COMUNE DI SELARGIUS
Allegato “A”
COMUNE DI SELARGIUS
Area Socio Assistenziale
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER IL SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO
ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente capitolato disciplina l’appalto relativo al servizio di sostegno socio educativo rivolto a soggetti minorenni e alle loro famiglie in evidente situazione di disagio relazionale.
L’intervento consiste nel supportare a domicilio, tramite le figure professionali coinvolte, il minore e la famiglia nelle relazioni interpersonali e sociali.
In particolare si vuole superare l’ottica assistenziale e promuovere e valorizzare le risorse presenti nel nucleo familiare e nel contesto territoriale di appartenenza; pertanto il Servizio sarà realizzato attraverso il lavoro di rete e di integrazione tra le risorse territoriali.
ART. 2 – FINALITA’ DEL SERVIZIO
L’obiettivo del servizio è di promuovere nei soggetti beneficiari degli interventi e nelle loro famiglie capacità e potenzialità temporaneamente inespresse e inutilizzate sia a causa di eventi esterni sia per l’incapacità di riconoscerle e utilizzarle in modo adeguato. Il riconoscimento dello stretto rapporto tra i problemi del minore e della sua famiglia, evidenzia la necessità di sostenere in modo unitario entrambi con interventi volti a:
sostenere il minore in condizioni di disagio e/o disadattamento socio- ambientale, con interventi individualizzati;
supportare la famiglia nello svolgimento delle sue funzioni educative, favorendo la permanenza del minore nel proprio nucleo;
sostenere il minore promuovendo lo sviluppo personale e relazionale in rapporto ai componenti del nucleo familiare di appartenenza e al contesto sociale in cui è inserito;
favorire un corretto inserimento del minore nelle strutture scolastiche facilitandone il processo di formazione educativo, scolastica e professionale;
coinvolgere i familiari sulle problematiche educative per una loro maggiore responsabilizzazione;
sostenere piccoli gruppi di minori con problematiche analoghe;
fornire informazioni per agevolare la famiglia ad accedere ai diversi servizi territoriali;
favorire il coinvolgimento del minore in attività psico-motorie, ricreative, culturali;
fornire informazioni atte a favorire una maggiore aggregazione sociale del minore e l’inserimento lavorativo.
presa in carico di minori segnalati dall’Autorità Giudiziaria.
ART. 3 – SOGGETTI BENEFICIARI DEL SERVIZIO
o minori le cui famiglie si trovino in difficoltà temporanea a garantire cure adeguate e ad esercitare la funzione educativa o che richiedano un intervento di sostegno alla genitorialità;
o minori le cui famiglie siano portatrici di problemi strutturali che comportano emarginazione e disadattamento;
ART. 4 - DECORRENZA E DURATA
L’appalto avrà durata di anni tre a decorrere dal 1.01.2020 e sino al 31.12.2022 con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni alle stesse condizioni.
ART. 5- FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE
Le ditte, all’atto di presentazione dell’istanza di partecipazione alla gara, dovranno autocertificare, ai sensi del D.P.R. N. 445/00, di garantire il numero minimo di personale in possesso dei requisiti professionali, così come appresso specificato. La ditta aggiudicataria dovrà fornire, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla richiesta da parte dell’Ente, l’elenco nominativo del personale con i relativi curricula, sotto forma di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con indicazione dei ruoli che ricopriranno all’interno del servizio. La ditta dovrà, altresì, specificare la tipologia di contratto di lavoro stipulato con ciascun operatore.
La ditta appaltatrice dovrà garantire le prestazioni previste dal presente capitolato con le figure professionali di seguito indicate:
Educatori Professionali in possesso del titolo conseguito in seguito alla frequenza di appositi corsi riconosciuti dallo Stato o dalla Regione o del diploma di laurea triennale in scienze dell’educazione o in possesso di diploma di scuola secondaria di 2° grado con almeno cinque anni di esperienza nei servizi territoriali socio-assistenziali e/o sanitari pubblici e privati nello svolgimento delle funzioni di educatore ai sensi della
L.R. n. 7/05, con esperienza biennale in servizi rivolti a disabili prestata a favore di Pubbliche Amministrazioni .
