CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE RISORSE
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE RISORSE
DEL COMPARTO “BILANCIATO SVILUPPO” DEL FONDO PENSIONE XXXXXX
(il “Contratto”)
TRA
- Fondo Pensione Priamo, con sede a Xxxx, Xxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx 0, C.F. 96385730583, nella persona del suo Presidente e Rappresentante Legale, …… (“Priamo”)
E
- …
PREMESSE
A) Priamo è un fondo pensione nazionale di previdenza complementare per i lavoratori addetti ai servizi di trasporto pubblico e per i lavoratori dei settori affini, munito di personalità giuridica, autorizzato a svolgere la propria attività e iscritto al n. 139 dell’albo dei fondi pensione tenuto dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (“COVIP”).
B) Ai sensi dell’art. 27 del proprio statuto, Xxxxxx intende affidare la gestione di talune risorse del proprio comparto “Bilanciato Sviluppo” ad un gestore a tal fine abilitato, stipulando col medesimo una convenzione di gestione di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (come di volta in volta modificato ed integrato, il “Decreto 252/2005”).
C) Il Gestore è una società a responsabilità limitata di diritto …, autorizzata all’esercizio dell’attività di gestione di portafogli dalla … ed è stato selezionato da Priamo, ai fini della premessa B) che precede, nel rispetto della procedura prevista dall’art. 6, comma 6, del Decreto 252/2005 e delle istruzioni della COVIP di cui al comma 8 del medesimo articolo.
D) Non sussistono incompatibilità né situazioni di conflitto di interessi in relazione al conferimento al Gestore dell’incarico gestorio di cui al presente Contratto, sulla base della politica di gestione dei conflitti di interesse adottata da Priamo (la “Politica Conflitti di Priamo”, allegata in estratto al presente Contratto quale Allegato D) ai sensi dell’art. 7 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 2 settembre 2014, n. 166 (come di volta in volta modificato ed integrato, il “Decreto 166/2014”).
E) I valori e le disponibilità del comparto “Bilanciato Sviluppo” di Priamo sono depositati presso BNP Paribas Securities Services con sede legale a Parigi, Rue d’Antin, 3, e con succursale in Xxxxxx, Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx, 0, in qualità di depositario (il “Depositario”), ai sensi dell'art. 7 del Decreto 252/2005.
F) Il gestore amministrativo di Priamo alla data del presente Contratto è Previnet S.p.A. con sede legale in Xxxxxxxxxx (XX), Xxx X. Xxxxxxxxx, 00 – 31022 (il “Service Amministrativo”).
G) Ai sensi dell’art. 6, comma 9, del Decreto 252/2005, Priamo resta titolare dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione ai sensi del presente Contratto, costituendo i medesimi patrimonio separato ed autonomo rispetto a quello del Gestore e non potendo gli stessi essere distratti dal fine al quale sono destinati, né formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori del Gestore sia da parte dei rappresentanti dei creditori stessi, né essere coinvolti nelle
procedure concorsuali che riguardano il Gestore. Il Gestore non ha la custodia nè altrimenti detiene le disponibilità liquide e i valori del comparto.
Tanto premesso, Xxxxxx e il Gestore (di seguito, singolarmente, la “Parte” e, collettivamente, le “Parti”), concordano e stipulano quanto segue:
Articolo 1 - Premesse e allegati
1.1 Le premesse che precedono e gli allegati del presente Contratto formano parte integrante e sostanziale del medesimo.
Articolo 2 - Definizioni
2.1 Ai fini del presente Contratto, i termini utilizzati con iniziale maiuscola hanno il significato di seguito indicato:
2.1.1 “Affiliato” indica in relazione al Gestore, qualsiasi entità controllata, direttamente o indirettamente, dal Gestore, qualsiasi entità che controlla, direttamente o indirettamente, il Gestore o un’entità direttamente o indirettamente sotto comune controllo con il Gestore.
2.1.2 “Best Execution Policy”: come definito al paragrafo 3.4;
2.1.3 “Contratto”: come definito nel preambolo;
2.1.4 “COVIP”: come definito alla premessa A);
2.1.5 “Data di Efficacia”: indica la data di conferimento delle Risorse;
2.1.6 “Decreto 166/2014”: come definito alla premessa D);
2.1.7 “Decreto 252/2005”: come definito alla premessa B);
2.1.8 “Depositario”: come definito alla premessa E);
2.1.9 “Gestore”: come definito nel preambolo;
2.1.10 “Giorno Lavorativo”: ciascun giorno, diverso dal sabato o dalla domenica, in cui le banche sono aperte a Milano.
2.1.11 “Incaricati”: come definiti al paragrafo 3.9;
2.1.12 “Istruzioni Vincolanti”: come definito al paragrafo 4.4;
2.1.13 “Leggi sulla Protezione dei Dati” indica il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679 (il “GDPR”) e qualsivoglia legge nazionale di attuazione, i regolamenti e la legislazione secondaria, come modificati o aggiornati di volta in volta in …., e qualsivoglia legislazione successiva al GDPR;
2.1.14 “Linee di Indirizzo”: gli obiettivi, le restrizioni e i limiti applicabili alla gestione delle Risorse, come di volta in volta modificati ed integrati da Priamo, in conformità alle disposizioni di cui al Decreto 252/2005 e al Decreto 166/2014 nonchè come riportati sub Allegato 4.2;
2.1.15 “Mercati Regolamentati”:
i) i mercati italiani autorizzati dalla CONSOB, iscritti nell’elenco ex art. 64 quater,
comma 2, del TUF;
ii) i mercati esteri riconosciuti dalla CONSOB ai sensi dell’ordinamento comunitario, ex art. 70, comma 1, del TUF;
iii) i mercati esteri riconosciuti dalla CONSOB ex art. 70, comma 2, del TUF;
iv) gli ulteriori mercati regolamentati individuati da Assogestioni nella relativa lista cd. "altri mercati regolamentati", a complemento dell’elenco ex art. 64 quater e 70 del TUF;
come indicato nella nota informativa di Priamo e nel relativo documento sulla politica di investimento di cui all’art. 6, comma 5-quater, del Decreto 252/2005;
2.1.16 “MiFID II”: la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari e qualsiasi diritto derivato, discipline, regolamenti e procedure adottati in virtù di dette normative;
2.1.17 “Ordine del Cliente con Limiti di Prezzo”: un’istruzione specifica di Priamo al Gestore per acquistare o vendere le disponibilità e i valori conferiti in gestione a un determinato limite di prezzo o a un prezzo migliore e/o per una specifica quantità.
2.1.18 “Parte” e “Parti”: come definito nelle premesse;
2.1.19 “Politica Conflitti di Priamo”: come definito alla premessa D);
2.1.20 “Politica Conflitti del Gestore”: come definito al paragrafo 5.1;
2.1.21 “Priamo”: come definito nel preambolo;
2.1.22 “Risorse”: le disponibilità liquide e i valori del comparto “Bilanciato Sviluppo” di Priamo, messe a disposizione del Gestore ai fini del presente Contratto.
