VERBALE DI ACCORDO
VERBALE DI ACCORDO
Il giorno 21 ottobre 2020,
tra
FCA N.V. e CNH Industrial N.V., in nome proprio e in nome e per conto delle società facenti parte dei rispettivi Gruppi a cui si applica il Contratto Collettivo di Lavoro per i dirigenti di aziende FCA e CNH Industrial (più avanti anche denominato CCL dirigenti)
e Federmanager
Premesso che
– il Fondo Integrativo Previdenza Dirigenti Aziende Fiat – FIPDAF (più avanti anche denominato Fondo) è stato costituito in base all’accordo sindacale aziendale del
5 dicembre 1986 (di seguito indicato come “Accordo Istitutivo”) sottoscritto tra Fiat S.p.A., in nome proprio e in nome e per conto delle altre società del Gruppo Fiat ivi elencate, e i rappresentanti sindacali aziendali dei dirigenti delle società del Gruppo Fiat, prevedendo inoltre che altre società del Gruppo Fiat o a esso collegate in diversa forma, aventi caratteristiche in linea con quanto indicato nell’Accordo Istitutivo medesimo, potessero aderire al Fondo;
– con l’accordo sindacale aziendale del 26 novembre 2010, in considerazione della scissione parziale proporzionale operata il 1° gennaio 2011, è stata riconosciuta a Fiat Industrial S.p.A., ora CNH Industrial N.V., la natura di Parte Istitutiva del Fondo, al pari di Fiat S.p.A., ora FCA N.V., a valere a tutti gli effetti per le società del rispettivo Gruppo o a essa collegate in diversa forma, che, avendo caratteristiche in linea con quanto indicato nell’Accordo Istitutivo medesimo, potessero aderire al Fondo;
– il FIPDAF è iscritto dal 13 luglio 1999 all’Albo dei Fondi Pensione, Sezione I speciale – Fondi pensione preesistenti al n. 1146;
– l’art. 18 del CCL dirigenti, di cui il presente accordo è parte integrante, ha stabilito che la previdenza integrativa sia assicurata attraverso il FIPDAF, fermi restando gli specifici accordi e fatta salva la possibilità di adesione di società che applichino diverse discipline contrattuali;
si conviene che le previsioni della presente intesa, incluse le premesse che ne costituiscono parte integrante, rappresentano una disciplina contrattuale aggiornata, organica e unitaria che tiene conto del testo degli accordi già stipulati per regolare il
Fondo, elencati in allegato, il contenuto dei quali mantiene la sua validità anche ai fini dell’interpretazione del presente accordo.
TESTO UNICO DELLA PREVIDENZA INTEGRATIVA - FIPDAF
Finalità
Il Fondo ha come oggetto esclusivo l’erogazione a favore degli iscritti e loro aventi causa delle prestazioni previdenziali integrative della pensione obbligatoria, nonché l’accumulo delle risorse necessarie a questi fini. Modalità, contenuti, condizioni ed entità delle prestazioni e dell’operatività del Fondo sono definiti nello Statuto, nonché nelle Norme operative, mentre la misura e i criteri di attribuzione e versamento della contribuzione sono determinati da appositi accordi sindacali e, comunque, dal presente accordo.
Il Fondo persegue esclusivamente le accennate finalità previdenziali, operando una prudente sicura gestione delle risorse acquisite sulla base dei versamenti effettuati, in forma di contribuzione obbligatoria e/o volontaria, nonché di quote o dell’intero trattamento di fine rapporto destinato al Fondo.
Caratteristiche associative – Partecipazione
Il Fondo ha forma giuridica di associazione riconosciuta.
Hanno diritto di assumere o mantenere la qualità di soci del Fondo, sulla base di quanto previsto dallo Statuto:
– tutti i dirigenti, in possesso della qualifica di legge e di contratto, dipendenti delle società aderenti al Fondo di cui sopra;
– i soci che percepiscono la prestazione previdenziale in forma di rendita;
– i soci che, cessato il rapporto di lavoro con la società di appartenenza, mantengano la posizione presso il Fondo senza chiedere la prestazione e senza effettuare versamenti allo stesso (c.d. “dormienti”);
– i soci che esercitano la facoltà di sospensione della contribuzione;
– i soci che, cessato il rapporto di lavoro con la società di appartenenza, mantengano la posizione presso il Fondo attivando la contribuzione volontaria (c.d. “prosecutori volontari”);
– i soggetti fiscalmente a carico dei soci iscritti, per i quali questi ultimi facciano espressa richiesta di adesione.
