CODICE DI CONDOTTA INTERNO RELATIVO ALL’UTILIZZO DEI DATI
COMUNE DI GADONI
Provincia di Nuoro
CODICE DI CONDOTTA INTERNO RELATIVO ALL’UTILIZZO DEI DATI
Regole di condotta ed obblighi dei responsabili e designati al trattamento dei dati personali, in relazione all’uso degli strumenti informatici, di Internet e della Posta Elettronica, redatto ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 e del D. Lgs. 193/03, così come integrato dal D. Lgs. 101 del 10 agosto 2018, comprensivo di alcune note per la gestione dei dati cartacei.
Approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 20.12.2018
1. SEZIONE I – AMBITO GENERALE
1.1. Definizioni 4
1.2. Premessa 5
1.3. Esclusione all’uso degli strumenti informatici 6
1.4. Titolarità dei dispositivi e dei dati 7
1.5. Finalità nell’utilizzo dei dispositivi 7
1.6. Restituzione dei dispositivi 7
1.7. Restituzione dei dati cartacei 7
2. SEZIONE II – PASSWORD
2.1. Le Password 8
2.2. Regole per la corretta gestione delle password 8
2.3. Divieto di uso 8
2.3.1. Alcuni esempi di password non ammesse 9
2.4. La password nei sistemi 9
2.5. Audit delle password 9
3. SEZIONE III – OPERAZIONI A PROTEZIONE DELLA POSTAZIONE DI LAVORO
3.1. Login e Logout 10
3.2. Obblighi 10
4. SEZIONE IV ‐ USO DEL PERSONAL COMPUTER DELL’ENTE
4.1. Modalità d’uso del COMPUTER aziendale 11
4.2. Corretto utilizzo del COMPUTER aziendale 11
4.3. Divieti Espressi sull’utilizzo del COMPUTER 11
4.4. ANTIVIRUS 12
5. SEZIONE V – INTERNET
5.1. Internet è uno strumento di lavoro 13
5.2. Misure preventive per ridurre navigazioni illecite 13
5.3. Divieti Espressi concernenti Internet 13
5.4. Divieti di Sabotaggio 14
5.5. Diritto d’autore 14
6. SEZIONE VI – POSTA ELETTRONICA
6.1. La Posta Elettronica è uno strumento di lavoro 14
6.2. Misure Preventive per ridurre utilizzi illeciti della Posta Elettronica 14
6.3. Divieti Espressi 14
6.4. Posta Elettronica in caso di assenze programmate ed assenze non programmate 15
6.5. Utilizzo Illecito di Posta Elettronica 15
7. SEZIONE VII – USO DI ALTRI DISPOSITIVI (NOTEBOOK, TABLET, CELLULARE, MARTPHONE E DI ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI)
7.1. L’utilizzo del notebook, tablet o smartphone 16
7.2. Memorie esterne (chiavi usb, hard disk, memory card, cd‐rom, dvd, ecc.) 16
7.3. Dispositivi personali 16
7.4. Utilizzo del cellulare/smartphone personale 17
7.5. Distruzione dei dispositivi 17
8. SEZIONE VIII – SISTEMI IN CLOUD
8.1. Cloud Computing 17
8.2. Utilizzo di sistemi cloud 18
9. SEZIONE IX – GESTIONE DATI CARTACEI
9.1. Clear Desk Policy 18
10. SEZIONE X ‐APPLICAZIONE E CONTROLLO
10.1. Il controllo 19
10.2. Modalità di verifica 19
10.3. Modalità di Conservazione 20
11. SEZIONE XI – SOGGETTI PREPOSTI DEL TRATTAMENTO, DESIGNATI E RESPONSABILI 11.1. Individuazione dei Soggetti autorizzati 20
12. SEZIONE XII – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
12.1. Conseguenze delle infrazioni disciplinari 20
12.2. Modalità di Esercizio dei diritti 21
13. SEZIONE XIII – VALIDITA’, AGGIORNAMENTO ED AFFISSIONE
13.1. Validità 21
13.2. Aggiornamento 21
13.3. Affissione 21
1. SEZIONE I – AMBITO GENERALE
1.1. Definizioni
Ente/organizzazione: Comune di Gadoni .
Autorizzazione: il provvedimento adottato dal Garante con cui il titolare del trattamento (ente pubblico, impresa, libero professionista) viene autorizzato a trattare determinati dati “sensibili” o giudiziari, ovvero a trasferire dati personali all’estero.
Comunicazione: far conoscere dati personali a uno o più soggetti determinati (che non siano l’interessato, il responsabile o il designato), in qualunque forma, anche attraverso la loro messa a disposizione o consultazione (vedi anche diffusione).
Consenso: la libera manifestazione di volontà dell’interessato con cui questi accetta espressamente un determinato trattamento dei suoi dati personali, del quale è stato preventivamente informato da chi ha un potere decisionale sul trattamento (vedi titolare).
D.Lgs. 196/2003: Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modifiche ed integrazioni.
D.Lgs. 101/2018: Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018, recante «Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)».
Dato personale: qualsiasi informazione che riguardi persone fisiche identificate o che possono essere identificate anche attraverso altre informazioni, ad esempio, attraverso un numero o un codice identificativo. Sono, ad esempio, dati personali: il nome e cognome o denominazione; l’indirizzo, il codice fiscale; ma anche un’immagine, la registrazione della voce di una persona, la sua impronta digitale, i dati sanitari, i dati bancari, ecc.
Dato sensibile: un dato personale che, per la sua natura, richiede particolari cautele: sono dati sensibili quelli che possono rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose o di altra natura, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati o associazioni, lo stato di salute e la vita sessuale delle persone.
Dato giudiziario: i dati personali che rivelano l’esistenza di determinati provvedimenti giudiziari soggetti ad iscrizione nel casellario giudiziale (quali, ad es., i provvedimenti penali di condanna definitivi, la liberazione condizionale, il divieto od obbligo di soggiorno, le misure alternative alla detenzione).
Rientrano in questa categoria anche la qualità di imputato o di indagato.
Designato: ogni dipendente, come sotto identificato, ed ogni consulente esterno che, nell’ambito dell’attività assegnatagli, tratta dati (nell’accezione precedente) riferiti all’ente.
Diffusione: divulgare dati personali al pubblico o, comunque, ad un numero indeterminato di soggetti (ad esempio, è diffusione la pubblicazione di dati personali su un quotidiano o su una pagina web).
Dipendente: personale dell’ente assunto con qualsiasi tipo di forma contrattuale, anche in stage o tirocinio.
GDPR General Data Protection Regulation - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – UE 2016/679) è un Regolamento con il quale la Commissione europea intende rafforzare e rendere più omogenea la protezione dei dati personali di cittadini dell’Unione Europea e dei residenti nell’Unione Europea, sia all’interno che all’esterno dei confini dell’Unione europea (UE). Il testo,
pubblicato su Gazzetta Ufficiale Europea il 4 maggio 2016 ed entrato in vigore il 25 maggio dello stesso anno, inizierà ad avere efficacia il 25 maggio 2018.
