ.
Art. 7 – Tracciabilità dei flussi finanziari (legge 136/2010)
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.
Il fornitore si impegna inoltre a produrre, su richiesta della Stazione appaltante, documentazione idonea per consentire le verifiche di cui al comma 9 della legge 136/2010.
A pena di risoluzione del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati su conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o altri strumenti previsti dalla legge 136/2010, salvo le deroghe previste dalla legge stessa
Art. 8 – Condizioni di polizza assicurativa.
Il testo di Xxxxxxx è interamente ed esclusivamente costituito dal capitolato di gara come eventualmente integrato dall’offerta tecnica presentata in sede di gara.
Art. 9 – Normativa anticorruzione.
1) RAPPORTI DI PARENTELA
La società dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, i Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/, RUP della presente procedura.
2) TENTATIVI DI CONCUSSIONE
La Società si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.
Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.
3) CONOSCENZA CODICE COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI DEL POLITECNICO DI MILANO E PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DI ATENEO
Il fornitore dichiara di conoscere il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici del Politecnico di Milano e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’Ateneo, reperibili all’indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxx-xx-xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx-xxxxxxxxx/
Il Fornitore ha l’obbligo di rispettare e di divulgare all’interno della propria organizzazione Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Politecnico di Milano per tutta la durata della procedura di affidamento e del contratto.
Fatti salvi gli eventuali altri effetti, l’inosservanza delle norme e/o la violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui all’art. 54 del D. Lgs. 165/2001 o al Codice di comportamento dei dipendenti del Politecnico di Milano comporta la risoluzione del presente contratto ai sensi dell’art.1456 del c.c.
4) EX DIPENDENTI
La Società dichiara di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e/o di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Università per il triennio successivo alla cessazione del rapporto e si impegna a non stipularli nel prossimo triennio.
Art. 10 - Penalità
Saranno applicate le penalità previste dal Capitolato Speciale.
Art. 11 – Inadempimenti contrattuali e risoluzione del contratto
Si applicano le cause e modalità di risoluzione previste dal Capitolato.
Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di mancanza anche sopravvenuta dei requisiti di cui all’Art.80 D. Lgs.50/16, nonché nei casi previsti dagli artt. 7 e 9 del presente contratto.
Ai sensi dell’Art.92 c.3 e 4 del D. Lgs.159/2011 il presente contratto è stipulato sotto condizione risolutiva, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di esito negativo dell’informativa antimafia richiesta, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
Art. 12 – Recesso
Si applicano le cause e modalità di recesso previste dal Capitolato.
Il Politecnico di Milano ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal Contratto con le modalità previste dall’Art.109 D. Lgs.50/2016.
Art. 13 - Documenti che fanno parte del contratto
⮚ All. 1 Capitolato Speciale.
⮚ All. 2 Offerta Economica
⮚ All. 3 Offerta Tecnica
⮚ All. 4 Patti di Integrità
⮚ All. 5 Procura Speciale
Art. 14 - Domicilio legale
Per tutti gli effetti del presente contratto il Politecnico elegge domicilio legale in Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxx x. 00, 00000 Xxxxxx; la Società elegge domicilio legale in xxx Xxxxxxxxxx, 00 Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx (XX). Art. 15 Foro competente
Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Politecnico e la Società sarà competente il Foro di Milano
Art. 16 Modalità di pagamento del premio
Si rinvia a quanto stabilito dal capitolato di gara.
Art. 17 Trattamento dati
Il Politecnico di Milano effettua il trattamento dei dati forniti dalla ditta appaltatrice, secondo le disposizioni dettate dal D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dei relativi disciplinari tecnici, ed esclusivamente per le finalità connesse alla procedura e per l’eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto. Il Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Milano – Direzione Generale e il Responsabile del trattamento dei dati è il RUP.
Il Fornitore si impegna a trattare tutti i dati personali eventualmente comunicati o raccolti nell’ambito della fornitura, ivi compresi quelli sensibili, nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche, con particolare riguardo all’applicazione dell’Allegato B Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza.
Responsabile del Trattamento dei dati personali e sensibili eventualmente comunicati o raccolti nell’ambito della fornitura è il Fornitore.
La conservazione dei dati personali e sensibili oltre la scadenza della presente convenzione deve essere effettuata dal Fornitore secondo la normativa vigente in materia.
Eventuali violazioni commesse dal Fornitore sulle disposizioni di cui al presente paragrafo saranno sanzionate ai sensi della normativa vigente in materia.
Art. 18 Utilizzo del nome e del logo del Politecnico di Milano
Il Politecnico di Milano non potrà essere citato a scopi pubblicitari, promozionali e nella documentazione commerciale né potrà mai essere utilizzato il logo del Politecnico di Milano se non previa autorizzazione da parte del Politecnico stesso. Le richieste di autorizzazione possono essere inviate a xxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx.
Art. 19 Riservatezza
Il Fornitore si impegna a conservare il più rigoroso riserbo in ordine a tutta la documentazione fornita dal Politecnico di Milano.
Il Fornitore si impegna altresì a non divulgare a terzi e a non utilizzare per fini estranei all’adempimento dell’accordo stesso procedure, notizie, dati, atti, informazioni o quant’altro relativo al Politecnico di Milano e al
suo know-how.
Il Fornitore si impegna altresì a restituire al Politecnico di Milano, entro 10 giorni dall’ultimazione delle attività commissionatele tutti gli atti ed i documenti alla stessa forniti dalla committente ed a distruggere, ovvero rendere altrimenti inutilizzabili, ogni altro atto.
Eventuali violazioni commesse dal Fornitore sulle disposizioni di cui al presente paragrafo saranno sanzionate ai sensi della normativa vigente in materia.
Art. 20 - Registrazione e spese contrattuali
Tutte le spese e gli oneri fiscali relativi al presente contratto, esclusa l’I.V.A., sono a carico della Società. Il presente contratto è soggetto a registrazione fiscale a cura dell’Amministrazione del Politecnico.
Richiesto io sottoscritto Ufficiale Xxxxxxx ho ricevuto il presente contratto, del quale, salvo che per gli allegati per espressa dispensa avutane dalle parti, ho dato lettura alle parti stesse che lo hanno approvato e con me lo sottoscrivono.
Il presente Contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016. Il presente Contratto è sottoscritto con firma digitale.
POLITECNICO DI MILANO
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Società GENERALI ITALIA S.P.A
Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx
Sono specificamente approvati ai sensi degli artt. 1341/1342 c.c. gli artt. 3 Obblighi della Società, 4 Durata dell’appalto, 5 Premio annuo, 6 Condizioni della fornitura, 8 Condizioni di polizza assicurativa, 9 Normativa anticorruzione, 10 Penalità, 11 Inadempimenti contrattuali e risoluzione del contratto, 12 Recesso, 13 Documenti che fanno parte del contratto, 15 Foro competente e 16 Modalità di pagamento del premio, del presente contratto.
Società GENERALI ITALIA S.P.A
Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx
L’UFFICIALE ROGANTE
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx
Capitolato per l’ Assicurazione
“ALL RISKS”
LOTTO 1
Contraente
POLITECNICO DI MILANO
INDICE
DEFINIZIONI [DEF] 1
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE [CGA] 3
DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE E TERMINI CONTRATTUALI 3
Art. 1 Durata dell’Assicurazione – Proroga - Disdetta - Recesso dalla Garanzia Terrorismo e Sabotaggio 3
Art. 2 Pagamento del premio e decorrenza dell'Assicurazione 3
Art. 3 Pagamenti per variazioni con incasso di Premio 4
Art. 4 Forma delle comunicazioni e modifiche dell’Assicurazione 4
Art. 5 Tracciabilità dei Pagamenti 4
Art. 6 Variazione del rischio 4
Art. 7 Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali 4
Art. 8 Clausola di recesso 5
Art. 9 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave 5
Art. 10 Diminuzione del Rischio 5
Art. 11 Interpretazione della Polizza 6
Art. 12 Danni precedenti 6
Art. 13 Assicurazione presso diversi Assicuratori 6
Art. 14 Ispezione dei beni assicurati 6
Art. 15 Limite massimo d’indennizzo 6
Art. 16 Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza 6
Art. 17 Oneri fiscali 6
Art. 18 Foro competente 7
Art. 19 Rinvio alle norme di legge 7
Art. 20 Trattamento dei dati 7
Art. 21 Coassicurazione e Delega 7
Art. 22 Conteggio del Premio 7
NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO 9
Art. 23 Obblighi del Contraente – Denuncia del sinistro 9
Art. 24 Procedura per la valutazione del danno e delle perdite 9
Art. 25 Mandato dei periti – Operazioni peritali 9
Art. 26 Liquidazione per partite separate 10
Art. 27 Valore dei Beni Immobili , Mobili e determinazione del Danno 10
Art. 28 Valore dei Beni Immobili di particolare valore storico e artistico e determinazione del Danno 11
Art. 29 Determinazione del Danno per i Valori 11
Art. 30 Valore degli Oggetti d’Arte e determinazione del Danno 11
Art. 31 Coppie – Insiemi - Serie 12
Art. 32 Pagamento dell’Indennizzo 12
Art. 33 Rinuncia al diritto di rivalsa 13
Art. 34 Recesso in caso di Sinistro 13
Art. 35 Possesso e gestione dei beni danneggiati 13
Art. 36 Produzione di informazioni sui sinistri 13
ATTIVITÀ E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO [AC] 15
BENI ASSICURATI [BA] 15
Beni Immobili 15
Beni Mobili 15
SOMME ASSICURATE 16
RISCHI INDENNIZZABILI [RI] 17
Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione All Risks 17
1. Guasti 17
2. Spese necessarie per demolire, 17
3. Spese di bonifica decontaminazione e/o decorticazione 17
4. Spese sostenute per la ricerca e la riparazione 17
5. Costi per il collaudo 18
6. Oneri di urbanizzazione 18
7. Onorari e spese di competenza di periti 18
8. Costi di ricostruzione degli archivi 18
9. Somme dovute a terzi 19
10.Perdita pigioni 19
11.Maggiori costi 20
ESCLUSIONI [E] 21
DELIMITAZIONI E DETRAZIONI [DD] 23
Art. 1 Terremoto 23
Art. 2 Inondazioni Alluvioni Allagamenti 23
Art. 3 Eventi atmosferici 23
Art. 4 Sovraccarico neve 24
Art. 5 Gelo 24
Art. 6 Eventi socio politici 24
Art. 7 Terrorismo Sabotaggio 24
Art. 8 Crollo e Collasso Strutturale 25
Art. 9 Fenomeno Elettrico 25
Art. 10 Beni in Refrigerazione 25
Art. 11 Furto e Rapina 25
CONDIZIONI PARTICOLARI [CP] 28
Art. 1 Esistenza e/o impiego di radioisotopi 28
Art. 2 Operatività dell’Assicurazione 28
Art. 3 Primo rischio assoluto 28
Art. 4 Beni Elettronici 28
Art. 5 Beni non elettronici ad impiego mobile 29
Art. 6 Beni all’aperto 29
Art. 5 Criterio per la determinazione della Somma Assicurata 29
Art. 6 criteri di aggiornamento delle somme assicurate 30
LIMITI – SCOPERTI - FRANCHIGIE [LSF] 32
Assicurazione |
Polizza |
Contraente |
Assicurato |
Società |
Premio |
Rischio |
Sinistro |
Xxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Limite di Indennizzo |
Franchigia |
Scoperto |
Periodo di assicurazione |
Il contratto di assicurazione
Il documento che prova e regola l'assicurazione
Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell’interesse di chi spetta
Il Contraente e qualsiasi altro soggetto per il quale esista o sorga in futuro un interesse assicurabile da parte del Contraente
La Compagnia assicuratrice, o il gruppo di Compagnie, che ha assunto la presente assicurazione
La somma dovuta dalla Contraente alla Società a fronte delle garanzie da essa prestate a termini della presente assicurazione
La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
Il pregiudizio economico in capo all’Assicurato causato da un sinistro indennizzabile sulla base delle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro Il massimo indennizzo dovuto dalla Società
L’importo prestabilito che viene dedotto dal danno ed è a carico esclusivo dell’Assicurato La percentuale del danno a carico esclusivo dell’Assicurato
Il periodo, pari o inferiore a 12 mesi, compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale
Beni ad impiego mobile |
Beni all’aperto |
Oggetti d’arte |
Valori |
Impianti ed apparecchiature, sia elettroniche che non elettroniche, per loro natura e costruzione atti ad essere trasportati ed utilizzati al di fuori dei fabbricati e/o beni immobili del Contraente o nella disponibilità del Contraente. A titolo esemplificativo e non esaustivo nella presente definizione sono ricompresi i personal computers (lap-top, ecc.), smartphone, telefoni cellulari, satellitari portatili, apparecchi radio, impianti ed apparecchi di misurazione e/o rilevazione in genere, impianti ed apparecchiature stabilmente fissate, anche per attività di ricerca, su veicoli e mezzi di trasporto in genere. Si intendono inclusi nella presente definizione i supporti dato a servizio degli apparecchi ad impiego mobile
Beni che, per propria naturale destinazione d’uso, per motivi di ricerca e nell’ambito delle attività istituzionali dell’Assicurato, vengano posti all’esterno di beni immobili, anche di proprietà di terzi.
