DUAL Ambiente e Sicurezza
DUAL Ambiente e Sicurezza
Convenzione Associazione Italiana Addetti alla Sicurezza
Polizza di Responsabilità Civile Professionale Addetti alla Sicurezza
Sezione A
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Obbligazione temporale dell’ASSICURATORE (Claims Made) ARTICOLO I
Dietro pagamento del PREMIO convenuto, preso atto di quanto sottoscritto nel CERTIFICATO ed in relazione ai termini, limiti, condizioni ed esclusioni di questo contratto di Assicurazione
gli ASSICURATORI
convengono di tenere indenne l’ASSICURATO contro le PERDITE – delle quali sia tenuto a rispondere quale civilmente responsabile - che traggono origine da ogni RICHIESTE DI RISARCIMENTO fatta da Terzi all’ASSICURATO stesso per la prima volta e notificate agli ASSICURATORI durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel CERTIFICATO o durante il “MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE
RICHIESTE DI RISARCIMENTO” (se concesso), purché tali RICHIESTE DI RISARCIMENTO siano originate da un ATTO ILLECITO commesso dall’ASSICURATO o da un membro del suo Staff e/o COLLABORATORE di cui l’ASSICURATO stesso debba rispondere durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o di RETROATTIVITA’ (se concessa) nell’espletamento dell’attività di Consulenza in ambito di tutela della salute e Sicurezza sul Lavoro. Sono compresi gli incarichi assunti in applicazione del D.Lgs. n° 81 del 09/04/2008 in materia di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Rappresentante per la Sicurezza) ed in materia di Sicurezza nei Cantieri (Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione, Coordinatore per l’esecuzione dei lavori).
Le attività coperte, nei limiti di quanto previsto dalla presente POLIZZA, sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione.
DEFINIZIONI ARTICOLO II
I termini riportati in lettere maiuscole nella presente POLIZZA o nel CERTIFICATO allegato, hanno il significato a loro attribuito di seguito:
Per:
a) CERTIFICATO:
si intende il documento allegato alla presente POLIZZA che riporta i dati dell’ASSICURATO e la sua attività, il PERIODO DI ASSICURAZIONE, il LIMITE DI INDENNIZZO, il PREMIO ed eventuali dettagli dell’Assicurazione. Il CERTIFICATO forma parte integrante del contratto.
b) CONTRAENTE:
si intende la persona fisica, l’Associazione Professionale, lo Studio Associato o la Società indicati nel CERTIFICATO, che stipula l’Assicurazione per conto dell’ASSICURATO.
c) ASSICURATO:
• in caso di persona fisica si intende:la Ditta individuale indicata nel CERTIFICATO.
• in caso di Associazione Professionale o di Studio Associato o di Società si intende:
l’Associazione Professionale o lo Studio Associato o la Società indicata nel CERTIFICATO, i partners, i professionisti associati, tutti i soci e i COLLABORATORI esclusivamente per l’attività svolta per conto e nel nome dell’Associazione Professionale o dello Studio Associato o della Società;
Per ASSICURATO si intende anche colui che è stato partner in passato, che lo è al momento della stipulazione del contratto o che lo diventa durante la vigenza della POLIZZA.
d) COLLABORATORI:
si intende qualsiasi persona fisica che opera, ha operato od opererà per conto dell’ASSICURATO in qualità di:
• dipendente, praticante, apprendista, studente, COLLABORATORE, consulente, corrispondente italiano od estero,
a tempo pieno o part-time, in periodo di formazione, per incarichi sostitutivi, per incarichi temporanei con
l’ASSICURATO nello svolgimento delle attività previste nell’Articolo I - Oggetto dell’Assicurazione.
e) ASSICURATORI:
si intendono i soggetti indicati nel CERTIFICATO.
f) TERZO:
si intende qualsiasi soggetto, persona fisica e/o giuridica diversa dall’ASSICURATO o dai suoi dipendenti. Il termine TERZO esclude:
I. il coniuge (che non sia legalmente separato), i genitori, i figli e qualsiasi altro familiare che risieda con l’ASSICURATO;
II. le imprese o Società di cui l’ASSICURATO sia titolare o contitolare o di cui sia direttamente od indirettamente azionista di maggioranza o controllante come previsto dal Codice Civile italiano;
III. i Soci ed i COLLABORATORI dell’ASSICURATO nonché le persone che sono con questi in rapporti di parentela come previsto al precedente punto I.
g) PERIODO DI ASSICURAZIONE:
si intende il Periodo indicato nel CERTIFICATO.
h) RETROATTIVITA’:
si intende il periodo di tempo compreso tra la data indicata nel CERTIFICATO alla voce “RETROATTIVITA’” e la data di decorrenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE indicata nel CERTIFICATO. Gli ASSICURATORI riterranno valide le RICHIESTE DI RISARCIMENTO concernenti fatti o CIRCOSTANZE denunciati per la prima volta dall’ASSICURATO durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE od il “MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE
RICHIESTE DI RISARCIMENTO” (se concesso) in conseguenza di ATTI ILLECITI perpetrati o che si presuma siano stati perpetrati individualmente o collettivamente entro detto periodo di RETROATTIVITA’. I LIMITI DI INDENNIZZO in aggregato indicati nel CERTIFICATO non s’intenderanno in alcun modo aumentati per effetto di questa estensione.
i) MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO:
si intende il periodo di tempo immediatamente successivo alla scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE specificato nel CERTIFICATO, entro il quale l’ASSICURATO può notificare agli ASSICURATORI RICHIESTE DI RISARCIMENTO manifestatesi per la prima volta dopo la scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE e riferite ad un ATTO ILLECITO commesso o che si presuma sia stato commesso, individualmente o collettivamente, durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel CERTIFICATO e nel Periodo di RETROATTIVITA’ indicato nel CERTIFICATO (se concesso).
