PROVINCIA DI PERUGIA
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI REALIZZAZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI PUBBLICI.
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
(Finalità,ambito di applicazione e fonti)
1. Il presente regolamento disciplina la realizzazione dei lavori in economia che si riferiscono alle tipologie degli interventi indicati all’art. 10. Nell’applicazione del presente regolamento i contenuti delle attività ivi previste e le modalità del loro svolgimento sono finalizzati a :
a) garantire la qualità dei lavori pubblici la cui realizzazione è affidata a norma del presente regolamento nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, efficienza, trasparenza;
b) promuovere la tutela dei diritti e della salute dei lavoratori e il rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali e contributivi,
c) promuovere e favorire l’uso dei sistemi e strumenti telematici e informatici nelle procedure di cui al presente regolamento;
d) promuovere la salvaguardia, la tutela e la valorizzazione dell’ambiente nella prospettiva della sostenibilità dello sviluppo della comunità amministrata, nonché il rispetto delle risorse naturali privilegiando nella tecnica lavorativa i materiali e le fonti di energia rinnovabili;
2. Le regole di affidamento e di esecuzione si ispirano inoltre al principio generale di buona amministrazione, ai principi e alle disposizioni di cui all’articolo 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e alle norme del regolamento di attuazione di cui al DPR 21.12.1999, n. 554, in quanto compatibili e fino all’entrata in vigore del nuovo regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n.
163/2006, che attribuiscono a ciascuna stazione appaltante la potestà di individuare le tipologie dei lavori per le quali è possibile procedere in economia.
3. Il presente regolamento ha carattere di normativa speciale relativamente agli affidamenti di cui all’art. 10 . Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia ai principi generali, alle norme applicabili contenute nel regolamento per la disciplina dei contratti pubblici ed alle norme amministrative e civili in materia di conferimento e di esecuzione di contratti pubblici, in particolare di lavori.
(Programmazione e previsione)
1. Per i lavori l’Amministrazione individua:
a) nel programma triennale dei lavori pubblici e nel bilancio di previsione annuale, l’elenco dei lavori, anche finanziati con risorse provenienti da altri Enti, da realizzarsi in economia;
b) in sede di bilancio di previsione annuale, appositi fondi per gli interventi “non preventivabili” per lavori da eseguirsi in economia, ivi compresi i lavori d’urgenza e quelli di somma urgenza di cui agli articoli 14 e 15, tenendo conto delle risultanze finanziarie riferite all’esercizio precedente.
2. Gli stanziamenti per i lavori da eseguirsi in economia, sia di natura prevedibile che non prevedibile, sono indicati nel PEG e distribuiti per Centri di Responsabilità.
(Limiti d’importo e divieto di frazionamento)
1. Le procedure per gli affidamenti in economia sono consentite, in via generale, nei limiti degli stanziamenti approvati e degli importi definiti all’art. 9.
2. Gli interventi per i quali è effettuabile la corrispondenza con le categorie indicate nell’allegato A al D.P.R. n. 34/2000 normalmente sono considerabili lavori.
3. Nessun intervento di importo superiore ai limiti di cui al comma 1 che è considerabile unitario, ivi comprese le prestazioni di manutenzione periodica o non periodica, può essere frazionato al fine di ricondurne l’esecuzione alle
regole ed ai limiti di valore del presente regolamento o di sottrarlo dal ricorso all’appalto.
4. Non sono considerate frazionamenti le suddivisioni di interventi già distintamente individuati dagli atti di programmazione pluriennale e annuale della Provincia, nonché quelle che derivano da oggettivi ed evidenti motivi tecnici risultanti da apposita relazione del Dirigente responsabile. In particolare si considera fattispecie normalmente prevedibile lo scorporo delle lavorazioni specialistiche o di parti d’opera tecnicamente scindibili. Il frazionamento può essere ammesso, previa apposita deliberazione di Giunta Provinciale, se si ricorre ad esecuzione in economia a seguito di rescissione di contratto d’appalto.
