SCHEMA DI CONCESSIONE PER LA GESTIONE ESTIVA ED INVERNALE DI IMPIANTI DI RISALITA DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI SESTOLA (SEGGIOVIA LAMACCIONE/BELLADONNA LM27, SEGGIOVIA SESTOLA/PIAN DEL FALCO LM29) E AUTOLINEA STAGIONALE PER TRASPORTO SCIATORI
Allegato 3
SCHEMA DI CONCESSIONE PER LA GESTIONE ESTIVA ED INVERNALE DI IMPIANTI DI RISALITA DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI SESTOLA (SEGGIOVIA LAMACCIONE/BELLADONNA LM27, SEGGIOVIA SESTOLA/PIAN DEL FALCO LM29) E AUTOLINEA STAGIONALE PER TRASPORTO SCIATORI
Art. 1 - Oggetto
1. La presente concessione ha per oggetto la gestione della seggiovia triposto LM27 Lamaccione/Belladonna, seggiovia triposto LM29 Sestola/Pian del Falco, autolinea stagionale Pian del falco Passo del Lupo.
Art. 2 - Durata della concessione
1. La concessione avrà la durata di anni 9 (anni) con decorrenza dalla sottoscrizione contrattuale, oltre ad eventuale proroga tecnica, ove richiesta dall'Amministrazione Comunale, fino a mesi 12 (dodici) successivi alla scadenza del contratto medesimo.
Art.3 - Canone di concessione.
1. Il canone a fronte della concessione della gestione dei sopracitati impianti di cui al presente contratto è pari al ………………………. annuo calcolato sull’incasso lordo della seggiovia Lamaccione, desumibile dal riparto stagionale degli incassi del Consorzio Invernale Cimone, di cui il Comune di Sestola fa parte.
2. Il canone come sopra determinato e il rimborso del costo del Direttore di esercizio, dovranno essere corrisposti al concedente mediante pagamento di n. 2 rate semestrali di pari importo, entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno.
Art.4 - Consegna e restituzione dei locali.
1. Gli impianti in oggetto vengono consegnati revisionati, funzionanti ed in ottime condizioni di mantenimento, il Concessionario dovrà restituirli al Comune di Sestola nelle medesime condizioni, entro il termine indicato dal Comune medesimo, fatto salvo il normale deperimento d'uso.
2. In caso di ritardata restituzione, il Concessionario sarà tenuto a corrispondere una penale pari alla somma pro die corrisposta in base all’ultimo canone aggiornato, aumentata di €
100,00 (Euro cento/00) al giorno, per ogni giorno di ritardata consegna, a far tempo dalla data richiesta per la consegna dell’immobile, salvo che il ritardo non dipenda dal Comune concedente.
Art. 5 - Arredi attrezzature e lavori.
L'eventuale installazione di attrezzature ed ogni eventuale variazione anche riferita a lavori ed impianti, da realizzarsi a totali cura e spese del Concessionario, dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune.
Art. 6 – Modalità e prescrizioni per l’utilizzo degli impianti
Nell’attività di utilizzo dell’impianto, il Gestore dovrà rigorosamente attenersi a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia ed a quanto disposto dal presente bando, nella consapevolezza che la propria attività non dovrà in alcun modo pregiudicare la possibilità di utilizzo dell’impianto stesso.
Al di fuori di quanto previsto nel presente bando ed alle date di apertura di seguito indicate, il Gestore sarà libero di organizzare, gestire e mettere in funzione l’impianto, sempre nel rispetto delle norme di legge vigenti, servizi o attività collaterali rispetto a quelli oggetto del contratto (quali, a mero titolo esemplificativo, attività ludico– motorie per bambini, gare ecc.), con oneri a proprio carico.
I proventi di tali eventuali attività saranno di esclusiva competenza del Gestore.
Ai fini del calendario di apertura le date indicativamente sono quelle relative alle ultime tre stagioni precedenti come di seguito specificate:
Servizio estivo
Dal 1° giugno al 15 luglio e dal 1° settembre al 30 settembre tutti i week end, dal 21 luglio al 29 agosto servizio continuativo
Servizio invernale
Come da calendario del Consorzio Invernale Cimone (indicativamente dal 8 dicembre al 30 aprile)
La battitura delle piste e la produzione della neve artificiale sono di competenza del Consorzio Invernale Cimone, le spese consortili per tali attività ammontano indicativamente ad una percentuale che negli ultimi tre anni è stata mediamente del 50/55% sull’incasso lordo degli impianti.
