FOGLIO INFORMATIVO PER I CONTRATTI DI GARANZIA RELATIVI AD OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING)
XXXXXX INFORMATIVO PER I CONTRATTI DI GARANZIA RELATIVI AD OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING)
INFORMAZIONI SULLA SOCIETA’ DI LEASING
Total Leasing S.p.A.
Sede: Xxx Xxxxxx, 00/X – 00000 Xxxxxxx Tel.: 000 0000000 – Fax: 000 0000000
E-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxx.xx – Sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxx.xx
Codice Fiscale, Partita IVA e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia: 01104120173 Capitale sociale: 12.500.000,00 Euro interamente versato
Iscrizione Albo intermediari finanziari ex art. 106 TUB nr. 176
INFORMAZIONI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE
Denominazione legale del soggetto convenzionato:
Sede legale ed amministrativa:
Numero di telefono:
Qualifica:
Estremi iscrizione in Albi – Elenchi:
Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto con il quale entra in contatto costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.
CHE COS’E’ UNA GARANZIA
Una garanzia è un contratto in forza del quale il garante assume l’obbligo di adempiere quanto dovuto dal debitore principale a favore del creditore. E’ opportuno che il garante conosca i rischi e le obbligazioni del rapporto principale poiché le garanzie hanno natura accessoria al contratto di leasing, all’andamento del quale la garanzia sarà legata. Conseguentemente è opportuno che il garante prenda visione del Foglio informativo relativo al contratto garantito.
TIPI DI GARANZIE E I LORO RISCHI
La concessione di un contratto di leasing finanziario può essere condizionato, a discrezione della società di Leasing, dal rilascio di una o più garanzie il cui testo viene normalmente regolato sulla base di formulari predisposti da TOTAL LEASING SpA.
Le garanzie possono essere di carattere personale o reale.
Tra le garanzie personali che TOTAL LEASING SpA può richiedere ai propri clienti rientrano: la fidejussione, l’impegno al riacquisto, l’impegno all’acquisto e l’impegno al subentro.
FIDEJUSSIONE
E’ l’atto mediante il quale il garante si impegna a soddisfare le obbligazioni assunte nei confronti di TOTAL LEASING SpA da parte dell’Utilizzatore, fino alla concorrenza di un importo massimo predeterminato. Il fideiussore risponde con tutto il proprio patrimonio in caso di inadempimento del debitore principale: una volta che il fideiussore abbia provveduto al pagamento di quanto richiesto, egli è surrogato nei diritti che TOTAL LEASING SpA aveva nei confronti del debitore principale. Il fideiussore risponde delle somme dovute dal debitore principale a titolo di canoni, interessi, spese, oneri fiscali risarcimento danni e per qualsiasi altro titolo previsto dal contratto a carico dell’Utilizzatore.
TOTAL LEASING SpA potrà richiedere il pagamento del proprio credito indifferentemente al debitore principale o al fideiussore, senza necessità della preventiva escussione del debitore principale.
IMPEGNO AL RIACQUISTO e IMPEGNO ALL’ACQUISTO
Entrambe sono proposte irrevocabili di acquisto del bene oggetto del contratto di leasing garantito a prezzi predeterminati sottoposte alla condizione che il contratto di locazione finanziaria si risolva per inadempimento contrattuale del debitore principale
ovvero a fronte del mancato esercizio della facoltà di esercitare l’opzione d’acquisto al termine della locazione, da parte dell’Utilizzatore.
Generalmente l’impegno al riacquisto è una garanzia rilasciata dallo stesso fornitore del bene oggetto del contratto di leasing; l’impegno all’acquisto può essere rilasciato da un soggetto terzo.
Nell’ipotesi di escussine della garanzia, a seguito del pagamento della somma concordata da parte del garante, quest’ultimo acquisterà da TOTAL LEASING SpA il bene oggetto del contratto di leasing, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. Rimarranno a carico del garante anche il ritiro del bene e le eventuali azioni di recupero dello stesso. In presenza di una di queste garanzie, sussiste altresì il rischio per il garante di trovare il bene oggetto del contratto di leasing, incompleto o inservibile, di non averne l’immediata disponibilità materiale, di dover pagare un prezzo prefissato anche più alto del valore commerciale di mercato.
IMPEGNO AL SUBENTRO
E’ un atto con il quale il garante si impegna a subentrare in un contratto di leasing a seguito dell’inadempimento del debitore principale, assumendo tutti gli impegni di questo e provvedendo a corrispondere, in unica soluzione, ogni somma dovuta dal cedente in forza del contratto ceduto, in particolare ad adempiere le obbligazioni che scadranno successivamente alla cessione.
Tra le garanzie reali che TOTAL LEASING SpA può richiedere ai propri clienti rientrano: il pegno, l’ipoteca e il deposito cauzionale.
PEGNO
E’ il diritto reale che il garante concede al creditore su una cosa mobile di sua proprietà, a maggior garanzia del credito derivante dal contratto di leasing.
Possono costituire oggetto di pegno: beni mobili, titoli di credito, valori o denaro. In caso di beni mobili, la garanzia si costituisce con la consegna a TOTAL LEASING SpA, o ad un terzo designato, della cosa o del documento oggetto del pegno. In caso di titoli di credito, la garanzia si costituisce con atto scritto e con la notifica al debitore principale del credito dato in pegno ,ovvero con l’accettazione del debitore stesso con scrittura avente data certa. Possono essere acquisiti in pegno anche strumenti finanziari come azioni, obbligazioni ecc. . In questi casi, il pegno dovrà essere depositato presso le casse di un Primario Istituto di credito, e i deposito sarà vincolato al consenso di TOTAL LEASING SpA.
