Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE)
4.1.1
Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE)
Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS)1
Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali
del 18 febbraio 1993
Art. 1 Scopo
1L'accordo stabilisce le regole per il riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali cantonali, per la gestione di una lista degli insegnanti ai quali è stato ritirato il diritto d'insegnare e di un registro dei professionisti della salute.2
2Esso regola, in applicazione del diritto nazionale e internaziona- le, il riconoscimento dei diplomi scolatici e professionali esteri3, nonché l'applicazione dell'obbligo di dichiarazione al quale sottostanno i prestatori di servizi. 4
3Esso favorisce il libero accesso alla formazione superiore e all'esercizio della professione. Contribuisce a garantire la qualità della formazione in tutta la Svizzera.
1 Modifica del 16 giugno 2005
2 Modifica del 16 giugno 2005
3 Modifica del 16 giugno 2005
4 Modifica del 24 ottobre / 21 novembre 2013
4Esso costituisce la base per accordi tra la Confederazione e i can- toni secondo l'articolo 16 capoverso 2 della Legge federale sulle scuole universitarie professionali.5
5 Modifica del 16 giugno 2005
Art. 2 Campo di applicazione
Il presente accordo si applica a tutte le formazioni e a tutte le professioni che sono regolamentate dai cantoni.
Art. 3 Collaborazione con la Confederazione6
1Nei campi in cui le competenze sono ripartite tra Confederazio- ne e cantoni vanno ricercate delle soluzioni d'intesa.
2La collaborazione con la Confederazione si esplica in particolare nei seguenti campi:
a. riconoscimento degli attestati di maturità (attitudine generale per intraprendere degli studi superiori),
b. riconoscimento degli attestati di maturità professionale, e in generale, dell'attitudine ad intraprendere degli studi in una scuola universitaria professionale,
c. riconoscimento dei diplomi per l'insegnamento nelle scuole professionali,
d. definizione dei principi che regolano l'offerta di cicli di studio sanciti da un diploma nel campo delle scuole universitarie professionali, e
e. consultazione e partecipazione dei cantoni nelle questioni in- ternazionali.
3La conclusione d'accordi come previsto dall'articolo 1 capoverso 4, è di competenza dell'Assemblea plenaria della CDPE. Nel campo delle professioni della salute, la CDS deve essere associat- a a tutti i negoziati svolti in vista della conclusione di un accordo.
Art. 4 Autorità di riconoscimento
6 Modifica del 16 giugno 2005
1L'autorità di riconoscimento è la CDPE. La CDS riconosce diplo- mi scolastici e professionali nei campi di sua competenza, sem- pre che la competenza non spetti alla Confederazione.7
2Ogni cantone che ha aderito all'accordo dispone di un voto. Gli altri cantoni hanno voto consultivo.
Art. 5 Applicazione dell'accordo
1La CDPE è incaricata dell'applicazione dell'accordo.
2A tale scopo collabora con la Confederazione e con la Conferen- za universitaria svizzera in tutte le questioni concernenti i di- plomi universitari.8
3La CDS applica l'accordo nel campo di sua competenza. Può affidare l'incarico a terzi, ma resta, in ogni caso, responsabile per la vigilanza.9
Art. 6 Regolamenti di riconoscimento
1I regolamenti di riconoscimento fissano per tutti i diplomi sco- lastici e professionali o per delle categorie di diploma, in partico- lare:
a. le condizioni di riconoscimento (articolo 7),
b. la procedura per il riconoscimento,
c. le condizioni per il riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali esteri, e
d. la procedura relativa all'obbligo dei prestatori di servizi di di- chiarare le loro qualifiche professionali e alla verifica di queste qualifiche.10
7 Modifica del 16 giugno 2005
8 Modifica del 16 giugno 2005
9 Modifica del 16 giugno 2005
10 Modifica del 24 ottobre / 21 novembre 2013
2L'autorità di riconoscimento emana il regolamento di riconosci- mento dopo aver consultato le organizzazioni e le associazioni professionali direttamente interessate. Se l'incarico è affidato a terzi secondo l'articolo 5 capoverso 3, essa deve approvare il re- golamento di riconoscimento.