Con la firma del contratto il Concedente garantisce per tutta la durata della concessione il libero uso delle strutture di cui trattasi, fatta comunque salva ogni sospensione che dovesse
verificarsi per anomalie, disfunzioni, adeguamento sugli impianti o lavori di messa a norma richiesti da leggi vigenti al momento della firma del contratto e/o che venissero emanate durante il corso di validità del contratto stesso che richiedessero lavori di manutenzione straordinaria.
Provvederà all’effettuazione dei controlli non distruttivi e alla magnetoscopia delle funi e dovrà farsi carico di tutte le spese previste per l’ottenimento del nulla osta annuale all’apertura. Anche per questi adempimenti valgono le regole di cui al punto 2 del presente articolo.
Le attrezzature acquistate dal gestore per il funzionamento dell’impianto resteranno di sua proprietà.
Il Gestore dovrà provvedere a tutti gli adempimenti necessari alla corretta ed efficiente gestione degli impianti e sue pertinenze.
A titolo esemplificativo e non esaustivo dovrà provvedere:
• all’apertura e alla chiusura dell’impianto e delle pertinenze;
• alla pulizia delle aree esterne e dei servizi igienici aperti al pubblico;
• pubblicità, stampa dei biglietti cartacei.
• alle spese di riscaldamento, di luce, di acqua e telefoniche della struttura;
• alla custodia della struttura.
• alla dotazione di materiale e al servizio di sicurezza sulle piste e primo soccorso o di prima rianimazione a norma di legge;
• alle spese per il personale di servizio impiegato nel funzionamento dell’impianto, che dovrà essere qualificato, regolarmente denunciato e con copertura assicurativa in atto, tale personale dovrà essere assunto dando precedenza alle unità presenti nelle stagioni precedenti, e dovrà comunque essere approvato dal capo Servizio e dal Direttore di Esercizio, in assenza della loro approvazione il personale eventualmente assegnato dal Gestore non potrà in alcun modo prestare servizio presso gli impianti del Concedente, se ciò accadesse il contratto verrà automaticamente risolto;
• a garantire (con spese a carico del gestore) la manodopera per l’assistenza, per i collaudi e le prove;
• alla stipula di polizza di responsabilità civile verso terzi sia per l’esercizio dell’impianto.
Sempre a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Gestore si assume l’incarico di effettuare i seguenti lavori di manutenzione degli impianti, dei mezzi e delle attrezzature, provvedendo direttamente all’acquisto dei materiali di consumo necessari:
• alla pulizia delle aree attigue alle seggiovie e dei locali alle stazioni di partenza e arrivo;
• alla lubrificazione di tutti gli organi in movimento, sia in stazione che in linea;
• alla sostituzione delle guarnizioni in gomma dei rulli deteriorate;
• al controllo e mantenimento in efficienza delle apparecchiature elettriche dell’azionamento e del circuito di sicurezza di linea;
• alla lubrificazione delle funi;
• al controllo visivo dell’integrità delle funi e dei sistemi di tensionamento;
• alla pulizia e deramificazione periodica delle piante ed alberi che ostacolassero il passaggio delle seggiole;
• alla manutenzione ordinaria delle attrezzature annesse agli impianti
• Alla revisione degli estintori assegnai agli impianti.
Il Concedente si riserva la possibilità di far eseguire, in qualsiasi momento, verifiche e perizie tecniche atte ad accertare il funzionamento della struttura e, pertanto, il Gestore si obbliga a consentire, durante l’apertura degli impianti, l’accesso del personale del Comune di Sestola incaricato che pertanto potrà accedere agli impianti in qualsiasi momento ed usufruire senza oneri degli impianti di trasporto.
In caso di rilievi il Concedente effettuerà la contestazione al Gestore indicando le mancanze riscontrate e gli interventi da eseguire, assegnando termine per provvedervi.
Il Gestore dovrà garantire costantemente uno standard qualitativo elevato e non potrà apportare modifiche di alcun genere alle strutture avute in concessione, se non preventivamente autorizzate dal Concedente.