Informativa: le informazioni che il titolare del trattamento deve fornire ad ogni interessato, verbalmente o per iscritto quando i dati sono raccolti presso l’interessato stesso, oppure presso terzi. L’informativa deve precisare sinteticamente e in modo colloquiale quali sono gli scopi e le modalità del trattamento; se l’interessato è obbligato o no a fornire i dati; quali sono le conseguenze se i dati non vengono forniti; a chi possono essere comunicati o diffusi i dati; quali sono i diritti riconosciuti all’interessato; chi sono il titolare e l’eventuale responsabile del trattamento e dove sono raggiungibili (indirizzo, telefono, fax, ecc.).
Interessato: la persona fisica cui si riferiscono i dati personali.
Misure di sicurezza: sono tutti gli accorgimenti tecnici ed organizzativi, i dispositivi elettronici o i programmi informatici utilizzati per garantire che i dati non vadano distrutti o persi anche in modo accidentale, che solo le persone autorizzate possano avere accesso ai dati e che non siano effettuati trattamenti contrari alle norme di legge o diversi da quelli per cui i dati erano stati raccolti.
NDA: non-disclosure agreement, ovvero accordo di non divulgazione, è un negozio giuridico di natura sinallagmatica che designa informazioni confidenziali e con il quale le parti si impegnano a mantenerle segrete, pena la violazione dell’accordo stesso e il decorso di specifiche clausole penali in esso contenute.
Responsabile (del trattamento): la persona, la società, l’ente, l’associazione o l’organismo cui il titolare affida, anche all’esterno, per la particolare esperienza o capacità, compiti di gestione e controllo del trattamento dei dati.
Titolare del trattamento: la persona fisica, l’impresa, l’ente, l’associazione, ecc. cui fa capo effettivamente il trattamento di dati personali e spetta assumere le decisioni fondamentali sugli scopi e sulle modalità del trattamento medesimo (comprese le misure di sicurezza).
Nei casi in cui il trattamento sia svolto da una società o da una pubblica amministrazione per titolare va intesa l’entità nel suo complesso e non l’individuo o l’organo che l’amministra o la rappresenta (presidente, amministratore delegato, sindaco, ministro, direttore generale, ecc.).
Trattamento (di dati personali): un’operazione o un complesso di operazioni che hanno per oggetto dati personali.
1.2. Premessa
L’ambito lavorativo porta la nostra organizzazione a gestire una serie di “informazioni”, proprie e di terzi, per poter erogare i servizi che le vengono contrattualmente richiesti.
Tali informazioni possono essere considerate, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., “dati personali” quando sono riferite a persone fisiche e, per la loro gestione (Trattamento), sia cartacea che digitale, è necessario che l’ente adotti una serie di misure minime ed idonee previste dalle norme.
Altre informazioni, pur non essendo “dati personali” ai sensi di legge, sono in tutto e per tutto “informazioni riservate”, ovvero informazioni tecniche, commerciali, contrattuali, di business o di altro genere per le quali l’organizzazione è chiamata a garantire la riservatezza, o per NDA, o per una più ampia tutela del patrimonio aziendale.
Ai fini di questo disciplinare si specifica, pertanto, che con il termine “dati” deve intendersi l’insieme più ampio di informazioni di cui un dipendente o un collaboratore può venire a conoscenza e di cui deve garantire la riservatezza e la segretezza e non solo i “dati personali” intesi a norma di legge.
Inoltre, nell’ambito della sua attività, l’ente tratta “dati cartacei” ovvero informazioni su supporto cartaceo e “dati digitali” ovvero informazioni che vengono memorizzate o semplicemente transitano attraverso apparecchiature digitali.
In linea generale, ogni dato, nell’accezione più ampia sopra descritta, di cui il designato viene a conoscenza, nell’ambito della propria attività lavorativa, è da considerarsi riservato e non deve essere comunicato o diffuso a nessuno (anche una volta interrotto il rapporto lavorativo con l’organizzazione stessa o qualora parte delle informazioni siano di pubblico dominio) salvo specifica autorizzazione esplicita dell’ente.
Anche tra colleghi, oppure tra dipendenti e collaboratori esterni, è necessario adottare la più ampia riservatezza nella comunicazione dei dati conosciuti, limitandosi solo a quei casi che si rendono necessari per espletare al meglio l’attività lavorativa richiesta.
La progressiva diffusione delle nuove tecnologie informatiche ed in particolare l’accesso alla rete internet dal computer aziendale espone l’ente a possibili rischi di un coinvolgimento di rilevanza sia civile, sia penale, sia amministrativa, creando problemi alla sicurezza e all’immagine dell’organizzazione stessa.
Premesso che i comportamenti che normalmente si adottano nell’ambito di un rapporto di lavoro, tra i quali rientrano l’utilizzo delle risorse informatiche e telematiche, devono sempre ispirarsi al principio di diligenza e correttezza, l’ente ha adottato il presente Disciplinare Interno diretto ad evitare che condotte inconsapevoli possano innescare problemi o minacce alla sicurezza dei dati o delle attrezzature aziendali.
Il presente Disciplinare Interno si applica agli Incaricati che si trovino ad operare con dati dell’ente. Una gestione dei dati cartacei, un uso dei COMPUTER e di altre attrezzature elettroniche (di seguito DISPOSITIVI) nonché dei servizi di internet e della posta elettronica difforme dalle regole contenute nel presente Disciplinare potrebbe esporre l’organizzazione ad aumentare la minaccia di accessi non autorizzati ai dati e/o al sistema informatico aziendale, furti o divulgazioni di informazioni riservate nonché furti o danneggiamenti del sistema informatico e/o malfunzionamenti in generale dell’intero sistema informatico.
Le informazioni contenute nel presente Disciplinare vengono rilasciate anche ai sensi dell’art. 13 del Codice sulla Privacy e costituiscono, quindi, parte integrante dell’informativa rilasciata agli Incaricati.
1.3. Esclusione all’uso degli strumenti informatici
All’inizio del rapporto lavorativo o di consulenza, l’ente valuta la presenza dei presupposti per l’autorizzazione all’uso dei vari dispositivi aziendali, di internet e della posta elettronica da parte degli incaricati.
Successivamente e periodicamente l’ente valuta la permanenza dei presupposti per l’utilizzo dei dispositivi aziendali, di internet e della posta elettronica.
È fatto esplicito divieto ai soggetti non autorizzati di accedere agli strumenti informatici aziendali. I casi di esclusione possono riguardare:
1. L’utilizzo del COMPUTER o di altri DISPOSITIVI.
2. L’utilizzo della posta elettronica.
3. L’accesso a internet.
Le eventuali esclusioni sono strettamente connesse al principio della natura aziendale e lavorativa degli strumenti informatici nonché al principio di necessità di cui al Codice Privacy. Più
specificatamente, hanno diritto all’utilizzo degli strumenti e ai relativi accessi solo gli incaricati che, per funzioni lavorative, ne abbiano un effettivo e concreto bisogno.
I casi in cui le esclusioni dovranno risultare operative in forza di tali motivazioni verranno comunicati individualmente e potranno riguardare sia tutti i casi sopra descritti, sia solo uno o due degli stessi.
