Repertorio
C
Repertorio
N. …………….
omune di .......................................................................................................Provincia di .................................................
REPUBBLICA ITALIANA
PER LA FORNITURA DI ARREDI ED ATTREZZATURE “Programma Operativo Interregionale”Attrattori culturali, naturali e turismo” – POLO SALENTO – “La Rena e le Sette Bocche”, l’antico approdo di Tricase. Interventi di recupero, restauro, valorizzazione e fruizione delle storiche grotte(complesso rupestre), delle antiche abitazioni dei pescatori e delle aree esterne di pertinenza del Porto di Tricase” – C.U.P. D75C14000020007 - CIG 6181054F1B
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L’anno duemila …………..…………. (…………..), il giorno ……………………........ (……….) del mese di ………………….…………........., nella sede comunale, innanzi a me ………………………….…………........................................................................, segretario del comune intestato, con potere di rogare i contratti nei quali l’ente è parte ai sensi dell’articolo 97, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), non avendone le parti richiesto espressamente la presenza, in relazione anche all’articolo 11, comma 13, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, sono presenti i signori:
il/la sig./ra _______________, nato/a a _____________, il ___________, il quale dichiara di intervenire in questo contratto in rappresentanza del comune intestato, codice fiscale/partita IVA _____________________, nella sua qualità di ___________________, ai sensi dell’articolo 107 del citato D.Lgs. n. 267/2000;
i
PREMESSO CHE
con determinazione del Responsabile del servizio n. ………............., in data …………………….., si stabiliva di procedere all’appalto della fornitura di ARREDI ED ATTREZZATURE “Programma Operativo Interregionale”Attrattori culturali, naturali e turismo” – POLO SALENTO – “La Rena e le Sette Bocche”, l’antico approdo di Tricase. Interventi di recupero, restauro, valorizzazione e fruizione delle storiche grotte(complesso rupestre), delle antiche abitazioni dei pescatori e delle aree esterne di pertinenza del Porto di Tricase”, mediante procedura aperta, con le modalità di cui al D.Lgs.12 aprile 2006,n. 163 ed al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
con la suddetta determinazione è stato approvato il bando di gara ed è stato disposto di assumere quale criterio di selezione delle offerte:
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
con determinazione del Responsabile del servizio n. ……………......., in data ………………….………, sono stati approvati i verbali di gara ed è stato aggiudicato l’appalto della fornitura, in via definitiva, all’impresa suddetta;
la determinazione di aggiudicazione definitiva è divenuta efficace in data …….......................... a seguito della verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo all’impresa aggiudicataria;
è stato comunicato ai controinteressati il provvedimento di aggiudicazione definitiva in data ……………….................... e pertanto alla data odierna sono decorsi i trentacinque giorni previsti dall’articolo 11, comma 10, del D.Lgs.
12 aprile 2006, n. 163;
TUTTO CIO’ PREMESSO
tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 - Premesse
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2 - Oggetto
L’Amministrazione comunale, come sopra rappresentata, affida all’impresa ……………………………………………………………………………….………............. in persona del suo legale rappresentante che accetta senza riserva alcuna, l’appalto della fornitura di ARREDI ED ATTREZZATURE “Programma Operativo Interregionale”Attrattori culturali, naturali e turismo” – POLO SALENTO – “La Rena e le Sette Bocche”, l’antico approdo di Tricase. Interventi di recupero, restauro, valorizzazione e fruizione delle storiche grotte(complesso rupestre), delle antiche abitazioni dei pescatori e delle aree esterne di pertinenza del Porto di Tricase”, che dovrà essere eseguito nel rispetto delle norme vigenti.
Art. 3 - Durata
Il contratto decorre dal …………………............. e termina il ………………………..…
Art. 4 - Proroga
Il presente contratto di appalto può essere prorogato sulla base di un provvedimento espresso dell’Amministrazione in relazione all’esigenza della stessa di dar corso alle procedure per la selezione di un nuovo contraente / appaltatore / affidatario e del conseguente passaggio gestionale.
Il contratto può essere prorogato per un periodo massimo di …………….. mesi in funzione dello svolgimento delle procedure per l’individuazione del nuovo contraente.
(oppure)
Il contratto può essere prorogato per una sola volta, per un periodo di ………….... (……………………………………) mesi in funzione dello svolgimento delle procedure per l’individuazione del nuovo contraente.
La proroga del contratto è disposta dall’Amministrazione senza che l’appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità, mediante comunicazione scritta inviata allo stesso con un preavviso di almeno tre (3) mesi rispetto alla scadenza naturale del contratto medesimo.
La proroga costituisce estensione temporale limitata del contratto relativo al presente appalto e con essa non possono essere introdotte nuove condizioni nel contratto medesimo.
