CONDIZIONI GENERALI DEL MUTUO BANCOPOSTA
MUTUO BANCOPOSTA.
Condizioni Generali
Ce n’è uno per tutti.
CONDIZIONI GENERALI DEL MUTUO BANCOPOSTA
(ai sensi degli artt. 38 e ss. del Decreto Legislativo del 1 settembre 1993, n. 385)
Art. 1
Definizioni dei termini utilizzati nelle presenti Condizioni Generali del Mutuo BancoPosta (di seguito le “Condizioni Generali”):
- con il termine “Contratto” si intende questo contratto di mutuo;
- con il termine “Mutuo” si intende l’operazione creditizia posta in essere con il Contratto al fine di procedere all’acquisto, alla ristrutturazione dell’immo- bile ad uso abitativo, alla surroga, alla sostituzione più ristrutturazione, alla sostituzione più liquidità.
- con il termine “Parte Mutuataria” si intendono uno o più soggetti beneficia- ri del Mutuo, nonché i loro successori e/o aventi causa;
- con il termine “Banca” si intende la Deutsche Bank S.p.A., con sede legale in Xxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxx 0, capitale sociale Euro 412.153.993,80 Codice Fiscale/Partita IVA e iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano nr. 01340740156 -Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
- Iscritta all’Albo delle Banche e capogruppo del gruppo Deutsche Bank - soggetta alla attività di direzione e coordinamento di Deutsche Bank AG
- iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari, soggetto che eroga il Mutuo ai sensi degli artt. 38 e ss. del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito il “T.U.B.”);
- con il termine “Fideiussore”, si intende/ono il/i soggetto/i terzo/i prestatore/i di garanzie personali;
- con il termine “Garante”, si intende/ono il/i soggetto/i terzo/i costituente/i ipoteca;
Mod. MBP-C Condizioni Generali del Mutuo BancoPosta – Ed. Maggio 2018
- con il termine “T.U.B.” si intende il D. Lgs 1° settembre 1993 n. 385 – Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
Art. 2
L’importo del Mutuo, comprensivo dell’eventuale Polizza a protezione del credito, viene erogato al momento della stipula del Contratto medesimo, al netto dell’imposta sostitutiva prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, e successive modifiche e integrazioni, e delle spese di istruttoria e di perizia applicate. Il TAN applicato al Mutuo è quello vigente al momento della stipu- la. Il Cliente ha l’obbligo di:
a) rimborsare alla Banca l’intero importo convenuto, alle scadenze e con le modalità indicate nell’atto di mutuo, senza necessità di alcun preavviso al riguardo. A tal fine, ove abbia scelto la modalità di rimborso tramite addebito diretto in conto, il Cliente sottoscrive il Mandato di addebito di- retto SEPA e riconosce che la previsione dell’atto di mutuo riportante le scadenze e il piano di ammortamento allegato all’atto di mutuo, costitui- sce a tutti gli effetti idoneo preavviso ai fini dell’addebito diretto delle rate nonché di ogni altro importo che risultasse dovuto in relazione a quanto previsto dal presente contratto, ivi compresi gli importi dovuti a seguito di mancati/ritardati pagamenti;
b) comunicare per iscritto qualsiasi variazione dei dati forniti e indicati nel
contratto.
Art. 3
Il rimborso del Mutuo deve essere effettuato in rate mensili posticipate com- prensive di capitale ed interessi o di sola quota interessi, come convenuto e accettato nel Contratto.
Art. 4
Le singole rate di rimborso – per il pagamento delle quali la Banca non invia alcun avviso di scadenza – così come tutti gli altri importi eventualmente dovuti in forza del Contratto sono pagati alla Banca, alle scadenze pattuite nel Contratto, mediante addebito automatico sul conto corrente della Parte Mutuataria. A tal fine la Parte Mutuataria, in sede di richiesta del Mutuo, ha sottoscritto apposita Autorizzazione per l’addebito in conto corrente del- le disposizioni SEPA CORE DIRECT DEBIT e riconosce che la previsione dell’atto di mutuo riportante le scadenze e il piano di ammortamento allegato all’atto di mutuo, costituisce a tutti gli effetti idoneo preavviso ai fini dell’ad- debito diretto delle rate nonché di ogni altro importo che risultasse dovuto in relazione a quanto previsto dal presente contratto, ivi compresi gli importi dovuti a seguito di mancati/ritardati pagamenti. Resta ferma la responsabili- tà della Parte Mutuataria nei confronti della Banca per l’eventuale mancato pagamento. In nessun caso possono essere effettuati pagamenti parziali. In ogni caso, la Banca può richiedere il pagamento delle rate scadute e non ancora saldate nei modi che riterrà più opportuni.
Art. 5
Il ritardato pagamento, anche di una sola rata, oltre i termini di cui all’art. 40, comma 2, del T.U.B., costituisce prova dell’insolvenza della Parte Mutuata- ria ai sensi dell’art. 1186 cod. civ. e determina, quindi, la decadenza della stessa dal beneficio del termine ed il diritto della Banca di pretendere l’im- mediato rimborso del debito residuo per capitale, interessi – anche di mora, nella misura indicata nel terzo comma del presente articolo – ed accessori tutti. Se la Parte Mutuataria, dichiarata decaduta dal beneficio del termine con apposita comunicazione scritta, non procede all’immediato rimborso del Mutuo, la Banca, anche senza bisogno di pronuncia giudiziale, può iniziare
gli atti esecutivi per l’immediata soddisfazione di tutte le proprie ragioni cre- ditizie derivanti, a qualsiasi titolo, dal Contratto. Gli interessi di mora per ri- tardato e/o mancato pagamento delle rate di rimborso sono calcolati su base di un anno di 360 giorni in ragione di 2 punti percentuali in più del tasso di interesse annuo in vigore al momento della scadenza della rata impagata e decorrono dalla stessa data di scadenza, di pieno diritto e senza bisogno di alcuna intimazione né di messa in mora. Detti interessi saranno dovuti sino alla data del pagamento alla Banca, e se il tasso di interesse di mora, come sopra determinato, supera il limite massimo stabilito dalla Legge 7 marzo 1996 n. 108, e successive modifiche ed integrazioni, detto xxxxx sarà auto- maticamente riportato al valore di volta in volta corrispondente a tale limite massimo. Su tali interessi non è consentita la capitalizzazione periodica. La Banca accetta i pagamenti effettuati da un terzo solo previa rinunzia dello stesso alla surrogazione in concorrenza coi diritti di credito della Banca sino all’integrale estinzione di questi ultimi, ai sensi dell’art. 1205 cod. civ.
Art. 6
Fatta salva la facoltà per la Banca di considerare gli stessi, ove possibile, quali indici di insolvenza della Parte Mutuataria ai sensi dell’art. 1186 cod. civ., la Banca può risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., al verificarsi a carico della medesima Parte Mutuataria dei seguenti eventi:
a) ritardato pagamento delle rate, quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive;
b) mancato pagamento, anche di una sola rata, dopo che siano trascorsi 180 giorni dalla scadenza, anche se la stessa sia composta di soli inte- ressi;
c) mancato immediato avviso alla Banca, da inoltrarsi per il tramite di Poste Italiane S.p.A., di ogni cambiamento di residenza;
d) se la Parte Mutuataria o l’eventuale Garante apportano modifiche alla destinazione ed alla consistenza dell’immobile sul quale viene concessa ipoteca, senza il preventivo consenso scritto della Banca;
e) se la Parte Mutuataria o l’eventuale Garante non mantengono in buono stato, con la diligenza del buon padre di famiglia, l’immobile sul quale viene concessa ipoteca;
f) se la Parte Mutuataria o l’eventuale Garante alterano la condizione giuri- dica dell’immobile sul quale viene concessa ipoteca ovvero costituiscono servitù passive, modifichino od aggravino quelle eventualmente preesi- stenti.
Art. 7
Fatta salva la facoltà per la Banca di considerare gli stessi se possibile, quali indici di insolvenza della Parte Mutuataria ai sensi dell’art. 1186 cod. civ., la Banca può recedere dal Contratto per giusta causa al verificarsi a carico della Parte Mutuataria, del Garante o del Fideiussore di uno dei seguenti eventi:
a) accertamento di protesti e/o azioni esecutive, conservative o concorsuali;
b) se non sono veritiere le dichiarazioni rese circa la propria consistenza patrimoniale per la concessione del Mutuo;
c) diminuzione della propria consistenza patrimoniale avvenuta dopo la data di stipula del Contratto in misura tale da pregiudicare il rimborso del Mu- tuo;
d) se si accerta che la documentazione prodotta e le comunicazioni rese alla
Banca non sono veritiere.
La Banca può esercitare tale diritto entro 60 giorni dal momento in cui la stessa è venuta a conoscenza degli eventi di cui al comma che precede.
Art. 8
Obblighi normativi e regolamentari in tema di gestione del rischio di credi- to, impongono alla Banca che, per tutta la durata del Mutuo, l’immobile su cui viene iscritta l’ipoteca sia assicurato contro i danni causati da incendio, caduta del fulmine, scoppio del gas e rischi connessi. A tal fine la Banca ha stipulato, con primaria compagnia di assicurazione, al fine di gestione del rischio di credito, una polizza assicurativa a copertura del rischio incendio e scoppio dell’immobile su cui viene iscritta l’ipoteca. La polizza assicura il valore di ricostruzione a nuovo dell’immobile fino alla concorrenza del debito residuo - fermo restando che le somme liquidate dalla Compagnia si inten- dono cedute pro - solvendo alla Banca per l’estinzione o la riduzione del credito da quest’ultimo vantata nei confronti della parte Xxxxxxxxx, ai sensi del successivo art.9, lett.c). Per detta copertura assicurativa, nessuna spe- sa o costo sarà sostenuto dalla Parte Mutuataria e/o dal Garante. La Parte Mutuataria si obbliga, ai sensi dell’art. 1910 C.C., ad informare - via lettera raccomandata - la Banca di eventuali assicurazioni a copertura del medesi- mo rischio contratte presso altre Assicurazioni.
Art. 9
In caso di sinistro coperto dalle polizze di cui al precedente art. 8:
a) la Parte Mutuataria e l’eventuale Garante sono obbligati, a pena di risolu- zione del Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 cod. civ. a denun- ziare il sinistro alla Banca, con lettera raccomandata a/r, entro 3 giorni dal
Poste Italiane S.p.A. Patrimonio BancoPosta
1 di 11
verificarsi del sinistro stesso;
b) la Banca può intervenire negli atti di accertamento del danno, nonché, se lo ritiene opportuno, promuovere tali atti, anche attraverso soggetti terzi, a spese della Parte Mutuataria;
c) le somme pagate dalla compagnia di assicurazioni all’atto di liquidazione del danno, - in virtù della sottoscrizione della polizza incendio e scop- pio indicata all’art.8 che precede - verranno corrisposte direttamente alla Banca, la quale utilizzerà le stesse per la riduzione del credito da essa vantato, a fronte del Mutuo, nei confronti della Parte Mutuataria. Verifica- tasi tale ipotesi - ferma restando la scadenza finale del Mutuo - la Banca procede al ricalcolo del piano di ammortamento sulla base del debito re- siduo e ne dà comunicazione alla Parte Mutuataria. La Banca renderà disponibile alla Parte Mutuataria l’eventuale eccedenza rispetto al debito residuo;
d) per i danni non coperti da assicurazione resta fermo, in ogni caso, l’obbli- go della Parte Mutuataria o dell’’eventuale Garante di restituire nel primi- tivo stato l’immobile ipotecato che è stato danneggiato.