Si informa che tali esclusioni sono divenute necessarie alla luce del Provvedimento del Garante 1° marzo 2007 che indica di ridurre a titolo cautelativo e preventivo l’utilizzo degli strumenti informatici in considerazione dei pericoli e delle minacce indicate in questo documento.
1.4. Titolarità dei dispositivi e dei dati
L’organizzazione è esclusiva titolare e proprietaria dei dispositivi messi a disposizione degli Incaricati ai soli fini dell’attività lavorativa.
L’ente è l’unica esclusiva titolare e proprietaria di tutte le informazioni, le registrazioni ed i dati contenuti e/o trattati mediante i propri dispositivi digitali o archiviati in modo cartaceo nei propri locali.
Il designato non può presumere o ritenere che le informazioni, le registrazioni ed i dati da lui trattati o memorizzati nei dispositivi aziendali (inclusi i messaggi di posta elettronica e/o chat inviati o ricevuti, i file di immagini, i files di filmati o altre tipologie di files) siano privati o personali, né può presumere che dati cartacei in suo possesso possano essere da lui copiati, comunicati o diffusi senza l’autorizzazione dell’organizzazione.
1.5. Finalità nell’utilizzo dei dispositivi
I dispositivi assegnati sono uno strumento lavorativo nelle disponibilità del Designato esclusivamente per un fine di carattere lavorativo. I dispositivi, quindi, non devono essere utilizzati per finalità private e diverse da quelle aziendali, se non eccezionalmente e nei limiti evidenziati dal presente Disciplinare.
Qualsiasi eventuale tolleranza da parte di questo ente, apparente o effettiva, non potrà, comunque, legittimare comportamenti contrari alle istruzioni contenute nel presente Disciplinare.
1.6. Restituzione dei dispositivi
A seguito di una cessazione del rapporto lavorativo o di consulenza del Designato con l’organizzazione o, comunque, al venir meno, ad insindacabile giudizio dell’ente, della permanenza dei presupposti per l’utilizzo dei dispositivi aziendali, gli incaricati hanno i seguenti obblighi:
1. Procedere immediatamente alla restituzione dei dispositivi in uso.
2. Divieto assoluto di formattare o alterare o manomettere o distruggere i dispositivi assegnati o rendere inintelligibili i dati in essi contenuti tramite qualsiasi processo.
1.7. Restituzione dei dati cartacei
A seguito di una cessazione del rapporto lavorativo o di consulenza del Designato con l’organizzazione o, comunque, al venir meno, ad insindacabile giudizio dell’ente, della permanenza dei presupposti per l’utilizzo di dati cartacei aziendali, gli incaricati hanno i seguenti obblighi:
1. Procedere immediatamente alla restituzione dei dati cartacei in loro possesso.
2. Divieto assoluto di alterare o manomettere o distruggere i dati cartacei assegnati o renderli inintelligibili tramite qualsiasi processo.
2. SEZIONE II – PASSWORD
2.1. Le Password
Le password possono essere un metodo di autenticazione assegnato dall’organizzazione per garantire l’accesso protetto ad uno strumento hardware oppure ad un applicativo software.
La prima caratteristica di una password è la segretezza, e cioè il fatto che non venga svelata ad altri soggetti. La divulgazione delle proprie password o la trascuratezza nella loro conservazione può causare gravi danni al proprio lavoro, a quello dei colleghi e dell’ente nel suo complesso. Nel tempo anche la password più sicura perde la sua segretezza. Per questo motivo è buona norma cambiarle con una certa frequenza.
L’ente ha implementato alcuni meccanismi che permettono di aiutare e supportare gli Incaricati in una corretta gestione delle password, in particolare, per quanto riguarda le password di accesso al Dominio (ove previsto), è in funzione un sistema automatico di richiesta di aggiornamento delle stesse, impostato dall’ente secondo il livello di sicurezza richiesto dall’ente stesso e, comunque, in linea con quanto richiesto dalla normativa privacy.
Altra buona norma è quella di non memorizzare la password su supporti facilmente intercettabili da altre persone. Il miglior luogo in cui conservare una password è la propria memoria.
Le password che non vengono utilizzate da parte degli incaricati per un periodo superiore ai sei mesi verranno disattivate dall’ente.
In qualsiasi momento, l’organizzazione si riserva il diritto di revocare al Designato il permesso di accedere ad un sistema hardware o software a cui era precedentemente autorizzato, rimuovendo user id o modificando/cancellando la password ad esso associata.
2.2. Regole per la corretta gestione delle password
Il Designato, da parte sua, per una corretta e sicura gestione delle proprie password deve rispettare le regole seguenti:
1. Le password sono assolutamente personali e non vanno mai comunicate ad altri.
2. Occorre cambiare immediatamente una password non appena si abbia alcun dubbio che sia diventata poco “sicura”.
3. Le password devono essere lunghe almeno 8 caratteri e devono contenere anche lettere maiuscole, caratteri speciali (1) e numeri.
4. Le password non devono essere memorizzate su alcun tipo di supporto, quali, ad esempio, Post-It (sul monitor o sotto la tastiera) o agende (cartacee, posta elettronica, telefono cellulare).
5. Le password devono essere sostituite almeno nei tempi indicati dalla normativa, a prescindere dall’esistenza di un sistema automatico di richiesta di aggiornamento password.
6. Evitare di digitare la propria password in presenza di altri soggetti che possano vedere la tastiera, anche se collaboratori o dipendenti dell’ente. In alcuni casi, sono implementati meccanismi che consentono al Designato fino ad un numero limitato di tentativi errati di inserimento della password oltre ai quali il tentativo di accesso viene considerato un attacco al sistema e l’account viene bloccato per alcuni minuti. In caso di necessità, contattare il Titolare.
2.3. Divieto di uso
Al fine di una corretta gestione delle password, l’organizzazione stabilisce il divieto di utilizzare come propria password:
1. Nome, cognome e loro parti.
2. Lo username assegnato.
3. Un indirizzo di posta elettronica (e-mail).
(1) Per caratteri speciali si intendono, per esempio, i seguenti: { } [ ], . < > ; : ! ” £ $ % & / ( ) = ? ^ \ | ‘ * ‐ + _.
4. Parole comuni (in Inglese e in Italiano).
5. Date, mesi dell’anno e giorni della settimana, anche in lingua straniera.
6. Parole banali e/o di facile intuizione, ad es. pippo, security e palindromi (simmetria: radar).
7. Ripetizioni di sequenze di caratteri (es. abcabcabc).
8. Una password già impiegata in precedenza.
2.3.1. Alcuni esempi di password non ammesse
La password ideale deve essere complessa, senza alcun riferimento, ma facile da ricordare. Una possibile tecnica è usare sequenze di caratteri prive di senso evidente, ma con singoli caratteri che formano una frase facile da memorizzare (es.: “NIMzz5DICmm!”, Nel Mezzo Del Cammin, più il carattere 5 e il punto esclamativo). Decifrare una parola come questa può richiedere giorni, una come “radar” meno di dieci secondi. Alcuni esempi di password assolutamente da evitare:
1. Se Username = “mariorossi”, password = “xxxxx”, o ancora peggio, password = “mariorossi”.
2. Il nome della moglie/marito, fidanzato/a, figli, ecc. anche a rovescio!
3. La propria data di nascita, quella del coniuge, ecc.
4. Targa della propria auto.
5. Numero di telefono proprio, del coniuge, ecc.
6. Parole comuni tipo “Kilimangiaro”, “Password”, “Qwerty”, “12345678” (troppo facili).
7. Qualsiasi parola del vocabolario (di qualsiasi lingua diffusa, come inglese, italiano, ecc.).
2.4. La password nei sistemi
Ogni Designato può variare la propria password di accesso a qualsiasi sistema aziendale in modo autonomo, qualora il sistema in questione metta a disposizione degli Utenti una funzionalità di questo tipo (Change password), oppure facendone richiesta al Titolare. La password può essere sostituita dal Titolare, anche qualora l’Utente l’abbia dimenticata.