Art. 5 - Garanzia
L’aggiudicatario ha provveduto in data …………..……………….., alla costituzione di una garanzia di euro …………………………, pari al 10% dell’importo contrattuale, mediante ………………………………………………………………………...…………
La garanzia copre l’intero periodo contrattuale e resterà vincolata sino a quando saranno state definite tutte le contestazioni e vertenze che fossero, eventualmente, insorte nel corso dell’espletamento del contratto.
(In caso di garanzia prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa) La fideiussione bancaria / polizza assicurativa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’amministrazione.
Art. 6 - Modalità di esecuzione
La fornitura dovrà essere svolta dall’aggiudicatario nei modi previsti nel capitolato e nell’offerta tecnica prodotta in sede di gara dall’aggiudicatario stesso. Il capitolato e l’offerta tecnica sono allegati al presente contratto per costituirne parte integrante e sostanziale ( Allegati A e B).
Art. 7 - Prezzo
Il corrispettivo dell’appalto della fornitura viene determinato nella somma complessiva di euro ……………… (diconsi euro …………………….........................), tenuto conto del ribasso del …………% offerto ed accettato, da assoggettarsi ad IVA nella misura di legge.
Art. 8 - Verifica dell’attività contributiva
L’Amministrazione sottopone a specifica verifica la situazione inerente la regolarità contributiva dell’appaltatore, mediante analisi degli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali, con particolare riferimento al documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di accertare l’eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.
Per documento unico di regolarità contributiva si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS e INAIL verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.
L’Amministrazione provvede d’ufficio all’acquisizione del DURC e l’eventuale presentazione del documento da parte dell’appaltatore non rileva ai fini della verifica.
L’Amministrazione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità in relazione al presente contratto:
a) per il pagamento degli stati avanzamento delle prestazioni;
b) per il certificato di verifica di conformità / l’attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.
Qualora tra la stipula del presente contratto e il primo accertamento delle prestazioni effettuate relative al’appalto, ovvero tra due successivi accertamenti delle prestazioni intercorra un periodo superiore a centoventi giorni, l’Amministrazione acquisisce un nuovo documento unico di regolarità contributiva relativo all’appaltatore ed ai subappaltatori.
L’Amministrazione acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell’autorizzazione al subappalto e per le verifiche relative ai pagamenti.
In
caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva
dell’appaltatore negativo per due volte consecutive, il
responsabile del procedimento, acquisita una relazione
particolareggiata predisposta dal direttore dell’esecuzione,
propone, ai sensi dell’articolo 135, comma 1 del D.Lgs.
n.
163/2006, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli
addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni
per la presentazione delle controdeduzioni.
Ove l’ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, l’Amministrazione pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 118, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio per l’inserimento nel casellario informatico.
Art. 9 - Subappalto
Il subappalto è disciplinato dall’articolo 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. L’appaltatore è tenuto a provvedere al deposito del contratto di subappalto presso il Comune almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni e a trasmettere contestualmente la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
E’ fatto obbligo all’aggiudicatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’aggiudicatario al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
Trova inoltre applicazione l’articolo 35, comma 28 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 che testualmente dispone “L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.”
L’appaltatore è tenuto ad inserire la seguente clausola nel contratto di subappalto ai sensi della legge 136/2010 e successive modifiche e integrazioni: “
“Art. (…) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)
1. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…) nell’ambito del contratto sottoscritto con l’Ente (…), identificato con il CIG n. (…)/CUP n. (…), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna a dare immediata comunicazione all’Ente (…) della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna ad inviare copia del presente contratto all’Ente (…).”
Art. 10 - Pagamenti2
I pagamenti saranno disposti con le modalità previste dall’articolo 3 (tracciabilità dei flussi finanziari) della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni alle seguenti scadenze:
________________________________________________
L’appaltatore dichiara che il/la sig/ra ______________________________ nato/a a ___________________, il ______________, è autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o a saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dal Comune; gli atti da cui risulta tale designazione sono allegati al presente contratto.
La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata all’Amministrazione aggiudicatrice.
In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.
In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi all’amministrazione aggiudicatrice per pagamenti a persone non autorizzate dall’appaltatore a riscuotere.
Art. 11 - Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
1. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Qualora
l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3
della legge
n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi
finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve
di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
L’Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 12 - Notifiche e comunicazioni
Le notifiche di decisioni o le comunicazioni dell’amministrazione comunale, da cui decorrano termini per adempimenti contrattuali, sono effettuati a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata all’impresa nel domicilio legale sito in _______________________________, via ____________, n. __________
Esse possono essere effettuate anche in modo diretto, per consegna al rappresentante legale dell’impresa o ad altro suo qualificato incaricato che deve rilasciare regolare ricevuta, debitamente firmata e datata.
Anche le comunicazioni all’amministrazione comunale, alle quali l’impresa intenda dare data certa, sono effettuate a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. Possono essere rimesse direttamente all’amministrazione stessa, contro rilascio di ricevuta, datata e firmata.