Art. 10
Mod. MBP-C Condizioni Generali del Mutuo BancoPosta – Ed. Maggio 2018
La Parte Mutuataria e l’eventuale Garante dichiarano che l’immobile sul quale viene concessa ipoteca a fronte del Mutuo è del tutto conforme alla licenza edilizia originaria e/o a quella in sanatoria e che sullo stesso non gravano vincoli, gravami, pesi od oneri di qualsiasi genere e natura diversi da quelli dichiarati dalla stessa Parte Mutuataria e dall’eventuale Garante. La Parte Mutuataria e l’eventuale Garante, a pena di risoluzione del Con- tratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. e di risarcimento dei danni, devono comunicare senza indugio alla Banca qualunque mutamento nello stato di fatto o di diritto del bene ipotecato, qualunque azione che possa riguardare detto bene e qualunque molestia o turbativa del possesso. La Banca può ottenere un supplemento di garanzia o di pretendere l’immediato rimborso del Mutuo, se, per mutamenti del bene o per azioni intentate da terzi, ovvero per l’esistenza sul bene stesso di vincoli, pesi o ipoteche diversi da quelli dichiarati, è modificata o diminuita la garanzia ipotecaria di cui al Contratto.
Art. 11
La Banca, previo avviso alla Parte Mutuataria, può in ogni momento far ispe- zionare l’immobile ipotecato da persone di sua fiducia. La Parte Mutuataria deve, se richiesta, prestare l’assistenza ed i mezzi necessari al fine di con- sentire tale ispezione.
Art. 12
La fideiussione eventualmente concessa nel Contratto è regolata dalle se- guenti condizioni:
a) la fideiussione garantisce tutto quanto dovuto alla Banca per capitale, interessi – anche moratori – tasse, imposte, spese – anche di carattere giudiziario – oneri ed accessori tutti, comunque connessi al Mutuo;
b) il Fideiussore deve – nel caso in cui non sia un consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) del D. Lgs. del 6/9/2005 n. 206 e relative disposizioni correttive ed integrative – a rimborsare alla Banca le somme che, da quest’ultima incassate in pagamento di obbligazioni garantite, de- vono essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo;
c) le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali ed indivisibili an- che nei confronti di successori o aventi causa;
d) il Fideiussore, nel corso della durata del Mutuo, non può recedere dalla propria garanzia, che rimane efficace fino al completo adempimento delle obbligazioni garantite;
e) la fideiussione garantisce anche le obbligazioni derivanti da eventuali rin- novi o proroghe, totali o parziali, del Mutuo, se il Fideiussore, avvisato per iscritto dalla Banca, non comunica sempre per iscritto alla Banca stessa, almeno 15 giorni prima della scadenza originaria o prorogata, che non intende garantire le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi o proroghe;
f) il Fideiussore deve avere cura di tenersi al corrente delle condizioni pa- trimoniali della Parte Mutuataria ed, in particolare, di informarsi presso la stessa dello svolgimento dei suoi rapporti con la Banca;
g) indipendentemente da quanto previsto alla precedente lett. f) la Banca deve, a richiesta del Fideiussore, comunicargli l’entità delle obbligazioni garantite, che ad essa risultano al momento della richiesta, nonché, ulte- riori informazioni concernenti dette obbligazioni, se il Fideiussore è stato a ciò autorizzato per iscritto dalla Parte Mutuataria;
h) i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino alla totale estinzione di ogni suo credito verso la Parte Mutuataria che deriva dal Mutuo. Nel caso in cui il Fideiussore non sia un consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) del D. Lgs. del 6/9/2005 n. 206 e relative disposizioni correttive ed integrative, la Banca non deve escutere la Parte Mutuataria, il Fideiussore medesimo o qualsiasi altro coobbligato entro i termini previsti dall’art. 1957 cod. civ., che è qui espressamente derogato;
i) il Fideiussore deve pagare immediatamente alla Banca e, nel solo caso in cui lo stesso non è un consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera
a) del D. Lgs. del 6/9/2005 n. 206 e relative disposizioni correttive ed integrative, a semplice richiesta scritta ed anche in caso di opposizione della Parte Mutuataria, quanto dovuto alla Banca per capitale, interessi
– anche di mora – tasse, imposte, spese, oneri ed accessori tutti in con- nessione con il Mutuo. In caso di suo ritardo nel pagamento, il Fideiussore
deve pagare alla Banca gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni poste a carico della Parte Mutuataria. L’eventuale deca- denza di quest’ultima dal beneficio del termine è automaticamente estesa al Fideiussore;
j) se le obbligazioni garantite sono dichiarate invalide, la fideiussione è estesa a garanzia dell’obbligo di restituzione delle somme comunque erogate dalla Banca;
k) il Fideiussore non può esercitare il diritto di regresso o di surroga che gli spetti nei confronti della Parte Mutuataria o di garanti, se pur cofideiusso- ri, sino a quando la Banca non si è interamente soddisfatta;
l) la fideiussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia, reale o personale, che esiste o che è in seguito prestata a favore della Banca nell’interesse della Parte Mutuataria;
m) quando vi sono più Fideiussori ciascuno di loro risponde per l’intero am- montare del debito garantito, anche se le fideiussioni sono state concesse in un unico atto e l’obbligazione di alcuno dei Fideiussori è estinta o ha subito modificazione per qualsiasi causa e anche per remissione o tran- sazione da parte della Banca;
n) qualsiasi dichiarazione, comunicazione o notifica al Fideiussore è effica- cemente eseguita dalla Banca all’indirizzo indicato dal Fideiussore all’atto della prestazione della garanzia o successivamente comunicato alla Ban- ca per iscritto;
o) qualsiasi spesa – anche di carattere giudiziario – od onere comunque connesso alla fideiussione od alla sua escussione è a carico del Fideius- sore.
Art. 13
La Parte Mutuataria o l’eventuale Garante, a pena di risoluzione espressa del Contratto in caso di inosservanza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., senza necessità di sentenza di tribunale, sono tenuti a:
a) non modificare la destinazione e la consistenza dell’immobile sul quale viene concessa ipoteca, senza il preventivo consenso scritto della Banca;
b) mantenere in buono stato, con la diligenza del buon padre di famiglia, l’immobile sul quale è concessa ipoteca e, quindi, ad eseguire tutte le riparazioni occorrenti alla sua conservazione e al suo miglioramento;
c) non alterare la condizione giuridica dell’immobile sul quale è concessa ipoteca ed, in particolare, a non costituire servitù passive né modificare od aggravare quelle eventualmente preesistenti.
La Parte Mutuataria o l’eventuale Garante devono inoltre stipulare gli even- tuali atti o patti aggiuntivi od eseguire ogni formalità richiesta dalla Banca che si rendano necessari od opportuni in relazione al Mutuo per la ricogni- zione, la migliore identificazione o l’accertamento dei beni costituiti in garan- zia, sia a conferma delle garanzie reali concordate sia a rettifica di eventuali errori od omissioni. A tal fine, la Parte Mutuataria o l’eventuale Garante con la firma del Contratto autorizzano le conseguenti annotazioni, trascrizioni, iscrizioni ed inserzioni.
Art. 14
Sul Mutuo la Parte Mutuataria deve pagare alla Banca interessi indicati nel Contratto e nel Prospetto Informativo Europeo Standardizzato (il PIES) che costituisce parte integrale e sostanziale del Contratto.
Sono, inoltre, a carico della Parte Mutuataria tutte le imposte, tasse e spese, inerenti e conseguenti al Mutuo, comprese anche quelle per la iscrizione, la riduzione, la restrizione e la cancellazione dell’ipoteca (ove questa è espres- samente richiesta con atto notarile) nonché per l’imposta sostitutiva, come pure quelle relative alla copia in forma esecutiva del Contratto da conse- gnarsi alla Banca.
Art. 15
La Banca può modificare unilateralmente le condizioni economiche e/o le norme del Contratto di Mutuo – escluse quelle aventi ad oggetto i tassi di interesse del Mutuo – se sussiste un giustificato motivo, ai sensi dell’art. 118 del T.U.B. e successive modifiche e integrazioni. La Parte Mutuataria approva specificatamente, ai sensi dell’art. 118 del T.U.B. , 1 comma, tale facoltà della Banca. In dette ipotesi, la Banca invierà, gratuitamente, una co- municazione scritta che conterrà in modo evidenziato la formula “Proposta di modifica unilaterale del contratto”, alla Parte Mutuataria presso l’ultimo domicilio comunicato, con un preavviso minimo di due mesi. La modifica si intende approvata se la Parte Mutuataria, non recede dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. La Parte Mutuataria può recedere dal Contratto, con comunicazione alla Banca a mezzo raccomandata, senza alcuna penalità, mantenendo le condizioni precedentemente praticate.
Art. 16
La Parte Mutuataria può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il Mu- tuo con un preavviso alla Banca, a mezzo lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza della rata di riferimento, senza dover pagare alcuna penale, compenso od onere aggiuntivo. L’estinzione totale obbliga la Parte Mutuataria alla restituzione del capitale ancora dovuto – per capitale, interessi anche di mora – prima della scadenza del Mutuo.
In caso di riduzione parziale la Banca procederà al ricalcolo del piano di ammortamento sulla base del debito residuo. In caso di mutuo con tasso variabile e rata costante la Banca procederà alla definizione di un nuovo piano di ammortamento avente il valore della rata sempre costante ed il
numero di rate proporzionalmente ridotto sulla base del residuo debito ri- sultante. Per i contratti di Mutuo stipulati per finalità diverse dall’acquisto o dalla ristrutturazione di immobili adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività economica o professionale (art. 120 ter T.U.B.), la Parte Mutuataria può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il Mutuo pagando unica- mente un compenso onnicomprensivo stabilito dal Contratto, pari all’importo riportato nel Prospetto Informativo Europeo Standardizzato (il PIES). Se, per rimborsare il Mutuo, la Parte Mutuataria ottiene un nuovo mutuo da un altro intermediario bancario o finanziario, essa non deve sostenere, per leg- ge, neanche indirettamente, alcun costo (ad esempio, commissioni, spese, oneri o penali) per l’esecuzione delle formalità connesse all’operazione di portabilità. Il nuovo contratto mantiene, per legge, i diritti e le garanzie, per- sonali e reali, del Mutuo (art. 120 quater T.U.B.).”
Art. 17
Gli estratti del rendiconto sul quale vengono periodicamente registrate le rate ed, in generale, le evidenze contabili della Banca relative al Mutuo, salvo il caso di errore manifesto, fanno sempre prova, in qualsiasi sede e ad ogni effetto, del credito per capitale, interessi anche di mora, tasse, imposte, spese, oneri ed accessori verso la Parte Mutuataria.
Art. 18
La Parte Mutuataria dà sin da adesso con la propria firma del Contratto il proprio espresso e preventivo consenso alla Banca per cedere a terzi il Con- tratto stesso, ovvero ogni credito che deriva dal Contratto assieme alle rela- tive garanzie reali o personali. In tal caso, la Banca deve solo comunicare, direttamente e/o per il tramite di Poste Italiane S.p.A., tale cessione alla Par- te Mutuataria e al Fideiussore tramite lettera semplice. Tale comunicazione è idonea e sufficiente anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1264 cod. civ.