2.5. Audit delle password
Nell’ambito delle attività riguardanti la tutela della sicurezza della infrastruttura tecnologica, l’ente potrebbe effettuare analisi periodiche sulle password degli Incaricati al fine di verificarne la solidità, le policy di gestione e la durata, informandone preventivamente gli Incaricati stessi.
Nel caso in cui l’audit abbia, tra gli esiti possibili, la decodifica della password, questa viene bloccata e al Designato richiesto di cambiarla.
3. SEZIONE III – OPERAZIONI A PROTEZIONE DELLA POSTAZIONE DI LAVORO
In questa sezione vengono trattate le operazioni a carico del Designato e il quadro di riferimento generale per l’esecuzione di operazioni a protezione della propria postazione di lavoro, nel rispetto della sicurezza e dell’integrità del patrimonio aziendale.
3.1. Login e Logout
Il “Login” è l’operazione con la quale il Designato si connette al sistema informativo aziendale o ad una parte di esso, dichiarando il proprio Username e Password (ossia l’Account), aprendo una sessione di lavoro. In molti casi è necessario effettuare più login, tanti quanti sono gli ambienti di lavoro (ad es. applicativi web, Intranet), ognuno dei quali richiede uno username e una password.
In questi casi, sebbene sia preferibile che ogni utente abbia un suo specifico user name e password, l’Ente potrà assegnare un univoco user name e password per gruppi di incaricati per l’accesso alla macchina fisica, mentre rimarranno separati ed univoci per l’accesso agli applicativi che contengono dati.
Il “Logout” è l’operazione con cui viene chiusa la sessione di lavoro. Al termine della giornata lavorativa, tutte le applicazioni devono essere chiuse secondo le regole previste dall’applicazione stessa. La non corretta chiusura può provocare una perdita di dati o l’accesso agli stessi da parte di persone non autorizzate.
Il “blocco del computer” è l’operazione con cui viene impedito l’accesso alla sessione di lavoro (tastiera e schermo disattivati) senza chiuderla.
3.2. Obblighi
L’utilizzo dei dispositivi fisici e la gestione dei dati ivi contenuti devono svolgersi nel rispetto della sicurezza e dell’integrità del patrimonio dati aziendale.
Il designato deve quindi eseguire le operazioni seguenti:
1. Se si allontana dalla propria postazione dovrà mettere in protezione il suo dispositivo affinché persone non autorizzate non abbiano accesso ai dati protetti.
2. Bloccare il suo dispositivo prima delle pause e, in generale, ogni qualvolta abbia bisogno di allontanarsi dalla propria postazione;
3. Chiudere la sessione (Logout) a fine giornata;
4. Spegnere il PC dopo il Logout;
5. Controllare sempre che non vi siano persone non autorizzate alle sue spalle che possano prendere visione delle schermate del suo dispositivo.
4. SEZIONE IV - USO DEL PERSONAL COMPUTER DELL’ENTE
4.1. Modalità d’uso del COMPUTER aziendale
Il sistema informativo aziendale è composto da un insieme di unità (server centrali e in cloud e client) connessi ad una rete locale (LAN e/o WAN), che utilizzano diversi sistemi operativi e applicativi.
I file creati, elaborati o modificati sul computer assegnato devono essere poi sempre salvati a fine giornata sul sistema di repository documentale centralizzato. L’Ente non effettua il backup dei dati memorizzati in locale.
4.2. Corretto utilizzo del COMPUTER aziendale
Il computer consegnato al designato è uno strumento di lavoro e contiene tutti i software necessari a svolgere le attività affidate. Ogni utilizzo non inerente all’attività lavorativa può contribuire ad innescare disservizi, rallentamenti del sistema, costi di manutenzione e, soprattutto, minacce alla sicurezza.
L’accesso all’elaboratore è protetto da password che deve essere custodita dal designato con la massima diligenza e non divulgata. Il computer che viene consegnato contiene tutti i software necessari a volgere le attività affidate dall’organizzazione. Per necessità aziendali, gli amministratori di sistema utilizzando la propria login con privilegi di amministratore e la password dell’amministratore, potranno accedere, con le regole indicate nel presente documento, sia alle memorie di massa locali di rete (repository e backup) che ai server aziendali nonché, previa comunicazione al dipendente, accedere al computer, anche in remoto.
In particolare il Designato deve adottare le seguenti misure:
1. Utilizzare solo ed esclusivamente le aree di memoria della rete dell’ente ed ivi creare e registrare file e software o archivi dati, senza pertanto creare altri files fuori dalle unità di rete.
2. Spegnere il computer, o curarsi di effettuare il Logout, ogni sera prima di lasciare gli uffici o in caso di assenze prolungate, poiché lasciare un elaboratore incustodito connesso alla rete può essere causa di utilizzo da parte di terzi senza che vi sia la possibilità di provarne in seguito l’indebito uso.
3. Mantenere sul computer esclusivamente i dispositivi di memorizzazione, comunicazione o altro (come ad esempio masterizzatori), disposti dall’organizzazione.
4. Non dare accesso al proprio computer ad altri utenti, a meno che siano designati con cui condividono l’utilizzo dello stesso Pc o a meno di necessità stringenti e sotto il proprio costante controllo.
4.3. Divieti Espressi sull’utilizzo del COMPUTER
Al designato è vietato:
1. La gestione, la memorizzazione (anche temporanea) o il trattamento di file, documenti e/o informazioni personali del designato o comunque non afferenti alle attività lavorative nella rete, nel disco fisso o in altre memorie di massa aziendali e negli strumenti informatici aziendali in genere.
2. Modificare le configurazioni già impostate sul personal computer.
3. Utilizzare programmi e/o sistemi di criptazione senza la preventiva autorizzazione scritta dell’ente.
4. Installare alcun software di cui l’ente non possieda la licenza, né installare alcuna versione diversa, anche più recente, rispetto alle applicazioni o al sistema operativo presenti sul personal computer consegnato, senza l’espressa autorizzazione dell’organizzazione. Né è, peraltro, consentito fare copia del software installato al fine di farne un uso personale.
5. Caricare sul disco fisso del computer o nel server alcun documento, gioco, file musicale o audiovisivo o immagine diversi da quelli necessari allo svolgimento delle mansioni affidate.
