COMUNE DI LUCCA
COMUNE DI LUCCA
CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA PIATTAFORMA LOGISTICA
LUCCAPORT
Settore 3- Ambiente
tel. 0583/4422 xxxxxxxx@xxxxxx.xxxxx.xx
ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Il presente capitolato ha per oggetto la gestione della piattaforma logistica CEDM (Centro Ecologico Distribuzione Merci, d’ora in poi LuccaPort) per l’esercizio dei servizi cui la stessa è funzionale relativamente alla distribuzione delle merci nel centro storico e nelle aree periurbane
La descrizione del complesso dei beni aziendali oggetto della concessione, con le relative condizioni di disponibilità, è contenuta nell’Allegato A “Beni costituenti la base logistica”, parte integrante del presente capitolato.
La piattaforma logistica è stata realizzata dalla Amministrazione Comunale - che, per un certo periodo, ne ha anche sperimentalmente gestito i servizi di consegna merci soprattutto nel Centro Storico – grazie anche a finanziamenti europei, del Ministero dell'Ambiente e della Regione Toscana, che hanno supportato l’obiettivo di contribuire alla riduzione delle cause di inquinamento nell’ambiente urbano.
Presso LuccaPort – dotata di adeguati spazi di magazzino e di idonei sistemi informativi – avviene la cosiddetta “rottura del carico” in modo che i soggetti che vorranno avvalersene potranno non solo contribuire all’obiettivo di sopra ricordato, ma godranno soprattutto di modalità di accesso e di uscita dal Centro Storico facilitate e convenienti dal punto di vista degli orari, della raggiungibilità di ogni punto di approdo e dei costi per i permessi rilasciati ai mezzi non inquinanti.
Al Gestore di LuccaPort faranno carico gli oneri di manutenzione dei beni costituenti la piattaforma logistica, ai sensi del successivo art. 6, la voltura dei contratti delle utenze, le spese di assicurazione e di manutenzione dei mezzi nonché la loro sostituzione, fermo restando che alla scadenza del contratto, per quanto riguarda le nuove dotazioni mobili, verrà eseguita una stima del loro valore residuale che, se l'Amministrazione riterrà di manifestare interesse all’acquisizione, verrà a questi riconosciuto da parte del Gestore subentrante ovvero della Amministrazione stessa, potendo in caso diverso essere mantenute nella titolarità del proprietario.
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui all’art. 34, comma 1 lettere a), b), c), d), e), e bis)1, f) del Dlgs.163/2006 e s.m.i., nonché gli operatori economici concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 47 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in possesso dei requisiti specificati all'art.6 del Disciplinare di gara.
ART. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE
La durata della concessione è stabilita in massimo anni 16 (sedici) a far data dall'avvio di esecuzione della concessione, ovvero nella minore durata risultante dall'offerta dell'aggiudicatario. Il Gestore di LuccaPort, qualora intenda addivenire alla risoluzione del contratto, dovrà darne comunicazione formale all’Amministrazione tramite PEC, con un preavviso di almeno 180 giorni, garantendo la prosecuzione della concessione fino al termine del periodo di preavviso.
Avviso della risoluzione contrattuale dovrà altresì essere comunicato alle imprese ed ai privati che hanno attivato contratti con il Gestore.
L’avvio delle attività della piattaforma logistica, secondo il modello rappresentato nel progetto tecnico presentato in sede di offerta, deve avvenire entro 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto.
Le modificazioni soggettive della compagine societaria del Gestore dovranno essere approvate dall'Amministrazione, fermo restando , in ogni caso, il rispetto dei requisiti relativi alla capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione. Tali modifiche sono comunque ammissibili solo dopo che siano trascorsi almeno tre anni dall’avvio della concessione e sono in ogni caso subordinate agli adempimenti di cui all'art. 116 del D.Lgs. 163/2006.
ART. 3 – IMPORTO A BASE D’ASTA
Il valore del canone annuale posto a base di gara – in conformità all’atto di indirizzo approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione 33/ 2014, è pari ad euro 3.000 al netto di IVA. Il canone offerto sarà oggetto di revisione ISTAT annuale dopo il primo anno.