2.1.23 “Sede di Negoziazione” indica una sede di negoziazione ai sensi della XxXXX XX;
2.1.24 “Service Amministrativo”: come definito alla premessa F);
2.1.25 “TUF”: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Articolo 3 - Oggetto del presente Contratto
3.1 Il presente Contratto ha per oggetto la gestione professionale, senza garanzia di restituzione del capitale, mediante l'investimento delle Risorse in strumenti finanziari da parte del Gestore, nel rispetto delle previsioni del presente Contratto e della normativa di legge e regolamentare applicabile. Pertanto, Xxxxxx, conferisce al Gestore l’incarico di investire discrezionalmente le Risorse, al fine di fornire i servizi in conformità con il presente Contratto.
3.2 Priamo depositerà presso il Depositario, quale ammontare iniziale delle Risorse, disponibilità liquide per un ammontare pari a € …… (…… milioni), comunicando prontamente al Gestore l’avvenuto deposito. Resta salva la facoltà in capo a Priamo di incrementare successivamente il suddetto ammontare a proprio insindacabile giudizio, in conformità alle Linee di Indirizzo di cui all’Allegato …. Priamo riconosce che il trasferimento delle Risorse dovrà essere effettuato tempestivamente e dichiara di tenere il Gestore indenne da eventuali perdite, sanzioni o altri reclami che dovessero derivare da qualsivoglia ritardo o mancata esecuzione del suddetto trasferimento.
3.3 Ai fini della MiFID II e sulla base delle informazioni ottenute con riferimento a Xxxxxx, il Gestore ha classificato Priamo come “cliente professionale di diritto” in relazione ai servizi previsti dal presente Contratto. Permane in capo a Priamo l’esclusiva responsabilità di tenere informato il Gestore in merito ad eventuali modifiche alle proprie caratteristiche che possano influire sulla categorizzazione operata dal Manager quale “cliente professionale di diritto”.
3.4 Fatte salve eventuali Istruzioni Vincolanti (come definite di seguito al paragrafo 4.4), qualsivoglia legge applicabile e qualsiasi altra disposizione del presente Contratto, ivi comprese le Linee di Xxxxxxxxx (come riportate nell'Allegato …), il Gestore avrà piena autorità e discrezionalità in merito all’opportunità di effettuare investimenti delle Risorse in nome e per conto di Priamo, senza necessità di preavvisare lo stesso, nonchè di adottare ulteriori misure, tra cui, a titolo esemplificativo:
a) comprare, vendere, scambiare, tenere, rimborsare, convertire o trattare i titoli compresi nel portafoglio nel rispetto delle Linee di Indirizzo riportate sub Allegato …;
b) sottoscrivere (compare), accettare offerte (vendita) e accettare collocamenti;
c) partecipare in sottoscrizioni e sub-sottoscrizioni di investimento;
d) dare esecuzione ad impegni legati ad offerte, collocamenti o diritti conferiti da un investimento detenuto;
e) esercitare oppure no diritti conferiti da particolari investimenti a comprare, vendere o sottoscrivere, scambiare o rimborsare investimenti;
f) esercitare i diritti di governance o proprietà conferiti da particolari investimenti;
g) effettuare depositi a termine;
h) effettuare operatività di cambio valuta;
i) impegnarsi in derivati necessari per la copertura di rischi valuta come specificato nelle Linee di Indirizzo,
j) generalmente, effettuare transazioni di qualsiasi tipo sempre nel rispetto di quanto descritto nelle Linee di Xxxxxxxxx.
Per chiarezza, i servizi che verranno forniti dal Gestore ai sensi del presente Contratto non costituiranno consulenza in materia di servizi di investimento. Ad ogni buon conto, il Gestore potrà svolgere ricerche in materia di investimenti, analisi finanziarie e fornire altre informazioni generali.
3.5 Senza limitazione alcuna di quanto previsto al precedente Articolo 3.4, e fatto salvo quanto riportato nelle Linee di Indirizzo, in eventuali Istruzioni Vincolanti e in ogni altra disposizione del presente Contratto, Priamo autorizza il Gestore a:
a) selezionare ed utilizzare controparti o sedi di negoziazione (incluso, ove permesso dalla legislazione applicabile, Affiliati del Gestore) di effettuare transazioni per suo conto. È convenuto che dette controparti o sedi di negoziazione siano accettate da Xxxxxx prima della selezione o dell’uso da parte del Gestore;
b) previa richiesta scritta del Gestore ove l’Incaricato non sia presente nella lista di cui
all’Allegato …, dare istruzioni per l’apertura di conti in nome di Xxxxxx e operare su tali conti al solo fine di dare esecuzione alle attività previste dal presente Contratto, in stretta concordanza con le Linee di Indirizzo;
c) negoziare, scambiare, eseguire, firmare, consegnare o altrimenti eseguire accordi, accordi master, conferme, contratti, atti, altri azioni, notifiche, garanzie, impegni, rappresentazioni e indennizzi in nome e per conto di Xxxxxx al solo fine di dare esecuzione alle attività previste dal presente Contratto, in stretta concordanza con le Linee di Indirizzo;
d) dare istruzioni alla Depositaria di trasferire liquidità o titoli detenuti dalla Depositaria per conto di Priamo, con riferimento al regolamento delle transazioni, e
e) porre in essere ogni altra azione (ivi incluse, e senza limitazione a, le decisioni “day-to- day”) che il Gestore consideri necessaria o utile all’esecuzione dei servizi previsti dal presente Contratto e in stretta concordanza con le Linee di Indirizzo.
3.6 Nello svolgimento del proprio incarico gestorio, il Gestore fornisce le proprie valutazioni a Priamo circa (i) la congruità delle Linee di Indirizzo (come riportate all’Allegato 4.2) rispetto agli obiettivi rischio-rendimento prefissati e ai mutamenti delle condizioni di mercato, formulando i pareri e le raccomandazioni che ritiene appropriati affinché le Linee di Indirizzo siano sempre congrue con i predetti obiettivi e condizioni di mercato e (ii) l’esercizio delle corporate actions collegate agli strumenti finanziari in portafoglio, in linea con le proprie strategie di investimento e secondo le Linee di Indirizzo concordate con Priamo.
3.7 Il Gestore dichiara di avere adottato una policy di esecuzione degli ordini relativa alla metodologia di allocazione degli stessi per conto e nel miglior interesse della clientela gestita (la “Best Execution Policy”), nel rispetto delle disposizioni di vigilanza al medesimo applicabili. La Best Execution Policy sarà applicata dal Gestore nel corso dell’esecuzione del presente Contratto nonché resa disponibile a Priamo, fermo restando l’obbligo in capo al medesimo Gestore di informare prontamente Priamo in merito ad ogni eventuale modifica apportata alla Best Execution Policy stessa. Priamo conferma di aver letto e accetta la Best Execution Policy.
3.8 Il Gestore dichiara di avere adottato, in conformità alle disposizioni di vigilanza al medesimo applicabili, una policy di selezione degli intermediari negoziatori e delle controparti cui trasmettere gli ordini, relativi a ciascuna classe di strumenti finanziari, che verrà applicata dal Gestore nel corso dell’esecuzione del presente Contratto. Tale policy è inclusa nella Best Execution Policy di cui al precedente paragrafo 3.7.
