RINNOVO DELL’ACCORDO DI COLLABORAZIONE FRA IL COMUNE DI MILANO - AREA MUNICIPIO 9 E L’ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “SPORTELLO ALZHEIMER: UNA REALTA’ TERRITORIALE IMPRESCINDIBILE”.
RINNOVO DELL’ACCORDO DI COLLABORAZIONE FRA IL COMUNE DI MILANO - AREA MUNICIPIO 9 E L’ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “SPORTELLO ALZHEIMER: UNA REALTA’ TERRITORIALE IMPRESCINDIBILE”.
PREMESSO CHE
• Con deliberazione di Giunta Municipale n. 177 del 19/11/2019, vista la scadenza dell’attuale convenzione in essere, al fine di dare una continuità alla concreta realizzazione di tutti gli obiettivi, si è definito di procedere al rinnovo del progetto “Sportello Alzheimer: una realtà territoriale imprescindibile” per il biennio 2020-2021;
• il progetto si prefigge l’obiettivo di consolidare l’esperienza dello sportello informativo realizzato a cura del Centro di Neuropsicologia Cognitiva dell’ASST succitata e, al contempo, potenziarla attraverso l’incremento del numero di ore di apertura dello stesso e lo sviluppo di un’attività educativa e di prevenzione rivolta alla cittadinanza, con particolare riferimento agli stili di vita che riducono il rischio di malattia e all’identificazione di fattori protettivi per un invecchiamento fisiologico;
• nella deliberazione in oggetto si individua la prosecuzione dell’accordo di collaborazione di cui all’articolo 15 della Legge 241/1990 e s.m.i quale forma giuridica più idonea per gestire il progetto.
Tutto ciò premesso, da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente atto,
TRA
il COMUNE DI MILANO – AREA MUNICIPIO 9 (di seguito anche “Municipio 9 ”),
C.F./P.IVA 01199250158, con sede in xxx Xxxxxxxx 00, rappresentato dal Direttore dell’Area Municipio 9, Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx nato a Sesto San Xxxxxxxx (MI), il 02/09/1965, il quale agisce ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché dell’art. 71 del vigente Statuto del Comune di Milano, e in forza del provvedimento sindacale del 01/03/2018 - P.G. 103586/2018
E
l’ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA (di seguito
anche ASST Niguarda) C.F./P.IVA. 09315660960, con sede legale in Xxxxxx - Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx 0 - rappresentata dal Direttore Generale, Xxxx. Xxxxx Xxxxx, nato a Milano il 30/11/1962, il quale agisce in qualità di legale rappresentante
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 – Oggetto e finalità
Il progetto intende fornire assistenza ai caregiver dei pazienti con malattia di Alzheimer o altre forme di deterioramento cognitivo attraverso uno sportello di informazione e ascolto, condotto da una psicologa esperta nell’area del decadimento cognitivo del Centro di Neuropsicologia Cognitiva dell’ASST Niguarda, per il quale sono previste le seguenti attività:
• offrire un servizio personalizzato di accoglienza, ascolto, orientamento e valutazione;
• garantire informazioni attraverso una linea telefonica dedicata (tel.
02/6444.4055), operativa nelle giornate di apertura del servizio;
• informare i familiari sulla malattia e le strategie di gestione al domicilio del paziente affetto da deterioramento cognitivo;
• orientare alla rete di servizi presenti sul territorio.
Articolo 2 – Organizzazione delle attività
Lo sportello informativo sarà attivo per 9 ore settimanali in orari e giornate che verranno definite con successivo accordo fra le parti.
Articolo 3 – Referenti del progetto
Ciascuna delle parti si impegna ad individuare un referente del progetto al quale sono demandate tutte le attività di reciproca informazione e di monitoraggio dello stato di avanzamento del progetto, nonché le valutazioni in merito agli eventuali correttivi o alle eventuali modifiche operative che si rendessero necessarie.
Qualora, nel periodo di validità del presente accordo, si renda necessario variare i responsabili di progetto le parti si impegnano a fornire reciproca tempestiva comunicazione.
