CONTRATTO DI SECONDO LIVELLO AREA BOLOGNA
COOP RENO
CONTRATTO DI SECONDO LIVELLO AREA BOLOGNA
2007 - 2010
In data 20/02/2009, a San Giorgio di Piano (BO),
tra
COOP RENO SOC. COOPERATIVA, rappresentata da Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx
e
FILCAMS CGIL BOLOGNA, rappresentata da Xxxx Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx
e
RSU Coop Reno, rappresentate da: Xxxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx
e
ORGANIZZAZIONI OPERAIE AUTONOME MOLINELLA, rappresentate da Xxxxxxxx Xxxxxxx
e
RSA Coop Reno, rappresentata da Xxxxxx Xxxxxxxx
C si stipula il presente contratto integrativo aziendale.
INDICE
TITOLO I CAMPO DI APPLICAZIONE 9
ART.1 DELIMITAZIONE 9
TITOLO II RELAZIONI SINDACALI 10
ART.2 FINALITA’ GENERALI 10
ART.3 SOGGETTI E INTERLOCUTORI CONTRATTUALI 10
ART.4 INFORMAZIONE - CONFRONTO 10
4.1 LIVELLO DI AREA CONTRATTUALE 10
4.2 RELAZIONI DECENTRATE 10
ART.5 COMMISSIONI PARITETICHE 11
ART.6 PERMESSI SINDACALI 11
ART.7 ASSEMBLEA SINDACALE 11
TITOLO III AMBIENTE DI LAVORO E SALUTE 12
ART.8 APPLICAZIONE DLS 81/08 (ex 626/94) 12
ART.9 RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 12
ART.10 VISITE SANITARIE DECRETO LEGISLATIVO 81/08 13
TITOLO IV NORMATIVE 14
ART.11 ASPETTATIVA NON RETRIBUITA 14
11.1 REGOLE GENERALI 14
11.2 ASPETTATIVA PER MATERNITA' E ASSISTENZA FIGLI 14
11.3 ASPETTATIVA PER RECUPERO ETILISTI E TOSSICODIPENDENTI 14
ART.12 PERMESSO NON RETRIBUITO 14
ART.13 ANTICIPAZIONE SUL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 15
ART.14 PERMESSI VISITE SPECIALISTICHE, TERAPIE ED ESAMI DI LABORATORIO 15
ART.15 TRATTAMENTO ORE PER FORMAZIONE/ADDESTRAMENTO 16
ART.16 FERIE 16
ART.17 CURE TERMALI 17
ART.18 ATTESTATO DI XXXXXXXX' SANITARIA 17
ART.19 FONDO DI SOLIDARIETA’ 17
ART.20 ACCONTI SULLO STIPENDIO 17
ART.21 INVENTARIO 17
ART.22 XXXXXXXXXX XXXXX 00
TITOLO V TRATTAMENTI E NORME IN MATERIA DI MOBILITA’ PERSONALE 19
ART.23 LETTERA DI ASSEGNAZIONE 19
ART.24 CRITERI PER TRASFERIMENTI DEFINITIVI 19
ART.25 TRATTAMENTO ECONOMICO PER TRASFERIMENTO 19
25.1 INDENNITA’ DI TRASPORTO 19
25.2 APPLICAZIONE DELL’INDENNITÀ DI TRASPORTO 20
ART.26 VALORE DELL’INDENNITA’ XXXXXXXXXXXX 00
ART.27 FLESSIBILITA’ DI ZONA 20
27.1 ZONE DI FLESSIBILITÀ 20
27.2 TRATTAMENTI IN CASO DI FLESSIBILITÀ DI ZONA 21
27.3 CRITERI DI GESTIONE 21
27.4 ROTAZIONE NEI REPARTI DI MACELLERIA 22
ART. 28 COPERTURE ASSICURATIVE 22
TITOLO VI MERCATO DEL LAVORO 23
ART. 29 ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO 23
ART. 30 CONTRATTI A TERMINE 23
30.1 GRADUATORIA DEI CONTRATTI A TERMINE 23
30.2 UTILIZZO CONTRATTI A TERMINE 24
ART.31 FASCE DEBOLI DEL MERCATO DEL LAVORO 25
TITOLO VII ORARIO DI LAVORO 26
ART.32 NORMA GENERALE 26
ART.33 ORARIO DI LAVORO CONTRATTUALE DEI PUNTI VENDITA 26
ART.34 DISTRIBUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO DEI PUNTI VENDITA 26
34.1 NASTRO ORARIO 26
34.2 ORARIO CONTINUATO 26
34.3 ORARIO SPEZZATO 26
34.4 PRESTAZIONE GIORNALIERA 27
34.5 PROGRAMMAZIONE DEGLI ORARI 27
ART. 35 BUONI PASTO 27
ART. 36 PAUSA RETRIBUITA 27
ART. 37 FLESSIBILITA’ DELL’ORARIO DI LAVORO 27
ART. 38 RILEVAZIONE DELLE PRESENZE 28
TITOLO VIII PART TIME 29
ART. 39 INCIDENZA MASSIMA PERCENTUALE PART - TIME 29
ART. 40 ORARIO DI LAVORO PART - TIME 29
ART. 41 TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO. 29
41.1 DA FULL-TIME A PART-TIME 29
41.2 DA PART TIME A PART TIME (AUMENTO ORE) 30
41.3 DA PART-TIME A FULL-TIME 30
TITOLO IX PRESTAZIONE LAVORATIVA IN OCCASIONE DI DEROGHE ALLE CHIUSURE DOMENICALI O FESTIVITA’ INFRASETTIMANALI 31
ART. 42 TRATTAMENTO ECONOMICO 31
TITOLO X PREMIO INTEGRATIVO AZIENDALE 33
ART. 43 DEFINIZIONE IMPORTO 33
TITOLO XI TERZO ELEMENTO 34
ART. 44 DEFINIZIONE IMPORTO 34
TITOLO XII SALARIO DI INGRESSO 35
ART. 45 MODALITA’ DI GRADUALIZZAZIONE 35
TITOLO XIII NUOVE APERTURE 36
ART. 46 ORARIO DI LAVORO 36
ART. 47 SALARIO AZIENDALE 36
TITOLO XIV FUSIONI / ACQUISIZIONI 37
ART. 48 DEFINIZIONE TRATTAMENTI 37
TITOLO XV SALARIO VARIABILE 38
TITOLO XVI SEDE AMMINISTRATIVA 39
ART. 49 ORARIO DI LAVORO 39
49.1 DURATA E DISTRIBUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO 39
49.2 FLESSIBILITA' DELL'ORARIO DI LAVORO 39
49.3 ELASTICITA' DELL'ORARIO DI LAVORO 39
49.4 PERMESSI RETRIBUITI 39
ART. 50 FESTIVITA' CADENTI IN GIORNATA DI SABATO 39
ART. 51 FESTIVITA' INFRASETTIMANALI 39
ART. 52 LAVORATORI PART-TIME 40
ART. 53 MENSA 40
TITOLO XVII MENSILITA’ SUPPLEMENTARI 41
TITOLO XVIII INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DI PUNTO VENDITA 42
ART. 58 REPARTO GENERI VARI 43
58.1 PROFILO CAPO REPARTO UNICO 43
58.2 PROFILO RESPONSABILE 43
58.3 PROFILO ADDETTO SPECIALIZZATO 43
ART. 59 REPARTO SALUMI LATTICINI GASTRONOMIA 43
59.1 PROFILO CAPO REPARTO UNICO 43
59.2 PROFILO RESPONSABILE 43
59.3 PROFILO COORDINATORE 43
59.4 MODALITÀ ATTRIBUZIONE DEL PAR. 155 ADDETTI QUALIFICATI REP. GASTRONOMIA 43
59.5 INDENNITÀ GIORNALIERA PER MOBILITÀ VERSO GASTRONOMIA 44
ART. 60 REPARTO PESCHERIA 44
60.1 PROFILO CAPO REPARTO UNICO 44
60.2 MODALITÀ ATTRIBUZIONE DEL PAR. 155 ADDETTI QUALIFICATI DEl REP. PESCHERIA 44
60.3 INDENNITÀ GIORNALIERA PER MOBILITÀ VERSO PESCHERIA 44
ART. 61 REPARTO FORNERIA 44
61.1 PROFILO CAPO REPARTO 44
61.2 PROFILO ADDETTO/A REPARTO FORNO 44
ART. 62 REPARTO ORTOFRUTTA 44
ART. 63 REPARTO CARNI 45
63.1 CAPO REPARTO 45
63.2 PROFILO COORDINATORE/SECONDO 45
63.3 PROFILO ADDETTO/A REPARTO CARNI 45
63.4 ATTRIBUZIONE DEL 3° LIVELLO CCNL AL MACELLAIO SPECIALIZZATO PROVETTO 45
63.6 INDENNITÀ GIORNALIERA PER MOBILITÀ VERSO IL REPARTO CARNI 45
ART. 65 MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DELLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE IN CASO ASSENZA E/O ASSEGNAZIONE 49
ART. 66 FIGURA DI RIFERIMENTO E APPOGGIO AL CAPO NEGOZIO 49
TITOLO XIX QUADRI, IMPIEGATI DIRETTIVI E CAPI NEGOZIO 50
ART. 67 AMBITO DI APPLICAZIONE 50
ART. 68 ORARIO DI LAVORO 50
ART. 69 PERCORSO DI FORMAZIONE ED ORARIO DI LAVORO PER CAPI NEGOZIO 50
ART. 70 SISTEMA RETRIBUTIVO 50
70.1 FASCE RETRIBUTIVE QUADRI 51
70.2 FASCE RETRIBUTIVE IMPIEGATI DIRETTIVI 51
70.3 FASCE RETRIBUTIVE CAPI NEGOZIO 51
TITOLO XX VALIDITA’ E DURATA 53
PREMESSA
La cooperazione rappresenta una realtà importante nei nostri territori, sia perché insediata in modo capillare, sia per il rapporto privilegiato che da sempre la lega al consumatore.
E’ una realtà importante anche e soprattutto per i lavoratori che, specie negli ultimi anni, hanno trovato in Coop Reno occasioni di buona occupazione.
Questo rinnovo contrattuale è particolarmente importante, perché si inserisce in un periodo nel quale l’impresa è impegnata in un forte e significativo piano di sviluppo avviato per affrontare un quinquennio che sarà caratterizzato da forti mutamenti sociali e dei consumi.
Pertanto nell’arco della vigenza contrattuale, qualora le situazioni di mercato lo rendessero necessario, le parti concordano di attivare un tavolo negoziale che affronti il tema dell’orario settimanale collegato al premio integrativo aziendale.
Nell’arco della vigenza contrattuale si concorda di non utilizzare le tipologie di lavoro introdotte dal decreto legislativo 276 (Legge 30), fermo restando l’utilizzo delle forme di flessibilità già contrattate.
Si concorda di procedere ad una graduale stabilizzazione dei rapporti di lavoro attraverso un minor utilizzo di contratti a termine.
Si concorda pertanto che si procederà, nell’arco della vigenza contrattuale, all’assunzione a tempo indeterminato di 50 unità.
Inoltre si procederà alla trasformazione a tempo pieno di circa 30 part time.
TITOLO I
CAMPO DI APPLICAZIONE
ART.1 DELIMITAZIONE
Il presente contratto è complessivamente migliorativo rispetto alla precedente contrattazione e sostituisce ad ogni effetto i contenuti dei precedenti contratti di 2° livello e/o accordi sindacali v igenti nell'area contrattuale, salvo quanto diversamente specificato e fatti salvi accordi decentrati che regolano particolari situazioni.
Esso viene applicato al personale dipendente di Coop Reno occupato nelle unità produttive vale a dire supermercati, superettes, sede amministrativa di San Giorgio di Piano - Bologna, ubicate nell'area della provincia di Bologna e ai lavoratori in forza a tempo indeterminato, alla data del 31/12/2002, nel punto vendita di Poggio Renatico.
In caso d’eventuale acquisizione/creazione di società controllate che abbiano le caratteristiche per rientrare nel campo d’applicazione del presente contratto di secondo livello, le parti s’incontreranno per verificare l’effettiva concreta applicazione.
TITOLO II
RELAZIONI SINDACALI
ART.2 FINALITA’ GENERALI
Le parti condividono l'opportunità di ricercare e perseguire un approccio innovativo in termini di relazioni sindacali che possa favorire il dispiegarsi delle potenzialità di partecipazione, codeterminazione e democrazia economica, per consentire la realizzazione di nuovi equilibri tra necessità della Cooperativa ed esigenze dei lavoratori in relazione ai mutati contesti di riferimento.
ART.3 SOGGETTI E INTERLOCUTORI CONTRATTUALI
Sono interlocutori di Coop Reno per la contrattazione di secondo livello, nell’area contrattuale ove trova applicazione il presente contratto, le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL competenti per livello e le Rappresentanze Sindacali Unitarie.
ART.4 INFORMAZIONE - CONFRONTO
Le parti ribadiscono la validità di quanto previsto in materia dal CCNL ai vari livelli e s’impegnano a dare maggiore efficacia al livello d’area contrattuale e a quello d’unità organizzativa in riferimento ai quali saranno fornite le seguenti informazioni:
4.1 LIVELLO DI AREA CONTRATTUALE
Saranno fornite, in tempi utili e di norma entro il primo quadrimestre d’ogni anno, informazioni in particolare sulle seguenti materie:
□ andamenti dei mercati di riferimento, loro prospettive con previsione delle relative conseguenza per lo sviluppo;
□ aggiornamento del piano di gestione strategica aziendale;
□ consuntivo anno precedente e budget;
□ linee dei progetti di riorganizzazione aziendale ed eventuali connessioni con situazioni riguardanti l'insieme del Movimento Cooperativo;
□ andamento dell'occupazione, la sua struttura nell'anno precedente e le previsioni per l'anno in corso;
□ le politiche di marketing e commerciali, di servizio o di logistica/approvvigionamento relative alle tipologie di prodotto e ai mercati di riferimento;
□ quant'altro previsto dal CCNL vigente.