3.9 Gli intermediari di borsa, market maker, casse di compensazione, deposit taker e controparti (gli “Incaricati”) coinvolti nelle operazioni relative alle Risorse sono selezionati dal Gestore e proposti a Priamo per relativa preventiva approvazione. Le operazioni in derivati "over- the-counter" sono collocate presso gli intermediari elencati all'Allegato …. Per chiarezza, eventuali modifiche a tale elenco, così come il coinvolgimento di ulteriori Incaricati che non siano già stati approvati da Priamo, sono soggetti all’approvazione di Priamo stesso. In caso di controversia e/o ai fini della risoluzione della stessa, nonché ove se ne ravvisasse la necessità ai fini della produzione in giudizio, il Gestore fornirà a Priamo la traduzione di cortesia degli accordi con gli Incaricati che dovessero essere conclusi dal Gestore in nome e
per conto di Priamo. Il Gestore rimane, in ogni caso, responsabile nei confronti di Xxxxxx in caso di inadempimento, doloso o colposo, o condotta fraudolenta, degli Incaricati, salvo il caso in cui provi di aver agito in buona fede e con la dovuta diligenza tanto nella selezione quanto nel monitoraggio di tali Incaricati. Qualora Priamo subisca una perdita, passività, danno o costo in conseguenza della mancata consegna di documenti o di altro inadempimento o condotta fraudolenta da parte degli Incaricati, il Gestore utilizza la dovuta diligenza per assistere Priamo ai fini del ristoro di tale perdita, passività, danno o costo.
3.10 Xxxx’eseguire transazioni relative alla Risorse conferite in gestione, il Gestore può combinare ordini relativi alle Risorse con ordini per conto di suoi altri clienti ovvero con ordini per conto proprio e con ordini per conto di società che sono appartenenti al Gruppo del Gestore, fermi restando gli obblighi di Best Execution nei confronti di Xxxxxx e nel pieno rispetto delle norme applicabili. Per chiarezza, il Gestore non è autorizzato ad aggregare le Risorse o parte di esse con le disponibilità di qualsiasi altro cliente, sia attraverso conti omnibus sia attraverso ulteriori modalità.
3.11 A meno che Xxxxxx non dia indicazioni contrarie a mezzo di un'Istruzione Vincolante, il Gestore rispetterà in ogni momento la Best Execution Policy e in particolare agirà nel miglior interesse di Xxxxxx.
3.12 Priamo riconosce che le Istruzioni Vincolanti in relazione all’esecuzione degli ordini potrebbero impedire al Gestore di ottemperare alla Best Execution Policy. In tali ipotesi, il Gestore dovrà fornire a Priamo tutte le informazioni rilevanti, connesse e/o necessarie al fine di agire, in ogni caso, nel migliore interesse dello stesso.
3.13 Priamo ordina al Gestore di non rendere pubblici gli Ordini del Cliente con Limiti di Xxxxxx in relazione alle azioni ammesse alla negoziazione su un Mercato Regolamentato o negoziate su una Sede di Negoziazione che non sono immediatamente eseguite in condizioni prevalenti di mercato.
3.14 Priamo riconosce che alcune delle transazioni allo stesso relative potrebbero essere soggette alle disposizioni della XxXXX XX, che pone direttamente in capo a Priamo determinati obblighi di segnalazione di transazioni e di posizioni relative alle Risorse, ivi incluso, ma senza limitazione alcuna, l’acquisizione di un valido codice “LEI” (Legal Entity Identifier). Priamo si impegna a fornire tempestivamente tutte le informazioni e la documentazione (ivi incluse quelle, e non limitate, al codice LEI) nonché a porre in essere tempestivamente tutte le azioni che il Gestore potrebbe richiedere di volta in volta in relazione agli obblighi di segnalazione di transazioni e di posizioni relative alle Risorse.
3.15 Priamo riconosce che alcune informazioni sulle transazioni che il Gestore riterrà di effettuare per conto di Xxxxxx potranno essere rese pubbliche e che al Gestore potrà essere richiesto di segnalare i dettagli di determinate transazioni alla … (o a qualsiasi altra autorità di vigilanza), in alcuni casi , tramite terze parti, in conformità alla legge applicabile.
Delega e uso di terze parti
3.16 Salvo quanto diversamente previsto nelle Linee di Indirizzo in relazione all’incarico gestorio
a) Priamo consente al Gestore di nominare qualsiasi soggetto che sia un Affiliato Europeo del Gestore per eseguire qualsivoglia attività relativa all’incarico gestorio che implichi
o meno attività decisionale di investimento e/o di gestione del portafoglio in relazione alle Risorse;
b) Xxxxx restando quanto previsto dall'art. 12.3 e salvo quanto diversamente concordato con Xxxxxx, il Gestore sarà responsabile per le commissioni e gli oneri di qualsiasi soggetto nominato ai sensi del precedente Articolo 3.16 a).
Articolo 4 – Linee di indirizzo della gestione
4.1 Le Risorse possono essere investite esclusivamente in strumenti finanziari negoziati su Mercati Regolamentati, salva la possibilità di stipulare contratti di currency forward con finalità di copertura del rischio di valuta e di cambio.
4.2 Fermo restando quanto previsto dal paragrafo 4.1 che precede, il Gestore è tenuto ad investire le Risorse, perseguendo l’esclusivo interesse di Xxxxxx, dei suoi aderenti e beneficiari, nel pieno rispetto delle Linee di Indirizzo, dei criteri e dei limiti di investimento posti dal Decreto 252/2005, dal Decreto 166/2014 e da ogni altra norma di legge o regolamentare di volta in volta applicabile, ovvero da provvedimenti della COVIP.
4.3 Priamo può, in qualunque momento, modificare le Linee di Indirizzo di cui all’Allegato …, dandone comunicazione scritta al Gestore e al Depositario, almeno 15 (quindici) Giorni Lavorativi prima della data di efficacia di tali modifiche, ovvero entro il minor termine che le circostanze dovessero rendere necessario o opportuno, concordato con il Gestore e comunicato al Depositario, fermo restando il diritto di recesso di cui all'Articolo 13.3 nel caso in cui tali modifiche siano in contrasto con i pareri e raccomandazioni resi dal Gestore ai sensi del precedente paragrafo 3.6. Ferme restando le dichiarazioni, le garanzie e gli obblighi di cui all’Articolo 12, il Gestore non sarà considerato inadempiente ove, nelle more dell’entrata in vigore delle Linee di Indirizzo come modificate da Priamo, agisca in conformità alle Linee di Indirizzo precedentemente vigenti (“grace period”).
4.4 Priamo ha diritto di impartire istruzioni vincolanti al Gestore in relazione alla gestione delle Risorse (“Istruzioni Vincolanti”). Le Istruzioni Vincolanti devono essere impartite per iscritto e trasmesse dal personale autorizzato di Xxxxxx al personale autorizzato del Gestore, come indicato sub Allegato …. Resta inteso tra le Parti che il Gestore non sarà ritenuto responsabile di perdite, costi o spese direttamente derivanti dall’aver dato esecuzione in buona fede alle Istruzioni Vincolanti.