Spese di gestione e funzionamento
Le spese di gestione e funzionamento del Fondo sono a carico delle società socie del Fondo.
A tali fini le suddette società sono tenute a versare al FIPDAF un contributo per le spese di gestione e funzionamento – in breve “contributo spese amministrative” – nella misura fissa di 100 euro annui, versati in unica soluzione anticipata:
– a inizio anno per il numero dei dipendenti attivi iscritti al 1° gennaio dell’anno in corso,
– con la prima contribuzione versata per gli iscritti nel corso dell’anno, per il primo anno di iscrizione.
Il contributo spese amministrative sarà incrementato, a partire dal 1° gennaio 2021, a 320 euro annui; detto incremento non dovrà costituire onere aggiuntivo per le società socie del Fondo, in quanto sarà compensato da corrispondente adeguamento della tariffa prevista per le prestazioni fornite da FCA Sepin s.c.p.a..
Sono inoltre chiamati a contribuire alle spese di gestione e funzionamento del Fondo, attraverso un “contributo spese amministrative” nella misura di 30 euro annui:
- i soci iscritti al Fondo cosiddetti “dormienti” come definiti al capitolo precedente, a decorrere dall’anno successivo alla cessazione della contribuzione attiva al Fondo o all’atto dell’erogazione della prestazione qualora non sia stato trattenuto detto contributo per l’anno di erogazione della stessa; tale contributo sarà versato al Fondo a cura della Compagnia assicurativa cui è affidata la responsabilità della gestione delle risorse del Fondo;
- i soci prosecutori volontari, con trattenuta a cura del Fondo sul primo versamento dell’anno;
- i familiari per i quali il dirigente in servizio abbia attivato una posizione presso il Fondo, a decorrere dall’anno successivo a quello di uscita del dirigente dall’azienda.
Annualmente le Parti si incontreranno per verificare la coerenza della misura del suddetto contributo rispetto alle necessità di gestione e funzionamento del Fondo, nel rispetto di un condiviso principio generale di non aggravio dei costi complessivamente sostenuti dalle società socie.
Funzionamento del Fondo
Il Fondo è amministrato dai propri Organi statutari, nell’ambito dei quali l’Assemblea dei Delegati è composta da rappresentanti eletti dai dipendenti soci e designati dalle Società che partecipano al Fondo, secondo quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento Elettorale.
E’ competenza del Consiglio di amministrazione del Fondo l’eventuale aggiornamento e modifica del Regolamento Elettorale, in coerenza con i principi stabiliti dalla contrattazione collettiva tra le Parti istitutive.
Finanziamento
1. Obblighi contributivi e base imponibile
Le società si obbligano a versare al Fondo, per il perseguimento e l’attuazione delle sue finalità, una contribuzione previdenziale per ogni socio in servizio, calcolata sugli elementi della retribuzione considerati utili, per disposizioni di legge o di contratto, per il calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR).
E’ considerata retribuzione utile a questi fini la retribuzione annua lorda imponibile, comprensiva di tutte le voci utili, per disposizione di legge e di contratto, per il calcolo del trattamento di fine rapporto, con esclusione comunque dei compensi o indennizzi ulteriori rispetto alla retribuzione nazionale percepiti per effetto del distacco o dell’assegnazione in via esclusiva a sede di lavoro in località estera, casi in cui, sulla base di quanto disposto dall’art. 26, comma 3 del CCL dirigenti. viene in considerazione la retribuzione convenzionale annualmente stabilita per decreto ministeriale, salvo quanto più avanti previsto. Al riguardo, nel confermare il principio riportato dal citato art. 26, comma 3, del vigente Contratto, secondo cui per l’individuazione del valore dei diversi emolumenti considerati utili per il calcolo del trattamento di fine rapporto occorre fare riferimento ai modi previsti dalla legge per la determinazione dei valori utili per l’assoggettamento a contributi e imposte – viene precisato che, in caso di difformità tra i criteri fiscali e quelli contributivi per legge utilizzabili a questi fini, sarà data prevalenza ai criteri contributivi di individuazione del reddito rilevante. Inoltre, per i soli dipendenti distaccati o assegnati all’estero con una retribuzione nazionale al momento dell’espatrio superiore al più elevato livello di retribuzione convenzionale imponibile individuato dallo specifico decreto ministeriale per gli assoggettamenti contributivi e fiscali, al fine di mantenere loro lo stesso livello di accantonamento del TFR già applicato in Italia, sarà presa come riferimento per il calcolo dello stesso TFR la retribuzione nazionale spettante al momento dell’espatrio, individuata sulla base degli ordinari criteri forniti dall’Istituto nazionale della previdenza sociale.