ART. 4 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L'aggiudicazione verrà disposta con procedura aperta ad evidenza pubblica mediante utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con attribuzione dei relativi punteggi (massimo punti 100) agli elementi di valutazione esposti nel presente Capitolato e in accordo con quanto indicato nell’Allegato D “Investimenti programmati e metodo di valutazione” e con i principi di ragionevolezza, adeguatezza, congruità, qualità e proporzionalità.
All’OFFERTA TECNICA viene attribuito un punteggio massimo di 80 punti articolato come di seguito riportato.
Α) Fino a 45 punti al PROGETTO DI GESTIONE, da presentarsi sul modello riportato nell'Allegato B “Progetto di gestione”, che dovrà contenere i seguenti elementi oggetto di puntuale valutazione:
1) Fino a 20 punti al Piano operativo di gestione dei servizi logistici, suddivisi come segue:
a.1.1) fino a 5 punti agli esiti della valutazione riferita alla descrizione del sistema di organizzazione che il concorrente propone per la gestione della piattaforma logistica, comprensivo delle attrezzature strumentali, ai mezzi da utilizzare (compresi quelli dati in concessione), nonché della consistenza delle risorse di personale da impiegare;
a.1.2) fino a 5 punti relativamente alla gestione delle consegne e dei principali servizi logistici, gestione del magazzino, descrivendo le modalità operative e le tempistiche di gestione e presa in carico delle consegne, anche in riferimento alla loro tracciabilità e all'evasione degli ordini;
a.1.3) fino a 5 punti relativamente alla gestione delle anomalie e dei reclami nonché dei rapporti con i clienti, illustrando le modalità e i tempi di loro trattazione, gestione delle criticità ed eventuali strumenti a supporto;
a.1.4) fino a 5 punti relativamente all'elaborazione di un piano di comunicazione e promozione dei servizi, di marketing operativo, dell'attività commerciale e verso i clienti, nonché verso gli stakeholders locali e la cittadinanza.
2) Fino a 20 punti relativamente al Progetto di sviluppo dei servizi, suddivisi come segue:
a.2.1) fino a 8 punti relativamente al piano operativo per l'ottimizzazione delle consegne giornaliere, dei tempi di evasione dalla rottura del carico e/o dalla richiesta di prelievo dal deposito;
a.2.2) fino a 12 punti relativamente alla presentazione di un programma di sviluppo di nuovi servizi rispetto a quelli di cui all’Allegato F “Carta dei servizi di LuccaPort” (Massimo 4 punti per ogni servizio offerto, per un massimo di 3 proposte)
3) Fino a 5 punti relativamente ai giorni di servizio annuali assicurati oltre ai 240 giorni obbligatori, attribuiti secondo la seguente formula:
P = (GGoff/ 125) x 5
dove
P è il punteggio attribuito al concorrente
GGoff sono i giorni di servizio offerti dal concorrente, in aggiunta rispetto ai 240 obbligatori.
Β) Fino a 35 punti al PIANO DEGLI INVESTIMENTI articolato come di seguito riportato:
1) Fino a 5 punti relativamente al Piano generale di programmazione e sostenibilità degli investimenti proposto dal concorrente, con particolare riferimento all'integrazione e rinnovo delle strumentazioni e dei mezzi per la durata della concessione, tenuto presente il periodo di ammortamento. Il Piano in argomento dovrà essere redatto a partire dallo schema minimo di cui all'Allegato C “Schema Piano generale programmazione e sostenibilità”.
2) Fino a 1 punto relativamente alla durata della concessione proposta, in coerenza con quanto dichiarato al punto b1), da minimo 12 anni a massimo 16, secondo il seguente prospetto
Xxxx 12 | Anni 13 | Anni 14 | Anni 15 | Anni 16 |
Punti 1 | Punti 0,8 | Punti 0,6 | Punti 0,4 | Punti 0,2 |
3) Fino a 10 punti relativamente agli Investimenti per il Progetto “Eco-Deposito c/terzi” secondo le specifiche dell'Allegato D “Investimenti programmati e metodo di valutazione”;
4) Fino a 10 punti relativamente al Progetto fotovoltaico “LuccaPort SunPower” , secondo le specifiche dell'Allegato D “Investimenti programmati e metodo di valutazione”;
5) Fino a 9 punti relativamente ad altri investimenti per ulteriori progetti di sviluppo, secondo le indicazione dell'Allegato D “Investimenti programmati e metodo di valutazione”;
Al Piano dei Investimenti deve essere necessariamente allegato un Piano Economico- Finanziario asseverato, per la copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l'arco temporale del contratto.