Mod. MBP-C Condizioni Generali del Mutuo BancoPosta – Ed. Maggio 2018
Art. 19
La Parte Mutuataria, se il Mutuo è oggetto di accollo, deve darne comuni- cazione alla Banca, con la consegna appena possibile di copia autentica del relativo atto; in mancanza di ciò il rilascio di qualsiasi tipo di quietanza,
certificazione o comunicazione non può essere effettuato a soggetto diver- so dalla Parte Mutuataria. Ai sensi dell’art. 1273, primo comma cod. civ., la Banca può aderire all’accollo ad essa comunicato. Senza espressa di- chiarazione scritta della Banca ai sensi dell’art. 1273, secondo comma cod. civ., l’accollo non produce liberazione dagli obblighi di cui al Contratto della originaria Parte Mutuataria. Al riguardo, si precisa che l’invio di qualsiasi tipo di quietanza, certificazione o comunicazione all’accollante non costituisce liberazione della Parte Mutuataria.
Art. 20
Tutte le obbligazioni assunte dalla Parte Mutuataria e dagli eventuali Garanti e/o Fideiussori con la stipula del Contratto sono costituite con vincolo soli- dale ed indivisibile anche per gli eventuali eredi, successori ed aventi causa, anche a titolo particolare, che restano tutti soggetti ai mezzi di esecuzione previsti dal T.U.B.
Art. 21
La Banca è totalmente estranea ad ogni e qualsiasi contestazione e contro- versia tra la Parte Mutuataria ed il soggetto che procede alla vendita od alla ristrutturazione dell’immobile per cui è stato richiesto il Mutuo.
Art. 22
La Parte Mutuataria può inviare reclami all’Ufficio Reclami della Banca, che deve rispondere per iscritto entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo stes- so. Se la Parte Mutuataria non è soddisfatta o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). La Parte Mutuataria può inoltre attivare una procedura di conciliazio- ne finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Detto tentativo sarà esperito dall’Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie fi- nanziarie e societarie – (ADR).
Art. 23
Al Contratto si applicano la legge e la giurisdizione italiana.
Esempio di Atto di Mutuo garantito da ipoteca stipulato in atto unico
(ai sensi del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, artt. 38 e seguenti) in carta libera ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601
Il giorno .................... del mese .................... dell’anno ..........................
in .....................................................................................................................
davanti a me Dr ..............................................................................................
Notaio in , iscritto presso
il Collegio Notarile di .......................................................................................
e senza l’assistenza di testimoni per avervi le parti contraenti rinunciato, d’accordo tra loro e con il mio consenso, sono presenti:
• quanto alla parte mutuante:
- la Deutsche Bank S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza del Ca- lendario 3, capitale sociale Euro 412.153.993,80, Codice Fisca- le, Partita I.V.A. e iscrizione nel Registro delle Imprese di Mila- no n. 01340740156, Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ex art. 59 D.Lgs.
n. 58/1998, Iscritta all’albo delle Banche, e Capogruppo del Gruppo Deutsche Bank iscritto all’albo dei Gruppi Bancari soggetta all’attivi- tà di direzione e coordinamento della Deutsche Bank AG, Creditor ID: IT890030000001340740156, aderente al servizio SEDA, in persona del Signor ,
nato a .................................................................... il ...................................
e del Signor ,
nato a .................................................................... il ...................................
Mod. MBP-C Condizioni Generali del Mutuo BancoPosta – Ed. Maggio 2018
domiciliato/i per questo atto presso la sede legale della stessa Deutsche Bank S.p.A., il quale dichiara di intervenire nel presento atto,
- in caso di richiesta di mutuo per importi inferiori o uguali a € 400.000
nella sua qualità di procuratore di quest’ultima, a ciò autorizzato in forza dei poteri al medesimo derivanti dalla procura speciale ricevuta dal Notaio Dr.....................................................................................................................
in ............................................................................. in data ............................
n. ............................ che si allega in originale sotto la lettera “. ”;
(di seguito denominata la “Banca”);
- in caso di richiesta di mutuo per importi superiori a € 400.000
nella qualità di ..................................................................... autorizzato/i in
forza estratto del Verbale del Consiglio di Gestione della Banca stessa in data 25 Marzo 2009; estratto a rogito Notaio Xxxxxxx Xxxxxxx di Milano, in data ............................ rep. N. ; , che, in copia auten-
xxxx, si allega al presente atto sotto la lettera “. ”;
(di seguito denominata la “Banca”);
• quanto alla parte mutuataria:
- il/la Signor/a ,
nato/a a ................................................................. il ,
residente in ,
Codice Fiscale ; e
- il/la Signor/a ,
nato/a a ................................................................. il ,
residente in ,
Codice Fiscale .............................................................................................
che interviene/engono nel presente in qualità di consumatore/i, ai sensi dell’art.3, comma 1, lettera a) del D.lgs 6 settembre 2005 nr 206 e ai sensi degli artt. 120-quinquies del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (di seguito il “T.U.B.”), (di seguito denominata anche la “Parte Mutuataria”);
• se presenti fideiussori o datori di ipoteca diversi dalla Parte Mutuataria
inserire la seguente parte:
• quanto alla parte che presta la garanzia personale di cui al presente atto:
- il/la Signor/a ,
nato/a a ................................................................. il ,
residente in ,
Codice Fiscale ;
- il/la Signor/a ,
nato/a a ................................................................. il ,
residente in ,
Codice Fiscale ;
(di seguito denominata/i il/i “Fideiussore/i”);
• quanto alla parte che costituisce la garanzia reale di cui al presente atto:
- il/la Signor/a ,
nato/a a ................................................................. il ,
residente in ,
Codice Fiscale ;
- il/la Signor/a ,
nato/a a ................................................................. il ,
residente in ,
Codice Fiscale ;
(di seguito denominata/i il “Terzo datore di ipoteca”);
Detti comparenti (di seguito anche le Parti), della cui identità personale io Notaio sono certo, premettono che:
A) la Parte Mutuataria ha chiesto alla Banca un Mutuo (il “Mutuo”) a medio- lungo termine garantito da ipoteca di primo grado sostanziale, ai sensi degli artt. 38 “T.U.B”.
B) la Banca, ha controllato la richiesta presentata dalla Parte Mutuataria e i documenti da quest’ultima portati alla Banca, si è basata sulla esattezza e congruenza dei dati e delle informazioni economiche, patrimoniali e finan- ziarie contenuti negli stessi, e sul rilascio delle garanzie e sull’assunzione di tutti gli impegni previsti in questo atto e ha deciso di concedere alla Par- te Mutuataria il Mutuo dalla stessa richiesto nei termini ed alle condizioni di seguito specificate;
tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue.
Art.1 – Premesse ed allegati.
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto (di seguito anche il “Contratto”).
Art. 2 – Oggetto.
La Banca concede alla Parte Mutuataria, che accetta, a titolo di Mutuo ai sensi degli artt. 38 e ss. (sul credito fondiario) e degli artt. 120-quin- quies (sul Credito Immobiliare ai Consumatori) del T.U.B., la somma di Euro ................................................................................................................
(in lettere) , al tasso di interesse indicato al successivo art. 6, ai patti e se- condo gli obblighi previsti dalle norme di legge e dalle previsioni di questo Contratto ed, in particolare, delle Condizioni Generali del Mutuo BancoPosta (di seguito anche le “Condizioni Generali di Xxxxx”) che, sottoscritte dalle Parti e da me Notaio, si allegano a questo Contratto sotto la lettera “…” e la lettera “…”. Le Parti, per espressa e concorde rinunzia, esonerano me Notaio dalla lettura degli allegati sopracitati e del Prospetto Informativo Eu- ropeo Standardizzato,(il PIES) datato. , al presente atto sotto la lettera “…”
dichiarando di conoscerxx, accettarli e approvarli integralmente.
La Banca non dovrà verificare la destinazione del Mutuo ai sensi del pre- sente Contratto, né avrà alcuna responsabilità in relazione all’utilizzo dello stesso da parte della Parte Mutuataria.
Art. 3 – Erogazione.
L’intero importo del Mutuo viene erogato tramite accredito sul conto n. 0020900955 partita n. acceso
presso il Centro Processing della Banca e, pertanto, la Parte Mutuataria dichiara di ricevere detto importo e rilascia, con il presente Contratto, ampia quietanza liberatoria.
La Parte Mutuataria autorizza la Banca a dedurre e trattenere da detto im- porto erogato le somme relative:
- alle spese di istruttoria e di perizia previste al successivo art. 11;
- all’imposta sostitutiva prevista al successivo art. 13.
in caso di finanziamento di Polizza Protezione del Credito tramite decur- tazione
- al premio della polizza facoltativa (Polizza Protezione del Credito) -le cui condizioni generali sono contenute nella documentazione consegnata alla Parte Mutuataria al momento della richiesta e della sottoscrizione della stessa- che la Parte Mutuataria chiede espressamente sia pagata, in uni- ca soluzione , alla Compagnia di Assicurazioni di riferimento. La polizza assicurativa accessoria al mutuo è facoltativa e non indispensabile per ottenere il Mutuo alle condizioni esposte nel presente atto.
Art. 4 – Modalità per l’erogazione
La Parte Mutuataria autorizza fin d’ora ed irrevocabilmente la Banca
a ......................................................................................................................
• in caso di pagamento con assegni inserire la seguente parte:
emettere, in data odierna, i seguenti assegni circolari, recanti la clausola di non trasferibilità, intestati a .............................................................................
......................................................................................................................
[indicare la denominazione dell’ente venditore dell’immobile]: nr.............................................. dell’importo di euro ;
nr.............................................. dell’importo di euro ;
nr.............................................. dell’importo di euro ;
Detti assegni sono consegnati in data odierna a ............................................
[indicare la denominazione dell’ente venditore dell’immobile].
• in caso di pagamento con bonifico SEPA e nel caso in cui lo svincolo avvenga direttamente a favore della Parte Mutuataria inserire la seguente previsione:
eseguire l’accredito dello stesso sul conto BancoPosta n..................................
intestato alla Parte Mutuataria presso ............................................................
• e nel caso in cui lo svincolo avvenga a favore di un soggetto differente dalla Parte Mutuataria inserire la seguente previsione:
eseguire bonifici bancari da effettuarsi con i seguenti riferimenti:
intestatario del conto ......................................................................................
Banca .............................................................................................................
Mod. MBP-C Condizioni Generali del Mutuo BancoPosta – Ed. Maggio 2018
Codice IBAN ...................................................................................................
per importo di euro ;
intestatario del conto ......................................................................................
Banca .............................................................................................................
Codice IBAN ...................................................................................................
per l’addebito in conto corrente delle disposizioni SEPA CORE DIRECT DE- BIT) sottoscritto dalla Parte Mutuataria al momento della richiesta del mutuo con la quale la Parte Mutuataria stessa ha dato a Deutsche Bank S.p.A. apposita disposizione scritta di addebito delle rate di rimborso del Mutuo sul citato conto. La predetta autorizzazione all’addebito deve intendersi irrevo- cabile per tutta la durata del piano di ammortamento.
Se il conto corrente indicato nella suddetta Autorizzazione non ha la neces- saria disponibilità di denaro, l’addebito della rata mensile verrà riproposto, sempre a valere su detto conto, tra il giorno 5 ed il giorno 15 del mese successivo. Tale addebito sarà comprensivo anche degli interessi di mora maturati nel periodo compreso tra il 27 del mese e la data di effettivo adde- bito e calcolato secondo quanto indicato al successivo art. 7.
Da inserire per qualsiasi opzione scelta se il mutuatario non è titolare di un
conto BancoPosta:
Il pagamento delle rate avverrà tramite addebito, effettuato il giorno 27 di ciascun mese, sul conto corrente n. …………… ubicato presso la
………………………………………………….. intestato alla Parte Mutuataria, in forza del mandato n. (Autorizzazione per l’ad- debito in conto corrente delle disposizioni SEPA CORE DIRECT DEBIT) sot- toscritto dalla Parte Mutuataria al momento della richiesta del mutuo con la quale la Parte Mutuataria stessa ha dato a Deutsche Bank S.p.A. apposita disposizione scritta di addebito delle rate di rimborso del Mutuo sul citato conto. La predetta autorizzazione all’addebito deve intendersi irrevocabile per tutta la durata del piano di ammortamento.