Entro il mese d’ottobre d’ogni anno saranno fornite informazioni riguardanti gli andamenti in base ai dati di preconsuntivo.
Le parti, fin dalla fase progettuale e prima della fase d’approvazione dei progetti, si confronteranno sui seguenti temi, da riferire all'ambito dell'area contrattuale:
□ modifiche strutturali dell'organizzazione del lavoro e/o nuovi modelli di organizzazione del lavoro;
□ ristrutturazione di punti vendita, uffici e nuove aperture, finalizzati alla definizione di accordi di ristrutturazione/avvio;
□ introduzione nuove tecnologie;
□ iniziative pari opportunità;
□ progetti di formazione e riqualificazione professionale;
□ iniziative e interventi relativi alla prevenzione e sicurezza.
4.2 RELAZIONI DECENTRATE
Le parti ribadiscono la necessità di rafforzare il livello di confronto decentrato a punto di vendita/sede, nell'ambito delle regole e degli istituti definiti dalla contrattazione aziendale, anche per favorire una
valorizzazione del peso delle RSU e stimolare maggiori e migliori occasioni di partecipazione dei lavoratori.
Soggetti interessati a tale livello d’informazione e confronto sono le RSU di punto di vendita/sede centrale e la Direzione del punto di vendita/Sede Centrale, con eventuale intervento di supporto e/o assistenza delle strutture centrali aziendali e sindacali.
Su richiesta di una delle parti verrà fissato un incontro specifico entro 10 giorni dalla stessa.
ART.5 COMMISSIONI PARITETICHE
Viene istituita una Commissione Paritetica finalizzata alla definizione di eventuali nuovi livelli di inquadramento e/o indennità, composta da un massimo di 3 partecipanti nominati dalle rispettive parti.
L’Azienda metterà a disposizione dei componenti nominati nelle commissioni, un ammontare individuale di 200 ore/anno di permesso retribuito.
ART.6 PERMESSI SINDACALI
Il monte ore complessivo annuo di permessi sindacali utilizzabili dai membri della RSU viene determinato assumendo come base di calcolo i dipendenti in forza al 1° gennaio di ogni anno e riconoscendo per ogni dipendente n. 2 ore di permesso.
Il monte ore annuo permessi sindacali, come sopra determinato, potrà essere superato con utilizzo maggiore di ore nel corso dell'anno di calendario, con conseguente diminuzione del monte ore nell'anno successivo.
Allo stesso modo, le ore di permesso sindacale non utilizzate nel corso dell'anno di calendario saranno considerate in aggiunta al monte ore dell'anno successivo.
L’Azienda inoltre si farà carico:
□ di un distacco retribuito straordinario pari a 16 mesi nell'arco di validità del Contratto Aziendale, fruibile anche frazionato.
□ Delle ore di permesso sindacale usufruite in occasione degli incontri di presentazione del Budget, del Bilancio Consuntivo annuale/semestrale e comunque nei casi di incontri tenuti su richiesta dell'azienda.
Sarà assegnato alla RSU un locale, dotato delle attrezzature necessarie, come sede sindacale propria e all'occorrenza sarà consentito l'utilizzo delle sale riunioni della cooperativa.
Per il periodo di distacco retribuito straordinario (per complessivi 16 mesi) si specifica che il lavoratore distaccato dovrà comunicare in sede e far pervenire eventuale documentazione per quanto attiene: permessi personali, visite mediche, donazione sangue, ferie, etc.
I tempi di comunicazione per i permessi di cui sopra vanno comunicati, entro le 24 ore precedenti (anche a mezzo telefono), all’ Amministrazione del Personale. Nel caso in cui il giorno di assenza improvvisa coincida con il primo giorno lavorativo dopo una festività, la comunicazione può essere contestuale.
ART.7 ASSEMBLEA SINDACALE
Si conviene di applicare quanto previsto in materia dal CCNL effettuando un conteggio su base individuale delle ore di assemblea sindacale riconosciute contrattualmente, fermo restando il limite delle di 12 ore annue.
TITOLO III
AMBIENTE DI LAVORO E SALUTE
ART.8 APPLICAZIONE DLS 81/08 (EX 626/94)
Le parti hanno approfondito il confronto in merito alla concreta applicazione del decreto legislativo 81/08, nonché ad alcuni aspetti di natura contrattuale che interagiscono con l'applicazione del decreto stesso.
La Cooperativa ha già illustrato al sindacato le proprie scelte e impostazioni in merito a:
□ allocazione delle responsabilità e deleghe;
□ costituzione del servizio prevenzione e protezione rischi, compresa la designazione del responsabile;
□ nomina del medico competente e organizzazione della sorveglianza sanitaria;
□ costituzione delle squadre di emergenza;
□ piani di formazione;
□ procedure e processi gestionali.
La partecipazione alle iniziative di formazione di cui al presente articolo deve intendersi obbligatoria. L’azienda comunicherà con un preavviso di almeno una settimana, ora, data e luogo dei corsi stessi.
ART.9 RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
In rappresentanza dell'insieme dei lavoratori dell'Area ove trova applicazione il presente Contratto Aziendale possono essere designati dalle RSU in totale non più di 4 RLS da individuare nell'ambito delle stesse RSU e di norma resteranno in carica 3 (tre) anni.
Sarà cura della Cooperativa realizzare la formazione dei RLS tramite un modulo di ore per ogni RLS nell'ambito di quanto previsto dal decreto legislativo 81/08 e successive modificazioni.
Con cadenza annuale saranno effettuati interventi formativi di aggiornamento, a cura della Cooperativa, che riguarderanno gli RLS e verranno concordati con gli stessi.
Ogni RLS potrà utilizzare per l'agibilità del suo ruolo fino a n. 40 ore annue di permessi retribuiti aggiuntivi a quelli previsti per le RSU, con utilizzo flessibile nel ciclo contrattuale attuale, attraverso possibile cumulo in aggiunta o in sottrazione sull’anno successivo, fermo restando il raggiungimento di una situazione non a debito nei confronti della cooperativa alla data di scadenza del contratto stesso.
In caso di certificato utilizzo di ore da parte dei RLS per attività prevista dall’art. 50 del D.Lgs 81/08, svolte fuori dal proprio orario di lavoro, si procederà come segue:
- riconoscimento delle ore di svolgimento della attività alla pari;
- riconoscimento del tempo di trasferimento alla pari eccedente i 30 minuti complessivi su base giornaliera per spostamenti da luogo di lavoro a luogo di svolgimento di funzione di RLS e/o viceversa, ovvero per spostamenti in aggiunta ai normali spostamenti casa/lavoro e viceversa. Il trasferimento non è compreso nelle 40 ore di permesso per attività dei RLS;
- riconoscimento dei chilometri percorsi con applicazione del criterio della maggiore distanza.
In caso di certificato utilizzo di ore da parte dei RLS per attività previste dall’art. 50 del D.lgs 81/08 svolte in orario di lavoro si procederà come segue:
- riconoscimento di permessi retribuiti coincidenti con assenze da lavoro con diminuzione del monte ore previsto dal presente accordo, ovvero senza diminuzione del monte ore in caso di attività previste per gli adempimenti legislativi, comprensivi del tempo di trasferimento coincidenti con l’assenza dal lavoro;
- riconoscimento dei chilometri percorsi con l’applicazione del criterio della maggiore distanza.
In ogni caso nella stessa giornata non potranno essere programmate e riconosciute più di 8 ore giornaliere complessive per attività di RLS e prestazione lavorativa.
Per l’effettuazione di specifiche assemblee relative alle materie del D.lgs 81/08 saranno utilizzate le normali ore di assemblea contrattualmente previste dal CCNL; in caso di esaurimento del suddetto monte ore generale di assemblea, in via del tutto eccezionale e su tematiche comunque urgenti ed impellenti potranno essere convocate da parte delle RSU fino a due ore di assemblea nell’anno, a livello di PdV ovvero di unità organizzativa.
ART.10 VISITE SANITARIE DECRETO LEGISLATIVO 81/08
Per le ore dedicate all’effettuazione di visite sanitarie in vigenza di rapporto di lavoro previste dal decreto legislativo 81/08, con eccezione delle visite richieste volontariamente dal lavoratore, si procederà al riconoscimento di un permesso retribuito in caso di coincidenza con l’orario di lavoro, e/o al pagamento delle ore alla pari in caso di effettuazione fuori orario di lavoro.
I tempi di percorrenza vengono riconosciuti alla pari nei limiti eccedenti i 30 minuti complessivi su base giornaliera con riconoscimento del rimborso dei Km percorsi e/o delle spese di trasporto pubblico documentate.
TITOLO IV
NORMATIVE
ART.11 ASPETTATIVA NON RETRIBUITA
11.1 REGOLE GENERALI
Nel corso del rapporto di lavoro con Xxxx Xxxx, al dipendente a tempo indeterminato che lo richieda sarà concessa una aspettativa non retribuita, per un periodo di norma da 1 a 6 mesi, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità ad alcun effetto.
Richieste di aspettativa superiori a 6 mesi, richieste dei lavoratori non in possesso dei requisiti di cui al CCNL, richieste di proroga o reiterazione del medesimo dipendente, saranno soddisfatte in presenza di riconosciute esigenze personali o di comprovate ragioni familiari.
Per il dipendente che svolge una mansione che prevede un inquadramento superiore al 4° livello del CCNL, l'aspettativa potrà essere concessa previa verifica positiva della compatibilità con le esigenze tecnico - organizzative.
Si intende esclusa la concessione di aspettativa per l'effettuazione di lavoro anche autonomo o libero professionale, ad eccezione di attività di volontariato sociale.
Le aspettative non retribuite previste al presente punto, nonché le aspettative non retribuite previste dal CCNL, dovranno essere richieste con un preavviso di almeno 30 giorni di calendario, salvo i casi particolari documentati.
Per quanto non modificato dal presente punto, si intende vigente quanto previsto dal CCNL..
11.2 ASPETTATIVA PER MATERNITA' E ASSISTENZA FIGLI
Sarà concessa un'aspettativa non retribuita al genitore che la richieda come normato dalla L. 53/2000 ed in prosecuzione dei periodi di astensione obbligatoria e/o facoltativa previsti dalla legge, con i criteri di concessione dell'aspettativa facoltativa post-partum, fino a due anni di età del bambino oppure per assistenza al figlio affetto da gravi disturbi acuti o cronici, o da gravi handicap psicofisici, previa presentazione di idonea documentazione medica, per un periodo da 1 mese ad 1 anno in un'unica soluzione.
11.3 ASPETTATIVA PER RECUPERO ETILISTI E TOSSICO DIPENDENTI
Ai lavoratori etilisti e tossico dipendenti la Cooperativa concederà, a richiesta, un periodo di aspettativa non retribuita fino ad un massimo di 3 anni, per documentata necessità di terapie riabilitative da eseguire presso il servizio sanitario nazionale o presso strutture specializzate riconosciute dalle competenti istituzioni.
ART.12 PERMESSO NON RETRIBUITO
Ai dipendenti che ne facciano richiesta, potranno essere concesse ore di permesso non retribuito anche utilizzabili per giornate intere di assenza dal lavoro, per un periodo massimo di 2 settimane nel corso dell'anno, esclusivamente alle seguenti condizioni:
□ comprovata esistenza di gravi motivi familiari e/o personali;
□ esistenza delle condizioni tecnico-organizzative che consentano l'assenza;
□ aver usufruito di tutte le ferie e permessi retribuiti spettanti per l'anno in corso nonché recuperato eventuali precedenti prestazioni di lavoro straordinario.
ART.13 ANTICIPAZIONE SUL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Con riferimento a quanto previsto dal codice civile, le parti intendono regolamentare l'anticipazione sul trattamento di fine rapporto come segue.
L'anticipazione del trattamento di fine rapporto può essere richiesta dal dipendente di Xxxx Xxxx che abbia almeno 8 anni di anzianità di servizio.
La richiesta deve essere motivata dalla necessità di:
□ acquisto della prima casa di abitazione per sé (anche se intestata al coniuge o convivente more uxorio) o acquisto della casa per i figli;
□ spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
Inoltre, nell'ultimo quadrimestre di ogni anno, saranno valutate le seguenti ulteriori casistiche:
□ ristrutturazione della prima casa di proprietà del dipendente, del coniuge o del convivente more uxorio;
□ pagamento di mutuo per precedente acquisto della prima casa di abitazione per sé (anche se intestata al coniuge o convivente more uxorio o figli), nei limiti della somma residua da corrispondere.
Le richieste possono essere soddisfatte annualmente nei limiti delle percentuali previste dalla legge. 10% degli aventi titolo e comunque 4% del numero totale dei dipendenti .
L'anticipazione del TFR potrà consistere in un importo equivalente alla cifra documentata nella richiesta e in ogni caso non superiore al 70% del trattamento di fine rapporto maturato fino al mese di concessione.
L'anticipazione del TFR potrà essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto e viene detratta a tutti gli effetti dal trattamento di fine rapporto.
In presenza di situazioni particolari, le parti si incontreranno alla fine di ogni anno per verificare la capienza delle percentuali di legge e l’eventuale possibilità di risposte adeguate alle esigenze dei lavoratori.
ART.14 PERMESSI VISITE SPECIALISTICHE, CURE TERAPEUTICHE ED ESAMI DI LABORATORIO
Si intende per “permesso” la fruizione di quanto previsto dal presente articolo in giornate con presenza, in ingresso e/o in uscita, dal luogo di lavoro.
