COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO
COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO
Provincia di Firenze
Oggetto: Convenzione tra i Comuni di Montelupo Fiorentino – Montaione e Capraia e Limite per la Gestione Associata del Servizio Personale ( art. 30 D.Lgs. n. . 267/2000)
L’anno duemilaotto (2008), addì (XXX) del mese di settembre nella sede municipale del Comune di Montelupo Fiorentino
tra
- Comune di Montelupo Fiorentino, nella persona della Sig.ra …………., non in proprio ma nella sua qualità di Sindaco del Comune di Montelupo Fiorentino - (C.F. 006144510485 ), domiciliata per la qualifica presso la sede comunale, la quale dichiara di intervenire per conto e nell’interesse del Comune che rappresenta, a ciò autorizzata in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. del , dichiarata immediatamente eseguibile;
- Comune di Montaione, nella persona della la Sig.ra , non in proprio ma nella sua
qualità di Sindaco del Comune di Montaione - (C.F. 01182120483 ), domiciliata per la qualifica presso la sede comunale, la quale dichiara di intervenire per conto e nell’interesse del Comune che rappresenta, a ciò autorizzata in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. del , dichiarata immediatamente eseguibile;
- Comune di Capraia e Limite, nella persona del Sig… , non in proprio ma nella sua
qualità di Sindaco del Comune di Capraia e Limite - (C.F. 00987710480 ), domiciliato per la qualifica presso la sede comunale, il quale dichiara di intervenire per conto e nell’interesse del Comune che rappresenta, a ciò autorizzata in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. del , dichiarata immediatamente eseguibile;
PREMESSO
- Che il capo V del D.Lgs. 267/2000, promuove , promuove l’esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni, ai quali è demandata piena autonomia nell’individuazione dei
soggetti, delle forme e delle metodologie per la concreta attuazione, nell'ambito dei livelli ottimali approvati dalla Regione;
- che la Regione Toscana, in attuazione a quanto previsto dall'art. 33 del D.Lgs.267/2000, ha approvato :
- la legge 16 agosto 2001, n. 40 “Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni”, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale ha individuato i criteri per l’incentivazione dell’esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni;
- il programma di riordino territoriale (deliberazione del Consiglio Regionale 17 dicembre 2003 n.225) che individua 49 livelli ottimali, definiti in accordo con i Comuni, e contiene, tra l’altro, l’indicazione dei criteri, delle condizioni e dei requisiti per l’incentivazione delle gestioni associate;
- le deliberazioni della Giunta regionale n. 238 (come modificata con deliberazione G.R. 28.06.2004 n. 601) e n. 273 del 22 marzo 2004, attuative del Programma di riordino territoriale, che definiscono in dettaglio il contenuto delle gestioni associate e i procedimenti di concessione e di revoca del contributo forfetario iniziale e annuale.
- che i Comuni di Montelupo Fiorentino, Montatone e Capraia e Limite fanno parte del livello ottimale “ Circondario Empolese – Valdelsa ” per l’esercizio associato sovracomunale di funzioni e servizi, così come previsto dal programma di riordino territoriale e gestiscono in forma associata il Servizio del Personale mediante un Ufficio Associato del Personale sin dal 1° gennaio 2005;
- che i rapporti tra gli Enti della gestione associata, sono attualmente regolati da una apposita convenzione, stipulata tra detti Comuni il 30.09.2005 - Repertorio n. 4907 del Comune di Montelupo Fiorentino, convenzione che all’art. 14 prevede che la medesima abbia validità di tre anni dalla data della di stipula e cioè fino al 30.09.2008, salvo proroga con apposito atto deliberativo dei rispettivi consigli comunali;
- che i Comuni associati hanno manifestato la volontà di proseguire nell’esperienza in corso approvando, con deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali n. XX xxx XXXXXXXX per il Comune di Capraia e Limite, n. XX xxx XXXXXXXXXX per il Comune di Xxxxxxxxx, x.
XX xxx XXXXXXXXXX per il Comune di Montelupo Fiorentino, la prosecuzione della gestione dell’Ufficio Associato del Personale e la bozza del nuovo schema di convenzione disciplinante l’attività e i reciproci diritti ed obblighi, nonché il mandato ai Sindaci pro tempore dei tre Enti di sottoscriverla;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Tra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto appresso:
Art. 1 - Oggetto della Convenzione
1. Oggetto della presente convenzione è l’esercizio in forma associata fra i Comuni di Montelupo Fiorentino, Montaione e Capraia e Limite delle seguenti funzioni inerenti il personale: a) Reclutamento e concorsi; b) Trattamento giuridico; c) trattamento economico; d) Relazioni sindacali; e) Trattamento previdenziale, il tutto relativamente ai procedimenti indicati nell’allegato A) alla presente convenzione, mediante Ufficio comune del personale.