3Il regolamento di riconoscimento, rispettivamente la sua appro- vazione, devono essere accettati da almeno i due terzi dei
membri aventi diritto di voto dell'autorità di riconoscimento competente.
Art. 7 Condizioni di riconoscimento
1Le condizioni di riconoscimento precisano le esigenze minime che i diplomi scolastici e professionali devono soddisfare. Si terrà conto in modo adeguato dei modelli relativi alla formazione e alla professione esistenti in Svizzera, così come di eventuali esigenze internazionali.
2Il regolamento deve disciplinare:
a. le qualifiche che il diploma attesta, e
b. il modo con il quale dette qualifiche sono valutate.
3Può, ulteriormente, contenere altre prescrizioni quali:
a. la durata della formazione,
b. le condizioni per essere ammessi alla formazione,
c. i contenuti dell'insegnamento, e
d. le qualifiche richieste al corpo insegnante.
Art. 8 Effetti del riconoscimento
1Il riconoscimento attesta che il diploma scolastico e professiona- le soddisfa le condizioni previste dal presente accordo e dallo specifico regolamento di riconoscimento.
2I cantoni che hanno aderito all'accordo garantiscono, ai titolari e alle titolari di un diploma riconosciuto, il medesimo diritto d'accesso alle professioni regolamentate sul piano cantonale di quello accordato ai loro cittadini e cittadine in possesso di un di- ploma corrispondente.
3I cantoni che hanno aderito all'accordo autorizzano i titolari e le titolari di un diploma riconosciuto a frequentare le scuole d'or- dine superiore alle stesse condizioni previste per i loro cittadini e cittadine in possesso di un diploma corrispondente. Resta ri- servato il diritto di stabilire le restrizioni dovute alle possibilità d'assunzione nelle singole scuole e di esigere un'adeguata par- tecipazione finanziaria.
4I titolari e le titolari di un diploma riconosciuto hanno il diritto di portare il titolo corrispondente e garantito, nella misura in cui il regolamento di riconoscimento lo preveda in modo esplicito.
Art. 9 Documentazione, pubblicazione
1La CDPE allestisce una documentazione sui diplomi scolastici e professionali.
2I cantoni che hanno accettato l'accordo s'impegnano a pubbli- care i regolamenti di riconoscimento sul foglio ufficiale.
Art. 10 Protezione giuridica11
1Ogni contestazione da parte di un cantone nei confronti dei re- golamenti e delle decisioni prese dalle autorità di riconoscimento così come ogni disputa tra cantoni può essere oggetto di un'azione al Tribunale federale giusta l'articolo 120 della Legge sul Tribunale federale12.
2Contro le decisioni delle autorità di riconoscimento, nonché contro decisioni concernenti le tasse previste nell'articolo 12ter capoverso 8, la persona coinvolta, può inoltrare, entro 30 giorni dalla notifica, presso la commissione di ricorso istituita dal Comitato della conferenza competente, un ricorso scritto e debi- tamente motivato. Le disposizioni della Legge sul Tribunale
11 Modifica del 16 giugno 2005
12 Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (Legge sul Tribunale federale, LTF); RS 173.110
amministrativo federale13 si applicano per analogia. Le decisioni delle commissioni di ricorso possono essere oggetto di un ricorso da parte dell'autorità di riconoscimento o della persona coinvolta presso il Tribunale federale, ai sensi dell'articolo 82ss. della Legge sul Tribunale federale14.15
3Il Comitato della conferenza competente stabilisce in un regola- mento la composizione e l'organizzazione della commissione di ricorso.
