COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO COMUN DE ANPEZO
R E G I O N E V E N E T O P R O V I N C I A D I B E L L U N O
R E J O N V E N E T O P R O V I N Z I A D E B E L U N
COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO COMUN DE ANPEZO
CAP 32043 – Corso Italia, 33 – Tel. 0000 0000 Xxx 0000 000000 C.F. - P.IVA 00087640256
Accordo tra il Comune di Cortina d’Ampezzo e l’ente morale Parrocchia dei Santi Xxxxxxx e Giacomo di Cortina d'Ampezzo - Scuola dell’Infanzia “xxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx” - per l'erogazione del contributo alla Scuola dell'Infanzia A.S. 2015/2016 – 2019/2020
Tra
- il Comune di Cortina d’Ampezzo (c.f. 00087640256) di seguito Comune rappresentato dal xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx nato a ----------- il ----------, domiciliato per la carica in Xxxxx Xxxxxx 00 - Xxxxxxx x'Xxxxxxx, nella sua qualità di Segretario Comunale – Responsabile del Servizio Segreteria e Affari Generali, in forza del decreto sindacale n. 11 del 21.07.2015
e
- la Parrocchia dei Santi Xxxxxxx e Giacomo di Cortina d’Ampezzo, di seguito Parrocchia, che interviene nel presente atto a mezzo del Parroco Decano don Xxxxx Xxxxxxx nato a ------ il -------
---, il quale dichiara di agire in qualità di legale rappresentante della Scuola dell’Infanzia “xxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx” sita in Cortina d’Xxxxxxx - Xxx xxx Xxxxxxx x. 00 (c.f.: 00210040259), di seguito Scuola,
PREMESSO:
- che il Comune intende favorire, in conformità all’ordinamento vigente e ai principi contenuti nello Statuto comunale, la promozione e il sostegno del servizio della scuola dell’infanzia e altri servizi per l’infanzia, incentivando la più ampia partecipazione dei cittadini nei processi educativi e scolastici rivolti alla formazione e allo sviluppo della personalità del bambino;
- che i servizi educativi ed assistenziali forniti dalle scuole dell’infanzia non statali aderenti alla FISM concorrono a costituire un sistema formativo finalizzato alla promozione globale della persona;
- che le scuole dell’infanzia paritarie del territorio sono una risorsa irrinunciabile e rappresentano uno dei momenti fondamentali nel processo di formazione dei minori affiancando la famiglia nell’educazione integrale del bambino, secondo lo spirito e la norma dell’art. 30 della Costituzione;
- che l’Amministrazione comunale intende intervenire, nello specifico settore, con un contributo economico al fine di agevolare l’adempimento dei compiti della famiglia, di garantire il pluralismo sancito dalla Costituzione e la libertà dei genitori di scegliere i contenuti formativi più aderenti alle loro attese educative, assicurando una adeguata ed uniforme qualità dei servizi nel territorio comunale;
- che l'art.6 della L.R.6/2005 stabilisce che spetta ai comuni sostenere economicamente le scuole dell'infanzia non statali in quanto svolgono un servizio pubblico,
- che la presenta convenzione viene stipulata nel rispetto delle norme generali sull'istruzione L.53/2003 e sulla parità scolastica L.62/2000;
- che la funzione sussidiaria della scuola dell'infanzia paritaria assolve una domanda di servizio sociale che altrimenti gli enti locali dovrebbero comunque assicurare con notevole aggravio di costi per la finanza pubblica;
- che è interesse comune delle parti che tale sistema integrato si sviluppi sulla base di progetti e percorsi di miglioramento della qualità dei servizi attraverso specifici interventi formativi, di aggiornamento e formazione del personale, di ricerca e sperimentazione su tematiche
pedagogiche, di accoglienza di portatori di handicap e di sostegno a famiglie in condizione di svantaggio economico e sociale;
- che la Scuola è in possesso del decreto ministeriale sulla parità scolastica di cui alla Lg. 62/2000 prot. n. 488/4707 del 28/02/2001;
- che la Scuola è aperta a tutti i bambini senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione e di condizioni personali e sociali, le cui famiglie accettino il Progetto Educativo della Scuola;
- che la Parrocchia intende garantire lo svolgimento delle attività inerenti la Scuola per il periodo interessato dalla presente convenzione presso il fabbricato sito in Cortina d’Ampezzo in Xxx xxx Xxxxx x. 0 e composto come segue: al piano terra ingresso e corridoi con spogliatoi, una stanza spogliatoio, cinque aule, un salone giochi e attività, un ufficio, due bagni per bambini e bambine; cucina, dispensa, lavanderia, bagno e spogliatoio per dipendenti, saletta per dipendenti. Al primo piano una saletta per accoglienza, bagni per bambini, sala da pranzo refettorio, cucinino passa vivande, deposito bibite, spogliatoio e aula. All’esterno area giochi attrezzata su prato;
- che nell'anno 2010 è stato sottoscritto un accordo tra il Comune di Cortina d’Ampezzo e la Parrocchia, per l’erogazione del contributo alla scuola anni 2010 – 2015;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. del nuova convenzione.
Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti come sopra costituite
è stata approvata la bozza della
si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1 – Validità delle premesse.
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2 – Servizio di Scuola dell’Infanzia: finalità e obiettivi.
Il Comune, intervenendo con un contributo economico, intende favorire la promozione e il sostegno dei servizi per l’infanzia, riconoscendo agli stessi una funzione educativa, sociale e di interesse pubblico.
La Parrocchia condivide tali finalità e si impegna mediante la Scuola a:
a) svolgere l’attività scolastica nella piena osservanza delle norme statali e regionali in vigore, in quanto scuola paritaria ai sensi della L.62/2000;
b) gestire i servizi alla prima infanzia mediante un proprio progetto educativo che favorisca la formazione globale della persona e risponda alle attese educative della famiglia, nel rispetto degli orientamenti educativi delle scuole dell’infanzia paritarie;
c) promuovere e realizzare il servizio educativo incentivando la partecipazione delle famiglie nei processi educativi e scolastici rivolti allo sviluppo della personalità del bambino;
d) assicurare una adeguata qualità del servizio mediante:
- la disponibilità di locali aventi i requisiti igienici e di idoneità rispondenti alle esigenze di funzionamento, secondo la normativa vigente e provvedendo alla loro costante manutenzione;
- i requisiti di professionalità del personale docente ed ausiliario, il quale è inquadrato ai sensi dei vigenti contratti collettivi di lavoro di categoria, aggiornato e formato permanentemente;
- l'organizzazione funzionale della Scuola in sezioni con un numero di bambini secondo i criteri previsti per la scuola dell’infanzia paritaria;
- la collaborazione e il raccordo con i servizi scolastici e socio sanitari del territorio.
Art. 3 – Organizzazione e modalità di funzionamento.
La Scuola è un organo a sé stante all’interno della Parrocchia la cui amministrazione spetta al Comitato di Gestione (di seguito Comitato) come previsto dal Regolamento/Statuto della stessa, in atti.
La Scuola si avvale e utilizza attrezzature, servizi e personale propri.
La Scuola accoglie bambini di età prevista dalle disposizioni di legge in vigore per la scuola statale (ora Legge 53/2003).
Le procedure di iscrizione e di frequenza sono stabilite autonomamente della Scuola, nel rispetto della normativa in vigore.
Per l’iscrizione la Scuola si impegna a dare priorità ai bambini residenti nel Comune di Cortina d’Ampezzo.
La Scuola si impegna ad osservare un calendario scolastico che assicuri il funzionamento per un periodo non inferiore al calendario delle scuole dell’infanzia statali.
Art. 4 – Personale e Sezioni.
Il numero di bambini iscritti per il servizio di scuola dell’infanzia di norma non potrà essere superiore ad una media di 25 bambini per sezione; in una sezione il numero di bambini iscritti, comunque, non potrà essere superiore a 28 e inferiore a 15.
In caso di presenza di bambini portatori di handicap si applicano le norme in vigore per le scuole dell’infanzia paritarie e si prevede la presenza continuativa di personale specializzato.
In ogni sezione deve essere presente almeno un insegnante abilitato ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il trattamento del personale dipendente fa riferimento al contratto di lavoro FISM od altro contratto di settore, che la Scuola si impegna a rispettare.
Art. 5 – Partecipazione delle Famiglie.
La Scuola si impegna ad assicurare alle famiglie l’accesso al servizio scolastico nei modi e nei tempi che la Scuola stessa provvederà a regolamentare prima dell’inizio dell’anno scolastico.
In particolare devono essere costituiti gli organismi di partecipazione previsti dal Regolamento/Statuto della Scuola stessa.
Art. 6 – Rapporti con i servizi del territorio.
La Scuola è tenuta a raccordarsi con i servizi sociali, socio sanitari e scolastici del territorio, ai quali deve dare la piena collaborazione, ai fini del soddisfacimento dei bisogni socio educativi dei bambini e della realizzazione di progetti e/o interventi tesi a migliorare la qualità del servizio e l’integrazione scolastica.
Art. 7 – Compartecipazione delle Famiglie.