Art. t – Oneri a carico del gestore
A carico del Concessionario graveranno, oltre al canone di concessione come definito in sede di offerta, anche le spese per consumi di utenze relative alla fornitura di energia elettrica, gas ed acqua potabile, le spese di manutenzione ordinaria degli spazi concessi, ogni spesa gestionale connessa e quant'altro fosse necessario per l'utilizzo degli stessi, le spese per eventuali opere di adeguamento necessarie all’attività, imposte e tasse, la richiesta e l'ottenimento di eventuali concessioni, licenze e autorizzazioni amministrative, ove dovute, e/o di pubblica sicurezza occorrenti per l'esercizio dell' attività, senza che l'aggiudicazione e successiva stipula della concessione costituisca impegno al rilascio delle stesse da parte del Comune o di altri enti pubblici.
Lo stato manutentivo degli impianti sarà quello risultante alla data di consegna dello stesso, senza che possano essere fatte eccezioni o riserve.
Provvederà a svolgere le attività affidate in gestione assumendosi in proprio il rischio d’impresa, tenendo conto che sarà obbligato a garantire il funzionamento delle strutture facendosi carico dei costi derivanti.
Il Gestore si obbliga all’apertura degli impianti in caso di adeguato innevamento nel periodo invernale ed ai primi giorni di giugno per il periodo estivo, secondo i calendari stabiliti di anno in anno dal Consorzio Invernale Cimone e dal Concedente.
Inoltre deve essere comunque garantito il funzionamento in caso di gite organizzate o manifestazioni indicate di volta in volta dal Concedente, ferma restando la salvaguardia delle condizioni di sicurezza.
Provvederà ad assicurare la manutenzione ordinaria (da intendersi come quella prevista dai libretti di manutenzione) delle strutture, degli impianti tecnici e delle attrezzature per garantirne il corretto funzionamento, seguendo scrupolosamente le indicazioni e le prescrizioni del Direttore di Esercizio e del concedente o suoi delegati. Il piano delle manutenzioni dovrà essere scrupolosamente osservato. Qualora il Gestore non dovesse provvedere, provvederà automaticamente d’ufficio il Concedente utilizzando la fidejussione/garanzia per il pagamento delle spese sostenute. Nel caso di gravi inadempienze il contratto potrà essere risolto da parte del concedente con preavviso di 30 giorni.
Ogni spesa di esercizio e connessa alla manutenzione ordinaria dei locali è a carico del Gestore, così come ogni altra spesa, ivi comprese le seguenti:
• Personale (compresi operatori di qualsiasi livello);
• Manutenzione ordinaria delle strutture, degli impianti tecnici e delle attrezzature;
• Spese di energia elettrica e telefoniche;
• Spese per il rifornimento di acqua;
• Pulizie sia all’interno che all’esterno delle strutture;
• Pagamento dei diritti, imposte, tasse (compresa TARSU), permessi, pubblicità, licenze, autorizzazioni, nullaosta necessari per la conduzione degli impianti, etc;
• Polizze assicurative e quant’altro necessario al funzionamento delle strutture, degli impianti tecnici e delle attrezzature;
Il Gestore si impegna ad effettuare a propria cura e spese gli interventi di riparazione di eventuali danni arrecati alle strutture e o attrezzature per propria responsabilità diretta o a causa di incauto utilizzo delle stesse da parte degli utenti.
Si impegna inoltre ad effettuare il rimborso della parcella del Direttore d’esercizio nominato dal concedente, ammontante a € 10.400,00 oltre iva.
Art. 8 - Tariffe
Il gestore dovrà praticare le tariffe concordate con il Concedente per il periodo estivo. Per il periodo invernale le tariffe sono quelle stabilite dal Consorzio Invernale Cimone, di cui il Concedente fa parte. Le stesse dovranno essere rese pubbliche con mezzi idonei presso l’impianto oggetto di affidamento.
Dovrà inoltre comunicarle agli enti preposti alla approvazione, compresa ogni successiva eventuale variazione.
Art. 9 - Divieti
1. È espressamente vietata ogni forma di modifica delle strutture e di utilizzo dell’impianto e del locale diversa da quelle previste dal presente bando se non preventivamente autorizzate dal Concedente.
Art. 10 – Oneri a carico del concedente
1. Sono a carico del Concedente gli interventi di revisione speciale e revisioni generali previste per legge alle seggiovie.
2. È a carico del concedente la nomina e il pagamento del direttore d’esercizio.
Art. 11 – Divieto di sub-affittare della gestione degli impianti
1. È vietato il sub-affitto della gestione degli impianti
Art.12 - Inadempienze, penalità, decadenza.