La ricevuta di ritorno e la ricevuta rilasciata nelle comunicazioni effettuate in forma diretta fanno fede, ad ogni effetto, dell’avvenuta notifica, e alla data delle stesse viene fatto riferimento per la decorrenza dei termini.
Art. 13 - Responsabilità
L’impresa assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, all’amministrazione e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell’esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.
L’impresa inoltre assume ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi in ordine alla fornitura aggiudicata.
Art. 14 - Inadempienze e risoluzione del contratto
L’eventuale esecuzione della fornitura in modo difforme da quanto previsto nel capitolato sarà contestata all’aggiudicatario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 10 giorni dall’inadempienza, specificando la natura e l’entità dell’inadempienza stessa. L’aggiudicatario avrà un termine di 10 giorni per presentare le proprie eventuali controdeduzioni, trascorso il quale, ove le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide, il comune considererà valida la prima inosservanza delle clausole contrattuali; in ogni caso l’inosservanza delle clausole e condizioni previste nel capitolato, contestate nei modi sopra indicati per due volte nel corso dell’appalto, darà diritto all’amministrazione comunale di procedere alla risoluzione “ipso iure” del contratto. Si procederà, altresì, alla risoluzione “ipso iure” del contratto nei seguenti casi:
fallimento dell’aggiudicatario;
subappalto anche parziale, se non previsto o autorizzato;
interruzione della fornitura protratta per oltre n. ……….… giorni, salvo che l’aggiudicatario dimostri che sia dipesa da cause di forza maggiore;
violazione degli obblighi relativi all’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro.
mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010.
In caso di risoluzione del contratto all’appaltatore verrà comunque saldato il corrispettivo della fornitura effettuata fino al giorno della disposta risoluzione. Nell’eventualità della risoluzione del contratto per i motivi suddetti, l’amministrazione comunale può incamerare la cauzione prestata.
Art. 15 - Risoluzione per reati accertati
Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi dell’Amministrazione, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alle prestazioni oggetto del contratto nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Responsabile del Procedimento valuta, in relazione allo stato del servizio e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità del contratto, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto stesso.
Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Art. 16 - Recesso unilaterale dell’Amministrazione
L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell’art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del contratto, per motivi di pubblico interesse.
Il recesso è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.
Qualora l’Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all’appaltatore un’indennità corrispondente a quanto segue:
- prestazioni già eseguite dall’appaltatore al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall’Amministrazione;
- spese sostenute dall’appaltatore;
- un decimo dell’importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo contrattuale e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite.
Art. 17 - Risoluzione in via transattiva di controversie inerenti l’esecuzione del contratto
La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi ed inerenti l’esecuzione del contratto relativo al presente appalto può essere definita dall’Amministrazione e dall’appaltatore, avvalendosi di quanto stabilito dall’art. 239 del D.Lgs. n. 163/2006, mediante transazione ai sensi dell’art. 1965 del Codice civile.
La proposta di transazione può essere formulata:
a) dall’appaltatore, per essere presentata all’esame del dirigente competente dell’Amministrazione;
b) dal dirigente competente dell’Amministrazione, per essere rivolta all’appaltatore, previa audizione del medesimo.
La transazione deve avere forma scritta, a pena di nullità.
Art. 18 - Devoluzione delle controversie non risolvibili in via transattiva
È esclusa la competenza arbitrale. La risoluzione delle controversie inerenti l’esecuzione del contratto relativo al presente appalto non rimediabili mediante transazione o accordo similare in base al precedente art. 44 è devoluta alla competenza del Foro di …………………………… È comunque fatta salva la devoluzione esclusiva al giudice amministrativo di tutte le controversie riferibili alle fattispecie ed ai casi individuati dall’art. 244 del Codice dei contratti pubblici.
(oppure)
Art. 19 - Trattamento di dati personali nell’esecuzione del contratto
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 l’appaltatore è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all’espletamento delle attività inerenti il presente appalto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell’esecuzione dello stesso.
L’appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e dai provvedimenti generali ad esso correlati a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati del trattamento.
L’Amministrazione e l’appaltatore prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo al presente appalto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.
Art. 20 - Obblighi dell’appaltatore
L’aggiudicatario svolgerà l’attività connessa con la fornitura in appalto con l’osservanza delle disposizioni legislative vigenti in materia, sollevando il comune da qualsiasi responsabilità al riguardo.
L’amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli o ispezioni per accertare che la fornitura sia espletata in conformità alle pattuizioni.
Art. 21 - Personale dell’appaltatore
Il personale dipendente dall’aggiudicatario, oltre al riguardo del proprio aspetto e alla tenuta di comportamento consono al ruolo professionale rivestito, dovrà attenersi con scrupolo ad una condotta di massima gentilezza ed attenzione nei confronti dell’utenza. L’aggiudicatario dovrà garantire l’esecutività delle forniture previste in contratto, sostituendo con immediatezza, ove occorre, il personale che si assenta per malattia o altro motivo.