6. Aggiungere o collegare dispositivi hardware (ad esempio hard disk, driver, PCMCIA, ecc.) o periferiche (telecamere, macchine fotografiche, smartphone, chiavi USB ecc.) diversi da quelli consegnati, senza l’autorizzazione espressa dell’organizzazione.
7. Creare o diffondere, intenzionalmente o per negligenza, programmi idonei a danneggiare il sistema informatico dell’organizzazione, quali per esempio virus, trojan horses ecc.
8. Accedere, rivelare o utilizzare informazioni non autorizzate o comunque non necessarie per le mansioni svolte.
9. Effettuare in proprio attività manutentive.
10. Permettere attività manutentive da parte dei soggetti non espressamente autorizzati dell’organizzazione.
4.4. ANTIVIRUS
I virus (o, per essere precisi, il malware, il software malevolo) possono essere trasmessi tramite scambio di file via internet, via mail, scambio di supporti removibili, filesharing, chat, via mail … L’ente impone su tutte le postazioni di lavoro l’utilizzo di un sistema antivirus correttamente installato, attivato continuamente e aggiornato automaticamente con frequenza almeno quotidiana. Il designato, da parte sua, deve impegnarsi a controllare il corretto funzionamento e aggiornamento del sistema antivirus installato sul proprio computer, e, in particolare, deve rispettare le regole seguenti:
1. Comunicare all’ente ogni anomalia o malfunzionamento del sistema antivirus.
2. Comunicare all’ente eventuali segnalazioni di presenza di virus o file sospetti. Inoltre, al designato:
1. È vietato accedere alla rete aziendale senza servizio antivirus attivo e aggiornato sulla propria postazione.
2. È vietato ostacolare l’azione dell’antivirus aziendale.
3. È vietato disattivare l’antivirus senza l’autorizzazione espressa dell’ente anche e soprattutto nel caso sia richiesto per l’installazione di software sul computer.
4. È vietato aprire allegati di mail provenienti da mittenti sconosciuti o di dubbia provenienza o allegati di mail di persone conosciute ma con testi inspiegabili o in qualche modo strani. Contattare i sistemi informativi prima di procedere a qualsiasi attività potenzialmente in conflitto con quanto sopra.
5. SEZIONE V – INTERNET
5.1. Internet è uno strumento di lavoro
La connessione alla rete internet dal dispositivo avuto in dotazione è ammessa esclusivamente per motivi attinenti allo svolgimento dell’attività lavorativa. L’utilizzo per scopi personali è permesso con moderazione e con gli accorgimenti di cui al presente documento.
In particolare si vieta l’utilizzo dei social network, se non espressamente autorizzati.
5.2. Misure preventive per ridurre navigazioni illecite
L’organizzazione potrà adottare idonee misure tecniche preventive volte a ridurre navigazioni a siti non correlati all’attività lavorativa attraverso filtri e black list.
5.3. Divieti Espressi concernenti Internet
È vietata la navigazione nei siti che possono rivelare le opinioni politiche religiose, sindacali e di salute del Designato poiché potenzialmente idonea a rivelare dati sensibili ai sensi del Codice Privacy.
È fatto divieto di accedere a siti internet che abbiano un contenuto contrario a norme di legge e a norme a tutela dell’ordine pubblico, rilevante ai fini della realizzazione di una fattispecie di reato o che siano in qualche modo discriminatori sulla base della razza, dell’origine etnica, del colore della pelle, della fede religiosa, dell’età, del sesso, della cittadinanza, dello stato civile, degli handicap.
È vietato al Designato lo scarico di software (anche gratuito) prelevato da siti Internet;
È tassativamente vietata l’effettuazione di ogni genere di transazione finanziaria ivi comprese le operazioni di remote banking, acquisti on-line e simili salvo i casi direttamente autorizzati dal Titolare e con il rispetto delle normali procedure di acquisto.
È vietata ogni forma di registrazione a siti i cui contenuti non siano legati all’attività lavorativa.
È vietata la partecipazione a forum non professionali, l’utilizzo di chat line, di bacheche elettroniche
o partecipare a gruppi di discussione o lasciare commenti ad articoli o iscriversi a mailing list spendendo il marchio o la denominazione dell’organizzazione, salvo specifica autorizzazione dell’organizzazione stessa.
È vietata la memorizzazione di documenti informatici di natura oltraggiosa, diffamatoria e/o discriminatoria per sesso, lingua, religione, razza, origine etnica, opinione e appartenenza sindacale e/o politica.
È vietato al Designato di promuovere utile o guadagno personale attraverso l’uso di Internet o della posta elettronica aziendale.
È vietato accedere dall’esterno alla rete interna dell’organizzazione, salvo con le specifiche procedure previste dall’ente stesso.
È vietato, infine, creare siti web personali sui sistemi dell’organizzazione nonché acquistare beni o servizi su Internet a meno che l’articolo acquistato non sia stato approvato a titolo di spesa professionale.
Ogni eventuale navigazione di questo tipo, comportando un illegittimo utilizzo di Internet, nonché un possibile illecito trattamento di dati personali e sensibili è posta sotto la personale responsabilità del Designato inadempiente.
5.4. Divieti di Sabotaggio
È vietato accedere ad alcuni siti internet mediante azioni inibenti dei filtri, sabotando o comunque superando o tentando di superare o disabilitando i sistemi adottati dall’ente per bloccare accessi non conformi all’attività lavorativa. In ogni caso è vietato utilizzare siti o altri strumenti che realizzino tale fine.
5.5. Diritto d’autore
È vietato utilizzare l’accesso ad internet in violazione delle norme in vigore nell’ordinamento giuridico italiano a tutela del diritto d’autore (es. legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, d.lgs. 6 maggio 1999, n. 169 e legge 18 agosto 2000, n. 248). In particolare, è vietato il download di materiale soggetto a copyright (testi, immagini, musica, filmati, file in genere, …) se non espressamente autorizzato dall’organizzazione.
6. SEZIONE VI – POSTA ELETTRONICA
6.1. La Posta Elettronica è uno strumento di lavoro
L’utilizzo della posta elettronica aziendale è connesso allo svolgimento dell’attività lavorativa. L’uso per motivi personali deve essere moderato ed è tollerato esclusivamente ai sensi dell’articolo seguente. Gli Incaricati possono avere in utilizzo indirizzi nominativi di posta elettronica.
Le caselle e-mail possono meglio essere assegnate con natura impersonale (tipo info, amministrazione, fornitori, direttore, direttore sanitario, consulenza, …) proprio per evitare ulteriormente che il destinatario delle mail possa considerare l’indirizzo assegnato al dipendente “privato”, ai sensi dei suggerimenti del Garante a tal proposito.
Gli Incaricati assegnatari delle caselle di posta elettronica sono responsabili del corretto utilizzo delle stesse.
6.2. Misure Preventive per ridurre utilizzi illeciti della Posta Elettronica
L’organizzazione è consapevole della possibilità di un limitato utilizzo personale della posta elettronica da parte degli Incaricati e allo scopo prevede le seguenti misure:
1. In caso di ricezione sulla e-mail aziendale di posta personale si avverte di cancellare immediatamente ogni messaggio al fine di evitare ogni eventuale e possibile back up dei dati.