Art. 2 – Finalità della Convenzione
1. Le finalità della gestione associata del personale possono così essere individuate:
- Ottenere economie di scala nelle attività di gestione del personale dei Comuni interessati, attraverso un processo di razionalizzazione e di ottimizzazione nell’uso delle risorse umane, strumentali e telematiche;
- erogare nuovi e più qualificati servizi e migliorare la qualità delle prestazioni fornite, mediante la creazione di una struttura organizzativa capace di affrontare la sempre maggiore complessità della gestione giuridica ed economica del personale;
- razionalizzazione ed unificare le procedure di gestione delle risorse umane e del personale degli Enti Associati;
- attuare nuovi procedimenti di lavoro che consentano una più efficace ed efficiente utilizzazione del personale e delle risorse strumentali in dotazione degli Enti associati e di quelle nuove che essi potranno acquisire nel corso della durata della convenzione;
- valorizzare le professionalità presenti nei Comuni nel settore personale e organizzazione, in un’ ottica di miglioramento della qualità delle prestazioni fornite;
- consentire a tutti gli Enti di fruire di una struttura avanzata per la gestione del personale per sfruttare al meglio le opportunità offerte dalla più recente normativa e disciplina contrattuale, diffondendo la cultura, del risultato e del premio al merito;
- attuare tutte le misure necessarie per una più efficace ed efficiente organizzazione dell’apparato burocratico degli Enti associati;
- ottenere eventuali finanziamenti e con essi incentivare la gestione associata dell’Ufficio;
- Razionalizzare e potenziare i processi formativi del personale, nell’ottica di accrescere le specifiche competenze di tutti gli operatori addetti all’Ufficio associato.
Art. 3 – Ente responsabile della gestione
1. Gli Enti convenzionati attribuiscono al Comune di Montelupo Fiorentino lo Status di Comune capofila e come tale responsabile diretto della gestione del servizio associato.
2. A tal fine, a livello organizzativo e funzionale, l’Ufficio Associato fa parte della struttura del Comune di Montelupo Fiorentino e, ai fini contabili, opera secondo le norme vigenti in detto Comune, che si impegna a sostenere i costi per il funzionamento ordinario dell’ufficio, calcolati con le modalità di cui al successivo art. 10.
Art. 4 - Conferenza dei Sindaci
1. Per l’attuazione degli obiettivi della presente convenzione è istituito un organo collegiale denominato “Conferenza dei Sindaci” costituito dai Sindaci, o loro delegati, degli Enti associati e presieduto dal Sindaco del Comune capofila o suo delegato, al quale è attribuita la competenza generale a porre in essere tutte le azioni ed i procedimenti ed ad adottare tutti i provvedimenti, di natura non gestionale, necessari per un efficace ed efficiente funzionamento dell’Ufficio Associato, sulla base delle decisioni assunte in sede di Conferenza dei Sindaci.
2. La conferenza è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune capofila e si riunisce almeno due volte l’anno e comunque ogni volta che uno dei Sindaci ne faccia richiesta.
3. Alle riunioni delle conferenza possono essere invitati a partecipare con funzioni tecnico- consultive i Segretari Generali e/o Direttori Generali degli Enti Associati e il Responsabile dell’Ufficio Associato.
Art. 5 - Struttura Organizzativa e Responsabili
1. Per realizzare la gestione associata è istituito l’ufficio denominato “Ufficio Associato del Personale”.
2. Il Responsabile dell’Ufficio Associato del Personale viene individuato dalla Conferenza dei Sindaci fra il personale degli Enti convenzionati o, qualora non fosse presente una professionalità idonea nelle rispettive dotazioni organiche, fra soggetti esterni all’Ente.
3. Eventuali responsabili delle unità organizzative della gestione associata sono individuati fra il personale degli enti convenzionati o, qualora tali professionalità non fossero presenti nelle rispettive dotazioni organiche, possono essere individuati fra soggetti esterni all’Ente.
Art. 6 – Gestione del Servizio
1. L’Ufficio Associato opera, ai sensi dell’art. 30, del D.Lgs. n. 267/2000, tramite l’affidamento dell’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli Enti convenzionati.