Il lavoratore che intenda richiedere un permesso retribuito per l'effettuazione di visite specialistiche, cure terapeutiche e/o esami di laboratorio dovrà presentare richiesta al responsabile dell'unità organizzativa di appartenenza con almeno 24 ore di preavviso.
La cooperativa riconoscerà tali permessi retribuiti limitatamente al periodo certificato nelle apposite giustificative, escludendo pertanto i tempi di viaggio, e comunque per un massimo di 3 ore, ove non sia obiettivamente possibile effettuarle fuori orario di lavoro.
Detti permessi retribuiti saranno riconosciuti anche in caso di effettiva necessità di accompagnamento di genitori anziani, coniuge o convivente o figli maggiorenni infermi, figli minorenni.
Il riconoscimento del permesso retribuito è subordinato alla presentazione, a seconda delle casistiche, della seguente documentazione:
□ certificato, con data e ora di entrata/uscita, comprovante l'avvenuta prestazione rilasciato dalla struttura sanitaria;
□ ricevuta fiscale contenente data e ora dell'avvenuta prestazione rilasciata dalla struttura sanitaria privata o convenzionata; ovvero compilazione di un apposito modulo fornito dalla cooperativa attestante data e ora della prestazione qualora la ricevuta fiscale sia comprensiva di più sedute;
Nel caso di accompagnamento di un familiare o convivente, avente le caratteristiche sopra citate, il permesso sarà riconosciuto a fronte della presentazione di almeno una delle seguenti documentazioni:
□ ricevuta della struttura sanitaria che certifichi l’effettivo accompagnamento;
□ compilazione di un apposito modulo prestampato riportante il timbro della struttura sanitaria;
□ autocertificzione del dipendente con allegato il certificato.
Nei casi in cui non è previsto il riconoscimento del permesso retribuito, su richiesta del lavoratore sarà favorito il cambio turno o il recupero delle ore impiegate.
ART.15 TRATTAMENTO ORE PER FORMAZIONE/ADDESTRAMENTO
La parti assegnano un ruolo strategico alla valorizzazione delle risorse umane, delle loro competenze e della capacità di interagire positivamente per il raggiungimento degli obiettivi comuni.
Le parti avvieranno congiuntamente in forma sperimentale la rilevazione dei fabbisogni formativi legati allo sviluppo professionale e all’innovazione tecnologica e organizzativa allo scopo di sviluppare piani formativi il più possibile mirati alle esigenze sentite dai lavoratori. Allo stesso modo verranno avviate attività di controllo degli interventi effettuati.
L'azienda si impegna a programmare, di norma, le fasi di formazione/addestramento dei lavoratori, sia teorica che pratica, presso il luogo di lavoro abituale o nelle immediate prossimità e prevedendola prevalentemente nell'ambito del normale orario di lavoro.
Fermo restando gli impegni citati, al lavoratore che per motivi formativi si debba recare in luogo diverso dall'abituale, sarà riconosciuto il rimborso di tutti i Km effettivamente percorsi.
Eventuali ore aggiuntive al normale orario di lavoro, prestate in occasione della formazione/addestramento, saranno retribuite o recuperate alla pari.
Le parti si danno reciprocamente atto che quanto convenuto nel presente punto costituisce regolamentazione generale riguardante tutte le attività di formazione e/o addestramento previste per i lavoratori della Coop Reno, comprese le attività formative specificamente riferite al decreto legislativo 81/08 e L. 155.
In ogni caso, per attività di formazione, svolte in orario di lavoro e/o fuori orario di lavoro, di norma non potranno essere programmate e riconosciute più di 8 ore giornaliere.
ART.16 FERIE
Il personale dipendente della Coop Reno ha diritto ad un periodo annuale di ferie nella misura di 26 giorni lavorativi, intendendosi dal Lunedì al Sabato, quale che sia la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale.
E' consentito usufruire di un periodo feriale in qualsiasi momento dell'anno, secondo le seguenti modalità :
Periodo estivo (mesi di Giugno, Luglio, Agosto, Settembre)
2 settimane consecutive dal lunedì al sabato.
Su richiesta del singolo lavoratore ad effettuare la terza settimana aggiuntiva, in prosecuzione o meno, l’Azienda si impegna a verificare le compatibilità organizzative per l’accoglimento della stessa.
Periodo invernale (rimanenti mesi dell’anno)
I restanti giorni di ferie, a cui collegare i permessi retribuiti del monte annuo di riduzione oraria, saranno gestiti tramite:
□ un programma vincolante di 2 settimane di calendario;
□ una gestione concordata della restante parte di giorni e di permessi retribuiti
Le ferie saranno fissate attraverso piani nominativi che dovranno essere stilati entro il 15.10 per il periodo invernale e entro il 28.02 per il periodo estivo di ogni anno.e verranno confermate definitivamente dall’Aazienda entro i 30 giorni successivi.
ART.17 CURE TERMALI
Ai lavoratori che si assentano per cure termali senza riconoscimento del trattamento economico previsto per la malattia, l’azienda riconoscerà annualmente fino a 2 giorni di permesso retribuito (uno per ogni settimana intera di assenza).
Ai lavoratori corre l’obbligo della presentazione della documentazione relativa all’avvenuta prestazione.
ART.18 ATTESTATO DI IDONEITA' SANITARIA
In riferimento alla normativa regionale in materia di addestramento sulle norme igienico sanitarie, l’azienda organizzerà, in accordo con le AUSL, i corsi formativi per l’acquisizione dell’attestato sanitario. I corsi avranno luogo prevalentemente presso la sede amministrativa ed avranno la durata di circa tre ore ciascuno.
Ai partecipanti verrà garantito il rimborso kilometrico e/o biglietto treno o autobus per coloro che avranno un esborso per poter partecipare all’attività formativa.
Le ore di formazione sono a carico dei partecipanti.
La non adesione dei lavoratori a questo modulo formativo prevederà l’autonoma responsabilità per l’espletamento dell’iter formativo presso le strutture preposte, con l’obbligo di presentazione dell’attestato sanitario.
ART.19 FONDO DI SOLIDARIETA’
Viene istituito un fondo per iniziative di solidarietà dotato di un limite di spesa di Euro 3.000,00 nell’arco di vigenza del CIA a carico dell’azienda, da destinare in rapporto equilibrato a tre ordini di finalità :
□ solidarietà generale in relazione a grandi questioni sociali o eventi calamitosi;
□ sostegno ad iniziative, progetti e ricerche inerenti la salute collettiva dei lavoratori;
□ integrazione di sottoscrizioni attivate fra la generalità dei lavoratori dipendenti a beneficio di singoli lavoratori in situazione di grave disagio economico per spese sanitarie straordinarie.
Il fondo verrà amministrato da un Comitato di Gestione composto da sei membri, in rappresentanza paritaria di Azienda e Sindacato che si darà regole e criteri per le decisioni di merito e per il proprio funzionamento.
ART.20 ACCONTI SULLO STIPENDIO
Al dipendente che ne faccia richiesta entro il giorno 25 del mese di competenza, sarà concesso un anticipo sullo stipendio, in una unica soluzione, dell'importo massimo di Euro 400,00.
Detto anticipo è richiedibile e ritirabile direttamente presso l'unità organizzativa ove opera il dipendente solo dopo verifica della capienza.
ART.21 INVENTARIO
Ai lavoratori impegnati nelle operazioni di inventario, sarà assicurato un ristoro a carico dell'azienda.
ART.22 DIFFERENZE CASSA
In considerazione del fatto che non sussiste indennità di maneggio denaro, le parti si danno atto che non sussistono le relative responsabilità.
A fronte di differenze cassa di un certo rilievo, che si verifichino in modo ripetuto, il personale interessato sarà invitato alla massima attenzione dal proprio responsabile e, nei casi particolari, chiamato a discutere il fatto, con la presenza della RSU, al fine di assumere le necessarie decisioni atte a risolvere il problema.
TITOLO V
DEL PERSONALE
TRATTAMENTI E NORME IN MATERIA DI MOBILITA'
ART.23 LETTERA DI ASSEGNAZIONE
A ciascun lavoratore in forza verrà comunicata per iscritto l’assegnazione all’unità produttiva, che dovrà essere corrispondente a quella ove il lavoratore presta la propria opera.
Fa eccezione il caso di lavoratori provvisoriamente collocati in unità produttive per progetti specifici, ristrutturazioni, verifiche organizzative.
A tali lavoratori verrà inviata di norma una lettera di assegnazione provvisoria qualora detti periodi superino i 60 giorni.
Eventuali altri casi verranno contrattati e definiti fra la RSU e la Cooperativa.
ART.24 CRITERI PER TRASFERIMENTI DEFINITIVI
I trasferimenti da una unità produttiva ad un’altra possono essere effettuati solo a norma della Legge 300/70, che li prevede solo in caso di comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive.
L’azienda, in caso di trasferimento, informerà preventivamente il lavoratore e la RSU, indicando le motivazioni che lo hanno indotto.
L’informazione per iscritto dovrà essere fornita almeno 7 giorni prima della data del trasferimento.
Qualora il lavoratore o la RSU ritengano che le motivazioni addotte esulino dalle esigenze tecniche, organizzative e produttive previste, avranno facoltà di richiedere una sospensione di 7 giorni dalla data precedentemente fissata, al fine di valutare congiuntamente, entro tale periodo, i problemi e ricercare soluzioni.
L’azienda afferma la propria volontà di favorire gli spostamenti dei lavoratori in unità produttive sempre più vicine alla propria residenza.
Inoltre le parti convengono che è comune interesse l’accoglimento, da parte dell’azienda, delle richieste di trasferimento di lavoratori da una unità organizzativa ad un’altra.
A questo fine sarà stilata una graduatoria delle richieste di trasferimento avanzate dai lavoratori, secondo il criterio dell'anzianità della domanda.
Periodicamente sarà fornita alla RSU la graduatoria dei trasferimenti.
I lavoratori portatori di Handicap motori che abbiano difficoltà di deambulazione, avranno la precedenza nell’avvicinamento all’abitazione rispetto ad altre richieste in relazione alle loro mansioni e alle condizioni organizzative dell’unità organizzativa di destinazione.
ART.25 TRATTAMENTO ECONOMICO PER TRASFERIMENTO
25.1 INDENNITÀ DI TRASPORTO
Ai lavoratori trasferiti definitivamente ad una unità produttiva diversa da quella di assegnazione viene attribuita un’indennità di trasporto.
Condizione necessaria per avere diritto all’indennità suddetta è che la distanza fra l’abitazione del dipendente trasferito e il nuovo luogo di lavoro, seguendo la via più breve, sia superiore a 15 Km e che il lavoratore usi effettivamente la propria auto per percorrerla.
Tale rimborso verrà corrisposto per i km effettivamente fatti, per ogni giornata di lavoro, dedotti 20 km giornalieri di franchigia non rimborsata;
25.2 APPLICAZIONE DELL’INDENNITÀ DI TRASPORTO
L’erogazione dell’indennità in questione si intende limitata alle giornate di effettiva presenza al lavoro; l’istituto non verrà considerato ai fini del calcolo delle mensilità aggiuntive e del T.F.R.
L’Azienda verificherà anzitutto con il lavoratore la possibilità di usufruire di un adeguato servizio di trasporto pubblico (escluso taxi), rimborsando in tal caso il solo costo del biglietto o dell’abbonamento;
L’indennità di trasporto non si applica qualora:
□ il lavoratore xxxxxxxx espressamente il trasferimento, anche temporaneo, anche quando ciò comporti l’allontanamento rispetto alla propria abitazione;
□ il lavoratore, non avente diritto, trasferisca la propria abitazione oltre il raggio di 15 km dalla sede in cui presta servizio; non spetterà altresì compenso aggiuntivo al lavoratore avente diritto che allontani la propria abitazione.
L’indennità di trasporto viene a decadere totalmente, qualora:
□ il lavoratore rifiuti l’avvicinamento propostogli dall’azienda;
□ il lavoratore trasferisca la propria abitazione entro un raggio di 15 km dalla sede di assegnazione;
□ il lavoratore non usi effettivamente la propria auto per recarsi al lavoro;
□ se il lavoratore viene trasferito entro 20 km. ed è il punto più vicino possibile all’abitazione.
L’indennità decade parzialmente se il lavoratore, pur avvicinandosi entro i 20 km. di franchigia e sopra i
15 km. dalla propria abitazione, non viene assegnato alla unità produttiva più vicina alla propria abitazione. In questo caso si effettua i conteggio dei km. percorsi da cui viene tolta la franchigia.
ART.26 VALORE DELL’INDENNITA’ CHILOMETRICA
Il trattamento verrà aggiornato nel mese di luglio di ogni anno sulla base delle tabelle ACI riferite ai costi proporzionali alla percorrenza dell’auto convenzionalmente presa come riferimento (FIAT GRANDE PUNTO 1.400 CV77). La quota comprende: ammortamento capitale, carburante, lubrificante, pneumatici, manutenzione/riparazione.
Attualmente l’importo a km risulta essere di € 0,27 netti e/o 0,41 lordi.