Assistente Sociale in possesso del titolo di Assistente Sociale e iscrizione all’Albo Professionale degli Assistenti Sociali, e svolgerà le proprie mansioni in diretta
collaborazione con il Direttore dell’esecuzione del contratto, per le sole finalità di cui al presente appalto
Psicologo in possesso di iscrizione all'Ordine Professionale con esperienza lavorativa triennale nel trattamento di casistica legata alle problematiche tipiche del disagio minorile e adolescenziale, di cui almeno un anno svolto in servizi a favore di Enti pubblici.
ART. 6 – NATURA E CONTENUTO DELLE PRESTAZIONI
Attraverso l’impiego di personale qualificato dovranno essere garantite le prestazioni di seguito elencate:
Funzioni dell’Assistente sociale:
accoglie le segnalazioni e ne verifica la sussistenza, stabilisce il primo rapporto con la famiglia ed è il referente della stessa;
raccoglie i dati relativi al minore e al nucleo familiare coinvolgendo anche le altre eventuali agenzie interessate;
effettua una prima valutazione sul caso e verifica l’esistenza di problematiche non espresse;
valuta l’opportunità di un intervento educativo, cura l’invio ad altri servizi svolgendo un’azione di filtro;
presenta il caso all’equipe , collabora con le altre figure interessate nella definizione del piano d’intervento, nelle verifiche in itinere e di conclusione del trattamento;
Funzioni dello psicologo:
supervisione e consulenza psicologica agli Educatori nella fase di attuazione del progetto educativo individuale;
presa in carico del singolo minore o nucleo familiare, dietro invio del Servizio Sociale professionale del Comune;
collaborazione con il Servizio Sociale professionale del Comune, con le agenzie educative del territorio (scuola, ludoteca ed altre) e i servizi sanitari territoriali, nella proposta ed attivazione di specifici progetti di intervento di prevenzione del disagio e di individuazione precoce di eventuali problematiche nella fascia minori e giovani;
garantire la propria collaborazione anche nell’ambito della predisposizione di incontri e riunioni con i docenti delle scuole inerenti i servizi oggetto del presente appalto.
Funzioni degli Educatori:
a.interventi di supporto alla famiglia nei suoi compiti educativi e di cura:
facilitazione nella relazione genitori - figli;
assunzione di responsabilità e compiti verso i minori;
recupero delle figure parentali e dei loro ruoli nell’ambito della famiglia;
interventi tesi ad orientare, informare e sostenere la famiglia circa la positiva fruizione delle risorse territoriali;
attivazione di reti informali e formali di sostegno al nucleo familiare.
b. interventi rivolti direttamente al minore con l'obiettivo di favorire lo sviluppo personale ed i rapporti familiari e sociali:
iniziative d’inserimento sociale utilizzando e sensibilizzando le risorse delle organizzazioni sociali, culturali, educative, sportive e ricreative presenti sul territorio;
attività finalizzate all'acquisizione dell'autonomia nella cura della persona (vestizione, nutrizione, igiene personale, ecc.);
interventi rivolti al superamento di problemi scolastici;
accompagnamento ai centri di terapia, attività culturali, sportive e formative qualora siano previste dal progetto educativo individuale;
accompagnamento/vigilanza per le visite del minore al genitore in situazioni di separazioni particolarmente conflittuali e in presenza di specifici provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria;
interventi di animazione e di tempo libero anche nei quartieri ed in particolare in quelli dove si rileva il maggior disagio.
c. disponibilità ad eventuali richieste d’intervento urgenti.
d. puntuale e tempestiva comunicazione al Servizio Sociale professionale del Comune in ordine a qualsiasi tipo di problema e disfunzione o informazione rilevanti riscontrate nell’esecuzione del servizio.
ART. 7 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
La Stazione appaltante mediante il Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) , appositamente nominato, esercita le funzioni di indirizzo, controllo e verifica, volte ad armonizzare le attività con gli obiettivi e le finalità del servizio.
In particolare è di competenza del Direttore dell’esecuzione:
la programmazione generale del servizio;
l’analisi delle richieste, delle segnalazioni relative al servizio e l'attivazione degli interventi;
la collaborazione alla predisposizione di progetti e di piani socio educativi personalizzati, comprese eventuali modifiche, che definiscano gli obiettivi, i tempi e il numero delle ore da attribuire ai singoli casi, nonché le modalità di verifica;
la definizione dei criteri e delle modalità di accesso al servizio;
I controlli a livello tecnico e amministrativo sull’andamento del Servizio.