Quadri, dipinti, affreschi, mosaici, sculture, bassorilievi, incisioni, arazzi, tappeti e qualunque altro bene avente valore artistico
Monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi tessera, ticket, buono, certificato e carta rappresentante un valore
PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE [CGA]
DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE E TERMINI CONTRATTUALI
Art. 1 DURATA DELL’ASSICURAZIONE – PROROGA - DISDETTA - RECESSO DALLA GARANZIA TERRORISMO E
Sabotaggio
La presente polizza ha durata dalle ore 24.00 del 31.12.2017 e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2020; a tale data la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta, ferma la possibilità per il Contraente di manifestare, con il preavviso di 30 (trenta) giorni dalla scadenza, l’intendimento al rinnovo per ulteriori tre anni.
E’ altresì facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società, la proroga della presente assicurazione, limitatamente al completo espletamento delle procedure d’aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo 180 (centottanta) giorni.
La Società s’impegna a prorogare l’assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 30 (trenta) giorni dall’inizio della proroga.
Si precisa altresì che è facoltà delle Parti di recedere, in qualsiasi momento e con preavviso di 15 (quindici) giorni, dalla garanzia Terrorismo Sabotaggio.
Nel caso di recesso da parte della Società esso s’intenderà valido anche per la presente assicurazione con il rimborso del premio imponibile pagato e non goduto, salvo che il Contraente non richieda, per iscritto, il mantenimento della stessa, ma senza la garanzia Terrorismo Sabotaggio, nel qual caso la Società sarà tenuta al rispetto degli accordi contrattuali ed al rimborso del solo premio relativo al periodo di rischio non corso determinato sulla base del tasso annuo imponibile, per la garanzia Terrorismo Sabotaggio pari a quello indicato nella Scheda di Offerta.
Art. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE
L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24 del giorno indicato in polizza anche se il pagamento del primo premio potrà essere effettuato dal Contraente entro le ore 24 del 31.03.2018.
Le rate di premio successive devono essere pagate entro il 31.03 di ogni anno.
Se il Contraente non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
Nel caso in cui, tuttavia, il Contraente non effettui il pagamento nei suddetti termini a causa di un’inadempienza della Società che, in conformità con quanto disposto dall’Art. 48/bis del DPR 602/73 e s.m.i., abbia reso impossibile il regolare pagamento del premio, la garanzia assicurativa manterrà piena efficacia a condizione che il Contraente, nei termini previsti per il pagamento del premio, abbia formalmente reso nota tale circostanza. In tal caso sarà successivamente obbligo della Società trasmettere nulla osta al pagamento rilasciato dall’agente della riscossione e il Contraente dovrà pagare la rata di premio entro i quindici giorni successivi dal ricevimento di tale documentazione.
Art. 3 PAGAMENTI PER VARIAZIONI CON INCASSO DI PREMIO
Anche le eventuali variazioni comportanti un incasso di premio potranno essere pagate entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione, da parte del Contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla Società.
Resta comunque inteso che l’assicurazione decorrerà, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato nel documento di variazione.
Art. 4 FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Tutte le comunicazioni tra le Parti debbono essere fatte in forma scritta; le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5 TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI
La Società è tenuta al pieno rispetto di quanto previsto dall’Art. 3 della Legge 136/2010.
Art. 6 VARIAZIONE DEL RISCHIO
Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.
Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall’intervenuta conoscenza, per iscritto all’Assicuratore.
Si precisa peraltro che non costituiscono aggravamento di rischio e, pertanto, il Contraente e/o l’Assicurato è esonerato dal darne avviso alla Società, l'assicurazione di nuovi complessi o Beni Immobili e relativi contenuti, le costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche negli eventuali processi di lavorazione, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai Beni Immobili e Beni Mobili.
L’Amministrazione contraente non è tenuta a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.
Art. 7 REVISIONE DEI PREZZI E DI ALTRE CLAUSOLE CONTRATTUALI
Per i contratti di durata pluriennale, qualora, a seguito di significative, motivate e circostanziate ipotesi di modifiche del rischio tali da alterare l’equilibrio economico del contratto, l’Assicuratore ritenga indispensabile chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell’annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare all’Amministrazione, l’Assicuratore può segnalare all’Amministrazione contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all’art. 6 e richiedere motivatamente, ai sensi dell’art. 106 del d.lgs. 50/2016 , la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati.
L’Amministrazione contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.
In caso di accordo tra le Parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.
Art. 8 CLAUSOLA DI RECESSO
In caso di mancato accordo tra le Parti ai sensi dell’art. 7, l’Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità.
La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al primo comma dell’art. 7, presentata dall’Assicuratore, ovvero, nei casi di cui al secondo comma del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta dell’Amministrazione.
Qualora alla data di effetto del recesso l’Amministrazione contraente non sia riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. L’Amministrazione contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio.
Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione del dettaglio di tutti i sinistri denunciati dal Contraente di cui all’art. 36 “Produzione di informazioni sui sinistri”, riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.
Art. 9 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE
Nell’ipotesi di cui all’art. 1893, comma 1, del codice civile e a parziale deroga dello stesso, in assenza di dolo o colpa grave, è escluso il diritto di recesso dell’Assicuratore.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all’atto della stipulazione della polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all’indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, sempre che il Contraente o l’Assicurato non abbiano agito con dolo.
Art. 10 DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Resta altresì convenuto che, a parziale deroga dell’Articolo 1897 del Codice Civile, nei casi di diminuzione di rischio, nonché dei valori assicurati, la riduzione di premio sarà immediata.
La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (escluse le imposte governative in quanto già versate all'Erario) entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione e rinuncerà allo scioglimento del contratto ed alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini dell’Articolo 1897 di cui sopra.
Art. 11 INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA
In caso di interpretazione dubbia delle clausole di polizza, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole all’Assicurato e/o Contraente.
Art. 12 DANNI PRECEDENTI
L’Assicurato e il Contraente sono esonerati dall’obbligo di dichiarare eventuali danni che avessero colpito le cose oggetto dell’assicurazione e/o l’attività in genere dell’Assicurato e/o del Contraente stessi.
Art. 13 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Se sulle medesime cose e per le medesime garanzie coesistono più assicurazioni, l’Assicurato è esonerato dal dare alla Società comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro però l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente - superi l’ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
Art. 14 ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATI
La Società ha sempre il diritto di visitare i luoghi in cui si trovano i Beni assicurati e l’Assicurato ha l’obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art. 15 LIMITE MASSIMO D’INDENNIZZO
Salvo per le spese effettuate a scopo di salvataggio di cui all’Articolo 1914 del Codice Civile e dove diversamente indicato, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art. 16 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
Art. 17 ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 18 FORO COMPETENTE
Per le controversie riguardanti l’applicazione e l’esecuzione della presente polizza è competente il Foro di Milano.
Art. 19 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 20 TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del DLgs 196/03 le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
Art. 21 COASSICURAZIONE E DELEGA
Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell’art. 1911 c.c., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente.
Qualora l’assicurazione fosse divisa per quote tra le diverse Società indicate nella Scheda Offerta relativa alla presente assicurazione, resta inteso che l’ammontare complessivo dei premi – nei termini disciplinati all’art. 2 - sarà versato interamente alla Società Delegataria che provvederà a dare quietanza complessiva dell’importo incassato.
In caso di sinistro la Società Delegataria (in appresso Società) gestirà e definirà direttamente con il Contraente/Assicurato la liquidazione e le Società Coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata, ferma restando la responsabilità solidale; la Società si impegna, altresì ed in ogni caso, ad emettere atto di liquidazione per l’intero importo dei sinistri ed a rilasciare quietanza per l’ammontare complessivo dell’indennizzo.
Sempre nel caso in cui l’assicurazione fosse divisa per quote tra diverse Società, con la sottoscrizione della presente polizza, le Società Coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto, pertanto la firma apposta dalla Società rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Società Coassicuratrici.
Art. 22 CONTEGGIO DEL PREMIO
Il premio, al netto delle imposte governative vigenti, è determinato dall'applicazione alla somma complessivamente assicurata, del tasso per mille imponibile sotto indicato, per il periodo di assicurazione di riferimento.
Ai fini della validità della copertura il Contraente é tenuto a versare un premio anticipato, calcolato come sotto indicato, con l’intesa che, successivamente alla data di scadenza e nei termini previsti dalle condizioni della presente polizza, si procederà al calcolo del premio di regolazione.
Sulla base di quanto precede, per il presente periodo di assicurazione, il premio anticipato viene calcolato come di seguito riportato:
Partita n. | Beni assicurati | Somme assicurate | Tasso imponibile |
1 | Beni Immobili e Beni Mobili | € 899.392.000,00= | come indicato nella Scheda Offerta |
2 Opere d’arte e valori | € 1.056.000,00= | come indicato nella Scheda Offerta |
3 Libri | € 500.000,00= a PRA | come indicato nella Scheda Offerta |
Premio annuo imponibile
come indicato nella Scheda Offerta
PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO
NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO
Art. 23 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE – DENUNCIA DEL SINISTRO
In caso di sinistro, a parziale deroga dell’Articolo 1913 del Codice Civile, il Personale all’uopo preposto dal Contraente, deve darne avviso alla Società entro 30 (trenta) giorni da quando ne abbia avuto la possibilità.
Il Contraente o l'Assicurato fornirà alla Società le informazioni e le prove che la stessa potrà ragionevolmente richiedere al riguardo.
L’Assicurato deve conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla conclusione delle operazioni peritali ovvero fino a diversa comunicazione della Società antecedente detto termine, ferma la facoltà dell’Assicurato di proseguire la propria attività senza dover attendere le operazioni peritali.
Art. 24 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO E DELLE PERDITE
L’ammontare dei danni e/o delle perdite è concordato tra le Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale di Milano.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Art. 25 MANDATO DEI PERITI – OPERAZIONI PERITALI
I Periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
c) verificare l’esistenza, la qualità, la quantità ed il valore dei Beni assicurati;
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, secondo i disposti tutti della presente assicurazione.
I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui al punto c) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
Si conviene che, in caso di sinistro, le operazioni peritali saranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - e la tranquillità nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle porzioni utilizzabili delle aree danneggiate.
Art. 26 LIQUIDAZIONE PER PARTITE SEPARATE
Salvo specifiche richieste e/o contrarie indicazioni del Contraente o dell’Assicurato, tutto quanto previsto dalla presente assicurazione relativamente all’indennizzo, è applicato a ciascuna partita singolarmente considerata ovvero come se per ognuna di esse fosse stata stipulata una polizza distinta.
I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.