j) ATTO ILLECITO:
si intende:
a) qualsiasi effettivo o presunto atto colposo, infrazione di obblighi, errori, dichiarazioni inesatte, omissioni, compiuti dall’ASSICURATO o da un membro dei suoi COLLABORATORI;
b) qualsiasi effettivo o presunto atto doloso o fraudolento che provochi una PERDITA a Xxxxx compiuto dai COLLABORATORI dell’ASSICURATO;
ATTI ILLECITI connessi o continuati o ripetuti o collegati nella loro causa costituiranno un singolo ATTO ILLECITO.
k) PERDITA:
si intende:
I. l’obbligo di risarcimento dei danni derivante da sentenze o transazioni cui l’ASSICURATO sia tenuto per legge;
II. i COSTI e SPESE sostenuti da un TERZO che l’ASSICURATO sia tenuto a rimborsare per effetto di un provvedimento giudiziale;
III. i COSTI e SPESE (soggette alla definizione che segue) sostenute dall’ASSICURATO con il consenso scritto degli ASSICURATORI nella attività di investigazione, monitoraggio, difesa o transazione relativa ad azioni, cause o procedimenti intentati contro l’ASSICURATO per Responsabilità Civile.
l) COSTI e SPESE:
si intendono tutti i COSTI e le SPESE necessarie, ragionevolmente sostenute da o in nome e per conto dell’ASSICURATO derivanti dall’investigazione e/o dalla difesa e/o dalla gestione e/o dalla transazione di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO, ivi compresi anche i relativi giudizi di impugnazione.
COSTI e SPESE non comprendono emolumenti o salari, provvigioni, spese o altri vantaggi ed indennità dell’ASSICURATO e/o dei suoi COLLABORATORI.
I COSTI e le SPESE, come previsto all’art. 1917 del Codice Civile, sono limitati al 25% dei LIMITI DI INDENNIZZO indicati nel CERTIFICATO e sono corrisposti in aggiunta agli stessi.
Detti COSTI e SPESE non sono soggetti all’applicazione di alcuna FRANCHIGIA o SCOPERTO. Non saranno considerate COSTI e SPESE le attività di investigazione, monitoraggio e Perizia sostenute dagli ASSICURATORI.
m) POLIZZA:
si intende il documento che prova l’assicurazione.
n) PREMIO:
si intende la somma dovuta dall’ASSICURATO agli ASSICURATORI.
o) RICHIESTE DI RISARCIMENTO:
si intende:
a) qualsiasi citazione in giudizio od altre domande giudiziarie dirette o riconvenzionali nei confronti dell’ASSICURATO, oppure
b) qualsiasi contestazione scritta che presupponga un ATTO ILLECITO inviata all’ASSICURATO;
Più RICHIESTE DI RISARCIMENTO riferite o riconducibili al medesimo ATTO ILLECITO anche se costituissero PERDITE a più soggetti reclamanti, saranno considerate un'unica RICHIESTA DI RISARCIMENTO soggetta, in questo caso, a
• un unico LIMITE DI INDENNIZZO
• un unico SCOPERTO o FRANCHIGIA
p) CIRCOSTANZE:
si intende:
a) qualsiasi manifestazione dell’intenzione di avanzare una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei confronti dell’ASSICURATO;
b) qualsiasi rilievo o contestazione diretti, scritti, espressi, riguardanti la condotta dell’ASSICURATO, da cui possa trarne origine una RICHIESTA DI RISARCIMENTO.
c) qualsiasi atto o fatto di cui l’ASSICURATO sia a conoscenza e che potrebbe ragionevolmente dare luogo ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei suoi confronti.
q) INDENNIZZO:
si intende la somma dovuta dagli ASSICURATORI ai sensi della presente POLIZZA.
r) BROKER:
si intende l’intermediario indicato nel CERTIFICATO, autorizzato ad esercitare tale attività in base alle Leggi ed ai regolamenti in vigore
s) LIMITE DI INDENNIZZO:
si intende l’ammontare che rappresenta l’obbligazione massima degli ASSICURATORI per ciascuna PERDITA ed in aggregato per ciascun PERIODO DI ASSICURAZIONE compreso l’eventuale MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO. Tale ammontare è specificatamente indicato nel CERTIFICATO.
A tale ammontare vanno aggiunti i COSTI e le SPESE come indicato al punto (m) delle definizioni sopra riportate. Qualora nel presente contratto sia prevista per una voce un “sottolimite di INDENNIZZO” questo non è in aggiunta al LIMITE DI INDENNIZZO ma è una parte dello stesso e rappresenta l’obbligazione massima degli ASSICURATORI per quella voce di rischio.
t) SCOPERTO o FRANCHIGIA:
si intende l’ammontare percentuale o fisso indicato nel CERTIFICATO che rimane a carico dell’ASSICURATO per ciascuna PERDITA e che non potrà essere a sua volta assicurato da altri.
Gli ASSICURATORI pagheranno per ogni PERDITA indennizzabile a termini del presente contratto soltanto le somme eccedenti tale ammontare.
u) ATTI TERRORISTICI:
si intende ogni atto o atti di forza e/o violenza:
• per ragioni politiche, religiose oppure altre ragioni; e/o
• diretti a rovesciare o influenzare un governo; e/o
• a scopo di incutere paura al pubblico o a parte del pubblico tramite qualsiasi persona o persone che agiscono da sole o in nome e per conto o in collegamento a qualsiasi organizzazione.
v) DANNI CORPORALI:
si intende il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte, infermità.
w) DANNI MATERIALI:
si intende il pregiudizio economico conseguente a distruzione, perdita o deterioramento di cose materiali (ivi compresi animali) salvo quanto previsto dall’art. XI – Perdita di documenti.