Art. 11 Disposizioni penali
Chiunque si attribuisce un titolo riconosciuto ai sensi dell'artico- lo 8 capoverso 4 del presente accordo, senza essere titolare di un diploma scolastico o professionale, o che usa un titolo che dia l'impressione che egli detenga un tale diploma, è punibile con l'arresto o con la multa. La negligenza è pure punibile. L'azione giudiziaria spetta ai cantoni.
Art. 12 Spese e tasse16
1Le spese derivanti dal presente accordo sono a carico dei cantoni firmatari in proporzione al numero degli abitanti. Restano riser- vate le disposizioni dei capoversi 2, 3 e 4.
2Per il rilascio di un attestato concernente il riconoscimento retroattivo a livello nazionale di un diploma cantonale o la dichiarazione delle qualifiche professionali di un prestatore di servizi, nonché per la registrazione dei dati necessari ai sensi dell'articolo 12ter, capoverso 5, e per la comunicazione di informazioni dal registro dei professionisti della salute ai sensi
13 Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (Legge sul Tribunale amministrativo federale, LTAF); RS 173.32
14 Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (Legge sul Tribunale federale, LTF); RS 173.110
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16 Modifica del 24 ottobre / 21 novembre 2013
dell'articolo 12ter, capoverso 8, possono essere percepite delle tasse da un minimo di 100.- a un massimo di 1000.- franchi.
3Per decisioni o decisioni su ricorsi concernenti
a. il riconoscimento retroattivo a livello nazionale di un diploma cantonale,
b. il riconoscimento di un diploma scolastico e professionale estero,
c. l'obbligo dei prestatori di servizi di dichiarare le loro qualifiche professionali, e
d. la verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi,
possono essere percepite delle tasse da un minimo di 100.- a un massimo di 3000.- franchi.
4Il Comitato della conferenza competente fissa in un regolamen- to il montante delle singole tasse di decisione calcolate in base al tempo e al lavoro necessario per il disbrigo, nonché secondo l'interesse pubblico per l'attività concernente.
Art. 12bis Lista degli insegnanti ai quali è stato revocato il diritto all'insegnamento17
1La CDPE tiene una lista degli insegnanti ai quali è stata revoca- ta, per decisione cantonale, l'autorizzazione ad insegnare. I can- toni hanno l'obbligo di comunicare al Segretariato generale della CDPE i dati personali, secondo il capoverso 2, quando la relativa decisione è entrata in vigore.
2La lista contiene il nome dell'insegnante, la data dell'ottenimen- to del diploma o dell'autorizzazione all'esercizio della profes- sione, la data della revoca dell'autorizzazione all'insegnamento, il nome dell'autorità competente, la durata della revoca dell'autorizzazione all'insegnamento, nonché eventualmente la
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data del ritiro del diploma. Le autorità cantonali e comunali possono, con richiesta scritta, ottenere queste informazioni a con- dizione che provano il loro interesse legittimo e che la domanda riguardi una persona precisa.
3Ogni insegnante che figura sulla lista intercantonale è informato della sua registrazione o della soppressione di quest'ultima. In ogni momento ha il diritto di consultare le informazioni che lo concernono.
4La registrazione è cancellata quando l'autorizzazione all'inse- gnamento è ripristinata, quando il periodo di ritiro è terminato o quando la persona coinvolta ha compiuto 70 anni.
5Ogni insegnante registrato nella lista può, entro 30 giorni dalla notifica, inoltrare contro la decisione un ricorso scritto e xxxxxx- mente motivato, presso la commissione di ricorso, come previsto dall'articolo 10 capoverso 2 del presente accordo.
6Per il resto, si applicano per analogia i principi di diritto inerenti alla protezione dei dati del xxxxxxx Xxxxx.
Art. 12ter Registro dei professionisti della salute18
1La CDS tiene un registro dei titolari di diplomi scolastici e pro- fessionali, svizzeri non universitari, nelle professioni della salute elencate nell'allegato al presente accordo, nonché dei titolari e delle titolari di diplomi esteri riconosciuti come equivalenti. Il registro rileva inoltre le persone che hanno dichiarato le loro qualifiche professionali secondo la LDPS19 e che sono titolari di un diploma in una delle professioni indicate nell'allegato.