2. Nell’ambito delle funzioni di gestione del personale, è prevista la possibilità che con atti degli organi esecutivi degli Enti siano affidate all’Ufficio Associato ulteriori specifiche attività, non elencate nella presente convenzione.
Art. 7 – Gestione Operativa
1. L’Ufficio Associato del Personale predisporrà tutti gli atti, procedure e provvedimenti relativi alle materie di competenza nonché l’adozione degli atti e dei provvedimenti finali, allo stesso assegnate, indicati nell’allegato A).
2. Sono fatti salvi gli atti e i provvedimenti di competenza degli organi politici.
Art. 8 – Responsabile dell’Ufficio Associato per la Gestione del Personale
1. Il Sindaco del Comune capofila è competente alla nomina e revoca delle funzioni di Responsabile, del suo rapporto di lavoro, del trattamento economico e della Retribuzione di posizione nei termini stabiliti dal CCNL.
2. Il Responsabile dell’Ufficio Associato risponde del proprio operato al Sindaco del Comune capofila al quale compete quindi l’adozione di tutti gli atti che riguardano l’attività di detto Responsabile, nel rispetto di quanto previsto dal CCNL.
3. Al Responsabile dell’Ufficio Associato, compete:
• L’attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dalla Conferenza dei Sindaci;
• Il raggiungimento degli obiettivi individuati tramite i PEG di cui all’art. 9;
• La direzione dell’attività dell’ufficio, e l’organizzazione complessiva del personale assegnato e dell’Ufficio medesimo;
• L’adozione degli atti di cui all’art. 107 del D.Lgs. 267/00 inerenti e conseguenti la gestione dell’Ufficio ivi inclusi quelli con efficacia verso l’esterno e i pareri di cui all’art. 49 D. Lgs. 267/00;
• Eventuali conferimenti degli incarichi ai responsabili delle unità organizzative dell’Ufficio Associato;
• L’assegnazione dei procedimenti di cui all’allegato “A” alla presente convenzione alle competenze delle singole unità organizzative dell’Ufficio Associato;
• Le relazioni esterne con i Comuni, la Conferenza dei Sindaci e le XX.XX.;
• La gestione delle relazioni e degli adempimenti connessi con le attività dei nuclei di valutazione;
• Ogni altro adempimento, direttamente o indirettamente, connesso e/o derivante per l’adempimento delle finalità della gestione associata anche se non previsto nella presente convenzione.
Art. 9 – PEG
1. Al Responsabile dell’Ufficio associato vengono assegnati obiettivi e risorse;
a) All’interno di un unico PEG riguardante le competenze e le attività proprie dell’Ufficio Associato così come indicate nell’allegato A), PEG che viene approvato dai singoli Enti, sentita la Conferenza dei Sindaci;
b) All’interno dei PEG di ciascuno degli Enti associati, per le spese e funzioni proprie rimaste in capo ai singoli enti e per specifiche ulteriori materie che si ritiene di affidare alla gestione dell’Ufficio associato.
2. I PEG di cui sopra sono proposti dal Responsabile dell’ Ufficio Associato sulla base degli indirizzi espressi dalla conferenza di sindaci e trasmessi rispettivamente al Sindaco del Comune capofila ed alle singole Amministrazioni entro la fine del mese di novembre dell’anno precedente.
3. Il PEG di cui alle lett. a) del precedente comma 1, una volta approvato dalle singole Amministrazioni è trasmesso al Responsabile dell’Ufficio associato.
4. Le spese per l’attuazione del PEG di cui alla lett. a) del precedente comma 1, sono inserite nel Bilancio di competenza del Comune capofila e i relativi oneri ripartiti tra i Comuni convenzionati secondo le modalità indicate all’art. 11.
5. Al termine di ciascun esercizio finanziario, il Responsabile dell’Ufficio associato redige apposito rendiconto delle entrate e delle spese sostenute per la gestione associata, dedotte dal proprio bilancio su cui sono imputati i movimenti contabili, e previa approvazione da parte delle Giunte dei singoli Enti al quale essi si riferisce, lo trasmette ai Comuni associati entro la fine del mese di febbraio dell’anno successivo ai fini del versamento della quota a conguaglio.
Art. 10 – Personale
1. L’Ufficio Associato per la Gestione del Personale è composto da personale in servizio presso gli Enti aderenti. A tal fine gli Enti stessi si impegnano, a mettere a disposizione con le modalità ritenute più opportune il personale necessario all’Ufficio Associato.