ESCLUSIONI ARTICOLO III
L’Assicurazione non opera:
1) Fatti noti:
per le Richieste di Risarcimento causate da, o connesse o conseguenti in tutto o in parte a CIRCOSTANZE esistenti prima o al momento della decorrenza di questo contratto che l’Assicurato conosceva o delle quali poteva avere ragionevolmente conoscenza, atte a generare una successiva Richiesta di Risarcimento contro di lui;
2) Attività diverse:
per le Richieste di Risarcimento connesse, derivanti da e/o riconducibili ad attività diverse da quella indicata in
POLIZZA o comunque non autorizzate dalla relativa disciplina;
3) ASSICURATO non iscritto all’albo professionale:
a favore di un ASSICURATO che non sia iscritto all’Albo professionale od autorizzato dalle competenti Autorità ad esercitare la/e attività prevista/e nel CERTIFICATO o la cui attività o autorizzazione sia stata negata, sospesa cancellata o revocata dalle Autorità.
In questi casi la copertura assicurativa viene automaticamente sospesa in relazione agli ATTI ILLECITI commessi successivamente alla data in cui tale decisione è stata deliberata dagli Organi competenti, senza tener conto della data di ricevimento della relativa comunicazione da parte dell’ASSICURATO.
La copertura assicurativa verrà automaticamente riattivata alla revoca della suddetta delibera da parte degli Organi competenti oppure allo scadere del termine di sospensione dall’esercizio professionale.
Qualora il provvedimento di negazione, sospensione, cancellazione o revoca deliberato dagli Organi competenti abbia colpito l’attività dell’ASSICURATO, l’Assicurazione mantiene la sua efficacia per la notifica delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO riferite ad ATTI ILLECITI commessi prima della data della predetta delibera.
L’ASSICURATO dovrà però, a pena di decadenza di detta efficacia, dare avviso della delibera entro 7 giorni agli ASSICURATORI fornendo copia di detta documentazione.
Gli ASSICURATORI conseguentemente avranno facoltà di:
I. recedere dalla POLIZZA dando 90 giorni di preavviso;
II. mantenere in vigore l’Assicurazione fino alla sua scadenza originaria in relazione alla sola notifica delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO per ATTI ILLECITI commessi in data antecedente il periodo in cui la delibera è stata assunta dagli Organi competenti;
4) Inquinamento:
per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO che si basino, che traggano origine, che risultino direttamente o indirettamente quale conseguenza, o che comunque riguardino inquinamento, infiltrazione o contaminazione di qualsiasi tipo;
5) Multe, ammende e/o sanzioni dirette:
per tutte le obbligazioni di natura fiscale, per contributi previdenziali, multe ed ammende di qualsiasi tipo, penalità, sovrattasse, sanzioni esemplari o danni multipli inflitti direttamente all’ASSICURATO o per le conseguenze del loro mancato pagamento, salvo quanto previsto dalle estensioni di cui agli artt. XII, XIII e XIV - che seguono;
6) Radiazioni, contaminazioni e/o scorie nucleari:
per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti a qualsiasi responsabilità legale di qualsivoglia natura direttamente o indirettamente causate da, o connesse a, o derivanti da:
I. radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva che trae origine da radioattività derivante da qualsiasi combustibile nucleare o da scorie nucleari generate da combustibile nucleare;
II. sostanze radioattive, tossiche, esplosive od altre proprietà pericolose, montaggio di esplosivi nucleari o relativi componenti nucleari
7) Fatti dolosi e fraudolenti:
per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO causate da, connesse o conseguenti a frode, atto doloso posto in essere dall’ASSICURATO;
8) RC contrattuale:
per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da inosservanza di obblighi contrattuali volontariamente assunti dall’ASSICURATO, salvo il caso in cui l’ASSICURATO sarebbe stato ritenuto responsabile per la PERDITA anche in assenza di tali condizioni contrattuali o garanzie;
9) Guerra, atti terroristici:
per le perdite, danni, costi o esborsi di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da o comunque connessi a quanto qui di seguito precisato, indipendentemente da altre cause o fatti che possano avervi contribuito, contestualmente o in altro momento:
I. guerra, invasione, atti di nemici esteri, ostilità e operazioni belliche (in caso di guerra dichiarata o non), guerra civile, ribellione, insurrezione, sommosse popolari di portata pari a, o costituenti rivolta o colpo di stato politico o militare), o
II. qualsiasi atto terroristico
Ai fini di questa clausola, per atto terroristico si intende, a titolo esemplificativo ma non limitativo, l’uso della forza o della violenza e/o la minaccia di farvi ricorso esercitato da qualsiasi persona o gruppo/i di persone, operante/i autonomamente o per conto di o in collegamento con organizzazioni o governi, per motivi politici, religiosi, ideologici o scopi simili, anche al fine di influenzare governi e/o spaventare la popolazione o parte di essa.
Si intendono inoltre escluse dalla presente copertura assicurativa perdite, danni, costi o esborsi di qualsiasi natura
direttamente o indirettamente derivanti da o connessi ad azioni finalizzate al controllo, alla prevenzione o alla soppressione di quanto indicato ai punti 1 e 2 che precedono o comunque a ciò relative.
Nel caso in cui gli ASSICURATORI affermino che, in base alla presente clausola di esclusione, qualsiasi perdita,
danno, costo o esborso non sono coperti dalla presente assicurazione, l’onere di fornire prova contraria incombe all’Assicurato. L’eventuale nullità o inapplicabilità parziale della presente clausola non comporterà la nullità totale della clausola stessa, che rimarrà valida ed efficace per la parte restante
10) Soggetto giuridico in cui l’ASSICURATO sia socio, amministratore o dipendente:
per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO avanzate da qualsiasi soggetto giuridico nel quale l’ASSICURATO rivesta
la carica di socio, amministratore o dipendente;
11) Insolvenza o fallimento:
per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti direttamente o indirettamente da insolvenza o fallimento da parte
dell’ASSICURATO.
12) RC prodotti:
per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da o correlate a beni o prodotti venduti, forniti, riparati, modificati,
prodotti, installati, raccomandati o assistiti da parte dell’ASSICURATO, da società nelle quali l’ASSICURATO abbia un interesse economico o da parte di sub-appaltatori dell’ASSICURATO;
13) Danni a opere:
per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da e/o riconducibili a danni a opere eseguite da imprese in cui
l’ASSICURATO sia socio a responsabilità illimitata, amministratore o dipendente.