Nel Piano economico finanziario si dovrà dare atto del perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione al progetto di gestione.
Il Piano economico – finanziario non sarà oggetto di attribuzione di punteggio, ma avrà valore di documento di supporto e a giustificazione della sostenibilità dell'offerta.
Il Piano economico finanziario dovrà essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall’istituto di credito stesso ed iscritte nell’elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966.
Alla OFFERTA ECONOMICA viene attribuito il punteggio massimo di 20 punti, che viene assegnato alla offerta migliore procedendosi ad assegnare punteggi proporzionali alle altre offerte ammesse e secondo il criterio della maggiore percentuale di canone concessorio a favore dell’Amministrazione, ossia il maggiore aumento percentuale al netto di IVA offerto rispetto alla base minima proposta, secondo la seguente formula:
Pi = (Ri / Rmax) x 20 dove Xx è il punteggio attribuito al concorrente i;
dove Ri è il rialzo percentuale offerto dal concorrente i rispetto al canone mensile posto a base gara;
dove Rmax è il massimo rialzo percentuale offerto rispetto al prezzo posto a base gara
L'Amministrazione si riserva:
• di procedere all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida;
• di non procedere all’aggiudicazione in presenza di motivate valutazioni di interesse pubblico.
ART. 5 – VINCOLO DI DESTINAZIONE ED UTILIZZAZIONE DEI BENI
Per l’espletamento della concessione oggetto del presente capitolato, l’Amministrazione affiderà al Gestore l’insieme dei beni indicati elencati nell’Allegato A “Beni costituenti la base logistica”, che potranno essere utilizzati esclusivamente per l’organizzazione delle attività logistiche.
La modalità di effettuazione delle attività e dei progetti indicati nel progetto di gestione dovranno comunque garantire che il trasporto sia attivo per almeno 240 giorni l’anno.
Le attività di distribuzione e trasporto dovranno essere espletati dal Gestore garantendo la tracciabilità e la sicurezza delle spedizioni trattate, anche attraverso l'impiego dell'apposito software ICT attualmente in dotazione alla base logistica.
ART. 6 – MEZZI, ATTREZZATURE E PERSONALE
Il Gestore è tenuto ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni indicati nell'Allegato A, e degli altri beni mobili, immobili e immateriali, dei mezzi, delle attrezzature e degli impianti funzionali allo svolgimento delle attività logistiche con l’eccezione del capannone, la cui manutenzione straordinaria resta in carico alla Amministrazione Comunale, anche su segnalazione del Gestore medesimo.
Alla scadenza del contratto, ovvero qualora lo stesso venga risolto anticipatamente, i beni dovranno essere riconsegnati all'Amministrazione Comunale in buono stato di manutenzione e conservazione, fatto salvo il normale deterioramento dovuto all’uso, senza che siano previste forme di compenso o rimborso da parte della Amministrazione.
In ogni caso i mezzi ulteriori – anche di terzi – che potranno avvalersi della piattaforma logistica per lo sviluppo della distribuzione ecologica delle merci entro le aree del Centro Storico dovranno essere alimentati da motori elettrici o comunque altre tipologie di motori a emissioni zero.
Per servizi ed attività al di fuori delle aree del Centro Storico, potranno accedere alla piattaforma logistica anche veicoli con motore a combustione interna, con standard emissivi minimi pari a Euro 6 o a gas (metano/gpl).
Resta a carico del Gestore l'eventuale necessità di implementazione del numero di allacci disponibili dei punti di ricarica elettrica ed ogni altra necessità tecnica sopravvenuta in seguito al rinnovo/integrazione della flotta veicoli.