Art. 27 VALORE DEI BENI IMMOBILI , MOBILI E DETERMINAZIONE DEL DANNO
Premesso che per “valore a nuovo” si intende:
- per i Beni Immobili, la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il bene escludendo soltanto il valore dell’area;
- per i Beni Mobili (escluso Valori e Oggetti d'Arte), il costo di rimpiazzo dei Beni stessi con altri nuovi uguali oppure equivalenti per rendimento economico (al lordo degli oneri fiscali se dovuti all'Erario e/o di qualunque altro onere, delle spese di trasporto, delle spese supplementari per lavoro straordinario anche notturno e festivo, nonché dei costi di montaggio, collaudo e messa in servizio in genere),
in caso di sinistro che colpisca i Beni Immobili, i Beni Mobili, si determina:
a) l’ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione “valore a nuovo” non esistesse e cioè al netto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato, all’uso e ad ogni altra circostanza influente la valutazione e detratto l’eventuale valore delle cose recuperabili dopo il sinistro (al netto delle spese incorse per il recupero);
b) il supplemento che, aggiunto all’indennità di cui ad a), determina l’indennità complessiva calcolata in base al “valore a nuovo”.
c) Il pagamento del supplemento d’indennità di cui alla lettera b) è eseguito in relazione allo stato di avanzamento dei lavori così come previsto dalle norme relative al successivo Articolo “Pagamento d’indennizzo”.
La ricostruzione può avvenire nella stessa od in altra ubicazione e sia la riparazione che la ricostruzione che il rimpiazzo possono essere effettuati nei modi e secondo tipo e genere più rispondenti alle esigenze dell'Assicurato, fermo il fatto che la Società non indennizzerà il maggior onere eventualmente derivato.
L'assicurazione in base al valore a nuovo non è operante, e pertanto, in caso di sinistro, l’ammontare dell’indennizzo è determinato unicamente con le stime di cui alla precedente lettera a):
- per i Beni Immobili (o porzioni di), per i Beni Mobili (esclusi Valori e Oggetti d'Arte) che, al momento del sinistro, si trovino in stato di inattività (non costituiscono tale stato le sospensioni temporanee, anche prolungate, per manutenzione, revisione o per esigenze o schemi operativi decisi dall’Assicurato);
- nei casi in cui le operazioni di riparazione, di ricostruzione o di rimpiazzo non siano intraprese entro 36 (trentasei) mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
Art. 28 VALORE DEI BENI IMMOBILI DI PARTICOLARE VALORE STORICO E ARTISTICO E DETERMINAZIONE DEL
Danno
In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, che abbia interessato Beni Immobili di particolare valore storico e/o artistico e/o architettonico, la Società indennizzerà le spese necessarie:
- per il restauro od il ripristino delle cose assicurate danneggiate o parzialmente distrutte, anche con l’impiego, ove necessario, di tecniche consone al restauro od il ripristino di dette cose;
- per il rimpiazzo o la ricostruzione delle cose distrutte, secondo la tipologia costruttiva esistente al momento del sinistro per la specifica destinazione di dette cose, anche nel rispetto delle caratteristiche dimensionali del manufatto e/o dovute all’impiego di materiali coevi e della relativa tecnica di esecuzione e messa in opera,
con il limite, in ogni caso, del valore che le cose stesse avevano al momento del sinistro.
Qualora si dimostrasse tecnicamente impossibile il restauro, ripristino, rimpiazzo o ricostruzione nel modo anzidetto, fermo il limite che le cose danneggiate o distrutte avevano al momento del sinistro, dovrà essere tenuto conto dell’eventuale impiego di tecnologie e/o strutture moderne sostitutive o integrative.
La Società indennizza le spese tutte, come sopra definite, effettivamente sostenute entro 36 (trentasei) mesi dalla data del sinistro, ed entro il limite del 50% (cinquanta per cento) del valore del bene stesso.
Nel caso in cui il Contraente o l’Assicurato non procedesse al restauro, ripristino, rimpiazzo o alla ricostruzione delle cose distrutte o danneggiate, la Società indennizzerà un importo pari alle spese necessarie per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate con l’impiego di materiali e di tecniche in uso al momento del sinistro, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed a ogni altra circostanza concomitante, senza quindi tenere conto dei costi relativi all’impiego di materiali coevi e della relativa tecnica di esecuzione e messa in opera, con il limite, in ogni caso, del valore che le cose distrutte o danneggiate avevano al momento del sinistro.
Art. 29 DETERMINAZIONE DEL DANNO PER I VALORI
Il denaro, i titoli di credito e qualsiasi carta rappresentante un valore sono valutati al loro valore nominale, ovvero, qualora fossero ammortizzabili, sono riconosciute le spese per il loro ammortamento.
Art. 30 VALORE DEGLI OGGETTI D’ARTE E DETERMINAZIONE DEL DANNO
Qualora esista una stima degli Oggetti d'Arte vale il disposto dell'Articolo 1908, secondo comma, del Codice Civile ed è attribuito a ciascuna bene il valore di cui alla stima.
In mancanza di stima, ovvero per beni non compresi nell'elenco della stima stessa, è attribuito il valore di mercato al momento del sinistro.
In caso di danno o perdita parziale, del bene o di un bene di ogni coppia o serie, l’ammontare del danno sarà calcolato sommando il costo e le spese di restauro al deprezzamento subito, con il massimo del valore del bene, o della coppia o serie, al momento del sinistro.
Art. 31 COPPIE – INSIEMI - SERIE
In caso di danno ad uno o più beni facenti parte di una coppia o di un insieme o di una serie, ma che non abbia colpito la restante parte della coppia, insieme o serie, la misura dell'indennizzo del danno a tale bene o beni sarà una parte ragionevole ed equa del valore totale della coppia o della serie, considerata l'importanza di detto bene o beni; in nessun caso il danno verrà considerato un danno totale della coppia, insieme o serie.
In caso di danno ad un bene, o ad una parte di esso, non reperibile singolarmente in quanto posto in commercio accoppiato con altro bene o con altra parte, la Compagnia indennizza il costo di riacquisto dell'intera coppia e/o insieme e/o serie al netto di eventuali recuperi, se ammessi ed ottenibili.
Art. 32 PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% (cinquanta per cento) dell'importo minimo che dovrebbe essere indennizzato dalla Società sulla base degli elementi acquisiti a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00 (centomila).
L'obbligo della Società viene in essere entro 90 (novanta) giorni dalla richiesta dell'acconto.
Tale acconto non può comunque essere superiore a € 1.000.000,00 (unmilione), qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.
Nel caso di danno ad un bene assicurato in base al "valore a nuovo", la determinazione dell'acconto di cui sopra è effettuata come se tale condizione non esistesse. Per tale bene, trascorsi 30 (trenta) giorni dal pagamento dell'indennizzo relativo al valore che li bene assicurato aveva al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere degli anticipi sul supplemento spettategli, che saranno determinati in relazione allo stato di avanzamento dei lavori ovvero entro 30 (trenta) giorni da quando siano presentate le documentazioni comprovanti le spese effettivamente sostenute.
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvederà a sottoporre all’Assicurato una proposta di liquidazione entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della citata documentazione ed a corrispondere il pagamento del relativo importo entro i 30 (trenta) giorni successivi all’accettazione della suddetta proposta, sempre che non sia stata fatta opposizione.
Eventuali eccezioni, riserve, reiezioni o proposte di liquidazione parziali rispetto all’ammontare dell’indennizzo richiesto, dovranno essere dettagliate per iscritto dalla Società all’Assicurato entro i 30 (trenta) giorni di cui alla precitata proposta di liquidazione, ed in ogni caso, dovranno contenere il conteggio e l’ammontare dell’indennizzo presunto.
Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro il pagamento sarà effettuato solo quando l’Assicurato dimostri che non ricorra il caso di dolo dell’Assicurato o del Contraente.
Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato dagli Assicuratori anche prima della chiusura dell'istruttoria giudiziaria, se aperta, e l'Assicurato si impegna a far pervenire agli Assicuratori detto documento, se disponibile, con la massima sollecitudine.
Art. 33 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA
La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di azione di surroga prevista dall'Articolo 1916 del Codice Civile, salvo esplicita autorizzazione del Contraente, a condizione che il Contraente o l'Assicurato non esercitino essi stessi tale azione di rivalsa nei confronti degli eventuali responsabili, chiunque essi siano, del danno, a meno che il Contraente e/o l'Assicurato stessi non esercitino tale azione per il recupero di eventuali scoperti e/o franchigie e/o per le eccedenze del danno o delle perdite subiti rispetto all’indennizzo corrisposto dalla Società.
Art. 34 RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Non si applica alla presente polizza.
Art. 35 POSSESSO E GESTIONE DEI BENI DANNEGGIATI
In caso di danno subito dai Beni assicurati, l’Assicurato avrà pieno diritto al loro possesso e la loro gestione.
Resta altresì convenuto che dopo che adeguati esami avranno indicato quali Beni sono stati effettivamente danneggiati, l'Assicurato determinerà se tali Beni sono adatti per essere utilizzati salvo, comunque, diverse disposizioni eventualmente emanate od impartite dalle competenti Autorità.
Il valore dei recuperi spetta alla Società.
Art. 36 PRODUZIONE DI INFORMAZIONI SUI SINISTRI
Entro tre mesi dalla scadenza di ogni semestralità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo comma, l’Assicuratore, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire all’Amministrazione contraente l’evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato standard digitale aperto (es. CSV) tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura), e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:
• il numero del sinistro attribuito dall’Assicuratore; ‐ la data di accadimento dell’evento; ‐ la data della denuncia; ‐la tipologia dell’evento, specificando se ...;
• la tipologia di rischio assicurato (ad esempio, ramo assicurativo); ‐la tipologia di indennizzo (se diretto o indiretto);
• l’indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
a) sinistro agli atti, senza seguito, con precisazione scritta delle motivazioni;
b) sinistro liquidato, in data con liquidazione pari a € ;
c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € .]:
Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato, indicazione dei Beni danneggiati e relativa ubicazione, tipologia dell’evento e data dell’eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.
Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.
In caso di mancato rispetto di quanto previsto al primo comma del presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l’Assicuratore dovrà corrispondere all’Amministrazione un importo pari al 0,05% del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari a 10.000,00 €.
L’Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che l’Amministrazione, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l’Amministrazione deve fornire adeguata motivazione.
Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l’applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al primo comma.
PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO
ATTIVITÀ E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO [AC]
Attività svolta in qualità di Ateneo per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi atti e provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all’attività principale, svolta anche da e per conto di terzi, ovunque e comunque esplicata.
BENI ASSICURATI [BA]
Come qui di seguito definiti, ovunque posti e/o esistenti sul territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, salvo dove diversamente indicato, di proprietà dell’Assicurato anche se detenuti a qualsiasi titolo da Dipendenti dell’Assicurato stesso o detenuti da Terzi, o di proprietà di Terzi ma detenuti a qualsiasi titolo dall’Assicurato, e più in generale per i quali esiste un interesse dell’Assicurato o lo stesso è tenuto all’assicurazione, compresi Beni non detenuti dall’Assicurato e di proprietà di Persone dipendenti o di Terzi ma che si trovano nei luoghi ed aree in cui l’Assicurato svolge le proprie attività, si intendono assicurati:
BENI IMMOBILI
come tali intendendosi tutte le costruzioni, compresi i fissi e gli infissi, tutte le opere murarie e di finitura, le opere di fondazione o interrate, gli impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento e quant'altro di impiantistica è parte integrante delle costruzioni; i muri di cinta e le altre recinzioni, le pavimentazioni stradali esclusivamente di pertinenza delle costruzioni, intendendosi altresì per Beni Immobili eventuali container, capannoni palloni pressostatici e tensostrutture, nonché ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti o installazioni considerati immobili per loro natura e/o destinazione.
BENI MOBILI
come tali intendendosi tutto quanto, sia fisso che mobile, diverso da Beni Immobili, nonché quant’altro ad utilizzo delle attività svolte compresi Oggetti d’Arte e ed i Valori.
Sono altresì compresi i Beni all’aperto (beni che, per propria naturale destinazione d’uso, per motivi di ricerca nell’ambito delle attività istituzionali dell’Assicurato, vengano posto all’esterno di fabbricati) i Beni Elettronici, i Beni ad impiego mobile (beni che per la loro particolare natura possono essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi, anche all’aperto), i relativi programmi e dati, le attrezzature dei Laboratori.