Spetta all’appaltatore :
Assicurare, entro cinque giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte del Servizio Sociale, le prestazioni richieste e le ore di assistenza a favore di ciascun minore/nucleo familiare segnalato;
La programmazione organizzativa del servizio;
La realizzazione degli interventi socio-educativi con l’impiego di personale con specifica professionalità ed esperienza;
Assicurare la stabilità e la continuità del rapporto minore - operatore, salvo casi di forza maggiore;
Il monitoraggio delle prestazioni in relazione all’evolversi delle situazioni di bisogno e la verifica dell’efficienza delle prestazioni effettuate;
La partecipazione alle attività di programmazione degli interventi e agli incontri di verifica con il Direttore dell’esecuzione del contratto;
La produzione di documentazione tecnica sull’attività svolta;
La presentazione, entro dieci giorni dall’aggiudicazione dell’appalto, di una proposta di scheda per la rilevazione della customer satisfaction ;
La presentazione trimestrale dei risultati della rilevazione effettuata;
La trasmissione di relazioni trimestrali redatte dagli operatori per ciascun minore.
ART. 8 GESTIONE DEL PERSONALE
Tutto il personale è tenuto a mantenere durante il servizio il segreto d’ufficio ed un comportamento corretto che in nessun caso sia di pregiudizio all’Ente di riferimento o agli utenti assistiti. Il Servizio Sociale comunale ha facoltà di richiedere all’appaltatore la sostituzione degli operatori che risultino non idonei in quanto causa accertata di grave disservizio, anche sotto gli aspetti del corretto rapporto e della disponibilità nei confronti del minore e/o del nucleo familiare.
La sostituzione del personale, per malattie o altre esigenze debitamente documentate, dovrà essere immediata in modo da evitare la sospensione del servizio. Il personale supplente dovrà possedere i medesimi requisiti di quello sostituito. Ogni sostituzione del personale dovrà essere formalmente comunicata e autorizzata preventivamente dal Direttore dell’esecuzione del contratto, salvo casi imprevedibili e urgenti per cui tale procedura, non potendo trovare applicazione in modo preventivo, verrà attivata immediatamente dopo la sostituzione.
L’appaltatore è tenuto a garantire il servizio di cui al presente capitolato anche in caso di sciopero del proprio personale.
L’appaltatore assicura, con oneri a proprio carico, la formazione permanente del personale assegnato al servizio con la predisposizione di un piano annuale dei corsi di formazione e aggiornamento da trasmettere al Direttore dell’esecuzione del contratto.
L’appaltatore s’impegna, inoltre, a garantire al proprio personale la massima informazione circa le modalità di svolgimento del servizio e le norme contenute nel presente capitolato.
ART-9-APPLICAZIONE DELLE NORME DEL C.C.N.L E DI ALTRE DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE
L’Appaltatore dovrà disporre di un organico sufficiente ed idoneo a garantire un adeguato espletamento dei servizi richiesti. Il personale dipendente dovrà essere, pena la risoluzione del contratto, assunto ed inquadrato nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali che regolano la materia, nonché possedere tutti i requisiti
professionali previsti dalle vigenti norme. Il personale utilizzato dalla Ditta per tutte le attività richieste dal Capitolato deve essere composto da soci e/o dipendenti ed essere regolarmente iscritto a libro paga. Per tutto il personale viene garantito il regolare versamento dei contributi sociali e assicurativi e viene dotato di apposita assicurazione contro gli infortuni.
Se l’appaltatore è una cooperativa si impegna a rispettare i relativi Accordi nazionali e provinciali di lavoro anche nei rapporti con i soci. Gli obblighi di cui sopra vincolano la Ditta anche se la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi contrattuali e receda da essi.
Nell’esecuzione dei servizi di cui al presente appalto l’appaltatore si obbliga comunque ad applicare integralmente tutte le norme di legge e contrattuali vigenti per il personale utilizzato (es. CCNL e Contratti Integrativi). Si obbliga, altresì, ad applicare il Contratto Nazionale anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione; in caso di cooperativa, l’appaltatore si impegna a rispettare i relativi Accordi nazionali e provinciali di lavoro anche nei rapporti coi soci.
Il personale della Ditta deve rispettare le norme di legge e regolamentari inerenti il servizio assegnato (D.P.R. 62/2013 “Codice di comportamento dei pubblici dipendenti”), alle norme fissate dal presente Capitolato. Deve inoltre svolgere il compito assegnato con perizia, prudenza, diligenza e rispetto dell’utenza. Il personale della Ditta è tenuta al segreto d’ufficio ai sensi dell’art. 622 del C.P.