4.5 Ai sensi dell’articolo 3, comma 5 del Decreto 166/2014, le Parti convengono di verificare i risultati della gestione delle Risorse con le modalità di cui all’Allegato … (Linee di Indirizzo), in conformità ai criteri ivi definiti. Detta verifica sarà realizzata a partire dal medesimo giorno in cui le stesse saranno depositate presso il Depositario ai sensi del paragrafo 3.2 che precede.
4.6 Le Linee di Indirizzo non si intenderanno violate ove le scelte del Gestore siano dipese da eventi o circostanze al di fuori del ragionevole controllo dello stesso, ivi inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le variazioni nel prezzo o nel valore dei titoli costituenti le Risorse, determinati esclusivamente da fluttuazioni del mercato, la riduzione e/o la mancanza di disponibilità prima previste in portafoglio, un aumento o una riduzione delle Risorse o una violazione realizzata nel corso del grace period (di cui al precedente paragrafo
4.3) come conseguenza di una modifica delle Linee di Indirizzo o del benchmark o di una Istruzione Vincolante di Priamo.
4.7 Salvo quanto diversamente specificato nelle Linee di Indirizzo, la conformità di un investimento alle stesse Linee di Indirizzo sarà determinata con riferimento alla data di acquisto e le Linee di Indirizzo non si intenderanno violate a seguito di modifiche al valore o allo stato (incluso il merito creditizio) dell’investimento successivo a detto acquisto.
4.8 Nel caso in cui le Linee di Indirizzo siano state violate o si sarebbero potute considerare violate in conseguenza di uno degli eventi riportati ai precedenti Articoli 4.6 o 4.7, il Gestore dovrà tempestivamente comunicare per iscritto a Priamo le relative circostanze nonché modificare il portafoglio, salvo che non sia diversamente indicato da Xxxxxx (grace period). Ai sensi del precedente Articolo 3.11, il Gestore dovrà fare tutto quanto rientrante nelle proprie capacità al fine di risolvere prontamente detta violazione, anche eventuale, alle Linee di Indirizzo.
Articolo 5 - Conflitti di interessi
5.1 Prima di ciascuna operazione di investimento o disinvestimento delle Risorse, così come prima di adottare una decisione di non disinvestire, il Gestore verifica se esistono situazioni di conflitto di interessi (anche potenziali) con riferimento a tale operazione o decisione, sulla base della propria politica di gestione dei conflitti di interesse (la “Politica Conflitti del Gestore”, allegata al presente Contratto sub Allegato …).
5.2 Nel caso in cui sia individuata una situazione di conflitto di interessi (anche potenziale) con riferimento ad una determinata operazione o decisione, il Gestore farà in modo che tale transazione sia effettuata a condizioni che non siano materialmente meno favorevoli per Priamo rispetto all’ipotesi in cui il conflitto (anche potenziale) non fosse esistito. Il Gestore informerà prontamente Xxxxxx in merito a qualsivoglia conflitto che non sia in grado di prevenire o gestire efficacemente, al fine di escludere che il conflitto di interessi individuato possa arrecare un qualche pregiudizio a Priamo e ai relativi aderenti e beneficiari.
5.3 Qualora il Gestore ritenga che le misure previste dalla Politica Conflitti del Gestore siano sufficienti ad escludere che il conflitto di interessi individuato possa arrecare un qualche pregiudizio a Priamo e ai relativi aderenti e beneficiari, il Gestore può procedere con l’operazione, adottando tali misure.
5.4 Nel caso in cui il Gestore ritenga che le misure previste dalla relativa Politica Conflitti del Gestore non siano sufficienti ad escludere che il conflitto di interessi individuato possa arrecare un qualche pregiudizio a Priamo e ai relativi aderenti e beneficiari, il Gestore si astiene dal porre in essere l’operazione, salvo che Xxxxxx non si esprima in favore dell’esecuzione dell’operazione entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla data in cui gli è stato comunicato il conflitto di interessi ai sensi del paragrafo 5.2.
5.5 Il Gestore dichiara di aver letto attentamente la Politica Conflitti di Xxxxxx e conferma che la Politica Conflitti del Gestore è in linea con la stessa.
5.6 Salvo che non sia altrimenti richiesto dalle disposizioni emanate dalla …, né il Gestore né alcun Affiliato sarà obbligato a rendicontare a Priamo eventuali benefici, commissioni o remunerazioni pagate o ricevute da o in conseguenza delle transazioni poste in essere o di
qualsiasi transazione connessa o di rivelare le stesse o l’identità di qualsiasi altro cliente o controparte coinvolto in tali transazioni, né le commissioni del Gestore, salvo che sia diversamente previsto, potranno esssere ridotte. Resta inteso che le suddette operazioni non saranno eseguite dal Gestore in termini sostanzialmente meno favorevoli per Priamo rispetto all’ipotesi in cui il conflitto (anche potenziale) non fosse esistito.
Articolo 6 - Liquidazione parziale delle Risorse
6.1 In qualunque momento nel corso del presente Contratto, Xxxxxx può richiedere al Gestore la liquidazione parziale delle Risorse, con preavviso di almeno 7 (sette) Xxxxxx Xxxxxxxxxx, comunicando al medesimo l’ammontare degli importi da liquidare, fermo restando quanto previsto dal paragrafo 6.3. Senza pregiudizio alcuno a qualsivoglia altra disposizione del presente Xxxxxxxxx, il Gestore non sarà ritenuto responsabile in relazione a quelle azioni che siano state poste in essere in diretta esecuzione di detta richiesta.
6.2 Il Gestore dovrà adempiere alla richiesta di cui al paragrafo 6.1 che precede prontamente, e comunque in tempi congrui rispetto alla suddetta richiesta, oltreché in conformità alle istruzioni eventualmente impartite di volta in volta dallo stesso Xxxxxx, fermo restando il diritto di recesso di cui all'Articolo 13.3 nel caso in cui, in conseguenza della liquidazione parziale richiesta, le Risorse risultino ridotte dell’80% (ottanta per cento). Nel caso in cui, secondo il prudente apprezzamento del Gestore, le tempistiche e/o i termini e/o le condizioni indicati da Priamo possano avere un impatto negativo sugli interessi dello stesso e dei relativi aderenti e beneficiari, a causa ad esempio delle condizioni del mercato, il Gestore è tenuto a comunicarlo a Priamo tempestivamente e, in ogni caso, prima di procedere con la liquidazione parziale.
6.3 Fermo restando quanto previsto dall’Articolo 14, nel caso in cui il Gestore nello svolgimento del proprio incarico gestorio non dovesse rispettare i criteri e limiti di investimento di cui al Decreto 252/2005 e al Decreto 166/2014, ovvero le Linee di Indirizzo della gestione di cui al presente Contratto in ogni loro aspetto sostanziale, Priamo avrà diritto di ridurre con effetto immediato l’ammontare delle Risorse conferite in gestione al Gestore medesimo. Xxxxxx dovrà comunicare detta richiesta al Gestore per iscritto.