In caso di inadempimento del debitore principale al pagamento dei canoni di leasing, il garante si assume il rischio della perdita dell’oggetto di pegno a seguito dell’espropriazione o della vendita a terzi. Il datore del pegno non rischia nulla di più oltre alla perdita del bene o del credito costituito in pegno, fatta eccezione per alcune tipologie di pegno (es. pegno titoli), per il quale vi è il rischio che il depositario richieda il pagamento di specifiche commissioni. In questo caso il garante dovrà corrispondere la relativa spesa , il cui importo sarà stato comunicato dal depositario al momento della costituzione del pegno.
Il pegno da diritto al creditore garantito di essere soddisfatto con precedenza rispetto ad altri creditori che non siano titolari di analoghe garanzie.
IPOTECA
E’ un diritto reale di garanzia costituito su beni iscritti nei pubblici registri (immobili, imbarcazioni, veicoli ecc.) che attribuisce al creditore la facoltà di ottenere la vendita del bene sul quale è costituita con il diritto di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato.
Essa si costituisce mediante iscrizione nei pubblici registri.
Questa garanzia può essere costituita in forza di un contratto o di una dichiarazione unilaterale (ipoteca volontaria); in forza di una norma di legge (ipoteca legale); o ad istanza del creditore a cui favore sia stata emanata una sentenza o altro provvedimento giudiziale che condanni il debitore a pagare una somma di denaro od a realizzare un’altra obbligazione (ipoteca giudiziale).
Il garante corre il rischio di rispondere di n debito altrui con il bene ipotecato.
DEPOSITO CAUZIONALE
Consiste nella consegna da parte del debitore, o di un terzo garante, di una somma di denaro da utilizzare a copertura di eventuali insolvenze, oppure da restituire al termine del contratto garantito; la cauzione può essere infruttifera o fruttifera, a seconda che il creditore alla scadenza, debba restituire solo il capitale o anche gli interessi.
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
TOTAL LEASING SpA per la stipula di un contratto di garanzia che assiste un contratto di leasing, non richiede alcun compenso. Per alcuni tipi di garanzie, che presuppongono l’intervento di altri soggetto (notai, banche ecc.) è possibile che questi richiedano un compenso; il costo dovrà essere sostenuto dal garante o dal debitore principale e verrà a loro comunicato direttamente dal soggetto terzo e con quest’ultimo direttamente regolato.
RECLAMI
Per eventuali contestazioni relative al rapporto regolato dal contratto, il Cliente può fare reclamo inoltrandolo al nostro Ufficio Reclami nelle seguenti modalità:
- tramite posta ordinaria o raccomandata a/r all’indirizzo Total Leasing SpA – Ufficio Reclami – Xxx Xxxxxx 00/X – 00000 Xxxxxxx;
- tramite e-mail o PEC all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx;
- tramite Fax al numero 000 0000000;
- tramite consegna manuale presso la nostra sede in Xxx Xxxxxx 00/X, Xxxxxxx.
L’intera gestione del reclamo e l’interazione con il personale di Total Leasing spa sarà a titolo gratuito. L’Ufficio Reclami risponderà entro 30 giorni dal ricevimento.
Se il cliente non sarà soddisfatto o non avrà ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice potrà rivolgersi
all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, oppure direttamente telefonando al numero 02 72424246 o inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica xxxxxx.xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx, in alternativa chiedere presso le filiali della Banca d’Italia oppure direttamente presso i nostri uffici. La decisione dell'Arbitro Bancario Finanziario non impedisce al Cliente di rivolgersi all'autorità giudiziaria ordinaria. Per rispettare le disposizioni in materia di mediazione obbligatoria previste dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n.28, prima di rivolgersi all'autorità giudiziaria, il Cliente e Total Leasing Spa devono effettuare il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità e pertanto ricorrere all'organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) dove è consultabile anche il relativo Regolamento.
La condizione di procedibilità ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010 n.28 si intende attuata nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento di cui sopra presso l'ABF.
Queste disposizioni valgono anche per le controversie che dovessero sorgere anche tra Total Leasing Spa e gli eventuali garanti del cliente.
LEGENDA
- Concedente: è la società di leasing, banca o intermediario finanziario che “concede” il bene in locazione finanziaria.
- Utilizzatore: è il cliente che “utilizza” il bene ricevuto in locazione finanziaria.
- Creditore: è TOTAL LEASING SpA che in qualità di Concedente nell’operazione di leasing;
- Debitore principale:è il soggetto che ha assunto in proprio il contratto di locazione finanziaria (Utilizzatore);
- Garante: è il soggetto, persona fisica o giuridica, che rilascia una garanzia a favore di TOTAL LEASING SpA;
- Xxxxxxxx incaricato: è l’intermediario bancario, finanziario o collaboratore esterno (agente in attività finanziaria o fornitore di beni e servizi) che in virtù di una “convenzione” con l’intermediario preponente offre “fuori sede” i suoi prodotti;
- Importo xxxxxxx xxxxxxxxx: è la somma complessiva (per capitale, interessi e spese) che il garante si impegna a pagare a TOTAL LEASING SpA in caso di inadempimento del debitore principale
- Offerta fuori sede: L’offerta svolta inun luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze di TOTAL LEASING SpA
- Risoluzione :scioglimento del rapporto contrattuale garantito dovuto al verificarsi dell’inadempimento degli obblighi contrattuali ;
- Strumenti finanziari: azioni ed altri titoli rappresentativi di capitare di rischio negoziabili sul mercato dei capitali , obbligazioni, titoli di stato, certificati di deposito, quote di fondi comuni di investimento ed altri titoli di debito
- Reclamo: ogni atto predisposto in forma scritta, mediante il quale un soggetto, identificabile dall’intermediario, contesta un attività od un omissione da parte di quest’ultimo.
Brescia, 01/01/18