L’appaltatore è tenuto, altresì, ad ottemperare ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 39/2014, nel quale è definito che “chi intende impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609- undecies del codice penale” deve richiedere il certificato penale del casellario giudiziale da cui risulti l’assenza di condanne per gli illeciti sopra indicati, e comunicarlo alla Stazione Appaltante.
L’appaltatore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative, ai regolamenti vigenti in materia di lavoro, di assicurazione sociale e prevenzione infortuni, di formazione, con specifico riguardo alle disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e prevenzione degli infortuni previste dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i. La Ditta contrarrà, prima dell’inizio del servizio, adeguata polizza assicurativa per tutti i danni derivanti agli utenti da comportamenti, anche omissivi, del proprio personale nell’espletamento delle attività previste dal presente capitolato d’appalto, con la copertura definita dall’art. 13 del presente Capitolato. Entro il temine che verrà fissato dall’Amministrazione, la Ditta aggiudicataria trasmetterà una copia della polizza all’Area amministrativa dei Servizi Sociali e dei successivi rinnovi.
L’Affidatario, prima dell’inizio del servizio di ciascun operatore, o contemporaneamente nel caso di sostituzioni temporanee, invia comunicazione, scritta o telematica, dei dati anagrafici e dei titoli di studio che danno diritto all’assegnazione del servizio richiesto dalla Stazione appaltante.
ART. 10 – CLAUSOLA SOCIALE
In relazione allo specifico oggetto del servizio del presente appalto, la continuità educativa ed assistenziale è considerata un valore, nel rispetto di tutte le norme e disposizioni vigenti.
A tal fine, qualora a seguito della presente procedura di gara si verificasse un cambio di gestione dell’appalto, l’appaltatore è tenuto obbligatoriamente al rispetto delle clausole sociali previste dal CCNL del comparto di appartenenza e, per quanto in specifico riguarda il comparto delle cooperative sociali, è tenuta al rispetto dell’art. 37 del CCNL e successivi accordi integrativi di applicazione.
Nel caso in cui l’appaltatore non faccia parte del predetto comparto e abbia l’esigenza di disporre di ulteriori risorse umane rispetto a quelle già presenti nella sua organizzazione per lo svolgimento delle attività rientranti tra quelle oggetto del servizio in affidamento, dovrà, in via prioritaria, assumere il personale che opera alle dipendenze del gestore uscente, dallo stesso individuato come idoneo, a condizione che sia coerente con l’organizzazione prescelta.
L’impegno è da annoverare tra gli obblighi contrattuali specifici che gravano sull’appaltatore.
ART. 11 – RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONI
L’appaltatore risponderà dei danni - sia alle persone, sia alle cose - cagionati all’Amministrazione appaltante o a terzi , anche per comportamenti omissivi del personale addetto, in relazione allo svolgimento di tutte le attività e servizi che formano oggetto dell’appalto e per l'intera durata del medesimo, tenendo al riguardo sollevata l’Amministrazione appaltante da ogni eventuale richiesta risarcitoria o pretesa, da qualsiasi soggetto avanzata.
L’appaltatore si obbliga, pertanto, a stipulare con primaria compagnia assicuratrice - e a mantenere valida ed efficace, per tutta la durata dell’appalto, comprese le eventuali proroghe - idonea copertura assicurativa per:
Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività e ai servizi prestati, intendendosi compresi i danni derivanti dal complesso delle attività e dei servizi formanti oggetto dell’appalto, come descritto nel presente Capitolato d’oneri, comprensiva della garanzia per la
Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) per gli infortuni sofferti da tutti i prestatori d’opera addetti all’attività, inclusi i soci.
La richiamata assicurazione RCT/RCO dovrà prevedere:
- nella “descrizione del rischio assicurato”, l’espresso richiamo all’oggetto dell’appalto del presente Capitolato d’oneri;
- massimali di garanzia non inferiori rispettivamente a:
• euro 3.000.000,00 per sinistro RCT, indipendentemente dal numero dei terzi danneggiati ;
• euro 3.000.000,00 per sinistro RCO per prestatore di lavoro infortunato;
ART. 12 – DIVIETO DI CESSIONE DI APPALTO E DIVIETO DI SUBAPPALTO
E’ fatto divieto all’appaltatore di cedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio oggetto del presente capitolato.