Art. 6 – Interessi
Sul Mutuo la Parte Mutuataria deve pagare alla Banca interessi calcola- ti sulla base di un anno di 360 giorni, per i giorni effettivamente trascorsi dalla data di stipula del presente atto sino a quella di estinzione totale del Mutuo, ............................................................................................................
per importo di euro .........................................................................................;
In caso di mutui a tasso Xxxxx aggiungere la seguente previsione:
intestatario del conto ......................................................................................
Banca .............................................................................................................
Codice IBAN ...................................................................................................
per importo di euro ..........................................................................................
............................. secondo un tasso annuo nominale di interesse fisso, la
cui misura è pari al %.
Detto tasso di interesse rimarrà fisso ed invariabile per l’intera durata del Mutuo.
In caso di mutui a tasso:
❏ Fisso
❏ Variabile
❏ Misto
❏ Variabile indicizzato al tasso BCE
Art. 5 – Rimborso del Mutuo
La Parte Mutuataria si obbliga per sé e per i suoi eredi, successori e/o aventi causa con vincolo solidale ed indivisibile tra loro – pena la decadenza del beneficio del termine – a rimborsare il Mutuo in numero …… anni, con il pagamento di numero …… rate mensili, di cui la prima rata scade il …… e l’ultima il …… .
Ciascuna rata sarà comprensiva della quota capitale e degli interessi calco- lati al tasso indicato al successivo art.6. secondo il piano di ammortamento, qui allegato sotto la lettera “ ”.
La prima rata, invece, scade il……. , ed è pari a Euro ……… (in lettere), dal momento che comprende gli interessi, calcolati al tasso indicato al succes- sivo art. 6, maturati sull’intero capitale erogato dalla data odierna di stipula fino alla predetta data di scadenza.
In caso di mutui a tasso Variabile aggiungere la seguente previsione:
............................. secondo un tasso annuo nominale di interesse variabile,
la cui misura iniziale è pari al %
Detto tasso di interesse sarà ricalcolato, automaticamente ed indipendente- mente dalla data di stipula di questo atto, il 1° gennaio, il 1° aprile, il 1° luglio ed il 1° ottobre di ogni anno, e sarà pari alla quotazione del tasso EURIBOR (Euro InterBank Offered Rate) 3 mesi 360 rilevato dalla European Banking Federation alle ore 11.00 am di Bruxelles l’ultimo giorno lavorativo di ciascun trimestre solare antecedente la predetta data di ricalcolo e pubblicato il gior- no successivo la data di rilevazione sui quotidiani “Il Sole 24 Ore” e/o “MF/ Milano Finanza”, maggiorato di punti percentuali per anno. In caso di
diversità tra il valore rilevato dalla European Banking Federation ed il valore pubblicato su detti quotidiani, per tasso EURIBOR si intende quello rileva- to dalla European Banking Federation. Se non è possibile rilevare il tasso EURIBOR con dette modalità, si farà riferimento alla media aritmetica – cal- colata dalla Banca, arrotondando, se necessario, al sedicesimo di punto percentuale superiore – dei tassi interbancari a tre mesi quotati nella mede- sima data sopra indicata dai due istituti di credito italiani maggiori per quota globale di mercato degli impieghi (attualmente IntesaSanpaolo, Unicredit).
Ove il risultato di tali conteggi determini una variazione del tasso applicato, che non costituisce una modifica unilaterale ai sensi dell’art. 118 TUB, la Banca procederà al ricalcolo dell’importo delle rate di rimborso del Mutuo sulla base delle nuove condizioni di tasso, del debito e della durata residui del Mutuo. Tale nuovo importo sarà applicato a tutte le rate non ancora sca- dute alla data di ricalcolo.
Da inserire per qualsiasi opzione scelta se il mutuatario ha scelto un conto
BancoPosta per l’addebito delle rate:
Il pagamento delle rate avverrà tramite addebito, effettuato il giorno 27 di ciascun mese, sul conto BancoPosta n. intestato alla Parte Mu-
tuataria, in forza del mandato n. (Autorizzazione
In caso di mutui a tasso Variabile indicizzato al tasso BCE aggiungere la seguente previsione:
............................. secondo un tasso annuo nominale di interesse variabile,
indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca Centrale Europea (di seguito il “Tasso BCE”), la cui misura iniziale è pari al
............%, comprensiva dello spread di % (di seguito lo “Spread”).
Detto tasso di interesse verrà ricalcolato, automaticamente e indipendente- mente dalla data di stipula del presente atto, il primo giorno del mese suc- cessivo ad ogni variazione del Tasso BCE effettuato dalla Banca Centrale Europea e diffuso sul sito web: xxx.xxx.xxx e sul sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, maggiorando detta ultima quotazione dello Spread.
In caso di mutuo a tasso Misto, con tasso iniziale di ingresso fisso, aggiun- xxxx il seguente testo:
secondo un tasso di interesse nominale annuo fisso, la cui misura iniziale è pari al %.
Il tasso di interesse sopra indicato rimarrà fisso ed invariabile per un periodo di due / cinque / dieci anni e, quindi, sino al .........................................
Allo scadere di tale periodo biennale /quinquennale / decennale e dei suc- cessivi di uguale durata in cui il Mutuo viene convenzionalmente ripartito e come risulta nell’allegato piano di ammortamento, la Parte Mutuataria, con una raccomandata A/R entro 30 ( trenta) giorni dalla scadenza di ciascuno di detti periodi, potrà scegliere la conversione della tipologia di tasso di inte- resse applicato al periodo biennale/quinquennale / decennale antecedente, a scelta tra il cd. “tasso di interesse variabile” ed il cd. “tasso di interesse fisso”, calcolati come in appresso.
Mod. MBP-C Condizioni Generali del Mutuo BancoPosta – Ed. Maggio 2018
Se, invece, la Parte Mutuataria non esercita detta scelta, al Mutuo conti- nuerà ad applicarsi la medesima tipologia di tasso (cd. “tasso di interesse variabile” ovvero il cd. “tasso di interesse fisso”), calcolato/ricalcolato come di seguito indicato.
Sia nel caso di esercizio della scelta della Parte Mutuataria per la conver- sione della tipologia di tasso di interesse, sia in caso di mancato esercizio della stessa, i tassi di interesse fisso e variabile saranno così determinati:
- tasso di interesse fisso determinato dalla Banca pari al tasso IRS (ICE Swap Rate) a 2/5/10 anni ICE Swap Rate – rilevato da Intercontinental Exchange alle ore 11,00 di Bruxelles, l’ultimo giorno lavorativo del mese antecedente la scadenza della rata di rimborso del precedente periodo biennale/quinquennale/decennale maggiorato dello 0,02%, con l’aggiunta di ulteriori punti percentuali per anno.
- tasso di interesse variabile determinato dalla Banca, pari alla quotazione del tasso EURIBOR (Euro InterBank Offered Rate) 3 mesi 360 rilevato dalla European Banking Federation alle ore 11,00 am di Bruxelles, l’ulti- mo giorno lavorativo del mese solare antecedente la scadenza della rata di rimborso del precedente periodo biennale/ quinquennale/decennale, e pubblicato il giorno seguente la data di rilevazione sui quotidiani “Il Sole 24 Ore” e/o “MF/Milano Finanza”, maggiorato di punti percentuali
per anno. In caso di difformità tra il valore rilevato dalla European Banking Federation ed il valore pubblicato da detti quotidiani sopracitati, per tasso EURIBOR si intende quello rilevato dalla European Banking Federation.
Tale tasso di interesse, nel periodo via di riferimento, verrà poi ricalcola- to automaticamente il 1° gennaio, il 1° aprile, il 1° luglio ed il 1° ottobre di ogni anno, la quotazione del tasso EURIBOR 3 mesi 360 rilevato dalla European Banking Federation l’ultimo giorno lavorativo di ciascun trimestre solare antecedente la predetta data di ricalcolo (pertanto, rispettivamente, il 31 dicembre, il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre, se giorni lavo- ratori bancari, oppure il giorno lavorativo immediatamente precedente), e pubblicato il giorno seguente la data di rilevazione sui quotidiani “Il Sole 24 Ore” e/o “MF/Milano Finanza”, maggiorato di punti percentuali
per anno. Se non è possibile rilevare il tasso EURIBOR con dette modalità, si farà riferimento alla media aritmetica – calcolata dalla Banca, arrotonda- ta, se necessario, al sedicesimo di punto percentuale superiore – dei tassi interbancari a tre mesi quotati nella medesima data sopra indicata dai due istituti di credito italiani maggiori per quota globale di mercato degli impieghi (attualmente IntesaSanpaolo, Unicredit).
In caso di mutuo a tasso Misto con tasso iniziale di ingresso variabile, ag- giungere il seguente testo:
secondo un tasso annuo nominale di interesse variabile, la cui misura inizia- le è pari al %.
Detto tasso di interesse sopra indicato verrà ricalcolato automaticamente ed indipendentemente dalla data di stipula di questo atto, il 1° gennaio, il 1° aprile, il 1° luglio ed il 1° ottobre di ogni anno, la quotazione del tasso EURIBOR 3 mesi 360 rilevato dalla European Banking Federation l’ultimo giorno lavorativo di ciascun trimestre solare antecedente la predetta data di ricalcolo (pertanto, rispettivamente, il 31 dicembre, il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre, se giorni lavorativi bancari, oppure il giorno lavorativo immediatamente precedente), pubblicato il giorno seguente la data di rile-
vazione sui quotidiani “Il Sole 24 Ore” e/o “MF/Milano Finanza”, maggiorato di punti percentuali per anno. Se non è possibile rilevare il
xxxxx XXXXXXX con dette modalità, si farà riferimento alla media aritmetica
– calcolata dalla Banca, arrotondata, se necessario, al sedicesimo di punto percentuale superiore – dei tassi interbancari a tre mesi quotati nella mede- sima data sopra indicata dai due istituti di credito italiani maggiori per quota globale di mercato degli impieghi (attualmente IntesaSanpaolo, Unicredit).
Allo scadere del periodo biennale/quinquennale/decennale e quindi alla data del e dei successivi di uguale durata in cui il
Mutuo viene convenzionalmente ripartito e come risulta nell’allegato piano di ammortamento, la Parte Mutuataria, con una raccomandata A/R alla Ban- ca entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza di ciascuno di detti periodi, potrà scegliere per la conversione della tipologia di tasso di interesse, applicato al periodo biennale / quinquennale / decennale antecedente, scegliendo tra il cd. “tasso di interesse variabile” ed il cd. “tasso di interesse fisso”, calcolati come in appresso.
Se, invece, la Parte Mutuataria non esercita detta scelta, al Mutuo conti- nuerà ad applicarsi la medesima tipologia di tasso (cd. “tasso di interesse variabile” ovvero il cd. “tasso di interesse fisso”), calcolato/ricalcolato come in appresso.
Sia nell’ipotesi di esercizio del diritto di opzione della Parte Mutuataria per la conversione della tipologia di tasso di interesse, sia in caso di mancato eserci- zio dello stesso, i tassi di interesse fisso e variabile saranno così determinati:
- tasso di interesse fisso determinato dalla Banca pari al tasso IRS (ICE Swap Rate) a 2/5/10 anni ICE Swap Rate – rilevato da Intercontinental Exchange alle ore 11,00 di Bruxelles, l’ultimo giorno lavorativo del mese antecedente la scadenza della rata di rimborso del precedente periodo biennale/quinquennale/decennale maggiorato dello 0,02%, con l’aggiunta di ulteriori punti percentuali per anno.
