CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA
CITTÀ DI VERBANIA
Provincia del Verbano Cusio Ossola
CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA
SPIAGGIA EX COLONIA SOLARE DI SUNA E RELATIVE PERTINENZE
CONVENZIONE
PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA SPIAGGIA “EX COLONIA SOLARE” DI SUNA E
RELATIVE PERTINENZE
ART. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE
La concessione ha per oggetto la gestione della spiaggia ex colonia solare di Suna, relative pertinenze e porzione di fabbricato, indicate nella planimetria allegata, con i seguenti servizi obbligatori:
- spiaggia con accesso libero e gratuito, attrezzata con relativi servizi accessori anche a pagamento e con pontile d'attracco pubblico
- esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande
La gestione deve essere assicurata per tutto l’anno con le seguenti modalità:
- per il periodo minimo dal 1 maggio al 30 settembre con la piena funzionalità di tutti i servizi oggetto della concessione e di quelli eventualmente presentati in sede di offerta di gara
- per il periodo dal 1 ottobre al 30 aprile, in caso di chiusura dell'impianto, per la pulizia, la manutenzione e la custodia dell’area
ART. 2 DURATA DELLA CONCESSIONE
La durata della concessione è fissata con decorrenza dal 1.2.2010 sino al 31.01.2019. Alla data di scadenza il contratto cesserà di avere ogni effetto senza che sia necessaria la comunicazione di disdetta.
ART.3 INVESTIMENTI
Sono a carico del concessionario la realizzazione e la successiva manutenzione degli investimenti secondo il piano di investimenti proposto in sede di offerta di gara, che dovrà contenere le indicazioni progettuali, i tempi di realizzazione e il piano finanziario. Il piano degli investimenti da realizzare dovrà contenere obbligatoriamente le seguenti realizzazioni a basso impatto ambientale:
- Struttura adibita ad esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande (l'autorizzazione di esercizio - vincolata alla struttura comunale - sarà successivamente rilasciata al concessionario sulla base del progetto presentato in sede di gara)
- spiaggia con accesso libero e gratuito attrezzata con relativi servizi accessori anche a pagamento
Il piano degli investimenti dovrà essere realizzato dal concessionario previa acquisizione da parte dello stesso delle relative autorizzazioni.
Le strutture, indicate in sede di offerta di gara ed edificate e installate secondo le procedure di legge dal concessionario, alla scadenza del periodo di convenzione resteranno di proprietà del concessionario.
ART. 4: ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Dalla data di decorrenza e per tutta la durata della concessione sono a carico del concessionario tutti gli oneri derivanti dal:
1. completo funzionamento degli impianti e dell’area;
2. intestazione di tutte le autorizzazioni necessarie al funzionamento e delle utenze (luce, acqua, gas, tia, ecc.)
3. contrarre, con onere a proprio carico, apposita polizza assicurativa dei rischi di responsabilità civile con idonei massimali di copertura di ogni responsabilità civile nei confronti degli utenti del servizio, del personale tutto, di eventuali terzi per tutte le attività e le responsabilità inerenti il servizio o in conseguenza dell’attività espletata;
4. organizzazione dell’utilizzo della struttura per le attività svolte da terzi all’interno dell’impianto;
5. pulizia dell’area e delle strutture;
6. custodia dell’area e delle strutture;
7. manutenzione ordinaria delle strutture e delle aree libere ed a verde circostanti e pertinenti come indicate nell’allegata planimetria;
8. manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici e delle attrezzature;
9. funzionamento dell’esercizio di somministrazione e delle altre infrastrutture eventualmente proposte in offerta;
10. funzionamento dei sistemi di allarme installati a tutela delle strutture;
ART. 5 DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI PULIZIA
Competono al concessionario i lavori di pulizia della struttura e dell’area in concessione e saranno svolti con modalità determinate dal concessionario, con attrezzature e prodotti idonei, tali da non compromettere i materiali costituenti le strutture.
Il concessionario deve comunque mantenere tutte le parti della struttura, delle aree e le attrezzature in condizioni di pulizia soddisfacenti.
Detto servizio può essere affidato dal Concessionario a Ditta esterna previa comunicazione al Comune.