ART.27 FLESSIBILITA’ DI ZONA
27.1 ZONE DI FLESSIBILITÀ
Con l’obiettivo di dare maggiore efficacia all'istituto della flessibilità dell'orario di lavoro e di garantire una gestione equilibrata degli organici e dei costi aziendali ad allo stesso tempo limitare il più possibile i disagi per i lavoratori insiti nell’istituto della rotazione previsto dalla precedente contrattazione aziendale, le parti convengono di creare le seguenti zone, accorpando al singolo punto vendita quelli più limitrofi:
Da: Punto Vendita di partenza | A : Punti vendita di zona per possibile mobilità temporanea |
Altedo | S. Giorgio - X. Xxxxxx - Xxxxxxxxx - Minerbio |
Baricella | Altedo - Minerbio - X. Xxxxxxx - X. Xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxxx | Castel Guelfo – Osteria Grande |
Castel Guelfo | Casalfiumanese – Castenaso – Osteria Grande - Medicina |
Castenaso | Minerbio - Medicina - Osteria Grande – Castel Xxxxxx |
Xxxxxxxxxxx dei Pepoli | Vado |
Xxxxxx | Xxxxxxxxxx |
Marzabotto | Vergato - Vado – Monteveglio - Ponterivabella |
Medicina | Osteria Grande - Molinella – Castenaso - Castel Guelfo |
Xxxxxxxx | X. Xxxxxxx - Xxxxxxxxx - Altedo - Castenaso |
Molinella | Medicina |
Xxxxxxxxxx | Xxxxxx |
Monteveglio | Marzabotto - X.Xxxxx – Vergato – San Xxxxxxxx - Ponterivabella |
Osteria Grande | Medicina – Castenaso - Castel Guelfo - Casalfiumanese |
Ponterivabella | Marzabotto – Monteveglio - Vado |
Poggio Renatico* | S. Xxxxxx - S. Xxxxxxxx |
Xxxxxxxx | Silla - Vergato |
X. Xxxxxxx di Piano | X. Xxxxxx - Xxxxxxxxx - Altedo - Minerbio |
X. Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxxx – Sant’Agata |
X. Xxxxxx in Casale | X. Xxxxxxx - X. Xxxxxxxx - Xxxxxxxxx - Altedo |
X. Xxxxxxxx di Galliera | X. Xxxxxx |
Sant’Agata | Monteveglio – San Xxxxxxxx |
Xxxxx | Vergato - Porretta |
Vado | Castiglione dei Pepoli – Marzabotto - Ponterivabella |
Vergato | Marzabotto – Monteveglio – Silla – Porretta |
Nell’ambito delle sopracitate zone, sarà possibile richiedere ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, sia Full - Time che Part - Time, delle temporanee mobilità per un massimo di 12 giorni all’anno.
Ulteriori mobilità temporanee nell’ambito della zona, oltre il tetto annuo di 12 giorni, saranno possibili esclusivamente su base volontaria e previo rimborso dei chilometri effettivamente percorsi, dedotta una franchigia di 15 Km giornalieri.
Analogo trattamento verrà applicato ai lavoratori i cui punti vendita siano interessati da chiusura derivata da ristrutturazione.
* Per i lavoratori di Poggio Renatico ai quali si applica il presente C.I.A.
La flessibilità di zona tra Sant’Agata, Monteveglio e Vergato, è limitata a 10 gg anziché 12.
27.2 TRATTAMENTI IN CASO DI FLESSIBILITÀ DI ZONA
In considerazione delle ridotte distanze, si conviene che al lavoratore inviato in temporanea mobilità non compete alcun rimborso. Nel caso di utilizzo del mezzo proprio, questo sarà assicurato, a carico della cooperativa, con polizza Kasko.
In caso di mobilità temporanea fra i p.v. da e per il punto vendita di Loiano a Vado, sarà riconosciuto il rimborso dei chilometri percorsi dedotti quelli equivalenti ad un viaggio A/R per il normale tragitto al negozio di assegnazione.
27.3 CRITERI DI GESTIONE
Si ribadisce quanto già affermato nel capitolo “flessibilità dell’orario di lavoro” su quanto attiene l'adozione di criteri gestionali fondati sul buon senso e sulla necessità di far coincidere adeguate risposte alle esigenze organizzative con le disponibilità dei lavoratori.
In questa ottica, al fine di ridurre i disagi e le incertezze insite nel presente istituto, si conviene che la gestione della flessibilità di zona trovi regolamentazione tramite la definizione nei singoli punti vendita di turni di disponibilità alla temporanea mobilità di zona., seguendo principi di equilibrio ed equa distribuzione.
27.4 ROTAZIONE NEI REPARTI DI MACELLERIA
In considerazione del numero esiguo di personale in organico nei reparti di macelleria, le parti si danno atto che attualmente non sussistono le condizioni per andare ad un completo superamento dell’istituto della rotazione, comunque ne convengono un sostanziale ridimensionamento adottando, coerentemente con quanto premesso al presente articolo, quanto segue:
a) L’organico dei rotanti di macelleria è definito in una unità per l’area Montagna e fino a tre unità per l’area pianura.
b) L’individuazione dei lavoratori destinati alla rotazione avverrà tramite disponibilità volontarie, o in assenza di disponibilità tramite turni di 12 mesi equamente distribuiti fra i lavoratori con qualifica di macellaio.
c) Al personale in rotazione spetterà il rimborso chilometrico di tutti i chilometri effettivamente percorsi più una indennità mensile di disagio, in rapporto ai chilometri effettuati nel mese, del seguente importo:
□ da 1 a 600 Km. Mensili Euro 30,00
□ da 601 a 1.100 Km. Mensili Euro 55,00
□ oltre 1.100 Km. Mensili Euro 75,00
d) Per consentire il contenimento dell’organico dei rotanti, si conviene di dotare di quote di autosufficienza i reparti di macelleria di Altedo/Baricella/(Minerbio), S.Giorgio/X.Xxxxxx, Medicina/Osteria Grande e Loiano/Monghidoro/Vado, tramite l’incremento degli organici di personale fisso e nell’ambito degli accoppiamenti dei reparti sopra citati saranno fissati turni di 12 mesi, dando priorità alle disponibilità volontarie o in assenza adottando un criterio di equa distribuzione, nel corso dei quali il lavoratore designato sarà a disposizione per temporanee mobilità verso il negozio limitrofo garantendo la copertura delle assenze.
e) Nel corso del suddetto periodo di 12 mesi, il lavoratore è esentato dal prestare i 12 giorni di flessibilità di zona; resta intesa la possibilità di effettuare la flessibilità prevista.
f) Inoltre sarà riconosciuto il rimborso di tutti i chilometri effettivamente percorsi in occasione delle temporanee mobilità nell’altro punto vendita.
In occasione delle mobilità, sia per rotazione che per temporanea mobilità, il mezzo proprio sarà assicurato, a carico della cooperativa, con polizza Kasko.
Nota: Lo stesso trattamento dei rotanti di macelleria viene esteso ad eventuali rotanti di altri reparti.
ART. 28 COPERTURE ASSICURATIVE
Le indennità chilometriche si intendono a copertura di ogni avere e di ogni rischio del dipendente.
Per i lavoratori ai quali sia richiesto l’uso dell’auto personale nell’interesse e previa esplicita autorizzazione della Cooperativa, la cooperativa provvederà ad assicurare le rispettive auto con polizza kasko alle condizioni stipulate dalla Cooperativa per i danni che il mezzo dovesse subire nel tragitto effettuato per i succitati motivi di lavoro con franchigia parzialmente a carico del lavoratore, secondo le modalità definite dai regolamenti aziendali.
Sarà cura dei lavoratori garantire che la propria auto sia coperta da assicurazione RCA secondo le norme di legge.
TITOLO VI
MERCATO DEL LAVORO
ART. 29 ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di Xxxxx, da accordi nazionali e/o dal CCNL, si conviene che le assunzioni a tempo indeterminato, che non siano effettuate in adempimento di obblighi di legge (collocamento obbligatorio, liste di mobilità) dovranno avvenire, per la quota dei 2/3, nel rispetto della graduatoria di contratti a termine con riferimento alle relative mansioni e ai singoli punti di vendita.
Sono escluse dalla base di calcolo le assunzioni di specialisti tecnici e amministrativi, nonché quelle da effettuarsi per posizioni in cui sia necessario un titolo di studio o una esperienza lavorativa particolare o per cui sia previsto uno sbocco dell'inquadramento ad un livello superiore al 4°.
Ferma restando la piena autonomia gestionale dell'azienda nella valutazione dell'andamento e delle conclusioni del periodo di prova, a fronte di esplicita richiesta del sindacato provinciale di categoria e/o delle RSU, la Cooperativa fornirà elementi informativi sull'esito finale dello stesso.
ART. 30 CONTRATTI A TERMINE
La regolamentazione definita nei seguenti punti del presente articolo si intende riferita ai rapporti di lavoro a tempo determinato comunque attivati sulla base di norme di legge o di CCNL.
30.1 GRADUATORIA DEI CONTRATTI A TERMINE
a. Accedono alla graduatoria i lavoratori che abbiano completato, con esito positivo, uno o più contratti a termine che abbiano comportato complessivamente almeno 90 giorni di effettivo lavoro.
b. L'azienda offrirà almeno un'ulteriore opportunità di lavoro a tempo determinato (o eventuale proroga), prima della valutazione definitiva, ai lavoratori la cui prima assunzione a termine sia prevista per un periodo inferiore ai 45 giorni lavorativi.
c. I lavoratori nelle condizioni di cui sopra verranno valutati dall’azienda che provvederà, in caso di esito positivo, a fornire ai lavoratori interessati un apposito modulo utile per inoltrare una richiesta scritta, da inviare alla Cooperativa entro 30 giorni dal ricevimento, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, con segnalazione del/i punto/i vendita nei quali intendono entrare in graduatoria.
d. Le richieste verranno inserite in apposite graduatorie e la posizione nelle graduatorie stesse sarà determinata in base alla data di inizio del primo rapporto di lavoro.
e. Qualora non si recapitasse la lettera entro i tempi indicati, l’entrata in graduatoria sarà determinata dalla data di ricevimento della lettera e non già dalla data di inizio rapporto a contratto a termine.
f. Nel caso di rinnovo della richiesta con l'aggiunta di uno o più punti vendita, la posizione nella graduatoria, relativamente a questi ultimi punti vendita, sarà determinata dalla data dell'ultima richiesta. A questo fine farà fede la data di ricevimento della lettera.
g. La graduatoria dei contratti a termine terrà conto sia della mansione assegnata che di quelle effettivamente svolte nel corso del/i precedente/i contratto/i a termine (la cui data di inserimento in graduatoria decorrerà a partire dall’effettiva assegnazione alla nuova mansione e successivamente al superamento con esito positivo degli ulteriori 90 gg) e riguarderanno :
□ addetto/a alle operazioni ausiliarie alla vendita;
□ addetto/a salumi/latticini/gastronomia;
□ addetto/a macelleria;
□ addetto/a pescheria;
□ addetto/a forno/pasticceria.
h. In caso di posizioni ex equo all’interno della graduatoria contratti a termine, si terrà conto della maggiore anzianità anagrafica.
i. Nel caso di assunzione a tempo indeterminato per le stesse mansioni non si darà corso al periodo di prova; nel caso di assunzione con mansioni diverse, il periodo di prova sarà quello previsto dal CCNL vigente.
j. Il mantenimento della posizione in graduatoria, una volta formalizzato, potrà venire meno con relativo depennamento, esclusivamente per i seguenti motivi:
□ Rifiuto di una proposta di lavoro a tempo indeterminato presso un punto vendita prescelto;
□ Rifiuto di una proposta di lavoro a tempo determinato presso un punto vendita prescelto;
□ Interruzione del rapporto di lavoro in corso per dimissioni volontarie (sono esclusi i casi per comprovate necessità di carattere familiare);
□ Nei casi in cui è o sarebbe prevista la risoluzione del rapporto per giustificato motivo o giusta causa ai sensi di Legge o di CCNL;
□ Comunicazione scritta del lavoratore di non essere più interessato ad alcun rapporto con la cooperativa.
k. Ai fini dell'applicazione di quanto sopra, si considera giustificato il rifiuto della proposta di assunzione nei seguenti casi:
❑ per proposte di lavoro a tempo determinato:
• a seguito di certificazione di avvenuta o prossima assunzione temporanea presso altra azienda;
• a seguito di non accettazione di una proposta di lavoro in un punto vendita per il quale non sono presenti in graduatoria;
• a seguito di anticipata comunicazione all’Azienda di una temporanea indisponibilità fino ad un periodo massimo di 2 mesi nel corso dell’anno;
• genitore fino al compimento del secondo anno di vita del bambino;
• necessità di assistenza ad un familiare per comprovate ragioni di salute;
• oggettiva temporanea impossibilità fisica di svolgere attività lavorativa nelle situazioni previste dal CCNL. relativamente a tossicodipendenza ed etilismo.
❑ per proposte di lavoro a tempo indeterminato nei casi di:
• genitore fino al compimento del secondo anno di vita del bambino;
• necessità di assistenza ad un familiare per comprovate ragioni di salute;
• oggettiva temporanea impossibilità fisica di svolgere attività lavorativa nelle situazioni previste dal vigente CCNL. relativamente a tossicodipendenza ed etilismo.
l. I lavoratori assunti con contratto a termine saranno inquadrati in relazione alle mansioni svolte a norma del CCNL e della contrattazione integrativa aziendale.
m. Il periodo di prova sarà quello previsto dal CCNL.
n. I periodi a contratto a termine saranno utili ai fini dell’acquisizione del 4°livello par. 144.
o. Al momento dell’assunzione a tempo indeterminato, ai lavoratori oggetto del presente accordo, verranno riconosciuti i periodi di iscrizione a libro paga a tempo determinato ai fini della maturazione degli scatti di anzianità, il cui riconoscimento avverrà al momento dell’assunzione a tempo indeterminato, comprensivo di eventuali arretrati qualora i periodi a termine superassero i 36 mesi necessari alla maturazione dello scatto di anzianità.
p. Copia del testo del presente articolo sarà consegnato al lavoratore all'atto dell'instaurazione del primo rapporto di lavoro a termine.
Il presente articolo sarà oggetto di verifica in riferimento a quanto previsto dal decreto legislativo 247/2007 (protocollo welfare).