- tasso di interesse variabile determinato dalla Banca pari alla quotazione del tasso EURIBOR (Euro InterBank Offered Rate) 3 mesi 360 rilevato dalla European Banking Federation alle ore 11,00 am di Bruxelles, l’ulti- mo giorno lavorativo del mese solare antecedente la scadenza della rata di rimborso del precedente periodo biennale/ quinquennale/ decennale, e pubblicato il giorno seguente la data di rilevazione sui quotidiani “Il Sole 24 Ore” e/o “MF/Milano Finanza”, maggiorato di punti percentuali
per anno. In caso di difformità tra il valore rilevato dalla European Banking Federation ed il valore pubblicato da detti quotidiani sopracitati, per tasso EURIBOR si intende quello rilevato dalla European Banking Federation.
Tale tasso di interesse, nel periodo via via di riferimento, verrà poi ricalcolato automaticamente come indicato nel secondo capoverso del presente articolo.
La Banca e la Parte Mutuataria danno atto pertanto che l’importo delle rate di rimborso del Mutuo potrà variare in base alle variazioni del tasso di inte- resse applicabile al Mutuo ai sensi del presente articolo, e che il suo ricalcolo verrà operato direttamente dalla Banca.
Da inserire per qualsiasi opzione scelta:
La Banca precisa e la Parte Mutuataria prende atto che il T.A.E.G. (Xxxxx Xxxxx Effettivo Globale), relativo al mutuo in oggetto, è pari al ....................
Art. 7 – Interessi di Mora
Se la Parte Mutuataria non rimborsa integralmente tutte le rate, oppure le pa- ghi con ritardo sulle rispettive scadenze, dovrà pagare sulle somme impagate interessi di mora da calcolare sulla base di un anno di 360 giorni per i giorni effettivamente trascorsi dalla data di scadenza della rata rimasta impagata sino a quella di pagamento della stessa, secondo il tasso annuo nominale di interesse pari a quello in vigore, indicato all’art. 6, al momento della scadenza della rata rimasta impagata, maggiorato di 2 punti percentuali per anno.
Se il tasso degli interessi di mora, come sopra determinato, supera il limite massimo stabilito ai sensi della legge 7 marzo 1996 n.108 e successive mo- difiche e integrazioni, detto tasso sarà automaticamente riportato al valore di volta in volta corrispondente a tale limite massimo.
Sugli interessi di mora la Banca non procederà alla capitalizzazione perio- dica.
La Banca può far valere in ogni modo le proprie ragioni di credito.
Art. 8 – Garanzie
A garanzia del puntuale adempimento di tutte le obbligazioni della Parte Mutuataria in dipendenza del Contratto ed, in particolare, del ripagamen- to del Mutuo, del pagamento degli interessi, anche di mora, come indicati nei precedenti articoli 6 e 7, delle tasse, delle imposte, delle spese, degli oneri e degli accessori tutti, del rimborso delle spese legali - di giudizio e stragiudiziali - e di collocazione - ivi incluse quelle previste dall’art. 2855,
primo comma cod. civ. - sono costituite a favore della Banca, che accetta, le garanzie indicate di seguito.
La Parte Mutuataria/il Terzo datore di ipoteca costituisce/ono ipoteca con- venzionale di primo grado sostanziale sull’immobile descritto alla fine di que- sto articolo ( “Immobile”), da iscriversi a cura e spese della Parte Mutuataria presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari. La concessio- ne dell’ipoteca è fatta per la somma di Euro (in lettere),
In caso di mutui a tasso:
❏ Variabile – qualsiasi tipologia
❏ Misto – entrambe le tipologie di ingresso
aggiungere il seguente testo:
Tale somma si intende adeguata di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 39, comma 3 del T.U.B., sino a concorrenza dell’intero importo effettivamente dovuto alla Banca per effetto delle clausole di indicizzazione del tasso di interesse applicabile al Mutuo previste nel Contratto. Queste clausole do- vranno essere inserite, a cura e spese della Parte Mutuataria, nella nota di iscrizione, perché l’adeguamento si verifichi automaticamente.
Mod. MBP-C Condizioni Generali del Mutuo BancoPosta – Ed. Maggio 2018
L’ipoteca qui costituita si intende estesa alle ricostruzioni, addizioni, acces- sioni, dipendenze, pertinenze - anche condominiali - e miglioramenti dell’Im- mobile. La Parte Mutuataria/il/i Garante/i dichiara/no e garantisce/ono che l’Immobile è di sua/loro piena ed esclusiva proprietà e disponibilità e che esso è libero da ipoteche, trascrizioni ipotecarie, sequestri, pignoramenti, privilegi, servitù, oneri, vincoli - anche da piano regolatore - diritti di terzi in genere, formalità ipotecarie pregiudizievoli o che comunque possano in tutto o in parte pregiudicare la qui concessa garanzia o diminuirla, ad eccezione di: .......................................................
Per ogni quinto del debito originario estinto, la Parte Mutuataria potrà chie- dere, a propria cura e spese, la riduzione proporzionale della somma iscritta, ai sensi dell’art. 39, comma 5 del T.U.B.
Se presenti Fideiussori continuare con la seguente previsione:
Il/i Fideiussore/i intervenendo nel presente atto si costituisce/ono fideiussore/i solidale/i della Parte Mutuataria nei confronti della Banca, sino alla concorrenza della somma di Euro (in lettere)
per l’adempimento di tutte le obbligazioni a carico della Parte Mutuataria in dipendenza del Contratto, e di eventuali proroghe o rinnovazioni, anche tacite, del Mutuo. La fideiussione è regolata dalle norme riportate all’art. 12 delle Condizioni Generali di Mutuo.
inserire la descrizione dell’immobile concesso in garanzia
........................................................................................................................
........................................................................................................................
Art. 9 – Decadenza dal beneficio del termine
Ferme le ipotesi indicate degli artt. 6 e 7 delle Condizioni Generali di Mutuo, il verificarsi di una delle ipotesi previste dall’art. 1186 cod. civ. costituisce decadenza dal beneficio di ogni termine previsto dal Contratto, pertanto la Banca può esigere immediatamente il rimborso di quanto dovuto dalla Parte Mutuataria.
Art. 10 – Formula Esecutiva
In caso di mancato integrale e puntuale pagamento degli importi dovuti dalla Parte Mutuataria in dipendenza del Mutuo, la Banca potrà procedere coatti- vamente contro la Parte Mutuataria e contro il/i Fideiussore/i e Garante/i in forza della copia esecutiva del presente atto e senza bisogno di giudicato.
Art. 11 - Condizioni Economiche - Estinzione Anticipata - Portabilità
La parte Mutuataria dichiara di conoscere, accettare e approvare integral- mente le condizioni economiche riportate nel PIES relative al Mutuo Ban- coPosta.
Per ciascuna delle operazioni indicate di seguito, la Parte Mutuataria accetta di pagare alla Banca le seguenti somme:
1. per l’istruttoria della pratica di Mutuo e per la perizia dell’Immobile: Euro (in lettere);
2. per ogni invio della comunicazione periodica ex art.119 del T.U.B.: Euro 0,00 (zero/00);
3. per ogni invio della certificazione interessi: Euro 0,00 (zero/00);
4. per ogni dichiarazione della Banca circa la sussistenza di credito: Euro 0,00 (zero/00);
5. per ogni comunicazione ulteriore o più frequente rispetto a quelle previste ai sensi di legge ovvero trasmesse con strumenti di comunicazione diver- si rispetto a quelli previsti dal Contratto: Euro 0,00 (zero/00);
6. per gli adempimenti conseguenti all’accollo del Mutuo da parte di un ter- zo: Euro 0,00 (zero/00).
La somma indicata al punto 1 verrà trattenuta dall’importo erogato come specificato nell’art. 3.
Al riguardo, la Banca e la Parte Mutuataria convengono che quest’ultima, al momento della richiesta del Mutuo, ha sottoscritto l’Autorizzazione per l’ad- debito in conto corrente delle disposizioni SEPA CORE DIRECT DEBIT per l’addebito di dette somme sul conto corrente, indicato al precedente art.5.
La Parte Mutuataria può rimborsare anticipatamente in tutto o in parte il Mutuo con un preavviso alla Banca, a mezzo lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza della rata di riferimento, senza dover pagare alcuna penale, compenso od onere aggiuntivo. L’estinzione totale porta alla chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto - tutto insieme - prima della scadenza del Mutuo.
Limitatamente ai soli contratti di credito immobiliare stipulati per finalità di- verse da quelle indicate all’art. 120 ter del T.U.B. la Parte Xxxxxxxxxx può rimborsare anticipatamente in tutto o in parte il mutuo con il pagamento di un unico compenso onnicomprensivo stabilito dal contratto, che non potrà essere superiore all’1(uno) % del capitale residuo ancora dovuto.
Qui in appresso si fornisce un esempio di tale compenso onnicomprensivo:
A) capitale oggetto di rimborso = euro 1.000,00 (mille/00);
B) commissione (pari all’1% di A) = euro 10,00 (dieci/00);
C) compenso onnicomprensivo (pari ad A + B) = euro 1.010,00 (milledie- ci/00).
Portabilità del Mutuo:
Se, per rimborsare il mutuo, ottiene un nuovo mutuo da un’altra banca/inter- mediario, la Parte Mutuataria non deve sostenere, per legge, neanche indi- rettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali) per l’esecuzione delle formalità connesse all’operazione di portabilità. Il nuovo Mutuo conserva, per legge, i diritti e le garanzie , personali e reali, del Mutuo (art. 120 quater TUB).
Art. 12 – Modifica delle condizioni economiche
La Banca può modificare unilateralmente le condizioni economiche e/o le norme del Contratto di Mutuo – escluse quelle aventi ad oggetto i tassi di interesse del Mutuo - se sussiste un giustificato motivo, ai sensi dell’art. 118 del TUB, e successive modifiche e integrazioni. La Parte Mutuataria approva specificatamente, ai sensi dell’art. 118, 1 comma, TUB tale facoltà della Banca.
In dette ipotesi, la Banca invierà gratuitamente una comunicazione scritta contenente la formula “proposta di modifica unilaterale del contratto” alla Parte Mutuataria presso l’ultimo domicilio comunicato, con un preavviso mi- nimo di due mesi. La modifica si intende approvata se la Parte Mutuataria, entro lo stesso termine non recede dal Contratto. La Parte Mutuataria può recedere dal Contratto, con comunicazione alla Banca a mezzo raccoman- data, senza alcuna penalità, mantenendo le condizioni precedentemente praticate.
Art. 13. – Tasse, imposte, spese, oneri ed accessori
Tutte le tasse, le imposte, gli oneri, le spese e gli accessori di questo atto (e di quelli conseguenti) e del Mutuo sono a carico della Parte Mutuataria.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, c.1, del D.P.R. n. 601 del 29.9.1973, così come modificato dall’art. 12, c. 4, del D.L. 23 dicembre 2013 n. 145, le parti dichiarano di optare per la corresponsione dell’imposta sostitutiva in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e delle tasse sulle concessioni governative nella misura prevista dalla legge.