(Responsabile del procedimento e direttore dei lavori)
1. Il Dirigente dell’Area competente individua, tra i dipendenti in possesso dei requisiti di cui all’art.10 del D.Lgs. n. 163/2006, un Responsabile di procedimento per ogni intervento da eseguirsi, al quale sono demandati la definizione delle specifiche tecniche, la partecipazione alla procedura di affidamento, la verifica dell’avvenuto perfezionamento del contratto, la responsabilità della corretta esecuzione delle prestazioni, la loro contabilizzazione, il contenimento della spesa entro il limite autorizzato, gli altri compiti previsti dalla normativa vigente e, su incarico del Dirigente medesimo, la conferma del certificato di regolare esecuzione. La individuazione del responsabile di procedimento è effettuata nel rispetto del criterio della distribuzione più ampia possibile di tale incarico tra i tecnici dell’Area.
2. Il Direttore dei lavori svolge le attività di contabilizzazione ed emette il certificato di regolare esecuzione.
3. Il RUP, se sopravvengono esigenze impreviste relative ad un’opera in corso cui non è possibile far fronte con le disponibilità degli stanziamenti programmati, formula la proposta tendente ad ottenere le disponibilità necessarie a fronteggiarle.
4. La figura del RUP può coincidere con quella del Direttore dei lavori unicamente per opere di importo inferiore o pari a 20.000 euro.
(Atti autorizzatori, impegno di xxxxx, perizia suppletiva)
1. Il ricorso all’esecuzione in economia, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3, è stabilito con determinazione assunta dal Dirigente competente se l’intervento è previsto come tale nel PEG o in altri documenti programmatici oppure se i lavori sono stati individuati attraverso una perizia di stima entro il limite di
20.000 euro.
2. Per i lavori realizzabili in economia, se vi è l’approvazione del progetto definitivo, il ricorso a tale modalità realizzativa è stabilito con la deliberazione della Giunta provinciale che approva il progetto stesso.
3. La destinazione del ribasso conseguente alla procedura negoziata è stabilita dal Dirigente competente previo indirizzo della Giunta provinciale.
4. Se, in corso di esecuzione, la spesa autorizzata risulta di importo insufficiente, il Dirigente competente può disporre, nel rispetto dei limiti regolamentari e di stanziamento, una perizia suppletiva e di variante. Non può darsi corso all’esecuzione delle prestazioni suppletive prima di aver ottenuto l’autorizzazione dalla Giunta provinciale per la differenza di spesa.
(Assegnazione degli affidamenti in economia)
1. L’affidamento dei cottimi fiduciari per lavori di importo superiore a 20.000 euro avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla Provincia.
2. E’ adottato il criterio del solo prezzo più basso se le voci di capitolato per lavori risultano economicamente prevalenti rispetto alle voci accessorie delle somministrazioni di forniture e servizi.
3. Eccezionalmente, per lavori in cui è essenziale la tempestività di esecuzione, la procedura oltre al prezzo può prevedere anche l’offerta di riduzione dei tempi di esecuzione mentre, nei casi di specialità dell’intervento indicato nel progetto, oltre al prezzo può prevedere l’offerta di tecniche di esecuzione o di materiali ovvero di strumentazioni tecnologiche particolari.
4. Nei contratti misti, se i lavori risultano economicamente non prevalenti, a seconda del caso può essere applicato il criterio del solo prezzo più basso ovvero quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che richiede la predeterminazione di diversi elementi di valutazione variabili, sulla base della natura degli interventi da eseguirsi a cottimo.
5. La procedura negoziata di cui al comma 1 può essere adottata dal Dirigente competente anche se questa non è obbligatoria per il presente regolamento.
6. I contratti necessari per l’esecuzione degli interventi di importo inferiore a
20.000 euro, realizzati sia mediante procedura di cottimo fiduciario che mediante amministrazione diretta, sono conclusi nella forma della lettera di affidamento o, per piccole spese di acquisto al minuto, entro il limite di 2.500 euro, mediante nota-ordinativo. L’offerta e la lettera-contratto sono soggetti all’imposta di bollo a carico dell’affidatario. Il preventivo e la nota ordinativo sono in carta semplice.
7. Ai sensi dell’art.4, comma 1, il RUP esegue i controlli di sua competenza sull’esecuzione del contratto. L’affidatario è pienamente responsabile nei confronti della Provincia e di terzi per i fatti compiuti dalle persone di cui si avvale nell’eseguire il contratto.
