CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE
ai sensi dell'art. 2230 e ss. del codice civile
TRA
l'Associazione sportiva <...>, con sede in <...>, via <...>, n. <...>, nella persona del suo legale rappresentante che agisce nel presente accordo in virtù di mandato ricevuto dal Consiglio direttivo con propria delibera n. <...> del <...>, in seguito per brevità definita “Associazione sportiva”
E
il/la Sig./Sig.ra <...>, nato/a a <...>, il <...>, C.F. <...>, residente in <...>, via <...>, n. <...>, in seguito
per brevità “Professionista”.
PREMESSO CHE
– l'Associazione sportiva, con delibera del Consiglio direttivo n. <...>, ha constatato la necessità di assicurarsi un'assistenza di tipo tecnico-professionale al fine di ottimizzare i risultati della propria organizzazione sportiva per meglio raggiungere le proprie finalità statutarie per far fronte alle esigenze sorte nell'ambito dell'attività di allestimento e predisposizione all'attività agonistica degli impianti sportivi gestiti dall'Associazione sportiva;
– il/la Professionista ha manifestato la volontà di collaborare in forma autonoma con l'Associazione sportiva dichiarando di possedere la capacità richiesta per l'espletamento dell'attività sopra indicata;
– il/la Professionista ha manifestato la volontà di collaborare solo in forma autonoma, senza vincolo di subordinazione e nel quadro di un rapporto unitario e continuativo, ai sensi e per gli effetti dell'art. <...>, legge <...>, n. <...>, e nei limiti indicati dalla predetta norma;
– il servizio in precedenza indicato, avendo natura tecnico-pratica, non rientra nei compiti istituzionali dell'Associazione sportiva;
– il servizio non richiede, poste le modalità di espletamento che saranno più avanti delineate, l'impiego di mezzi organizzati;
– l'Associazione sportiva verificata l'effettiva competenza del/della Professionista in riferimento alle proprie esigenze intende avvalersi dell'opera del/della medesimo/a per le finalità indicate.
CIÒ PREMESSO LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE
Art. 1 - Premessa
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto e forma con esso pattuizione espressa.
Art. 2 - Oggetto dell'incaricato
L'Associazione sportiva conferisce al/alla Professionista, che s'impegna a svolgerlo, ai sensi dell'art. 2230 c.c. l'incarico di ottimizzare i risultati della propria organizzazione sportiva al fine di raggiungere meglio le proprie finalità statutarie attraverso l'attività meglio descritta in premessa. La collaborazione oggetto del presente contratto data la fattispecie e le modalità di esecuzione delle prestazioni e perché così esplicitamente voluto e dichiarato dai contraenti, esula da qualsiasi rapporto di lavoro subordinato.
Art. 3 - Limiti dell'impegno
Il/la Professionista si obbliga a prestare la propria opera attraverso il proprio apporto personale e senza impiego di mezzi organizzati, per il tempo che sarà necessario in riferimento alla natura dell'incarico professionale ricevuto; quanto alle modalità e ai criteri di svolgimento delle prestazioni, agirà con assoluta autonomia o indipendenza senza risultare soggetto a direttive di natura tecnica e/o organizzativa nonché a vincoli di dipendenza gerarchica da parte dell'Associazione sportiva, né di alcuno dei suoi organi, funzionari o dipendenti, fatto salvo il necessario coordinamento con la presidenza e la segreteria dell'Associazione sportiva.
Art. 4 - Modalità di espletamento dell'incarico
Il/la Professionista sarà libero di autodeterminarsi le modalità di tempo e di luogo delle prestazioni richieste pur nel rispetto dei programmi di massima che verranno concordati d'intesa tra le parti, in occasione di apposite riunioni, nel quadro delle esigenze necessarie al raggiungimento del risultato prefissato. Avrà il solo obbligo di relazionare per iscritto, su richiesta dei competenti organi federali, circa le prestazioni effettuate e i risultati ottenuti.
Art. 5 - Utilizzo delle attrezzature federali
Le parti, nel quadro sopra delineato del rapporto autonomo a carattere continuativo, concordano che:
– il/la Professionista non avrà obblighi di presenza né di orario presso la sede dell'Associazione sportiva;
– all'uopo non sarà attivato alcun sistema di rilevazione o registrazione;
– potrà utilizzare, se e in quanto necessario, le strutture e le attrezzature dell'Associazione sportiva purché questo non avvenga in maniera continuativa e, in ogni caso, in modo di non interferire nelle ordinarie attività degli uffici dell'Associazione;
– il/la Professionista non sarà soggetto a ordini o direttive di alcun dipendente o funzionario dell'Associazione sportiva, né a potere gerarchico di alcuno di essi.
Art. 6 - Impegni del professionista Il/la Professionista si impegna:
– a non divulgare con nessun mezzo (dichiarazioni, interviste giornalistiche e radiotelevisive, pubblicazioni ecc.) notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli;
– a svolgere con diligenza l'incarico affidatogli nel rispetto dei programmi e degli obiettivi concordati;
– durante il rapporto e dopo le cessazioni dello stesso, a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico.
Art. 7 - Incompatibilità
Il/la Professionista dichiara, sotto la propria responsabilità, con riferimento all'incarico ricevuto, di non avere ragioni ostative allo svolgimento dello stesso e di non trovarsi in alcuna incompatibilità prevista dalle norme vigenti.