2. In occasione di progetti o situazioni che comportino elevati carichi di lavoro, è possibile prevedere l’assegnazione di ulteriore personale dai vari Comuni, in relazione alle competenze richieste con le modalità ritenuto più opportune.
3. Al personale assegnato sono riconosciute le eventuali incentivazioni previste nei contratti di lavoro e nella legislazione vigente.
4. Al personale dell’Ufficio Associato che per lo svolgimento delle competenze attribuite con la presente convenzione e dalle norme di legge all’Ufficio medesimo, debba recarsi in uno o più dei Comuni associati, sono messi a disposizione idonei mezzo di trasporto.
5. Nel caso ciò non fosse possibile e detto personale debba utilizzare propri mezzi di trasporto, ad esso compete il rimborso delle spese di trasferta, secondo le norme applicabili al personale del enti locali.
Art. 11 – Riparto dei costi
1. I costi del personale, i costi di investimento i costi relativi al funzionamento del servizio, costituiti dai costi di produzione ( mezzi, materiali, consumi energetici,
spese postali, gestione del sistema informatico, canoni, etc.) e dalle eventuali quote di ammortamento dei beni mobili e immobili assegnate all’Ufficio Associato vengono ripartiti fra i Comuni associati in relazione al numero dei cedolini elaborati per ciascun Comune nell’anno precedente, sulla base di quanto indicato nel prospetto allegato sub. lett. B) alla presente convenzione.
2. La Conferenza dei Sindaci può stabilire parametri diversi di ripartizione dei costi del Servizio.
3. Al momento dell’elaborazione dei bilanci preventivi dei Comuni e comunque tre mesi prima della scadenza del termine ordinario fissato dalla legge di approvazione del bilancio di previsione, la Conferenza dei Sindaci definisce, su proposta del Responsabile dell’Ufficio Associato per la Gestione del Personale, il fabbisogno finanziario preventivo della gestione associata. I prospetti relativi al fabbisogno finanziario, intervenuta l’approvazione da parte della Conferenza dei Sindaci, verranno trasmessi dal Comune Capofila al Responsabile dell’Ufficio Associato e da questi ai Comuni associati per consentire agli stessi l’adozione degli atti necessari per il finanziamento della spesa annuale.
4. Ciascun Comune provvede, con cadenza quadrimestrale, a trasferire gli oneri relativi al funzionamento dell’Ufficio Associato di propria competenza al comune responsabile della gestione. Al termine dell’esercizio finanziario, sulla base della relazione consuntiva di cui al successivo comma approvata dalla Conferenza dei Sindaci, verranno determinate le quote a conguaglio.
5. Al termine di ogni anno solare o quando se ne presenti la necessità, i criteri di ripartizione suesposti, nonché le modalità di rimborso degli oneri a carico dei Comuni associati, saranno sottoposti a verifica da parte della Conferenza dei Sindaci e, conseguentemente, con provvedimento della Conferenza medesima, potranno essere modificati.
6. Il Comune capofila gestisce le risorse attribuite secondo i propri schemi organizzativi, a seguito di apposita previsione di spesa nel proprio bilancio e nel relativo PEG di cui all’art. 8.
Art. 12 – Obblighi degli enti
1. Gli enti che aderiscono alla presente convenzione si impegnano in linea generale a favorire il buon andamento del servizio collaborando con le proprie strutture tecniche ed amministrative ed in particolare:
• a sostenere adeguata informazione per l’utenza;
• ad approvare tempestivamente gli atti di competenza;
• a trasmettere nei tempi e con le modalità stabilite con apposite disposizioni organizzative del responsabile dell’Ufficio Associato, i dati necessari all’espletamento degli adempimenti delegati all’Ufficio Associato;
• a mettere a disposizione i locali idonei e necessari allo svolgimento del servizio convenzionato.
1. a trasferire la documentazione e la gestione delle pratiche di competenza all’Ufficio Associato il quale ne curerà l’esecuzione, trasmettendo i risultati finali sotto forma di prodotti o di servizi
Art. 13 – Uniformità dei regolamenti
1. Gli Enti che aderiscono alla presente convenzione adottano un unico Regolamento per gli Accessi valido per tutti i Comuni aderenti avente l’obiettivo l’adozione di norme comportamentali uniformi.
2. Per quanto attiene le modalità di svolgimento di Selezioni interne, comunque denominate, si continuano ad applicare, per ciascun ente, le norme e gli accordi vigenti nel tempi.