Fermo il vincolo solidale ed indivisibile di cui al precedente art. 5, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui al DPR 29/9/73 nr.601
Inserire una delle seguenti tre fattispecie [scegliendo, alternativamente, tra le ipotesi a); b) e c)] per ciascuno dei soggetti che compongono la Parte Mutuataria:
Il/la Sig./ra .......................................................................................................
dichiara che il Mutuo viene concesso : a) ❏ b) ❏ c) ❏
Il/la Sig./ra .......................................................................................................
dichiara che il Mutuo viene concesso : a) ❏ b) ❏ c) ❏
Il/la Sig./ra .......................................................................................................
dichiara che il Mutuo viene concesso : a) ❏ b) ❏ c) ❏
Il/la Sig./ra .......................................................................................................
dichiara che il Mutuo viene concesso : a) ❏ b) ❏ c) ❏
a) quanto a Euro (importo in lettere) per l’ac-
quisto o la ristrutturazione della prima casa di abitazione e relative per- tinenze (“prima casa” come definita dalla normativa vigente per l’appli- cazione di aliquota ridotta in sede di trasferimento di immobili). Pertanto, in relazione al Mutuo, si applica l’imposta sostitutiva di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n.601, nella misura ridotta dello 0,25%, non rientrando lo stesso nelle fattispecie di cui all’art. 1-bis, comma 6 del DL 168/2004 (conv. in L. 191/2004) come da interpretazione autentica contenuta nell’art. 2 del DL 220/2004 (“Decreto Correttivo”), convertito dalla Legge 19 ottobre 2004 nr. 257.
Mod. MBP-C Condizioni Generali del Mutuo BancoPosta – Ed. Maggio 2018
In caso di dichiarazione falsa o mendace circa la destinazione del Mutuo, la Parte Mutuataria terrà la Banca sollevata ed indenne da qualsivoglia responsabilità ed onere dovesse derivare alla stessa in dipendenza di detta dichiarazione (ivi incluse somme dovute a titolo di soprattassa, sanzioni, interessi e simili).
b) quanto a Euro (importo in lettere) per fi-
nalità differenti dall’acquisto o la ristrutturazione di immobili ad uso abi- tativo. Pertanto, in relazione al Mutuo, si applica l’imposta sostitutiva di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, nella misura ridotta dello 0,25%, non rientrando lo stesso nelle fattispecie di cui all’art. 1-bis, comma 6 del DL 168/2004 (conv. in L. 191/2004) come da interpretazione autentica contenuta nell’art. 2 del DL 220/2004 (“Decreto Correttivo”), convertito dalla Legge 19 ottobre 2004 nr. 257.
In caso di dichiarazione falsa o mendace circa la destinazione del Mu- tuo, la Parte Mutuataria terrà la Banca sollevata ed indenne da qual- sivoglia responsabilità ed onere dovesse derivare alla stessa in dipendenza di detta dichiarazione (ivi incluse somme dovute a titolo di soprattassa, sanzioni, interessi e simili).
c) quanto a Euro (importo in lettere) per l’ac-
quisto o la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, e relative perti- nenze, per i quali non ricorrono le condizioni di cui alla nota II - bis all’ar- ticolo 1 della tariffa, parte prima, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, nr. 131. Pertanto, in relazione al Mutuo, si applica l’imposta sostitutiva di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, nella misura del 2%.
In caso di dichiarazione falsa o mendace circa la destinazione del Mutuo, la Parte Mutuataria terrà la Banca sollevata ed indenne da qualsivoglia responsabilità ed onere dovesse derivare alla stessa in dipendenza di detta dichiarazione (ivi incluse somme dovute a titolo di soprattassa, sanzioni, interesse e simili).
Sono inoltre a carico della Parte Mutuataria le spese, gli onorari ed i diritti notarili di questo atto, ivi compresi quelli relativi al rilascio di una copia del Contratto in forma esecutiva per la Banca e di una copia autentica per la Parte Mutuataria, nonché quelli relativi alle formalità di iscrizione, annotazio- ne e cancellazione ipotecaria ove richiesta per atto notarile.
Saranno a carico della Parte Mutuataria anche gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla decadenza della stessa dal beneficio del termine, dalla risolu- zione del Contratto ovvero dal recesso dal Contratto.
La Parte Mutuataria dispone ed autorizza sin d’ora la Banca a dedurre e trat- tenere dal Mutuo, successivamente alla sua erogazione, l’importo dell’impo- sta sostitutiva nella misura in vigore al momento della stipula di questo atto, fermo e la Parte Mutuataria è obbligata a rimborsare alla Banca gli importi che quest’ultima fosse chiamata a versare all’amministrazione finanziaria in relazione sia ad eventuali maggiorazioni di detta imposta qualora il finanzia- mento dovesse rientrare nelle fattispecie di cui all’art. 1-bis, comma 6 del DL 168/2004 (con. In L. 191/2004) come da interpretazione autentica contenuta dell’art. 2 del DL 220/2004 (“Decreto Correttivo”).
Art. 14 – Elezione del domicilio
Agli effetti del presente atto e per ogni diverso effetto di legge, le Parti con- traenti eleggono il seguente domicilio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 cod. civ. e dell’art. 30 cod. proc. civ.:
- la Banca, anche agli effetti della iscrizione ipotecaria ex art. 39, comma 1 del T.U.B., presso la propria sede, Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxx 0, 00000 - XXXX- XX;
- la Parte Mutuataria, il/i Garante/i ed il/i Fideiussore/i presso l’indirizzo di residenza dichiarato nel presente atto o successivamente comunicato alla Banca, con lettera raccomandata a/r.
Le Parti mi esonerano dalla lettura degli allegati, dichiarando di avere piena ed esatta conoscenza del loro contenuto.
.................................................., ..............................
Luogo Data
Firma del Notaio rogante
........................................................................................................................
Firma della Parte Mutuataria
........................................................................................................................
Firma del/i Garante/i
........................................................................................................................
Firma del/i Fideiussore/i
........................................................................................................................
Firma della Banca
........................................................................................................................
Informativa ai sensi degli articoli 12,13,14 del regolamento generale europeo n.679/2016 Relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali
Con le seguenti informazioni desideriamo offrirvi una panoramica relativa al trattamento da parte della Banca dei dati personali da voi trasmessi e sui diritti che derivano dalla protezione dei dati. Quali dati vengano elaborati nei singoli casi e in quale modo vengano utilizzati dipende dai prodotti e servizi di volta in volta richiesti o concordati.
1. Chi è il Titolare del trattamento dei dati e a chi mi posso rivolgere
L’ufficio del Titolare è il seguente:
Deutsche Bank S.p.A. Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxx 0/0 00000 Xxxxxx
Telefono: (02 4024.1)
Indirizzo e-mail: xxxxxxxx.xxxx@xx.xxx
È possibile contattare il Responsabile aziendale della Protezione dei Dati al seguente recapito:
Deutsche Bank S.p.A.
Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer) Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxx 0/0
00000 Xxxxxx
Mod. MBP-C Condizioni Generali del Mutuo BancoPosta – Ed. Maggio 2018
Telefono: (02 4024.1)
Indirizzo e-mail: xxxxxxxxxx.xxxx@xx.xxx
2. Quali fonti e dati utilizziamo
Trattiamo dati personali che otteniamo nell’ambito della nostra relazione d’affari dai nostri clienti. Inoltre – laddove ciò sia necessario per la pre- stazione delle nostre attività e servizi – trattiamo altresì dati personali che abbiamo ottenuto da altre società del Gruppo Deutsche Bank o da altre società esterne (ad es. soggetti che rilevano rischi finanziari cd. “Sistemi di Informazioni Creditizie” ai fini di contenimento del rischio creditizio, di seguito anche “SIC”) limitatamente alle autorizzazioni in nostro possesso nell’ambito della normale attività bancaria e finanziaria (ad es. per l’esecu- zione di ordini, per l’adempimento di contratti o nel caso ciò sia stato da voi consentito). Inoltre trattiamo dati personali che abbiamo acquisito da fonti terze accessibili al pubblico (ad es. elenchi dei debitori, registri commerciali e di categoria, organi di stampa, media, Internet) nella misura in cui ciò è ammissibile e limitatamente alle autorizzazioni in nostro possesso.
I dati personali rilevanti nell’ambito della gestione dei clienti e dei clienti poten-
ziali - in sede di apertura e durante lo svolgimento del rapporto contrattuale
- sono:
- nome, indirizzo/altri dati di contatto (numero telefonico, indirizzo e-mail), data/luogo di nascita, sesso, nazionalità, stato di famiglia, attività pro- fessionale, codice della categoria professionale/tipo di collaborazione (dipendente/autonoma), condizione abitativa (locazione/proprietà), dati identificativi (ad es. dati del documento d’identità), dati di autenticazione (ad es. facsimile della firma), codice fiscale, riferimenti bancari e di paga- mento, evidenze rilevate dai SIC.
La Banca, previo esplicito consenso dell’interessato, potrà trattare anche categorie particolari di dati personali1.
Servizi digitali
Per quanto riguarda i dati trattati mediante strumenti digitali si rimanda alle ulteriori informazioni disponibili sulla protezione dei dati nell’ambito dei citati servizi.
3. Per quale ragione trattiamo i vostri dati (finalità del trattamento) e
su quale base giuridica
Trattiamo i dati personali in conformità con le disposizioni del Regolamen- to Generale UE n.679/2016 sulla protezione dei dati (di seguito anche “GDPR”):
a. Il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’in-
teressato è parte (art. 6 comma.1 lett. b)
Il trattamento dei dati personali avviene per l’esecuzione delle operazioni bancarie e la prestazione dei servizi di investimento nell’ambito dell’adempi- mento degli obblighi contrattuali della Banca nei confronti dei clienti o per l’e- secuzione delle misure precontrattuali che seguono ad una vostra richiesta.
Le finalità del trattamento dei dati si riferiscono al prodotto/servizio e com- prendono tra l’altro l’analisi del fabbisogno, la consulenza, l’amministrazio- ne e l’assistenza patrimoniale oltre all’esecuzione delle transazioni. Dalla documentazione contrattuale e dalle condizioni economiche è possibile de- sumere altri dettagli in merito alla finalità del trattamento dei dati.
b. Per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del tratta-
mento (art. 6 comma 1 lett. f GDPR)
Qualora sia necessario, trattiamo i vostri dati anche oltre il mero adempi- mento contrattuale, per salvaguardare interessi legittimi nostri o di terzi. In via esemplificativa:
– Consultazione e scambio di dati con agenzie di informazione creditizia (ad es. S.I.C.) per determinare la solvibilità, il rischio di insolvenza.
- Verifica e ottimizzazione della procedura per l’analisi del fabbisogno e del colloquio diretto con il cliente, inclusa segmentazione della clientela e calcolo della probabilità di stipula.
- Pubblicità o ricerche di mercato e sondaggi di opinioni, nella misura in cui non vi siete opposti all’utilizzo dei dati.
- Rivendicazione di pretese giuridiche e difesa in caso di controversie.
- Garanzia della sicurezza IT e dell’attività IT da parte della Banca.
- Impedimento della commissione di reati.
- Misure per la sicurezza degli edifici e degli impianti.
- Misure di gestione aziendale dei servizi e dei prodotti.
- Gestione dei rischi nel gruppo.
c. In base al consenso espresso dall’interessato (art. 6 comma 1 lett.
a GDPR)
Se ci avete fornito il consenso al trattamento dei dati personali per determi- nate finalità (ad es. trasmissione dei dati nell’organizzazione e nel gruppo Deutsche Bank AG), la liceità del trattamento è data dal consenso da voi espresso.
Se ci avete fornito il consenso i vostri dati personali sono trattati per le finalità di legge (connesse ad obblighi di legge, regolamento, normativa comunitaria, disposizioni di autorità di vigilanza e controllo anche relative a Centrale rischi, legge sull’usura, legge sull’antiriciclaggio, ecc.) e finalità contrattuali (connesse e strumentali all’acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione del contratto di cui sia parte l’interessato e all’esecuzione del medesimo alla ge- stione dei pagamenti e tenuta della contabilità all’elaborazione di statistiche interne ecc.).