SOMME ASSICURATE
Partita n. | Beni Assicurati | Somme Assicurate | |
1 | Beni Immobili e Beni Mobili | € 899.392.000,00 | |
2 | Opere d’arte e valori | € 1.056.000,00 | |
3 | Libri | € | 500.000.,00 a PRA |
RISCHI INDENNIZZABILI [RI]
Art. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE ALL RISKS
La Società indennizza tutti i danni materiali causati ai Beni assicurati da qualsiasi evento qualunque ne sia la causa, anche se determinati con colpa grave del Contraente e/o dell’Assicurato, salvo quanto stabilito dagli Articoli “Esclusioni” e “Condizioni Particolari”, nonché i danni verificatisi come conseguenza immediata dell'azione degli eventi non esclusi dall’assicurazione che abbiano colpito le Cose assicurate oppure altre cose poste nell'ambito di 200 (duecento) metri da esse.
La Società risponde altresì delle/degli/dei:
1. GUASTI
causati ai Beni assicurati per ordine delle Autorità, e quelli arrecati dall'Assicurato o da Terzi allo scopo di arrestare o ridurre gli effetti di un danno indennizzabile e ciò anche se tale scopo non è stato raggiunto.
2. SPESE NECESSARIE PER DEMOLIRE,
smantellare, sgomberare, trasportare al più vicino scarico autorizzato e abilitato, trattare i residui del sinistro, smaltire eventuali rifiuti tossici, nocivi e/o radioattivi; relativamente ai Beni non danneggiati: smontare, svuotare, eventualmente decontaminare, rimuovere temporaneamente ed altre simili operazioni nonché ricollocare in opera e collaudare a nuovo.
Fermo quanto stabilito dall’Articolo ”Limite massimo di indennizzo” della presente polizza la Società indennizza, per singolo sinistro, dette spese senza l’applicazione del disposto di cui all'Articolo 1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza di un importo pari al 10% (dieci per cento) del danno liquidabile.
Qualora detto importo percentuale risulti inferiore all'importo delle spese effettivamente sostenute dall'Assicurato, la Società indennizza tale differenza sino alla concorrenza di un importo pari a € 1.000.000,00 (unmilione).
3. SPESE DI BONIFICA DECONTAMINAZIONE E/O DECORTICAZIONE
dei Beni Immobili, Beni Mobili e del terreno, comprese le eventuali spese di sgombero e trasporto, al più vicino scarico autorizzato e abilitato, e che l’Assicurato debba sostenere in conseguenza di un evento dannoso indennizzabile.
Fermo quanto stabilito dall’articolo ”Limite massimo di indennizzo” della presente polizza, la Società indennizza, per singolo sinistro, dette spese senza l’applicazione del disposto di cui all'Articolo 1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza di un importo pari a € 200.000,00 (duecentomila) per uno o più sinistri avvenuti nel corso del periodo di assicurazione.
4. SPESE SOSTENUTE PER LA RICERCA E LA RIPARAZIONE
di rotture e/o guasti di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di captazione e distribuzione di gas, di conduzione di energia elettrica e per telecomunicazione, comprese le spese per la demolizione ed il ripristino delle
parti di Beni Immobili, comprese le pavimentazioni, anche stradali, ed anche se effettuate per la sola ricerca del guasto o della rottura.
Fermo quanto stabilito dall’articolo ”Limite massimo di indennizzo” della presente polizza, la Società indennizza dette spese senza l’applicazione del disposto di cui all'Articolo 1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza, per uno o più sinistri avvenuti nel corso di ciascun periodo di assicurazione, di un importo pari a € 100.000,00 (centomila).
5. COSTI PER IL COLLAUDO
e per le prove di idoneità, controllo e/o prove ritenute utili e comunque effettuate, anche dal personale del Politecnico medesimo, sui Beni assicurati anche se tali Beni risultano apparentemente illesi, ma vi sia il ragionevole dubbio che possano aver subito danni in conseguenza di un evento dannoso indennizzabile.
Fermo quanto stabilito dall’articolo ”Limite massimo di indennizzo” della presente polizza, la Società indennizza detti costi e/o oneri e/o spese senza l’applicazione del disposto di cui all'Articolo 1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza di un importo pari a € 100.000,00 (centomila) per singolo sinistro.
6. ONERI DI URBANIZZAZIONE
e ricostruzione nonché qualsiasi altro costo e/o onere e/o spesa supplementare che dovesse comunque gravare sull’Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione e/o riparazione e/o rimpiazzo dei Beni assicurati, a seguito di un sinistro indennizzabile, in base a disposizioni di leggi e/o ordinanze in vigore al momento della ricostruzione e/o riparazione e/o rimpiazzo dei Beni stessi.
Fermo quanto stabilito dall’articolo ”Limite massimo di indennizzo” della presente polizza, la Società indennizza detti costi e/o oneri e/o spese senza l’applicazione del disposto di cui all'Articolo 1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza di un importo pari a € 100.000,00 (centomila) per singolo sinistro.
7. ONORARI E SPESE DI COMPETENZA DI PERITI
di progettisti e di consulenti, effettivamente sostenute dal Contraente o dall’Assicurato, resesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino delle cose distrutte o danneggiate; nonché di ingegneri, architetti, consulenti e società di revisione che il Contraente avrà scelto e nominato anche conformemente a quanto previsto in polizza nonché la quota parte a carico del Contraente a seguito della nomina del terzo Perito.
Fermo quanto stabilito dall’articolo ”Limite massimo di indennizzo” della presente polizza, la Società indennizza, per singolo sinistro, dette spese senza l’applicazione del disposto di cui all'Articolo 1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza, per singolo sinistro, di un importo pari al 5% (cinque per cento) del danno liquidabile, con il massimo di un importo pari a € 150.000,00 (centocinquantamila).
8. COSTI DI RICOSTRUZIONE DEGLI ARCHIVI
La Società indennizza i costi di ricostruzione degli archivi amministrativi e/o tecnici, distrutti o danneggiati da un evento non escluso dalla presente assicurazione. Detti costi saranno riconosciuti solo se sostenuti entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data del sinistro.
Fermo quanto stabilito dall’articolo ”Limite massimo di indennizzo” della presente polizza, la Società indennizza detti costi senza l’applicazione del disposto di cui all'Articolo 1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza di un importo pari a € 250.000,00 (duecentocinquantamila) per singolo sinistro.
9. SOMME DOVUTE A TERZI
che l’Assicurato sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali cagionati alle cose dei Terzi stessi, compreso i locatari, da un sinistro indennizzabile a termini di polizza e fino alla concorrenza, per singolo sinistro, di un massimale pari a € 10.000.000,00 (diecimilioni) e, per più sinistri avvenuti nello stesso periodo di assicurazione fino ad un massimo di € 20.000.000,00 (ventimilioni) e ciò senza l’applicazione del disposto di cui all'Articolo 1907 del Codice Civile e fermo quanto stabilito dall’articolo ”Limite massimo di indennizzo” della presente polizza.
L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell’utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale di cui sopra e sino alla concorrenza del 10% (dieci per cento) del massimale stesso.
La Società risarcirà i danni cagionati ai terzi senza l’applicazione di alcuna franchigia o scoperto previsti dalla presente polizza.
Se dall’assicurazione fossero esclusi:
- danni di importo non superiore ad un determinato ammontare (importo dei danni rientranti in franchigia),
- beni non assicurati in quanto già coperti da apposita assicurazione o non sussista un interesse all’assicurazione dell’Assicurato pur essendo gli stessi beni in uso o detenzione allo Stesso
e per questi soli motivi il sinistro che avesse colpito i beni assicurati risultasse non indennizzabile, non sarà applicata la condizione prevista che subordina l’indennizzabilità dei danni ai Terzi alla indennizzabilità del sinistro.
L’assicurazione non comprende i danni:
a) a cose che l’Assicurato ha in consegna o custodia o detiene a qualsiasi titolo, salvo i veicoli e gli effetti personali dei Dipendenti dell’Assicurato o di Terzi ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria.
Il Contraente o l’Assicurato deve informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
Quanto alle spese giudiziali si applica l’Articolo 1917 del Codice Civile.
10. PERDITA PIGIONI
Qualora i Beni Immobili assicurati siano colpiti da sinistro indennizzabile a termini della presente assicurazione, la Società rifonderà all’Assicurato anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati, ciò per il tempo necessario al loro ripristino, non oltre il limite di un anno.
Per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati si intendono anche quelli occupati dall’Assicurato - proprietario - che vengono compresi nell’assicurazione per l’importo della pigione presumibile ad essi relativa.
Fermo quanto stabilito dall’Articolo ”Limite massimo di indennizzo” della presente polizza, la Società risponde di dette perdite fino alla concorrenza di un importo, per uno o più sinistri avvenuti nel corso di ciascun periodo di assicurazione, pari a € 50.000,00 (cinquantamila).
11. MAGGIORI COSTI
La Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato, a seguito di un sinistro indennizzabile, allo scopo di continuare la propria attività e che si riferiscono alle spese straordinarie documentate, necessariamente e non inconsideratamente sostenute durante il periodo di ripresa dell'attività stessa e per un massimo di 12 (dodici) mesi, nonché i maggiori oneri per lavori di emergenza, purché documentati, effettuati ai fini del ripristino di linee danneggiate da uno degli eventi non esclusi dalla presente assicurazione.
In caso di danni riparati in economia dall'Assicurato, i costi per la mano d'opera impiegata sia per le ore ordinarie che straordinarie di lavoro saranno valutati e risarciti secondo i costi industriali diretti ed indiretti risultanti dalle scritture dell’Assicurato stesso.
La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell’inattività causati da scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità, difficoltà di reperimento dei beni imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.
La Società risarcirà dette spese senza l’applicazione di alcuna franchigia o scoperto previsti dalla presente polizza.
Fermo quanto stabilito dall’articolo ”Limite massimo di indennizzo” della presente polizza, la Società indennizza dette spese senza l’applicazione del disposto di cui all'Articolo 1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza di un importo, per uno o più sinistri avvenuti nel corso di ciascun periodo di assicurazione, pari ad € 500.000,00 (cinquecentomila).
PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO
ESCLUSIONI [E]
Nella presente Polizza valgono le seguenti esclusioni.
a) SONO ESCLUSI I DANNI
anche se determinati da eventi non altrimenti esclusi a1) verificatisi in occasione di:
- atti di guerra dichiarata o non, occupazione od invasione militare, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto; si precisa peraltro che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristico/politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
- esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- eruzioni vulcaniche, maremoto, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, frane;
salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con detti eventi; a2) dovuti a o causati da:
- dolo dell’Assicurato;
- perdite di quote di mercato, interruzione dell'attività, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei Beni assicurati;
- trasporto di Beni Mobili al di fuori di Beni Immobili o delle aree esterne di pertinenza dell’Assicurato;
- messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di Leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei Beni Immobili.
b) SONO ESCLUSI I DANNI
b1) di:
- frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, malversazione e loro tentativi;
- estorsione, malversazione o concussione;
- umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, insetti, vermi, funghi, batteri, animali e vegetali in genere; b2) dovuti a o causati da:
- costruzione, modifica, trasformazione, montaggio, smontaggio;
- errori di progettazione, di calcolo e di esecuzione di Beni Immobili e Mobili;
- mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- errori di lavorazione, da vizi e difetti di materiale, sempre che non siano causa di altri eventi non specificamente esclusi; in questo caso la Compagnia sarà obbligata solo per la parte di danno non esplicitamente esclusa;
- difetti noti all'Assicurato, suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto della stipulazione della polizza;
- eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
nel caso che in conseguenza degli eventi tutti di cui al comma b) derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente Polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa;
c) SONO ESCLUSI I DANNI SALVO CHE SIANO DETERMINATI DA EVENTI NON ALTRIMENTI ESCLUSI
dovuti a o causati da:
- assestamenti, restringimenti o dilatazioni di Beni Immobili;
- corrosione, incrostazioni, deperimento, usura o logorio di qualsiasi parte dei Beni assicurati a causa del loro naturale uso o funzionamento, limitatamente ai Beni o parte degli stessi e direttamente colpiti;
- guasti o improprio funzionamento dei Beni Mobili, salvo quanto stabilito dalla delimitazione – Fenomeno Elettrico;
- perdita, indisponibilità, alterazione o distruzione di dati e/o di programmi informatici e da virus informatici;
- sospensione, interruzione o anormale produzione e/o fornitura di energia elettrica, termica, gas, acqua;
- inquinamento;
nel caso che in conseguenza degli eventi tutti di cui al comma c) derivi altro danno indennizzabile a termini di polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa.
d) SONO ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE
- il valore del terreno;
- i veicoli iscritti al P.R.A. salvo i Beni Mobili esistenti e/o installati sugli stessi;
- gli aeromobili ed i natanti;
- boschi, coltivazioni ed animali in genere
- i beni elettronici qualora assicurati con specifiche polizze.
PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO
DELIMITAZIONI E DETRAZIONI [DD]
Salvo quanto di seguito eventualmente precisato, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di una franchigia pari a € 1.000,00 (mille) e sino alla concorrenza di un importo pari a € 200.000.000,00 (duecentomilioni).
Nel caso di coesistenza di più livelli di franchigia, per unico sinistro, si applica la sola franchigia più elevata.
Art. 1 TERREMOTO
Relativamente ai danni subiti dai Beni assicurati in occasione di terremoto, intendendosi per tale fenomeno tellurico il sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si precisa che le scosse registrate nelle 72 (settantadue) ore successive ad ogni evento tellurico sono attribuite ad unico fenomeno ed i relativi danni considerati singolo sinistro.
Relativamente a tali danni in nessun caso la Società pagherà somma maggiore di un importo pari a €
50.000.000,00 (cinquantamilioni).
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari ad un importo di € 50.000,00 (cinquantamila).
ART. 2 INONDAZIONI ALLUVIONI ALLAGAMENTI
Relativamente ai danni subiti dai Beni assicurati in occasione di inondazioni, alluvioni o allagamenti, questi ultimi non conseguenti a guasti o rotture di impianti in genere, in nessun caso la Società pagherà somma maggiore di un importo pari a € 30.000.000,00 (trentamilioni).
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari ad un importo di € 100.000,00 (centomila) per i danni causati da inondazioni o alluvioni. L’importo della franchigia è ridotta ad € 30.000,00 (trentamila) per la garanzia allagamento.
Relativamente ai danni subiti dai beni assicurati in occasione di allagamenti conseguenti a guasti o rotture di impianti in genere, in nessun caso la Società pagherà, per ciascun sinistro, somma maggiore di un importo pari a € 100.000,00 (centomila).
Per questi danni il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari ad un importo di € 5.000,00 (cinquemila).
Per tutti i danni e relativamente, ai registri ed ai documenti la Società, qualora tali beni siano riposti in locali interrati e seminterrati, risponde solo per quelli posti ad altezza superiore a 10 (dieci) cm dal pavimento.
ART. 3 EVENTI ATMOSFERICI
Relativamente ai danni causati ai Beni assicurati da eventi atmosferici, intendendosi per tali uragani, bufere, tempeste, vento e cose da essi trascinate, trombe d’aria, grandine, pioggia, neve, sono esclusi quelli subiti:
- dai Beni Mobili posti all’aperto non per loro naturale uso o destinazione;
- dai Beni Mobili assicurati qualora grandine, pioggia e neve non siano penetrate, nei Beni Immobili, attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici stessi.
In nessun caso la Società pagherà somma maggiore di un importo pari a € 30.000.000,00 (trentamilioni).
Relativamente ai danni causati dagli eventi sopra descritti a Beni Immobili aperti da uno o più lati ed a serramenti, vetrate, lucernari in genere e manufatti in materia plastica, o a beni mobili all’aperto per loro uso o destinazione , in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di un importo pari a € 200.000,00 (duecentomila).
Per questi ultimi danni il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al 10% (dieci per cento) con il minimo di € 5.000,00 (cinquemila).
ART. 4 SOVRACCARICO NEVE
Relativamente ai danni di sovraccarico da neve e/o ghiaccio subiti dai Beni assicurati, la Società indennizza tali danni sempre che i Beni Immobili siano conformi ad eventuali norme in materia di sovraccarichi vigenti al momento della costruzione dei Beni stessi.
In nessun caso la Società pagherà somma maggiore di un importo pari a € 30.000.000,00 (trentamilioni).
ART. 5 GELO
Relativamente ai danni di gelo subiti dai Beni assicurati, sono esclusi quelli avvenuti oltre le 48 (quarantotto) ore dalla sospensione dell’attività lavorativa e/o della produzione o distribuzione di energia termica od elettrica.
In nessun caso la Società pagherà, per ciascun sinistro, somma maggiore di un importo pari ad € 500.000,00 (cinquecentomila).
ART. 6 EVENTI SOCIO POLITICI
Relativamente ai danni subiti dai Beni assicurati verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi la Società indennizza tali danni nel limite, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, di un importo pari a € 30.000.000,00 (trentamilioni).
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al 10% (dieci per cento) con il minimo di un importo pari a € 2.500,00 (duemilacinquecento) ed un massimo di
€ 200.000,00 (duecentomila).
ART. 7 TERRORISMO SABOTAGGIO
Premesso che per Terrorismo Sabotaggio si intende qualsiasi azione violenta diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l’intera popolazione o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di governi o autorità pubbliche o locali, o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico, ciò premesso:
- la Società indennizza, relativamente ai danni ai Beni assicurati verificatisi in conseguenza di Terrorismo Sabotaggio, tali danni nel limite, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, di un importo pari € 30.000.000,00 (trentamilioni).
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari a € 100.000.,00 (centomila)
ART. 8 CROLLO E COLLASSO STRUTTURALE
Relativamente ai danni di Crollo e Collasso Strutturale dei Beni assicurati la Società indennizza i danni conseguenti a sovraccarico (escluso quello di neve) delle strutture dei Beni stessi.
Relativamente a tali danni, in nessun caso la Società pagherà somma maggiore di un importo pari a € 500.000,00 (cinquecentomila).
ART. 9 FENOMENO ELETTRICO
Relativamente ai danni di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici indennizzabili a termini di polizza, sono esclusi quelli causati da usura od inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell’installatore per l’uso e la manutenzione, o verificatisi in conseguenza di collaudi, prove, esperimenti, nonché in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione.
Relativamente a tali danni, in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di un importo pari a € 500.000,00 (cinquecentomila).
ART. 10 BENI IN REFRIGERAZIONE
Relativamente ai danni subiti dai Beni assicurati a causa di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo e/o delle sostanze atte alla conservazione così come a causa di fuoriuscita del fluido frigorigeno, la Società risponde, oltre a quelli conseguenti ad eventi non altrimenti esclusi, anche dei danni conseguenti all’accidentale verificarsi di guasti o rotture, a qualsiasi causa dovuti, nell’impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell’acqua e/o produzione o distribuzione dell’energia elettrica.
L’assicurazione ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto come conseguenza un qualsiasi deterioramento dei Beni assicurati tale da impedirne l’utilizzo.
In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di un importo pari ad € 50.000,00 (cinquantamila).
ART. 11 FURTO E RAPINA
a) Relativamente alle perdite, direttamente verificatisi, di furto (come definito dall’Articolo 624 del C.P.) la Società ne risponde:
- per i Beni assicurati posti nei locali dei Beni Immobili ed a condizione che l’autore del furto si sia impossessato dei Beni stessi:
• violandone le difese poste a tutela dei Beni assicurati, mediante rottura, scasso, uso di grimaldelli od arnesi simili, uso fraudolento di chiavi, uso di chiavi false;
• introducendosi nei locali dei Beni Immobili per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
• in altro modo, rimanendo clandestinamente chiuso nei locali contenenti i Beni assicurati, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi,
sino alla concorrenza, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione e relativamente alla perdita per furto dei Beni assicurati, di una somma pari a € 50.000,00 (cinquantamila).
- per i Beni assicurati posti nei locali di Beni Immobili e senza che l’autore del furto se ne sia impossessato con le modalità di cui al precedente punto, sino alla concorrenza, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione e relativamente alla perdita per furto dei Beni assicurati, di una somma pari a € 10.000,00 (diecimila) per singolo sinistro e pari a € 50.000,00 (cinquantamila) per ogni periodo di assicurazione.
b) Relativamente alle perdite, direttamente verificatesi, di rapina dei Beni assicurati (sottrazione e/o costrizione a consegnare i Beni assicurati mediante violenza alla persona o minaccia) la Società ne risponde a condizione che la stessa sia avvenuta nei locali di Beni Immobili contenenti i Beni assicurati quand’anche le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia siano prelevate dall’esterno e costrette a recarsi nei locali stessi.
In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione e relativamente alla perdita per rapina dei Beni assicurati, somma maggiore di € 50.000,00 (cinquantamila).
c) Relativamente alle perdite, direttamente verificatesi, di furto commesso con destrezza nonché di sparizioni (perdita di beni comunque custoditi senza che vi sia segno di effrazione dei mezzi di custodia e/o chiusura, se esistenti) di beni di proprietà dell’Assicurato, dei dipendenti dell’Assicurato, dei Docenti e di terzi in genere, nell’interno dei locali, la Società ne risponde a condizione che il furto venga denunciato entro 5 (cinque) giorni da quello nel quale è avvenuto, ciò a deroga dell’articolo “Obblighi del Contraente – denuncia del sinistro”.
In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione e relativamente alle perdite di furto con destrezza, somma maggiore di € 50.000,00 (cinquantamila).
d) Relativamente alle perdite, direttamente verificatesi, di furto e rapina (come sopra definita) di Valori ed Oggetti d’Arte affidati a portavalori (persone di età compresa tra i 18 ed i 70 anni incaricate del trasporto dei valori stessi) avvenuti all’esterno dei locali di Beni Immobili, ovunque ma sempre sul territorio nazionale, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano, la Società pagherà sino alla concorrenza di un importo di € 30.000,00= (trentamila) per sinistro e € 50.000,00 (cinquantamila) per più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione,
Sono parificati alle perdite di furto e rapina dei beni assicurati gli eventuali compensi dovuti per legge a terzi per il ritrovamento della refurtiva, e ciò sino alla concorrenza di un importo pari a € 5.000,00 ( cinquemila).
Sono altresì parificati a tali perdite di furto e rapina dei beni assicurati i danni, i guasti e gli atti vandalici, commessi dagli autori dei reati ai beni assicurati, in occasione dei reati stessi o nel tentativo di commetterli.
Resta convenuto che relativamente ai danni, direttamente verificatisi, di furto e rapina di Valori, la Società non pagherà, per singolo sinistro e per periodo di assicurazione, rispettivamente somma maggiore di
€ 25.000,00 (venticinquemila) senza l’applicazione del disposto di cui all’Articolo 1907 del Codice Civile.
Resta altresì convenuto che relativamente ai danni, direttamente verificatisi, di furto e rapina di oggetti d’arte e di libri e riviste, la Società non pagherà, per singolo sinistro e per periodo di assicurazione, somma maggiore di € 250.000,00 (duecentocinquantamila) e senza l’applicazione del disposto di cui all’articolo 1907 del Codice Civile.
Resta altresì convenuto che relativamente alla globalità dei danni, direttamente verificatisi, di furto e rapina di cui sopra la Società non pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma
maggiore di € 250.000,00 (duecentocinquantamila) e senza l’applicazione del disposto di cui all’Articolo 1907 del Codice Civile.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari a
€ 500,00 (cinquecento) per tutte le partite ad eccezione di quelle di cui alla lettera c) furto con destrezza, per le quali sarà applicato uno scoperto del 20% (venti per cento) con il minimo importo di € 150 (centocinquanta).
CONDIZIONI PARTICOLARI [CP]
Art. 1 ESISTENZA E/O IMPIEGO DI RADIOISOTOPI
A parziale deroga di quanto previsto al punto a) delle “Esclusioni” la Società risponde dei danni conseguenti all’esistenza e/o all’impiego di radioisotopi utilizzati dall’Assicurato per le attività svolte.
ART. 2 OPERATIVITÀ DELL’ASSICURAZIONE
Qualora alcuni Beni risultassero colpiti da un sinistro indennizzabile a termini di polizza e qualora tale sinistro non risulti liquidabile per il solo motivo che i Beni colpiti non sono contemplati nella presente assicurazione resta inteso che, qualsiasi danno o spesa o perdita conseguente anche se inerente ai soli Beni danneggiati e non assicurati, sarà comunque indennizzabile.