14) DANNI CORPORALI o DANNI MATERIALI:
per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da DANNI CORPORALI o DANNI MATERIALI, determinati da
fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale dell’ASSICURATO e salvo quanto previsto al successivo Articolo XV Responsabilità Civile Terzi nella Conduzione dello Studio e Articolo XVI Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.c.o.);
15) Contratti di appalto:
per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da contratti nei quali l’ASSICURATO agisce come appaltatore edile
in connessione o non con la sua professione;
16) Possesso o proprietà di beni:
per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da e/o riconducibili al possesso, alla proprietà od all’utilizzo da parte
di o per conto dell’ASSICURATO di terreni, fabbricati, aeromobili, barche, navi o veicoli a propulsione meccanica;
17) Xxxxxxxx che detengono una partecipazione diretta o indiretta:
nei casi in cui l’ASSICURATO sia persona giuridica allorchè la RICHIESTA DI RISARCIMENTO sia avanzata
da soggetti che ne detengano una partecipazione diretta o indiretta, salvo il caso in cui tali RICHIESTE DI RISARCIMENTO siano originate da Terzi.
18) Incarichi o attività particolari:
per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da incarichi o attività elencate nel seguente Articolo XII Estensioni di Garanzia salvo che le stesse non siano espressamente richiamate e incluse nel CERTIFICATO
19) CIRCOSTANZE e/o RICHIESTE DI RISARCIMENTO note:
per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO direttamente o indirettamente derivanti da, connesse con e/o attribuibili
a CIRCOSTANZE e/o RICHIESTE DI RISARCIMENTO verificatesi antecedentemente al PERIODO DI ASSICURAZIONE della presente POLIZZA.
20) CIRCOSTANZE e/o RICHIESTE DI RISARCIMENTO notificate a precedenti POLIZZE:
per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO direttamente o indirettamente derivanti da, connesse con e/o attribuibili a
CIRCOSTANZE e/o RICHIESTE DI RISARCIMENTO già notificate dall’ASSICURATO agli ASSICURATORI in base a precedenti polizze stipulate per il tramite di o comunque per effetto dell’attività di intermediazione di Dual Italia S.p.A..
21) Errori e/o omissioni nella gestione di altre assicurazioni:
per le PERDITE patrimoniali conseguenti a omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni o ritardi nel pagamento dei relativi premi.
Resta inoltre inteso che gli ASSICURATORI saranno esonerati dall’obbligo di prestare la copertura assicurativa e di indennizzare qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO e comunque ad eseguire qualsiasi prestazione in forza della presente POLIZZA se e nella misura in cui tale copertura, pagamento di indennizzo od esecuzione di tale prestazione esponga gli ASSICURATORI o i loro riassicuratori a sanzioni, divieti o restrizioni in base a risoluzione delle Nazioni Unite o sanzioni di natura commerciale od economica in base a leggi o regolamenti di qualunque paese dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.
CONDIZIONI RELATIVE AL MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI
RISARCIMENTO ARTICOLO IV
Resta fra le parti inteso che sono operative le seguenti condizioni:
X. XXXXXXX emessa in nome e per conto di un singolo ASSICURATO
1) In caso di morte dell’ASSICURATO e nel caso in cui il “MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO” non venga acquistato dagli eredi dell’ASSICURATO presso un diverso ASSICURATORE, gli stessi avranno diritto ad un periodo di 24 mesi seguente la data del mancato rinnovo per la notifica delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO, sempre che sia stata inviata richiesta scritta agli ASSICURATORI entro 30 giorni dal termine del PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel CERTIFICATO.
Tale periodo potrà essere esteso per un ulteriore periodo, la cui durata ed il relativo sovrappremio verranno stabiliti dagli ASSICURATORI, sulla base delle informazioni e valutazioni che gli stessi svolgeranno.
2) Fermo quanto previsto sub 1) , è inoltre facoltà dell’ASSICURATO, solo in caso di cessazione definitiva dell’attività, salvo i casi di cessazione del rapporto per radiazione o sospensione dall’Albo professionale o revoca all’esercizio dell’attività, di richiedere l’acquisto di un “MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO”, per un periodo di 24 mesi a fronte del pagamento di un sovrappremio equivalente al 100% dell’ultimo premio annuale versato, sempre che sia stata inviata richiesta scritta agli ASSICURATORI entro 30 giorni dal termine del PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel CERTIFICATO, e a condizione che l’Assicurato stesso non sia a conoscenza di CIRCOSTANZE che possano dare adito o che possano generare una RICHIESTA DI RISARCIMENTO contro di lui.
Il LIMITE DI INDENNIZZO indipendentemente dal numero delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO notificate nel MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, non potrà superare il LIMITE
DI INDENNIZZO indicato nel CERTIFICATO.
X. XXXXXXX emessa in nome e per conto di un’Associazione Professionale, di uno Studio Associato o di una Società
In caso di scioglimento, volontaria cessazione dell’attività, assorbimento o fusione dell’Associazione Professionale o dello Studio Associato o della Società, volontaria o forzosa messa in liquidazione della Società, cessione di un ramo d’azienda ad un terzo, nel caso in cui il contratto non venga rinnovato da entrambe le Parti e/o un “MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO” non venga acquistato dall’ASSICURATO
o dai suoi eredi presso un diverso ASSICURATORE, l’ASSICURATO ha la facoltà di acquistare un MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO per un periodo di 24 mesi a fronte del pagamento di un sovrappremio equivalente al 100% dell’ultimo premio annuale versato,
sempre che sia stata inviata richiesta scritta agli ASSICURATORI entro 30 giorni dal termine del PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel CERTIFICATO, e a condizione che l’Assicurato stesso, o qualsiasi membro dell’Associazione Professionale o dello Studio Associato o della Società non sia a conoscenza di CIRCOSTANZE che possano dare adito o che possano generare una RICHIESTA DI RISARCIMENTO contro di lui.