8. L’esecutore delle prestazioni in economia non può invocare a propria giustificazione, in caso di lavori, servizi o forniture eseguite non conformemente alle previsioni di contratto, la non conoscenza delle disposizioni di gara, dovendo lo stesso presentare la dichiarazione di avvenuta conoscenza e integrale accettazione, nonché di accettazione delle norme contenute nel presente regolamento.
Art. 7
(Modalità di esecuzione)
1. Gli interventi in economia possono essere eseguiti nelle seguenti forme:
a) mediante procedura di cottimo fiduciario, se l’esecuzione è assegnata a soggetti terzi;
b) mediante amministrazione diretta, quando gli interventi sono effettuati in proprio, con dotazioni strumentali di proprietà della Provincia o appositamente noleggiate e con personale proprio della Provincia;
c) in forma mista, parte mediante amministrazione diretta e parte mediante procedura di cottimo fiduciario.
2. Le prestazioni del contratto di cottimo sono eseguite direttamente dal cottimista, ad eccezione di sub-affidamenti di prestazioni specialistiche ed accessorie, delle forniture di materiale necessario all’esecuzione di lavori o servizi con o senza posa in opera, dei noli a caldo e dei noli a freddo.
3. Se è ammesso il ricorso al sub-affidamento, nella lettera invito sono indicate le parti della prestazione che possono formare oggetto del sub-affidamento. L’eventuale ricorso a sub-affidamenti va autorizzato nel rispetto della normativa per il subappalto, con le eccezioni da essa previste.
4. In caso di ritardo nell’esecuzione dell’intervento o di inadempimento contrattuale imputabile all’impresa selezionata per il cottimo, il Responsabile del procedimento applica le penali previste in contratto, previa contestazione scritta da parte del Dirigente competente degli addebiti mossi all’impresa medesima.
5. Se la controparte non adempie gravemente o ripetutamente agli obblighi derivanti dal contratto di cottimo, il Dirigente competente, su proposta del RUP e previa diffida, si avvale dello strumento della risoluzione contrattuale con incameramento parziale o integrale della cauzione, ove prevista, fatto salvo il risarcimento dei danni, se non ritiene più efficace il ricorso all’esecuzione in danno previa diffida.
Art. 8
(Iscrizione dei contratti – Post-informazione)
1. I contratti per le spese in economia, se perfezionati autonomamente da ciascun Servizio, sono iscritti nella Raccolta dei contratti non soggetti a repertoriazione.
2. Gli affidamenti di lavori pubblici mediante procedura di cottimo sono soggetti, ai sensi del regolamento di attuazione, a post-informazione mediante pubblicazione nell’Albo pretorio dei nominativi degli affidatari nonché, ai sensi del presente regolamento, mediante pubblicazione nel sito web della Provincia dei nominativi delle ditte invitate, di quelle offerenti, dell’affidatario e dell’importo dei lavori affidati. Inoltre i cottimi di importo superiore a
20.000 euro sono soggetti a comunicazione all’Osservatorio con inserimento nell’elenco trimestrale, mentre i cottimi di importo pari e inferiore sono da comunicarsi all’Osservatorio, sempre con cadenza trimestrale, nel riepilogo del numero di tali affidamenti e dell’importo complessivo. Tali adempimenti sono curati dal Responsabile del procedimento.
TITOLO II DISPOSIZIONI SPECIALI
Art. 9
(Limiti di importo per i lavori)
1. Il presente titolo disciplina la realizzazione dei lavori provinciali in economia e delle forniture e servizi connessi o complementari, che si riferiscono alle tipologie specificate nei successivi articoli.
2. Le procedure per gli affidamenti in economia previsti dal presente Titolo sono consentite fino all’importo di 200.000 euro, IVAesclusa.