In ogni caso i mezzi impiegati dal Concessionario dovranno riportare la grafica prevista per l’immagine coordinata di LuccaPort.
Il personale impiegato dovrà essere dotato di distintivo proprio della ditta con fotografia ed indicazione di nome e cognome e di apposita divisa, riportante il logo di LuccaPort.
Il soggetto Gestore del complesso dei beni aziendali dovrà osservare, nei confronti del personale addetto alla distribuzione merci, le leggi, i regolamenti, le disposizioni e le norme
contrattuali, contributive, previdenziali, assistenziali, assicurative ed antinfortunistiche, sollevando l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità al riguardo.
L’Amministrazione inoltre resta estranea alle responsabilità per danni o incidenti che si verifichino durante lo svolgimento dei servizi attivati.
ART. 7 – SOPRALLUOGO
Il concorrente è obbligato ad effettuare, a pena di esclusione, un sopralluogo dell’area e dell’immobile sede della Piattaforma nonché a visionare il parco delle dotazioni di mezzi ed impianti anche per verificarne lo stato di manutenzione e conservazione secondo quanto previsto dall'art. 10 del Disciplinare di gara.
ART. 8 – OBBLIGHI DEL GESTORE
Fatti salvi gli obblighi previsti negli altri articoli del presente Capitolato, il Gestore ha l’obbligo di collaborare con l’Amministrazione Comunale al fine di perseguire gli obiettivi di efficienza, efficacia e qualità della distribuzione merci, anche nella attuazione di eventuali progetti attinenti agli obiettivi cui il complesso aziendale è funzionale e dedicato.
Le attività svolte ed i servizi offerti saranno descritti in una apposita Carta dei servizi da redarre ad opera del Gestore entro 90 giorni dall'avvio delle attività, sul modello di quella attualmente utilizzata da LuccaPort, Allegato F “Carta dei Servizi di LuccaPort”, il cui contenuto rappresenta il livello minimo di mantenimento delle attività stesse.
Il Gestore è tenuto a fornire alla Amministrazione una relazione semestrale con ogni utile informazione riguardo il monitoraggio dell'efficacia dei servizi mediante la rappresentazione dei dati di raffronto e di rispetto degli indici e dei livelli di cui alla Carta dei Servizi oltre che il puntuale riscontro degli investimenti effettuati in relazione al servizio.
Il Gestore, in esecuzione del progetto presentato, ha la responsabilità e l’autonomia imprenditoriale di organizzare come ritiene le attività logistiche, sempre e comunque dovendo garantire il rispetto di norme di legge e/o di contratto da parte di eventuali soggetti cui appaltare parti o segmenti delle attività medesime, con particolare riferimento al possesso, in capo a questi, dei requisiti per poter contrattare con la Pubblica Amministrazione.
Il Gestore si impegna a collaborare con l'Amministrazione comunale nella realizzazione di eventuali progetti o procedimenti di sperimentazione e dimostrazione, di informazione e comunicazione, ecc. - attinenti alle tematiche oggetto della presente concessione e che comportino eventualmente accesso a fonti di finanziamento, regionali, nazionali o comunitari, senza che ciò comporti disagio all’ordinaria gestione dell’attività della basse logistica
ART. 9 – INVESTIMENTI A CARICO DEL GESTORE
Il Gestore dovrà realizzare gli investimenti previsti dallo stesso nell’Offerta Tecnica, nei tempi ed in quella sede indicati, fermo restando che in nessun caso i beni costituenti il complesso aziendale originario potranno essere posti a garanzia dell’investimento.
Alla scadenza del contratto e/o comunque in caso di sua anticipata risoluzione da parte del Gestore, l’Amministrazione ha la facoltà di acquisire i beni mobili successivamente acquistati
dal medesimo e dedicati al servizio, al valore residuo dell’ammortamento dei beni medesimi. In tal caso niente sarà comunque dovuto per gli interventi di miglioramento e/o manutenzione della struttura.