Il LIMITE DI INDENNIZZO indipendentemente dal numero delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO notificate nel MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, non potrà superare il LIMITE
DI INDENNIZZO indicato nel CERTIFICATO.
OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI RICHIESTE DI RISARCIMENTO ARTICOLO V
a) L’ASSICURATO - a pena di decadenza del diritto all’INDENNIZZO ai sensi della presente POLIZZA - deve dare agli ASSICURATORI, tramite il BROKER, comunicazione scritta entro 30 giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza di:
I. qualsiasi RICHIESTE DI RISARCIMENTO a lui presentata;
II. qualsiasi intenzione formalizzata da un TERZO di ritenerlo responsabile di un ATTO ILLECITO;
II. qualsiasi CIRCOSTANZA di cui l’ASSICURATO venga a conoscenza, che possa ragionevolmente dare adito ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO.
Se tale comunicazione viene effettuata dall’ASSICURATO nel PERIODO DI ASSICURAZIONE secondo quanto
indicato nei precedenti punti (II) e (III) o nei successivi 30 giorni dalla scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel CERTIFICATO (purchè l’evento denunciato sia riconducibile ad un ATTO ILLECITO commesso durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE) indipendentemente o meno dall’applicabilità del MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO conseguente sarà
considerata dagli ASSICURATORI come effettuata nel PERIODO DI ASSICURAZIONE.
b) L’ASSICURATO deve fornire agli ASSICURATORI tutte le informazioni e deve cooperare così come gli ASSICURATORI potranno ragionevolmente richiedere, divulgando l’esistenza del presente contratto solo con il consenso degli ASSICURATORI, salvo non sia diversamente disposto dalla Xxxxx.
c) L’ASSICURATO non deve ammettere responsabilità in relazione a RICHIESTE DI RISARCIMENTO o concordarne l’entità oppure sostenerne i COSTI, gli oneri o le SPESE senza il consenso scritto degli ASSICURATORI. In caso di RICHIESTE DI RISARCIMENTO, l’ASSICURATO si impegna a non pregiudicare la posizione degli ASSICURATORI od i diritti di rivalsa dei medesimi.
d) Gli ASSICURATORI non potranno definire transattivamente alcuna RICHIESTA DI RISARCIMENTO senza il consenso scritto dell’ASSICURATO. Qualora l’ASSICURATO rifiuti di acconsentire ad una transazione suggerita dagli ASSICURATORI e scelga di impugnare o continuare i procedimenti legali in relazione ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO, l’ obbligo risarcitorio degli ASSICURATORI per detta RICHIESTA DI RISARCIMENTO non potrà eccedere l’ammontare con il quale la RICHIESTA DI RISARCIMENTO avrebbe potuto altrimenti essere definita inclusi i COSTI, gli oneri e le SPESE maturate con il loro consenso fino alla data di tale rifiuto, ma comunque non oltre l’ammontare applicabile indicato nel CERTIFICATO.
e) Nel caso che una RICHIESTA DI RISARCIMENTO risulti solo parzialmente assicurata dal presente contratto, gli ASSICURATORI e l’ASSICURATO si impegnano a cercare un accordo amichevole su quanto sia coperto o meno dalla presente XXXXXXX. Sulla base di questo accordo, gli ASSICURATORI anticiperanno COSTI e SPESE per la parte della PERDITA assicurata.
f) Gli ASSICURATORI si impegnano ad anticipare i COSTI e le SPESE sostenute prima della definizione della RICHIESTA DI RISARCIMENTO. Tale anticipo di COSTI e SPESE come sopra definito, sarà restituito agli ASSICURATORI da parte dell’ASSICURATO in base ai rispettivi interessi, nel caso in cui quest’ultimo risulti non aver diritto all’INDENNIZZO a termini del presente contratto
ARBITRATO SPECIALE ARTICOLO VI
Qualora le Parti concordino sulla risarcibilità della RICHIESTA DI RISARCIMENTO in base al presente contratto, gli ASSICURATORI danno facoltà per iscritto all’ASSICURATO di proporre al TERZO danneggiato e/o alle società e/ o soci e/o creditori sociali il ricorso ad un Arbitrato rituale ai sensi dell’Art. 809 e seguenti del Codice di Procedura Civile, in luogo della giustizia ordinaria. (Detta facoltà non verrà negata dagli ASSICURATORI senza una valida ragione). Tale Xxxxxxxx sarà chiamato a decidere sulla natura dell’ATTO ILLECITO, sulle sue conseguenze e sulla quantificazione della PERDITA. Il Collegio sarà formato da tre arbitri, uno nominato dall’ASSICURATO e dagli ASSICURATORI, uno dal TERZO danneggiato ed il terzo arbitro sarà nominato dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente dell’Ordine degli Avvocati nella circoscrizione ove risiede l’ASSICURATO. Gli ASSICURATORI (in nome e per conto dell’ASSICURATO) e il TERZO danneggiato risponderanno delle spettanze del proprio arbitro e della metà di quelle del terzo arbitro. Le decisioni del Collegio arbitrale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di Xxxxx e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei suoi componenti si rifiuti di firmare il relativo verbale.