Articolo 7 - Diritti di voto e altri diritti amministrativi
7.1 Al Gestore non è consentito esercitare per conto di Priamo i diritti di voto e ogni altro diritto amministrativo inerenti gli strumenti finanziari ricompresi nelle Risorse. Il Gestore si impegna a rilasciare a Priamo la documentazione necessaria per l’esercizio di tali diritti che dovesse di volta in volta ricevere, unitamente, ove possibile, ad un parere sull’esercizio medesimo, con congruo anticipo rispetto alla data del relativo esercizio.
7.2 Priamo potrà richiedere al Gestore di rappresentarlo nell’esercizio dei diritti di cui al paragrafo che precede conferendo al medesimo idonea procura da rilasciarsi per iscritto e per singolo atto. In tal caso, il diritto deve essere esercitato secondo le istruzioni vincolanti impartite da Priamo.
7.3 Laddove il Gestore abbia ricevuto istruzioni scritte ai sensi del precedente paragrafo 7.2, lo stesso sarà autorizzato a rilasciare istruzioni di voto per delega o a votare per alzata di mano in assemblea con riferimento a ogni relativa partecipazione detenuta o ricompresa nelle
Risorse, e a impegnare e vincolare Priamo in eventuali azioni (ivi incluse azioni societarie), rinunce, consensi, impegni e indennizzi derivanti da tali istruzioni di voto.
7.4 Priamo riconosce e accetta che al Gestore possa essere precluso dalla disciplina regolamentare di esercitare o conferire l'esercizio di qualsivoglia diritto di voto relativo alle partecipazioni in cui sono state investite le Risorse, come ad esempio, alle partecipazioni in fondi In-House. Il Gestore non sarà ritenuto responsabile nei confronti di Xxxxxx per l'esercizio dei diritti di voto ai sensi della presente previsione.
Articolo 8 - Rendicontazione e ulteriori obblighi informativi
8.1 Entro il 10° (decimo) Giorno Lavorativo dal termine di ciascun mese di calendario, il Gestore comunica a Priamo adeguata informativa relativa a:
8.1.1 le singole operazioni effettuate nel corso del mese di riferimento, con specifica delle operazioni effettuate in presenza di una situazione di conflitto di interessi – nel rispetto delle disposizioni dell’Articolo 5 – e sintetica illustrazione delle misure adottate per escludere possibili pregiudizi per Priamo e i relativi aderenti e beneficiari;
8.1.2 il patrimonio gestito per classi di attività e per valuta;
8.1.3 il rendimento mensile del portafoglio e del benchmark;
8.1.4 il rendimento da inizio anno e da inizio gestione del portafoglio e del benchmark;
8.1.5 i conferimenti e prelievi di liquidità nel periodo;
8.1.6 il turnover del portafoglio;
8.1.7 la volatilità annualizzata del portafoglio da inizio anno e da inizio gestione;
8.1.8 la volatilità del benchmark da inizio anno e da inizio gestione;
8.1.9 gli indicatori di rendimento;
8.1.10 gli indicatori di rischio (volatilità, Duration, VAR);
8.1.11 gli indicatori di performance relativa (TE, TEV, ed IR);
8.1.12 gli indicatori di efficienza;
8.1.13 le operazioni in derivati OTC non confermate per oltre 5 giorni lavorativi e le controversie relative a tali contratti, dal valore o dall’importo superiore ai 15 milioni di euro, anche indipendentemente dalla esistenza di dette operazioni e/o dalla pendenza di dette controversie.
8.1.14 sulle transazioni OTC (se del caso), ai sensi della MIFID II.
8.2 Il Gestore si impegna a fornire a Priamo la reportistica indicata nelle Linee di Indirizzo, con la cadenza e secondo le tempistiche ivi specificate. Il Gestore si impegna, inoltre, a fornire tempestivamente al Service Amministrativo e a Priamo ogni dato ed informazione necessari per la predisposizione delle statistiche periodiche COVIP, secondo il formato, le modalità e le tempistiche previste dalla stessa, che sarà cura di Xxxxxx e/o del Service Amministrativo
comunicare al Gestore.
8.3 Entro il 2° (secondo) Xxxxxx Xxxxxxxxxx dal termine di ciascuna settimana e di ciascun mese di calendario, il Gestore si impegna ad inviare a Priamo e all’advisor finanziario di Priamo (l’“Advisor”) il rendiconto settimanale e mensile, con riferimento al venerdì e al fine mese lavorativo precedente, comprensivo (i) delle informazioni indicate nel template fornito dall’Advisor di Priamo, (ii) del look-through dei fondi e (iii) dei dati NAV giornalieri con anagrafica completa per l’analisi del rischio.
8.4 Il Gestore provvederà, altresì, all’invio di tre commenti riguardanti la gestione del portafoglio (i “Commenti di Gestione”), redatti in italiano e relativi al mese, al trimestre ed all’anno di riferimento. I Commenti di Gestione dovranno essere divisi in tre sezioni, riportanti rispettivamente (i) un breve commento macroeconomico, (ii) l’andamento della gestione con i dettagli sulle operazioni più significative poste in essere, i driver di performance, la performance attribution/contribution, la duration, gli indicatori di rischio/rendimento in valore assoluto e relativi al benchmark, nonché i dati stessi del benchmark e (iii) le strategie di gestione, le loro motivazioni e le relative aspettative. I Commenti di Gestione dovranno essere inoltrati a Priamo e all’Advisor entro e non oltre il 10° (decimo) Giorno del mese successivo al periodo di riferimento.
8.5 In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 8.1, il Gestore fornisce tempestivamente a Priamo qualsiasi ulteriore informazione o documentazione relativa alla gestione delle Risorse che dovesse essere richiesta da quest’ultimo, al fine di adempiere ai propri obblighi di legge e regolamentari, ovvero ad eventuali richieste di COVIP o di altra autorità competente, nonché ogni altra informazione ragionevolmente richiesta da Priamo in relazione alla gestione delle Risorse.
8.6 Il Gestore si impegna a partecipare, a mezzo dei propri amministratori e dipendenti e con cadenza almeno trimestrale, alle riunioni indette da Priamo al fine di ottenere delucidazioni sul rendimento della gestione delle Risorse e le prospettive del mercato, nonché discutere circa le possibili variazioni dell'asset allocation.
Articolo 9 - Rapporti con il Depositario
9.1 Il Gestore non fornisce servizi di deposito in favore di Xxxxxx. Le Risorse restano depositate presso il Depositario e sono contabilizzate a valori correnti, secondo i criteri dettati dalla COVIP ai sensi dell’art. 19, comma 2, lettera f), del Decreto 252/2005. Nello svolgimento del proprio incarico il Gestore impartisce direttamente le istruzioni al Depositario, che le esegue verificandone la conformità alla legge (ivi inclusi i criteri e limiti posti dal Decreto 252/2005 e dal Decreto 166/2014), allo statuto di Priamo e al presente Contratto.
9.2 I flussi informativi fra Priamo, il Gestore, il Service Amministrativo e il Depositario sono regolati sulla base dell’accordo a tal fine stipulato tra gli stessi e qui riportato sub Allegato…
9.3 In caso di sostituzione del Depositario, Xxxxxx ne dà tempestiva comunicazione al Gestore, indicando la data a partire dalla quale quest’ultimo dovrà rivolgersi al nuovo depositario. In tal caso, il Gestore si impegna a negoziare in buona fede e stipulare un nuovo accordo con Xxxxxx, il Service Amministrativo e il nuovo depositario volto a disciplinare i flussi
informativi tra gli stessi e l’Allegato 9.2 verrà aggiornato di conseguenza.