ART. 6 DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI CUSTODIA
Il servizio di custodia dovrà essere garantito per tutto l’anno sia durante i giorni feriali che festivi di ogni mese, con orario da comunicare all’Amministrazione Comunale, assicurando, comunque, l’orario minimo diurno dalle ore 8 alle ore 21.
Per custodia si intende presenza continuativa di personale incaricato dal concessionario in concomitanza del funzionamento dei servizi e delle manifestazioni, mentre nelle restanti ore in forma di vigilanza giornaliera anche saltuaria con modalità da comunicare all’Amministrazione Comunale .
Durante la vigilanza saltuaria dovrà essere comunque garantita la reperibilità e la disponibilità di un incaricato del concessionario, sia durante i giorni feriali che festivi.
Al termine di ogni utilizzo la ditta concessionaria dovrà provvedere alla pulizia, a riporre le attrezzature di qualsiasi tipo negli appositi locali sottostanti, alla chiusura
degli stessi, e alla chiusura delle porte di accesso qualora venisse superato il normale orario di apertura, e all’attivazione dell’impianto di allarme se esistente.
ART. 7: MANUTENZIONE ORDINARIA
Al concessionario competono le manutenzioni ordinarie delle strutture, della spiaggia, del pontile pubblico e del verde e delle aree comprese nella concessione.
Al concessionario competono il controllo e la gestione degli impianti tecnologici.
La manutenzione ordinaria di detti impianti è a carico del concessionario che vi provvederà mediante la stipula di contratti di manutenzione con ditte in possesso dei requisiti di legge e sotto il controllo dell’Ufficio Tecnico del Comune di Verbania.
Compete al concessionario il controllo e la manutenzione di tutte le realizzazioni proposte eventualmente nella offerta.
ART. 8: PERSONALE
Il concessionario dovrà assicurare il servizio e il funzionamento della struttura.
Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale impiegato per il funzionamento della struttura sono a carico del concessionario che ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l’obbligo del pagamento e l’onere a carico del Comune o in solido con il Comune, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo.
Per la gestione della concessione il concessionario garantisce per il personale il rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.
ART. 9: RESPONSABILITA’
Il concessionario è l’unico e solo responsabile dei rapporti con gli utenti, con il personale e i terzi, nell’ambito della gestione del servizio.
E’ inoltre responsabile di qualsiasi danno od inconveniente, causato per propria colpa, sollevando quindi il Comune da ogni responsabilità, diretta od indiretta, dipendente dall’esercizio della concessione, sotto il profilo civile e penale.
Il concessionario risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell’esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvo gli interventi a favore dell’impresa da parte di Società Assicuratrici.
Il concessionario si obbliga a sostituire immediatamente, a proprie spese, i beni di proprietà comunale che venissero danneggiati dal personale, anche di quello addetto alle pulizie ed alla custodia o che per qualsiasi motivo, compreso il furto, non fossero più utilizzabili.
ART. 10: ONERI DEL COMUNE DI VERBANIA
Al Comune di Verbania competono:
1. manutenzione straordinaria delle strutture;
2. assicurazione degli immobili contro i rischi dell’incendio e della responsabilità civile derivante dalla proprietà;
ART. 11: MANUTENZIONE STRAORDINARIA
La manutenzione straordinaria delle strutture nel suo complesso compete al Comune di Verbania.
L’esecuzione a carico dell’Amministrazione Comunale di tali interventi di manutenzione straordinaria non sarà garantita nel caso in cui la necessità di tali interventi sia derivata da inottemperanza da parte del concessionario alle operazioni di ordinaria manutenzione, o di incuria, disattenzione, incompetenza da parte della ditta stessa o di terzi fornitori.
L’Amministrazione Comunale si farà carico degli interventi resi necessari da cause di forza maggiore, mentre gli interventi causati da incuria degli utenti saranno eseguiti dal concessionario, il quale fin d’ora è autorizzato a rivalersi nei confronti dei diretti responsabili.
ART. 12: ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ DI XXXXX
L’utilizzo della struttura e dell’area da parte di Enti, Associazioni o privati è consentito previo accordo con il Concessionario. In questo caso il Concessionario è tenuto a mettere a disposizione la struttura e i relativi servizi, allo scopo di consentire il regolare svolgimento delle manifestazioni autorizzate.