SURROGAZIONE ARTICOLO VII
Per ogni pagamento effettuato a termini di questo contratto per effettivi o presunti atti dolosi, fraudolenti od omissioni dolose gli ASSICURATORI si surrogheranno nei diritti di rivalsa dell’ASSICURATO per tali ammontari. In tal caso l’ASSICURATO dovrà firmare tutti i necessari documenti e farà tutto quanto è necessario per formalizzare e conservare tale diritto compresa la sottoscrizione di quegli atti che consentano agli ASSICURATORI di agire legalmente in luogo dell’ASSICURATO. In caso di responsabilità solidale è fatto salvo per gli ASSICURATORI il diritto di regresso nei confronti degli eventuali corresponsabili
CASI DI CESSAZIONE DELL’ASSICURAZIONE ARTICOLO VIII
a) Salvo l’applicabilità del MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, questa POLIZZA cesserà con effetto immediato nel caso di:
I. scioglimento della Società o dell’Associazione professionale;
II. cessazione dell’attività;
III. ritiro dall’attività o morte dell’ASSICURATO;
IV. fusione od incorporazione della Società o dell’Associazione professionale;
V. messa in liquidazione anche volontaria della Società;
VI. cessione del ramo di azienda a soggetti Terzi.
In tutti i casi predetti l’Assicurazione è valida per delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO e delle CIRCOSTANZE che possono dare origine ad una PERDITA dopo la data di cessazione, ma esclusivamente in relazione ad ATTI ILLECITI commessi anteriormente alla data di cessazione e fino alla scadenza della POLIZZA indicata nel CERTIFICATO.
b) Gli ASSICURATORI e l’ASSICURATO potranno recedere dalla presente POLIZZA con lettera raccomandata inviata contenente un preavviso di 90 giorni. In questo caso se il recesso è esercitato dagli ASSICURATORI, l’ASSICURATO avrà il diritto al rimborso del PREMIO netto indicato nel CERTIFICATO in proporzione al PERIODO DI ASSICURAZIONE non più coperto dal contratto. La stessa modalità sarà applicata se il recesso è esercitato dall’ ASSICURATO. L'eventuale rimborso sarà corrisposto all’ ASSICURATO entro 30 giorni dalla cessazione dell’Assicurazione.
c) RICHIESTE DI RISARCIMENTO fraudolente - Clausola risolutiva espressa
Qualora l’ASSICURATO sia complice o provochi dolosamente una richiesta di INDENNIZZO falsa o fraudolenta riguardo ad una PERDITA, esageri dolosamente l’ammontare del danno e/o dichiari fatti non rispondenti al vero, produca documenti falsi, occulti prove, ovvero agevoli illecitamente gli intenti fraudolenti di Xxxxx, egli perderà il diritto ad ogni INDENNIZZO ed il presente contratto sarà automaticamente risolto senza alcuna restituzione di PREMIO, fermo restando il diritto degli ASSICURATORI alla rivalsa contro l’ASSICURATO per Xxxxxxxxxx già effettuati.
d) Procedure di rinnovo
In mancanza di disdetta, spedita mediante lettera raccomandata entro e non oltre 60 giorni prima del termine del PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel CERTIFICATO, l’Assicurazione di durata non inferiore ad un anno si rinnoverà tacitamente di anno in anno.
Il tacito rinnovo non sarà operante nel caso in cui alla scadenza di ciascuna annualità assicurativa, il fatturato consuntivo dell’ultimo esercizio risulti superiore a € 500.000,00.
Per il caso sopraindicato, l’ASSICURATO dovrà darne immediata comunicazione agli ASSICURATORI tramite il BROKER inviando una nuova richiesta di quotazione, sulla base della quale gli ASSICURATORI valuteranno i termini del rinnovo.
DUAL Italia S.p.a. si riserva il diritto di modificare i suoi corrispondenti ASSICURATORI al termine di ciascuna annualità assicurativa.
INTERRUZIONE o SOSPENSIONE DI ATTIVITA’ ARTICOLO IX
L’Assicurazione si intende estesa alla Responsabilità Civile derivante all’ASSICURATO per interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti ad involontari errori od omissioni professionali dell’ASSICURATO stesso.
PENALITA’ FISCALI ARTICOLO X
A maggior chiarimento delle condizioni di POLIZZA si precisa che - salvo il caso di applicazione diretta della sanzione all'ASSICURATO - il presente contratto terrà indenne quest'ultimo dalle RICHIESTE DI RISARCIMENTO presentate dai propri Clienti in conseguenza di sanzioni fiscali ad essi comminate che siano riconducibili ad atti colposi commessi dal professionista nello svolgimento di incarichi professionali retribuiti.
PERDITA VALORI ARTICOLO XI
Xxxxx restando tutti i termini e le condizioni generali, la copertura della presente POLIZZA si intende operante nel caso in cui l’ASSICURATO scopra durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o durante il “MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO” (se concesso), che i documenti, la cui custodia era stata affidata all’ASSICURATO od ai suoi predecessori o a Xxxxx dagli stessi incaricati o anche solamente ritenuti affidati all’ASSICURATO o ai suoi predecessori, quali:
• atti, testamenti, contratti, planimetrie, mappe, evidenze contabili, libri contabili, lettere, certificati, supporti dati per elaboratori elettronici, moduli e documenti e quant’altro di simile scritti a mano o stampati o riprodotti in qualsivoglia forma
• somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti, con l’applicazione di un sottolimite di Indennizzo pari a € 2.500,00 per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO ed in aggregato annuo, non soggetto all’applicazione di FRANCHIGIA / SCOPERTO
sono stati distrutti o danneggiati o persi o malriposti, e dopo diligente ricerca non possono più essere reperiti.
In questi casi gli ASSICURATORI terranno indenne l’ASSICURATO per:
a) ogni responsabilità legale nella quale l’ASSICURATO stesso è incorso nei confronti di qualsivoglia persona per il fatto che tali documenti sono stati distrutti, danneggiati, persi o malriposti;
b) i costi e le spese di qualsivoglia natura sostenuti dall’ASSICURATO nel sostituire o restaurare tali documenti a
condizione che egli fornisca quale prova le fatture o ricevute di tali costi o spese.
ESTENSIONI DI GARANZIA (valide solo se è stata pagata la relativa
maggiorazione di premio e se espressamente richiamate nel CERTIFICATO) ARTICOLO XII
L’Assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile derivante all’ASSICURATO in applicazione:
• del D.Lgs 447/1995 - Acustica ambientale
• del DPR 459/1996 - Valutazione di conformità
• del D.Lgs 40/2000 - Trasporto merci pericolose
• della Lg. 818/1984 - Prevenzione incendi
• del D.Lgs 311/2006 - Certificazione energetica
• del D.Lgs 231/01 - Responsabilità amministrativa delle società e modelli di organizzazione, gestione e controllo
• allo svolgimento di corsi di formazione
• consulenza e assistenza per creazione protocollo ai sensi del D.Lgs. 196/2003
• consulenza e assistenza per ottenimento mantenimento modelli di qualità ISO nell’ambito dell’oggetto dell’assicurazione. Si intende esclusa qualsiasi forma di certificazione
per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza di errori od omissioni commessi nello svolgimento di incarichi professionali.