Se ci avete fornito il consenso i vostri dati personali sono altresì trattati per le finalità di informazione ed indagine commerciale e di profilazione (per fornire cioè informazioni su prodotti e/o servizi e/o iniziative della Banca, del gruppo Deutsche Bank, del gruppo Deutsche Bank AG e/o di terzi o per eseguire ricerche di mercato anche via email e/o sms e/o con operatore te- lefonico anche automatizzato, anche volte a verificare la qualità dei prodotti e/o servizi offerti dalla Banca e/o dalle società del gruppo nonché il grado di soddisfazione dell’interessato in relazione ad essi oltre che per meglio comprendere le vostre necessità, interessi e/o desideri).
Il consenso espresso può essere revocato in ogni momento. La revoca è valida per il futuro e non riguarda il trattamento avvenuto in preceden- za. Avete la possibilità di richiedere in ogni momento l’elenco dei consensi prestati.
d. Per adempiere un obbligo legale (art. 6 comma 1 lett. c GDPR) o per l’e- secuzione di un compito di interesse pubblico (art. 6 comma 1 lett. e GDPR) Inoltre come istituto bancario siamo sottoposti a diversi obblighi legali, vale a dire a requisiti di legge (ad es. la legge sul sistema creditizio, la legge sul riciclaggio di denaro, la legge sulla negoziazione di titoli, le leggi tributarie) e alle norme di vigilanza bancaria (ad es. Banca Centrale Europea, Banca d’Italia e Consob). Nelle finalità del trattamento rientrano tra l’altro la veri- fica del merito creditizio, dell’identità e dell’età, la prevenzione delle frodi e del riciclaggio di denaro, l’adempimento degli obblighi di controllo e notifica fiscale e la valutazione e la gestione dei rischi nella Banca e nel gruppo.
4. Destinatari dei dati personali: chi ottiene i miei dati?
All’interno della Banca hanno accesso ai vostri dati quegli uffici2 che ne hanno necessità ai fini dell’adempimento dei nostri obblighi legali e con- trattuali. Per queste finalità possono ricevere dati le società del gruppo di appartenenza (Deutsche Bank AG), i fornitori di servizi e gli ausiliari da noi
(1) Trattasi dei dati personali idonei a rivelare: origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati bio- metrici intesi ad identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona.
(2 ) Gli uffici e/o il personale degli Sportelli e/o delle Divisioni, Direzioni Servizi ed unità della Banca i quali trattano i dati mediante strumenti manuali, informatici e/o altrimenti automatizzati, secondo logiche strettamente aderenti alle finalità di trattamento, comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi.
impiegati, nell’osservanza dei principi di riservatezza e delle nostre istru- zioni scritte in merito alla protezione dei dati. Si tratta essenzialmente di società o determinate categorie di soggetti italiani e stranieri3.
Per quanto riguarda la trasmissione dei dati a destinatari esterni alla Banca è necessario considerare che in qualità di istituto bancario siamo tenuti all’obbligo di riservatezza in merito ai fatti e alle valutazioni attinenti ai clienti dei quali veniamo a conoscenza.
5. I dati vengono trasmessi a Paesi esteri o a organizzazioni internazionali? La trasmissione dei dati a Paesi esterni all’UE ovvero allo spazio econo- mico europeo (i cosiddetti Stati terzi) avviene solo se ciò è prescritto dalla legge per l’esecuzione dei vostri ordini (ad es. ordini di pagamento e di negoziazione di titoli). Nel caso in cui vengano impiegati fornitori di servizi di Paesi terzi, essi sono tenuti al rispetto dello standard di protezione dei dati europei concordato con i trattati europei, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea oltre che all’os- servanza delle ulteriori specifiche istruzioni scritte.
6. Per quanto tempo vengono conservati i miei dati
Trattiamo e conserviamo i vostri dati personali per il periodo necessario per l’adempimento degli obblighi di legge e contrattuali. È necessario conside- rare che la nostra relazione d’affari è un’obbligazione contrattuale continua- tiva stabilita su base pluriennale.
Se i dati non sono più necessari ai fini degli obblighi contrattuali o di legge, vengono cancellati con cadenza regolare, tranne nel caso in cui è richiesto un trattamento per le seguenti finalità:
- Adempimento dei termini di conservazione dei dati previsti dal diritto civi- le, commerciale e tributario.
- Conservazione dei mezzi probatori nell’ambito delle disposizioni concer- nenti la prescrizione dei diritti.
Mod. MBP-C Condizioni Generali del Mutuo BancoPosta – Ed. Maggio 2018
7. Di quali diritti di protezione dei dati dispongo?
Ogni persona interessata ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento:
- accesso
- rettifica
- cancellazione
- limitazione di trattamento
- opposizione
- portabilità dei dati
È possibile revocare in ogni momento il consenso al trattamento dei dati personali. Si rammenta che la revoca è valida per il futuro e non riguarda il trattamento avvenuto in precedenza.
Inoltre sussiste il diritto di proporre reclamo presso l’autorità di controllo responsabile della protezione dei dati.
8. Ho l’obbligo di mettere a disposizione i dati?
Nell’ambito della relazione d’affari dovete mettere a disposizione i dati per- sonali che sono necessari per la conclusione del contratto o che per legge abbiamo l’obbligo di raccogliere. In mancanza di questi dati siamo costretti a rifiutare la stipula o l’esecuzione del contratto o a interrompere la prose- cuzione del contratto già esistente o a terminarlo.
In particolare abbiamo l’obbligo previsto dalla legge sul riciclaggio di denaro di identificarvi ad esempio mediante il documento d’identità e di richiedervi di indicare il nome, il luogo e la data di nascita, la nazionalità e l’indirizzo di residenza salvando queste informazioni. Per adempiere a questi obbli- ghi giuridici ai sensi della legge sul riciclaggio di denaro, avete l’obbligo di mettere a disposizione le informazioni e la documentazione necessarie e di segnalare senza indugio le modifiche che si verificano nel corso della rela- zione d’affari. In mancanza delle informazioni e della documentazione ne- cessarie, non siamo in grado di accettare o proseguire la relazione d’affari.
9. In quale misura esiste un processo decisionale automatizzato (com-
presa la profilazione)?
(3) In particolare:
Per instaurare e attuare la relazione d’affari non ci serviamo di un processo decisionale esclusivamente automatizzato secondo l’articolo 22 del GDPR. Nel caso in cui dovessimo ricorrere a un simile procedura, provvederemo a informarvi in modo specifico, laddove ciò sia consentito dalla legge.
10. Si effettua la “profilazione”?
Trattiamo i vostri dati parzialmente in modo automatizzato con lo scopo di valutare determinati aspetti personali (profilazione, in particolare per analiz- zare o prevedere aspetti riguardanti la situazione economica, le preferenze personali, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, l’ubicazione o gli spo- stamenti). Utilizziamo la profilazione ad esempio nei seguenti casi:
• Nel rispetto delle norme di legge siamo tenuti a contrastare il riciclaggio di denaro e le frodi. In questo ambito vengono eseguite anche valutazio- ni dei dati (in via esemplificativa nel traffico pagamenti). Queste misure servono anche a proteggere voi.
• Per informarvi e consigliarvi in modo mirato su determinati prodotti ci serviamo di strumenti di valutazione che ci consentono di comunicare e di pubblicizzare i prodotti in modo adeguato alle vostre esigenze, anche sulla base di ricerche di mercato e sondaggi d’opinione.
• Nell’ambito della valutazione del merito creditizio, nell’ambito della quale determiniamo uno scoring. Con questo metodo calcoliamo la probabilità secondo la quale un cliente ottempererà agli impegni finanziari che si è assunto al momento della stipula del contratto. Ai fini di questo calcolo possono essere considerate in via esemplificativa le seguenti informa- zioni: la situazione reddituale, le spese, i debiti contratti, il lavoro svolto, il datore di lavoro, la durata del rapporto lavorativo, le esperienze derivate dalla eventuale relazione d’affari precedente, il rimborso dei crediti pre- cedenti secondo quanto previsto dal contratto e i dati forniti dalle agenzie di informazioni creditizie. Lo scoring si basa su un metodo matematico- statistico riconosciuto e collaudato.
Informazioni sul diritto di opposizione ai sensi dell’articolo 21 del Re-
golamento generale UE sulla protezione dei dati (GDPR)
1. Diritto di opposizione riferito a un caso singolo
Avete il diritto di opporvi in ogni momento, per ragioni che derivano da cir- costanze contingenti, al trattamento dei dati personali che viene effettuato sulla base dell’articolo 6, comma 1, lett. e) GDPR (Trattamento dei dati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico) e dell’articolo 6 comma 1, lett. f) GDPR (Trattamento dei dati per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento); ciò vale anche per la profilazione secondo quanto previsto dall’articolo 4 n. 4 GDPR.
Nel caso in cui venga presentata opposizione, non tratteremo più i dati perso- nali oggetto dell’opposizione, tranne nel caso in cui dovessimo essere in grado di comprovare ragioni che debbano essere obbligatoriamente tutelate e che ri- sultino predominanti rispetto ai vostri interessi, diritti e libertà o se il trattamento è destinato a far valere, a esercitare o a difendere un diritto in sede giudiziaria.
2. Diritto di opposizione al trattamento dei dati per scopi pubblicitari In alcuni casi trattiamo i vostri dati personali per effettuare marketing diretto. Avete il diritto di opporvi in ogni momento al trattamento dei dati personali per scopi pubblicitari; ciò vale anche per la profilazione, nella misura in cui ciò è in relazione con il marketing diretto.
Nel caso in cui venga presentata opposizione, non tratteremo più i vostri dati personali oggetto dell’opposizione per le finalità sopra menzionate.
L’opposizione può essere presentata informalmente e deve essere possi- bilmente indirizzata a:
Deutsche Bank S.p.A. Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxx x.0/0 00000 Xxxxxx
Tel. 02 4024.1
Indirizzo e.mail: xxxxxxxxxx.xxxx@xx.xxx
• soggetti che svolgono attività strumentali alla gestione del rapporto con l’interessato (ad esempio: servizi per l’acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati rivenienti da documenti o supporti forniti dall’interessato ed aventi ad oggetto lavorazioni massive relative a pagamenti, effetti, assegni ed altri titoli; attività di trasmissione, stampa, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni indirizzate;
• soggetti, anche appartenenti al Gruppo DB (per esempio: Finanza & Futuro Banca S.p.A. o Fiduciaria S. Xxxxxx S.r.l.), che svolgono servizi bancari, finanziari, assicurativi e/o servizi di investimento (ad esempio: soggetti che intervengono nella gestione dei servizi di pagamento; società i cui prodotti o servizi sono collocati dalla Banca; società che collocano i prodotti della Banca; altre banche, intermediari finanziari o imprese di investimento);
• soggetti che rilevano rischi finanziari (c.d. “sistemi di informazioni creditizie”) a fini di contenimento del rischio creditizio, quali:
- CRIF S.p.A., con sede in Xxx X. Xxxxxx x. 0-0, 00000 Xxxxxxx. (che raccoglie informazioni su rapporti di finanziamento indipendentemente dalla sussistenza di inadempi- menti nei rimborsi);
- CTC - Consorzio per la Tutela del Credito, con sede in xxxxx Xxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxx (xxx raccoglie informazioni solo su rapporti di finanziamento morosi o a sofferenza);
- Experian Information Services S.p.A., con sede in Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 000, 00000 Xxxx (xxx raccoglie informazioni su rapporti di finanziamento indipendentemente dalla sussistenza di inadempimenti nei rimborsi);
- Cerved Group S.p.A., con sede in Xxx Xxx Xxxxxxx, 0, 00000 Xxxxxx (il quale gestisce un sistema di informazioni creditizie di tipo positivo e negativo)
• per maggiori informazioni sul trattamento dei dati effettuato nell’ambito dei suddetti sistemi di informazione creditizia si rinvia a quanto indicato nel documento denominato “Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti - INFORMATIVA”, copia del quale viene consegnata separatamente all’interessato ed è inoltre disponibile presso tutte le dipendenze della Banca.