ART. 13: UTILIZZO DELL’IMPIANTO
Il concessionario si impegna a garantire che l’utilizzo dell’impianto sia prevalentemente di natura ricreativa e sportiva. La spiaggia deve essere fruibile liberamente e gratuitamente anche senza l'obbligo di utilizzo dei servizi accessori a pagamento.
Tutti gli utilizzi, anche a pagamento, devono essere aperti al pubblico. Gli utilizzi rivolti ad una utenza riservata dovranno essere preventivamente autorizzati dall’Amministrazione Comunale.
L’utilizzo dell’impianto per altre manifestazioni è consentito nella misura in cui non impedisce l’utilizzo proprio dell’impianto.
Il Concessionario è tenuto a presentare all’ufficio turismo copia del calendario annuale delle attività e a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni.
ART. 14: ORARI
La struttura dovrà al minimo essere aperta al pubblico per il periodo dal 1 maggio al 30 settembre con la piena funzionalità di tutti i servizi oggetto della concessione e di quelli eventualmente presentati in sede di offerta di gara con i seguenti orari minimi:
dalle ore 9.00 alle ore 21,00 tutti i giorni (con facoltà di chiusura in caso di pioggia). La pulizia e la manutenzione saranno effettuate dopo la chiusura.
Tra il 1 maggio ed il 30 settembre non è previsto un periodo di chiusura continuativo. Potrà essere previsto un giorno infrasettimanale di riposo.
La modifica degli orari e delle aperture dovrà essere concordata con Amministrazione Comunale.
L'utilizzo serale della struttura dovrà essere concordato con l'Amministrazione Comunale con particolare riguardo alla produzione di suoni.
ART. 15: INTROITI
Al concessionario spettano tutti gli introiti derivanti dall’uso della struttura e dell’area per le attività svolte direttamente (in particolare introiti dell'esercizio di somministrazione, noleggi servizi accessori della spiaggia, pubblicità). Le tariffe applicate dovranno essere concordate con l'Amministrazione Comunale.
Il Comune può intervenire, con azione di calmiere, in occasione della programmazione di manifestazioni patrocinate.
ART.16: PUBBLICITA’
La concessionaria gestirà ogni forma di pubblicità sia fissa che mobile all’interno degli impianti, nel rispetto della vigente normativa ed in conformità con i regolamenti comunali.
ART.17: GESTIONE DELL’ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE
E’ fatto obbligo al concessionario di gestire l’esercizio di somministrazione bevande e alimenti nell’osservanza di tutte le regole che tale attività comporta, con impegno ad esporre il listino dei prezzi.
La tipologia di esercizio sarà rilasciata al concessionario sulla base del progetto presentato in sede di gara.
I ricavi sono di esclusiva pertinenza del concessionario.
La licenza di pubblico esercizio alla scadenza rimarrà in capo al Comune di Verbania.
ART. 18: CANONE D'AFFITTO
Il canone d'affitto, da corrispondersi a partire dal 4^ anno di concessione nella misura del 4% del valore dell'investimento iniziale proposto in sede di gara, sarà corrisposto dal concessionario in 3 rate annuali con decorrenza 1 giugno, 1 ottobre, 1 gennaio.
Dal 5^ anno il canone subirà adeguamento Istat.
Il canone iniziale potrà successivamente essere adeguato nella misura del 4% del valore degli ulteriori investimenti realizzati dal concessionario ed autorizzati dall'Amministrazione Comunale.
ART. 19: CAUZIONE
A garanzia degli obblighi assunti con il presente capitolato, il concessionario deve costituire all’atto della stipula del contratto di concessione una fideiussione bancaria od assicurativa con Istituti legalmente autorizzati per un importo di 50.000,00 Euro.
La fideiussione potrà essere incamerata dal Comune in caso di mancata esecuzione del servizio.
Tale fideiussione potrà essere estinta solamente ad avvenuto controllo da parte degli organi del Comune che lo stato dell’impianto trovasi in perfette condizioni, controllo da parte del Comune alla data di scadenza della convenzione.