ESTENSIONE D. Lgs. 152/06 e D.Lgs n. 155/07 ARTICOLO XIII
L’Assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile derivante all’ASSICURATO in applicazione del D.Lgs 155/97 in materia di Igiene dei Prodotti Alimentari e del D.Lgs. 152/2006 (testo unico ambientale) e successive modifiche ed integrazioni in materia di Rifiuti, Rifiuti Pericolosi, Imballaggi e Rifiuti da Imballaggio per perdite patrimoniali o sanzioni involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza di errori od omissioni commessi nello svolgimento di incarichi professionali.
CODICE PRIVACY ARTICOLO XIV
Xxxxx restando tutti i termini e le condizioni generali, l’Assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile derivante all’ASSICURATO in applicazione del D.Lgs. 30/06/2003 n° 196 in materia di Privacy (Codice della Privacy) per PERDITE patrimoniali causate a TERZI, compresi i clienti, in conseguenza dell’errato trattamento di dati personali (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) o comunque in conseguenza di errata consulenza in materia di privacy. La garanzia è prestata nell’ambito del LIMITE DI INDENNIZZO indicato nel CERTIFICATO ed è esclusa in caso di ATTO ILLECITO continuato.
RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI NELLA CONDUZIONE DELLO STUDIO ARTICOLO XV
Xxxxx restando tutti i termini e le condizioni generali, le garanzie della presente POLIZZA si intendono estese alle RICHIESTE DI RISARCIMENTO di TERZI per i DANNI, CORPORALI E MATERIALI, dei quali l’ASSICURATO si sia
reso involontariamente responsabile a termini di legge e che siano accaduti nell’ambito della proprietà o conduzione dei locali adibiti a Studio Professionale.
Tale articolo si applica anche alla Responsabilità Civile dell’ASSICURATO per fatto doloso, sempre avvenuto nell’ambito dello Studio, di persone delle quali debba rispondere.
La garanzia è prestata con un sottolimite di INDENNIZZO di € 500.000,00 per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO e per anno assicurativo e con una FRANCHIGIA fissa di € 500,00 per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO. Nel caso in cui il LIMITE DI INDENNIZZO indicato nel CERTIFICATO risultasse inferiore a tale sottolimite, la garanzia verrà prestata con il medesimo LIMITE DI INDENNIZZO previsto dalla POLIZZA.
Ferme restando le Esclusioni indicate all’Articolo III, la garanzia non è operante per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO riconducibili a o derivanti da:
a) danni a cose che l’ASSICURATO detenga a qualsiasi titolo, nonché i danni cagionati da furto o incendio di beni dell’ASSICURATO o che questi detenga
b) la proprietà di fabbricati e loro strutture fisse
c) circolazione di qualunque veicolo
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.) ARTICOLO XVI
Ferme restando tutte le condizioni di POLIZZA, la copertura della presente POLIZZA si intende estesa alle RICHIESTE DI RISARCIMENTO pervenute all’ASSICURATO e denunciate agli ASSICURATORI durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel CERTIFICATO, relative a danni (capitale, interessi e spese) avvenuti durante tale periodo e di cui lo stesso sia ritenuto responsabile:
a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30/6/1965 n. 1124, per gli infortuni sofferti durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel CERTIFICATO, da prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione;
b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/6/1965 n. 1124, cagionati durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel CERTIFICATO, ai prestatori di lavoro di cui al punto precedente per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un’invalidità permanente e/ o temporanea.
c) Tanto l’assicurazione R.C.T. quanto l’assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della legge 12/6/1984 n. 222.
La garanzia è prestata con un sottolimite di INDENNIZZO di € 500.000,00 per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO e per anno assicurativo ma con il limite di € 250.000,00 per persona, e con una FRANCHIGIA fissa di € 500,00 per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO. Nel caso in cui il LIMITE DI INDENNIZZO indicato nel CERTIFICATO risultasse inferiore a tale sottolimite, la garanzia sarà prestata con il medesimo LIMITE DI INDENNIZZO indicato nel CERTIFICATO previsto dalla POLIZZA.
L’assicurazione R.C.O. è efficace a condizione che, al momento del sinistro, l’ASSICURATO sia in regola con gli obblighi dell’assicurazione di legge. L’assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dagli enti previdenziali ed assicurativi ai sensi di legge. Da tale copertura restano escluse le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da e/o attribuibili a malattie professionali di qualunque natura.
STUDIO ASSOCIATO (valida solo se espressamente richiamata nel CERTIFICATO) ARTICOLO XVII
Xxxxx restando tutti i termini e le condizioni generali, qualora il Contraente sia uno Studio Associato, la copertura della presente Polizza si intende operante anche per l’attività esercitata con propria P. Iva dai singoli professionisti facenti parte dello Studio Associato all’atto della stipulazione della presente Polizza.
Tale estensione si intende operante qualora il fatturato consuntivo dichiarato sia comprensivo anche del fatturato derivante dall’attività esercitata individualmente.
Gli ASSICURATORI verificheranno, in caso di RICHIESTA DI RISARCIMENTO, il rispetto delle condizioni sopra indicate.
Nel caso di cessazione di una o più persone assicurate, la garanzia si intende operante nei confronti dei subentranti dal momento della comunicazione agli ASSICURATORI.