In deroga a quanto sopra, in caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa intervenuta, non sono da assoggettare a contributi le somme che non risultino liquide ed esigibili al momento della domanda di prestazione al FIPDAF, salvo il caso di risoluzione del rapporto a causa di decesso dell’iscritto, per cui si farà riferimento alla data della morte.
Non sono quindi da assoggettare alla contribuzione dovuta al FIPDAF eventuali spettanze retributive, anche se con effetto retroattivo, riconosciute successivamente al momento della presentazione della domanda o del decesso.
L’indennità sostitutiva del preavviso deve essere assoggettata alla contribuzione dovuta al FIPDAF per le prestazioni di previdenza integrativa pensionistica e tale contribuzione deve essere interamente versata al Fondo in occasione della risoluzione del rapporto di lavoro, anche in caso di decesso dell’iscritto.
Ciascun iscritto in servizio è obbligato al versamento mensile al Fondo, contestualmente all’erogazione di ogni mensilità contrattuale di retribuzione, di un
contributo calcolato sulla retribuzione lorda percepita, con il criterio di imponibilità precedentemente indicato, nelle misure e in base alle opzioni contrattualmente previste.
L’adesione al Fondo avrà decorrenza dal mese in cui l’avente diritto manifesterà la propria volontà in merito.
Eventuali variazioni inerenti alla contribuzione a proprio carico o alla quota di TFR destinato al Fondo avranno decorrenza dal mese in cui l’iscritto manifesterà la propria volontà in merito qualora la modifica sia incrementale, dal primo giorno dell’anno successivo a quello in cui è comunicata la relativa volontà in caso di modifica decrementale.
Nel caso in cui, in costanza di requisiti di partecipazione, il socio chieda il trasferimento della propria posizione individuale dal FIPDAF a diversa forma pensionistica complementare, nessun contributo sarà dovuto da parte dell’Azienda.
L’aliquota di contribuzione al FIPDAF, da applicare come sopra riportato alla retribuzione complessiva annua utile ai fini del TFR, a decorrere dal 1° gennaio 2021 è fissata nelle seguenti misure:
– CONTRIBUZIONE A CARICO DELL’AZIENDA:
o 5% per gli iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente il 1° gennaio 1996;
o 6% per gli iscritti alla previdenza obbligatoria a decorrere dal 1° gennaio 1996.
Viene confermato il minimale contributivo a carico azienda, già a suo tempo previsto dall’accordo del 13 aprile 2010 e applicato fino al 31 dicembre 2011, nonché contrattualmente ripristinato il 30 luglio 2014, nella misura di 4.000 euro annui per i dirigenti con anzianità di servizio nell’azienda con la qualifica dirigenziale fino ai 6 anni compiuti e di 4.800 euro annui per i dirigenti con oltre 6 anni di anzianità.
– CONTRIBUZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE:
o 5% per gli iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente il 1° gennaio 1996;
o 6% per gli iscritti alla previdenza obbligatoria a decorrere dal 1° gennaio 1996.
In alternativa il dirigente potrà:
-determinare liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico, come previsto dal comma 2 dell’art. 8 del decreto legislativo n. 252/2005, destinando al Fondo una quota percentuale in misura superiore a quella sopra indicata;
-limitare detta contribuzione sino al suo eventuale azzeramento, se iscritto al Fondo in data antecedente al 1° settembre 2014, o al suo eventuale dimezzamento se iscritto al Fondo a partire dal 1° settembre 2014, in modo che sia ridotta o azzerata la quota di contribuzione complessivamente versata al Fondo eccedente il limite fiscale di non
concorrenza alla formazione del reddito, tenendo conto del fatto che resta irriducibile l’importo del contributo a carico azienda, che sarà comunque versato nell’intera misura prevista dal presente accordo e fermo restando il TFR destinato al Fondo.