30.2 UTILIZZO CONTRATTI A TERMINE
Le parti concordano la seguente casistica di possibile utilizzo dell’istituto dei contratti a tempo determinato, fermo restando la comunicazione ai delegati di punto di vendita/sede per la verifica delle entità :
a) nuove aperture e ristrutturazioni di punti di vendita per un periodo compreso fra 2 mesi prima dell’apertura e 2 mesi dopo l’apertura;
b) il periodo compreso fra il 15 Novembre e 15 Gennaio dell’anno successivo;
c) il periodo pasquale, per complessive 4 settimane intendendo da tre settimane antecedenti la Pasqua e quella successiva;
d) Il periodo turistico estivo, intendendo per tale quello compreso fra il primo Giugno e il 30 Settembre di ogni anno, esclusivamente per i punti vendita della " zona montagna ".
e) intensificazione dell’attività lavorativa dovuta a particolari offerte, promozioni, collezionamento ecc.
Con espresso riferimento ai contratti a termine attivati sulla base del presente punto, nell’ambito di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di contratti di lavoro a tempo determinato, si conviene che, in presenza di esigenze non previste all’atto della prima attivazione o del prolungarsi della situazione che ne ha determinato l’instaurazione, il termine dei contratti attivati potrà essere prorogato per il periodo massimo consentito dalle norme di legge.
ART.31 FASCE DEBOLI DEL MERCATO DEL LAVORO
Le parti valutano positivamente il fatto che, nel corso degli ultimi anni, gli accordi e le iniziative attivate abbiano prodotto inserimenti lavorativi di portatori di handicap, personale proveniente da corsi di riconversione professionale, giovani in stato di disagio sociale, ex tossicodipendenti.
Pur in un quadro generale di difficoltà determinato dalla dinamica occupazionale, le parti convengono di confrontarsi sull’entità di nuova occupazione a termine o a tempo indeterminato da riservare alle categorie più deboli del mercato del lavoro.
Tale confronto avverrà nell’ambito delle relazioni sindacali di cui al presente accordo e della contrattazione integrativa vigente.
TITOLO VII
ORARIO DI LAVORO
ART.32 NORMA GENERALE
In applicazione di quanto previsto dal CCNL le parti concordano che l'orario di lavoro settimanale a tutti gli effetti contrattuali e di legge è stabilito in ore 38,30 settimanali.
Le parti si danno atto che il divisore convenzionale per determinare la quota oraria della retribuzione (normale e di fatto) è 167.
ART.33 ORARIO DI LAVORO CONTRATTUALE DEI PUNTI VENDITA
Fatta salva la durata normale dell'orario di lavoro di 38,30 ore settimanali a tutti gli effetti contrattuali e di legge, le parti convengono che la prestazione settimanale di lavoro del personale in organico nei punti di vendita è di 37 ore settimanali, comprensive delle pause retribuite così come definite nel presente titolo.
Ai dipendenti a tempo pieno in organico nei punti di vendita viene riconosciuto un monte ore annuo di riduzione di orario pari a 48 ore (di cui 24 ore da CCNL), da usufruire con le modalità previste dal CCNL.
Tale monte ore di riduzione annuo potrà avere una diversa distribuzione, previo confronto tra le parti, qualora futuri rinnovi del CCNL prevedano una riduzione generalizzata dell'orario settimanale inferiore alle 37 ore.
Le parti si danno atto che la prestazione settimanale di 37 ore viene realizzata con l'utilizzo di un monte ore annuo messo a disposizione dall'azienda pari a 62 ore, che saranno assorbite da future riduzioni dell'orario di lavoro stabilite dai CCNL o dalla legge.
Ai lavoratori part time sarà applicato quanto previsto dall'art. 40 del presente contratto di secondo livello.
ART.34 DISTRIBUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO DEI PUNTI VENDITA
34.1 NASTRO ORARIO
Il nastro orario giornaliero di impegno del singolo lavoratore non può superare le 13 ore.
Di norma il turno di lavoro del mattino non potrà avere termine oltre le ore 14; eventuali deroghe potranno essere concordate nell’ambito dei confronti decentrati.
34.2 ORARIO CONTINUATO
La prestazione in orario continuato nella singola giornata può avere una durata minima di 2 ore e 30 minuti ed una durata massima di 6 ore e 30 minuti, fatte salvo le modalità di recupero delle prestazioni in deroga, in occasione delle quali la durata massima può essere estesa a 7 ore.
34.3 ORARIO SPEZZATO
Il numero massimo di prestazioni ad orario spezzato è fissato in:
- 2 prestazioni alla settimana nei P.V. che praticano l’orario di vendita al pubblico in NON STOP;
- 3 prestazioni alla settimana nei P.V. con chiusura intermedia
La durata massima di orario giornaliero nei giorni di spezzato è di 8 ore. La singola prestazione non potrà essere inferiore alle 2 ore e 30 minuti.
L’intervallo minimo nel giorno di spezzato è di 2 ore e 30 minuti. A fronte di necessità particolari, previo confronto preventivo, potrà essere convenuto un intervallo minimo di 2 ore.
34.4 PRESTAZIONE GIORNALIERA
La prestazione massima giornaliera è di 8 ore.
La prestazione complessiva giornaliera non potrà, di norma, superare le 9 ore nelle settimane in cui si attiva la flessibilità dell’orario o nei casi di stretta necessità.
Negli eventuali casi eccezionali e straordinari che richiedano prestazioni giornaliere eccedenti, sulle ore effettuate oltre il tetto delle 9 sarà riconosciuta una maggiorazione del 25%.
34.5 PROGRAMMAZIONE DEGLI ORARI
La programmazione degli orari di lavoro è su base bisettimanale a slittamento (sempre 2 settimane esposte), fermo restando la possibilità di modifiche agli orari determinate da esigenze tecnico- organizzative non programmabili.
ART. 35 BUONI PASTO
Ai lavoratori full-time che nell’arco della stessa settimana svolgano 3 orari spezzati programmati (in orario ordinario), verranno riconosciuti due buoni pasto del valore di Euro 3,50 cadauno (per il secondo e per il terzo spezzato) a titolo di indennità per maggior disagio.
Ai lavoratori part time che nell’arco della stessa settimana svolgano 3 orari spezzati programmati (in orario ordinario e/o supplementare), verranno riconosciuti due buoni di Euro 3,50 cadauno (per il secondo e per il terzo spezzato) a titolo di indennità per maggior disagio.
I buoni di cui sopra saranno spendibili unicamente nei punti vendita Coop Reno.
ART. 36 PAUSA RETRIBUITA
La pausa retribuita giornaliera è fissata in 15 minuti per i lavoratori full time, pari a 1,30 ore settimanali.
Ai lavoratori part-time verranno riconosciuti 10 minuti giornalieri ad eccezione del P.T. a 18,30 ore, per i quali la pausa è fissata in 15 minuti giornalieri.
Per orario giornaliero si intende la prestazione lavorativa ordinaria e supplementare effettuata nella singola giornata. Per supplementare si intende una giornata aggiuntiva senza prestazione ordinaria, per la quale la pausa è già prevista. In entrambi i casi viene garantita una pausa giornaliera di 10 minuti.
ART. 37 FLESSIBILITA’ DELL’ORARIO DI LAVORO
Ai lavoratori assunti a tempo indeterminato Full Time rotanti compresi, potranno essere richieste prestazioni aggiuntive nel limite delle 41 ore complessive settimanali e per un massimo di 35 ore annue, programmabili con preavviso minimo di un (1) giorno.
A fronte della disponibilità del lavoratore, saranno considerate in questo pacchetto anche le ore aggiuntive richieste nella giornata stessa, ovvero senza preavviso. L’anno di riferimento per la gestione del monte ore di flessibilità è fissato dal 1 Dicembre al 30 Novembre dell’anno successivo.Le ore prestate a titolo di flessibilità, saranno di norma recuperate entro il 31/05 dell’anno successivo a quello di riferimento.
Il recupero verrà effettuato solamente a prestazione avvenuta e, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative, di norma in mezze giornate o in giornate intere di riposo.
Qualora non vi fossero le condizioni organizzative per fruire dei recuperi nei tempi previsti, le ore non recuperate verranno retribuite a titolo di straordinario come da CCNL. Qualora il mancato recupero dipendesse da assenze prolungate da parte del lavoratore, le parti si incontreranno per valutare eventuali proroghe.
ART. 38 RILEVAZIONE DELLE PRESENZE
a) IN CASO DI MALATTIA O INFORTUNIO
In caso di assenza per malattia o infortunio, verranno considerate le ore che ogni singolo lavoratore avrebbe dovuto prestare nelle singole giornate sulla base dell'orario programmato e non verranno effettuate compensazioni.
b) IN CASO DI FESTIVITA' INFRASETTIMANALI
Si conviene che per i lavoratori che prestano normalmente la loro attività sui 6 giorni lavorativi ogni festività infrasettimanale goduta equivale ad 1/6 dell’orario settimanale, con relativa proporzione su orari articolati su meno giorni lavorativi.
c) IN CASO DI DONAZIONE SANGUE E/O LEGGE 104
Si conviene che per i lavoratori che prestano normalmente la loro attività sui 6 giorni lavorativi ogni giornata di assenza dal lavoro per donazione sangue equivale ad 1/6 dell’orario settimanale, con relativa proporzione su orari articolati su meno giorni lavorativi.
TITOLO VIII
PART TIME
ART. 39 INCIDENZA MASSIMA PERCENTUALE PART - TIME
Si conviene che l'incidenza massima del numero dei lavoratori a tempo indeterminato part-time sul numero dei lavoratori totale organico a tempo indeterminato in forza in Coop Reno dovrà essere non superiore al 20%.
Nel computo dei lavoratori a tempo indeterminato part-time e nel computo dei lavoratori totale organico a tempo indeterminato non viene considerato:
❑ il personale appartenente a categorie protette ai sensi di legge;
❑ lavoratori part-time che non hanno fatto domanda di passaggio full-time;
❑ assunzioni concordate con caratteristiche di risposta sociale a fasce particolari del mercato del lavoro
ART. 40 ORARIO DI LAVORO PART - TIME
I rapporti di lavoro a part-time settimanale potranno prevedere le seguenti tipologie:
❑ 23 ore settimanali
❑ 28 ore settimanali
Il numero massimo delle prestazioni in orario spezzato è fissato in 2 prestazioni nei p.v. che praticano l’orario di vendita al pubblico in non-stop, in 3 prestazioni nei p.v. con chiusura intermedia.
Ai p.t. già in forza che non hanno optato per le tipologie di contratto previste (18,30 – 22,00 – 24,00 ore), si conferma una prestazione ad orario spezzato nella settimana.
Il trattamento economico e normativo sarà proporzionato all'orario di lavoro dei lavoratori full time a 37 ore settimanali.
Il riproporzionamento retributivo e normativo sarà secondo i seguenti valori:
PT 28 ore xxxx.xx | PT 24 ore xxxx.xx | PT 23 ore xxxx.xx | PT 22 ore xxxx.xx | PT 18,30 ore xxxx.xx |
75,68 % | 64,86% | 62,16% | 59,46% | 50% |
Il monte ore annuo di riduzione di orario (R/O), da usufruire con le modalità previste dal CCNL, per i lavoratori part-time sarà, in centesimi, il seguente :
PT 28 ore xxxx.xx | PT 24 ore xxxx.xx | PT 23 ore xxxx.xx | PT 22 ore xxxx.xx | PT 18,30 ore xxxx.xx |
36,33 | 31,13 | 29,84 | 28,54 | 24 |
Le festività infrasettimanali vengono calcolate convenzionalmente in un sesto dell’orario settimanale; di conseguenza l’orario di lavoro verrà riproporzionato in deroga all’orario depositato.
ART. 41 TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO.
41.1 DA FULL-TIME A PART-TIME
Ai lavoratori full-time a tempo indeterminato che ne facciano richiesta per iscritto tramite raccomandata AR l’azienda concederà il passaggio a part-time previa verifica sulle compatibilità rispetto alle esigenze di funzionamento tecniche e produttive.
Questi lavoratori hanno la priorità nel passaggio a part-time, rispetto ad eventuali nuove assunzioni nell’unità organizzativa richiesta dal lavoratore, in relazione alle esigenze aziendali per le stesse mansioni.
Nella richiesta di passaggio a part-time e nel successivo contratto individuale può essere indicato un periodo di durata della prestazione lavorativa ridotta valutabile caso per caso, allo scadere del quale il lavoratore dovrà rientrare a full time.
Per il personale inquadrato ai livelli non inferiori al 2°CCNL, la richiesta dovrà essere presentata con un preavviso di almeno 6 mesi.
41.2 DA PART TIME A PART TIME (AUMENTO ORE)
I lavoratori interessati a incrementare il numero di ore settimanali del proprio contratto di lavoro, ed esclusivamente nel P.V. di assegnazione, devono inoltrare domanda scritta all’azienda tramite raccomandata AR.
La graduatoria verrà stilata in base alla data di registrazione al protocollo della succitata domanda. Copia delle graduatorie sarà periodicamente fornita alle R.S.U.
41.3 DA PART-TIME A FULL-TIME
Il personale con contratto a tempo indeterminato a tempo parziale che desidera essere trasformato a tempo pieno deve inoltrare domanda scritta all’azienda con lettera raccomandata A.R.
La data di inserimento nelle graduatorie sarà coincidente con la data di registrazione al protocollo della raccomandata A.R.
In caso di ex equo nella data di presentazione della domanda si applicherà il criterio della maggiore anzianità di servizio.
I lavoratori che abbiano già trasformato il proprio rapporto di lavoro da full time a part-time e che richiedano la trasformazione del rapporto da part-time a full time avranno comunque la precedenza.
Le graduatorie, basate sui suddetti criteri, si intendono definite sulla base delle mansioni effettivamente svolte per le quali è prevista una graduatoria.
Resta inteso che, per le trasformazioni a tempo pieno che comportino trasferimento ad altro Punto Vendita, verranno prese in considerazione unicamente le domande contenenti una disponibilità specifica del lavoratore in tal senso.
