CONVENZIONE QUADRO
CONVENZIONE QUADRO
tra
Università degli Studi di Genova (di seguito indicata come “UNIGE”) C.F. e P.IVA n. 00754150100, rappresentata dal Magnifi- co Rettore pro-tempore Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx nato a Savona il 28.2.1972, domiciliato per il presente atto presso la sede legale dell'Ente in Genova, Via Balbi, n. 5, 16126, pec: protocol- xx@xxx.xxxxx.xx ed autorizzato alla stipula del presente atto dal Con- siglio di Amministrazione con delibera del 25.11.2021,
e
Autostrade per l’Italia S.p.A. (di seguito “ASPI”, P.I. 07516911000, con sede legale in Roma, via X. xxxxxxxxx n. 50, pec: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx, rappresentata da Xxxxxxx Xxxxxx, nato a Merano (BZ) il 07/07/1967, Cod. Fisc. TMSRRT67L07F132I, domiciliato per la carica presso la sede della società medesima, ed autorizzato alla stipula del presente atto in qua- lità di Amministratore Delegato
(qui di seguito denominate singolarmente anche “Parte” e congiun- tamente anche “Parti”)
Premesso che
a. UNIGE ha tra i propri fini istituzionali la formazione e la ricerca e ad esse ha affiancato le missioni di trasferimento tecnologico e di servizi al sistema socio-economico e al territorio;
b. UNIGE intende generare e sostenere processi di sviluppo fondati sulla conoscenza attraverso l’interazione con gli attori privati e pub-
blici che sul territorio contribuiscono alla creazione e distribuzione della conoscenza;
c. gli obiettivi sopradescritti si realizzano attraverso la capacità di fare sistema sulla frontiera della ricerca e della formazione negli ambiti dell’eccellenza presenti nell’Ateneo e nel sistema socio economico territoriale;
d. UNIGE intende quindi potenziare la collaborazione con i soggetti privati e pubblici operanti sul territorio nell’ottica di favorire la coo- perazione nell’ambito di progetti di ricerca in partnership di interesse comune;
e. ASPI è una Società concessionaria di costruzione e gestione di au- tostrade a pedaggio e persegue l’obiettivo di un miglioramento conti- nuo dei processi gestiti, grazie alla costante ricerca del massimo livel- lo di know-how disponibile nel mercato del lavoro e nel mondo ac- cademico;
f. ASPI e UNIGE intendono attivare una collaborazione strategica a lungo termine relativa a generazione di idee, studi e progetti di ricerca svolti in partnership;
g. le Parti riconoscono che lo sviluppo di studi e ricerche sulla mobi- lità e le infrastrutture, nel trasporto di persone e merci, nella ideazio- ne e gestione di servizi di info mobilità, nella progettazione di solu- zioni utili alla logistica urbana e portuale, nella cura degli aspetti rego- latori, nella progettazione dei servizi e delle tecnologie a corredo delle Aree di Servizio autostradali e, più in generale, nell’approfondimento dei principi di “Smart Cities” e “Smart Mobility”, rappresenta un'op-
portunità di notevole interesse strategico e valore scientifico e, per- tanto, concordano di facilitare la loro reciproca collaborazione nel campo dell'istruzione superiore, della ricerca, dello sviluppo e dell'in- novazione in tutti i settori di reciproco interesse;
h. ASPI può fornire un contributo all'attività didattica di UNIGE sia in termini di disponibilità dei propri dipendenti per lo svolgimento di attività didattica, sia come offerta di applicazioni pratiche per studi specifici quali tesi di laurea, ecc. e favorire attività didattiche integra- tive a compendio della formazione accademico-professionale degli studenti anche al fine di fornire loro l'opportunità di una migliore co- noscenza del mercato del lavoro;
i. allo scopo di rendere disponibili al contesto produttivo operatori particolarmente qualificati, ASPI è interessata a collaborare con UNIGE anche al fine di promuovere tirocini formativi e/o dottorati di ricerca nei campi di competenza.