La sostituzione dei mezzi costituenti il parco auto iniziale oggetto del contratto dovrà essere puntualmente comunicata per scritto all'Amministrazione, indicando il valore eventualmente riferito al mezzo sostituito. Tale valore verrà considerato in favore della Amministrazione qualora la stessa decida di acquisire il nuovo mezzo al termine della concessione
ART. 10 – PUBBLICITÀ
Il Gestore ha l'obbligo di pubblicizzare e promuovere efficacemente la base logistica e le attività di logistica urbana oggetto della concessione affinché questi abbiano risalto e visibilità nel mercato locale, in coerenza con gli impegni assunti in sede di offerta.
I mezzi e gli altri beni utilizzati dal Concessionario per la distribuzione merci, dovranno essere caratterizzati dalla grafica prevista per l’immagine coordinata di LuccaPort, secondo le indicazioni di cui all'Allegato E “Disciplina dell'immagine coordinata di LuccaPort”.
ART. 11 – CONTROLLI
L’Amministrazione potrà effettuare in ogni momento, sui veicoli o anche presso gli immobili dati in concessione, controlli e ispezioni a mezzo del proprio personale.
Il Gestore dovrà porre a disposizione dell’Amministrazione i documenti riguardanti le modalità di gestione dei servizi.
Nel caso di rilievi a seguito dei controlli e delle ispezioni circa l’inosservanza di quanto prescritto dal presente capitolato e dal contratto di gestione, si procederà ai sensi dell'art. 14 (Penalità).
ART. 12 – SUBAPPALTO DELLE ATTIVITA' LOGISTICHE
Il Contratto di concessione per la gestione della piattaforma logistica LuccaPort non potrà essere ceduto a terzi.
Per l’esercizio delle attività logistiche o parti di esse, il Gestore potrà avvalersi di subappaltatori, senza il consenso scritto da parte dell’Amministrazione
ART. 13 – PAGAMENTO DEL CANONE
La corresponsione del canone all’Amministrazione dovrà avvenire mediante versamento trimestrale entro il giorno dieci del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.
In caso di ritardo nei pagamenti verranno applicati i tassi di interessi moratori.
ART. 14 - PENALITA’
Nel caso di inadempienza degli obblighi contrattuali assunti o nel caso in cui i livelli minimi di attività oggetto della concessione, per qualsiasi ragione imputabile al Gestore, non siano conformi alla Carta dei Servizi, l’Amministrazione potrà muovere contestazione scritta al Gestore, che ha diritto di presentare entro dieci giorni le proprie controdeduzioni.
Trascorso tale termine senza che il Gestore abbia presentato le proprie deduzioni, si procederà all’applicazione della penalità con apposito provvedimento dell'Amministrazione Comunale.
Nel caso di presentazione delle deduzioni entro i termini stabiliti, il referente dell’Amministrazione potrà, entro ulteriori 10 giorni dal ricevimento delle stesse, procedere:
• all’applicazione della penale, nel caso in cui le deduzioni non vengano ritenute idonee, con l'obbligo per il Gestore di pagare una somma fino ad € 500,00 e di conformarsi agli obblighi contrattuali ed alla Carta dei Servizi;
• all’archiviazione della contestazione, nel caso in cui valuti positivamente le deduzioni.
Qualora venga applicata la penalità, il Gestore sarà tenuto al pagamento della somma prescritta entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento.
In caso di mancato pagamento della penalità la somma corrispondente verrà decurtata dalla garanzia fideiussoria di cui all'art. 15 punto 1.
In tal caso la garanzia fideiussoria dovrà essere reintegrata entro i successivi 20 giorni.
In ogni caso non si darà luogo allo svincolo della cauzione definitiva fino all'avvenuto versamento delle somme dovute a titolo di sanzione.
In caso di reiterate infrazioni l’Amministrazione potrà risolvere il rapporto contrattuale per inadempimento, con l'incameramento della garanzia salvo eventuali azioni di risarcimento danni.
ART. 15 – CAUZIONE E GARANZIE FINANZIARIE
Il Gestore di LuccaPort, a garanzia dell’esatta osservanza degli obblighi contrattuali e dell’effettuazione degli investimenti offerti in sede di gara, è tenuto a costituire, prima della stipula del contratto, le seguenti garanzie:
1. cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale risultante dall'aggiudicazione. La fideiussione ha durata pari a quella del contratto; è presentata in originale al Comune concedente prima della sottoscrizione del contratto.