• soggetti che svolgono attività di recupero crediti od esattori;
• soggetti che gestiscono sistemi nazionali ed internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche, degli intermediari finanziari e dei soggetti finanziati;
• società di factoring, ovvero altri soggetti per finalità correlate ad attività di cartolarizzazione o cessione di crediti o di rapporti giuridici con l’interessato;
• società di revisione ed altri soggetti che svolgono attività di consulenza a favore della Banca;
• società del gruppo DB; DB AG e società del gruppo DB AG (la comunicazione dei dati personali dell’interessato a tali soggetti è dovuta al fatto che la Società è controllata da DB AG e fa conseguentemente parte del gruppo DB AG, ed è finalizzata a consentire alla medesima DB AG di relazionare, in forza di obblighi normativi, le autorità ammini- strative e giudiziarie cui la stessa è sottoposta, ovvero di controllare la gestione dei rischi finanziari, nonché la sana e prudente gestione propria e dei soggetti appartenenti al gruppo DB AG);
• rappresentanze sindacali aziendali ed eventualmente organi di coordinamento di queste ultime;
• società che effettuano il trattamento dei dati personali al fine di gestire operazioni o concorsi a premi o programmi di fedeltà collegati all’uso dei prodotti o servizi richiesti dall’interessato, oppure indagini commerciali;
• autorità amministrative e giudiziarie.
Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti - provvedimento del garante per la protezione dei dati personali n. 8 del 16 novembre 2004
COME UTILIZZIAMO I SUOI DATI - INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL CODICE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E ART. 5 DEL CODICE DEONTOLOGICO SUI SISTEMI DI INFORMAZIONI CREDI- TIZIE, FORNITA DA DEUTSCHE BANK S.p.A.
Per concederLe il finanziamento richiesto, utilizziamo alcuni dati che La ri- guardano. Si tratta di informazioni che Lei stesso ci fornisce o che otteniamo consultando alcune banche dati. Senza questi dati, che ci servono per va- lutare la Sua affidabilità, potrebbe non esserLe concesso il finanziamento. Queste informazioni saranno conservate presso di noi; alcune saranno co- municate a grandi banche dati istituite per valutare il rischio creditizio, gestite da privati e consultabili da molti soggetti. Ciò significa che altre banche o finanziarie a cui Xxx chiederà un altro prestito, un finanziamento, una carta di credito, ecc., anche per acquistare a rate un bene di consumo, potranno sa- pere se Lei ha presentato a noi una recente richiesta di finanziamento, se ha in corso altri prestiti o finanziamenti e se paga regolarmente le rate. Qualora Lei sia puntuale nei pagamenti, la conservazione di queste informazioni da parte delle banche dati richiede il Suo consenso (tale consenso non è ne- cessario qualora Lei lo abbia già fornito sulla base di una nostra precedente informativa). In caso di pagamenti con ritardo
o di omessi pagamenti, oppure nel caso in cui il finanziamento riguardi la
Mod. MBP-C Condizioni Generali del Mutuo BancoPosta – Ed. Maggio 2018
Sua attività imprenditoriale o professionale, tale consenso non è necessario. Lei ha diritto di conoscere i Suoi dati e di esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione, ecc.). Per ogni richiesta riguardante i Suoi dati, utilizzi nel Suo interesse il facsimile presente sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx inoltrandolo alla nostra società:
DEUTSCHE BANK S.p.A.
Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxx, 0 - 00000 XXXXXX XX e-mail: xxxxxxxxxx.xxxx@xx.xxx
e/o alle società sotto indicate, cui comunicheremo i Suoi dati:
CTC - Consorzio per la Tutela del Credito, CRIF S.p.A., Experian Informa- tion Service S.p.A., SIA S.p.A.
Troverà qui sotto i loro recapiti ed altre spiegazioni. Conserviamo i Suoi dati presso la nostra società per tutto ciò che è necessario per gestire il finanzia- mento e adempiere ad obblighi di legge.
Al fine di meglio valutare il rischio creditizio, ne comunichiamo alcuni (dati anagrafici, anche della persona eventualmente coobbligata, tipologia del contratto, importo del credito, modalità di rimborso) ai sistemi di informazio- ni creditizie, i quali sono regolati dal relativo codice deontologico del 2004 (Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; sito web www.garanteprivacy. it).I dati sono resi accessibili anche ai diversi operatori bancari e finanziari partecipanti, di cui indichiamo di seguito le categorie. I dati che La riguarda- no sono aggiornati periodicamente con informazioni acquisite nel corso del rapporto (andamento dei pagamenti, esposizione debitoria residuale, stato del rapporto).
Nell’ambito dei sistemi di informazioni creditizie, i Suoi dati saranno trattati secondo modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione strettamente indispensabili per perseguire le finalità sopra descritte, e in particolare per estrarre in maniera univoca dal sistema di informazioni creditizie le informa- zioni a lei ascritte. Tali elaborazioni verranno effettuate attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riserva- tezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.
I Suoi dati possono essere oggetto di particolari elaborazioni statistiche al fine di attribuirLe un giudizio sintetico o un punteggio sul Suo grado di affida- bilità e solvibilità (cd. credit scoring), tenendo conto delle seguenti principali tipologie di fattori: numero e caratteristiche dei rapporti di credito in essere, andamento e storia dei pagamenti dei rapporti in essere o estinti, eventuale presenza e caratteristiche delle nuove richieste di credito, storia dei rapporti di credito estinti. Alcune informazioni aggiuntive possono esserLe fornite in caso di mancato accoglimento di una richiesta di credito.
I sistemi di informazioni creditizie cui noi aderiamo sono gestiti da:
1. ESTREMI IDENTIFICATIVI: CTC - Consorzio per la Tutela del
Credito, xxxxx Xxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx, tel. 00 00000000-00, fax 00 00000000, xxx.xxxxxxxxx.xx / TIPOLOGIA DI SISTEMA: solo negativo / PARTECIPANTI: banche, società finanziarie, società di leasing / TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: tempi indicati nel codice di deontologia, ve- dere tabella sotto riportata / USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: no.
2. ESTREMI IDENTIFICATIVI: CRIF S.p.A., con sede legale in
Bologna, Ufficio Relazioni con il Pubblico: Xxxxx Xxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx. Fax: 000 0000000, Tel: 000 0000000, sito internet: www. consumatori.crif. com / TIPO DI SISTEMA: positivo e negativo / PARTECIPANTI: Banche,
società finanziarie e società di leasing / TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: tempi indicati nel codice di deontologia, vedere tabella sotto riportata
/ USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: si / ALTRO:
CRIF S.p.A. aderisce ad un circuito internazionale di sistemi di informazioni creditizie operanti in vari paesi europei ed extra-europei e, pertanto, i dati trattati potranno essere comunicati (sussistendo tutti i presupposti di legge) ad altre società, anche estere, che operano – nel rispetto della legislazione del loro paese – come autonomi gestori dei suddetti
sistemi di informazioni creditizie e quindi perseguono le medesime finalità di trattamento del sistema gestito da CRIF S.p.A. (elenco sistemi esteri con- venzionati disponibili al sito xxx.xxxx.xxx).
3. ESTREMI IDENTIFICATIVI: Experian Information Services S.p.A., con sede legale in Xxxx, Xxx X. Xxxxxxxxxxx x.00, 00000 Xxxx; Recapiti uti- li: Servizio Tutela Consumatori (responsabile interno per i riscontri agli in- teressati), Xxx X. Xxxxxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxx - Fax: 000.000.000, Tel: 000.000.000, sito internet: xxx.xxxxxxxx.xx (Area Consumatori) / TIPO DI SISTEMA: positivo e negativo / PARTECIPANTI: Banche, intermediari fi- nanziari nonché altri soggetti privati che, nell’esercizio di un’attività commer- ciale o professionale, concedono una dilazione di pagamento del corrispet- tivo per la fornitura di beni o servizi (fatta eccezione, comunque, di soggetti che esercitano attività di recupero crediti) / TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: tali tempi sono ridotti a quelli indicati nella tabella sotto riporta- ta nei termini previsti dalle disposizioni del codice deontologico/ USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: si /ALTRO: Experian Information Services S.p.A. effettua, altresì, in ogni forma (anche, dunque, mediante l’uso di sistemi automatizzati di credit scoring) e nel rispetto delle disposizioni vigenti, il trattamento di dati provenienti da pubblici registri, elen- chi, atti o documenti conoscibili da chiunque. I dati oggetto di trattamento da parte dell’Experian Information Services S.p.A. possono venire a cono- scenza di Experian Ltd, con sede in Nottingham (UK) che, nella qualità di responsabile, fornisce servizi di supporto tecnologico funzionali a tale tratta- mento. L’elenco completo dei Responsabili, nonché ogni ulteriore eventuale dettaglio di carattere informativo, con riferimento al trattamento operato dalla Experian Information Services S.p.A., è disponibile sul sito xxx.xxxxxxxx.xx.
4. ESTREMI IDENTIFICATIVI: Sistema centralizzato di rilevazione dei rischi
di importo contenuto (CICCR o Centrale rischi associativa) gestito da SIA S.p.A., xxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx, tel. 00 00000, fax 00 00000000, sito internet: xxx.xxx.xx / TIPOLOGIA DI SISTEMA: solo positivo / PARTECI- PANTI: banche, società finanziarie, intermediari iscritti nell’elenco speciale ex art. 107 D. Lgs. 385/1993 / TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: 24
mesi per le persone fisiche (elevabili a 36 mesi), 36 mesi per le persone giuridiche / USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: no. ..................................................................................................................
Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano. Si rivol- ga alla nostra società al preposto alla Divisione Private & Business Clients, oppure ai gestori dei sistemi di informazioni creditizie, ai recapiti sopra indi- cati. Allo stesso modo può richiedere la correzione, l’aggiornamento o l’inte- grazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (art. 7 del Codice sulla protezione dei dati personali; art. 8 del codice deontologico).
Tempi di conservazione dei dati nei sistemi di informazioni creditizie:
richieste di finanziamento: 6 mesi, qualora l’istruttoria lo richieda, o 1 mese in caso di rifiuto della richiesta o rinuncia alla stessa |
morosità di due rate o di due mesi poi sanate: 12 mesi dalla regolarizzazione |
ritardi superiori sanati anche su transazione: 24 mesi dalla regolarizzazione |
eventi negativi (ossia morosità, gravi inadempimenti, sofferenze) non sanati: 36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui è risultato necessario l’ultimo aggiornamento (in caso di successivi accordi o altri eventi rilevanti in relazione al rimborso) |
rapporti che si sono svolti positivamente (senza ritardi o altri eventi negativi): 36 mesi in presenza di altri rapporti con eventi negativi non regolarizzati. Nei restanti casi, nella prima fase di applicazione del codice di deontologia, il termine sarà di 36 mesi dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del contratto, ovvero dal primo aggiornamento ef- fettuato nel mese successivo a tali date (nel secondo semestre del 2005, dopo la valutazione del Garante, tale termine rimarrà a 36 mesi o verrà ridotto a 24 mesi: si veda il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx) |