ART. 13 – CAUZIONE
Prima della stipula del contratto l’appaltatore è tenuto, a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte e del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, a versare, pena la decadenza dell’aggiudicazione, una cauzione definitiva corrispondente al 10% dell’importo netto dell’appalto, con le modalità di cui all’art. 103, comma 4 e ss. Del D.lgs n. 50/2016 e come stabilito dall’art. 167, comma 3 del D.Lgs 50/2016.
Il deposito cauzionale è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione indicata dall’art. 75, comma 7 del D.Lgs 163/2006. Per fruire di tale beneficio il concorrente dichiara il possesso del requisito e lo documenta allegando fotocopia della certificazione.
La garanzia fideiussoria è prestata per l’intero periodo contrattuale e sarà svincolata, in assenza di inadempienze, comminatorie di penalità o altre cause di impedimento, entro 30 giorni dal termine di tale periodo.
ART. 14- STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Al termine della procedura di gara e adottati gli atti di aggiudicazione, verrà stipulato apposito contratto con il soggetto risultato aggiudicatario definitivo dell’appalto. Il contratto sarà redatto e sottoscritto in modalità elettronica ai sensi di quanto disposto dall’art. 6, 3° comma, del Decreto Legge 18.10.2012 n. 179, convertito in Legge 17.12.2012 n. 221, pertanto il rappresentante dell’appaltatore dovrà stipulare munito di firma digitale.
Il contratto verrà stipulato in forma pubblica e le spese contrattuali sono a carico dell’appaltatore.
ART. 15 -DOMICILIO FISCALE, RECAPITO ED UFFICIO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
L’appaltatore è tenuto a comunicare, prima dell’inizio dell’appalto, il suo domicilio per tutti gli effetti giuridici ed amministrativi ed è altresì tenuta a comunicare all’Amministrazione Comunale ogni variazione che dovesse intervenire durante la vigenza del contratto.
ART. 16 – LIQUIDAZIONI CORRISPETTIVI
Per lo svolgimento del servizio oggetto dell’appalto il Comune si impegna a corrispondere all’appaltatore il costo orario lordo risultante per ciascuna figura prevista per ogni ora di servizio prestata, comprensiva dei costi di organizzazione.
La liquidazione dei compensi a favore della ditta appaltatrice avverrà con cadenza mensile , entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura previa acquisizione da parte dell’Amministrazione Comunale del documento unico di regolarità contabile (DURC) relativo agli obblighi contributivi ed assicurativi.
Allegato alla fattura dovrà essere trasmesso il prospetto riepilogativo delle prestazioni e delle ore impiegate a favore di ciascun assistito, una relazione mensile sull’andamento del servizio, firmata dal rappresentante legale dell’appaltatore e l’attestazione dell’avvenuto pagamento delle spettanze dovute agli operatori coinvolti nel presente appalto , relative al mese precedente a quello di competenza ( se la fattura presentata a maggio, relativa alle prestazioni erogate ad aprile, l’attestazione dell’avvenuto pagamento deve essere riferita al mese di marzo) L’appaltatore si obbliga a trasmettere all’Amministrazione Comunale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 (Tracciabilità dei flussi finanziari), gli estremi identificativi di uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società poste italiane spa, dedicati, anche non in esclusiva, al pagamento delle fatture inerente il presente appalto, precisando contestualmente le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui medesimi conti.
Il contratto si intenderà risolto di diritto nel caso in cui per le transazioni ci si avvalga di canali diversi da Banche o Poste s.p.a.
Le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico e dovranno riportare obbligatoriamente il seguente Codice Univoco Ufficio relativo all’Area Socio- culturale del Comune: TZ7RJB
Le fatture devono inoltre contenere obbligatoriamente le seguenti informazioni:
- indicare il numero e la data di adozione della determinazione con la quale è stato assunto l’impegno di spesa ( Dati che verranno comunicati dall’ufficio al termine delle procedure di gara)
- scadenza del pagamento
- l’IBAN del conto dedicato
- CIG, codice identificativo di gara
- Natura, qualità e quantità del servizio oggetto della fatturazione
Sull’importo netto progressivo delle prestazioni la Stazione appaltante opererà, una ritenuta dello 0,50% ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.Lgs n. 50/2016; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale previo rilascio del DURC.
ART. 17- CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Qualsiasi controversia derivante dall’esecuzione del contratto d’appalto, cui il presente capitolato è parte integrante e sostanziale, è demandata all’Autorità Giudiziaria competente in materia.