Art. 8 - Durata dell'incarico e facoltà di recesso
Il presente incarico decorrerà dalla data della sua sottoscrizione. Il/la Professionista dichiara che il presumibile periodo necessario all'espletamento dell'incarico ricevuto sarà di mesi <...> e, pertanto, riterrà di poter concludere la sua prestazione alla data del <...>, data in cui il rapporto si intenderà, comunque, concluso senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione. Ogni ulteriore accordo concernente l'eventuale prolungamento del presente rapporto di collaborazione oltre al citato termine dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione del presente accordo. Ove l'Associazione sportiva, ai sensi dell'art. 2237 c.c., intenda risolvere il rapporto prima di tale termine, il/la Professionista avrà diritto al solo compenso in proporzione spettantegli per l'attività prestata sino a quel momento, essendo espressamente esclusa ogni altra forma di indennizzo, di rimborso e/o di risarcimento. Le parti pattiziamente convengono a tal fine di ritenere l'attività svolta di uguale valore per ogni mese di durata dell'incarico. Ogni comunicazione che interesserà il presente accordo dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata dalle parti direttamente agli indirizzi in epigrafe indicati.
Art. 9 - Compenso
In considerazione del tipo di incarico affidato, le parti determinano forfetariamente in euro <...>, al lordo di ritenute fiscali e previdenziali a carico del Professionista, il compenso dovuto dall'Associazione sportiva al/alla Professionista e con esclusione di qualsiasi altra indennità non specificatamente prevista. Tale compenso è comprensivo e assorbe ogni altro emolumento cui il/la Professionista possa accampare diritti a qualsivoglia titolo. Al/alla Professionista verrà inoltre riconosciuto il rimborso delle spese vive sopportate per eventuali trasferte purché preventivamente autorizzate e connesse all'esecuzione dell'incarico. Ai fini dell'applicazione della normativa vigente sui rimborsi spese si precisa che la sede di lavoro è <...>. Il rimborso avverrà dietro presentazione
dei relativi documenti giustificativi e nei limiti previsti dalla normativa, che il/la Professionista dichiara di ben conoscere e accettare.
Art. 10 - Clausola risolutiva espressa
Costituisce clausola risolutiva espressa del presente atto, fermi i diritti di cui al secondo comma dell'art. 8 del presente contratto e impregiudicate le ragioni e azioni spettanti all'Associazione sportiva per il risarcimento dei danni conseguenti al verificarsi di una o più delle ipotesi qui previste:
a) la mancata prestazione dell'attività richiesta dall'Associazione sportiva al/alla Professionista secondo i programmi concordati, qualora obiettivamente ciò si protragga per oltre 10 giorni senza giustificato motivo e/o comunque accordo con l'Associazione sportiva;
b) la violazione degli obblighi di correttezza e di segretezza;
c) l'esecuzione negligente dell'incarico dalla quale sia derivato nocumento morale e materiale all'attività dell'Associazione sportiva.
Art. 11 - Modalità d'erogazione del compenso
A richiesta del/della Professionista il compenso di cui al precedente art. 9 potrà essere corrisposto in rate mensili, posticipate, di pari importo previa predisposizione della regolare documentazione fiscale. L'Associazione sportiva provvederà ad applicare sui compensi corrisposti il trattamento fiscale e previdenziale previsto dalle leggi vigenti per il presente rapporto che le parti espressamente convengono essere di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa al di fuori dell'ambito di applicazione dell'IVA, ai sensi del combinato disposto dell'art. <...>, legge
<...>, n. <...> e art. <...>, D.P.R. <...>, n. <...>.
Art. 12 - Foro competente
Per ogni controversia relativa all'applicazione o interpretazione del presente accordo le parti concordemente indicano quale Foro competente quello di <...>.
Art. 13 - Autonomia del rapporto
Il/la Professionista, data la natura autonoma del rapporto, è libero di svolgere ulteriori attività professionali. Ove impossibilitato a rendere la prestazione richiesta, potrà farsi sostituire da altra persona qualificata di sua fiducia il cui costo sosterrà per intero fino al limite del compenso percepito. Resta inteso che le eventuali assenze dovranno essere comunque anticipatamente comunicate all'Associazione sportiva.
Art. 14 - Elezione di domicilio
Il/la Professionista dichiara di eleggere domicilio ai fini del presente contratto, dei rapporti e obbligazioni inerenti e conseguenti a esso, in via esclusiva all'indirizzo riportato in epigrafe al presente contratto.
Art. 15 - Modifiche al presente accordo
Le parti convengono che ogni modifica al presente contratto dovrà necessariamente rivestire la forma scritta, la disapplicazione anche reiterata di una o più clausole del presente contratto non costituisce abrogazione tacita.
Art. 16 - Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice di protezione dei dati personali)
I dati di cui sopra saranno utilizzati, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente a fini istruttori nell'ambito dei relativi procedimenti, conservati agli atti e soggetti a diffusione solo nei termini e nelle modalità stabilite da una norma di legge o di regolamento che consentano l'accesso agli atti e alle informazioni.
Art. 17 - Registrazione del contratto
Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso e le spese di registrazione saranno a carico della parte che con il suo comportamento ne avrà dato motivo.
<...>, lì <...>
L'Associazione sportiva
<...>
Il/la Professionista
<...>
Le parti espressamente dichiarano che ogni clausola e patto del presente contratto sono stati oggetto di trattativa individuale e, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., dichiarano di approvare espressamente le clausole di cui agli artt. 4 (Modalità di espletamento dell'incarico), 5 (Utilizzo delle attrezzature federali), 6 (Impegni del Professionista), 7 (Incompatibilità), 8 (Durata dell'incarico e facoltà di recesso), 9 (Compenso), 10 (Clausola risolutiva espressa), 12 (Foro competente), 13 (Autonomia del rapporto), 15 (Modifiche al presente accordo), 16 (Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).
L'Associazione sportiva
<...>
Il/la Professionista
<...>