Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto inter- nazionale «HF4HF» figura il seguente proponente italiano:
23-7-2024 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 171
Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto inter- nazionale «HF4HF» figura il seguente proponente italiano:
Università degli studi di Firenze.
Visto il Consortium Agreement da sottoscrivere tra i partecipanti al progetto «HF4HF».
Visto l’art. 13, comma 1, del decreto ministeriale
n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal Ministero dell’università e della ricer- ca, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subor- dinare l’efficacia del provvedimento, costituiscono parte inte- grante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti.
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recante la disci- plina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 52, comma 6, della leg- ge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»(Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell’aiuto individuale e l’espletamen- to di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti.
Dato atto che gli obblighi di cui all’art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l’avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell’Anagrafe nazionale della ricerca;
Dato atto dell’adempimento agli obblighi di cui al cita- to decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione.
Visto l’art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recan- te la disciplina per il funzionamento del Registro naziona- le degli aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura Deggendorf.
Visto l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubri- cato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici».
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Dispo- sizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni.
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Di- sposizioni per la prevenzione e la repressione della cor- ruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione».
Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33:
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pub- blicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni».
Ritenuto di ammettere alle agevolazioni previste il progetto «HF4HF» per un contributo complessivo pari ad euro 150.500,00;
Decreta:
Art. 1.
1. Il progetto di cooperazione internazionale «HF4HF» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le norma- tive citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente de- creto (allegato 1), che ne costituisce parte integrante.
2. In accordo con il progetto internazionale, la decor- renza del progetto è fissata al 1 maggio 2024 e la sua du- rata è di trentasei mesi.
3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all’allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell’allegato capitolato tecnico (allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.
Art. 2.
1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diver- si soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l’effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamen- tari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertan- to il Ministero dell’università e della ricerca resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.
2. I costi sostenuti nell’accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.
Art. 3.
1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all’art. 1 del presente decreto, sono determinate complessivamente in euro 150.500,00 nella forma di contributo nella spesa e graveranno sul conto di contabilità speciale n. 6319, ove tutte le condizioni previste per accedere a detto contributo vengano assolte dal beneficiario.
2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all’effetti- va disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamen- to lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.
3. Nella fase attuativa, il Ministero dell’università e della ricerca può valutare la rimodulazione delle attività proget- tuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scien- tifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell’esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività proget- tuali del raggruppamento nazionale, il Ministero dell’uni- versità e della ricerca si riserva di provvedere ad autorizza- re la variante, sentito l’esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere auto- rizzate solo se previamente approvate in sede internaziona- le da parte della Struttura di gestione del programma.
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