9.4 Qualora il Gestore dovesse decidere di esercitare o conferire l’esercizio dei diritti di voto o di altri diritti, lo farà esclusivamente sulla base delle posizioni registrate e detenute dal Depositario. Priamo riconosce che il Gestore avrà diritto di fare affidamento sulle informazioni fornite da qualsivoglia soggetto che agisca per conto del Depositario o nominata da Xxxxxx e non sarà tenuto a indagare o riconciliare eventuali discrepanze tra le informazioni in suo possesso e le informazioni in possesso del Depositario.
9.5 Priamo rimarrà l'unico responsabile per la selezione e l'uso di qualsiasi istituto di credito o altra entità presso cui le disponibilità sono depositate, a meno che e nella misura in cui il Gestore abbia esercitato la propria discrezionalità nella selezione di tale istituto di credito o altra entità.
Articolo 10 – Commissioni
10.1 Quale corrispettivo per lo svolgimento del proprio incarico gestorio ai sensi del presente Contratto, il Gestore ha il diritto di percepire una commissione netta determinata e pagata ai sensi dell'Articolo 6 delle Linee di Indirizzo. Le Parti si impegnano a negoziare in buona fede l’importo delle commissioni dovute al Gestore ove, per effetto di eventuali futuri interventi legislativi, Priamo sia tenuto al versamento dell’IVA o di imposte similari.
10.2 Le commissioni verranno maturate a decorrere dalla Data di Efficacia.
Articolo 11 – Ulteriori dichiarazioni, garanzie e obbligazioni di Priamo
11.1 Priamo dichiara e garantisce al Gestore quanto segue:
11.1.1 di essere munito di ogni autorizzazione necessaria per svolgere la propria attività. Tali autorizzazioni sono pienamente in vigore e i relativi termini sono stati sempre rispettati;
11.1.2 di avere pieno potere e autorità per sottoscrivere e concludere il presente Contratto, nonché per adempiere le obbligazioni poste a suo carico dal presente Contratto; e
11.1.3 che la sottoscrizione, la conclusione e l'esecuzione del presente Contratto non violano alcuna norma di legge e regolamentare applicabile a Priamo, né alcuna disposizione del relativo accordo istitutivo e statuto.
11.2 Priamo si impegna a comunicare al Gestore:
11.2.1 eventuali pegni o altri vincoli o gravami costituiti sugli strumenti e altri valori ricompresi nelle Risorse, con congruo anticipo;
11.2.2 ogni variazione della Politica Conflitti di Priamo che possa avere un impatto rilevante sull’incarico gestorio conferito al Gestore;
11.2.3 ogni circostanza rilevante, ai sensi della Politica Conflitti di Priamo, ai fini dell’identificazione di una situazione di conflitto di interessi.
11.3 Il Gestore mantiene il diritto, in qualsiasi momento, di ottenere da Priamo la documentazione necessaria per determinare se lo stesso è soggetto a ritenuta d’acconto o a rendicontazione secondo quanto previsto dall’U.S. Internal Revenue Code o da qualsiasi altra
legge fiscale comunque applicabile (a titolo esemplificativo in relazione alle azioni di società europee, quotate sul mercato statunitense entro il limite stabilito nelle Linee di Indirizzo). Priamo riconosce quindi di poter essere soggetto a ritenuta d’acconto con riferimento a determinati investimenti in considerazione della residenza fiscale e/o dello status dello stesso ai sensi dell’U.S. Foreign Account Tax Compliance Act.
Articolo 12 – Ulteriori dichiarazioni, garanzie e obbligazioni del Gestore
12.1 Il Gestore dichiara e garantisce a Priamo quanto segue:
12.1.1 di essere munito di ogni autorizzazione necessaria per svolgere la propria attività, nonché per assumere l’incarico gestorio di cui al presente Contratto. Tali autorizzazioni sono pienamente in vigore e i relativi termini sono stati sempre rispettati;
12.1.2 di avere pieno potere e autorità per sottoscrivere e concludere il presente Contratto, nonché per adempiere le obbligazioni poste a suo carico dal presente Contratto; di rispettare i requisiti patrimoniali stabiliti dalla propria autorità di vigilanza, ai sensi dell'art. 6, comma 7 del Decreto 252/2005, per la stipula di convenzioni per la gestione delle risorse dei fondi pensione;
12.1.3 che la sottoscrizione, la conclusione e l'esecuzione del presente Contratto non violano alcuna norma di legge e regolamentare applicabile al Gestore, né alcuna disposizione del relativo atto costitutivo e statuto;
12.1.4 di disporre di risorse, procedure ed esperienza idonee ad assicurare un efficiente svolgimento dell’incarico gestorio di cui al presente Contratto.
12.2 Il Gestore si impegna:
12.2.1 a rispettare ogni norma di legge e regolamentare, così come ogni raccomandazione, circolare o altro provvedimento delle autorità competentiapplicabili;
12.2.2 a comunicare prontamente a Priamo ogni variazione significativa della Politica Conflitti del Gestore;
12.2.3 a comunicare tempestivamente a Priamo ogni circostanza significativa che potrebbe rilevare ai fini dell’identificazione di una situazione di conflitto di interessi sulla base della Politica Conflitti di Priamo;
12.2.4 a non versare a, o percepire da, terzi onorari, commissioni, retribuzioni, compensi monetari e non monetari che costituiscano incentivi non consentiti dalla legge;
12.2.5 ad adempiere l’incarico gestorio di cui al presente Contratto in buona fede e con la professionalità, competenza e diligenza richiesta agli operatori di standing simile e che prestano simili servizi sul mercato;
12.2.6 a consentire a Priamo di monitorare la propria attività in relazione al presente Contratto, consentendogli tra l’altro di accedere tempestivamente alla relativa documentazione e di interpellare al riguardo tutte le funzioni del Gestore, ivi incluse quelle di controllo e di best execution.
12.3 Il Gestore è responsabile di ogni perdita, passività, danno e costo derivante a Priamo dallo
svolgimento dell’incarico gestorio qualora tale perdita, passività, danno o costo sia stato causato da una condotta negligente o fraudolenta del Gestore ovvero sia conseguenza della eventuale delega a terzi delle attività di cui al presente Contratto o sia comunque conseguenza di una condotta negligente o fraudolenta del delegato. Le Parti riconoscono che, in caso di controversie relative all’adempimento da parte del Gestore del proprio incarico gestorio ai sensi del presente Xxxxxxxxx, il Gestore ha l’onere di provare di aver agito nel rispetto dei requisiti di cui all’Articolo 12.2.5.
12.4 Fatta salva qualsiasi altra disposizione del presente Contratto, il Gestore non fornisce alcuna garanzia, dichiarazione, assicurazione o impegno riguardo alla performance, ai ritorni, all’aumento o alla conservazione di valore o alla redditività delle Risorse (o parte di esse) o al raggiungimento con successo, in tutto o in parte, degli obiettivi di investimento o degli obiettivi riportati nelle Linee di Indirizzo.