ART. 3 PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
Relativamente alla partita “libri” la copertura si intende prestata nella forma a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto e cioè in totale deroga all’art. 1907 del codice civile.
ART. 4 BENI ELETTRONICI
Premesso che per Beni Elettronici si intendono: i beni per l’elaborazione, interpretazione, comunicazione di dati, il software o le istruzioni codificate da parte di processori elettronici e/o elettromeccanici, quali a titolo esemplificativo impianti e/o macchine di elaborazione dati, segnalazione, rilevazione, trasmissione, comunicazione, ricezione, registrazione, misurazione e gli apparecchi audiofonovisivi compresi le relative parti accessorie e/o i loro componenti, ciò premesso:
- la Società indennizza i danni ai Beni Elettronici previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari a
€ 100,00 (cento)
- Relativamente ai Beni Elettronici ad impiego mobile l'assicurazione è operante per i danni e le perdite subite durante il loro impiego, giacenza, spostamento/trasporto con qualsiasi mezzo, danni e perdite avvenute in tutto il Mondo e previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari a € 200,00 (duecento).
In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di un importo pari a € 100.000,00 (centomila) col limite di € 10.000,00 (diecimila) per singolo Bene Elettronico ad impiego mobile.
I beni ad impiego mobile che presentano anche una componente non elettronica, rientrano nelle garanzie previste dal presente articolo qualora la componente elettronica sia di valore preponderante rispetto al valore del bene stesso.
La garanzia furto nella fase di trasporto sui mezzi sarà operante a condizione che:
a) il mezzo sia chiuso a chiave, con cristalli completamente alzati;
b) il mezzo sia provvisto di tetto rigido o con capote serrata;
c) i beni siano conservati per il tempo strettamente necessario al trasporto ed all’espletamento delle attività a cui sono destinati;
d) i beni siano esposti in maniera non visibile dall’esterno.
Durante lo spostamento a mezzo aereo, con linee aeree regolari, i beni si intendono garantiti purché vengano trasportati come “bagaglio a mano”, qualora peso e dimensione lo consentano, pena il decadimento dal diritto all’indennizzo.
ART. 5 BENI NON ELETTRONICI AD IMPIEGO MOBILE
I macchinari, le attrezzature, i materiali ed ogni altro bene ad impiego mobile, diversi da quelli indicati nell’articolo 4, l'assicurazione è operante per i danni e le perdite subite durante il loro impiego, giacenza, spostamento/trasporto con qualsiasi mezzo, danni e perdite avvenute in tutto il Mondo e previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari a € 200,00 (duecento).
In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di un importo pari a € 50.000,00 (cinquantamila) col limite di € 2.000,00 (duemila) per singolo Bene ad impiego mobile.
La garanzia furto nella fase di trasporto sui mezzi sarà operante a condizione che:
a) il mezzo sia chiuso a chiave, con cristalli completamente alzati;
b) il mezzo sia provvisto di tetto rigido o con capote serrata;
c) i beni siano conservati per il tempo strettamente necessario al trasporto ed all’espletamento delle attività a cui sono destinati;
d) i beni siano esposti in maniera non visibile dall’esterno.
Durante lo spostamento a mezzo aereo, con linee aeree regolari, i beni si intendono garantiti purché vengano trasportati come “bagaglio a mano”, qualora peso e dimensione lo consentano, pena il decadimento dal diritto all’indennizzo.
ART. 6 BENI ALL’APERTO
La garanzia prestata con la presente polizza è estesa anche a tutti i beni che, per propria naturale destinazione d’uso, per motivi di ricerca e nell’ambito delle attività istituzionali dell’Assicurato, vengano posti all’esterno di beni immobili, anche di proprietà di Xxxxx.
L'assicurazione è operante per i danni e le perdite subite durante il loro impiego, giacenza, spostamento/trasporto con qualsiasi mezzo, danni e perdite avvenute in tutto il Mondo e previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari a € 200,00 (duecento).
In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di un importo pari a € 50.000,00 (cinquantamila) col limite di € 2.000,00 (duemila) per singolo Bene all’aperto.
ART. 5 CRITERIO PER LA DETERMINAZIONE DELLA SOMMA ASSICURATA
Fermo quanto previsto al precedente articolo “Valore dei Beni Immobili , Mobili, Macchinari e determinazione del danno” di cui alle Norme Operanti in Caso di Sinistro, resta espressamente convenuto tra le parti che, ai fini della
applicazione di quanto previsto dall’articolo 1907 del Codice Civile, le somme assicurate riferite alle partite Beni Immobili e Mobili sono stata determinate prendendo i valori così come risultanti dalla documentazione del Contraente e più precisamente:
Somma assicurata
Beni Assicurati
Partita 1 - Beni Immobili e Beni Mobili
Mq. n. 583.297,61 al costo convenuto di € 1.400 per mq e maggiorato per i contenuti in conformità alle specifiche destinazioni d’uso dei fabbricati medesimi
€ 899.392.000,00
Partita 2 – Opere d’arte € 1.056.000,00
Partita 3 - Libri € 500.000,00 a PRA
La Società conviene sulla congruità dei capitali globali assicurati, come sopra riportato e, in nessun caso, applicherà la regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile, fatti salvi i termini di cui al successivo art. 6.
ART. 6 CRITERI DI AGGIORNAMENTO DELLE SOMME ASSICURATE
1. Il Contraente dichiara che le somme assicurate comprendono il valore della totalità dei Beni Immobili, e Mobili costituenti le rispettive partite comprese le opere d’arte.
2. Il Contraente è tenuto a comunicare alla Società, al termine di ciascun periodo di assicurazione, l'aggiornamento del valore globale assicurato calcolato alla data di scadenza del periodo stesso. Tale comunicazione dovrà essere fatta entro il 30.4 di ogni anno o entro 4 (quattro) mesi dalla fine del periodo di assicurazione nel caso di anticipato recesso dalla presente polizza notificato da una delle Parti.
3. La Società si impegna a ritenere automaticamente assicurate le maggiori somme
a) risultanti dalla rivalutazione del costo medio per mq. (quale somma dei costi di ricostruzione e di rimpiazzo a nuovo e di riacquisto dei beni immobili e mobili) dichiarato all'inizio del periodo di assicurazione, per gli effetti dell’indice ISTAT e/o di eventuali altri elementi influente sulla determinazione della somma assicurata come espresso al precedente articolo 5;
b) derivanti da aumento dei mq. complessivi dovuto ad introduzione in garanzia, senza peraltro alcun obbligo di preventiva comunicazione da parte del Contraente, di beni comunque acquisiti nel corso del periodo di assicurazione, compresi quelli trasferiti ope legis;
c) risultanti da acquisizione di nuove opere d’arte
purché tali maggiori somme non superino il 30% (trenta per cento) del capitale globale indicato in polizza in base all'ultima dichiarazione.
Qualora invece le circostanze specificate ai punti a) e b) comportino, separatamente o nel loro insieme, aumenti superiori al 30% (trenta per cento), l'indennizzo in caso di sinistro sarà soggetto alla regola proporzionale in ragione della parte eccedente la suddetta percentuale.
Ai fini di quanto sopra, la Società non terrà conto delle maggiori somme dovute all'acquisizione di beni che siano separatamente assicurati con apposito contratto e ciò, fino a quando essi saranno così assicurati.
4. Successivamente alla scadenza di ciascun periodo di assicurazione la Società provvederà all'emissione di apposita appendice per l'aggiornamento dei valori in base alla comunicazione inoltrata a cura del Contraente
come previsto al punto 3, nonché l’indicazione della eventuale nuova somma da assicurare a primo rischio assoluto per la partita libri. Qualora, le maggiorazioni fossero superiori al 30% (trenta per cento) del capitale globale indicato in polizza o, comunque, venissero richieste variazioni di eventuali limiti o simili, l'assicurazione degli aumenti, per il successivo periodo di assicurazione, è condizionata a specifica pattuizione fra le Parti anche per quanto riguarda i tassi di premio da applicare.
5. Con l'appendice di aggiornamento di cui al punto 4) si farà luogo anche alla regolazione del premio relativo al periodo di assicurazione trascorso, relativamente agli aumenti o alle diminuzioni del valore globale di cui al punto 3., per i quali l'Assicurato e la Società sono tenuti - rispettivamente - a corrispondere o a rifondere il 50% (cinquanta per cento) del premio annuo ad essi relativo. Con la precisazione, per quanto all'abbuono dovuto dalla Società, che non potranno essere rimborsate le imposte governative.
Le differenze attive o passive risultanti dalle regolazioni devono essere pagate entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento, da parte del Contraente / Assicurato, del documento di regolazione premio correttamente emesso.
PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO
LIMITI – SCOPERTI - FRANCHIGIE [LSF]
I valori sono espressi in Euro.
Garanzie Prestate | Scoperti per sinistro | Franchigie per sinistro | Limiti d’indennizzo |
Per ogni sinistro, salvo quanto diversamente indicato nella presente tabella e/o alle rispettive clausole | nessuno € 1.000 € 200.000.000 10% del danno liquidabile con - - un ulteriore importo di €1.000.000 - - € 200.000 per sinistro - - € 100.000 per sinistro e per periodo di assicurazione - - € 100.000 per sinistro - - € 100.000 per sinistro 5% del danno liquidabile con il - - massimo di € 150.000 per sinistro e per periodo di assicurazione - - € 250.000 per sinistro € 10.000.000 per sinistro e - - € 20.000.000 per periodo di assicurazione - - € 50.000 per sinistro e per periodo di assicurazione - - € 500.000 per sinistro e per periodo di assicurazione - € 50.000 € 50.000.000 per sinistro e per periodo di assicurazione - € 100.000 € 30.000.000 per sinistro e per periodo di assicurazione € 30.000 € 30.000.000 per sinistro e per periodo di assicurazione | ||
Spese necessarie per demolire, smantellare ecc | |||
Spese di bonifica, decontaminazione, ecc | |||
Spese di ricerca e riparazione di rotture e guasti | |||
Costi per il collaudo | |||
Oneri di urbanizzazione | |||
Onorari e spese di competenza di Periti ecc. | |||
Costi ricostruzione archivi | |||
Somme dovute a terzi | |||
Perdita Pigioni | |||
Maggiori costi | |||
Terremoto, | |||
Inondazioni, alluvioni | |||
Allagamenti |
Allagamenti derivanti da guasti o rotture impianti |
Eventi atmosferici |
Eventi atmosferici a beni immobili aperti e/o a beni mobili all’aperto |
Sovraccarico neve |
Gelo |
Eventi socio politici |
Terrorismo sabotaggio |
Crollo e collasso strutturale |
Fenomeno elettrico |
Beni in refrigerazione |
Furto |
Rapina |
Furto e Rapina di Valori |
Furto e rapina Opere d’Arte |
Portavalori |
Compensi per ritrovamenti |
Beni Elettronici |
Beni non elettronici ad impiego mobile |
Beni all’aperto |
€ 5.000 € 100.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
- - € 30.000.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
10% con il minimo € 5.000 € 200.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
- - € 30.000.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
- - € 500.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
10% con il minimo di €
2.500 ed il massimo di € - 200.000
€ 30.000.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
€ 100.000 € 30.000.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
€ 500.000 per sinistro e per
- periodo di assicurazione
€ 500.000 per sinistro e per
- - periodo di assicurazione
€ 50.000 per sinistro e per
- - periodo di assicurazione
20% min € 150 per i casi di furto con destrezza
€ 500 per tutti gli altri casi € 50.000 per sinistro e per
periodo di assicurazione
€ 500 € 50.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
€ 25.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
€ 250.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
€ 50.000 per periodo di
- - assicurazione con un limite di €
30.000 per sinistro
- - € 5.000 per sinistro
€ 100.000 per sinistro e per
- €100 elevata a € 200 per i beni ad impiego mobile
€ 200
€ 200
periodo di assicurazione con un limite di € 10.000 per singolo bene ad impiego mobile
€ 50.000 per sinistro e per periodo di assicurazione con un limite di € 2.000 per singolo bene ad impiego mobile
€ 50.000 per sinistro e per periodo di assicurazione con un limite di € 2.000 per singolo bene ad impiego mobile
PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO
Scheda OFFERTA – Lotto 1 Assicurazione ALL RISKS
Beni assicurati | Somma assicurata | Tasso annuo imponibile promille (*) | Tasso annuo imponibile promille | Premio annuo imponibile | Imposta | Premio annuo lordo |
Terrorismo | ||||||
Sabotaggio |
Beni Immobili e Mobili | 899.392.000,00 € | 0,3400 | 0,01 | 305.793,28 € | 22,250% | 373.832,28 € |
Opere d’arte | 1.056.000,00 € | 5,5000 | 0,01 | 5.808,00 € | 22,250% | 7.100,28 € |
Libri (garanzia a primo rischio assoluto ) | 500.000,00 € | 5,5000 | 0,01 | 2.750,00 € | 22,250% | 3.361,88 € |
TOTALE premio annuo | 314.351,28 € | 384.294,44 € | ||||
TOTALE premio 6 anni (valore massimo appalto) | 2.305.766,64 € |
3.720.000,00 €
620.000,00 €
IMPORTO ANNUO A BASE D’ASTA PER LOTTO 1 IMPORTO TOTALE A BASE D’ASTA PER LOTTO 1
(*): va indicato il tasso annuo imponibile promille globale, comprensivo cioè del tasso annuo imponibile riferito al rischio Terrorismo Sabotaggio.