3. I lavori da eseguirsi mediante amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro eventuale, IVA esclusa.
Art. 10
(Tipologia dei lavori eseguibili in economia)
1. Fermo restando i limiti di importo indicati all’art. 9, possono essere eseguiti in economia gli interventi di seguito indicati:
a) tutte le somministrazioni e i lavori rivolti ad assicurare la manutenzione straordinaria ed ordinaria nonché la riparazione ed, in genere, il mantenimento in buono stato di conservazione e di funzionamento di beni immobili, opere, impianti, beni mobili ed attrezzature provinciali, quando l’esigenza dell’esecuzione degli interventi è rapportata ad eventi imprevedibili e non è possibile realizzarli tempestivamente con le forme e le procedure ad evidenza pubblica previste dagli articoli 55, 121 e 122 del
D. Lgs. n. 163/2006. Si individuano, in via esemplificativa, i seguenti ambiti di intervento:
1) quanto ai beni immobili: sede provinciale; sedi di uffici decentrati; edifici scolastici; archivi e biblioteche; teatri; centri espositivi; laboratori; impianti sportivi e per il tempo libero; edifici provinciali adibiti a civile abitazione; immobili provinciali adibiti ad attività produttive; in genere, tutti gli immobili, accessori e pertinenze appartenenti al patrimonio provinciale, nonché quelli posseduti o su cui si agisce a qualunque legittimo titolo;
2) quanto alle opere e agli impianti: strade e piazze provinciali; reti fognanti, impianti di depurazione e acquedotti; acquisto e manutenzione dei cartelli indicatori e segnaletica stradale, verticale e orizzontale; impianti di illuminazione; impianti di distribuzione del gas; impianti termici, idrico sanitari, di condizionamento ed elettrici a servizio degli immobili provinciali; lavori nel verde pubblico; centri ittiogenici; seggiovie; porti, darsene e pontili; opere idrauliche e sistemazioni spondali; in genere, tutte le opere, i manufatti e gli impianti di ogni tipo di proprietà provinciale;
b) manutenzione ordinaria o straordinaria di opere e impianti, negli ambiti di riferimento di cui alla lettera a), anche prescindendo dalla condizione di imprevedibilità e fermo restando il divieto di frazionamento di cui all’art. 3, commi 3 e 4;
c) interventi non programmabili in materia di sicurezza. Si tratta dei lavori o servizi e connesse somministrazioni riferite a qualunque opera, edificio, impianto o infrastruttura, finalizzati a rimuovere condizioni di non sicurezza per la collettività o per determinate categorie di cittadini, determinatesi a seguito di eventi imprevisti e, quindi, non fronteggiabili con interventi programmabili;
d) lavori che non possono essere differiti dopo l’infruttuoso esperimento della procedura di gara, da eseguirsi negli ambiti di intervento indicati per la lett.a);
e) lavori propedeutici alla redazione dei progetti, individuati nelle seguenti tipologie:
1) scavi;
2) demolizioni;
3) prove penetrometriche;
4) sondaggi, rilievi ambientali e rilievi in genere;
5) realizzazioni di campioni ed interventi necessari ad acquisire migliore cognizione dello stato del bene interessato alla progettazione;
6) stratigrafie per l’individuazione delle opere d’arte;
f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell’appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.
Art. 11
(Affidamento in economia complementari dell’appalto)
1. Nei casi di seguito indicati, il ricorso ai lavori in economia ha carattere accessorio o complementare di un’opera o di un lavoro eseguito in appalto:
a) opere e provviste in economia, relative a lavori appaltati, previste in progetto ma non comprese nel contratto, se ciò è contemplato nel capitolato speciale e, quindi, nella procedura ad evidenza pubblica, e se nel quadro economico del progetto è previsto l’impiego di somme per lavori in economia tra quelle a disposizione dell’Amministrazione, ai sensi del regolamento di attuazione. L’assegnazione di tali lavori può essere affidata in via diretta, dal Dirigente competente, all’appaltatore individuato con la gara, almeno con il ribasso di aggiudicazione dei lavori principali, nel limite del 10% del valore dell’appalto e comunque, per un importo complessivamente non superiore a 50.000 euro, I.V.A. esclusa, quando il Responsabile del procedimento ne dichiara l’utilità e la convenienza. Tali lavori, entro il medesimo limite di importo, possono essere affidati anche ad altre imprese, con le modalità previste dalla legge e dal presente regolamento;
b) lavori in economia non previsti in alcun modo nel contratto d’appalto e nel progetto e che, a seguito di una circostanza imprevista non dovuta a errori od omissioni progettuali, il Responsabile del procedimento reputa necessari in corso d’esecuzione, da effettuarsi, previa autorizzazione del Dirigente competente, con l’accantonamento per imprevisti o con l’utilizzo delle economie da ribasso d’asta di cui al regolamento di attuazione . Tali lavori possono essere affidati in via diretta all’appaltatore per un importo non superiore a 20.000 euro, IVA esclusa indipendentemente dalla possibilità di ricorrere ad approvazione di variante ai sensi di legge.