Art. 22 - Osservanza delle condizioni di lavoro
L’impresa è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
L’impresa è obbligata altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località. L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla sostituzione.
I suddetti obblighi vincolano l’impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
L’amministrazione, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all’impresa dell’inadempienze ad essa denunciate dall’ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20% dell’importo contrattuale.
Tale ritenuta viene rimborsata quando l’ispettorato predetto dichiara che l’impresa si sia posta in regola e la stessa non può vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.
Art. 23 - Ultimazione delle prestazioni
L’appaltatore è tenuto a comunicare l'intervenuta ultimazione delle prestazioni, a seguito della quale il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.
Art. 24 - Xxxxx, stipula e registrazione
Tutte le spese del contratto e consequenziali, nessuna esclusa, saranno a totale carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa nei confronti del comune.
Del presente contratto, ai sensi dell’articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di prestazione assoggettata all’imposta sul valore aggiunto (IVA).
Articolo 25 – Rimborso spese per pubblicazione bando
Ai sensi dell’art. 34, comma 35 della Legge 17 dicembre 2012, n. 221, l’aggiudicatario deve rimborsare alla Stazione Appaltante le spese per la pubblicazione del bando di gara entro 60 giorni dall’aggiudicazione. Qualora la ditta aggiudicataria non abbia provveduto, alla data di sottoscrizione del presente contratto, a rimborsare le spese di cui sopra, la stessa dovrà ottemperare a tale obbligo nel termine di legge sopra specificato.
In caso di inadempimento, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di defalcare dal primo acconto previsto (oppure nel caso di unica soluzione, nel saldo finale) da corrispondere all’appaltatore, l’importo delle spese di pubblicazione del bando maggiorate del 10% dell’importo stesso a titolo di penale in alternativa la Stazione Appaltante potrà escutere la cauzione definitiva per la quota corrispondente all’importo delle spese da rimborsate maggiorate del 10% dell’importo stesso.
Art. 26 - Adempimenti in materia antimafia
L’Amministrazione Comunale, ha conseguito, nei modi prescritti dalla legge, la comunicazione antimafia dalla quale emerge l’insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.lgs. n. 159/2011 nei confronti dell’appaltatore
Art. 27 - Foro
Fatto salvo quanto previsto sopra, Foro competente per qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le parti è quello di ________________________________
Art. 28 - Clausola di rinvio
Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente contratto a fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, l’Amministrazione e l’appaltatore fanno riferimento alle disposizioni del Codice civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici.
L’Amministrazione Comunale dichiara di aver aderito ai seguenti protocolli che saranno vincolanti anche per l’appaltatore in sede di esecuzione dell’appalto: protocollo d’intesa “La rete dei responsabili della Legalità negli appalti pubblici” sottoscritto da Prefettura-UTG Lecce, Stazioni Appaltanti della Provincia di Lecce e varie associazioni di categoria imprenditoriali della Provincia di Lecce in data 10.09.2012, le cui clausole l’appaltatore con apposita autodichiarazione, che qui si intende integralmente riportata anche se non materialmente allegata, in sede di presentazione dell’offerta si è impegnato ad osservare.
Degli allegati non viene data lettura per espressa rinunzia dei comparenti.
Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art.11, comma 13, del codice di contratti X.Xxx.n.163/2006, così come modificato dal D.L. 18 ottobre 2012 n.179 convertito con Legge 17 dicembre 2012 n.221.
Il presente atto stipulato in modalità elettronica è stato da me Segretario Generale Xxxxxxx redatto con il programma “Open Office 4.3.1”, del quale ho dato lettura alle parti che lo hanno dichiarato pienamente conforme alla loro vera, piena e libera volontà e insieme con me ed alla mia presenza e vista lo approvano e lo sottoscrivono con modalità di firma digitale, ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, valida alla data odierna.
Il presente atto comprende pagine intere numero ……………………. (……………….) oltre alla presente fin qui.
Timbro
Il Rappresentante del Comune
……………………….…………
Il Legale Rappresentante
della ditta aggiudicataria
……………………….…………
Il Segretario comunale
……………………….…………
1 N.B. Si rammenta che a partire dal 1 gennaio 2013, ai sensi dell’art. 6, comma 3 della Legge di conversione n. 221 del 17 dicembre 2012, i contratti pubblici d’appalto dovranno, a pena di nullità, essere stipulati con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.
2 Si rammenta quanto previsto dalla disciplina introdotta dal D.lgs. n. 192/2012 in tema di pagamenti nei contratti pubblici. Si rinvia alla normativa menzionata per la tempistica nei pagamenti e la decorrenza degli interessi moratori