Documento d’offerta
Sommario
Procedura
Stazione Appaltante Politecnico di Milano
Nome procedura Affidamento servizi assicurativi del Politecnico di Milano
Identificativo della procedura 86510444
Nome lotto LOTTO 1 - Polizza All Risks
Identificativo del lotto 86510445
Valore dell’offerta
Fornitore XXXXXXX XXXXXX E XXXXXX XXXXXXXX S.A.S.
Modalità di partecipazione Forma Singola
Offerta economica 2.305.766,64 EUR
Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (Oneri della si- curezza e Costo del personale) of- ferto
0,00000 EUR
Base dell’asta 3.720.000,00000 EUR
Parametri dell’offerta
Nome requisito: Dichiarazione in merito alla forma in cui l'impresa partecipa alla gara (Parametro Amministrativo)
Descrizione requisito: Si prega di dichiarare la forma di partecipazione alla gara sce-
gliendo tra le opzioni proposte (in forma singola; RTI costi- tuendo; RTI costituito; GEIE; Consorzio).
Risposta: In forma singola
Nome requisito: Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)
Descrizione requisito: Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documen-
tazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.
Risposta: Dichiaro di accettare termini e condizioni
Nome requisito: Documento di gara unico europeo (DGUE) - Allegato A (Pa- rametro Amministrativo)
Descrizione requisito: L’operatore economico deve allegare a pena di esclusione pro-
ducendo documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario allegato alle Linee guida
n. 3 del 18 luglio 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la compilazione del modello di formulario di Do- cumento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Rego- lamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016.
Caratteristiche tecniche delloffer- ta
Allegato A - Documento di gara unico europeo DGUE.doc.p7m
Dimensioni: 297 KB
Firmatari: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX
Hash(MD5-Base64): 9yaVGnjsww0xhoAKv4zVDw==
Hash(SHA-1-Hex): 99ded34c8a0fc2891463cff79bfce01ecd4b5286
Hash(SHA-256-Hex): d3a0c1de5d048e92714405205cab0df- 7437afee381a01c5b847b328a7be84a84
Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
Nome requisito: Dichiarazione in merito alla forma in cui l'impresa partecipa alla gara (Parametro Amministrativo)
Descrizione requisito: Si prega di dichiarare la forma di partecipazione alla gara sce-
gliendo tra le opzioni proposte (in forma singola; RTI costi- tuendo; RTI costituito; GEIE; Consorzio).
Caratteristiche tecniche delloffer- ta
DICHIARAZIONE PARTECIPAZIONE FORMA SINGOLA.PDF.p7m
Dimensioni: 363 KB
Firmatari: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX
Hash(MD5-Base64): kz1RkgjHWw/L7NPhtF0mZg==
Hash(SHA-1-Hex): a8e6cb36c71c15dd77e0d49ae9a394c1ad0cf898
Hash(SHA-256-Hex): 4fd7f26e816c090130bb2e70a0808de- a0c6dc746f9600d10005ea655b34c7166
Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
Nome requisito: 4.1.9. Documenti richiesti in caso di partecipazione in forma aggregata (eventuale) – Allegato B (Parametro Amministrati- vo)
Descrizione requisito: In caso di partecipazione alla gara sotto forma di RTI / Consor-
zio / XXXX, si richiede di caricare tutti i documenti individuati negli atti di gara. Laddove sia necessario allegare piu' di un file, allegarli in un'unica cartella .zip (o equivalente). I singoli do- cumenti, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente. La cartella .zip non dovra' essere firmata digitalmente.
Caratteristiche tecniche delloffer- ta
Nome requisito: Allegato C – Patto di Integrità del Politecnico di Milano (Para- metro Amministrativo)
Descrizione requisito: Allegare copia dell’allegato C - Patti d'integrità, firmata digi- talmente per accettazione.
Caratteristiche tecniche delloffer- ta
patto d'integrità.p7m
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX
Hash(MD5-Base64): ekend1gT9dGY5rhicO+Lhw==
Hash(SHA-1-Hex): d266b8468189e2f4702d6a8ae931655acc75fd69
Hash(SHA-256-Hex): 22081414508b03ad9e26949d6318b72-
d9fd0b13b6bd81ecf94bd7c5a5308c442 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
Nome requisito: Allegato D – Subappalto (Parametro Amministrativo)
Descrizione requisito: In caso di subappalto, allegare la relativa documentazione ri-
chiesta dai documenti di gara. I documenti, se non diversamen- te stabilito dalla documentazione di gara, dovranno essere fir- mati digitalmente.
Caratteristiche tecniche delloffer- ta
Nome requisito: Allegato E – Segreti tecnici (Parametro Amministrativo)
Descrizione requisito: L’operatore economico deve dichiarare la presenza di segreti
tecnici o commerciali all'interno della presente procedura ai fi- ni dell’esercizio del diritto di accesso agli atti, redatto utiliz- zando il modulo di cui all'allegato D. La presentazione di tale dichiarazione è opzionale. In caso di mancata presentazione di tale dichiarazione, l’Amministrazione considererà tutti i docu- menti ricevuti privi di qualsiasi segreto tecnico o commerciale e procederà quindi, in caso di accesso agli atti, a trasmetterli interamente agli interessati.
Caratteristiche tecniche delloffer- ta
Nome requisito: PASSOE (Parametro Amministrativo)
Descrizione requisito: L’operatore economico dovrà, inoltre, allegare nell'apposi-
to campo il documento rilasciato dal Sistema telematico dell’ANAC (EX AVCP) che attesta che l’operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS.
Caratteristiche tecniche delloffer- ta
PASSOE.PDF.p7m
Dimensioni: 2 MB
Firmatari: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX
Hash(MD5-Base64): MTFNNqFcm5oe5bYIyiFuEQ==
Hash(SHA-1-Hex): 7fc24ae4b5467be67b7626dd723fadc08742f058
Hash(SHA-256-Hex): 4382694ccd660ce62c3ffb6cf4aa6de- 2d0cbda88260f2b4bd759c01833ebd957
Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
Nome requisito: Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)
Descrizione requisito: Si prega di allegare copia della garanzia fideiussoria emessa
con riferimento alla presente procedura di gara, nel rispetto del- le prescrizioni previste dalla documentazione di gara.
Caratteristiche tecniche delloffer- ta
polizze cauzioni GENERALI ITALIA.zip
Dimensioni: 554 KB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): T9iotiogpJeZIUUEyaXAPw==
Hash(SHA-1-Hex): 1d535b10d8c2adb0d4ed190998dcbc3da05ef46b
Hash(SHA-256-Hex): 23e9b681a8d47f1afdc54c491f5252c- 073377c1ca447f9be96b946b077d42207
Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
Nome requisito: Dichiarazione di impegno a rilasciare la cauzione definitiva (Parametro Amministrativo)
Descrizione requisito: Ai sensi dell’art. 93 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, l’operatore
economico deve, a pena di esclusione salvo le eccezioni previ- ste dal medesimo comma, produrre l’impegno di un fideiusso- re, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia prov- visoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.
Caratteristiche tecniche delloffer- ta
Nome requisito: 4.1.5.Eventuali certificazioni a supporto delle riduzioni della garanzia provvisoria ex art.93 c.7 D.Lgs.50/2016 (Parametro Amministrativo)
Descrizione requisito: L’importo della garanzia provvisoria può essere nei casi e con
le modalità previste dall’art. 93, c. 7, D.Lgs. 50/2016. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico può alternativamente:
•allegare copia in formato elettronico delle certificazioni o al- tri documenti a dimostrazione dei diversi casi previsti dall’art. 93, c. 7, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell’operatore economico (o persona munita da comprovati po- xxxx di firma). •allegare idonea dichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi dell’art. 47, D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso della dette certificazioni.
Caratteristiche tecniche delloffer- ta
Nome requisito: Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)
Descrizione requisito: Si richiede di allegare copia della ricevuta di avvenuto paga-
mento del contributo versato all'ANAC, con riferimento alla presente procedura di gara. La ricevuta dovra' essere firmata digitalmente.
Caratteristiche tecniche delloffer- ta
DICHIARAZIONE E RICEVUTE ANAC.PDF.p7m
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX
Hash(MD5-Base64): yuTxL542VAXXyHVtzr8wuw==
Hash(SHA-1-Hex): 1a6b6fd649035f423589e7bd3d9b65a0a875e4e9
Hash(SHA-256-Hex): 763235550f1bc74696d70a11c8eb915-
51f76f1f23bb24f4a837cba0a0eadd211
Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
Nome requisito: Avvalimento (Parametro Amministrativo)
Descrizione requisito: Nel solo caso di ricorso all’avvalimento, in conformità all’art.
89, X.Xxx. 50/2016, l’operatore economico deve, a pena di esclusione dalla procedura, allegare la seguente documenta- zione: 1. dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rap- presentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell’operatore economico, attestante l’avvalimento dei requisi- ti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indi- cazione dei requisiti di cui ci si intende avvalere e dell’impresa ausiliaria. La dichiarazione deve essere resa ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000; 2. dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 47, D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria (o persona munita di comprovati poteri di firma), attestante: • il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 80, X.Xxx.
50/2016, da rendere in modo conforme alla relativa sezione del documento Allegato A • l’obbligo verso l’operatore economico concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposi- zione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente l’operatore economico citato; • la non partecipazione diretta alla procedura in proprio o in forma associata; • copia del contratto, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19, D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell’operatore economico, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell’operatore economico concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse neces- sarie per tutta la durata del contratto. ovvero, in caso di avvali- mento tra imprese appartenenti ad un medesimo gruppo socie- tario, dichiarazione sostitutiva, firmata digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell’operatore economico attestante il legame giuridico ed eco- nomico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall’art. 89, c. 5, D.Lgs. 50/2016 (normativa antimafia).
Caratteristiche tecniche delloffer- ta
Nome requisito: Procura (eventuale) (Parametro Amministrativo)
Descrizione requisito: Qualora siano state allegate dichiarazioni che compongono
l’offerta sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), l’operatore economico deve allegare copia della procura nota- rile (generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore.
Caratteristiche tecniche delloffer- ta
procura speciale.p7m
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX
Hash(MD5-Base64): PBJZTJDF4sNugdF/M8Nxpw==
Hash(SHA-1-Hex): e4785b6a1f15d6c1f03ebba21f6573f93eec79ee
Hash(SHA-256-Hex): 69d15de08ce0efa51bd0baff2d53449- 996378927997bc955866e6cb890515819
Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
Nome requisito: 4.1.13. Possesso requisito capacità tecnico professionale: Au- torizzazione esercizio attività assicurativa (Parametro Ammi- nistrativo)
Descrizione requisito: L’operatore economico deve allegare documento che attesti di
essere in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi della normativa di settore, nel ramo relativo alla copertura di cui al lotto per il qua- le intende concorrere. Deve essere indicato il numero di iscri- zione all’albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione
e Gruppi assicurativi tenuto da IVASS, sezione dell’albo e data di iscrizione. Suddetto requisito può essere comprovato anche mediante autodichiarazione soggetta a verifica da parte della stazione appaltante.