2La CDS può delegare la tenuta del registro a terzi.
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19 Legge federale sull’obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate (LDPS)
3Il Comitato della CDS tiene aggiornato l'allegato.
4Il registro serve alla protezione e all'informazione dei pazienti, all'informazione di servizi svizzeri ed esteri, a garantire la quali- tà, nonché a scopi statistici. Inoltre, serve a semplificare le procedure necessarie al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio della professione.
5Il registro contiene i dati necessari al raggiungimento degli obiettivi indicati nel capoverso 4, compresi i dati personali degni di particolare attenzione indicati nel capoverso 7, seconda frase. Per identificare precisamente le persone iscritte al registro e per attualizzare i loro dati personali, nel registro si utilizza pure sistematicamente il numero d'assicurato AVS ai sensi dell'articolo 50e, capoverso 3 della Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i super- stiti20. Il Comitato della CDS emana disposizioni dettagliate.
6I servizi competenti per il rilascio di diplomi svizzeri e per il riconoscimento di diplomi esteri comunicano senza indugio al servizio che tiene il registro ogni rilascio e ogni riconoscimento di un diploma. Le autorità cantonali competenti comunicano senza indugio al servizio che tiene il registro ogni rilascio, rifiuto, ritiro e modifica dell'autorizzazione all'esercizio della professione, in particolare ogni restrizione all'esercizio della professione e qualsiasi altra misura disciplinare, nonché l'identità delle persone che hanno dichiarato le loro qualifiche professionali ai sensi della LDPS e sono abilitate all'esercizio della loro professione. Le persone indicate al capoverso 1 indicano al servizio che tiene il registro tutti i dati necessari ai sensi del capoverso 5 in loro possesso, a meno che il compito di fornire questi dati non spetti ad altri servizi.
7È possibile consultare in rete i dati contenuti nel registro. Tuttavia, i motivi del ritiro o del rifiuto di un'autorizzazione all'esercizio, nonché i dati relativi a restrizioni abolite e a altre misure disciplinari, possono essere consultate soltanto dalle
20 RS 831.10
autorità competenti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, nonché dalle autorità di vigilanza. Il numero d'assicurato AVS è a disposizione unicamente del servizio che tiene il registro e delle autorità competenti per il rilascio dell'autorizzazione all’esercizio dell'attività. Tutti gli altri dati possono essere consultati liberamente.
8In conformità all'articolo 12 sono tenuti a pagare una tassa le persone indicate nel capoverso 1 per la registrazione dei dati necessari ai sensi del capoverso 5, e le persone private e i servizi extracantonali per il rilascio d'informazioni.
9Tutte le iscrizioni nel registro sono cancellate quando un'autorità annuncia il decesso della persona interessata. I dati possono in seguito essere utilizzati a scopo statistico in forma anonimizzata. Le iscrizioni di avvertimenti, ammonimenti e multe sono cancellate dal registro cinque anni dopo la loro notifica, l'iscrizione di restrizioni dell'autorizzazione all'esercizio cinque anni dopo la revoca della restrizione. Il divieto temporaneo di esercizio della professione è annullato nel registro con la menzione «cancellato» dieci anni dopo la sua soppressione.
10I professionisti della salute coinvolti hanno in ogni momento, il diritto di consultare le informazioni personali loro concernenti.
11Per il resto, si applicano per analogia i principi di diritto sulla protezione dei dati del xxxxxxx Xxxxx.
Art. 13 Adesione/Denuncia
1Le dichiarazioni d'adesione al presente accordo vanno inoltrate al Comitato della CDPE che le comunicherà al Consiglio fede- rale.
2L'accordo può essere denunciato per la fine di ogni anno civile con un termine di preavviso di tre anni.