1. Il Comune di Sestola applicherà una penale pari ad € 3.000,00 (Euro tremila/00) ogni volta che saranno accertate gravi violazioni degli obblighi derivanti dalla presente concessione, salvi i maggiori danni.
2. Il Comune di Sestola avrà ampia facoltà di procedere allo scioglimento del contratto previa dichiarazione di decadenza del Concessionario, da comunicarsi allo stesso con semplice lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata, con preavviso di un mese, senza bisogno di diffida né di intervento giudiziale o extragiudiziale e, a discrezione dell'Amministrazione, all'escussione della cauzione, nel caso in cui si verifichino ripetutamente le inadempienze per le quali è prevista l'applicazione della penale.
3. Nel caso di rinuncia alla concessione prima della scadenza da parte del Concessionario, il Comune di Sestola, fatta salva ogni azione di rivalsa sul piano civile per i danni che dovessero derivargliene, procederà all'escussione della cauzione.
4. Nel caso di ritardato pagamento del canone, verranno applicati a carico del Concessionario gli interessi nella misura del saggio di interesse legale vigente.
5. Qualora il Concessionario non paghi due rate consecutive di canone il Comune potrà, a proprio insindacabile giudizio, risolvere il presente contratto o proseguire nel rapporto, previa escussione della garanzia fideiussoria nei limiti di quanto dovuto.
Art. 13 – Cauzione definitiva
1. A garanzia del perfetto adempimento delle prestazioni dedotte in concessione, il Concessionario deve prestare, al momento della sottoscrizione del contratto, una cauzione definitiva pari ad una annualità del contratto in essere oltre al costo annuale del Direttore di Esercizio che è di circa € 10.400,00 oltre iva.
La cauzione definitiva dovrà essere prestata secondo una delle seguenti modalità alternative a scelta dell'offerente:
a) mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del Dlgs. 385/93 (Testo Unico Bancario), che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, in possesso dei requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. lgs. n. 58/1998. La fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata dai suddetti intermediari finanziari deve prevedere espressamente:
• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
• -la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile;
• -la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, senza alcun onere probatorio per la stessa;
• una validità di almeno 180 (centottanta) giorni a far corso dalla data fissata per la presentazione delle offerte.
b) mediante assegno circolare non trasferibile intestato a Comune di Sestola.
c) Versamento presso la tesoreria del Comune di Sestola.
Art.14 - Divieti.
1. È vietato, per l’intera durata della concessione, il trasferimento delle autorizzazioni amministrative connesse alla presente concessione a soggetti diversi dal Concessionario.
2. Nel caso di società, eventuali modifiche della compagine sociale, compatibili con la normativa che regola le attività commerciali e le conseguenti autorizzazioni/licenze, dovranno essere preventivamente comunicate al Comune di Sestola – Servizio Patrimonio, che si riserva la facoltà di recedere dal contratto a suo insindacabile giudizio. In ogni caso il Comune non procederà al rilascio di autorizzazione nel caso in cui il Concessionario non abbia provveduto al pagamento di ogni debito pendente alla data di presentazione della citata comunicazione.
3. In caso di fallimento della società il Comune ha diritto di recedere senza alcuna comunicazione
Art.15 – Eventi non previsti
1. Nel caso che l’impianto, fabbricati, pertinenze ecc. oggetto della presente Concessione, per qualsiasi motivo non potessero essere utilizzati per rotture irreparabili, eventi meteorologici, eventi franosi ecc. il Gestore non potrà avanzare alcuna richiesta di risarcimento per eventuali mancati incassi o altri danni, in questo caso è consentito al Gestore solamente il recesso anticipato del contratto senza che gli vengano applicate le penali previste.
Art.16 - Inadempienze, penalità, decadenza.
1. Il Comune di Sestola applicherà una penale pari ad € 3.000,00 (Euro tremila/00) ogni volta che saranno accertate gravi violazioni degli obblighi derivanti dalla presente concessione, salvi i maggiori danni.
2. Il Comune di Sestola avrà ampia facoltà di procedere allo scioglimento del contratto previa dichiarazione di decadenza del Concessionario, da comunicarsi allo stesso con semplice lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata, con preavviso di un mese, senza bisogno di diffida né di intervento giudiziale o extragiudiziale e, a discrezione dell'Amministrazione, all'escussione della cauzione, nel caso in cui si verifichino ripetutamente le inadempienze per le quali è prevista l'applicazione della penale.