Nei casi di cui ai due precedenti alinea:
– si terrà conto soltanto del rapporto di lavoro che dà titolo all’iscrizione al Fondo, indipendentemente da eventuali altri rapporti di lavoro che possano essere intercorsi nel corso del medesimo anno o dell’eventuale adesione ad altra forma previdenziale integrativa;
– non si darà corso ad alcun conguaglio in incremento della quota già precedentemente versata al Fondo a carico del dipendente qualora l’adesione al Fondo cessi in corso d’anno;
– né si darà corso a conguagli in riduzione della contribuzione già precedentemente versata al Fondo a carico del dipendente in caso di incrementi della retribuzione in corso d’anno a seguito del pagamento della retribuzione variabile, aumenti retributivi o applicazione del livello superiore del trattamento minimo complessivo contrattuale.
2. Conferimento del TFR
Il dipendente iscritto alla previdenza obbligatoria potrà aderire al FIPDAF anche mediante il solo conferimento, anche tacito, del TFR. In caso di conferimento tacito, la forma pensionistica collettiva, ai fini di cui all’art. 8, comma 7, lettera b) del decreto legislativo n. 252/2005, è il FIPDAF.
I dipendenti attivi in Italia in forza di un distacco da paese estero – che abbiano mantenuto l’iscrizione sia alla previdenza obbligatoria sia a forme di previdenza complementare nel paese d’origine – potranno aderire al Fondo con il solo conferimento, anche tacito, del TFR maturando, con esclusione della contribuzione a carico proprio e della società.
A decorrere dal 1° gennaio 2007, in adeguamento al decreto-legge n. 279/2006 che ha modificato il decreto legislativo n. 252/2005, le quote di accantonamento del maturando TFR da versare al FIPDAF sono stabilite come segue:
– destinazione dell’intero accantonamento annuale del trattamento di fine rapporto maturando, che può aver luogo in forma di conferimento tacito, anche con riferimento alla sola quota residua non versata al Fondo in base ai precedenti accordi;
– per i soli aderenti la cui iscrizione alla previdenza obbligatoria sia antecedente alla data del 29 aprile 1993, facoltà di destinare al Fondo una quota dell’accantonamento del trattamento di fine rapporto pari all’importo della contribuzione a carico azienda versata al Fondo.
3. Contribuzione volontaria
E’ facoltà di tutti gli aderenti al Fondo con almeno un anno di iscrizione destinare allo stesso importi liberamente determinati quali contributi volontari. In particolare:
a) in costanza di rapporto di lavoro, il socio può versare una contribuzione volontaria liberamente determinata, aggiuntiva rispetto a quella di cui al punto 1 del presente capitolo;
b) dopo la cessazione del rapporto di lavoro, il socio può decidere di proseguire in via esclusivamente volontaria la contribuzione al FIPDAF, attraverso apporti liberamente determinati negli importi e nelle tempistiche;
c) anche dopo il pensionamento, il socio può proseguire la propria contribuzione al FIPDAF il base al punto b), fino al momento in cui decida di chiedere al Fondo la prestazione previdenziale integrativa in forma di rendita o di riscattare integralmente la propria posizione individuale accantonata presso il Fondo.
Al fine di consentire il corretto adempimento da parte del FIPDAF degli aspetti fiscali collegati alla contribuzione al Fondo, l’iscritto che intenda effettuare versamenti contributivi volontari dovrà manifestare la propria volontà in tal senso attraverso la specifica modulistica messa a disposizione dal Fondo, secondo le procedure indicate dallo stesso.
Clausola di chiusura
Le Parti si incontreranno in caso di eventuali necessità di modifica di quanto previsto nel presente accordo, impegnandosi ad aggiornare il testo del medesimo, al fine di assicurarne la continuità di unica disciplina organica della materia. Quanto convenuto è confermato nell’intenzione delle Parti come vincolante per tutte le società socie e i dipendenti iscritti al Fondo.
Il mantenimento dell’iscrizione delle società terze determina l’obbligo di adeguamento a quanto previsto dagli accordi sindacali aziendali che regolano la contribuzione e il funzionamento del Fondo e, comunque, dal presente accordo.
In caso di mancato adeguamento a una disposizione contrattuale, il Consiglio di amministrazione assumerà le conseguenti determinazioni.
Elenco accordi sindacali
5 dicembre 1986
15 dicembre 1989
11 luglio 2006
20 dicembre 2006
13 aprile 2010
26 novembre 2010
6 giugno 2011
23 dicembre 2011
23 marzo 2012
5 febbraio 2014
30 luglio 2014
2 marzo 2016
per FCA N.V. per Federmanager
CNH Industrial N.V.