Articolo 4 – sede, personale, informazione e pubblicità
L’ASST Xxxxxxxx individua il personale a cui assegnare le attività informative e di assistenza svolte presso lo sportello individuandolo fra i collaboratori del Centro di Neuropsicologia Cognitiva dell’ASST e garantendone idonee competenze ed esperienze. I curricula degli operatori verranno, in ogni caso, sottoposti al referente del progetto del Municipio 9 per l’approvazione.
Qualora, nel periodo di validità della presente convenzione, si renda necessaria la variazione di un operatore rispetto a quelli individuati, dovrà esserne fornita preventiva informazione al Municipio 9 comunicando, ai fini dell’approvazione, il nominativo del sostituto e il relativo curriculum vitae.
L’ASST Xxxxxxxx garantisce che il personale incaricato all’espletamento delle attività previste nella presente convenzione è in regola con le coperture assicurative per infortuni-malattia professionale e responsabilità verso terzi.
Nel caso di impiego di personale con rapporto di lavoro subordinato, viene
garantita la piena conformità a tutte le normative in materia di rapporto di lavoro e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Le attività verranno svolte in locali messi a disposizione dall’ASST Niguarda presso la SSD Centro di Neuropsicologa Cognitiva, piazza Ospedale Maggiore
n. 3 – Milano.
L’ASST Niguarda garantisce la sicurezza e le idonee coperture assicurative dei locali messi a disposizione sollevando il Municipio 9 da qualsiasi connessa responsabilità. Sono a carico del Municipio 9 le attività di informazione e orientamento della cittadinanza al servizio, nonché di pubblicizzazione dello stesso.
Articolo 5 – Durata, possibilità di modifica e recesso
L’accordo avrà decorrenza dal 01.01.2020 fino al 31.12.2021, con possibilità di rinnovo a fronte della presentazione di una nuova proposta progettuale che sarà valutata circa la sussistenza di interesse pubblico e generale. Non è ammesso il tacito rinnovo.
Di concerto le parti potranno, in ogni momento con successivo atto scritto, modificare il testo dell’accordo, nonché recedere dallo stesso con preavviso minimo di 30 giorni.
In quest’ultimo caso, il Municipio 9 sarà comunque tenuto a corrispondere all’ASST Niguarda la quota relativa alle spese sostenute per l’attività sino a quel momento svolta.
Articolo 6 – Modalità di liquidazione spese di servizio
Il Municipio 9 corrisponderà all’ASST Niguarda la somma di euro 10.000,00 (fuori campo IVA) su base annua, previa emissione di nota di debito o fattura, a copertura parziale dei costi sostenuti per la gestione delle attività di cui al
presente accordo, previo ricevimento da parte del responsabile scientifico di una relazione attestante le attività svolte.
La somma sarà liquidata per tranche semestrali, mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dall’ASST Niguarda che, con la sottoscrizione del presente atto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Il referente dell’ASST Niguarda al termine dell’esercizio 2020 e dell’esercizio 2021 sarà tenuto a presentare un prospetto riepilogativo dei costi sostenuti per le attività svolte rispettivamente per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2020 e per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2021.
Articolo 7 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi e nel rispetto della disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 196/2003, coordinato D.Lgs. n. 101/2018, le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente accordo con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.
Gli enti si impegnano inoltre al rispetto degli obblighi previsti dalla predetta legge ed a vigilare sull’operato degli incaricati del trattamento relativamente a tutti i dati personali che dovessero essere acquisiti nel corso dello svolgimento del progetto oggetto della presente convenzione.
Articolo 8 – Riservatezza
Le parti si impegnano ad osservare e far osservare la riservatezza su notizie e/o fatti, a non divulgare all’esterno conoscenze di carattere riservato acquisite a seguito ed in relazione alle attività oggetto dell’accordo.
Articolo 9 – Foro competente
Il Foro di Milano è competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente accordo.
Articolo 10 – Registrazione
Il presente accordo sarà registrato solo in caso d’uso. In tal caso, le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.
Letto, approvato e sottoscritto Milano, 30 dicembre 2019