2. garanzia relativa ai beni (di cui all’Allegato A) pari al 2% di € 1.416.074,84., quale valore stimato dall’Amministrazione ed espressamente accettato dal Gestore;
3. garanzia relativa all’effettuazione degli investimenti offerti in sede di gara. Il Gestore è tenuto a costituire al momento della stipula del Contratto una ulteriore garanzia fideiussoria pari al 10% dell’intero ammontare delle spese di investimento dichiarate in fase di offerta.
Ciascuna delle precedenti garanzie dovrà essere costituita alternativamente:
a) mediante fideiussione bancaria prestata da istituti di credito o da banche autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993;
b) mediante fideiussione assicurativa prestata da primarie imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni.
Le fideiussioni dovranno prevedere espressamente:
• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
• l’esclusione della verifica dell’inadempimento del contraente con l'obbligo per il garante di versare la somma garantita a semplice e non documentata richiesta dell’Amministrazione, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi.
La mancata costituzione delle garanzie, nella forma richiesta, determina la revoca della aggiudicazione e l’impossibilità di sottoscrivere il contratto.
Le garanzie sopra indicate dovranno avere validità per tutto il periodo contrattuale.
Il fideiussore dovrà impegnarsi ad effettuare il versamento della somma garantita presso la tesoreria Comunale. La fideiussione dispiegherà comunque gli effetti e dovrà avere efficacia fino ad apposito svincolo (costituito anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Amministrazione, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto e dopo che sarà accertato il regolare soddisfacimento del rapporto contrattuale.
La garanzia di cui al precedente comma 1 punto 3, sarà progressivamente svincolata in proporzione con la realizzazione dell’investimento previsto con le seguenti modalità: a) svincolo della garanzia per una quota pari al 50% dopo la realizzazione di almeno la metà degli investimenti; b) la quota restante al completamento degli investimenti previsti.
In caso di escussione totale o parziale della cauzione, per ciascuna delle tre garanzie sopra indicate, il Gestore ha l'obbligo di reintegrare la cauzione sino all'importo precedente l'escussione, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell’Amministrazione.
Resta salvo ed impregiudicato il diritto dell’Amministrazione a far valere il risarcimento di eventuali danni non coperti, in tutto o in parte, dalla garanzia fideiussoria.
ART. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, fatto salva la richiesta di risarcimento per eventuale maggior danno, nei seguenti casi:
a. gravi o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali, quali:
1. cessione del contratto;
2. mancata applicazione al personale del trattamento giuridico ed economico previsto dalle norme vigenti in materia;
3. sospensione delle attività per colpa del Gestore, o allo stesso imputabile;
4. mancato versamento del canone concessorio;
5. mancato o non conforme adempimento degli obblighi scaturenti dalla concessione;
6. mancata rispondenza con quanto proposto in sede di offerta;
7. mancato avvio delle attività cui è funzionale la concessione, entro la data stabilita dal Disciplinare di gara;
8. mancata ricostituzione della polizza fideiussoria;
9. inosservanza degli obblighi e delle condizioni contrattuali, dovuta a frode, grave negligenza o a qualsivoglia dichiarazione non veritiera, fatta comunque salva ogni eventuale responsabilità sia civile che penale;
b. in caso di cessione di azienda, cessazione di attività, amministrazione controllata, fallimento, stato di moratoria e di pendenza di atti di sequestro o di pignoramento a carico dei beni del Gestore;
c. perdita dei requisiti di idoneità per lo svolgimento della concessione;
d. violazione dell’obbligo di sollevare o tenere indenne l’Amministrazione da ogni azione o pretesa di terzi;
e. impedimento del potere di controllo da parte dell’Amministrazione;
f. venir meno delle prescritte autorizzazioni, licenze e concessioni previste dalle norme legislative e regolamentari che disciplinano la materia.
Al verificarsi dei casi suddetti l’ Amministrazione comunicherà la risoluzione del contratto per iscritto tramite PEC.
Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, il Gestore incorre nella perdita della cauzione definitiva e della eventuale cauzione relativa agli investimenti previsti che restano incamerate dall’Amministrazione, fatto salvo il risarcimento per maggiori danni sofferti.