Foro competente è il Tribunale di Cagliari.
ART.18- INADEMPIENZE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Nel caso in cui la ditta aggiudicataria non ottemperi agli obblighi contenuti nel presente capitolato il committente potrà applicare penali come di seguito esplicitato:
1. penale pecuniaria forfettaria € 2.000,00 per ciascuna delle seguenti inadempienze: mancata o irregolare applicazione delle norme sui contratti di lavoro di cui all’art. 10;
- mancato o ritardato pagamento per più di una mensilità degli emolumenti dovuti al personale;
- mancato rispetto del piano di aggiornamento del personale di cui all’art. 9;
- mancata realizzazione delle iniziative e attività di promozione del servizio previste nell’offerta tecnico-organizzativa in sede di gara;
- violazione della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 196/2003;
2. penale pecuniaria forfettaria € 1.500,00 per ciascuna delle seguenti inadempienze:
- mancata, insufficiente o ritardata attivazione dell’intervento nei tempi stabili con il Servizio Sociale professionale, salvo causa di forza maggiore o evento eccezionale debitamente documentati;
- pregiudizievole e doloso comportamento da parte degli operatori che causi danno agli utenti rispetto alle disposizioni di cui all’art. 13 del presente capitolato;
- mancata comunicazione ai Servizio Sociale Professionale delle sostituzioni del personale e/o mancata presentazione della documentazione atta a verificare i requisiti;
- ripetuta mancata applicazione del programma individuale dell’utente relativamente agli interventi e all’orario programmato;
L’Amministrazione procederà preventivamente alla contestazione degli addebiti all’appaltatore mediante notifica via pec presso il domicilio legale della ditta entro 5 giorni lavorativi dalla presa d’atto del fatto.
Alla contestazione dell’inadempienza la ditta ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 3 (tre) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Nel caso di mancata o insufficiente giustificazione l’importo della penale comminata verrà dedotto in compensazione dalla prima fattura utile.
L’Amministrazione comunale ha la facoltà di esigere la risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nel caso in cui l’appaltatore si renda colpevole di frode o di grave negligenza, gravi e ripetute inadempienze e irregolarità nell’effettuazione del servizio, oltre che nei seguenti casi:
a) dopo 3 (tre) contestazioni scritte, per inadempienze sanzionate con le penali sopra descritte, nel caso in cui la ditta aggiudicataria non fornisca adeguate giustificazioni entro i termini previsti;
b) interruzione del servizio senza giusta causa, nel qual caso l’Amministrazione potrà rivalersi per danni subiti oltre che trattenere la cauzione versata;
c) grave inosservanza delle norme contrattuali del C.C.N.L. e/o accordi territoriali di categoria rispetto agli obblighi previdenziali ed assistenziali;
d) nel caso in cui possano ritenersi venute meno le capacità tecniche ed organizzative per garantire l’adeguata esecuzione dei servizi;
e) mancato inizio del servizio entro i termini indicati dal Servizio Sociale Professionale.
La facoltà di risoluzione è esercitata dall’Amministrazione, incamerando la cauzione, con il semplice preavviso scritto di quindici giorni, senza che l’aggiudicatario abbia nulla a pretendere oltre il pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e servizi regolarmente adempiuti sino al giorno della risoluzione.
In tale caso la risoluzione comporta l’esecuzione d’ufficio (art. 32 X.X. 000 del 25.05.1895) in danno all’aggiudicatario, senza pregiudicare il diritto dell’Amministrazione al risarcimento dei maggiori danni subiti.
ART. 19 – DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente disciplinato nel presente capitolato valgono le vigenti disposizioni di legge in materia.
Ai sensi del RGPD i dati forniti dai concorrenti saranno raccolti e trattati ai fini della gestione del procedimento di gara e dell’eventuale successivo rapporto contrattuale.
I dati non saranno comunicati ad altri soggetti se non in ottemperanza ad obblighi di legge ed in accoglimento di richiesta di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90.
L’aggiudicatario e tutto il personale incaricato del servizio si impegnano ad osservare la piena riservatezza sui dati e le informazioni raccolti o comunicati dalle Amministrazioni nello svolgimento del servizio stesso e a procedere al trattamento degli stessi ai sensi del suddetto RGPD.
Il Direttore dell’Area Dott.ssa X.X.Xxxxxxxxxx