Art. 14 – Durata e Revoca
1. La presente convenzione ha validità di cinque anni con decorrenza dal 1° ottobre 2008, salvo proroga che deve intervenire con atto deliberativo dei rispettivi consigli comunali entro i sessanta giorni antecedenti la sua naturale scadenza.
2. Ciascun Ente ha facoltà di recedere in qualunque momento dalla presente convenzione con deliberazione del Consiglio Comunale da comunicare agli altri Enti aderenti alla convenzione almeno quattro mesi prima della scadenza dell’anno solare.
3. Il recesso, che ha comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo, non fa venir meno la gestione unitaria per i restanti comuni.
Art. 15 – Adesione di altri Enti
1. Gli Enti già convenzionati con il presente atto convengono che alla gestione associata dell’Ufficio Personale possono aderire altri Comuni con decisione all’unanimità della Conferenza dei Sindaci.
2. In tal caso gli Enti di che trattasi dovranno ridefinire le modalità di detta gestione adottando i necessari atti in proposito.
Art. 16 – Trasferimento della gestione al Circondario Empolese Valdelsa
1. Gli Enti che sono parte in causa della gestione si dichiarano concordi a favorire le condizioni perché il Circondario Empolese Valdelsa possa attivare una gestione associata degli Uffici del Personale di tutti gli Enti che ne fanno parte o quantomeno una gestione associata di alcune funzioni proprie di tali Uffici quali la previdenza, le procedure di reclutamento, la gestione economica e quella giuridica del personale, i rapporti con le XX.XX..
2. Il tal caso la presente convenzione perderà la sua efficacia si dovrà procedere ad una nuova convenzione approvata con le stesse modalità della presente.
Art. 17 – Proprietà dei beni
1. I beni acquistati individualmente per l’espletamento delle funzioni previste dalla presente convenzione sono di proprietà del Comune che le ha acquistate indipendentemente dalla durata della convenzione e da eventuali recessi.
2. In caso di scioglimento, scadenza o recesso dalIa presente convenzione i rapporti patrimoniali verranno regolati come segue:
• I beni ottenuti in dotazione, in affitto o ad altro titolo dai singoli Enti convenzionati verranno
restituiti a ciascuno nello stato d’uso in cui si trovano;
• I beni acquistati in regime di convenzione verranno alienati e il loro ricavo distribuito tra gli aderenti secondo i criteri di cui all’art. 9). I singoli partecipanti hanno diritto di prelazione sui beni.
• I fondi di ammortamento non impiegati verranno ridistribuiti tra i partecipanti, secondo le quote di cui all’art. 9.
Art. 18 – Controversie
1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso si
difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione deve essere ricercata prioritariamente in via conciliativa, attraverso la Conferenza dei Sindaci.
2. Qualora non si addivenisse ad una soluzione conciliativa delle controversie insorte tra i comuni aderenti, la soluzione è affidata ad un collegio arbitrale composto da tre membri nominati a maggioranza dalla Conferenza dei Sindaci che giudicheranno in via amichevole, senza formalità a parte il rispetto del principio del contraddittorio. La pronuncia del collegio è definitiva ed inappellabile.
Art. 19 – Disposizioni di rinvio
1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del codice civile applicabili, ed alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della presente convenzione.
2. Eventuali modifiche o deroghe alla convenzione devono essere approvate con conformi deliberazioni di tutti i Consigli dei Comuni aderenti.
Art. 20 – Efficacia della Convenzione
1. La presente convenzione ha la durata di anni 5 decorrenti dal 1° ottobre 2008 e pertanto avrà scadenza, se non interverranno atti deliberativi di proroga, il 30 settembre 2013.
2. Dalla medesima data del 1° ottobre 2008, la convezione repertorio n. 4907 stipulata tra i Comuni di Capraia e Limite, Montaione e Montelupo Fiorentino il 30.09.2005 cessa di avere efficacia.
Art. 21 – Contributi
1. Eventuali contributi regionali o di altri Enti conseguenti all’attivazione della gestione associata di cui alla presente convenzione, a seguito di decisione scaturita dalla Conferenza dei Sindaci di cui all’art. 4, saranno utilizzati prioritariamente utilizzati per acquisti di beni e forniture riferibili al servizio, per forme di incentivazione economica del personale o a scomputo dal costo totale del Servizio.
Redatto in triplice originale.
Xxxxx, approvato e sottoscritto per completa accettazione. Il Sindaco del Comune di Montelupo Fiorentino
Il Sindaco del Comune di Montaione
Il Sindaco del Comune di Capraia e Limite