ART. 17 – SPESE E ONERI FISCALI
Il Contratto di Gestione verrà stipulato nelle forme previste dal vigente Regolamento dei Contratti del Comune di Lucca.
Tutte le spese relative alla stipulazione del contratto, bolli, registrazione e conseguenti sono a carico del Gestore individuato.
Nel caso in cui il Gestore individuato non esegua tempestivamente gli adempimenti prescritti ai fini della stipula del contratto o non si presenti alla data e nel luogo fissati per la stipula senza alcuna valida giustificazione o non presenti la cauzione definitiva nei termini assegnati e le altre garanzie, l’Amministrazione revocherà l’aggiudicazione e potrà aggiudicare la concessione al concorrente che segue in graduatoria.
ART. 18 – RESPONSABILITÀ E COPERTURE ASSICURATIVE
Il Gestore risponde di ogni sanzione di qualsiasi natura ad esso elevata e di ogni danno alle persone o cose comunque verificatesi nell'esecuzione del contratto e delle relative attività, derivanti da cause ad esso imputabili, di qualunque natura o che risultino arrecate dal proprio personale.
Il Gestore solleva l’Amministrazione da qualunque pretesa, azione, richiesta di risarcimento che possa derivare da terzi per danni, per mancato adempimento agli obblighi contrattuali, per imperizia, negligenza o per dolo nella gestione della concessione, con possibilità di ampia rivalsa da parte dell’Amministrazione stessa.
Per eventuali rischi connessi sia allo svolgimento del servizio e non coperti dalle polizze
R.C.A. dei veicoli, il Gestore dovrà provvedere, a proprie spese, a stipulare prima dell'inizio dell'attività e a mantenere in essere per tutta la durata del contratto una copertura assicurativa multirischio per la responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro (RCT/RCO),
con un massimale minimo per sinistro e per anno assicurativo, per ciascuna sezione di polizza, di almeno € 2.000.000,00 (due milioni/00).
La copertura assicurativa dovrà riguardare tutti i rischi connessi allo svolgimento delle attività di cui al presente capitolato.
Il Gestore dovrà inoltre stipulare una polizza assicurativa multirischio a copertura del valore dei beni immobili concessi, comprendente come minimo la copertura dei rischi contro incendio, rotture e guasti, eventi atmosferici, fenomeno elettrico, atti vandalici e furto, con un massimale minimo per sinistro e per anno assicurativo di almeno € 2.000.000,00 (due milioni/00).
In caso di danno a persone, cose e/o animali, resta, in ogni caso, a completo ed esclusivo carico del Gestore qualsiasi forma di risarcimento, senza diritto di rivalsa o richiesta di compensi a carico dell'Amministrazione.
Il Gestore dovrà fornire all’Amministrazione copia delle polizze assicurative stipulate per i beni concessi e per ogni altro bene acquisito successivamente per l’esercizio dell'attività.
ART. 19 – CONTROVERSIE
Le controversie che dovessero eventualmente insorgere in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Lucca. Non è ammesso l'arbitrato.
In ogni caso, qualora la controversia dovesse insorgere in corso di esecuzione del contratto, ciascuna delle parti è tenuta al rispetto degli obblighi derivanti dal contratto, senza sospendere o ritardare in alcun modo la regolare esecuzione delle attività.
ART. 20 – PRIVACY
Il Gestore dovrà osservare la riservatezza nei confronti dei dati personali e delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento delle attività ed a operare nel pieno rispetto di quanto previsto dal Testo Unico Privacy - D. Lgs. 196/2003 e ss. mm. ii.
ART. 21 – INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 sulla “privacy”, i dati forniti dai concorrenti, dovuti in quanto previsti dalla normativa vigente, saranno utilizzati da parte degli organi ed uffici preposti alla selezione ai soli fini della procedura.
ART. 22 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile unico del procedimento, richiamato nel presente capitolato quale referente per il Comune di Lucca, è l’Arch. Xxxxx Di Xxxxx, Dirigente del Settore Ambiente , reperibile ai seguenti recapiti:
tel. 0000.0000