2. Nei casi di cui al comma 1, il Responsabile del procedimento degli interventi in economia è lo stesso designato per l’opera.
3. I lavori in economia previsti nel quadro economico dell’opera pubblica approvato, non richiedono alcun ulteriore atto autorizzatorio, quando il provvedimento di approvazione del progetto ne ha sancito l’utilizzabilità, attuando in tal modo quanto definito dal regolamento di attuazione. L’uso di tali somme da parte del Direttore dei lavori è, tuttavia, subordinato all’autorizzazione del Rup.
Art.12
(Lavori mediante amministrazione diretta o con sistema misto)
1. Nell’amministrazione diretta, le opere sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati, sotto la direzione del Responsabile del procedimento, con personale proprio o eventualmente assunto per l’occasione dalla Provincia secondo la disciplina organizzativa interna dell’Ente.
2. Se viene scelta la forma di realizzazione in amministrazione diretta, i lavori ed i servizi individuati tra le tipologie di cui al presente regolamento sono direttamente gestiti dal Responsabile cui fa capo l’intervento specifico, sotto la vigilanza del Rup.
3. Il Rup, in questo caso, dispone l’acquisto dei materiali e il noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell’opera o dell’intervento, con contratti sottoscritti dal Dirigente del Servizio competente, seguendo le modalità procedurali definite per i servizi o le forniture.
4. Si può procedere con il sistema dei lavori in economia in forma mista quando motivi tecnici rendono necessaria l’esecuzione dei lavori parte in amministrazione diretta e parte mediante affidamento in cottimo, nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.
Art. 13
(Modalità di assegnazione dei lavori mediante procedura di cottimo fiduciario)
1. Se viene scelta la forma di realizzazione degli interventi mediante procedura di cottimo fiduciario, nel rispetto delle tipologie individuate all’art.10, il Dirigente del Servizio attiva l’affidamento, mediante procedura negoziata, nei confronti di idonea impresa.
2. I lavori da affidare mediante procedura di cottimo fiduciario risultano da apposito progetto redatto esclusivamente in forma esecutiva o definitiva oppure da perizia di stima, contenente una relazione sulla descrizione tecnica dei lavori, il computo metrico estimativo, l’elenco prezzi ed il quadro economico dell’intervento.
3. Se l’importo dei lavori da eseguirsi per cottimo è compreso nella fascia tra i
40.000 e i 200.000 euro, IVA esclusa, l’affidamento avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla Provincia.
4. L’affidatario di lavori a cottimo fiduciario possiede i requisiti di idoneità morale, capacità tecnico – professionale ed economico-finanziaria prescritti per gli affidamenti di pari importo con le ordinarie procedure di scelta del contraente, nonché, per i lavori di importo superiore a 150.000 euro, la prescritta qualificazione.
5. L’indagine di mercato è finalizzata a conoscere l’esistenza di ditte operanti nello specifico campo di attività e può essere realizzata in forma di sondaggio consistente nell’acquisizioni anche via fax o posta elettronica, dei dati e informazioni necessarie per la individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura di cottimo.
6. Agli elenchi aperti di operatori economici per l’esecuzione dei lavori in economia sono iscritti i soggetti che ne fanno richiesta e che sono in possesso
dei requisiti di cui al comma 4. Gli elenchi possono essere predisposti distintamente per ciascuna Area tecnica della Provincia, previa pubblicazione di apposito avviso nell’Albo pretorio e nel sito web della Provincia. Gli elenchi, qualora istituiti, sono approvati con determinazione dirigenziale e sono soggetti ad aggiornamento con cadenza annuale e pubblicazione dell’avviso con le stesse modalità.
7. Ai sensi dell’art. 125, comma 8, secondo periodo, del D. Lgs. n. 163/2006, per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro, IVA esclusa, il Dirigente competente può avvalersi, in relazione alla prestazione da eseguire, dell’affidamento diretto, con applicazione dei criteri della specializzazione e della rotazione. Il possesso dei requisiti di cui al comma 4 è necessario anche per gli affidamenti diretti.
8. Nella procedura negoziata di cui al comma 3 non è applicabile il meccanismo dell’esclusione automatica delle offerte anomale. Se la Commissione di gara ravvisa ipotesi di offerte anormalmente basse, attiva il procedimento di contraddittorio procedendo all’esclusione delle offerte per le quali i concorrenti non hanno presentato adeguate giustificazioni.