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue: Articolo 1 – Premesse
1. Le premesse alla presente convenzione costituiscono parte inte- grante e sostanziale della stessa.
Articolo 2 - Finalità della convenzione
1. Le Parti riconoscono che attraverso la definizione di progetti con- divisi di partnership, in cui ricerca, innovazione e formazione siano strettamente legate al contesto economico e produttivo territoriale, si realizzano le sinergie tra università e imprese che consentono di ge- nerare le eccellenze nelle aree di ricerca e formazione sui temi di
frontiera. Scopo della presente Convenzione quadro è definire le basi per la collaborazione reciproca tra le Parti che può essere sviluppata nelle aree di seguito descritte, nonché in altri ambiti reciprocamente concordati.
2. ASPI e UNIGE, con la presente convenzione quadro, intendono quindi definire i contenuti della partnership nell’ambito delle attività di ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione e nell’ambito delle at- tività di didattica e formazione nei settori di competenza. Tali attività potranno anche concretizzarsi attraverso l’istituzione di posizioni di professore e ricercatore da concordarsi sulla base di apposite con- venzioni, nel rispetto della vigente normativa.
3. L’internazionalizzazione delle attività di ricerca e formazione, an- che attraverso la partecipazione a progetti internazionali ed europei, rappresenta inoltre un assetto strategico nelle politiche di posiziona- mento delle due istituzioni. ASPI e UNIGE, pertanto, si propongono di individuare azioni comuni nella definizione di network di rapporti a livello internazionale e nell’organizzazione di eventi istituzionali di promozione della cultura scientifico-tecnologica ed imprenditoriale a livello locale. Inoltre, si potranno attuare forme di collaborazione ri- guardanti iniziative per creare sinergia tra il network italiano ed inter- nazionale di ASPI e di UNIGE ed organizzare eventi-momenti isti- tuzionali in collaborazione con altri enti territoriali.
A tal fine, UNIGE si rende disponibile a cooperare all’interno di progetti che vedano coinvolti altri Atenei, secondo le modalità che verranno di volta in volta individuate dagli accordi attuativi.
4. Le Parti, inoltre, intendono individuare nuovi modelli e strategie che consentano di rafforzare il legame con il territorio, anche in ter- mini sociali e culturali, attraverso la sperimentazione di nuove forme di comunicazione e diffusione di conoscenze ed esperienze ad eleva- to contenuto tecnologico all’interno del tessuto sociale locale.
5. Le attività, che verranno svolte nell’ambito della presente conven- zione, potranno vedere il coinvolgimento di tutte le Società controlla- te da ASPI, secondo le modalità che verranno di volta in volta stabili- te nei singoli accordi attuativi.
Articolo 3 - Oggetto della collaborazione
1. UNIGE e ASPI favoriranno la collaborazione reciproca nei settori dettagliati in specifici accordi attuativi e/o contratti di ricerca. Rima- ne inteso che durante il periodo di vigenza della presente convenzio- ne quadro ASPI e UNIGE potranno aggiornare tali accordi o con- tratti, modificandoli o integrandoli con l’indicazione di ulteriori tema- tiche.
2. Tali collaborazioni potranno svolgersi nelle forme indicate di se- guito, a mero titolo esemplificativo:
a) Attività di ricerca, sviluppo ed innovazione:
- collaborazione per specifici progetti di ricerca finanziati da ASPI. Per tali attività gli obblighi delle Parti saranno definiti di volta in volta con specifici contratti attuativi redatti nel rispetto della vigen- te normativa;
- consulenze tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici;
- partecipazione congiunta a bandi e programmi di ricerca regionali,
nazionali, europei e internazionali, con particolare attenzione ai Programmi Quadro della Commissione Europea;
b) Attività di formazione e orientamento studenti:
- svolgimento di tesi, progetti ed elaborati di laurea;
- svolgimento di esercitazioni;
- organizzazione di visite indirizzate agli studenti;
- svolgimento di tirocini formativi e di orientamento;
c) Attività di alta formazione e apprendimento permanente:
- attivazione e realizzazione di Master universitari di I e II livello nelle aree di attività di ASPI;
- attivazione e realizzazione di programmi post laurea e di appren- dimento permanente, corsi di aggiornamento e riqualificazione per ogni grado relativo ai settori interessati dalla collaborazione;
Laddove applicabile, il personale di XXXX sarà nominato in conformi- tà con le normative vigenti in materia e, in particolare, con il regola- mento universitario;
d) Finanziamento di borse di Xxxxxxxxx e/o Assegni di ricerca
- finanziamento di posti aggiuntivi di Dottorato con programmi di ricerca;
- finanziamento di borse di studio e/o assegni di ricerca, eventual- mente mettendo a disposizione i propri laboratori per lo svolgi- mento delle attività di ricerca;
e) Attività di diffusione e promozione:
- promozione delle attività di interesse congiunto attraverso le reti internazionali a cui UNIGE e ASPI partecipano;
- promozione di attività di diffusione di cultura scientifica e tecnolo- gica sul territorio;
- promozione della cultura del management dell’innovazione;
- organizzazione di conferenze, dibattiti, seminari e workshop;
- organizzazione di eventi in sinergia con altri enti territoriali;
- organizzazione di testimonianze ed interventi su argomenti ad hoc da parte sia di docenti di UNIGE Genova sia di manager di ASPI;
3. Le sopra citate attività saranno pianificate annualmente e subordi- nate alla stipula di appositi accordi attuativi e/o contratti di ricerca in cui verranno definite modalità e condizioni, anche economiche, per detto supporto.