Articolo 13 – Durata. Recesso
13.1 Fermo restando quanto previsto ai seguenti paragrafi del presente Articolo 13 e al successivo Articolo 14, il presente Contratto è efficace a decorrere dalla Data di Efficacia e ha una durata di quattro anni, essendo escluso ogni rinnovo tacito o automatico del medesimo.
13.2 Priamo può recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di motivazione, mediante comunicazione scritta inviata al Gestore con preavviso di almeno 15 (quindici) Xxxxxx Xxxxxxxxxx, fermo restando quanto previsto dal successivo paragrafo 13.4. Resta comunque salvo il diritto di Priamo di recedere con effetto immediato dal Contratto, mediante comunicazione scritta inviata al Gestore, ove ciò si rendesse necessario nell’interesse dei propri aderenti.
13.3 Nel caso in cui Priamo (x) comunichi al Gestore una modifica unilaterale delle Linee di Indirizzo ai sensi del paragrafo 4.3, che sia in contrasto con i pareri e raccomandazioni resi dal Gestore, quali debitamente comunicati e motivati dal medesimo, ovvero (y) richieda al Gestore di procedere ad una liquidazione parziale delle Risorse ai sensi del paragrafo 6.1 tale per cui le Risorse siano ridotte dell’80% (ottanta per cento), entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della predetta comunicazione o richiesta il Gestore può recedere dal presente Contratto mediante comunicazione scritta inviata a Priamo con preavviso di almeno 30 (trenta) Xxxxxx Xxxxxxxxxx, fermo restando quanto previsto dal successivo paragrafo 13.4. Per chiarezza, il Gestore non ha diritto di recedere dal presente Contratto nell’ipotesi di cui al paragrafo 6.3.
13.4 In caso di comunicazioni di recesso ai sensi dei paragrafi che precedono, il recesso non è efficace fino a quando Xxxxxx non avrà incaricato un altro gestore per la gestione delle Risorse, affinché i propri aderenti e beneficiari non subiscano alcun pregiudizio a seguito del recesso stesso. Per chiarezza, fino a che il recesso non diviene efficace, il Gestore continua a dare esecuzione al presente Contratto e ha diritto di percepire la commissione di cui all’Articolo 10. Resta inteso che il recesso sarà in ogni caso efficace una volta decorsi 12 (dodici) mesi dalla data della relativa comunicazione ai sensi del paragrafo 13.2 o, a seconda del caso, del paragrafo 13.3, anche nel caso in cui Xxxxxx, alla scadenza di tale termine, non abbia ancora incaricato un nuovo gestore per la gestione delle Risorse.
13.5 Fatta salva qualsiasi altra disposizione del presente Contratto, il Gestore avrà il diritto di
recedere dal presente Contratto (i) con effetto immediato ove ciò sia richiesto da o in conformità a qualsiasi modifica di legge o regolamento, a mezzo di una comunicazione scritta, o (ii) con preavviso scritto di sei (6) mesi, restando comunque inteso che il recesso non sarà efficace fino a quando Xxxxxx non avrà incaricato un altro gestore per la gestione delle Risorse, affinché i suoi aderenti e beneficiari non subiscano alcun pregiudizio derivante dall’esercizio del predetto recesso.
13.6 Al termine del presente Contratto, sia esso conseguenza della scadenza del termine di cui al paragrafo 13.1 ovvero dell’esercizio del diritto di recesso di cui a paragrafi 13.2 o 13.3, il Gestore è tenuto a fornire tempestivamente a Priamo la rendicontazione di cui al paragrafo
8.1 con riferimento al periodo decorrente dalla data di riferimento dell’ultima rendicontazione trasmessa fino alla data di cessazione del presente Contratto.
Articolo 14 – Clausola risolutiva espressa
14.1 Fermo restando quanto previsto dal paragrafo 13.2, Xxxxxx ha diritto di risolvere il presente Contratto, con effetto immediato, comunicando al Gestore (con copia conoscenza al Depositario) di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, nel caso in cui il Gestore:
14.1.1 nello svolgimento del proprio incarico gestorio, non rispetti i criteri e limiti di investimento di cui al Decreto 252/2005 e al Decreto 166/2014;
14.1.2 nello svolgimento del proprio incarico gestorio, non rispetti le Linee di Indirizzo della gestione di cui all’Articolo 4;
14.1.3 non adempia alla disciplina sui conflitti di interesse di cui all’Articolo 5;
14.1.4 non provveda alla liquidazione parziale delle Risorse a seguito di richiesta in tal senso da parte di Priamo ai sensi dell’Articolo 6, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione di tale richiesta;
14.1.5 non adempia tempestivamente ed in maniera reiterata, ai propri obblighi di rendicontazione ed informativi di cui all’Articolo 8;
salvo il diritto di Priamo di non avvalersi della presente clausola risolutiva espressa ma di agire per ottenere l’esatto adempimento del presente Contratto da parte del Gestore e salvo, in ogni caso, il diritto di Priamo al risarcimento del danno subito in conseguenza degli inadempimenti di cui sopra.
14.2 Al ricevimento della comunicazione di Priamo di cui al paragrafo 14.1, il Gestore è tenuto ad astenersi fin da subito dal compiere ulteriori operazioni e a predisporre tempestivamente la rendicontazione di cui al paragrafo 8.1 con riferimento al periodo decorrente dalla data di riferimento dell’ultima rendicontazione trasmessa fino alla data di risoluzione del presente Contratto.
Articolo 15 – Protezione dei Dati Personali
15.1 Ciascuna Parte si conformerà alle Leggi sulla Protezione dei Dati.
15.2 Al fine di prestare i servizi il Gestore potrebbe aver bisogno di:
15.2.1 comunicare con i vertici, i funzionari e i dipendenti di Priamo (“Contatti di Priamo”)
in relazione ai servizi;
15.2.2 sottoporre a un processo di identificazione i Contatti di Priamo;
15.2.3 confrontare tali dati personali con quelli presenti in banche dati relativi a soggetti sottoposti a sanzioni, classificati come “persone politicamente esposte” o che hanno commesso reati e gestire eventuali sospetti al fine di assicurare al Gestore il rispetto degli obblighi antiriciclaggio e antiterrorismo nonché per evitare che gli stessi reati vengano eseguiti;
15.2.4 utilizzare tali dati personali per ottemperare agli obblighi di compliance e regolamentari posti in capo al Gestore; e
15.2.5 trasferire tali dati personali al di fuori dell'Area Economica Europea e divulgarli a organizzazioni antifrode e alle forze dell’ordine o alle autorità di regolamentazione in qualsiasi parte del mondo.
15.3 Laddove Priamo fornisca al Gestore i dettagli relativi ai Contatti di Priamo oppure ove ciò sia richiesto dal Gestore, Priamo informerà tali soggetti che il Gestore potrebbe aver bisogno di elaborare i rispettivi dati personali per le finalità di cui al precedente Articolo 15.2.