Qualora si rilevassero danni imputabili al concessionario, il Comune provvederà direttamente alle sistemazioni occorrenti, salvo rivalsa con escussione sulla fideiussione prestata, con i criteri e le modalità dell’esecuzione in danno.
ART.20: OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI
Oltre all’osservanza di tutte le norme specificate nell’atto di concessione, il concessionario avrà l’obbligo di osservare tutte le disposizioni portate da leggi o
regolamenti in vigore o che potessero venire emanate durante il xxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx igienico-sanitaria, di pubblica sicurezza e di tutela ambientale.
La balneazione sarà consentita solo in presenza delle relative certificazioni per il tratto di spiaggia utilizzabile allo scopo e, se prevista, con la presenza di assistente bagnante con brevetto FIN.
ART. 21: VIGILANZA E CONTROLLI
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli, attraverso i propri uffici ed organi competenti atti ad accertare:
- l’idoneità del personale preposto dal concessionario alla conduzione dell’impianto ed delle attività in programma.
- il rispetto delle condizioni, delle modalità e degli obblighi contrattualmente assunti;
- l’osservanza delle disposizioni e delle normative vigenti in materia igienico- sanitaria e di pubblica sicurezza;
- la regolare tenuta e conduzione degli impianti, sia dal punto di vista del corretto utilizzo degli stessi che sotto l’aspetto tecnico.
ART. 22: DIVIETO DI SUB CONCESSIONE
E’ fatto divieto al concessionario di cedere in tutto o in parte la gestione dell’attività, pena la rescissione del contratto e la riparazione degli eventuali danni.
ART. 23: ESECUZIONE D’UFFICIO
Nel caso di inadempimento della concessionaria alle obbligazioni previste dalla presente convenzione, il concedente, dopo aver formalmente intimato alla concessionaria medesima l’adempimento entro congruo termine, avrà facoltà di ordinare l’esecuzione degli interventi necessari per il regolare funzionamento dei servizi e rivalendosi sul concessionario per oneri finanziari sostenuti.
ART. 24: PENALI
Nel caso di ritardi o deficienze di servizio imputabili a negligenza o colpa della concessionaria o dei suoi dipendenti verrà applicata una penale da un minimo di €. 100 ad un massimo di € 500,00 per la prima violazione, aumentata di € 160,00, con progressione aritmetica, per ogni successiva infrazione.
L’applicazione delle penali deve essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, alla quale la concessionaria ha la facoltà di presentare le controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni dalla notifica della contestazione stessa.
L’applicazione delle penalità di cui sopra non pregiudica i diritti del Comune per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.
ART. 25: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – Clausola risolutiva espressa (art. 1453 C.C.)
L'Amministrazione Comunale, in caso di ripetute inadempienze agli obblighi derivanti dal presente capitolato non sanate in seguito a diffida formale, o anche a seguito di una singola inadempienza che comporti disfunzioni particolarmente gravi o interruzione del servizio, potrà recedere unilateralmente dal contratto con un preavviso di 15 gg., incamerando la cauzione prestata dall’appaltatore, fatto salvo il risarcimento
dell’eventuale maggior danno, anche conseguente all’affidamento temporaneo a terzi dell’appalto con maggiori oneri per il Comune.
Al recesso potrà pervenirsi soltanto dopo aver contestato l'addebito ed esaminato le eventuali controdeduzioni.
E’ comunque causa di risoluzione del contratto:
la dichiarazione di fallimento dell’aggiudicataria;
il subappalto totale o parziale del servizio o la cessione del relativo contratto; il mancato pagamento di due rate del canone d'affitto;
la commissione di infrazioni di rilevanza penale che facciano venir meno l’affidabilità del gestore.
ART. 26: SPESE DI CONTRATTO
La convenzione verrà stipulata nella forma pubblica amministrativa, tutte le spese accessorie se dovute, relative e consequenziali, nessuna esclusa, tasse, imposte, tasse di registro e diritti di segreteria, sono a carico dell’aggiudicataria.
Il Comune di Verbania si riserva la facoltà di fare iniziare il servizio prima della stipulazione della relativa convenzione.
ART. 27: CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Il Foro di Verbania è competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell’esecuzione della presente convenzione.
Allegati:
Planimetria dell’area