9. La Commissione di gara per l’affidamento dei lavori di importo pari o superiore a 20.000 euro mediante la procedura di cottimo fiduciario ha la stessa composizione di quella prevista per gli appalti di lavori pubblici mediante procedura negoziata. Tale procedura è svolta dal Servizio Affari Generali.
10. La procedura negoziata di cottimo fiduciario per l’affidamento di lavori di importo inferiore a 20.000 euro, se non è stato fatto ricorso all’affidamento diretto, è svolta dal Dirigente dell’Area o Servizio competente assistito da due testimoni ed è verbalizzata.
Art. 14
(Lavori d’urgenza)
1. Ai sensi del regolamento di attuazione , in tutti i casi in cui l’esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d’urgenza, questa deve risultare da apposito verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d’urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal Responsabile del procedimento o da un tecnico all’uopo incaricato e controfirmato dal Dirigente di Servizio e dal Dirigente d’Area. Al verbale stesso segue prontamente la redazione di un’apposita perizia estimativa quale presupposto necessario per definire la spesa dei lavori da eseguirsi, permettere la relativa copertura finanziaria e la formalizzazione dell’autorizzazione per l’esecuzione dei lavori medesimi da parte dell’Amministrazione. I lavori di cui al presente articolo, se di importo e tipologia di cui agli articoli 9 e 10, possono essere affidati con le procedure di cui all’art. 13.
Art. 15
(Lavori di somma urgenza)
1. Ai sensi del regolamento di attuazione, in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, chi si reca prima sul luogo, tra il Responsabile del procedimento e il tecnico, provvede alla redazione del verbale di cui all’art. 14, contenente una dettagliata descrizione delle circostanze e dei motivi della somma urgenza nonché dei lavori strettamente necessari a rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, e può disporre, se dirigente oppure proporre al dirigente competente, l’immediata esecuzione dei lavori stessi entro il limite di 200.000 euro, IVA esclusa o di quanto assolutamente indispensabile per rimuovere tale stato di pregiudizio. Se, rimosso lo stato di pericolo per la pubblica incolumità, si rende necessaria l’esecuzione di ulteriori lavori per il completamento dell’opera, si espletano le procedure ordinarie.
2. L’esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile del procedimento o dal tecnico da questi incaricato, se dirigenti, o su loro proposta, dal dirigente competente. L’individuazione è effettuata sulla base di elenchi di ditte qualificate che garantiscono tempestività nella realizzazione dell’intervento e con applicazione dei criteri della specializzazione, in relazione ai lavori da eseguire, della disponibilità immediata ad eseguirli e, per quanto possibile, della rotazione.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l’affidatario. In difetto di preventivo accordo, e se non si può provvedere con affidatario diverso, si procede con l’ingiunzione prevista dal regolamento di attuazione.
4. Il Responsabile del procedimento o il tecnico incaricato, compila entro 10 giorni dall’ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Dirigente di Servizio che controfirma la perizia e provvede ad assicurare l’approvazione dei lavori da parte della Giunta provinciale e la copertura della spesa entro il termine di trenta giorni di cui all’art. 191, comma 3 del D.Lgs n. 267/2000, attingendo le risorse necessarie dall’apposito fondo costituito ai sensi dell’art.2, comma 1, lett.b).
5. Se un opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza, non riporta l’approvazione della Giunta provinciale, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell’opera o dei lavori realizzati.
6. Gli affidamenti diretti dei lavori di somma urgenza sono soggetti a post- informazione, mediante pubblicazione nell’Albo pretorio e nel sito web della Provincia dei nominativi degli affidatari, degli oggetti dei lavori e dei relativi importi, entro 15 giorni dalla data di affidamento.
Art. 16
(Perfezionamento del contratto di cottimo – Garanzie)
1. L’impegno contrattuale trova la sua formalizzazione entro il termine di 60 giorni dalla data della comunicazione all’impresa dell’esito della procedura di cottimo fiduciario.
2. Il contratto di cottimo deve contenere quanto richiesto dal regolamento di attuazione: l’elenco dei lavori e delle somministrazioni, le condizioni di esecuzione, il termine di ultimazione, i prezzi e le modalità di pagamento, le penalità per ritardo e il diritto della Provincia di risolvere in danno il contratto per inadempimento, mediante semplice denuncia.