Art. 14 Entrata in vigore
Il Comitato della Conferenza dei direttori della pubblica educa- zione decide l'entrata in vigore dell'accordo quando almeno 17 cantoni hanno presentato l'atto d'adesione e dopo che l'accordo sia stato approvato dalla Confederazione.
Berna, 18 febbraio 1993
In nome della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione
Il presidente:
Xxxxx Xxxxxx
Il segretario generale:
Xxxxxx Xxxxx
Deciso dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione con l'accordo della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori21 cantonali della sanità e la Confe- renza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere xxxxxxx00.
La Confederazione (DFI) ha approvato l'accordo il 24 novembre 1994.
L'accordo è entrato in vigore il 1o gennaio 1995. All'accordo aderiscono tutti i cantoni (stato agosto 1997).
21 Modifica del 16 giugno 2005
22 Modifica del 16 giugno 2005
Modifiche del 16 giugno 2005
Le modifiche sono state decise dalla Conferenza svizzera dei di- rettori cantonali della pubblica educazione e dalla Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità con l'accordo della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali.
Il Comitato della CDPE decide l'entrata in vigore delle modifi- che dell'accordo quando tutti i cantoni firmatari dell'accordo del 1993, le hanno approvate. La Confederazione ne sarà informata.
Berna, 16 giugno 2005
In nome della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione
Il presidente:
Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx
Il segretario generale:
Xxxx Xxxxxx
Le modifiche del 16 giugno 2005 sono entrate in vigore il 1° gennaio 2008.
Modifiche del 24 ottobre / 21 novembre 2013
Le modifiche sono state decise dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (24 ottobre 2013) e dalla Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (21 novembre 2013).
Il Comitato della CDPE mette in vigore le modifiche dell'accordo, quando tutti i cantoni firmatari le hanno approvate. La Confederazione ne sarà informata.
Braunwald, 24 ottobre 2013
In nome della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione
La presidente:
Xxxxxxxx Xxxxxxx
Il segretario generale:
Xxxx Xxxxxx
Le modifiche del 24 ottobre / 21 novembre 2013 sono entrate in vigore il 1° gennaio 2017.
Allegato18
Allegato ai sensi dell'articolo 12ter capoverso 1 IKV
Osteopata con diploma intercantonale CDS Master of science SUP in osteopatia
Logopedista dipl. CDPE
Bachelor of Science SUP in alimentazione e dietica Bachelor/Master of Science SUP in ergoterapia Bachelor of Science SUP in ostetrica Bachelor/Master of Science SUP in fisioterapia
Bachelor/Master of Science SUP in Cure infermieristiche/Master of Science in Nursing19 Bachelor of Science SUP in Optometria
Xxxxxx e ottico diplomato Naturopata con diploma federale Specialista d'attivazione SSS
Tecnica in analisi biomediche e tecnico in analisi biomediche SSS Igienista dentale SSS
Droghiere SSS
Tecnica e tecnico di radiologia medica SSS/
Bachelor of Science HES-SO en Technique en radiologie médicale20 Tecnica e tecnico di sala operatoria SSS
Ortottista SSS
Infermiera e infermiere SSS Podologa e podologo SSS Soccorritrice e soccorritore SSS
Ottica e ottico AFC con autorizzazzione professionale cantonale
Podologa e podologo AFC con autorizzazzione professionale cantonale
Massaggiatrice medicale e massaggiatore medicale con attestato professionale federale
18 Decisione della Conferenza svizzera delle diretrici e dei direttori cantonali della sanità dell’23 gennaio 2020; entrata in vigore il 1o febraio 2020.
19 Istituto delle science infermieristiche della Facoltà di medicina dell’Università di Basilea
20 Ciclo di studio offerto unicamente alla Scuola universitaria professionale della Svizzera occidentale (HES-SO) e autorizzato fino all’inizio del semestre invernale 2014/15.
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