15.4 Il Gestore manterrà sul proprio sito internet idoneo avviso di trattamento per la protezione dei dati personali che definisca le caratteristiche di detto trattamento e tutte le altre informazioni richieste da, e in conformità con, le leggi sulla protezione dei dati, che Xxxxxx si impegna a riferire anche ai Contatti di Priamo ove dovesse effettuare una notifica ai sensi dell’articolo 15.3.
15.5 Al fine di consentire al Gestore di adempiere agli obblighi posti a suo carico ai sensi del presente Contratto, Xxxxxx acconsente al trasferimento dei dati personali da parte del Gestore a qualsiasi sua Affiliato.
Articolo 16 – Forza Maggiore
16.1 Nessuna Parte del presente Contratto sarà ritenuta responsabile per eventuali mancanze o ritardi nell’esecuzione di uno qualsiasi dei obblighi posti a suo carico ai sensi del presente Contratto, e alcun inadempimento o ritardo nell’esecuzione di detti obblighi costituirà una violazione del presente Contratto, se e nella misura in cui tale inadempimento o ritardo sia dovuto a un evento di forza maggiore.
Article 17 – Completezza del Contratto. Modifiche
17.1 Le disposizioni contenute nel presente Contratto costituiscono la manifestazione integrale di tutte le intese intervenute fra le Parti in merito alle materie ivi contemplate, e superano e annullano ogni precedente accordo verbale o scritto posto in essere dalle Parti in relazione alle materie oggetto del presente Contratto.
17.2 Senza alcun pregiudizio al diritto di Priamo di modificare le Linee di Indirizzo ai sensi dell’Articolo 4.3, qualsiasi modifica o integrazione al presente Contratto non sarà valida e vincolante ove non risulti da un documento sottoscritto da entrambe le Parti.
17.3 Ogni modifica al presente Contratto richiesta da disposizioni di legge o regolamentari, ovvero da provvedimenti della COVIP e di ogni altra autorità competente, dovrà intendersi
automaticamente recepita nel presente Contratto, senza alcun pregiudizio alla facoltà della parte più diligente di fornire all’altra informazioni tempestive a tale riguardo.
Articolo 18 - Divieto di cessione
18.1 Fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo 3.15, il Gestore non potrà cedere il presente Contratto, o i diritti allo stesso facenti capo a terze parti, ivi inclusi uno o più Affiliati del medesimo, salvo preventivo consenso di Priamo espresso per iscritto.
Articolo 19 – Comunicazioni e Registrazioni Telefoniche
19.1 Fermo restando quanto previsto dal paragrafo 20.2, qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dal presente Contratto deve essere effettuata per iscritto e sottoscritta dalla (o per conto della) Parte che effettua tale comunicazione, specificando la disposizione del presente Contratto ai sensi della quale la comunicazione viene effettuata, e deve essere consegnata a mano, o trasmessa per e-mail, posta elettronica certificata, fax, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o tramite corriere ai seguenti indirizzi:
19.1.1. Se al Gestore:
……
Indirizzo: …… Telefono: …… E-mail: ……
Att: ……
19.1.2. Se a Priamo
Fondo Pensione Priamo
Indirizzo: | …… |
Telefono: | …… |
E-mail: | ……; |
Fax: | …… |
Pec: | …… |
Att: | …… |
ovvero presso il diverso indirizzo che ciascuna delle Parti potrà comunicare per iscritto all'altra successivamente alla data odierna; restando inteso che presso gli indirizzi suindicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo al presente Contratto.
19.2 Qualsiasi comunicazione relativa al presente Contratto sarà considerata ricevuta come di seguito indicato:
- se per iscritto e consegnato di persona o tramite corriere, alla data di consegna;
- se inviata per posta raccomandata o posta elettronica certificata o equivalente, alla relativa data di consegna; e
- se inviata tramite sistemi elettronici di messaggio ivi inclusa la posta elettronica ordinaria, alla data di recapito del messaggio elettronico;
- a meno che la data di consegna non coincida con un Xxxxxx Xxxxxxxxxx o tale comunicazione venga consegnata dopo le 19:00 ora locale in un Giorno lavorativo, nel qual caso tale comunicazione si intenderà consegnata ed effettiva a far data dal primo Xxxxxx Xxxxxxxxxx successivo.
19.3 Le comunicazioni con le quali vengono esercitati i diritti di recesso di cui ai paragrafi 13.2 e 13.3, cosi come la comunicazione con cui Priamo dovesse manifestare la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’Articolo 14, devono essere trasmesse agli indirizzi che precedono mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo corriere.
19.4 Ciascuna Parte dichiara che i soggetti elencati nell'Allegato … sono i propri rispettivi firmatari autorizzati e si impegna a comunicare prontamente all’altra Parte eventuali cambiamenti degli stessi. In aggiunta a quanto previsto dal presente articolo, il Gestore si impegna a comunicare prontamente a Xxxxxx eventuali sostituzioni e/o integrazioni dei membri integranti il team di gestione (il “Team di Gestione”), come sin d’ora individuato sub Allegato ….
19.5 Salvo il rispetto della legge applicabile, ciascuna Parte potrà registrare le conversazioni telefoniche intercorse con l’altra parte. Il Gestore potrà registrare o monitorare le conversazioni telefoniche e le altre comunicazioni con o effettuate da Priamo (ivi inclusi messaggi, e-mail o documentazione relativa agli ordini del cliente effettuati durante le riunioni), restando inteso che qualsiasi ordine potrà essere confermato solo tramite comunicazione scritta. Priamo riconosce e prende atto che il Gestore potrà consegnare la copia o le trascrizioni di tali registrazioni a qualsiasi tribunale o autorità competente. Una copia di tali conversazioni e comunicazioni con Xxxxxx sarà disponibile su richiesta per un periodo di cinque anni (o, ove richiesto dalla …, per un periodo massimo di sette anni) dalla data in cui è stato la stessa registrazione è stata effettuata.
Articolo 20 - Confidenzialità
20.1 Priamo e il Gestore si impegnano (anche per conto di qualsiasi società appartenente al rispettivo gruppo, sensi dell'art. 1381 del Codice Civile) a non divulgare a terzi il contenuto del presente Contratto, nonché ogni informazione di cui vengano a conoscenza nel corso dell’esecuzione del presente Contratto (ivi inclusa la composizione del portafoglio di Priamo), salvo il caso in cui ciò si renda strettamente necessario al fine di (i) dare esecuzione al presente Contratto, ovvero (ii) adempiere ad obblighi di legge o a richieste di autorità di vigilanza o altre autorità competenti.
Articolo 21 – Diritti di terze parti
21.1 Chiunque non sia Parte ai sensi del presente Contratto non avrà il diritto di far valere alcun
termine del presente Contratto. Restano comunque salvi eventuali diritti di terzi.
Articolo 22 – Legge applicabile. Foro competente
22.1 Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana
22.2 Tutte le controversie relative alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Contratto sono di competenza esclusiva del Foro di Milano.
Articolo 23 - Negoziazione del presente Contratto
20.1 Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che il presente Xxxxxxxxx è stato oggetto di negoziazione tra loro.
…, … … …
Fondo Pensione Complementare Priamo ……
…… ……
…… ……
Allegati
…