Art. 4 - Accordi attuativi e/o Contratti di ricerca
1. La collaborazione tra UNIGE e ASPI, finalizzata al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, potrà essere attuata anche tramite la stipula di appositi accordi attuativi e/o Contratti di ricerca tra le Parti e/o tra ASPI e le strutture universitarie interessate, nel rispetto della presente convenzione quadro e della normativa vigente.
2. Gli Accordi attuativi e/o i Contratti di ricerca disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specifi- cando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organiz- zativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l’utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi al- la sicurezza.
Articolo 5 - Oneri economici
1. La presente Convenzione quadro non comporta oneri economici a
carico delle Parti. Gli eventuali oneri economici, da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle Parti per le attività oggetto del presente accordo, saranno determinati nei singoli Accordi attuati- vi e/o contratti di ricerca di cui al precedente art. 4, che individue- ranno la/e Parti e, se del caso, anche la/e relativa/e struttura/e orga- nizzativa/e alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.
Articolo 6 – Comitato di Coordinamento
1. Per l’attuazione delle attività di cui all’art 3, le Parti costituiscono un Comitato di Coordinamento, composto da due componenti desi- gnati da UNIGE, e da due componenti designati da ASPI al quale è conferito il compito di valutare, promuovere, organizzare e monito- rare le iniziative di comune interesse.
Per UNIGE sono il xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx e la prof.ssa Xxxxxx Xxxxxx- te. Per ASPI sono il xxxx. Xxxx Xxxx Xxxxxxx (Human Capital, Orga- nization and HSE Director) e il xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx (Responsabile People Management).
Articolo 7 – Durata e rinnovo
1. La presente Convenzione quadro ha durata di 5 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per eguale periodo, previa delibera dell’Organo competente.
2. È fatta salva la garanzia dell’ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente convenzione.
3. Al termine della presente convenzione le Parti redigono congiun-
tamente una relazione valutativa sull’attività svolta e sui risultati rag- giunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui fu- turi obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli even- tuali costi e/o proventi derivanti dagli accordi attuativi e dai contratti di ricerca stipulati.
Articolo 8 – Recesso e scioglimento
1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione quadro ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.
2. Il recesso ha effetto decorsi 90 giorni dalla data di notifica dello stesso.
3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l’avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.
4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d’ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi e/o contratti di ricerca già stipulati alla data di estinzione della convenzione quadro, salvo quanto diversamente di- sposto negli stessi.
Articolo 9 – Accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature
1. Qualora si rendesse necessario, ciascuna Parte potrà consentire al personale dell’altra Parte, incaricato dello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, l’accesso alle proprie strutture di volta in volta individuate, nonché l’utilizzo eventuale di proprie at- trezzature.
2. Il personale di ciascuna Parte non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispone l’altra Parte senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.
3. Ciascuna Parte, prima di consentire l’accesso alle proprie strutture nonché l’utilizzo di proprie attrezzature, definirà con l’altra le modali- tà di accesso e utilizzo delle stesse nel rispetto dei regolamenti, anche interni, e in conformità con le vigenti norme applicabili, in particolare quelle in materia di protezione, prevenzione, sicurezza nonché sanita- rie.