Le graduatorie saranno affisse, con cadenza semestrale, all'interno di ogni punto di vendita per la consultazione da parte dei lavoratori.
Nel caso in cui un lavoratore non accetti la trasformazione del rapporto a tempo pieno, non verrà preso in considerazione dall’azienda per altre opportunità e quindi cancellato dalle liste fino a presentazione di nuova domanda.
Qualora in una unità organizzativa in cui siano presenti lavoratori a tempo parziale, si renda necessaria la copertura definitiva di una posizione a tempo pieno si procederà come segue:
❑ passaggio a tempo pieno del primo part-time in graduatoria già in forza al punto di vendita qualora il numero dei lavori PT presente prima del passaggio non sia da ricostituire.
❑ passaggio a tempo pieno del primo part-time in graduatoria qualora il numero dei lavoratori a tempo parziale presenti prima del passaggio sia da reintegrare.
In caso di copertura di posizioni a tempo pieno con mobilità di personale full-time da altri punti di vendita o da altre unità organizzative, non si applica quanto previsto dal presente punto.
I part-time inseriti nelle graduatorie hanno comunque la priorità per il passaggio a tempo pieno rispetto ai nuovi assunti, nelle medesime mansioni e nelle medesime unità organizzative, ad eccezione del personale assunto sulla base della legge 68/99.
Il personale assunto con contratto a termine non ha precedenza rispetto al part-time già in forza per l’assunzione a tempo indeterminato a full-time.
TITOLO IX
PRESTAZIONE LAVORATIVA IN OCCASIONE DI | |||
DEROGHE ALLE CHIUSURE DOMENICALI O | |||
FESTIVITA' INFRASETTIMANALI |
ART. 42 TRATTAMENTO ECONOMICO
Al fine di consentire un’adeguata programmazione commerciale, verrà garantito un presidio minimo concordato che verrà individuato con le seguenti modalità:
• comunicazione dell’azienda entro il mese di gennaio di ogni anno, del piano di aperture in deroga previste fino al gennaio successivo compreso;
• incontro sindacale per la definizione dei presidi esigibili;
• esposizione in bacheca in tutti i punti vendita del piano di aperture;
• raccolta delle disponibilità volontarie (anche provenienti da altri punti vendita.
Qualora a due settimane dall’apertura in deroga del singolo punto vendita non ci siano le disponibilità sufficienti, si procederà ad un confronto con la RSU volto ad individuare le modalità di integrazione del presidio necessario, garantendo in ogni caso una effettiva rotazione, o modalità gestionali da concordare, per i reparti con basso numero di addetti (macelleria, pescheria …)
Nel caso in cui non sia presente la RSU di punto vendita, detto confronto verrà effettuato presso la sede amministrativa con le XX.XX..
La prestazione lavorativa in deroga usufruirà del seguente trattamento comprensivo di quanto previsto dal CCNL :
❑ Le prime 2 festività lavorate, fermo restando il godimento del riposo di legge, pagamento delle ore lavorate maggiorate al 70% ,calcolato sulla quota oraria della retribuzione di fatto, oppure recupero delle ore effettivamente lavorate più pagamento della maggiorazione del 70%.
❑ Le ulteriori festività lavorate, fermo restando il godimento del riposo di legge, pagamento delle ore lavorate maggiorate al 135%, calcolato sulla quota oraria della retribuzione di fatto, oppure recupero delle ore effettivamente lavorate più pagamento della maggiorazione del 135%.
Per consentire il riposo settimanale, il recupero delle ore effettivamente lavorate in domenica, dovrà avvenire nel corso della settimana precedente e successiva alla deroga stessa, garantendo comunque ai lavoratori non più di sei giorni lavorativi consecutivi, fermo restando l'orario di lavoro settimanale contrattualmente convenuto.
In caso di lavoro festivo infrasettimanale, quanto sopra verrà applicato in forma aggiuntiva al normale pagamento della festività.
Le parti convengono che per il personale a part-time valga il medesimo trattamento economico previsto per i lavoratori a tempo pieno in riferimento al presente articolo.
Nel caso in cui il dipendente lavori la domenica, se nella settimana non ha prestato attività lavorativa su 6 giorni, può richiedere il pagamento totale della prestazione.
NEGOZIO DI SILLA
Avendo questo PV la particolarità della apertura domenicale, derivante dalla precedente situazione e dalla particolare collocazione in zona turistica, si conviene che quanto sotto definito si applica esclusivamente al Punto di Vendita di Silla:
❑ l’orario dell’apertura domenicale è la seguente: 8,30 – 13,00 eventuali variazioni saranno comunicate preventivamente ai RSU;
❑ saranno definiti i presidi domenicali suddividendo in 2 gruppi l’organico complessivo del negozio. I lavoratori garantiranno la presenza, nel rispetto dei presidi, attraverso la predisposizione di programmi autorganizzati che garantiscano un’equa distribuzione del lavoro domenicale nel quadrimestre.
❑ le maggiorazioni per il lavoro prestato nelle giornate festive e domenicali sarà il seguente per tutti i lavoratori:
a) le prime 26 domeniche o festività, lavorate individualmente, avranno la maggiorazione del 35% con esclusione delle domeniche del mese di Dicembre.
b) il giorno del patrono avrà la maggiorazione del 70%, come pure la prima domenica o festività lavorata nel mese di Dicembre.
c) le domeniche o festività, successive alla prima, lavorate in Dicembre, avranno la maggiorazione del 135%. Hanno il medesimo trattamento le eventuali domeniche o festività lavorate che portino al superamento individuale delle 26 da lavorare previste nel punto a)
Nei periodi di Pasqua e Natale il punto vendita rimarrà chiuso per due giornate consecutive.
TITOLO X
PREMIO INTEGRATIVO AZIENDALE
ART. 43 DEFINIZIONE IMPORTO
Le parti si danno reciprocamente atto che il premio integrativo aziendale in essere di Coop Reno a per i lavoratori full time è il seguente :
LIVELLO | INTEGRATIVO EURO |
Q | 195,38 |
1S | 188,78 |
1 | 180,53 |
2 | 155,78 |
3D | 137,64 |
3 | 126,91 |
4D | 117,01 |
4 | 107,94 |
5 | 96,39 |
TITOLO XI
TERZO ELEMENTO
ART. 44 DEFINIZIONE IMPORTO
Con riferimento al vigente CCNL, “ECCEDENZE COLLETTIVE ” le parti confermano il preesistente istituto del 3°elemento pari a Euro 10,85 non rip arametrate.
TITOLO XII
SALARIO DI INGRESSO
ART. 45 MODALITA’ DI GRADUALIZZAZIONE
Il personale assunto a tempo indeterminato nell'ambito degli attuali Punti Vendita o della sede amministrativa, maturerà il Premio Integrativo Aziendale definito dalla contrattazione aziendale con le seguenti gradualità:
□ primi 18 mesi senza erogazione;
□ successivi 6 mesi con erogazione del 50%.
Dal 25°mese sarà riconosciuto l'intero Premio Inte grativo Aziendale.
Si intendono per mesi le frazioni di mese di servizio superiori o uguali a 15 giorni di calendario.
Il salario di ingresso come sopra definito, si applicherà anche al personale assunto a tempo indeterminato, che abbia precedentemente avuto rapporti di lavoro a termine con la cooperativa, compreso il personale assunto a tempo indeterminato dalle graduatorie di contratti a temine.
TITOLO XIII
NUOVE APERTURE
ART. 46 ORARIO DI LAVORO
Per 48 mesi, a partire dalla data di apertura della struttura, l’orario di lavoro settimanale è fissato in 38 ore, con 24 ore di permessi r/o, calcolato sulla base del full-time.
Al personale collocato nei punti vendita di cui al presente capitolo, verrà riconosciuta una pausa retribuita di 10 minuti giornaliera.
ART. 47 SALARIO AZIENDALE
Il salario aziendale maturerà con le seguenti gradualità:
□ primi 24 mesi senza erogazione del premio integrativo aziendale;
□ successivi 18 mesi con riconoscimento di 1/3 del premio integrativo aziendale.
□ ulteriori successivi 6 mesi con riconoscimento di 2/3 del premio integrativo aziendale.
Dopodiché sarà riconosciuto l'intero Premio Aziendale.
Si precisa che ad eventuali Contratti a Termine attivati presso le predette nuove strutture saranno applicate le condizioni vigenti al momento per gli altri lavoratori.
Ulteriori aspetti contrattuali saranno oggetto di un confronto tra le parti per la definizione di un Contratto di Avvio.
TITOLO XIV
FUSIONI / ACQUISIZIONI
ART. 48 DEFINIZIONE TRATTAMENTI
In caso di acquisizione di strutture esistenti da altre aziende, le parti si confronteranno preventivamente per verificare l'opportunità di applicare l'istituto del SALARIO DI INGRESSO o delle norme riferite alle NUOVE APERTURE.
TITOLO XV
SALARIO VARIABILE
La base di calcolo per la definizione dell’importo del Salario Variabile, sarà pari al 25% dell’utile della gestione caratteristica, ricavato dal bilancio civilistico (costi – ricavi), come tetto economico da ridistribuire ai lavoratori (esclusi i dirigenti).
Il salario variabile sarà erogato con la retribuzione del mese di giugno, al personale in forza al 31/12 dell’anno di riferimento, a tempo indeterminato (compresi salario d’ingresso), ed ai contratti a tempo determinato presenti in graduatoria al 31/12 dell’anno di riferimento; per i contratti a termine della Sede Amministrativa per cui non esiste graduatoria verrà erogato previa valutazione positiva e periodo lavorato superiore ai sei mesi nell’anno.
Per i lavoratori inseriti con contratto d’avvio, valgono le modalità definite dall’accordo stesso.
Ai lavoratori assunti in corso d’anno sarà proporzionato ai mesi di anzianità di servizio prestato, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni di calendario.
L’importo calcolato al 4° livello sarà riparametrat o come da C.C.N.L., e riproporzionato all’orario di lavoro contrattuale.
Il parametro retributivo da considerare sarà quello relativo all’inquadramento attribuito al 31/12 dell’anno di riferimento.
Ai lavoratori dei punti vendita che prestano attività lavorativa di un numero di aperture in deroga pari o superiore a otto (8) annue, verrà riconosciuta una maggiorazione del 10% rispetto al salario variabile complessivamente raggiunto.
Ai lavoratori del punto vendita di Silla, verrà riconosciuta una maggiorazione del 20% rispetto al salario variabile complessivamente raggiunto.
Al personale inquadrato come Quadri Intermedi, Impiegati Direttivi e Capi Negozio (anche in percorso formativo) sarà applicato un parametro retributivo ricalcolato in considerazione della q.s.a; il parametro base (par. 100) sarà quello associato al livello 3D aumentato del doppio dell’importo stesso.
Il tetto massimo erogabile viene fissato nel 20% del R.A.L. individuale.
Le parti si danno atto che le erogazioni di salario variabile definite con il presente accordo rientrano nei criteri di legge previsti ai fini del regime di decontribuzione
TITOLO XVI
SEDE AMMINISTRATIVA
ART. 49 ORARIO DI LAVORO
49.1 DURATA E DISTRIBUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO
La durata dell'orario di lavoro settimanale per il personale a tempo pieno è stabilita in 38,30 ore.
La distribuzione settimanale di tale orario è di norma articolata per 5 giornate lavorative con orario spezzato così articolato: Lunedì-Martedì-Mercoledì dalle ore 8,00 alle ore 17,00; Giovedì dalle ore 8,00 alle ore 16,30; Venerdì dalle ore 8,00 alle ore 16,00. I predetti orari sono interrotti da un intervallo non inferiore ad 1 ora.
Eventuali diverse articolazioni per esigenze organizzative particolari (centralino, CED, ecc.) saranno oggetto di confronto preventivo fra le parti.
49.2 FLESSIBILITA' DELL'ORARIO DI LAVORO
Le parti convengono l'applicabilità della flessibilità dell'orario di lavoro, così come definita all'articolo 37, anche ai lavoratori della sede amministrativa.
49.3 ELASTICITA' DELL'ORARIO DI LAVORO
In considerazione anche della localizzazione della sede di lavoro e le conseguenti problematiche relative agli orari di inizio puntuale dell'attività lavorativa, viene istituita una fascia oraria elastica di inizio lavoro compresa tra le ore 8.00 e le ore 8.30 ed uno dalle 14 alle 14.15.
L'eventuale entrata ritardata, rispetto all'inizio convenzionale del lavoro alle ore 8.00, sarà recuperata nella giornata stessa tramite una uscita ritardata di pari entità.
49.4 PERMESSI RETRIBUITI
Il monte ore annuo dei permessi retribuiti è stabilito in 54 ore per il personale a tempo pieno, comprensivo di quanto previsto dal CCNL da usufruire con le modalità previste dal vigente CCNL .
ART. 50 FESTIVITA' CADENTI IN GIORNATA DI SABATO
Per il personale di cui al presente titolo che rende la sua prestazione lavorativa dal lunedì al venerdì, in caso di festività cadente in sabato e pertanto non goduta, sarà corrisposto un ventiseiesimo aggiuntivo.
ART. 51 FESTIVITA' INFRASETTIMANALI
Per i lavoratori part-time, le festività infrasettimanali vengono calcolate convenzionalmente in un sesto dell’orario settimanale; di conseguenza l’orario di lavoro verrà riproporzionato in deroga all’orario depositato.
ART. 52 LAVORATORI PART-TIME
Si concorda che potranno essere attivate le seguenti tipologie di part-time con le relative modalità di riproporzionamento della retribuzione, del monte annuo permessi e di tutti gli altri istituti contrattuali :
FT 38,30 | PT 30 | PT 24 | PT 20 | |
RAPPORTO RETRIBUZIONE | 100 | 77,92 | 62,34 | 51,95 |
MONTE ORE ANNUO PERMESSI (n centesimi) | 54 | 42 | 33,66 | 28 |
ART. 53 MENSA
Il servizio mensa verrà usufruito mediante buono "Ticket Restaurant DAY" del valore nominale di Euro 5,29 erogato dall'azienda.