3. L’affidamento mediante lettera-contratto è concluso dalla data di ricevimento da parte del Dirigente proponente di copia di tale documento controfirmata dall’affidatario per accettazione, fatta salva diversa indicazione contenuta nel contratto.
4. Di norma per i lavori in economia si prescinde dalla richiesta di cauzione provvisoria.
5. Le ditte esecutrici del cottimo sono tenute a presentare garanzia fideiussoria pari al 10% e aumenti di legge dell’importo netto dei lavori. In relazione a particolari caratteristiche dell’intervento da effettuare oppure quando il corrispettivo avviene in un'unica soluzione ad ultimazione dell’intervento o è contenuto nell’importo di 40.000 euro, il Dirigente competente può prevedere l’esonero dalla cauzione. In caso di interpello plurimo, tale esenzione va precisata nella richiesta di presentazione dei preventivi-offerta.
6. Per i lavori in economia di importo inferiore a 40.000 euro si prescinde dalla richiesta di fideiussione a garanzia del pagamento della rata a saldo, mentre la polizza specifica “all risks” può essere sostituita da polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi alla generale attività dell’impresa.
7. Se la controparte non adempie agli obblighi derivanti dal rapporto, la Provincia si avvale degli strumenti indicati all’art.7, commi 4 e 5, del presente regolamento e dal regolamento di attuazione.
8. Si prescinde, inoltre, dalla formalizzazione di polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile professionale del progettista interno all’Amministrazione.
Art. 17
(Piani di sicurezza e D.U.R.C.)
1. Ove previsto in rapporto alla tipologia dei lavori, nei contratti di cottimo vanno richiamati i piani di sicurezza, che ne formano parte integrante e sostanziale.
2. Nei contratti di cottimo e in quelli di affidamento dei lavori di somma urgenza va, inoltre, dato atto dell’avvenuta acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva.
Art. 18
(Tenuta della contabilità e regolare esecuzione)
1. Per i lavori eseguiti in economia, sia a cottimo che in amministrazione diretta, è prevista la tenuta della contabilità e la stesura dei rendiconti mensili e finali secondo le regole contenute nel regolamento di attuazione. Si procede all’emissione del certificato di regolare esecuzione secondo le norme vigenti,
mentre è escluso il collaudo, essendo i lavori in economia di importo inferiore a 500.000 euro.
2. E’ compito del Direttore dei lavori documentare in modo dettagliato l’andamento del rapporto di cottimo e del Rup assoggettarlo a controllo, per accertare che i lavori e le somministrazioni che formano oggetto di fattura, corrispondono per quantità e qualità agli accordi presi ed emettere il certificato di regolare esecuzione dei medesimi.
Art. 19
(Monitoraggio)
1. La Direzione Generale, tramite l’Ufficio controllo direzionale e strategico e controllo di gestione, d’intesa e con la collaborazione dei Dirigenti di Area e dei Rup effettua il monitoraggio dei lavori e cura la redazione di appositi report semestrali dei lavori di cui al presente regolamento, entro trenta giorni dalla fine del semestre stesso.
2. I report del monitoraggio di cui al comma 1 sono inseriti e resi disponibili per gli organi di governo e i dirigenti competenti in un’apposita sezione della rete intranet della Provincia.
Art. 20
(Norma transitoria)
1. Le disposizioni di cui all’art.13, comma 6 e all’art.15, comma 2, per la parte relativa alla predisposizione degli elenchi di operatori economici a cui affidare i lavori in economia e quelli di somma urgenza, entrano in vigore a decorrere dall’1.1.2010. La Provincia provvede, entro trenta giorni dalla predetta data, alla predisposizione degli elenchi nel rispetto dei principi di trasparenza e specializzazione. A tal fine, la Provincia, nel corso dell’anno 2009, provvede alla massima divulgazione del presente regolamento nonché dei criteri per la formazione degli elenchi tra gli operatori economici.
Art. 21
(Norme finali)
1. Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi di legge, è pubblicato all’Albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore dopo tale pubblicazione.
2. Il presente regolamento, dopo la sua entrata in vigore, e le eventuali modifiche e integrazioni successive sono inseriti e consultabili sul sito web della Provincia.