La Scuola si impegna ad organizzare il servizio stabilendo la quota e le modalità di compartecipazione alla spesa da parte delle famiglie dei bambini iscritti tenendo conto delle spese sostenute, dell'intervento economico del Comune nonché dei contributi regionali e ministeriali assegnati.
L’importo della compartecipazione delle famiglie dovrà essere uguale per tutti gli utenti e dovrà essere comunicato al Comune prima dell’inizio dell’anno scolastico.
La Scuola si impegna a concedere riduzioni esclusivamente in base alla normativa vigente per le scuole dell’infanzia paritarie e per motivi di carattere assistenziale.
L'Ente Gestore della Scuola è autonomo nella determinazione della quota di iscrizione e della retta di iscrizione dei bambini.
Le rette e le tariffe devono essere calcolate sulla base dei dati del bilancio della scuola e devono tenere conto dell'intervento economico del Comune nonché dei contributi regionali e ministeriali assegnati.
Art. 8 – Contributi del Comune.
L’Amministrazione comunale, a fronte dell'espletamento del servizio, si impegna ad erogare alla Scuola un contributo annuo determinato dalla sommatoria di:
a) un contributo pari a € 28.000,00 (ventottomila/00) per ogni sezione avente i requisiti di cui all'art. 4, senza preclusione alcuna in caso di istituzione di nuove sezioni nel corso di periodo di validità del presente accordo, purché istituite nel rispetto della normativa;
b) un contributo aggiuntivo pari a € 6.000,00 (seimila/00) per ogni bambino portatore di handicap, certificato e con necessità di insegnanti di sostegno o addetti specializzati;
Il contributo verrà aggiornato annualmente in base all’aumento del costo della vita - indice Istat (100,00%), e verrà erogato con le seguenti modalità:
1 – calcolato su base annuale;
2 – il Comune provvederà a pagare detto contributo sulla base della comunicazione che la Scuola presenterà entro il mese di settembre riguardante il numero delle sezioni attivate, nonché dei portatori di handicap. L'Ufficio Segreteria del Comune subito dopo l'approvazione del proprio bilancio preventivo, provvederà ad erogare il contributo con il pagamento di rate mensili.
3 – la Scuola è tenuta a presentare ogni anno una copia del bilancio preventivo e consuntivo per i conseguenti provvedimenti, tenendo presente che i risultati di tali documenti contabili non incideranno sull'ammontare del contributo a meno che il consuntivo presenti un avanzo. In tal caso il contributo sarà ridotto di un importo pari all’avanzo risultante dalla chiusura dell’esercizio precedente e sarà recuperato con le modalità previste dalla normativa vigente.
Art. 9 – Documentazione.
Il Comitato deve presentare al Comune la seguente documentazione:
a) all’inizio dell’anno scolastico, entro il 30 settembre: 1 - una scheda informativa contenente:
- il calendario scolastico;
- il numero delle classi funzionanti con il numero dei bambini di ciascuna;
- il numero dei bambini portatori di handicap e relativa certificazione;
- il personale addetto secondo le diverse qualifiche;
- le modalità di erogazione della refezione scolastica;
2 - l’elenco nominativo di tutti i bambini iscritti completo dei dati anagrafici;
3 - l’importo della compartecipazione annuale delle famiglie, prima dell’inizio dell’anno scolastico.
b) Entro il 30 novembre il bilancio preventivo per l’anno successivo comprensivo degli interventi di manutenzione ordinaria e di conservazione degli edifici adibiti a scuola.
c) Entro il mese di gennaio quanto richiesto al punto 2 dell’art. 8.
d) Entro la fine di aprile dell'anno successivo, il rendiconto economico e la relazione annuale ai fini della verifica della regolarità del contributo erogato sulla base dell'art.8 della presente convenzione.
Art. 10 – Altri Servizi
Il Comitato potrà intraprendere la realizzazione di progetti, di iniziative e di altri servizi non esplicitamente previsti nella presente convenzione per perseguire obiettivi di qualità, per l'apertura della Scuola nei mesi estivi, per il prolungamento dell'orario giornaliero dei servizi.
Le iniziative di cui sopra formeranno oggetto di appositi e separati protocolli d'intesa.
Art. 11 – Durata della convenzione
Il presente accordo ha la durata di cinque anni a partire dal 01.09.2015 e decade il 31.08.2020.
Xxxxx, approvato e sottoscritto. Cortina d’Ampezzo,
per il Comune di Cortina d’Ampezzo il Segretario e Direttore Generale xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx
per la Parrocchia dei Santi Xxxxxxx e Xxxxxxx di Cortina d’Ampezzo
Scuola dell’Infanzia"xxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx" il Parroco-Decano Xxx Xxxxx Xxxxxxx