Condizioni Generali di Assicurazione Sezione B
1. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Gli ASSICURATORI hanno determinato il PREMIO in base alle dichiarazioni dell’ASSICURATO, il quale è obbligato a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte degli ASSICURATORI. Le dichiarazioni inesatte e/o le reticenze dell’ASSICURATO relative a circostanze tali che gli ASSICURATORI non avrebbero dato il loro consenso o non lo avrebbero dato alle medesime condizioni se avessero conosciuto il vero stato delle cose, sono regolate dagli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile i quali prevedono la totale o parziale PERDITA del diritto all’INDENNIZZO.
Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, appendice, proroga o rinnovo della presente POLIZZA.
2. Altre assicurazioni
L’ASSICURATO deve comunicare per iscritto agli ASSICURATORI l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
In caso di RICHIESTE DI RISARCIMENTO, l’ASSICURATO deve darne avviso a tutti gli ASSICURATORI comunicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 del Codice Civile).
Qualora esistano altre assicurazioni per lo stesso rischio, questo contratto opererà a 2° rischio, cioè per l’eccedenza
dei LIMITI DI INDENNIZZO rispetto alla copertura delle altre polizze assicurative.
3. Pagamento del PREMIO
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in POLIZZA se il PREMIO o la prima rata di PREMIO sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se l’ASSICURATO non paga i premi o le rate di PREMIO successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art.1901 C.C.).
4. Modifiche / Cessione dell’Assicurazione
Le eventuali modifiche o cessioni dei diritti ed interessi della presente Assicurazione saranno considerate valide solo se dichiarate per iscritto dall’ASSICURATO e accettate dagli ASSICURATORI con relativa emissione di una appendice alla POLIZZA.
5. Aggravamento del rischio
L’ASSICURATO deve dare comunicazione scritta agli ASSICURATORI di ogni aggravamento o cambiamento del rischio.
Gli aggravamenti o cambiamenti di rischio non noti o non accettati dagli ASSICURATORI possono comportare la PERDITA totale o parziale del diritto all’INDENNIZZO nonché il recesso dell’ASSICURATORE dal contratto. (Art. 1898 del Codice Civile).
6. Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio, gli ASSICURATORI sono tenuti a ridurre il PREMIO o parte di esso a ricezione di tale comunicazione dall’ASSICURATO (Art. 1897 del Codice Civile) rinunciando sin da ora al relativo diritto di recesso.
7. Pagamento dell’INDENNIZZO
Valutata la PERDITA, verificata l’operatività della POLIZZA e ricevuta la necessaria documentazione, gli ASSICURATORI provvederanno al pagamento di quanto loro compete entro 30 giorni dalla firma dell’atto di liquidazione consensuale tra le Parti.
8. Oneri Fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico dell’ASSICURATO.
9. Rinvio alle norme di Legge
Per tutto quanto non è diversamente regolato valgono le norme di Legge italiana in materia.
10. Estensione Territoriale
La POLIZZA opera, subordinatamente ai termini, limiti, condizioni ed esclusioni ivi previsti per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO originate da ATTI ILLECITI posti in essere esclusivamente nei territori dell’Unione Europea e Svizzera, fermo restando che in caso di RICHIESTE DI RISARCIMENTO che abbiano dato luogo a procedimenti giudiziari, l'assicurazione di cui alla presente POLIZZA opera limitatamente alle RICHIESTE DI RISARCIMENTO avanzate innanzi all'autorità giudiziaria della Repubblica Italiana od oggetto di decisioni rese da autorità giudiziarie straniere e riconosciute in Italia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
11. Arbitrato
In caso di controversia tra ASSICURATO ed ASSICURATORI sulla natura della RICHIESTE DI RISARCIMENTO e sull’operatività della presente POLIZZA si dovrà ricorrere ad un Arbitrato rituale, ai sensi dell’ Art. 809 e seguenti del Codice di Procedura Civile, composto da tre arbitri uno nominato dall’ASSICURATO, uno dagli ASSICURATORI e il terzo arbitro sarà nominato dai primi due o in caso di disaccordo dal Presidente dell’Ordine degli Avvocati nella circoscrizione ove risiede l’ASSICURATO. Almeno uno dei tre arbitri sarà scelto tra i professionisti iscritti all’Albo dell’Ordine degli Avvocati nella circoscrizione dove risiede l’ASSICURATO. L’arbitrato dovrà svolgersi in Italia. Ciascuna delle Parti risponde delle spettanze del proprio arbitro e della metà di quelle del terzo arbitro. Le decisioni del Collegio arbitrale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di Xxxxx e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei suoi componenti si rifiuti di firmare il relativo verbale.
12. Elezione di domicilio
Ai fini della notificazione degli atti giudiziari, gli ASSICURATORI eleggono domicilio presso :
DLA Piper Studio Legale Tributario Associato Xxx xxxxx Xxxxx, 0
00000 Xxxxxx
Tel. 02/806181 – Fax 02/00000000
13. Comunicazioni
Con la sottoscrizione della presente POLIZZA l’ASSICURATO/CONTRAENTE conferisce mandato alla società di brokeraggio indicata nel CERTIFICATO di rappresentarlo ai fini della presente POLIZZA.
Pertanto:
a) Ogni comunicazione effettuata al BROKER da Dual Italia S.p.A. si considererà come effettuata al CONTRAENTE/ASSICURATO;
b) ogni comunicazione effettuata dal BROKER del CONTRAENTE/ASSICURATO a Dual Italia S.p.A. si considererà come effettuata dal CONTRAENTE/ASSICURATO stesso.
Gli ASSICURATORI conferiscono alla Società Dual Italia S.p.A. di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla presente POLIZZA.
Pertanto :
a) Ogni comunicazione effettuata a Dual Italia S.p.A. si considererà come effettuata agli ASSICURATORI;
b) ogni comunicazione effettuata da Dual Italia S.p.A. si considererà come effettuata dagli ASSICURATORI.
14. Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto, fatta eccezione per quelle sulla natura della RICHIESTA DI RISARCIMENTO e sull’operatività della presente POLIZZA, è competente l’autorità giudiziaria del comune di residenza o domicilio di DUAL ITALIA S.P.A. (come definita dal Glossario).
Il presente documento è aggiornato al mese di Ottobre 2016