Tale buono potrà essere utilizzato presso la generalità degli esercizi di ristorazione convenzionati con la società erogatrice del servizio.
Il buono viene riconosciuto in relazione alla presenza lavorativa, alle esigenze organizzative/amministrative ed agli orari di lavoro particolari della generalità dei lavoratori della sede; esso non è cedibile o utilizzabile con finalità diverse da quella di servizio mensa.
TITOLO XVII
MENSILITA’ SUPPLEMENTARI
ART. 54 PAGAMENTO 00.XX E 00.XX
La retribuzione della 00.xx e 00.xx mensilità avverrà rispettivamente entro il 20 dicembre e il 20 giugno di ogni anno.
TITOLO XVIII
VENDITA
INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DI PUNTO
ART. 55 ATTRIBUZIONE DEGLI INQUADRAMENTI
All'atto della proposta di ricoprire un particolare ruolo di Capo Reparto, al lavoratore verranno comunicate in forma scritta le modalità e il periodo di inserimento, decorrenza e durata del percorso previsto, le tappe di valutazione dell'inserimento e del consolidamento professionale nel nuovo incarico. Il periodo formativo è stabilito in 12 mesi con valutazioni intermedie a cadenza quadrimestrale.
ART. 56 MODALITA' DI ACQUISIZIONE DEI SUPERMINIMI CONVENZIONALI PER 12 MENSILITA'
I superminimi di cui al presente articolo costituiscono un riconoscimento economico aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal vigente CCNL per le particolari conoscenze professionali richieste ai singoli lavoratori.
I periodi di tempo di seguito considerati si intendono comprensivi di ferie e di altre brevi e giustificate assenze ad esclusione di lunghe malattie (superiori a 20 giorni di calendario consecutivi) o periodi di aspettativa.
Qualora i periodi di breve assenza per malattia assumano, nel loro complesso, una consistenza tale da non rendere possibile l'espressione della valutazione, quest'ultima potrà essere posticipata di conseguenza.
Ai lavoratori interessati che ricoprono stabilmente le posizioni per cui è previsto uno dei superminimi in questione, l'importo del superminimo verrà attribuito in presenza di una valutazione di piena adeguatezza del livello professionale raggiunto, trascorsi 6 mesi dal conseguimento del livello di inquadramento Senior relativo alla posizione oppure dopo 6 mesi dall'entrata in posizione se si tratta di superminimo attribuito al 4°livello o al 4°D nel c aso di addetti alla gastronomia.
Nel caso che il livello di professionalità raggiunto venga valutato dall'azienda non adeguato, non verrà attribuito il superminimo e si procederà ad una nuova valutazione dopo sei mesi.
In caso di un'ulteriore valutazione di non adeguatezza, il lavoratore interessato, non appena si presentino le opportunità organizzative, verrà destinato ad altre mansioni senza l'attribuzione del superminimo in questione.
Con l'istituzione dei superminimi previsti dal presente articolo le parti non hanno inteso apportare modifiche al sistema di inquadramento previsto dal CCNL né creare livelli superiori di mansioni; ciò anche ai fini del mantenimento della possibilità di mobilità fra mansioni equivalenti per la quale le parti non hanno inteso stabilire ulteriori vincoli.
ART. 57 MODALITA' DI EVENTUALE ASSORBIMENTO DEI SUPERMINIMI CONVENZIONALI
I superminimi convenzionali erogati per 12 mensilità potranno essere assorbiti nel caso di mutamento delle condizioni organizzative/strutturali che ne hanno consentito l'erogazione (es. diminuzione del numero di addetti).
Gli stessi saranno assorbiti da passaggi a livelli o a parametri superiori, nonché dall'attribuzione di altri superminimi di importo più elevato o, se di importo inferiore, fino a concorrenza.
In caso di richiesta del lavoratore, confermata avanti alla DPL o avanti al collegio di conciliazione, di essere destinato ad altro ruolo e/o posizione in cui non sia prevista l'attribuzione del superminimo convenzionale, questa verrà a decadere all'atto della nuova assegnazione.
I superminimi convenzionali mensili in questione non potranno essere erogati a titolari di inquadramenti o parametri salariali superiori a quelli per cui gli stessi sono previsti.
ART. 58 REPARTO GENERI VARI
58.1 PROFILO CAPO REPARTO UNICO
Si intende la figura che, alle dipendenze del caponegozio, ha la responsabilità complessiva del reparto generi vari, in merito in particolare alla gestione commerciale, al ricevimento, controllo e stoccaggio della merce, alla gestione del personale, all'applicazione delle norme igienico sanitarie, nonché alla tenuta delle attrezzature.
58.2 PROFILO RESPONSABILE
Si intende la figura che, alle dirette dipendenze del capo negozio, è responsabile della merceologia dei generi vari nei punti vendita di piccole dimensioni, garantendo la gestione, la preparazione e la vendita al pubblico delle merci, l'effettuazione degli ordini, la tenuta delle attrezzature e la gestione dei documenti amministrativi inerenti l'attività loro affidata.
58.3 PROFILO ADDETTO SPECIALIZZATO
Si intende la figura che, alle dipendenze del capo reparto, su indicazioni dello stesso, gestisce attività specifiche del reparto e svolge mansioni di integrazione alle attività del capo reparto. Inoltre interviene direttamente nelle operazioni di allestimento e nel potenziamento della gestione casse.
ART. 59 REPARTO SALUMI LATTICINI GASTRONOMIA
59.1 PROFILO CAPO REPARTO UNICO
Si intende la figura che, alle dipendenze del capo negozio, ha la responsabilità complessiva del reparto, in merito in particolare alla gestione commerciale, al ricevimento, controllo, stoccaggio, lavorazione della merce e servizio alla clientela, alla gestione del personale, all'applicazione delle norme igienico sanitarie, nonché alla tenuta delle attrezzature.
59.2 PROFILO RESPONSABILE
Si intende la figura che, alle dirette dipendenze del capo negozio, è responsabile della merceologia dei salumi latticini gastronomia nei punti vendita di piccole dimensioni, garantendo la gestione, la preparazione e la vendita al pubblico delle merci, l'effettuazione degli ordini, la tenuta delle attrezzature e la gestione dei documenti amministrativi inerenti l'attività loro affidata.
59.3 PROFILO COORDINATORE
Si intende la figura che, alle dipendenze del capo reparto, su indicazioni dello stesso, gestisce attività specifiche del reparto e svolge mansioni di integrazione alle attività del capo reparto in particolare nel coordinamento dei banchi assistiti. Inoltre interviene direttamente nelle operazioni di allestimento e servizio al banco assistito.
59.4 MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PARAMETRO 155 AGLI ADDETTI QUALIFICATI DEL REPARTO GASTRONOMIA
• Attribuzione agli addetti full time con inquadramento da 6 mesi al 4°livello.
• Ai lavoratori part time sarà attribuito il par. 155 dopo 12 mesi dal passaggio al 4°livello.
L'attribuzione è preceduta da una valutazione sul grado di professionalità raggiunto dall'addetto, con riferimento al profilo n°2 par 155 CCNL.
In caso di non attribuzione del parametro alla prima verifica, si procederà ad ulteriore valutazione dopo 6 mesi; in caso di esito negativo il lavoratore interessato verrà destinato ad altre mansioni.
59.5 INDENNITÀ GIORNALIERA PER MOBILITÀ VERSO GASTRONOMIA
A tutti gli addetti inquadrati al 4°/5° livello che prestino la loro opera per almeno una ora al banco a vendita assistita salumi/gastronomia, spetta un'indennità giornaliera di Euro 2,20 ad eccezione delle giornate necessarie per il primo addestramento dell'interessato (6 giorni lavorativi). Per eventuali lavoratori a part time detta indennità giornaliera verrà ridotta in proporzione.
ART. 60 REPARTO PESCHERIA
60.1 PROFILO CAPO REPARTO UNICO
Si intende la figura che, alle dipendenze del capo negozio, ha la responsabilità complessiva del reparto, in merito in particolare alla gestione commerciale, al ricevimento, controllo, stoccaggio, lavorazione della merce e servizio alla clientela, alla gestione del personale, all'applicazione delle norme igienico sanitarie, nonché alla tenuta delle attrezzature.
60.2 MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PARAMETRO 155 AGLI ADDETTI QUALIFICATI DEL REPARTO PESCHERIA
• Attribuzione agli addetti full time con inquadramento da 6 mesi al 4°livello.
• Ai lavoratori part time sarà attribuito il par. 155 dopo 12 mesi dal passaggio al 4°livello.
L'attribuzione è preceduta da una valutazione sul grado di professionalità raggiunto dall'addetto, con riferimento al profilo n°2 par 155 CCNL.
In caso di non attribuzione del parametro alla prima verifica, si procederà ad ulteriore valutazione dopo 6 mesi; in caso di esito negativo il lavoratore interessato verrà destinato ad altre mansioni.
60.3 INDENNITÀ GIORNALIERA PER MOBILITÀ VERSO PESCHERIA
A tutti gli addetti inquadrati al 4°/5° livello che prestino la loro opera per almeno una ora al banco a vendita assistita pescheria, spetta un'indennità giornaliera di Euro 2,20 ad eccezione delle giornate necessarie per il primo addestramento dell'interessato (6 giorni lavorativi). Per eventuali lavoratori a part time detta indennità giornaliera verrà ridotta in proporzione.
ART. 61 REPARTO FORNERIA
61.1 PROFILO CAPO REPARTO
Si intende la figura che, alle dipendenze del capo negozio, ha la responsabilità complessiva del reparto, in merito in particolare alla gestione commerciale, al ricevimento, controllo, stoccaggio, lavorazione della merce e servizio alla clientela, alla gestione del personale, all'applicazione delle norme igienico sanitarie, nonché alla tenuta delle attrezzature.
61.2 PROFILO ADDETTO/A REPARTO FORNO
Si intende la figura che, alle dipendenze del capo reparto, esegue le operazioni ausiliarie alla lavorazione del pane.
ART. 62 REPARTO ORTOFRUTTA
62.1 PROFILO CAPO REPARTO
Si intende la figura che, alle dipendenze del capo negozio, ha la responsabilità complessiva del reparto, in merito in particolare alla gestione commerciale, al ricevimento, controllo, stoccaggio, lavorazione della merce e servizio alla clientela, alla gestione del personale, all'applicazione delle norme igienico sanitarie, nonché alla tenuta delle attrezzature.
62.3 PROFILO RESPONSABILE
Si intende la figura che, alle dirette dipendenze del capo negozio, è responsabile della merceologia dell'ortofrutta nei punti vendita di piccole dimensioni, garantendo la gestione, la preparazione e la vendita al pubblico delle merci, l'effettuazione degli ordini, la tenuta delle attrezzature e la gestione dei documenti amministrativi inerenti l'attività loro affidata.
ART. 63 REPARTO CARNI
63.1 CAPO REPARTO
Si intende la figura che, alle dipendenze del capo negozio, ha la responsabilità complessiva del reparto, in merito in particolare alla gestione commerciale, al ricevimento, controllo, stoccaggio, lavorazione della merce e servizio alla clientela, alla gestione del personale, all'applicazione delle norme igienico sanitarie, nonché alla tenuta delle attrezzature.
• Ai capo reparto che coordinano almeno due macellai provetti verrà attribuito il 3° livello parametro 180 (3D) previsto dal vigente CCNL.
• Ai restanti capo reparto inquadrati al 3° livello verrà attribuito un superminimo dell'importo di Euro 60,00 mensili per 12 mensilità.
63.2 PROFILO COORDINATORE/SECONDO
Si intende la figura che, alle dipendenze del capo reparto e su indicazioni dello stesso, gestisce attività specifiche del reparto, svolge mansioni di integrazione alle attività del capo reparto. Inoltre interviene direttamente nelle operazioni di lavorazione della merce e di servizio al banco assistito.
La presente figura viene istituita nei reparti macelleria con organico stabile di almeno 4 tra macellai e addetti, previa valutazione da parte dell'azienda dell'esistenza di personale in possesso dei requisiti necessari.
63.3 PROFILO ADDETTO/A REPARTO CARNI
Si intende la figura che, alle dipendenze del capo reparto, esegue le operazioni ausiliarie alla lavorazione delle carni, curando in particolare le fasi di confezionamento del prodotto per la vendita, le operazioni di taglio meno complesse, l'allestimento del banco a libero servizio e le pulizie del reparto e delle attrezzature.
63.4 ATTRIBUZIONE DEL 3°LIVELLO CCNL AL MACELLAIO SPECIALIZZATO PROVETTO
Il macellaio specializzato provetto, di cui al profilo 4 dell'art. 48 del vigente CCNL, sarà inquadrato al 3° livello par. 167 entro 18 mesi dall'attribuzione del 4°livello CCNL, previa valutazione di piena adeguatezza nello svolgimento della mansione.
In caso di non attribuzione del livello alla prima verifica, si procederà ad un'ulteriore valutazione dopo 6 mesi; in caso di esito negativo il lavoratore interessato verrà destinato ad altre mansioni.
63.6 INDENNITÀ GIORNALIERA PER MOBILITÀ VERSO IL REPARTO CARNI
A tutti gli addetti inquadrati al 4°/5° livello che prestino la loro opera per almeno una ora al banco a vendita assistita del reparto carni, spetta un'indennità giornaliera di Euro 2,20 ad eccezione delle giornate necessarie per il primo addestramento dell'interessato (6 giorni lavorativi).
Per eventuali lavoratori a part time orizzontale, detta indennità giornaliera verrà ridotta in proporzione.