3. Nel caso di rinuncia alla concessione prima della scadenza da parte del Concessionario, il Comune di Sestola, fatta salva ogni azione di rivalsa sul piano civile per i danni che dovessero derivargliene, procederà all'escussione della cauzione.
4. Nel caso di ritardato pagamento del canone, verranno applicati a carico del Concessionario gli interessi nella misura del saggio di interesse legale vigente.
5. Qualora il Concessionario non paghi due rate consecutive di canone il Comune potrà, a proprio insindacabile giudizio, risolvere il presente contratto o proseguire nel rapporto, previa escussione della garanzia fideiussoria nei limiti di quanto dovuto.
Art.17 - Norme generali.
1. Per quanto non espressamente indicato nel presente atto, si fa riferimento a tutte le norme regolanti le materie della concessione di immobili.
Art.18 - Responsabilità.
1. Il Concessionario è costituito custode degli ambienti, degli arredi, delle attrezzature e degli impianti di cui alla presente concessione, ed è responsabile di ogni danno che dovesse verificarsi nella conduzione dell’immobile oggetto del presente contratto verso sé stesso, i propri dipendenti o terzi.
Art.19 - Modifiche e manutenzione degli impianti.
1. Eventuali interventi di modifica agli impianti da parte del Concessionario potranno essere effettuati, solo previa autorizzazione del Comune, dal Concessionario stesso ed a sue spese e non daranno luogo ad alcun indennizzo o risarcimento, salvo accordi particolari concordati tra le parti; in tal caso il Concessionario dovrà richiedere i necessari permessi e autorizzazioni ai sensi della vigente normativa, a propria cura e spese, agli uffici ed enti competenti.
Art.20 – Cessazione della concessione.
Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione e della eventuale proroga tecnica, è previsto quanto segue:
• gli impianti di proprietà comunale ricevuti in consegna dovranno essere restituiti al Comune;
Art. 21 - Risoluzione anticipata del contratto
1. Il Concedente avrà diritto di risolvere unilateralmente il contratto con decorrenza dalla data di notifica del provvedimento, fatto salvo il diritto del Concedente stesso al risarcimento degli eventuali danni subiti, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:
• dopo la seconda contestazione scritta di eventuali addebiti per incuria nella concessione; nel caso di contestazioni di natura tecnica da parte della proprietà le valutazioni dovranno essere supportate esclusivamente da motivazioni di natura tecnica.
• qualora il Gestore ponga in essere atti che costituiscono direttamente o indirettamente gravi violazioni di leggi e regolamenti, ovvero inosservanza di ordinanze o prescrizioni dell’autorità competente e ripetute inadempienze ad obblighi di legge;
• in caso di fallimento o qualora il Gestore sia sottoposto a misure quali il concordato preventivo, l’amministrazione controllata ed altri analoghi provvedimenti;
• qualora il Gestore si sia reso responsabile di gravi violazioni del contratto;
• mancato rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3 e degli obblighi del presente bando;
• Ambo le parti hanno diritto di risolvere il contratto anticipatamente al termine della stagione estiva e con preavviso entro il mese di maggio, la suddetta risoluzione non comporta penali o indennizzo alcuno.
Art. 22 - Decadenza dalla concessione
Il Gestore decade dalla concessione in caso di fallimento, di scioglimento o cessazione del ramo d’azienda nel settore specifico.
Art. 23 - Modificazione del contratto
Ogni modifica ed integrazione al contenuto del contratto sarà valida ed efficace solo se approvata in forma scritta tra le parti.
Art.24 - Controversie.
1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito al presente atto è competente il Foro di Modena.
2. Il Concessionario dichiara di eleggere domicilio speciale per ogni e qualsiasi evenienza riguardante il presente atto, ivi comprese eventuali azioni inerenti la cessazione dello stesso, presso la propria sede legale.
Art.25 - Spese dell’atto.
1. Le spese relative al presente atto sono poste a carico del Concessionario.
Art. 26 – Allegati
Formano parte integrante e sostanziale del contratto di Concessione i seguenti allegati:
• Elenco arredi e attrezzature
Art. 27 – Rappresentanza
La rappresentanza all’interno del Consorzio Invernale del Cimone, per gli impianti di proprietà del Comune di Sestola rimarrà allo stesso Comune di Sestola, anche se gli impianti di risalita verranno gestiti da terzi.
Il Gestore si obbliga ad osservare lo Statuto del Consorzio Invernale Cimone in particolare l’art. 8 con riferimento agli impegni economici.