4. Ciascuna Parte si impegna a fornire al personale dell’altra dettaglia- te informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di propria pertinenza in cui tale personale sia destinato a operare, nonché sulle misure di prevenzione, sicurezza ed emergenza adottate in relazione alle attività previste dalla presente convenzione quadro e/o dai singo- li accordi attuativi.
Articolo 10 – Sicurezza
1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii. e a quanto previsto dal D. M. n. 363 del 05/08/1998, si stabilisce che il datore di lavoro di ASPI assume tutti gli oneri relativi all’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario degli studenti e dei laureati ospi- tati presso ASPI.
2. Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro dell’Università assume i medesimi oneri nei confronti del personale di
ASPI ospitato nei locali dell’Ateneo.
3. Il datore di lavoro di ciascuna Parte si impegna a comunicare all’altra Parte gli elenchi dei soggetti che svolgono attività per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria.
4. In applicazione di quanto previsto dal D.M. 363/1998 (Regola- mento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni) all’art. 10 comma 1 per le attività svolte in comune nell'ambito della presente convenzione, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. sa- ranno individuati di intesa tra le Parti, o le loro articolazioni con au- tonomia gestionale, attraverso specifici accordi. Tali accordi dovran- no essere formalizzati prima dell’inizio delle attività previste negli ac- cordi stessi.
Articolo 11 - Coperture assicurative
1. UNIGE garantisce che il personale universitario e gli studenti e i laureati che svolgeranno le attività oggetto della presente convenzio- ne presso i locali di ASPI sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.
2. ASPI garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle atti- vità connesse con la presente convenzione presso i locali di UNIGE.
3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza,
ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazio- ne alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.
Articolo 12 – Diritti di proprietà intellettuale
1. Le Parti si impegnano a dichiarare espressamente la reciproca col- laborazione nelle pubblicazioni scientifiche e a darne adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l’esterno, in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.
2. Le Parti valutano insieme l’opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni derivanti dall’attività collaborativa.
3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli accordi attuativi e/o contratti di ricerca di cui all’articolo 4 e fatti salvi i diritti morali e pa- trimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell’attività in- tellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi di- ritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in vol- ta pro quota inventiva a seconda dell'apporto di ciascuna Parte e re- golati da specifici accordi tra le Parti in conformità alla normativa vi- gente.
Articolo 13 - Utilizzazione scientifica e divulgazione dei ri- sultati
1. Le parti si impegnano a non divulgare i contenuti della partnership (a mezzo stampa ed altri media), prima della sottoscrizione congiunta
di accordi (di cui all’art. 4), attuativi della presente convenzione qua- dro.
2. Xxxxx restando i disposti dell’articolo 12, i risultati della ricerca possono essere divulgati da UNIGE solo dietro autorizzazione scritta di ASPI cui sarà sottoposto il testo da pubblicare. ASPI dovrà ri- spondere nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa xxxxxx- sta scritta di autorizzazione. Trascorso tale termine senza risposta scritta di ASPI l’autorizzazione verrà considerata concessa. Qualora l’autorizzazione, che non sarà irragionevolmente negata, sia concessa previa eliminazione e/o modificazione di parte delle informazioni contenute, l’Università degli Studi di Genova si impegna a pubblicare il testo in accordo alle richieste di ASPI.
3. I professori e ricercatori di UNIGE si riservano comunque il dirit- to di utilizzo dei risultati per il proseguimento della ricerca in ambito istituzionale. In tale caso, UNIGE terrà informata ASPI, che si riser- va il diritto di finanziare in via esclusiva l’eventuale prosecuzione del- le attività.
Articolo 14 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti
1. La collaborazione di cui alla presente convenzione quadro non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altro se- gno distintivo dell’altra Parte (incluse abbreviazioni), se non previa autorizzazione di ciascuna delle Parti.
Articolo 15 – Riservatezza
1 Fermo restando quanto previsto al precedente art. 12 in materia di
proprietà intellettuale, le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione della presente convenzione quadro e conseguentemente si impegnano a:
a) non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indiret- tamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra Parte;
b) non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indiretta- mente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra Parte per fini diversi da quanto previsto dalla presente convenzione.
2. Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà es- sere autorizzata per iscritto. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riserva- tezza conforme alle previsioni della presente convenzione.
3. Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunica- zione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la parte che ne è venuta a conoscenza abbia vio- lato la presente convenzione quadro.
Articolo 16 – Trattamento dei dati personali
1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e
le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione e agli accordi attuativi e/o contratti di ricerca di cui all’art. 4, in con- formità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dal D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i..
2. Il Titolare del trattamento dei dati personali per UNIGE è il Retto- re. Nel merito delle attività attuative della presente convenzione qua- dro, il responsabile per il trattamento dei dati è individuato nel re- sponsabile della struttura universitaria cui fanno capo le attività stes- se.
3. Il Titolare del trattamento dei dati personali per ASPI è il xxxx. Xxxx Xxxx Xxxxxxx. Il responsabile per il trattamento dei dati sarà in- dividuato, in base alle strutture coinvolte, negli accordi attuativi che verranno sottoscritti.
4. ASPI autorizza UNIGE a rendere nota, sul proprio sito istituzio- nale, la partnership oggetto della presente convenzione quadro ed a pubblicare sul medesimo sito, salvo diversa comunicazione, notizie riguardanti i relativi accordi attuativi e/o contratti di ricerca tra cui, in via esemplificativa: tema della ricerca/consulenza, nominativo del committente, valore economico del contratto.
Resta inteso che, fino alla sottoscrizione della presente convenzione, le parti si impegnano a non divulgare alcuna delle informazioni sopra menzionate.
Articolo 17 - Adempimenti di cui al D.Lgs 231/2001 e alla
Legge n. 190/2012
1. ASPI dichiara di aver adottato e di attuare un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo e un Codice Etico coerente con i principi posti dal D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e si obbliga al rispetto dei principi e delle procedure in essi previste.
2. UNIGE ha adottato il “Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università degli Studi di Genova” (D.R. n. 1143 del 27.2.2015), a norma dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 e in attuazione del DPR n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione), il quale definisce i doveri minimi di diligenza, leal- tà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti dell’Ateneo sono tenuti ad osservare. UNIGE ha altresì adottato il proprio “Codice etico” (D.R. n. 497 del 16.12.2011) finalizzato a regolare i rapporti tra le persone che operano all’interno della stessa, nonché i comporta- menti che questi sono tenuti ad adottare nelle relazioni con i soggetti pubblici e privati con i quali interagiscono, e volto in particolare, co- me disposto dall’art. 6 del medesimo Decreto Rettorale, a rifiutare ogni forma di favoritismo e nepotismo. Infine, in ottemperanza a quanto previsto dalla L. n. 190/2012, UNIGE adotta ogni anno il “Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della traspa- renza” per la gestione del rischio di corruzione.
3. In caso di violazione da parte di una delle Parti dei principi sanciti dai rispettivi Codici, ad esse applicabili, l’altra Parte avrà diritto di ri- solvere la presente Convenzione quadro e tutti gli accordi attuativi e/o contratti di ricerca che dovessero essere stati stipulati, con facoltà
di richiedere il risarcimento di tutti i danni, derivanti o conseguenti da tale inadempimento.
Art. 18 - Incompatibilità
1. Le Parti dichiarano, riguardo al personale e a eventuali esperti coinvolti nelle attività oggetto della presente convenzione, di osserva- re quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regola- mentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove que- ste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.
Articolo 19 – Controversie
1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente convenzione quadro.
2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'ac- cordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova per qua- lunque controversia inerente la validità, l'interpretazione l’esecuzione o la risoluzione della presente convenzione quadro.
Articolo 20 – Registrazione e spese
1. Il presente Atto si compone di n. 18 pagine e sarà registrato in ca- so d’uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registra- zione saranno a carico della Parte richiedente.
2. La presente Convenzione, stipulata nella forma della scrittura pri- vata, è soggetta ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2 comma 1 del
D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico
di entrambe le Parti per metà.
3. L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell’Università giusta autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Genova 1 n. 0216718 – 29.12.2016. L’Università con nota scritta chiederà a ASPI il rimborso della quota di spettanza.
Articolo 21 – Rimandi
1. Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente con- venzione, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.
PER L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA IL RETTORE
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
PER AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A. L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Xxx. Xxxxxxx Xxxxxx