2. Avvisare l’organizzazione quando alla propria posta personale siano allegati files eseguibili e/o di natura incomprensibile o non conosciuta.
6.3. Divieti Espressi
1. È vietato utilizzare l’indirizzo di posta elettronica contenente il nome di dominio dell’organizzazione per iscriversi in qualsivoglia sito per motivi non attinenti all’attività lavorativa, senza espressa autorizzazione scritta dell’organizzazione, nonché utilizzare il dominio dell’organizzazione per scopi personali.
2. È vietato redigere messaggi di posta elettronica utilizzando l’indirizzo aziendale, diretti a destinatari esterni dell’organizzazione, senza utilizzare il seguente disclaimer:
«Il presente messaggio e gli eventuali suoi allegati sono di natura aziendale, prevalentemente confidenziale e sono visionabili solo dal destinatario di posta elettronica. La risposta o l’eventuale
invio spontaneo da parte vostra di e-mail al nostro indirizzo potrebbero non assicurare la confidenzialità potendo essere viste da altri soggetti appartenenti all’organizzazione oltre al sottoscritto, per finalità di sicurezza informatica, amministrative e allo scopo del continuo svolgimento dell’attività aziendale. Qualora questo messaggio vi fosse pervenuto per errore, vi preghiamo di cancellarlo dal vostro sistema e vi chiediamo di volercene dare cortesemente comunicazione al mittente”.
3. È vietato creare, archiviare o spedire, anche solo all’interno della rete aziendale, messaggi pubblicitari o promozionali o comunque allegati (filmati, immagini, musica o altro) non connessi con lo svolgimento della propria attività lavorativa, nonché partecipare a richieste, petizioni, mailing di massa di qualunque contenuto, “catene di Sant’Xxxxxxx” o in genere a pubblici dibattiti utilizzando l’indirizzo aziendale.
4. È vietato trasmettere messaggi a gruppi numerosi di persone (es. a tutto un ufficio o ad un’intera divisione) senza l’autorizzazione necessaria.
5. È vietato sollecitare donazioni di beneficenza, propaganda elettorale o altre voci non legate al lavoro.
6. È vietato utilizzare il servizio di posta elettronica per trasmettere a soggetti esterni dell’organizzazione informazioni riservate o comunque documenti aziendali, se non nel caso in cui ciò sia necessario in ragione delle mansioni svolte.
7. È vietato utilizzare la posta elettronica per messaggi con allegati di grandi dimensioni.
6.4. Posta Elettronica in caso di assenze programmate ed assenze non programmate
Nel caso di assenza prolungata sarebbe buona norma attivare il servizio di risposta automatica Autoreply).
In alternativa, e in tutti i casi in cui sia necessario un presidio della casella di e-mail per ragioni di operatività aziendale, il Designato deve nominare un collega fiduciario con lettera scritta che in caso di assenza inoltri i files necessari a chi ne abbia urgenza.
Qualora il Designato non abbia provveduto ad individuare un collega fiduciario o questi sia assente o irreperibile, l’organizzazione, mediante personale appositamente designato, potrà verificare il contenuto dei messaggi di posta elettronica del designato, informandone il designato stesso e redigendo apposito verbale.
6.5. Utilizzo Illecito di Posta Elettronica
È vietato inviare, tramite la posta elettronica, anche all’interno della rete aziendale, materiale a contenuto violento, sessuale o comunque offensivo dei principî di dignità personale, di libertà religiosa, di libertà sessuale o di manifestazione del pensiero, anche politico.
È vietato inviare messaggi di posta elettronica, anche all’interno della rete aziendale, che abbiano contenuti contrari a norme di legge ed a norme di tutela dell’ordine pubblico, rilevanti ai fini della realizzazione di una fattispecie di reato, o che siano in qualche modo discriminatori della razza, dell’origine etnica, del colore della pelle, della fede religiosa, dell’età, del sesso, della cittadinanza, dello stato civile, degli handicap.
Qualora il Designato riceva messaggi aventi tale contenuto, è tenuto a cancellarli immediatamente e a darne comunicazione all’organizzazione.
7. SEZIONE VII – USO DI ALTRI DISPOSITIVI (NOTEBOOK, TABLET, CELLULARE, SMARTPHONE E DI ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI)
7.1. L’utilizzo del notebook, tablet o smartphone.
Il computer portatile, il tablet e il cellulare (di seguito generalizzati in “dispositivi mobili”) possono venire concessi in uso dall’organizzazione agli Incaricati che durante gli spostamenti necessitino di disporre di archivi elettronici, supporti di automazione e/o di connessione alla rete dell’organizzazione.
Il Designato è responsabile dei dispositivi mobili assegnatigli dall’organizzazione e deve custodirli con diligenza sia durante gli spostamenti sia durante l’utilizzo nel luogo di lavoro.
Ai dispositivi mobili si applicano le regole di utilizzo previste per i computer connessi in rete, con particolare attenzione alla rimozione di eventuali file elaborati sullo stesso prima della riconsegna. In particolare i files creati o modificati sui dispositivi mobili devono essere trasferiti sulle memorie di massa aziendali al primo rientro in ufficio e cancellati in modo definitivo dai dispositivi mobili (Wiping). Sui dispositivi mobili è vietato installare applicazioni (anche gratuite) se non espressamente autorizzate dall’ente. I dispositivi mobili utilizzati all’esterno (convegni, visite in azienda, ecc…), in caso di allontanamento, devono essere custoditi in un luogo protetto. In caso di perdita o furto dei dispositivi mobili deve far seguito la denuncia alle autorità competenti. Allo scopo si deve avvisare immediatamente l’ente che provvederà – se del caso – ad occuparsi delle procedure connesse alla privacy. Anche di giorno, durante l’orario di lavoro, al Designato non è consentito lasciare incustoditi i dispositivi mobili.
Al Designato è vietato lasciare i dispositivi mobili incustoditi e a vista dentro l’auto o in una stanza d’albergo o nell’atrio dell’albergo o nelle sale d’attesa delle stazioni ferroviarie e aeroportuali.
I dispositivi mobili che permettono l’attivazione di una procedura di protezione (PIN) devono sempre essere abilitabili solo con la digitazione del PIN stesso e non possono essere lasciti privi di PIN.
Laddove il dispositivo mobile sia accompagnato da un’utenza, il Designato è chiamato ad informarsi preventivamente dei vincoli ad essa associati (es. numero minuti massimo, totale gigabyte dati, …) e a rispettarli. Qualora esigenze lavorative richiedessero requirements differenti, il Designato è tenuto ad informare tempestivamente e preventivamente l’ente.
In relazione alle utenze mobili, salvo autorizzazione dell’organizzazione, è espressamente vietato ogni utilizzo all’estero e anche in caso di autorizzazione dell’organizzazione, gli utilizzi all’esterno devono essere preventivamente comunicati all’organizzazione per permettere l’attivazione di opportuni contratti di copertura con l’operatore mobile di riferimento.
7.2. Memorie esterne (chiavi usb, hard disk, memory card, cd-rom, dvd, ecc.)
Agli Incaricati può essere assegnata una memoria esterna (quale una chiave USB, un hard disk esterno, una memory card, …) su cui copiare temporaneamente dei dati per un facile trasporto, o altri usi (es. macchine fotografiche con memory card, videocamere con dvd, …).
Questi dispositivi devono essere gestiti con le stesse accortezze di cui all’articolo precedente e devono essere utilizzati esclusivamente dalle persone a cui sono state affidate e, in nessun caso, devono essere consegnate a terzi.
7.3. Dispositivi personali.
Ai dipendenti non è permesso svolgere la loro attività su PC fissi, portatili, dispositivi personali.
Ai dipendenti, se espressamente autorizzati dall’ente, è permesso solo l’utilizzo della posta elettronica aziendale sui loro dispositivi personali.
In tal caso, è necessario che il dispositivo abbia password di sicurezza stringenti, approvate dall’ente e l’eventuale furto o smarrimento del dispositivo deve essere immediatamente segnalato anche all’ente, per eventuali provvedimenti di sicurezza.
Al collaboratore è vietato l’utilizzo di memorie esterne personali (quali chiavi USB, memory card, cdrom, DVD, macchine fotografiche, videocamere, tablet, …).
Gli Incaricati non dipendenti (ovvero i consulenti e collaboratori esterni), possono utilizzare i propri dispositivi personali per memorizzare dati dell’ente solo se espressamente autorizzati dall’ente stesso e assumendone formalmente e personalmente l’intera responsabilità del trattamento.
Tali dispositivi dovranno essere preventivamente valutati dall’ente, per la verifica della sussistenza di misure minime ed idonee di sicurezza.
7.4. Utilizzo del cellulare/smartphone personale.
Durante l’orario di lavoro, comprese le eventuali pause, agli Incaricati è concesso l’utilizzo del telefono cellulare personale ma solo per comunicazioni di emergenza o strettamente collegate all’ambito lavorativo.
In caso di trasferte lavorative all’esterno degli uffici dell’organizzazione, il telefono personale può rimanere acceso, anche per facilitare la comunicazione con l’organizzazione stessa ove fosse necessario. In questo caso si invita, comunque, a non utilizzarlo per fini personali, in modo particolare in presenza di clienti o fornitori.
Gli Incaricati non dipendenti (ovvero i consulenti e collaboratori esterni), possono utilizzare i propri cellulari/smartphone per memorizzare dati dell’ente solo se espressamente autorizzati dall’ente stesso e assumendone formalmente e personalmente l’intera responsabilità del trattamento.
Tali cellulari/smartphone dovranno essere preventivamente valutati dall’ente, per la verifica della sussistenza di misure minime ed idonee di sicurezza.
7.5. Distruzione dei dispositivi
Ogni dispositivo ed ogni memoria esterna affidati agli incaricati, (computer, notebook, tablet, smartphone, memory card, chiavi usb, hard disk, dvd, cd-rom, ecc.), al termine del loro utilizzo dovranno essere restituiti all’ente, che provvederà a distruggerli o a ricondizionarli, seguendo le norme di legge in vigore al momento.
In particolare, l’ente provvederà a cancellare o a rendere inintelligibili i dati negli stessi memorizzati.
8. SEZIONE VIII – SISTEMI IN CLOUD
8.1. Cloud Computing
In informatica con il termine inglese cloud computing (in italiano nuvola informatica) si indica un paradigma di erogazione di risorse informatiche, come l’archiviazione, l’elaborazione o la trasmissione di dati, caratterizzato dalla disponibilità on demand attraverso Internet a partire da un insieme di risorse
preesistenti e configurabili.
Le risorse non vengono pienamente configurate e messe in opera dal fornitore apposta per l’utente, ma gli sono assegnate, rapidamente e convenientemente, grazie a procedure automatizzate, a partire da un insieme di risorse condivise con altri utenti lasciando all’utente parte dell’onere della configurazione.
Quando l’utente rilascia la risorsa, essa viene similmente riconfigurata nello stato iniziale e rimessa a disposizione nel pool condiviso delle risorse, con altrettanta velocità ed economia per il fornitore. Utilizzare un servizio di cloud computing per memorizzare dati personali o sensibili, espone l’ente a potenziali problemi di violazione della privacy. I dati personali vengono memorizzati nelle server farm di aziende che spesso risiedono in uno stato diverso da quello dell’ente. Il cloud provider, in caso di comportamento scorretto o malevolo, potrebbe accedere ai dati personali per eseguire ricerche di mercato e profilazione degli utenti. Con i collegamenti wireless, il rischio sicurezza aumenta e si è maggiormente esposti ai casi di pirateria informatica a causa della minore sicurezza offerta dalle reti senza fili. In presenza di atti illegali, come appropriazione indebita o illegale di dati personali, il danno potrebbe essere molto grave per l’ente, con difficoltà di raggiungere soluzioni giuridiche e/o rimborsi se il fornitore risiede in uno stato diverso da paese dell’utente.
Nel caso di industrie o aziende, tutti i dati memorizzati nelle memorie esterne sono seriamente esposti a eventuali casi di spionaggio industriale.
8.2. Utilizzo di sistemi cloud
È vietato agli incaricati l’utilizzo di sistemi cloud non espressamente approvati dall’ente. Per essere approvati i sistemi cloud devono rispondere ad almeno i seguenti requisiti:
Essere sistemi cloud esclusivi e non condivisi.
Essere sistemi cloud posizionati fisicamente in Italia.
L’azienda che fornisce il sistema in cloud deve essere preventivamente nominata Responsabile al Trattamento dei dati da parte dell’ente.
L’azienda che fornisce il sistema in cloud deve comunicare all’ente, almeno una volta all’anno, i nominativi degli amministratori di sistema utilizzati.
Dovranno essere verificate tutte le indicazioni e prescrizioni previste dal Garante della Privacy nei suoi provvedimenti sugli Amministratori di Sistema e sul cloud.
9. SEZIONE IX – GESTIONE DATI CARTACEI
9.1. Clear Desk Policy
Gli Incaricati sono responsabili del controllo e della custodia, per l’intero ciclo necessario allo svolgimento delle operazioni di trattamento, degli atti e dei documenti contenenti dati personali.
Gli Incaricati sono invitati dall’organizzazione ad adottare una “politica della scrivania pulita”. Ovvero si richiede agli incaricati di trattare dati cartacei solo se necessario, privilegiando, ove possibile, l’utilizzo degli strumenti digitali messi a disposizione dell’ente.
I principali benefici di una politica della scrivania pulita sono:
Una buona impressione a clienti e fornitori che visitano la nostra organizzazione.
La riduzione della possibilità che informazioni confidenziali possano essere viste da persone non abilitate a conoscerle.
La riduzione che documenti confidenziali possano essere sottratti all’organizzazione.
In particolare, si invita a non lasciare in vista sulla propria scrivania dati cartacei quando ci si allontana dalla stessa oppure quando è previsto un incontro con un soggetto non abilitato alla conoscenza dei dati in essi contenuti.
Prima di lasciare la propria postazione (per esempio per la pausa pranzo o per una riunione) sarà cura degli Incaricati riporre in luogo sicuro (armadio, cassettiera, archivio, …) i dati cartacei ad esso affidati, affinché gli stessi non possano essere visti da terzi non autorizzati (es. addetti alle pulizie) o da terzi (visitatori) presenti nell’ente.
A fine giornata, deve essere previsto il riordino della scrivania e la corretta archiviazione di tutte le pratiche d’ufficio, in modo da lasciare la scrivania completamente sgombra.
Ove possibile, si invita ad evitare la stampa di documenti digitali, anche ai fini di ridurre l’inquinamento ed il consumo delle risorse in ottica ecologica.
Ove possibile, si invita ad effettuare la scansione dei documenti cartacei ed archiviarli digitalmente. È necessario rimuovere immediatamente ogni foglio stampato da una stampante o da un’apparecchiatura fax, per evitare che siano prelevati o visionati da soggetti non autorizzati.
Ove possibile, è buona norma eliminare i documenti cartacei attraverso apparecchiature trita documenti.
10. SEZIONE X -APPLICAZIONE E CONTROLLO
10.1. Il controllo
L’ente, in qualità di Titolare degli strumenti informatici, dei dati ivi contenuti e/o trattati, si riserva la facoltà di effettuare i controlli che ritiene opportuni per le seguenti finalità:
Tutelare la sicurezza e preservare l’integrità degli strumenti informatici e dei dati.
Evitare la commissione di illeciti o per esigenze di carattere difensivo anche preventivo.
Verificare la funzionalità del sistema e degli strumenti informatici.
Le attività di controllo potranno avvenire anche con audit e vulnerability assesment del sistema informatico. Per tali controlli l’organizzazione si riserva di avvalersi di soggetti esterni.
Si precisa, in ogni caso, che l’organizzazione non adotta “apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori” (ex art. 4, primo comma, l. n. 300/1970), tra cui sono certamente comprese le strumentazioni hardware e software mirate al controllo dell’utente.
10.2. Modalità di verifica
In applicazione del principio di necessità di cui all’art. 3 del Codice Privacy, l’organizzazione promuove ogni opportuna misura, organizzativa e tecnologica volta a prevenire il rischio di utilizzi impropri e, comunque, a “minimizzare” l’uso di dati riferibili agli Incaricati e allo scopo ha adottato ogni possibile strumento tecnico, organizzativo e fisico, volto a prevenire trattamenti illeciti sui dati trattati con strumenti informatici.
L’ente informa di non adottare sistemi che determinano interferenza ingiustificata sui diritti e sulle libertà fondamentali di lavoratori, come pure di soggetti esterni che ricevono o inviano comunicazioni elettroniche di natura personale o privata.
In particolare, eventuali sistemi atti a monitorare eventuali violazioni di legge o comportamenti anomali da parte degli Incaricati avvengono nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza, con esclusione di registrazioni o verifiche con modalità sistematiche.
Qualora nell’ambito di tali verifiche si dovesse rilevare un evento dannoso, una situazione di pericolo o qualche altra modalità non conforme all’attività lavorativa (es. scarico di files pirata, navigazioni da cui sia derivato il download di virus informatici, ecc.) si effettuerà un avvertimento in modo generalizzato con l’invito ad attenersi scrupolosamente ai compiti assegnati e alle istruzioni impartite.
10.3. Modalità di Conservazione
I sistemi software sono stati programmati e configurati in modo da cancellare periodicamente ed automaticamente i dati personali relativi agli accessi ad Internet e al traffico telematico, la cui conservazione non sia necessaria.
Un eventuale prolungamento dei tempi di conservazione viene valutato come eccezionale e deve aver luogo solo in relazione:
Ad esigenze tecniche o di sicurezza del tutto particolari.
All’indispensabilità del dato rispetto all’esercizio o alla difesa di un diritto in sede giudiziaria.
All’obbligo di custodire o consegnare i dati per ottemperare ad una specifica richiesta dell’autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria.
In questi casi, il trattamento dei dati personali è limitato alle sole informazioni indispensabili per perseguire finalità preventivamente determinate ed essere effettuato con logiche e forme di organizzazione strettamente correlate agli obblighi, compiti e finalità già esplicitati.
11. SEZIONE XI – SOGGETTI PREPOSTI DEL TRATTAMENTO, DESIGNATI E RESPONSABILI
11.1. Individuazione dei Soggetti autorizzati
L’organizzazione ha designato uno o più Responsabili del trattamento cui impartire precise istruzioni sul tipo di controlli ammessi e sulle relative modalità.
Per quanto riguarda i soggetti preposti al connesso trattamento dei dati (in particolare, gli incaricati della manutenzione) sono stati appositamente incaricati di svolgere solo operazioni strettamente necessarie al perseguimento delle finalità di sicurezza informatica, senza realizzare attività di controllo a distanza, neanche di propria iniziativa.
I soggetti che operano quali amministratori di sistema o le figure analoghe cui siano rimesse operazioni connesse al regolare funzionamento dei sistemi, svolgono un’attività formativa sui profili tecnico gestionali e di sicurezza delle reti, sui principi di protezione dei dati personali e sul segreto nelle comunicazioni.
12. SEZIONE XII – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
12.1. Conseguenze delle infrazioni disciplinari
Le infrazioni disciplinari alle norme del presente Disciplinare Interno potranno essere punite, a seconda della gravità delle mancanze, in conformità alle disposizioni di legge e/o del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro applicato, tra cui:
Il biasimo inflitto verbalmente.
Lettera di richiamo inflitto per iscritto.
Multa.
La sospensione dalla retribuzione e dal servizio.
Il licenziamento disciplinare e con le altre conseguenze di ragioni e di legge;
Per i dirigenti valgono le vigenti norme di legge e/o di contrattazione collettiva, fermo restando che, per le violazioni di maggior gravità l’ente potrà procedere al licenziamento del dirigente autore dell’infrazione.
12.2. Modalità di Esercizio dei diritti
Il lavoratore interessato del trattamento dei dati effettuato mediante strumenti informatici ha diritto di accedere, ai sensi dell’art. 7 del GDPR, alle informazioni che lo riguardano, scrivendo al Titolare dell’organizzazione.
13. SEZIONE XIII – VALIDITA’, AGGIORNAMENTO ED AFFISSIONE
13.1. Validità
Il presente Disciplinare ha validità a partire dalla data di approvazione
13.2. Aggiornamento
Il presente Disciplinare sarà oggetto di aggiornamento ogni volta che se ne ravvisi la necessità, in caso di variazioni tecniche dei sistemi dell’organizzazione o in caso di mutazioni legislative.
Ogni variazione del presente Disciplinare sarà comunicata agli incaricati.
13.3. Affissione
Il presente Codice verrà affisso all'Albo online e pubblicato sul sito web del Comune ai sensi dell’art. 7 della legge 300/70 e del CCNL.
Firma del Titolare o Responsabile del trattamento dei dati
Data
In data il presente documento è stato consegnato a (nome designato), che dichiara di averlo ricevuto e di averne preso visione.
Firma del designato