Si precisa che questi addetti non potranno essere adibiti alla lavorazione/trasformazione dei prodotti, ma unicamente, tramite l'utilizzo delle attrezzature necessarie (tritacarne, affettatrice e coltelleria), al presidio della vendita a banco tradizionale.
ART. 64 DECORRENZA E CLAUSOLE
La decorrenza degli inquadramenti e/o dei riconoscimenti economici aggiuntivi previsti dall'allegato schema è fissata al 1 Gennaio 2006.
I lavoratori titolari di inquadramenti e/o riconoscimenti economici superiori a quanto previsto nell'allegato, manterranno le condizioni di miglior favore.
Nel caso di titolarità di indennità riconosciute su 14 mensilità, l'applicazione delle nuove cifre, anche se superiori, riconosciute su 12 mensilità dovranno essere precedute da espressa accettazione da parte dell'interessato, in caso contrario sarà mantenuto il trattamento esistente.
In virtù del piano di sviluppo previsto a partire dai prossimi mesi, che prevederà l’avvio di un percorso di formazione per la costituzione di nuovi gruppi guida, si concorda di istituire una commissione paritetica finalizzata alla individuazione di nuovi criteri di inquadramento e di indennità.
Vendite | NEGOZI | GENERI VARI | SAL. LATT. GASTR. | ORTOFR. CR/Resp. | MACELLERIA CR/Resp. Secondo | PESCH. CR/Resp. | FORNO CR/Resp. | |||
CR/Resp. | Add. Spec. | CR/Resp. | Coord. | |||||||
da > 9.000.001 | Medicina Molinella | 3D + 55,00 3D + 55,00 | 4D + 55,00 4D + 55,00 | 3D + 55,00 3D + 55,00 | 4D + 55,00 4D + 55,00 | 3 + 20,00 3 + 20,00 | 3D + 20,00 3D + 20,00 | 3 + 55,00 3 + 55,00 | 4D + 60,00 4D + 60,00 | 4D + 60,00 4D + 60,00 |
da € 5.000.001 | Silla | 3 + 60,00 | 4D + 20,00 | 3 + 60,00 | 3 + 20,00 | 3D + 20,00 | 4D + 60,00 | |||
a € 9.000.000 | Xxx Xxxxxx | 0 + 60,00 | 4D+ 20,00 | 3 + 60,00 | 3 + 20,00 | 3 + 80,00 | 4D + 60,00 | |||
San Giorgio | 3 + 60,00 | 4D + 20,00 | 3 + 60,00 | 3 + 20,00 | 3 + 80,00 | |||||
Vergato | 3 + 60,00 | 4D + 20,00 | 3 + 60,00 | 3 + 20,00 | 3D + 20,00 | 4D + 60,00 | ||||
da € 3.000.001 | Altedo | 3 + 20,00 | 3 + 20,00 | 4D + 20,00 | 3D + 20,00 | |||||
a € 5.000.000 | Baricella | 3 + 20,00 | 3 + 20,00 | 4D + 20,00 | 3 + 80,00 | |||||
Casalfiumanese | 3 + 20,00 | 3 + 20,00 | 4D + 20,00 | 3 + 80,00 | ||||||
Castenaso | 3 + 20,00 | 3 + 20,00 | 4D + 20,00 | 3D + 20,00 | ||||||
Castiglione | 3 + 20,00 | 3 + 20,00 | 4D + 20,00 | 3D + 20,00 | ||||||
Loiano | 3 + 20,00 | 3 + 20,00 | 4D + 20,00 | 3 + 80,00 | ||||||
Minerbio | 3 + 20,00 | 3 + 20,00 | 4D + 20,00 | 4D + 20,00 | ||||||
Monghidoro | 3 + 20,00 | 3 + 20,00 | 4D + 20,00 | 3 + 80,00 | ||||||
Osteria G. | 3 + 20,00 | 3 + 20,00 | 4D + 20,00 | 3 + 80,00 | ||||||
Ponterivabella | 3 + 20,00 | 3 + 20,00 | 4D + 20,00 | 3 + 80,00 | ||||||
Sant'Agata | 3 + 20,00 | 3 + 20,00 | 4D + 20,00 | 3 + 80,00 | ||||||
Vado | 3 + 20,00 | 3 + 20,00 | 4D + 20,00 | 3 + 80,00 | ||||||
fino a € 3.000.000 | Xxxxxx Xxxxxx | 0X + 60,00 | 4D + 60,00 | 4D + 20,00 | 3 + 80,00 | |||||
Marzabotto | 4D + 60,00 | 4D + 60,00 | 4D + 20,00 | 3 + 80,00 | ||||||
Monteveglio | 4D + 60,00 | 4D + 60,00 | 4D + 20,00 | 3 + 80,00 | ||||||
Poggio R. * | 4D + 40,00 | 4D + 40,00 | 4D | 3 + 60,00 | ||||||
Porretta | 4D + 60,00 | 4D + 60,00 | 4D + 20,00 | 3 + 80,00 | ||||||
Xxx Xxxxxxxx | 0X + 60,00 | 4D + 60,00 | 4D + 20,00 | 3 + 80,00 | ||||||
Xxx Xxxxxxxx | 0X + 60,00 | 4D + 60,00 | 4D + 20,00 | 3 + 80,00 |
* Per i lavoratori di Poggio Renatico ai quali si applica il presente C.I.A.
ART. 65 MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DELLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE IN CASO ASSENZA E/O ASSEGNAZIONE
In caso di assenza del titolare di uno dei ruoli individuati nell'allegato, o comunque di temporanea assegnazione al ruolo di altro lavoratore, si darà luogo all'erogazione delle differenze retributive al livello previsto per il ruolo, comprese le eventuali indennità aggiuntive se previste, a decorrere dal 1° gior no di assenza del titolare o di assegnazione al ruolo.
In caso di sostituzione del Capo negozio, si darà luogo all'erogazione delle differenze retributive al 1° livello, semprechè il sostituito lo abbia già conseguito, mentre non saranno considerate eventuali indennità economiche assegnate al Capo negozio stesso.
L'indennità di Secondo di Macelleria viene percepita anche in assenza del Caporeparto e riassorbe il
F.F. per la sostituzione dello stesso in quanto è comprensiva dei compiti di sostituzione. L'indennità in questione viene percepita solo dal lavoratore individuato come sostituto.
ART. 66 FIGURA DI RIFERIMENTO E APPOGGIO AL CAPO NEGOZIO
Le parti convengono sulla necessità di istituire una figura di riferimento e appoggio all'incarico del Capo negozio, ritengono anche opportuno che detto ruolo, compatibilmente con le esigenze organizzative, sia ricoperto a rotazione, di norma mensile, fra i responsabili dei vari reparti del punto vendita, valorizzandone così anche i contenuti formativi e considerandola una importante occasione di crescita complessiva delle competenze.
Al responsabile individuato per il presente ruolo sarà riconosciuta una indennità mensile di Euro 25,82. Detta indennità non sarà erogata nel caso che il responsabile assegnato all'incarico sia in possesso di un inquadramento professionale superiore a quanto previsto dal presente accordo per lo specifico ruolo ricoperto.
TITOLO XIX
QUADRI, IMPIEGATI DIRETTIVI E CAPI NEGOZIO
ART. 67 AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente Titolo si applica ai lavoratori dipendenti di Coop Reno che svolgono funzioni che ne comportano l'inquadramento nella categoria QUADRI o come IMPIEGATI DIRETTIVI intendendosi per tali quelli inquadrati al primo livello CCNL con attribuzione di una indennità professionale.
ART. 68 ORARIO DI LAVORO
L’orario di lavoro è pari a 38,30 ore settimanali.
Qualora l’Azienda, per esigenze tecnico-organizzative richieda una prestazione pari a 40 ore settimanali, in forma continuativa, viene riconosciuto un monte ore annuo di 66 ore da usufruirsi come permessi individuali retribuiti e/o retribuibili se non goduti al 31 dicembre di ogni anno.
ART. 69 PERCORSO DI FORMAZIONE ED ORARIO DI LAVORO PER CAPI NEGOZIO
Il lavoratore è inquadrato al 3°livello:
3 mesi in affiancamento, 3 mesi in autonomia passaggio al 3D qualora non vi sia affiancamento il percorso è di solo 3 mesi
Dal 3D al 1°livello il percorso massimo è di 36 me si:
- 12 mesi in affiancamento
- 24 mesi in autonomia con il riconoscimento di una quota pari a € 800,00 maturata al 7°mese per i 6 mesi precedenti
- al 25°mese, con giudizio positivo il lavoratore matura il passaggio in posizione al 1°livello con fascia del
negozio di assegnazione.
Qualora non vi sia affiancamento il percorso è di soli 24 mesi
L’orario di lavoro per il periodo formativo è pari a 38,30 ore settimanali con la possibilità dell’utilizzo dell’istituto della flessibilità come normata per gli altri lavoratori. Ore 41 max, con il recupero alla pari delle ore lavorate in più rispetto all’orario sopra definito.
Le ore straordinarie oltre questo tetto debbono essere autorizzate.
ART. 70 SISTEMA RETRIBUTIVO
Le indennità di funzione e le Quote Salariali Aggiuntive di cui al presente articolo sono istituite per compensare responsabilità, complessità gestionali, esperienza, competenza e capacità richieste ai titolari dei vari ruoli e sono attribuite sulla base di sistemi aziendali di valutazione.
Esse sono istituite anche con lo scopo di compensare particolari caratteristiche, modalità, durata e articolazione della prestazione lavorativa, quindi comprendono anche le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro di riferimento, le eccezioni sono sottonotate.
Per i Quadri e gli Impiegati Direttivi le prestazioni eccedenti l’orario di lavoro compensate come straordinarie sono le seguenti:
- attività continua e straordinaria per interventi di ristrutturazione del Punto di Vendita e nuove aperture;
- lavoro in giornata di apertura festiva o domenicale;
- lavoro notturno dopo le 22 fino alle ore 6,00;
70.1 FASCE RETRIBUTIVE QUADRI
I lavoratori appartenenti alla categoria QUADRI saranno inquadrati nelle seguenti fasce retributive sulla base del sistema di valutazione aziendale, le INDENNITA’ DI FUNZIONE mensili indicate sono da intendersi per 14 mensilità e comprensive di quanto previsto dal C.C.N.L.
FASCE | IMPORTO Euro |
Q1 | 1.200,00 |
Q2 | 1.400,00 |
Q3 | 1.700,00 |
Q4 | 2.000,00 |
Q5 | 2.500,00 |
Q6 | 3.000,00 |
70.2 FASCE RETRIBUTIVE IMPIEGATI DIRETTIVI
I lavoratori appartenenti alla categoria IMPIEGATI DIRETTIVI saranno inquadrati nelle seguenti fasce retributive sulla base del sistema di valutazione aziendale, le Q.S.A. mensili indicate sono da intendersi per 12 mensilità e comprendono l’importo previsto dal CCNL per questi profili professionali.
FASCE | IMPORTO Q.S.A. Euro |
1 | 120,00 |
2 | 160,00 |
3 | 230,00 |
4 | 300,00 |
5 | 350,00 |
6 | 400,00 |
7 | 450,00 |
8 | 500,00 |
9 | 560,00 |
10 | 700,00 |
70.3 FASCE RETRIBUTIVE CAPI NEGOZIO
Constatato le diverse caratteristiche dei punti di vendita della cooperativa, ai soli fini della determinazione delle indennità di mansione, le stesse saranno legate alla responsabilità nella gestione degli elementi di complessità organizzativa e di efficienza calcolato sulla base del fatturato.
Pertanto si classificano i punti di vendita secondo il seguente schema:
Vendite | NEGOZI | INDENNITA’ DI MANSIONE | |
da > 9.000.001 | Medicina Molinella | 550,00 | |
da € | 5.000.001 | Silla | |
a € | 9.000.000 | San Xxxxxx Xxx Xxxxxxx | 450,00 |
Vergato | |||
da € | 3.000.001 | Altedo | |
a € | 5.000.000 | Baricella | |
Casalfiumanese | |||
Castenaso | |||
Castiglione | |||
Loiano | 350,00 | ||
Minerbio | |||
Monghidoro Osteria G. Ponterivabella | |||
Sant'Agata | |||
Vado | |||
fino a € 3.000.000 | Castel Guelfo Marzabotto Monteveglio Poggio X. Xxxxxxxx San Xxxxxxxx Xxx Xxxxxxxx | 150,00 |
Il riconoscimento di tali indennità di mansione sarà determinato dalla classe di appartenenza del punto vendita assegnato e potranno di conseguenza variare a seconda dell’assegnazione stessa.
E’ comunque riconosciuta una indennità minima mensile, non riassorbibile pari a € 150,00.
L’indennità di mansione sarà erogata per 12 mensilità annue, a partire dal mese successivo dell’assegnazione al punto vendita, e riassorbirà quanto precedentemente erogato allo stesso titolo (ex q.s.a.) e sarà riassorbita nel caso di passaggio a indennità di importo superiori, e/o cesserà di essere erogata o sostituita da altre di importo inferiore in caso di:
• cessazione e/o sospensione della mansione;
• modifica della tipologia del punto vendita assegnato.
ART. 71 AD PERSONAM
In fase di prima applicazione della presente normativa le quote salariali precedentemente percepite fino all’entrata in vigore del presente accordo, saranno mantenute a titolo di “assegno ad personam” non riassorbibile.
TITOLO XX
VALIDITA’ E DURATA
Il presente accordo sostituisce ad ogni effetto i precedenti accordi e contratti di livello aziendale e costituisce l'unico complesso normativo ad integrazione del CCNL, salvo quanto diversamente specificato nel proprio articolato.
Fatte salve le diverse decorrenze previsti ai singoli punti, il presente Contratto Integrativo Aziendale scade il 31 Dicembre 2010.