Caratteristiche tecniche delloffer- ta
dichiarazione autorizzazione esercizio attività.PDF.p7m
Dimensioni: 480 KB
Firmatari: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX
Hash(MD5-Base64): y5OIIQm7IUlCW6eZMnvIVQ==
Hash(SHA-1-Hex): f9801f4f7e2453c158d136daced95dac096925c7
Hash(SHA-256-Hex): 42823347311908f0fb7102e9cce47b7- 1b06bb1f8764407702ce502d54f166209
Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
Nome requisito: 4.1.14. Possesso requisito di capacità economico finanziaria: raccolta premi nel triennio 2014-2015-2016 (Parametro Ammi- nistrativo)
Descrizione requisito: L’operatore economico deve allegare un documento che riporti
l’indicazione del link del sito ove è pubblicato il bilancio del- la società relativamente agli anni richiesti, oppure copia delle parti dei bilanci relativi agli anni 2014-2015-2016, riportanti l’importo complessivo dei premi dichiarati dei contratti assicu- rativi sottoscritti nel ramo di attività relativo al lotto/i per cui intende concorrere; il possesso del requisito in parola potrà co- munque essere accertato d’ufficio dalla Stazione appaltante.
Caratteristiche tecniche delloffer- ta
bilanci.zip
Dimensioni: 5 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): p7k66gd5ngvDxSmfLy2Whg==
Hash(SHA-1-Hex): 9edafc63aec736c2c09140c981932074859c881e
Hash(SHA-256-Hex): 06f259891c962df11d0e55356b42c60-
b4482e421cdbbdd7345bc059fc4a354e6 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
Nome requisito: 4.1.15. Possesso requisito capacità tecnico professionale: svol- gimento di servizi analoghi (Parametro Amministrativo)
Descrizione requisito: L’operatore economico deve allegare un documento che ripor-
ti l’indicazione dell’oggetto, valore, periodo di copertura, con-
Caratteristiche tecniche delloffer- ta
traente pubblico o privato e indirizzo PEC del contraente a di- mostrazione di aver stipulato, nell’ultimo triennio, per ciascun lotto per cui si intende partecipare, almeno un contratto della durata di almeno un anno avente il medesimo oggetto e valore annuale pari o superiore alla base d’asta annuale del lotto.
DICHIARAZIONE SERVIZI ANALOGHI.PDF.p7m
Dimensioni: 513 KB
Firmatari: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX
Hash(MD5-Base64): URkwBY/dsZ9P5W/v43+aFA==
Hash(SHA-1-Hex): 1997ac0f15ee3a52627a0980af8fa17b7f48294e
Hash(SHA-256-Hex): 748dc5b9a76185165a1b47f55a0a709-
0957898c65ade32dbcf80c980b5436563 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
Nome requisito: 4.1.16. Ulteriori dichiarazioni (Parametro Amministrativo)
Descrizione requisito: L’operatore economico deve produrre attraverso l’apposita ca-
sella di controllo (flag) disponibile in Sintel le ulteriori dichia- razioni di carattere amministrativo necessarie per la partecipa- zione alla presente procedura di gara.
Caratteristiche tecniche delloffer- ta
ALTRA DOCUMENTAZIONE.zip
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): wYoST4KGTMyySExqCqF9yA==
Hash(SHA-1-Hex): be2326ec309b26c6e88c3a7a4cf85137fe84521f
Hash(SHA-256-Hex): e3919a39d10283b215d19f74c5bf1aa- ae69c24cd1e47bb9a074fcaea66c0f7d7
Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
Nome requisito: 4.2.1.1 Franchigia per singolo sinistro, salvo quanto previsto per i rischi specifici (Sezione Delimitazioni e Detrazioni del Capitolato) (Parametro Tecnico)
Descrizione requisito: L’operatore economico deve selezionare la risposta appropria-
ta tra le alternative opzioni configurate dalla stazione appaltan- te e disponibili nell’apposito menu a tendina. L’offerente deve indicare la franchigia per singolo sinistro, salvo quanto previ- sto per i rischi specifici.
Risposta: € 1.000,00
Nome requisito: 4.2.1.2. Massimale per danni subiti dai Beni assicurati in occa- sione di terremoto (art. 1 Sezione Delimitazioni e Detrazioni del Capitolato) (Parametro Tecnico)
Descrizione requisito: L’operatore economico deve selezionare la risposta appropria-
ta tra le alternative opzioni configurate dalla stazione appaltan- te e disponibili nell’apposito menu a tendina. L’offerente deve indicare il massimale per danni subiti dai Beni assicurati in oc- casione di terremoto.
Risposta: € 50.000.000,00
Nome requisito: 4.2.1.3. Franchigia, per singolo sinistro, per danni subiti in oc- casione di terremoto (art. 1 Sezione Delimitazioni e Detrazioni del Capitolato) (Parametro Tecnico)
Descrizione requisito: L’operatore economico deve selezionare la risposta appropria-
ta tra le alternative opzioni configurate dalla stazione appaltan- te e disponibili nell’apposito menu a tendina. L’offerente deve indicare la franchigia, per singolo sinistro, per danni subiti in occasione di terremoto.
Risposta: € 50.000,00
Nome requisito: 4.2.1.4. Importo minimo scoperto in caso di danni verificatesi in conseguenza di eventi socio politici (art. 6 Sezione Delimi- tazioni e Detrazioni del Capitolato) (Parametro Tecnico)
Descrizione requisito: L’operatore economico deve selezionare la risposta appropriata
tra le alternative opzioni configurate dalla stazione appaltante e disponibili nell’apposito menu a tendina. L’offerente deve in- dicare l’importo minimo scoperto in caso di danni verificatesi in conseguenza di eventi socio politici.
Risposta: € 2.500,00
Nome requisito: 4.2.1.5. Massimale perdite dovute a furto dei beni assicurati (art. 11 lett. a Sezione Delimitazioni e Detrazioni del Capitola- to) (Parametro Tecnico)
Descrizione requisito: L’operatore economico deve selezionare la risposta appropria-
ta tra le alternative opzioni configurate dalla stazione appaltan- te e disponibili nell’apposito menu a tendina. L’offerente deve indicare l’importo del massimale perdite dovute a furto dei be- ni assicurati (art. 11 lett. a Sezione Delimitazioni e Detrazioni del Capitolato)
Risposta: € 50.000,00
Nome requisito: 4.2.1.6. Massimale perdite dovute a furto commesso con de- strezza (art. 11 lett. c Sezione Delimitazioni e Detrazioni del Capitolato) (Parametro Tecnico)
Descrizione requisito: L’operatore economico deve selezionare la risposta appropria-
ta tra le alternative opzioni configurate dalla stazione appaltan- te e disponibili nell’apposito menu a tendina. L’offerente deve indicare l’importo del massimale perdite dovute a furto com- messo con destrezza.
Risposta: € 50.000,00
Nome requisito: 4.2.1.7. Importo minimo scoperto per furto con destrezza (art. 11 Sezione Delimitazioni e Detrazioni del Capitolato) (Para- metro Tecnico)
Descrizione requisito: L’operatore economico deve selezionare la risposta appropria-
ta tra le alternative opzioni configurate dalla stazione appaltan- te e disponibili nell’apposito menu a tendina. L’offerente deve indicare l’importo del minimo scoperto per furto con destrezza (art. 11 Sezione Delimitazioni e Detrazioni del Capitolato).
Risposta: € 150,00
Nome requisito: 4.2.1.8. Sportello presso il Politecnico con “personale dedica- to” della compagnia a cui è affidata la polizza per l'attività di assistenza nella fase istruttoria del danno e fino alla liquidazio- ne del sinistro (v. Allegato Z – clausole contrattuali opzion (Pa- rametro Tecnico)
Descrizione requisito: L’operatore economico deve selezionare la risposta appropria-
ta tra le alternative opzioni configurate dalla stazione appaltan- te e disponibili nell’apposito menu a tendina. L’offerente de- ve indicare se intende offrire un servizio di sportello presso il Politecnico con “personale dedicato” della compagnia a cui è affidata la polizza per l'attività di assistenza nella fase istrutto- ria del danno e fino alla liquidazione del sinistro (v. Allegato Z – clausole contrattuali opzionali) e l’eventuale frequenza del servizio
Risposta: 3 ½ giornate alla settimana
Nome requisito: 4.2.1.9. Messa a disposizione di una pagina web dedicata con aggiornamento in tempo reale (v. Allegato Z – clausole con- trattuali opzionali) (Parametro Tecnico)
Descrizione requisito: L’operatore economico deve selezionare la risposta appropria-
ta tra le alternative opzioni configurate dalla stazione appaltan- te e disponibili nell’apposito menu a tendina. L’offerente deve indicare l’eventuale messa a disposizione di una pagina web dedicata con aggiornamento in tempo reale delle informazioni relative a tutti i sinistri (v. Allegato Z – clausole contrattuali opzionali)
Risposta: Nessuna pagina web dedicata
Nome requisito: 4.2.1.10. Redazione e aggiornamento FAQ relative al contrat- to di assicurazione e relative procedure di informazione, comu- nicazione e liquidazione sinistri da pubblicare sul sito Intranet del Politecnico (v. Allegato Z – clausole contrattuali opzionali) (Parametro Tecnico)
Descrizione requisito: L’operatore economico deve selezionare la risposta appropria-
ta tra le alternative opzioni configurate dalla stazione appaltan- te e disponibili nell’apposito menu a tendina. L’offerente deve indicare se si impegna alla redazione e aggiornamento di FAQ relative al contratto di assicurazione e relative procedure di in- formazione, comunicazione e liquidazione sinistri da pubbli- care sul sito Intranet del Politecnico (v. Allegato Z – clausole contrattuali opzionali)
Risposta: SI aggiornamento FAQ relative al capitolato All Risks
Nome requisito: 4.2.1.11. Rinuncia diritto di recesso ex art. 1893 cc. (Parametro Tecnico)
Descrizione requisito: L’operatore economico deve selezionare la risposta appropriata
tra le alternative opzioni configurate dalla stazione appaltante e disponibili nell’apposito menu a tendina. L’offerente deve in- dicare se intende rinunciare al diritto di recesso ex art. 1893 cc.
Risposta: • Sostituzione del primo paragrafo dell’articolo “Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave” con il seguente:
Nome requisito: 4.3.2. Allegato all’offerta economica (Parametro Economico)
Descrizione requisito: Xxxx’apposito campo “Allegato all’offerta economica”,
l’operatore economico dovrà allegare appropriata dichiarazio- ne, conforme alle Schede offerta allegato G 1, a pena di esclu- sione, debitamente compilata e firmata digitalmente. La tabella di Scheda offerta, per ciascun lotto cui si intende partecipare, deve essere compilata indicando i prezzi offerti per ciascuna voce prevista. Le celle in giallo sono modificabili e devono es- sere compilate, il resto del foglio non è modificabile e provve- de ai calcoli automatici per definire il prezzo totale offerto, vi- sibile nel campo “VALORE DA INSERIRE IN PIATTAFOR- MA SINTEL COME VALORE ECONOMICO OFFERTO”.
E’ obbligatoria, a pena di esclusione dalla gara, l’indicazione di tutti i prezzi previsti nelle schede di offerta, anche ove non ri- comprese nella voce “VALORE DA INSERIRE IN PIATTA- FORMA SINTEL COME VALORE ECONOMICO OFFER-
TO”. ATTENZIONE: il valore da inserire nel campo “Offerta economica” in SINTEL per ciascun lotto DEVE corrisponde- re con il valore risultante nel campo “VALORE DA INSERI- RE IN PIATTAFORMA SINTEL COME VALORE ECONO-
MICO OFFERTO” della relativa scheda di offerta, a pena di esclusione per indeterminatezza dell’offerta economica.
Caratteristiche tecniche delloffer- ta
LOTTO 1.zip
Dimensioni: 221 KB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): uZVMIFZ3ycvPj8qCx4tLhg==
Hash(SHA-1-Hex): ddffe858f9a273bb2c17eb02ec9651701fa9f9e1
Hash(SHA-256-Hex): b2d67e5940f29313ecb1cb21d727712- 62169c9371d34e0ed4e90da6c88e8e0bf
Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto