POLIZZA PER GLI ANIMALI DOMESTICI
POLIZZA PER GLI ANIMALI DOMESTICI
DIP – Documento inf ormativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Società: Helvetia Italia Assicurazioni S.p.a., Italia – Iscritta al Reg. Imprese Ass., n. 1.00062
Prodotto: A spasso con Xxxxxx
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
“A spasso con Xxxxxx" è una soluzione assicurativa multirischio specificamente pensata per la protezione dei tuoi animali domestic i, cani e/o gatti, fino ad un massimo di tre, che ti mette a disposizione anche una garanzia di Tutela Legale (sempre operante) e di Responsabilità civile (facoltativa). Puoi scegliere tra tre combinazioni predefinite, Basic, Prestige e VIP-Very Important Pet, che si dif- ferenziano per garanzie prestate e massimali assicurati.
Che cosa è assicurato?
✓ Assistenza Care: questa sezione ti garantisce l'accesso ai servizi di assistenza erogati per il tramite della Struttura Organizzativa di Europ Assistance - in funzione 24 ore su 24 - riguardanti l'animale domestico assicurato. Ti sono fornite le seguenti prestazioni:
- Assistenza salute e benessere, costituita da consu- lenza veterinaria, nutrizionale, legale e da una "se- cond opinion veterinaria". È previsto, inoltre, nel caso tu subisca un inf ortunio o malattia che comporti un ri- covero di almeno 1 notte, l'invio di un pet sitter al tuo domicilio qualora, nei 15 giorni successivi alle dimis - sioni, ti trovassi nell’impossibilità di accudire il tuo ani- male domestico;
- Assistenza in viaggio, costituita da consulenza veteri- naria e da segnalazione di cliniche veterinarie ubicate sul territorio (cliniche ubicate solo in Italia).
✓ Assistenza Care&Found (prestata in alternativa all'Assi- stenza Care): oltre a quanto garantito con l'Assistenza Care con questa copertura ti viene offerto anche:
- Servizio di localizzazione dell'animale domestico: tramite il dispositivo tecnologico Kippy puoi attivare un recinto virtuale, personalizzabile ogni volta che lo desideri, attra- verso una app dedicata. Qualora si rilevi lo spostamento del tuo animale oltre l’area designata, riceverai una noti- fica su smartphone o tablet. Tramite l'app, inoltre, potrai verificare gli spostamenti del tuo animale e procedere al suo eventuale recupero;
- Assistenza a seguito di ritrovamento dell’animale: in caso di smarrimento dell’animale domestico, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione una linea telef o- nica dedicata dove verranno raccolte eventuali segnala- zioni di avvistamento/ritrovamento del tuo animale. In caso di segnalazioni registrate sulla linea telef onica, la Struttura Organizzativa notificherà la presenza di una se- gnalazione così che si possa prender contatto con la per- sona segnalatrice.
✓ Rimborso spese: prevede il rimborso delle spese veteri- narie sostenute per il tuo animale, in seguito ad intervento chirurgico causato da un inf ortunio o da una malattia. In particolare, sono rimborsate: le spese veterinarie per in- tervento chirurgico (comprese quelle relative alle rette di degenza dell'animale nella clinica veterinaria e i tratta- menti fisioterapici e rieducativi), le spese per visite ed esami diagnostici in caso di intervento chirurgico e le spese veterinarie a seguito di malattia improvvisa o inf or- tunio verificatisi in viaggio.
Che cosa non è assicurato?
🗶 Non sono assicurabili i cani e i gatti
- di età superiore ai 10 anni;
- non regolarmente vaccinati;
- non identificati mediante microchip.
🗶 Non sono assicurate le malattie congenite o pregresse e le conseguenze di inf ortuni (cioè eventi qualificabili come for- tuiti, violenti ed esterni) che l'animale ha subito prima della sottoscrizione della polizza.
🗶 Assistenza: non sono assicurate le richieste di prestazioni per situazioni in cui non vi sia un’emergenza in corso.
Puoi acquistare questo prodotto soltanto se sei titolare di un conto corrente presso la banca distributrice del prodotto.
Ci sono limiti di copertura?
! Assistenza: sono esclusi i sinistri provocati o dipendenti da:
- dolo o colpa grave dell’Assicurato, di suoi familiari o di qualsiasi altro parente o affine con lui convivente, nonché delle persone a cui è stato affidato l’animale domestico;
- guerre ed eventi xxxxxxxxx xxx;
- partecipazione ad attività venatorie, competizioni sportive e concorsi nonché uso prof essionale dell’animale domestico;
- uso dell’animale in violazione della legislazione vigente, nello specifico maltrattamenti o combattimenti organizzati.
! La prestazione Assistenza a seguito di ritrovamento dell’ani- male domestico è garantita unicamente nel caso in cui l’ani- male domestico, nel momento dello smarrimento, indossi il Kippy acceso per consentire alla Compagnia eventuali controlli sull’effettiva localizzazione dell’animale. Inoltre, tutte le presta- zioni di assistenza erogate tramite la Struttura Organizzativa, qualora l’Assicurato si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi del sinistro, sono fornite – per ogni annualità assicurativa – tre volte per ciascun tipo e per animale domestico.
! Rimborso spese: sono escluse le spese sostenute per:
- terapie di valore dietetico;
- gravidanza o parto spontaneo e cesareo, sterilizzazione e/o ogni altra esigenze di carattere riproduttivo e/o ogni pa- tologia legata all’apparato riproduttore;
- qualsiasi tipo di intervento sui denti e/o igiene dentale;
- intervento chirurgico per asportazione di neoplasie recidive;
- soppressione e cremazione per pericolosità, accertamenti diagnostici post-mortem, problemi comportamentali;
- malattie evitabili con vaccini o profilassi preventivi;
- la cura di Xxxxxxxxxx ed xxxxx in genere;
- prestazioni con finalità estetiche.
Sono previsti limiti di rimborso in base alla combinazione scelta.
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Che cosa è assicurato?
✓ Tutela legale: la Compagnia - per il tramite di D.A.S. - assicura il rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudi- ziale che si renda necessaria in quanto proprietario, cu- stode o possessore dell'animale domestico assicurato. Le garanzie operano anche a favore delle persone che rien- trano nel tuo Stato di famiglia e i tuoi conviventi. È previsto anche un servizio di consulenza la telef onica per aiutarti ad affrontare in modo corretto le controversie di natura le- gale relative alla proprietà del tuo cane o del tuo gatto.
✓ Responsabilità Civile: la Compagnia, nei limiti del mas- simale di euro 750.000, si obbliga a tenere indenne te ed i tuoi familiari, in quanto civilmente responsabili, per danni involontariamente causati a terzi dagli animali domestic i identif icati in polizza per:
• morte, lesioni fisiche di persone o di altri animali,
• distruzione o deterioramento di cose.
Sono comprese in garanzia le lesioni fisiche causate alla persona che custodisce l'animale temporaneamente a ti- tolo gratuito, nonché la responsabilità della persona che tiene il tuo animale e che non fa parte del tuo nucleo fa- miliare.
Ci sono limiti di copertura?
! Tutela legale: è escluso il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza. Inoltre, sono escluse controversie e procedi- menti derivanti dalla proprietà, custodia o possesso di animali non rientranti tra gli animali domestici indicati in polizza, nonché le controversie contrattuali con la Compagnia e con la Banca.
! Responsabilità civile: sono esclusi, tra gli altri, i danni:
- diversi da morte, lesioni personali o danneggiamenti ad altri animali o a cose;
- causati a terzi dal possesso anche temporaneo di animali domestici se l'affidamento è svolto a titolo di prof xxxxxxx;
- ad altri animali di tua proprietà o dei tuoi familiari.
Che cosa non è assicurato?
🗶 Tutela legale: in caso di vertenza tra più persone assicurate, la garanzia non è prestata a persone diverse dall’assicurato.
🗶 Responsabilità civile: non sono assicurati in quanto non considerati terzi i soggetti la cui responsabilità è coperta dall’assicurazione nonché parenti e coniugi o conviventi di queste ultime.
Dove vale la copertura?
✓ Assistenza: per le prestazioni della Sezione "Assistenza Salute e Benessere" e per la garanzia "Assistenza a seguito di Ritrovamento dell'animale domestico" il Territorio italiano; per le prestazioni della Sezione "Assistenza in Viaggio", il mondo intero.
✓ Rimborso spese: le garanzie "Spese veterinarie" e "Spese per esami diagnostici" sono prestate nel Territorio italiano; la garanzia "Spese veterinarie in viaggio" è prestata nel mondo intero.
✓ Tutela Legale: la garanzia riguarda i Sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in tutti gli Stati d’Europa per danni extracontrattuali e difesa penale; in Unione Europea, Svizzera, Liechtenstein e Principato di Monac o e Regno Unito per vertenze contrattuali; in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx per la consulenza legale telef onica.
Che obblighi ho?
Hai il dovere di fornire risposte precise e veritiere alle domande relative al rischio da assicurare e di comunicare alla Compa- gnia tutti i cambiamenti che possono comportare variazioni di rischio.
Le dichiarazioni non vere possono comportare la cessazione della copertura assicurativa.
Quando e come devo pagare?
Il pagamento del premio avviene all’atto della conclusione del contratto e, successivamente, con periodicità annuale. Frazionamento del premio: il premio annuo può essere pagato in rate mensili ma è dovuto per l'intero anno.
Il pagamento può essere effettuato esclusivamente mediante carta di debito o carta di credito.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Le coperture assicurative hanno effetto dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza indicato in polizza, se il premio o la rata di premio sono stati pagati, altrimenti dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.
In mancanza di disdetta, l'assicurazione è prorogata tacitamente per un anno e così successivamente.
Come posso disdire la polizza?
Puoi esercitare il diritto di recesso (ripensamento) entro 14 giorni dalla data in cui il contratto di assicurazione è stato concluso. Previa verifica relativa all'assenza di sinistri, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di recesso, la Compagnia rimborsa il premio pagato al netto delle imposte.
Entro 30 giorni prima di ogni scadenza annuale puoi disdire l'assicurazione.
Puoi recedere dall'assicurazione a seguito di ciascun sinistro e fino al 60° giorno dopo il pagamento o il rif iuto di pagamento del sinistro, dando un preavviso di 30 giorni. In questo caso, la Compagnia provvederà a rimborsarti - al netto delle imposte - la quota di premio pagato e non goduto per il periodo compreso tra la data di efficacia del recesso e la scadenza annuale del contratto.
Per effettuare le suddette comunicazioni devi accedere alla tua Home Banking, selezionare il prodotto assicurativo acquistato e utilizzare l'apposita funzione dedicata.
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Assicurazione per gli animali domestici
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Helvetia Italia Assicurazioni Compagnia di Assicurazioni sui Danni S.p.A.
A spasso con Xxxxxx
Data: 31 maggio 2022 – Il presente DIP Aggiuntivo è l’ultima versione disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento
informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrim oniale dell’im pres a.
Il patrimonio netto della Compagnia, all'ultimo bilancio approvato, è pari a 93,535 milioni di euro di cui 15,600 milioni di euro costituiscono la parte relativa al capitale sociale e 74,193 milioni di euro si riferiscono alle riserve patrimoniali.
La relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria della Compagnia (SFCR) è disponibile sul sito internet della stessa ed è consultabile al seguente indirizzo: xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxXX.
Di seguito si dà evidenza dei requisiti patrimoniali e dei fondi ammissibili alla loro copertura, calcolati secondo la Formula Standard, in vigore al 31.12.2021.
(*) ll "Solvency Capital Ratio" è il rapporto tra i Fondi Propri ammissibili della Compagnia e il capitale di solvibilità (Solvency Capital Requirement) richiesto dalla normativa Solvency II.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Helvetia Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx X.x.X. - Xxx X.X. Xxxxxxxx, 00; 20139; Milano (Italia); tel.+39 02 5351.1; sito internet: w xx.xxxxxxxxxxxxxx.xx; e-mail: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx; PEC: xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx
P. IVA e Cod. Fisc. 07530080154 - Società del Gruppo Helvetia soggetta alla Direzione ed al Coordinamento della Helve-
tia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Società con Socio Unico - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00062 - Iscrizione all'Albo dei Gruppi Assicurativi n° ord. 031.
Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni sui Danni con Decreto Ministeriale n.16723 del 20/6/1986 - G.U. n.148 del 28/6/1986.
Informazioni relative al margine di solvibilità Solvency II | al 31.12.2021 |
Solvency Capital Requirement (SCR) | 47.135.613 |
Minimun Capital Requirement (MCR) | 20.645.019 |
Fondi Propri ammissibili a copertura del SCR | 108.110.341 |
Fondi Propri ammissibili a copertura del MCR | 108.110.341 |
Solvency Capital Ratio* | 229,36% |
Al contratto si applica la legge italiana
Che cosa è assicurato? |
La Compagnia s'impegna nei tuoi confronti nei limiti delle somme assicurate e dei massimali concordati. Il Contraente potrà scegliere tra tre combinazioni predefinite: • BASIC; • PRESTIGE; • VIP – Very Important Pet. Le tre Combinazioni si differenziano per la presenza di massimali diversi e per la gamma più ampia di garanzie prestate. Più in particolare, la combinazione “Basic” e la combinazione “Prestige” si differenziano esclusivamente per i massimali assi- curati. La combinazione "VIP – Very Importat Pet", invece, è caratterizzata per la presenza di garanzie aggiuntive, prevedendo , inoltre, la fornitura del dispositivo tecnologico "Kippy" per la localizzazione e il monitoraggio dell'attività motoria dell'animale domestico identificato in polizza. Completano l'offerta la Tutela Legale, sempre operante, e la Responsabilità Civile (facoltativa). Con questa polizza è possibile assicurare fino a tre animali domestici (anche di specie diverse), tutti ricompresi nella medes ima combinazione. In particolare, sono operanti le garanzie di seguito indicate: ✓ ASSISTENZA CARE (Operante per le combinazioni BASIC e PRESTIGE) SEZIONE A – ASSISTENZA SALUTE E BENESSERE La presente garanzia comprende le seguenti coperture: • Consulenza veterinaria: nel caso in cui, a seguito di malattia o inf ortunio del tuo animale domestico, necessitassi di una consulenza veterinaria la Struttura Organizzativa (la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A.) fornirà telef onicamente le inf ormazioni richieste; • Consulenza nutrizionista: nel caso in cui, a seguito di malattia del proprio animale domestico necessitassi di una con- sulenza di tipo nutrizionale per lo stesso, sarà possibile contattare la Struttura Organizzativa che fornirà consigli e sugge- rimenti in materia; • Second Opinion veterinaria: nel caso in cui l’animale domestico di proprietà abbia un’alterazione dello stato di salute, per la quale è già stata formulata una diagnosi o un approccio terapeutico, e il proprietario desiderasse richiedere un approf ondimento o una seconda valutazione clinico-diagnostica, la Struttura Organizzativa offrirà la possibilità di ottenere un secondo parere veterinario, avvalendosi dell’esperienza di Veterinari qualificati; • Consulenza legale: nel caso in cui fosse necessaria una consulenza legale a seguito di eventi che abbiano coinvolto l’animale domestico per i quali un terzo possa richiedere risarcimento per un danno subito o provocato dal proprio animale, l'Assicurato potrà contattare la Struttura Organizzativa che provvederà a fornirgli il consulto richiesto; • Invio Pet Sitter: nel caso di inf ortunio o malattia che comporti per l'Assicurato un ricovero di almeno 1 notte, qualora nei 15 giorni successivi alle dimissioni si manifestasse l’impossibilità di accudire il proprio animale domestico, la Struttura Organizzativa effettuerà la ricerca di un pet sitter e lo invierà al domicilio. SEZIONE B – ASSISTENZA IN VIAGGIO La presente garanzia comprende le seguenti coperture: • Consulenza veterinaria in viaggio: qualora, a seguito di malattia o inf ortunio del tuo animale domestico durante un viaggio necessiti di consulenza veterinaria, la Struttura Organizzativa fornirà telef onicamente le inf ormazioni richieste; • Segnalazione di cliniche veterinarie in Italia: qualora, a seguito di malattia o inf ortunio del tuo animale domestico veri- ficatosi durante un viaggio, fossero necessarie indicazioni riguardo a cliniche o centri veterinari in Italia, sarà possibile contattare la Struttura Organizzativa che provvederà a segnalare il centro più vicino. ✓ ASSISTENZA CARE&FOUND (Operante per la combinazione VIP – VERY IMPORTANT PET) Oltre a quanto indicato per l'assistenza "Care", sottoscrivendo la garanzia “ASSISTENZA CARE&FOUND” si hanno a dispo- sizione anche le seguenti prestazioni: SEZIONE A - ASSISTENZA A SEGUITO DI RITROVAM ENTO DELL’ANIM ALE DOM ESTICO La presente garanzia comprende le seguenti coperture: • Segnalazione avvistam enti: in caso di smarrimento dell’animale domestico, la Struttura Organizzativa metterà a dispo- sizione una linea telef onica dedicata dove verranno raccolte eventuali segnalazioni di avvistamento/ritrovamento del tuo animale. In caso di segnalazioni registrate sulla linea telef onica, la Struttura Organizzativa notificherà la presenza di una segnalazione così che si possa prender contatto con la persona segnalatrice. • Recupero dell’animale domestico ritrovato: in caso di smarrimento dell’animale e domestico, e se lo stesso venisse ritrovato ad oltre 20 km dalla tua residenza, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un taxi o un biglietto ferro- viario per raggiungere il luogo del ritrovamento. |
SEZIONE B - SERVIZI DI LOCALIZZAZIONE E M ONITORAGGIO DELL'ANIM ALE DOM ESTICO
Sottoscrivendo la combinazione VIP – Very Important Pet viene fornito in omaggio un dispositivo “Kippy” per ogni animale domestico identificato in polizza, ossia un rilevatore di posizione satellitare GPS per cani e gatti. Attraverso l'app dedicata, da installare sul proprio smartphone o tablet, l'Assicurato può accedere a una serie di servizi grazie a una rete dedicata di celle telef oniche che permettono di localizzare l'animale domestico assicurato, tracciarne gli spostamenti e monitorarne le attività. Il dispositivo Kippy, una volta attivato, consente di monitorare l'animale domestico e di segnalarne autonomamente all’Assicu- rato la posizione in tempo reale. In particolare, il dispositivo Kippy consente l’attivazione di un "recinto virtuale" che l’Assicurato potrà personalizzare ogni volta che lo desidera, modificandone il perimetro tramite l'app. Qualora Kippy rilevi lo spostamento dell’animale domestico oltre l’area designata come recinto virtuale, l’Assicurato riceverà una notifica sul suo smartphone o tablet e sarà così in grado di visionare gli spostamenti dell’animale per procedere al recupero dello stesso.
✓ RIMBORSO SPESE
La presente garanzia comprende le seguenti coperture:
• Rimborso spese veterinarie: nel caso in cui l’animale domestico assicurato, a causa di malattia o inf ortunio, dovesse sottoporsi ad intervento chirurgico, la Compagnia rimborsa le spese veterinarie per:
1. onorari del Veterinario e dei suoi assistenti che partecipano all’intervento,
2. diritti di sala operatoria e materiale di intervento (comprese le protesi),
3. rette di degenza,
4. assistenza e cure,
5. trattamenti fisioterapici e rieducativi svolti dal veterinario o su sua prescrizione, medicinali forniti dalla struttura vete- rinaria durante il periodo di ricovero o day hospital purché i costi siano sostenuti nei 30 giorni successivi all’intervento .
• Rimborso spese per esami diagnostici: nel caso in cui l’animale domestico assicurato a causa di malattia o inf ortunio dovesse sottoporsi ad intervento chirurgico, la Compagnia rimborsa le spese veterinarie per visite, esami, analisi ed ac- certamenti sostenuti nei 30 giorni precedenti al ricovero o day hospital e nei 30 giorni ad esso successivi.
• Xxxxxxxx spese veterinarie in viaggio: nel caso in cui l’animale domestico assicurato a causa di malattia improvvisa o inf ortunio verificatisi in viaggio dovesse esser sottoposto a visite, esami, analisi, accertamenti diagnostici, interventi d’ur- genza necessari e non procrastinabili, effettuati da un medico veterinario sul posto, la Compagnia rimborsa le spese sostenute.
• Rimborso spese per ritrovamento animale domestico (operante solo se selezionata la combinazione “VIP”): la presente garanzia è operante solo nel caso in cui l’animale domestico, nel momento dello smarrimento, indossi il localiz- zatore Kippy e sia acceso per consentire alla Compagnia eventuali controlli sull’effettiva localizzazione dell’animale. Se smarrisci il tuo animale domestico e, al suo ritrovamento, quest'ultimo dovesse essere sottoposto a una visita veterinaria di controllo e/o ad una toilettatura, la Compagnia ti rimborsa le spese sostenute. Sono altresì rimborsate le spese che l'Assicurato dovesse sostenere relativamente al ricovero presso il canile che ha ritrovato l'animale domestico.
✓ TUTELA LEGALE
La Compagnia assume a proprio carico il rischio dell'assistenza stragiudiziale e dell'assistenza giudiziale che si rendano ne- cessarie per la tutela dei diritti delle Persone assicurate, in caso di Xxxxxxxx rientrante in garanzia e riferibile, nell'ambito della vita privata, alla proprietà, alla custodia e al possesso degli animali domestici indicati in Polizza.
Rientrano le spese:
• di assistenza in sede stragiudiziale;
• per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del Sinistro;
• per l’intervento di un perito/consulente tecnico d’ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
• di giustizia;
• processuali nel procedimento penale;
• liquidate a favore di controparte in caso di xxxxxxxxxxx, con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
• conseguenti a transazione autorizzata secondo quanto previsto dalla Polizza, comprese le spese della controparte;
• di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
• di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
• per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria;
• degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere def erita e risolta avanti a uno o più arbitri;
• per l’indennità spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo;
• per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima;
• per l’esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo, fino a due tentativi.
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO |
Non sono previste opzioni con riduzione del premio. |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO |
A fronte del pagamento di un premio aggiuntivo è possibile scegliere di sottoscrivere anche la seguente garanzia aggiuntiva: ✓ RESPONSABILITÀ CIVILE: La Compagnia, nei limiti indicati alla sezione “Ci sono limiti di copertura?”, tiene indenne l'Assicurato (il proprietario dell'animale e i suoi familiari) dalle richieste di risarcimento per danni involontariamente causati a terzi dall'animale domestic o identificato in Polizza, che abbiano come conseguenza: • morte o lesioni fisiche di persone; • morte o lesioni fisiche di altri animali; • danneggiamenti a cose. L’Assicurazione comprende, tra le altre: • la responsabilità civile per le lesioni fisiche causate dall’animale alla persona, esterna al nucleo familiare, che lo tiene temporaneamente ed occasionalmente in custodia a titolo gratuito e di cortesia, compreso il Lavoratore domestico durante lo svolgimento delle sue mansioni; • la responsabilità civile della persona, esterna al nucleo familiare, che tiene temporaneamente ed occasionalmente in cu- stodia l’animale, a titolo gratuito e di cortesia, compreso il Lavoratore domestico durante lo svolgimento delle sue mansioni, per il periodo di sorveglianza/vigilanza momentanea. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | 🗶 Non ci sono inf ormazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP. |
Ci sono limiti di copertura? |
! ASSISTENZA CARE/ ASSITENZA CARE&FOUND Oltre a quanto già rappresentato nel DIP, sono esclusi i sinistri provocati o dipendenti da: • inf ortuni o malattie insorti prima della decorrenza dell'assicurazione; • tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole prestazioni. ! RIMBORSO SPESE La Compagnia non rimborsa le spese derivanti da: • dolo o colpa grave dell’Assicurato, di suoi familiari o di qualsiasi altro parente o affine con lui convivente, nonché delle persone a cui è stato affidato l’animale domestico per il quale è prestata l’assicurazione; • guerre, atti di terrorismo, inondazioni, calamità naturali, terremoti, eruzioni vulcaniche, scioperi, trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti; • trasporto che non sia effettuato a mezzo di veicoli terrestri gommati e/o treni, navi o aerei appositamente attrezzati ed in conf ormità alle disposizioni di legge (art. 169 del Codice della strada); • partecipazione ad attività venatorie, competizioni sportive e manifestazioni simili, mostre, rassegne, prove e con-corsi canini/felini, nonché uso prof essionale dell’animale domestico ad eccezione dei cani guida per non vedenti; • uso dell’animale in violazione della legislazione vigente, nello specifico maltrattamenti, combattimenti organizzati e spettacoli vietati; • inf ortuni o malattie insorti prima della decorrenza dell'assicurazione. Infine, oltre a quanto già rappresentato nel DIP, la Compagnia esclude: • malattie o difetti fisici di carattere congenito o comunque riferibili a fattori ereditari, compresi esami per la ricerca degli stessi. |
Si riportano di seguito i massimali, le limitazioni e gli scoperti assicurati per la presente garanzia: (*) sono le spese sostenute dall’Assicurato relativamente al ricovero presso il canile che ha ritrovato l’animale domestico. ! TUTELA LEGALE Oltre a quanto già rappresentato nel DIP, la garanzia non vale per: a) danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo; b) fatti conseguenti a tumulti popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, scioperi e serrate; c) controversie e procedimenti derivanti da proprietà o da guida di veicoli, mezzi nautici e aerei a motore; d) controversie relative alla materia fiscale/tributaria e amministrativa, ad eccezione dei procedimenti penali; e) diritto di famiglia, diritto delle successioni e delle donazioni; f) controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà, custodia o possesso di animali non rientranti tra gli animali dome- stici indicati in Polizza; I massimali assicurati si differenziano in base alla combinazione: Si precisa inoltre che: - per l'assistenza legale in caso di controversie relative a richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un presunto comportamento illecito dell'Assicurato, la garanzia opera soltanto nel caso in cui l’Assicurato abbia in corso un’assicurazione di Responsabilità Civile idonea a coprire il rischio (la garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dalla predetta copertura, per spese di resistenza e soccombenza, ai sensi dell’art. 1917 del Codice Civile); - per le controversie di Diritto civile di natura contrattuale con fornitori di beni e servizi correlati alla proprietà, custodia o possesso degli animali domestici indicati in polizza, la garanzia è operante purché il valore in lite sia superiore a 500,00 euro. ! RESPONSABILITÀ CIVILE Oltre a quanto rappresentato nel DIP, sono esclusi i danni: • alle Cose in consegna o custodia o che l'Assicurato e i suoi familiari conviventi detenga a qualsiasi titolo; • conseguenti all'esercizio di attività prof essionali o comunque retribuite, comprese quelle di allevamento; • da impiego dell'animale domestico con modalità proibite dalla legge; • derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria; • provocati dagli animali domestici mentre alloggiano temporaneamente presso pensioni per animali, in occasione di ricovero temporaneo presso cliniche, ambulatori veterinari; • da incendio, esplosione o scoppio provocato dall'animale domestico; |
Xxxxxxxx | Xxxxxx ali | Franchigie | Scoperti | ||
Combinazione BASIC | Combinazione Prestige | Combinazione VIP (Con dev ice Kippy) | |||
Spese v eterinarie | € 1.000,00 | € 1.500,00 | € 1.500,00 | - | - |
- Onorari veterinario, diritti di sala operato- ria e materiali di in- tervento | € 1.000,00 | € 1.500,00 | € 1.500,00 | - | 10% e un minimo di euro 100,00 per sinistro |
- Spese di smalti- mento in caso di de- cesso di animale do- mestico a seguito di intervento chirurgico | € 70,00 | € 100,00 | € 100,00 | - | - |
- Rette di degenza, assistenza e cure, trattamenti fisiotera- pici e rieducativi post intervento | € 300,00 | € 500,00 | € 500,00 | - | 10% e un minimo di euro 100,00 per sinistro |
Spese per esami diagnostici | € 300,00 | € 500,00 | € 500,00 | € 75,00 | - |
Spese v eterinarie in v iaggio | € 300,00 | € 500,00 | € 500,00 | € 75,00 | - |
Spese a seguito di ritrov amento | - | - | € 100,00 per il veterinario € 50 per le toelettature € 40 per il canile(*) | - | - |
Combinazione | Massimale |
Basic | € 5.000 |
Prestige | € 10.000 |
VIP | € 10.000 |
• derivanti da maggiori oneri, conseguenti alla responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti; • causati da atti dolosi dell'Assicurato, salvo se compiuti da persone delle quali debba rispondere a norma di legge; • derivanti da interruzione e sospensione totale o parziale, di attività industriali, commerciali, di servizio, agricole, nonché dell’utilizzo di beni; • alle cose (limitatamente alla responsabilità civile della persona, esterna al nucleo familiare, che tiene temporaneamente ed occasionalmente in custodia l’animale, a titolo gratuito e di cortesia) Si riportano di seguito i massimali assicurati per la presente sezione: | |||||
Garanzia | Limite di risarcimento | Franchigia | Scoperto | ||
Xxxxx a terzi causati da cani quando l'Assicurato non è in regola con la vigente normativa per proprietà, possesso e detenzione del cane. | - | - | 20% per ogni sinistro | ||
Lesioni fisiche causate dall’animale alla persona, esterna al nucleo familiare, che lo tiene occasionalmente in custodia a titolo gratuito e di cortesia | € 50.000,00 per sinistro e anno assicurativo | - | - |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: • ASSISTENZA CARE E ASSISTENZA CARE&FOUND In caso di sinistro Assistenza, il Contraente o l’Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A., salvo in caso di comprovata impossibilità. Qualor a dovesse trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi del sinistro, dovrà rivolgersi direttamente ed esclusiva- mente alla predetta Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, nei seguenti modi: - telef onando dall’Italia numero verde 800 083 719 oppure dall’estero numero 0039 (0)0.00.00.00.00 - inviando un telegramma o una lettera raccomandata a: Europ Assistance Italia S.p.A. - Xxxxxx Xxxxxx 0 - 00000 Xxxxxx In tal caso l’Assicurato deve contattare tale Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale. L’Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa: - il tipo di assistenza di cui necessita; - il proprio nome, cognome; - il numero di polizza preceduto dalla sigla CHPB per la combinazione "BASIC", CHPP per la combinazione "PRESTIGE" e CHPV per la combinazione "VIP"; - il recapito telef onico dove la Struttura Organizzativa può richiamarlo nel corso dell’assistenza. • RIMBORSO SPESE In caso di sinistro Rimborso Spese l’Assicurato dovrà far intervenire un Medico Veterinario affinché si prestino all’animale domestico in copertura le cure o i trattamenti del caso. Inoltre l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1913 C.C., dovrà effettuare denuncia, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, dandone avviso scritto a Europ Assistance Xxxxxx X.x.X. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx, indicando sulla busta "Ufficio Liquida- zione Sinistri – Assicurazione Rimborso Spese". L’Assicurato dovrà inviare a Europ Assistance Italia S.p.A. le seguenti inf ormazioni/documenti: - il proprio nome e cognome; - il numero di polizza preceduto dalla sigla CHPB per la combinazione "BASIC", CHPP per la combinazione "PRESTIGE" e CHPV per la combinazione "VIP"; - giorno, ora e luogo del sinistro; - rapporto circostanziato a cura del veterinario, su carta intestata dello stesso, attestante le cause e le modalità del sinistro; - esami diagnostici, lastre, immagini, cartella clinica e tutto ciò che supporta la diagnosi, riportante il numer o di microchip dell’animale domestico assicurato; - ricevute con valore fiscale debitamente quietanzate; - ulteriori certificati medici o prescrizioni che attestino il decorso delle lesioni e della malattia; - certificato anagrafe canina; - libretto sanitario completo; - copia del documento di registrazione anagrafe animali d’affezione/anagrafe nazionale felina; - qualsiasi altra documentazione veterinaria o inf ormazione necessaria per la gestione del sinistro. |
• TUTELA LEGALE Per denunciare un sinistro Tutela Legale il Contraente o l’Assicurato deve segnalare tempestivamente l’ac- caduto a DAS contattando il numero verde 000.00.00.00 dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00. DAS raccoglierà la denuncia, indicherà i documenti necessari per l’attivazione della garanzia in funzione della tipologia, fornirà tutte le inf ormazioni relative alle modalità di gestione del Sinistro e rilascerà un numero iden- tificativo della pratica. I documenti necessari da allegare alla denuncia, a titolo esemplificativo, sono: - una sintetica descrizione di quanto accaduto; - generalità e recapiti della controparte; - copia della corrispondenza intercorsa, di contratti, verbali delle Autorità eventualmente intervenute, ecc., copia dell’avviso di garanzia o ogni altro atto civile, penale o amministrativo notificato. • RESPONSABILITÀ CIVILE In caso di sinistro Responsabilità Civile, il Contraente o l’Assicurato deve: - fare denuncia scritta alla Compagnia, accedendo alla propria Home Banking, selezionando in sequenza il prodotto assicurativo acquistato e utilizzando l'apposita funzione dedicata oppure compilando l’apposito modulo cartaceo reperibile chiamando il numero verde (dall’Italia) 800.909.650 oppure il Numero x00 000000 0 per chiamate dall’estero, entro 10 giorni dal fatto o dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza. La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro. - mettere a disposizione di Compagnia e perito incaricato ogni documento utile e ogni altro elemento che possa comprovare il danno; - fornire alla Compagnia tutti gli elementi utili per identificare l'animale domestico (numero di microchip); - comunicare tempestivamente le notizie, richieste od azioni avanzate, relativamente al Sinistro, dall'inf or- tunato, dal danneggiato o dagli aventi diritto, adoperandosi per l'acquisizione di ogni elemento utile. | |
Assistenza diretta/in convenzione: non prevista. | |
Gestione da parte di altre imprese: • La gestione dei servizi di Assistenza e di Rimborso spese veterinarie è affidata dalla Compagnia a Europ Assistance Italia S.p.A., con sede in Xxxxxx Xxxxxx 0, 00000 Xxxxxx; • La gestione dei sinistri relativi alla garanzia Tutela Legale è affidata a Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. (D.A.S.), con sede in Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X – 37135 Verona. | |
Prescrizione: i diritti derivanti dal presente contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell'art. 2952, secondo comma, Codice Civile. | |
Obblighi dell’im presa | La Compagnia provvede tempestivamente al pagamento dell’indennizzo e/o del risarcimento una volta ac- certata l'indennizzabilità del sinistro. |
Quando e come devo pagare? | |
Prem io | Il pagamento del premio annuo può essere effettuato esclusivamente mediante carta di debito o carta di credito. Il premio annuo può essere pagato in più rate mensili ma è dovuto per intero. Non è prevista maggiorazione del premio in caso di pagamento frazionato. La polizza non prevede sconti. L'estratto conto costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza. Il premio si intende comprensivo di imposta. |
Rimborso | In caso di esercizio del diritto di ripensamento (recesso), previa verifica sulla presenza di eventuali sinistri, la Compagnia rimborsa il premio pagato al netto delle imposte. In caso di recesso per sinistro, la Compagnia rimborsa la parte di premio (al netto dell’imposta) relativa al periodo di assicurazione non goduto entro 30 giorni. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Il contratto ha durata annuale con Xxxxxx Xxxxxxx. Qualora il Contraente non proceda al pagamento e la Compagnia non agisca per la riscossione nel termine di 6 mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti l’assicurazione si risolve, fermo il diritto della Compagnia al pagamento del premio di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. Con riferimento alla garanzia “Rimborso Spese" è previsto un periodo di carenza di 30 giorni, quindi tale garanzia decorre dalle ore 24.00 del 30° giorno successivo a quello in cui ha effetto la polizza. Con riferimento alla assicurazione Tutela legale, la stessa prevede un periodo di non operatività di 90 giorni dalla stipulazione del contratto, nel caso di vertenze contrattuali. |
Sospensione | Non è prevista possibilità per il Contraente/Assicurato di sospendere le garanzie presenti in polizza. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensa- mento dopo la stipula | Il Contraente, entro 14 giorni dalla data in cui il contratto è concluso, può recedere senza penali e senza dover indicare alcun motivo. La relativa comunicazione deve essere inviata accedendo alla propria Home Banking attraverso l'apposita funzione dedicata. |
Risoluzione | Dopo ogni sinistro, fino al 60° giorno dal pagamento o rif iuto dell’indennizzo, il Contraente o l'Assicurato può recedere dall’assicurazione. La relativa comunicazione, la quale ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio, deve essere inviata accedendo alla propria Home Banking attraverso l'apposita funzione dedicata. |
A chi è rivolto questo prodotto? |
Il prodotto è destinato ad un mercato di riferimento rappresentato da una clientela titolare di un conto corrente aperto presso la Banca Distributrice e proprietario di un animale domestico (cane e/o gatto), che intende tutelare economicamente se stesso e la propria famiglia in caso: i) di danni causati a terzi dall'animale domestico; ii) di rimborso delle spese veterinarie a seguito di intervento chirurgico; iii) di controversie legali connesse al possesso dell'animale domestico sia per i danni subiti che per quelli che causati; iv) di servizio di assistenza (second opinion, consulenza veterinaria, assistenza in viaggio, servizi di localizzazione dell'animale domestico, assistenza in caso di smarrimento). Il prodotto non risulta coerente per clienti che siano proprietari di animali domestici diversi da cani e gatti o che siano proprietari di queste tipologie di animali ma di età superiore a 10 anni e/o non dotati di microchip registrati con libretto sanitario. |
Quali costi devo sostenere? |
La quota parte di provvigioni corrisposta in media agli intermediari ammonta al 20%. |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’im presa assicuratrice | Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere presentati per iscritto alla Compagnia presso la funzione aziendale incaricata alla gestione degli stessi, utilizzando i seguenti recapiti: Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Reclami – Xxx X. X. Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx Fax 00 0000000 - Email xxxxxxx@xxxxxxxx.xx. Eventuali reclami riguardanti il comportamento della banca distributrice e dei dipendenti e collaboratori di quest'ultima potranno essere inoltrati direttamente alla banca distributrice. La Compagnia o la banca distributrice, ciascuna per la propria competenza, inviano la relativa risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: w xx.xxxxx.xx |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consul- tabile sul sito w w x.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle contro- versie | • Arbitrato (facoltativo): qualora dovesse sorgere un dissenso tra l'Assicurato e la Compagnia circa la de- terminazione dell'ammont are del danno. In tal caso, ai sensi di polizza, i periti, nominati da ciascuna delle Parti, si accordano di nominare un terzo perito, detto Xxxxxxx, per addivenire ad una decisione. • Procedura FIN-NET: per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet xxxx://x w x.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx, chiedendo l’attivazione della Procedura. Tramite il sito della Compagnia (w xx.xxxxxxxxxxxxxx.xx) è possibile acquisire in forma più dettagliata inf ormazioni riguardanti le modalità di attivazione dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOM E INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. Gruppo Helvetia
Polizza di assicurazione degli animali domestici A spasso con Xxxxxx
Condizioni di Assicurazione
Modello CGA_IDNR002_1121 Edizione 11/2021
Sommario
SEZIONE I – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE 4
Art. 1.1 - Applicazione delle Condizioni di Assicurazione 4
Art. 1.2 - Pagamento del premio e decorrenza dell’assicurazione 4
Art. 1.3 - Modifiche dell'assicurazione 4
Art. 1.4 - Recesso in caso di sinistro 4
Art. 1.5 - Durata e proroga dell'assicurazione 4
Art. 1.6 - Diritto di recesso (ripensamento) 4
Art. 1.7 - Esonero comunicazione altre assicurazioni 4
Art. 1.8 - Vendita, cessione o morte dell’Animale 5
Art. 1.9 - Animali per cui operano le garanzie 5
Art. 1.13 - Rinv io alle norme di legge 5
Art. 1.14 - Misure restrittiv e (inoperativ ità a seguito di sanzioni - Sanctions Limitations Exclusion Clause) 5
SEZIONE II - ASSISTENZA CARE 6
Art. 2.1 - Consulenza Veterinaria 6
Art. 2.2 - Consulenza Nutrizionista 6
Art. 2.3 - Second Opinion Veterinaria 6
Art. 2.4 - Consulenza Legale 6
Art. 2.6 - Consulenza Veterinaria in Viaggio 6
Art. 2.7 - Segnalazione di cliniche veterinarie in Italia 6
Art. 2.8 - Operatività dell'assicurazione 7
Art. 2.9 - Estensione territoriale 7
SEZIONE III - ASSISTENZA CARE&FOUND 8
Art. 3.1 - Operatività dell'assicurazione 8
Art. 3.2 - Estensione Territoriale 8
Art. 3.3 - Segnalazione Avv istamenti 8
Art. 3.4 - Recupero dell’animale domestico ritrov ato 8
Art. 3.5 - Servizi di localizzazione e monitoraggio dell'animale domestico 9
SEZIONE IV – ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE 10
Art. 4.1 - Rimborso Spese Veterinarie 10
Art. 4.2 - Rimborso Spese per Esami Diagnostici 10
Art. 4.3 - Rimborso Spese Veterinarie in Viaggio 10
Art. 4.4 - Rimborso Spese per Ritrovamento Animale domestico 10
Art. 4.5 - Operatività dell'Assicurazione 10
Art. 4.7 - Termini di Carenza 11
Art. 4.8 - Estensione territoriale 11
Art. 4.9 - Diritto di v isita dell’Animale domestico 11
Art. 5.1 - Oggetto dell’Assicurazione 12
Art. 5.2 - Ambito e garanzie 12
Art. 5.3 - Consulenza legale telefonica 12
Art. 5.4 - Dove operano le garanzie 13
Art. 5.5 - Persone assicurate 13
Art. 5.7 - Insorgenza del Sinistro e operativ ità della garanzia 13
SEZIONE VI - RESPONSABILITÀ CIVILE 14
Art. 6.2 - Chi non è assicurato (Persone non considerate “terzi”) 14
Art. 6.3 - Cosa non si assicura (Esclusioni) 14
SEZIONE VII - NORME IN CASO DI SINISTRO 15
Art. 7.1. - Obblighi in caso di sinistro Assistenza 15
Art. 7.2. - Obblighi in caso di sinistro Xxxxxxxx spese 15
Art. 7.3 - Denuncia di Xxxxxxxx e scelta del legale 15
Art. 7.4 - Gestione del Sinistro 16
Art. 7.5 - Quali regole occorre rispettare per avere diritto alle prestazioni 16
Art. 7.6 - Esonero di responsabilità 16
Art. 7.7 - Disaccordo sulla gestione del Sinistro 16
Art. 7.8 - Recupero di somme 16
Art. 7.9 - Obblighi in caso di sinistro Responsabilità civile 16
Art. 7.10 - Gestione delle v ertenze del danno 17
GLOSSARIO
Di seguito sono riportati i principali termini utilizzati nella documentazione precontrattuale e contrattuale presente nel Set Inf or- mativo con il significato loro attribuito dalla Compagnia.
DEFINIZIONI
Anim ale domestico:
il cane o il gatto i cui dati siano riportati sul Modulo di polizza, di proprietà dell'Assicurato;
Anno:
periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (366 in caso di anno solare bisestile);
Assicurato:
il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
Assicurazione:
le garanzie assicurative oggetto del contratto di assicurazione;
Banca:
l'Istituto Bancario che intermedia la Polizza, presso cui il Contraente ha accesso un conto corrente;
Compagnia:
HELVETIA ITALIA ASSICURAZ IONI S.p.A., l'impresa che presta le coperture assicurative;
Contraente:
Il soggetto, persona fisica, titolare di un conto corrente con la Banca, che stipula il contratto di assicurazione con la Compagnia e che paga il relativo premio;
Danno accertato:
danno il cui ammontare viene determinato a termini di Polizza senza tener conto di Franchigie e Scoperti né di limiti massimi di Indennizzo eventualmente previsti;
Filiale:
l’agenzia della Banca presso la quale è aperto il conto corrente del Contraente;
Franchigia:
la parte di danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell’Assicurato. Qualora in Polizza siano previsti importi massimi di Indennizzo, si procede alla liquidazione sottraendo la franchigia al Danno accertato prima di applicare a questi ultimi i suddetti limiti;
Intervento chirurgico:
atto medico avente una diretta finalità terapeutica, perseguibile attraverso una cruentazione dei tessuti, ovvero mediante l’utiliz z o di sorgenti di energia meccanica, termica o luminosa, nonché le riduzioni incruente di fratture.
Indennizzo:
somma dovuta dalla Compagnia in caso di Sinistro;
Libretto sanitario:
documento nel quale vengono riportate le vaccinazioni dell’animale. Può essere utilizzato anche come cartella clinica e quindi si possono trovare annotati anche eventi sanitari, trattamenti parassitologici e farmacologici, test, accoppiamenti, etc.;
Massimale:
il massimo esborso a cui è tenuta la Compagnia in caso di sinistro;
Modulo di polizza:
il modulo sottoscritto dalle Parti che riporta tutti i dati necessari per la gestione del contratto;
Microchip:
dispositivo di identificazione a radiofrequenza. L’impianto sottocutaneo contiene un numero identificativo unico;
Polizza:
l’insieme dei documenti che comprovano l’assicurazione, costituito dal modulo di polizza e dalle condizioni di assicurazione;
Prem io:
la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia;
Rischio:
probabilità che si verifichi un Sinistro;
Scoperto:
la parte di danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato. Qualora in Polizza siano previsti importi massimi di Indennizzo, si procede alla liquidazione sottraendo lo scoperto al Danno accertato prima di applicare a questi ultimi i suddetti limiti.
Definizioni specifiche per assicurazioni Assistenza (sezioni II e III) e Rimborso spese (Sezione IV) Day hospital:
degenza diurna in struttura veterinaria a seguito di Intervento chirurgico documentata da cartella clinica o Documentazione vete- rinaria;
Difetto fisico/Malform azione:
deviazione dal normale assetto morfologico di un organismo o di parti di suoi organi per condizioni morbose congenite (anche se non note o non diagnosticate prima della stipula della Polizza) o traumatiche acquisite;
Documentazione veterinaria:
cartella clinica e/o certificazione veterinaria contenente, oltre all’identificazione dell’animale, anamnesi, sintomi, diagnosi, prescri- zione veterinaria dell’intervento, sintesi dell’intervento, dimissioni, documentazione di spesa (comprese le notule e ricevute dei farmaci) ed eventuali terapie post dimissioni, radiografie, esami strumentali e diagnostici con relativi ref erti;
Garanzia:
l’Assicurazione, diversa dall’Assicurazione assistenza, per la quale in caso di Sinistro la Compagnia procede al riconoscimen to dell’Indennizzo;
Infortunio:
l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia come conseguenza diretta ed esclusiva, lesioni fisiche all’animale oggettivamente constatabili;
Malattia:
ogni alterazione dello stato di salute dell’animale domestico non dipendente da inf ortunio;
Malattia improvvisa:
malattia di acuta insorgenza di cui l’Assicurato non era a conoscenza e che, comunque, non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morboso noto all’Assicurato;
Malattie (di carattere) congenito:
malattie esistenti dalla nascita e la cui origine risale alla vita intrauterina;
Prestazione:
le assistenze da erogarsi in natura, cioè l’aiuto che deve essere fornito all’Assicurato nell’accadimento di un sinistro rientrante nell’Assicurazione di assistenza ovvero nel momento del bisogno, da parte della Struttura Organizzativa;
Ricovero:
degenza comportante pernottamento in struttura veterinaria a seguito di Intervento chirurgico documentata da cartella clinica o Documentazione veterinaria;
Sinistro:
il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è riconosciuta la prestazione/garanzia assicurativa;
Struttura Organizzativa:
la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, costituita da responsabili, personale (medic i, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, che provvede al contatto telef onico con l’Assicurato, alla organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza;
Territorio italiano:
il territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano;
Viaggio:
lo spostamento a scopo turistico dell’Assicurato che preveda un allontanamento di oltre 100 km dal luogo della sua residenza e che comporti il soggiorno documentabile in una struttura ricettiva.
Definizioni specifiche per l'assicurazione Tutela legale (Sezione V) Arbitrato:
procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l’insorgenza;
Assistenza / Fase giudiziale:
attività di patrocinio che ha inizio quando si attribuisce al giudice la decisione sull’oggetto della controversia;
Assistenza / Fase stragiudiziale:
attività svolta tentando una mediazione tra le Parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice. Comprende procedure quali la mediazione civile, la negoziazione assistita, l’arbitrato, la conciliazione paritetica;
Contravvenzione:
xxxxx punito con l’arresto e/o l’ammenda;
Danno extracontrattuale:
il danno ingiusto derivante da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un comporta- mento colposo di altre persone: esempio tipico il danno subito nel corso di un incidente stradale, o il danno subito alla propria abitazione; ma anche il danno subito dal derubato, dal truffato, etc.; tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l’evento dannoso;
Delitto:
reato punito con la multa o la reclusione; più precisamente si definisce:
• delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia;
• delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute;
• xxxxxxx doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto.
Diritto civile:
il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.
Diritto penale:
il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli. La responsabilità che deriva dalla violazione della legge penale può essere addebitata solo a persone fisiche, a differenza di quella derivante dalla violazione della legge civile (vedi alla voce Diritto civile) che si può attribuire sia a persone fisiche che a persone giuridiche.
Mentre nelle cause civili le parti sono soggetti privati, nei processi penali è lo Stato che promuove il processo stesso, poiché questo si svolge nell’interesse della collettività. Ne consegue che mentre nella causa civile chi perde viene generalmente con- dannato a pagare tutte le spese, nel processo penale l’imputato dovrà comunque pagare le spese della sua difesa, anche se assolto, ma non quelle di giustizia (vedi alla voce relativa) che invece si accollerà lo Stato
Fatto illecito:
qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell’ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale. L’illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali.
Insorgenza:(del sinistro)
il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto. Ai fini della validità delle garanzie contenute nella polizza di Tutela Legale, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della polizza e, se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l’insorgenz a non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso. Più specificamente, l’insorgenza è:
- nell’ipotesi di procedimento penale: il momento in cui sarebbe stato commesso il reato;
- nell’ipotesi di danno extracontrattuale: il momento in cui si verifica l'evento dannoso.
Procedimento penale:
inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante Inf ormazione di Garanzia. Questa contiene l’indicazione della norma violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la garanzia di polizza rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).
Spese di giustizia:
le spese del processo penale che vengono poste a carico dell’imputato in caso di sua condanna.
Spese di soccombenza:
le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti.
Spese peritali:
le spese relative all’opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (consulente di parte)
Transazione:
accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.
Valore in lite:
il valore economico oggetto della controversia.
Vertenza (di natura) contrattuale:
controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti.
Definizioni specifiche per l'assicurazione Responsabilità civile (Sezione VI) Cose:
oggetti materiali;
Fam iliari:
le persone risultanti dallo stato di famiglia dell’Assicurato e/o che convivono in modo continuativo con l’Assicurato stesso, nonché i figli minorenni di quest’ultimo anche se non conviventi, esclusi i Lavoratori domestici;
Lavoratore domestico:
colui che presta un’attività lavorativa continuativa per le necessità della vita familiare dell’Assicurato come, ad esempio, colf, assistente familiare, baby-sitter, governante;
Risarcim ento:
l’importo dovuto dalla Compagnia al terzo danneggiato in caso di sinistro.
PARTE NON SCRITTA
Condizioni di Assicurazione
Le presenti Condizioni di Assicurazione sono aggiornate alla data del 03/05/2021
Per ef f etto di quanto disposto dal 2° comma dell’art.166 del Codicedelle Assicurazioni (D.Lgs 7/9/2005 n.209), al fine di dar loro risalto sono evidenziate con carattere di particolare rilievo quelle Condizioni di Assicurazione che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico di Contraente e/o Assicurato
SEZIONE I – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1.1 - Applicazione delle Condizioni di Assicurazione
Le presenti condizioni di assicurazione si applicano esclusivamente ai titolari di conto corrente presso la Banca distributrice del prodotto.
Pertanto, in caso di estinzione del rapporto con l'istituto bancario distributore del prodotto, la polizza viene risolta di diritto con effetto dalla prima scadenza di rata successiva alla chiusura del rapporto, senza necessità di disdetta e senza l’applicazione del termine di tolleranza di cui all’art.1901, 2° comma del Codice Civile.
Art. 1.2 - Pagamento del premio e decorrenza dell’assicurazione
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel modulo di polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.
Il pagamento del premio può essere effettuato mediante carta di debito o carta di credito.
Il premio può essere pagato con frazionamento annuale oppure mensile. In quest'ultimo caso, il Contraente autorizza la Com- pagnia al prelievo di tutte le rate successive alla prima. Si precisa che anche se si sceglie il frazionamento mensile il premio è dovuto per l'intera annualità.
L’estratto conto costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza.
Se alle scadenze convenute il pagamento del premio o della rata non possa andare a buon fine, l’assicurazione viene sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza e viene riattivata dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti e non versati, ai sensi dell’art.1901 del Codice Civile.
Il contratto di assicurazione si risolve di diritto se la Compagnia non agisce per la riscossione nel termine di sei mesi dal giorno
in cui il premio o la rata sono scaduti, fermo il diritto al premio di assicurazione in corso ed al rimborso delle spese.
Art. 1.3 - Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono esser provate per iscritto.
Art. 1.4 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro denunciato a termini delle Condizioni di Assicurazione e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’inden- nizzo, il Contraente o la Compagnia possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni.
La volontà di recedere dall'assicurazione può essere comunicata:
• dal Contraente, accedendo alla propria Home Banking, selezionando in sequenza il prodotto assicurativo acquistato e utiliz - zando l'apposita funzione dedicata;
• dalla Compagnia, mediante lettera raccomandata.
Entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, la Compagnia rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso.
Art. 1.5 - Durata e proroga dell'assicurazione
L’Assicurazione ha durata annuale.
In mancanza di disdetta, l'assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente. La disdetta può essere data entro 30 giorni prima della scadenza del contratto:
• dal Contraente, accedendo alla propria Home Banking, selezionando in sequenza il prodotto assicurativo acquistato e utiliz - zando l'apposita funzione dedicata;
• dalla Compagnia, mediante lettera raccomandata.
Art. 1.6 - Diritto di recesso (ripensamento)
Il Contraente, entro 14 giorni dalla data in cui il contratto è concluso, può recedere senza penali e senza dover indicare alcun motivo.
Per esercitare il suddetto diritto, il Contraente deve accedere alla propria Home Banking, selezionare in sequenza il prodotto assicurativo acquistato e utilizzare l'apposita funzione dedicata.
Previa verifica relativa all'assenza di sinistri, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di recesso, la Compagnia rim- borsa il premio pagato al netto delle imposte.
In caso di sottoscrizione della combinazione VIP, qualora sia stato ricevuto il rilevatore di posizione satellitare GPS per cani e gatti ("Kippy"), entro e non oltre 30 giorni dall'invio della comunicazione di recesso, il Contraente deve provvedere alla restitu- zione del dispositivo.
Art. 1.7 - Esonero comunicazione altre assicurazioni
Il Contraente o l’Assicurato è esonerato dal comunicare alla Compagnia l’esistenza o la stipulazione di altre assicurazioni, fermo restando che in caso di sinistro il Contraente, o l’Assicurato, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’articolo 1910 del Codice Civile.
In particolare, in caso di Sinistro relativo alla Sezione Responsabilità civile, alla Sezione Tutela legale e alla Sezione Spese veterinarie per Intervento chirurgico, l’Assicurato è tenuto a richiedere a ciascun assicuratore l’Indennizzo dovuto secondo il
rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.
Art. 1.8 - Vendita, cessione o morte dell’Animale
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia in caso di vendita, decesso o cessione dell’animal e assicurato. Conseguentemente alla predetta comunicazione, l'Assicurazione cessa alla prima rata di premio successiva.
La suddetta condizione si applica altresì qualora siano assicurati più animali domestici e anche solo uno di essi sia venduto, deceduto o ceduto.
Art. 1.9 - Anim ali per cui operano le garanzie
L’Assicurazione è operante per l’animale domestico indicato in Polizza, di proprietà dell’Assicurato.
Non possono esser assicurati gli animali utilizzati nell’ambito di attività professionali o che siano d’ausilio allo svolgimento di un’attività professionale o che comporti remunerazione, ad eccezione dei cani guida utilizzati per accompagnare persone non vedenti o persone disabili.
Ai fini della copertura assicurativa e della sua identificazione il cane deve essere:
• dotato di Microchip;
• registrato con specifico Libretto sanitario a lui dedicato e regolarmente iscritto all’Anagrafe animali d’affezione;
• regolarmente sottoposto alle vaccinazioni e relativi richiami (in particolare cimurro, parvovirosi, epatite infettiva e leptospirosi) in conf ormità a quanto stabilito dalle disposizioni di Legge in materia e dai Regolamenti Comunali, qualora presenti.
Ai fini della copertura assicurativa e della sua identificazione il gatto deve essere:
• dotato di Microchip;
• registrato con specifico Libretto sanitario a lui dedicato e regolarmente iscritto all’Anagrafe animali d’affezione;
• regolarmente sottoposto alle vaccinazioni e relativi richiami (in particolare rinotracheite, calicivirosi, panleucopenia e leuce- mia infettiva) in conf ormità a quanto stabilito dalle disposizioni di Legge in materia e dai Regolamenti Comunali, qualor a presenti.
L’assicurazione è operante per animali domestici che abbiano età non superiore a dieci anni. Conseguentemente al raggiungi- mento della predetta età l’assicurazione mantiene la sua validità sino alla scadenza annuale e, successivamente, non viene rinnovata.
La suddetta condizione si applica altresì qualora siano assicurati più animali domestici e anche solo uno di essi raggiunga il limite massimo di età in corso di contratto.
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
Foro competente è quello dove l’Assicurato risiede o dove ha il suo domicilio.
Art. 1.13 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 1.14 - Misure restrittive (inoperatività a seguito di sanzioni - Sanctions Limitations Exclusion Clause)
La Compagnia non è tenuta a prestare l'assicurazione nella misura in cui la copertura assicurativa possa esporre la Compagnia stessa al manifestarsi o al rischio di:
• violazione di divieto, erogazione di sanzione o applicazione di restrizione derivante da Risoluzioni delle Nazioni Unite;
• erogazione di sanzioni economiche o commerciali, derivanti dalla violazione di leggi o disposizioni dell’Unione Europea, del Regno Unito, della Svizzera o degli Stati Uniti d’America.
PARTE NON SCRITTA
SEZIONE II - ASSISTENZA CARE
(operante per le combinazioni BASIC e PRESTIGE)
Premesso che le prestazioni di seguito specificate sono fornite dalla Compagnia tramite la Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A., per usufruire delle prestazioni previste l’Assicurato (o chi per esso), qualora dovesse trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi del sinistro, dovrà rivolgersi direttamente ed esclusivamente alla predetta Struttura Organizzativa - in funzione 24 ore su 24 - nei seguenti modi:
• telef onando dall’Italia numero verde 800 083 719
• telef onando dall’estero numero 0039 (0)0.00.00.00.00
oppure inviando un telegramma o una lettera raccomandata a:
Europ Assistance Italia S.p.A.
Xxxxxx Xxxxxx 0 - 00000 – Xxxxxx
SEZIONE IIA - ASSISTENZA SALUTE E BENESSERE
Art. 2.1 - Consulenza Veterinaria
La prestazione è operativa 7 giorni su 7, 24 ore su 24.
Nel caso in cui l’Assicurato, a seguito di malattia o inf ortunio del proprio animale domestico necessitasse di una consulenza veterinaria la Struttura Organizzativa fornirà telef onicamente le inf ormazioni richieste.
Tale consulto non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall’Assicurato.
Art. 2.2 - Consulenza Nutrizionista
La prestazione è operativa 7 giorni su 7, 24 ore su 24.
Nel caso in cui l’Assicurato, a seguito di malattia del proprio animale domestico necessiti di una consulenza di tipo nutrizionale per lo stesso, potrà contattare la Struttura Organizzativa che gli fornirà consigli e suggerimenti in merito:
- utilizzo di specifici prodotti alimentari;
- utilizzo di integratori;
- alimentazione specifica per i cuccioli.
Tale consulto non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall’Assicurato.
Art. 2.3 - Second Opinion Veterinaria
Nel caso in cui l’animale domestico di proprietà dell’Assicurato abbia un’alterazione dello stato di salute per la quale è già stata formulata una diagnosi o un approccio terapeutico, e il proprietario desiderasse richiedere un approf ondimento o una seconda valutazione clinico-diagnostica, la Struttura Organizzativa gli offrirà la possibilità di ottenere un secondo parere veterinario, av- valendosi dell’esperienza di Veterinari qualificati.
Accedendo al sito internet w xx.xxxxxxxx.xx - alla pagina dedicata al prodotto “A spasso con Xxxxxx” - l’Assicurato potrà scaricare e utilizzare il Modulo che, debitamente compilato, dovrà essere inviato all’indirizzo indicato nello stesso, allegando la documen- tazione medica per la valutazione del caso e copia del documento di registrazione anagrafe animali d’affezione/anagrafe nazio- nale felina.
La Second Opinion verrà rilasciata entro 7 giorni lavorativi.
La prestazione sarà operativa dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00, esclusi festivi infrasettimanali.
Nel caso in cui l’Assicurato necessiti di una consulenza legale a seguito di eventi che abbiano coinvolto l’animale domestico per i quali possa richiedere risarcimento per un danno subito o sia stato chiamato a risarcire un danno provocato dal proprio animale, lo stesso potrà contattare la Struttura Organizzativa che provvederà a fornirgli il consulto richiesto.
La prestazione è operativa 7 giorni su 7, dalle 9.00 alle 18.00
Nel caso in cui l’Assicurato subisca un inf ortunio o malattia che abbia comportato un ricovero di almeno 1 notte e, nei 15 giorni successivi alle dimissioni si trovi nell’impossibilità di accudire il proprio animale domestico, la Struttura Organizzativa effettuerà la ricerca di un pet sitter e lo invierà al domicilio dell’Assicurato.
La Compagnia terrà a proprio carico i costi del pet sitter fino a un massimo di 5 giorni per sinistro e per anno assicurativo, con il limite massimo di 1 ora al giorno. Per il primo invio è richiesto un preavviso di 3 giorni per consentire l’erogazione della presta- zione.
SEZIONE IIB - ASSISTENZA IN VIAGGIO
Art. 2.6 - Consulenza Veterinaria in Viaggio
La prestazione è operativa 7 giorni su 7, 24 ore su 24.
Qualora l’Assicurato, a seguito di malattia o inf ortunio del proprio animale domestico verificatosi durante un Viaggio necessiti di una consulenza veterinaria la Struttura Organizzativa fornirà telef onicamente le inf ormazioni richieste.
Tale consulto non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall’Assicurato.
Art. 2.7 - Segnalazione di cliniche veterinarie in Italia
La prestazione è operativa dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00, esclusi festivi infrasettimanali.
Qualora l’Assicurato, a seguito di malattia o inf ortunio del proprio animale domestico verificatosi durante un Viaggio, necessiti di indicazioni riguardo a cliniche o centri veterinari in Italia, potrà contattare la Struttura Organizzativa che provvederà a segnalar e il centro più vicino.
***
Art. 2.8 - Operatività dell'assicurazione
Le prestazioni di assistenza che la Compagnia si impegna a erogare tramite la Struttura Organizzativa qualora l’Assicurato si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi del sinistro, sono fornite – per ciascuna annualità assicurativa – massimo tre volte per ciascun tipo e per animale domestico.
Art. 2.9 - Estensione territoriale
Si intendono i Paesi ove si è verificato il sinistro, più precisamente:
- per le prestazioni della Sezione "Assistenza Salute e Benessere", il Territorio italiano;
- per le prestazioni della Sezione "Assistenza in Viaggio", il Mondo intero salvo diverse specifiche indicazioni.
Sono esclusi i sinistri provocati o dipendenti da:
x. xxxx o colpa grave dell’Assicurato, di suoi familiari o di qualsiasi altro parente o affine con lui convivente, nonché delle persone a cui è stato affidato l’animale domestico per il quale è prestata l’assicurazione;
b. guerre, atti di terrorismo, inondazioni, calamità naturali, terremoti, eruzioni vulcaniche, scioperi, trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
felini, nonché uso prof essionale dell’animale domestico
c. partecipazione ad attività venatorie, competizioni sportive e manifestazioni simili, mostre, rassegne, prove e concorsi canini/
;
d. uso dell’animale in violazione della legislazione vigente, nello specifico maltrattamenti, combattimenti organizzati e spettacoli vietati;
e. inf ortuni o malattie insorti prima della decorrenza dell'assicurazione;
f. tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole prestazioni.
PARTE NON SCRITTA
SEZIONE III - ASSISTENZA CARE&FOUND
(operante per la combinazione VIP - Very Important Pet)
Oltre a quanto previsto dalla Sezione II - ASSISTENZA CARE, in base alle presenti Norme la Compagnia fornisce anche le seguenti prestazioni e i seguenti servizi.
Il Contraente, sottoscrivendo la combinazione VIP, riceve in omaggio, per ogni animale domestico identificato in polizza, un rilevatore di posizione satellitare GPS ("device") per cani e gatti denominato "Kippy".
La distribuzione del Kippy - intesa a promuovere la vendita della presente polizza assicurativa - avviene nell'ambito di un'opera- zione a premi il cui regolamento è pubblicato sul sito della Compagnia w xx.xxxxxxxx.xx - nella pagina dedicata al prodotto “A spasso con Xxxxxx".
Kippy permette all'Assicurato di accedere a una serie di servizi grazie a una rete dedicata di celle telef oniche che consentono di localizzare l'animale domestico assicurato, tracciarne gli spostamenti e monitorarne le attività tramite un'app dedicata da installare sul proprio smartphone o tablet.
Kippy è un dispositivo in grado di tracciare la posizione dell'animale domestico, di identif icarlo tramite la triangolazione delle celle telef oniche (LBS) e di comunicare quindi a distanza illimitata le rilevazioni che esegue.
L’invio della posizione avviene tramite una speciale rete dati che rende possibile la comunicazione fra Kippy e un server centrale. L'app si collega a tale server per ricavare la posizione e tutte le inf ormazioni che il dispositivo Kippy rilascerà ed è disponibile gratuitamente su Play Store e App Store.
Il Kippy verrà spedito all'indirizzo indicato dall'Assicurato al momento della sottoscrizione della polizza.
Attivazione e gestione del devi ce Kippy
L’attivazione del Kippy sarà eseguita autonomamente dall'Assicurato seguendo le istruzioni contenute nel manuale presente all'interno della conf ezione.
Le condizioni essenziali per la rilevazione dell'animale domestico e l’invio di informazioni sono:
- l’attivazione del Kippy e dell’app, con successivo abbinamento di quest'ultima al device;
- il corretto mantenimento del device nell’apposito supporto agganciabile al collare dell’animale domestico;
- la presenza di copertura GSM nella zona dove è presente l’animale domestico.
È altresì necessario che l'Assicurato monitori il livello di batteria del device, alimentando il dispositivo ogni volta che venga segnalato l’esaurimento della carica, come indicato nel manuale in dotazione.
La mancata ricarica o accensione del device per cause riconducibili all’Assicurato implicano l’impossibilità di erogare le presta- zioni di seguito descritte. In tali circostanze, la Compagnia non è tenuta a rendere tali prestazioni e non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile.
Richieste di supporto tecnico
Per qualunque richiesta di supporto tecnico relativa al corretto funzionamento del Kippy, l’Assicurato potrà rivolgersi al Servizio Clienti telef onando al numero x00 00 00 00 00 00 (lunedì - venerdì ore 9:30 - 18:30, festivi esclusi), tramite sito web xxxx://xxxxxxx.xxxxx.xx/ oppure all'indirizzo email xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx, specificando di essere assicurato con la polizza "A spasso con Xxxxxx" di Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A..
Durata della garanzia di Kippy
Come da standard europeo Kippy è in garanzia per 2 anni dalla data di acquisto. Per maggiori inf ormazioni è possibile consultare la Sezione "Termini e Condizioni" all'indirizzo xxxx://x ww .xxxxx.xx/xx, nella parte inf eriore della pagina, limitatamente al paragrafo "Garanzia e Responsabilità".
SEZIONE IIIA - ASSISTENZA A SEGUITO DI RITROVAMENTO DELL’ANIMALE DOMESTICO
Art. 3.1 - Operatività dell'assicurazione
La presente prestazione è garantita unicamente nel caso in cui l’animale domestico nel momento dello smarrimento indossi il Kippy acceso per consentire alla Compagnia eventuali controlli sull’effettiva localizzazione dell’animale.
Art. 3.2 - Estensione Territoriale
La garanzia "Assistenza a seguito di Ritrovamento dell'animale domestico" è prestata nel Territorio italiano.
Art. 3.3 - Segnalazione Avvistam enti
La prestazione è operativa 7 giorni su 7, dalle 8.00 alle 21.00.
Nel caso in cui l’Assicurato smarrisca il proprio animale domestico, la Struttura Organizzativa metterà a sua disposizione una linea telef onica dedicata dove verranno raccolte eventuali segnalazioni di avvistamento/ritrovamento dello animale. In caso di segnalazioni registrate sulla linea telef onica, la Struttura Organizzativa notificherà all’Assicurato la presenza di una segnalazione così che lo stesso possa prender contatto con la persona segnalatrice.
Art. 3.4 - Recupero dell’animale domestico ritrovato
Nel caso in cui l’Assicurato smarrisse il proprio animale domestico, e lo stesso venisse ritrovato ad oltre 20 km dalla residenza dell’Assicurato, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un taxi o un biglietto ferroviario per raggiungere il luogo del ritrovamento.
La Compagnia terrà a proprio carico i costi del taxi o del biglietto ferroviario fino ad un massimo di euro 75,00 per sinistro.
SEZIONE IIIB – SERVIZI OFFERTI DA KIPPY
Art. 3.5 - Servizi di localizzazione e monitoraggio dell'anim ale domestico
Il dispositivo, una volta attivato con le modalità descritte nel manuale di istruzioni "QUICK START GUIDE" contenuto nella conf ezione "Kippy", consente di monitorare l'animale domestico e di segnalarne autonomamente all’Assicurato la posizione in tempo reale.
In particolare Kippy consente, tra l'altro, l’attivazione di un "recinto virtuale" che l’Assicurato potrà personalizzare ogni volta che lo desideri, modificandone il perimetro tramite l'app. Qualora il device rilevi lo spostamento dell’animale domestico oltre l’area individuata come recinto virtuale, l’Assicurato riceverà una notifica sul suo smartphone o tablet. Tramite l'app, l’Assicurato sarà in grado di visionare gli spostamenti dell’animale domestico per procedere al recupero dello stesso.
In aggiunta a quanto sopra specificato, attualmente Kippy traccia:
• Corsa: corsa e attività frenetica. Le zampe si sollevano da terra (simile al galoppo del cavallo);
• Gioco: gioco e movimenti agitati con corse, scatti e salti;
• Passi: momenti di attività e camminata;
• Relax: quando l'attività è bassa e i movimenti sono lenti;
• Sonno: sonno (o immobilità del dispositivo);
• Calorie: Calorie consumate durante la giornata.
PARTE NON SCRITTA
SEZIONE IV – ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE
Art. 4.1 - Rimborso Spese Veterinarie
Nel caso in cui l’animale domestico assicurato, a causa di malattia o inf ortunio, dovesse sottoporsi ad intervento chirurgico, la Compagnia rimborsa le spese veterinarie per:
1. onorari del Veterinario e dei suoi assistenti che partecipano all’intervento,
2. diritti di sala operatoria e materiale di intervento (comprese le protesi),
3. rette di degenza,
4. assistenza e cure,
5. trattamenti fisioterapici e rieducativi svolti dal veterinario o su sua prescrizione, medicinali forniti dalla struttura veterinaria durante il periodo di ricovero o day hospital, purché i costi siano sostenuti nei 30 giorni successivi all’intervento.
Il rimborso delle spese indicate ai punti 1. e 2. avverrà fino a concorrenza, per anno assicurativo e per ciascun animale dome- stico, del massimale assicurato, definito in euro 1.000 (mille) per la combinazione BASIC e in euro 1.500 (millecinquecento) per le combinazioni PRESTIGE e VIP.
Le garanzie indicate ai punti 3., 4. e 5. sono prestate entro il sottolimite massimo, per anno assicurativo e per ciascun animale domestico, di euro 300,00 (trecento) per la combinazione BASIC e di euro 500,00 (cinquecento) per le combinazioni PREST IG E e VIP.
Tutte le predette garanzie prevedono l’applicazione di uno scoperto del 10% e un minimo di euro 100,00 per sinistro.
In caso di decesso dell’animale domestico assicurato a seguito di intervento chirurgico la Compagnia rimborserà le sole spese di smaltimento entro il sottolimite massimo di euro 70,00 (settanta) per la combinazione BASIC e di euro 100,00 (cento) per le combinazioni PRESTIGE e VIP.
Qualora il sinistro avvenga oltre i 100 km dalla residenza dell'Assicurato (come da definizione di Viaggio), ma comunque all'in- terno del territorio italiano, la presente garanzia opererà esclusivamente dopo l'esaurimento dei massimali previsti in base al disposto dell'art.4.3 - Rimborso Spese Veterinarie in Viaggio, in base alla combinazione prescelta. Resta inteso che la presente garanzia non sarà operante per sinistri avvenuti al di fuori del territorio italiano.
Art. 4.2 - Rimborso Spese per Esam i Diagnostici
Nel caso in cui l’animale domestico assicurato a causa di malattia o inf ortunio dovesse sottoporsi ad intervento chirurgico, la Compagnia rimborsa le spese veterinarie per visite, esami, analisi ed accertamenti sostenuti nei 30 (trenta) giorni precedenti al ricovero o day hospital e nei 30 (trenta) giorni ad esso successivi fino alla concorrenza del massimale, per anno assicurativo e per ciascun animale domestico, definito in euro 300,00 (trecento) per la combinazione BASIC e in euro 500,00 (cinquecento) per le combinazioni PRESTIGE e VIP, con l’applicazione di una franchigia fissa di euro 75,00 per sinistro.
Art. 4.3 - Rimborso Spese Veterinarie in Viaggio
Nel caso in cui l’animale domestico assicurato a causa di malattia improvvisa o inf ortunio verificatisi in viaggio dovesse esser sottoposto a visite, esami, analisi, accertamenti diagnostici, interventi d’urgenza necessari e non procrastinabili, effettuati da un medico veterinario sul posto, la Compagnia rimborsa le spese sostenute fino alla concorrenza del massimale, per anno assicu- rativo e per ciascun animale domestico, definito in euro 300,00 (trecento) per la combinazione BASIC e in euro 500,00 (cinque- cento) per le combinazioni PRESTIGE e VIP, con l’applicazione di una franchigia fissa di euro 75,00 per sinistro.
Art. 4.4 - Rimborso Spese per Ritrovamento Animale domestico (operante solo se selezionata la combinazione "VIP ")
La presente garanzia è operante solo nel caso in cui l’animale domestico nel momento dello smarrimento indossi il localizzatore Kippy acceso per consentire alla Compagnia eventuali controlli sull’effettiva localizzazione dell’animale.
Nel caso in cui l’Assicurato smarrisca il proprio animale domestico e, al suo ritrovamento, quest'ultimo:
a) dovesse essere sottoposto a una visita veterinaria di controllo;
b) dovesse essere sottoposto a una toilettatura;
la Compagnia rimborsa all'Assicurato le spese da lui sostenute fino a concorrenza, per sinistro e anno assicurativo, dei seguenti massimali:
- euro 100,00 (cento) con riferimento alle spese di cui alla lettera a);
- euro 50,00 (cinquanta) con riferimento alle spese di cui alla lettera b).
Sono altresì rimborsate le spese che l'Assicurato dovesse sostenere relativamente al ricovero presso il canile che ha ritrovato l'animale domestico, fino a concorrenza del massimale di euro 40,00 (quaranta) per sinistro e per anno assicurativo.
Art. 4.5 - Operatività dell'Assicurazione
Sono coperti gli interventi chirurgici e ogni altro trattamento terapeutico, purché siano stati eseguiti o prescritti da un medic o veterinario autorizzato all’esercizio della propria professione ai sensi delle norme di legge vigenti.
La Compagnia non rimborsa le spese derivanti da:
a) dolo o colpa grave dell’Assicurato, di suoi familiari o di qualsiasi altro parente o affine con lui convivente, nonché delle persone a cui è stato affidato l’animale domestico per il quale è prestata l’assicurazione;
b) guerre, atti di terrorismo, inondazioni, calamità naturali, terremoti, eruzioni vulcaniche, scioperi, trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
c) trasporto che non sia effettuato a mezzo di veicoli terrestri gommati e/o treni, navi o aerei appositamente attrezzati ed in conformità alle disposizioni di legge (art. 169 del Codice della strada);
d) partecipazione ad attività venatorie, competizioni sportive e manifestazioni simili, mostre, rassegne, prove e concorsi ca- nini/felini, nonché uso professionale dell’animale domestico ad eccezione dei cani guida per non vedenti;
uso dell’animale in violazione della legislazione vigente, nello specifico maltrattamenti, combattimenti organizzati e spettacoli
e)
vietati;
f) inf ortuni o malattie insorti prima della decorrenza dell'assicurazione; Inoltre la Compagnia non copre le spese sostenute:
g) per terapie di valore dietetico inclusi alimenti medicati, ricostituenti e sali minerali, seppure prescritti a seguito di intervento chirurgico;
h) per gravidanza o parto spontaneo e cesareo, per castrazione, sterilizzazione e/o ogni altra esigenze di carattere riproduttiv o e ogni tipo di patologia legata all’apparato riproduttore;
i) per qualsiasi tipo di intervento sui denti e/o igiene dentale;
j) per intervento chirurgico relativo all’asportazione di neoplasie recidive;
k) per soppressione e cremazione per pericolosità, per accertamenti diagnostici post-mortem, per problemi comportamentali;
l) malattie evitabili con vaccini o profilassi preventivi;
m) per Leishmania.
Infine la Compagnia esclude:
n) malattie o difetti fisici di carattere congenito o comunque riferibili a fattori ereditari, compresi esami per la ricerca degli stessi;
o) ernie in genere;
p) prestazioni con finalità estetiche (ad esempio, taglio delle orecchie, taglio della coda, etc.) anche se eseguite all’estero. Sono fatti salvi gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da inf ortunio.
Art. 4.7 - Termini di Carenza
L’assicurazione "Rimborso Spese" decorre dalle ore 24.00 del 30° giorno successivo a quello in cui ha effetto la polizza.
Art. 4.8 - Estensione territoriale
La garanzia "Spese Veterinarie", "Spese per Esami Diagnostici" è prestata nel Territorio italiano. La garanzia "Spese Veterinarie in Viaggio" è prestata nel Mondo.
Art. 4.9 - Diritto di visita dell’Anim ale domestico
Nel corso del contratto la Compagnia ha il diritto di sottoporre l’animale domestico per il quale è prestata l’assicurazione agli accertamenti e controlli dalla stessa disposti e l’Assicurato ha l’obbligo di consentirli e agevolarli, nonché di fornire alla Compa- gnia ogni eventuale informazione richiesta.
L’inosservanza dell’obbligo sancito dal presente articolo comporta la decadenza dal diritto all’indennizzo.
PARTE NON SCRITTA
SEZIONE V - TUTELA LEGALE
In relazione alla normativa introdotta dal D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164, la Compagnia ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a:
D.A.S. - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.
Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X, 00000 - Xxxxxx
in seguito denominata DAS.
Principali riferimenti:
• numero verde: 000.00.00.00
• e-mail: xxxxxxxx@xxx.xx.
A DAS dovranno pertanto pervenire tutte le denunce, i documenti e ogni altra comunicazione relativa a tali sinistri.
Art. 5.1 - Oggetto dell’Assicurazione
La Compagnia assume a proprio carico, alle condizioni previste in Polizza, il rischio della assistenza stragiudiziale e dell'assi- stenza giudiziale che si rendano necessarie per la tutela dei diritti delle Persone assicurate, conseguente a un Sinistro rientrante in garanzia.
L'assicurazione è prestata nei limiti del massimale definito in euro 5.000,00 (cinquemila) per la combinazione BASIC e in euro 10.000,00 (diecimila) per le combinazioni PRESTIGE e VIP.
Vi rientrano le spese:
a) di assistenza in sede stragiudiziale;
b) per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del Sinistro;
c) per l’intervento di un perito/consulente tecnico d’ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
d) di giustizia;
e) processuali nel procedimento penale (art. 535 cod. proc. pen.);
f) liquidate a favore di controparte in caso di xxxxxxxxxxx, con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
g) conseguenti ad una transazione autorizzata da DAS, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autoriz- zate da DAS;
h) di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
i) di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
j) per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria;
k) degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere def erita e risolta avanti a uno o più arbitri;
l) per l’indennità, posta ad esclusivo carico delle Persone assicurate e con esclusione di quanto derivante da vincoli di soli- darietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
m) per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima;
n) per l’esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo, fino a due tentativi.
La garanzia riguarda la tutela dei diritti delle Persone Assicurate nell’ambito della loro vita privata, in relazione alla proprietà, custodia e possesso degli animali domestici indicati in Polizza.
La garanzia assicura la difesa legale delle Persone Assicurate nel caso in cui:
a) siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; sono compresi i procedimenti penali per delitto colposo o per contravvenzione derivanti da violazioni in materia amministrativa;
b) debbano sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conse- guenza di un suo presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui l’Assicurato abbia in corso un’assicurazione di Responsabilità Civile idonea a coprire il rischio. In tal caso, la garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dalla predetta copertura, per spese di resistenza e soccombenza, ai sensi dell’art. 1917 del Codice Civile. Nel caso in cui la polizza di responsabilità civile, pur regolarmente esistente, non possa essere attivata in quanto non operante, per effetto di una esclusione oppure perché la fattispecie in esame non è prevista tra i rischi assicurati, la presente copertura opera in primo rischio;
c) debbano sostenere controversie per il risarcimento di danni agli animali domestici indicati in Polizza, subiti dall’Assicurato a causa di Fatto illecito di terzi;
d) debbano sostenere controversie di Diritto civile di natura contrattuale con fornitori di beni e servizi correlati alla proprietà, custodia o possesso degli animali domestici indicati in Polizza, purché il valore in lite sia superiore a 500,00 euro.
Art. 5.3 - Consulenza legale telefonica
A integrazione delle garanzie la Compagnia offre per il tramite di DAS un servizio assicurativo di consulenza legale telef onica nell’ambito delle materie previste in copertura. L’Assicurato potrà accedere al servizio DAS contattando il Numero Verde 000.00.00.00 in orario d’ufficio (dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00) e ottenere consulenza legale per:
• affrontare in modo corretto controversie di natura legale;
• impostare correttamente comunicazioni rivolte a controparti, come ad esempio richieste di risarcimento o diffide;
• ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.
Art. 5.4 - Dove operano le garanzie
Le garanzie riguardano i Sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:
• in tutti gli Stati d’Europa, nell’ipotesi di danni extracontrattuali e di procedimento penale;
• nei Paesi dell’Unione Europea, in Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco e Regno Unito, nell’ipotesi di vertenze di natura contrattuale.
Il servizio assicurativo di consulenza legale telef onica è attivo in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx.
Art. 5.5 - Persone assicurate
Le garanzie operano a favore del Contraente, delle persone che rientrano nel suo Stato di Famiglia e dei conviventi che tali risultino da riscontro anagrafico.
Le garanzie operano inoltre a favore delle persone autorizzate dal Contraente a tenere in custodia gli animali domestici indicati in Polizza, purché non esercitino tale attività in forma professionale.
La Compagnia non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza, fatta eccezione per l’IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati, nel caso in cui il Contraente non possa portarla in detrazione, e per il pagamento del contributo unificato.
La garanzia è esclusa per:
a) danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
b) fatti conseguenti a tumulti popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, scioperi e serrate;
c) controversie e procedimenti derivanti da proprietà o da guida di veicoli, mezzi nautici e aerei a motore;
d) controversie relative alla materia fiscale/tributaria e amministrativa, ad eccezione dei procedimenti penali;
e) diritto di famiglia, diritto delle successioni e delle donazioni;
f) controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà, custodia o possesso di animali non rientranti tra gli animali domestic i indicati in Polizza;
g) controversie contrattuali con la Compagnia e con la Banca.
In caso di controversie tra più Persone assicurate la garanzia opera esclusivamente a favore del Contraente.
Art. 5.7 - Insorgenza del Sinistro e operatività della garanzia
Il Sinistro si intende insorto quando:
a) si verifica il primo evento che ha dato origine al diritto al risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento per danni extra- contrattuali;
b) è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto da parte dell’Assicurato, nei restanti casi.
Qualora il fatto che dà origine al Sinistro si protragga attraverso più violazioni successiva della stessa natura, il Sinistro si intende insorto nel momento del verificarsi della prima violazione, anche presunta.
La garanzia assicurativa riguarda i Sinistri che insorgono:
• dalle ore 24.00 della data di effetto del contratto, se si tratta di risarcimento di danni extracontrattuali o di procedimento penale o di ricorso/opposizione a sanzioni amministrative;
• trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, nel caso di vertenze contrattuali. Si precisa che:
a) se il contratto è emesso, con continuità di copertura, in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere con la Compagnia per i medesimi rischi la garanzia opera per i Sinistri che insorgono dalle ore 24.00 del giorno di stipulazione del nuovo contratto, purché il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di 90 giorni;
b) la garanzia opera anche prima della notifica all’Assicurato dell’Inf ormazione di Garanzia, nei casi di presentazione sponta- nea (art. 374 cod. proc. pen.), di invito a presentarsi (art. 375 cod. proc. pen.) e di accompagnamento coattivo (art. 376 cod. proc. pen.).
Il Sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di:
a) vertenze, promosse da o contro una o più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;
b) procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più Persone assi- curate.
PARTE NON SCRITTA
SEZIONE VI - RESPONSABILITÀ CIVILE
(operante soltanto se espressam ente richiam ata sul Modulo di polizza e se indicato il relativo premio)
La Compagnia, entro il massimale di euro 750.000,00 (settecentocinquantamila) e nei limiti qui di seguito indicati, tiene in- denne gli Assicurati – intendendosi per tali il proprietario dell’animale domestico e i suoi Familiari – della somma (capitali, interessi, spese) che questi devono risarcire, se civilmente responsabili ai sensi di legge, per i danni involontariamente causati a terzi dall’animale domestico che abbiano come conseguenza:
• morte o lesioni fisiche di persone;
• morte o lesioni fisiche di altri animali;
• danneggiamenti a cose.
L’Assicurazione comprende inoltre:
a) le lesioni fisiche causate dall’animale alla persona, esterna al nucleo familiare, che lo tiene temporaneamente ed occasionalmente in custodia a titolo gratuito e di cortesia, compreso il Lavoratore domestico durante lo svolgimento delle sue mansioni.
La garanzia è prestata fino al raggiungimento di € 50.000,00 per sinistro e Annualità assicurativa;
b) la responsabilità civile della persona, esterna al nucleo familiare, che tiene temporaneamente ed occasionalmente in custodia l’anim ale, a titolo gratuito e di cortesia, compreso il Lavoratore domestico durante lo svolgimento delle sue mansioni, per il periodo di sorveglianza/vigilanza momentanea.
La garanzia è prestata fino al raggiungimento del Massimale indicato in Polizza. Non rientrano in copertura i danni alle Cose.
Il Massimale e il limite di Risarcimento di cui al punto a) sono da intendersi per Xxxxxxx.
La garanzia s’intende prestata sempreché l’Assicurato sia in regola con la vigente normativa per la proprietà e il possesso e la detenzione del cane. Qualora vengano meno i requisiti previsti dalla predetta normativa, la Compagnia risponderà integral- mente del danno cagionato a terzi, con applicazione di uno scoperto, a carico dell’Assicurato, del 20% del danno accertato per ciascun sinistro.
La garanzia opera in tutto il mondo. Relativamente a USA, Canada e Messico, la stessa è limitata ai danni materiali a persone e cose.
Art. 6.2 - Chi non è assicurato (Persone non considerate “terzi”)
Non sono considerati terzi il proprietario dell’animale domestico e i suoi Familiari.
Art. 6.3 - Cosa non si assicura (Esclusioni)
L'Assicurazione non comprende i danni:
a) alle Cose in consegna o custodia o che l'Assicurato e i suoi familiari conviventi detenga a qualsiasi titolo;
b) conseguenti all'esercizio di attività professionali o comunque retribuite, comprese quelle di allevamento;
c) da impiego dell'animale domestico con modalità proibite dalla legge;
d) derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria;
e) ad altri animali di proprietà dell'Assicurato o dei suoi Familiari;
f) provocati dagli animali domestici mentre alloggiano temporaneamente presso pensioni per animali, in occasione di ri- covero temporaneo presso cliniche, ambulatori veterinari;
g) da incendio, esplosione o scoppio provocato dall'animale domestico;
h) derivanti da maggiori oneri, conseguenti alla responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti;
i) causati da atti dolosi dell'Assicurato, salvo se compiuti da persone delle quali debba rispondere a norma di legge;
j) derivanti da interruzione e sospensione totale o parziale, di attività industriali, commerciali, di servizio, agricole, nonché dell’utilizzo di beni.
PARTE NON SCRITTA
SEZIONE VII - NORME IN CASO DI SINISTRO
Norme relative alle Sezioni II e III - Assicurazione Assistenza Care o Care&Found
Art. 7.1. - Obblighi in caso di sinistro Assistenza
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità: in tal caso l’Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.
L’Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa:
• il tipo di assistenza di cui necessita;
• il proprio nome, cognome;
• il numero di polizza preceduto dalla sigla
✓ CHPB per la combinazione "BASIC";
✓ CHPP per la combinazione "PRESTIGE";
✓ CHPV per la combinazione "VIP";
• il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa può richiamarlo nel corso dell’assistenza. Le spese telef oniche successive alla prima chiamata sono a carico della Struttura Organizzativa.
L’inadempimento di tali obblighi può comportare la decadenza dal diritto alle prestazioni, ai sensi dell’art. 1915 Codice Civile.
Norme relative alla Sezione IV - Assicurazione Rimborso Spese
Art. 7.2. - Obblighi in caso di sinistro Xxxxxxxx spese
In caso di sinistro l’Assicurato dovrà far intervenire un Medico Veterinario affinché si prestino all’animale domestico in coper- tura le cure o i trattamenti del caso.
Inoltre l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1913 C.C., dovrà effettuare denuncia, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, dandone avviso scritto a
Europ Assistance Italia S.p.A. Xxxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx,
indicando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri – Assicurazione Rimborso Spese". L’Assicurato dovrà inviare a Europ Assistance Italia S.p.A. le seguenti inf ormazioni/documenti:
• il proprio nome e cognome;
• il numero di polizza preceduto dalla sigla
✓ CHPB per la combinazione "BASIC";
✓ CHPP per la combinazione "PRESTIGE";
✓ CHPV per la combinazione "VIP";
• giorno, ora e luogo del sinistro;
• rapporto circostanziato a cura del veterinario, su carta intestata dello stesso, attestante le cause e le modalità del sinistro;
• esami diagnostici, lastre, immagini, cartella clinica e tutto ciò che supporta la diagnosi, riportante il numero di microchip dell’animale domestico assicurato;
• ricevute con valore fiscale debitamente quietanzate;
• ulteriori certificati medici o prescrizioni che attestino il decorso delle lesioni e della malattia;
• certificato anagrafe canina;
• libretto sanitario completo;
• copia del documento di registrazione anagrafe animali d’affezione/anagrafe nazionale felina;
• qualsiasi altra documentazione veterinaria o informazione fosse necessaria per la gestione del sinistro.
L’inadempimento di tali obblighi può comportare la decadenza dal diritto alle garanzie, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
Norme relative alla Sezione V – Tutela legale
l’Assicurato dovrà segnalare tempestivamente l’accaduto a DAS contattando il numero verde
Art. 7.3 - Denuncia di Xxxxxxxx e scelta del legale
Per denunciare un sinistro
000.00.00.00 dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
DAS raccoglierà la denuncia, indicherà i documenti necessari per l’attivazione della garanzia in funzione della tipologia, fornirà tutte le inf ormazioni relative alle modalità di gestione del Sinistro e rilascerà un numero identificativo della pratica.
I documenti necessari da allegare alla denuncia, a titolo esemplificativo, sono:
• una sintetica descrizione di quanto accaduto;
• generalità e recapiti della controparte;
• copia della corrispondenza intercorsa;
• copia di contratti, verbali delle Autorità eventualmente intervenute, documentazione fotografica, ecc.;
• copia dell’avviso di garanzia o ogni altro atto civile, penale o amministrativo notificato.
Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese dell’Assicurato secondo le norme fiscali di bollo e di registro.
L’Assicurato dovrà far pervenire a DAS la notizia di ogni atto, a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente,
tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa.
In caso di procedimento penale, l’Assicurato è tenuto a denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio l’azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell’indagine penale.
Contemporaneamente alla denuncia del Sinistro o al momento dell’avvio dell’eventuale fase giudiziale, l’Assicurato può indi- care a DAS un legale di propria fiducia – residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia – al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo.
Se l’Assicurato non fornisce tale indicazione, DAS può individuare direttamente il legale.
Se l’Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, DAS garantirà gli onorari del legale domiciliatario con il limite della somma di 3.000 euro. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per Sinistro e per anno assicurativo.
L’Assicurato deve in ogni caso conferire regolare mandato al legale individuato fornendo allo stesso tutte le informazioni e la documentazione necessarie per consentire la miglior tutela dei propri interessi.
La scelta del legale fatta dall’Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con la Compagnia o con DAS.
Art. 7.4 - Gestione del Sinistro
Ricevuta la denuncia del Sinistro, DAS (ai sensi dell’art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private – D. Lgs 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine l’Assicurato dovrà rilasciare a DAS, ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia.
In tale fase stragiudiziale, la DAS valuterà l’opportunità di ricorrere o aderire ad un procedimento di risoluzione amichevole delle controversie.
Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, DAS trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell’art. 8, Denuncia del sinistro e scelta del legale”.
Art. 7.5 - Quali regole occorre rispettare per avere diritto alle prestazioni
Per avere diritto alle prestazioni previste l’Assicurato è tenuto al rispetto delle seguenti disposizioni:
a) deve denunciare il Sinistro tempestivamente e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;
b) deve tenere aggiornata DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste in polizza;
c) prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e avere ottenuto conferma a procedere;
d) prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di DAS. DAS in ogni caso non sosterrà né rimborserà spese del legale per attività che non siano state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
e) non può concordare direttamente con la controparte, senza preventiva autorizzazione di DAS, alcuna transazione o accordo a definizione della controversa, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico di DAS. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza – con conseguente impossibilità per l’Assicurato di preventiva richiesta di benestare – i quali verranno ratificati da DAS a seguito di verifica dell’effettiva urgenza e convenienza dell’operazione.
Art. 7.6 - Esonero di responsabilità
La Compagnia e DAS non sono responsabili dell’operato di legali e periti.
DAS non sarà responsabile di eventuali ritardi nella gestione del Sinistro che siano stati determinati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste dell’Assicurato.
Art. 7.7 - Disaccordo sulla gestione del Sinistro
In caso di divergenza di opinione fra l’Assicurato e DAS sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all’Assi- curato, di un giudizio o di un ricorso al giudice superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi.
Se un tale accordo non si realizza, l’arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge. L’arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente.
Qualora la decisione dell’arbitro sia sfavorevole all’Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere da DAS la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, nel caso in cui il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS stessa, in linea di fatto o di diritto.
Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale e interessi spettano esclusivamente all’Assicurato, mentre spetta a DAS quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato per spese, competenze e onorari in ambito giudiziale e stragiudiziale.
Norme relative alla Sezione VI – Responsabilità Civile
Art. 7.9 - Obblighi in caso di sinistro Responsabilità civile
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:
• f are denuncia scritta, accedendo alla propria Home Banking, selezionando in sequenza il prodotto assicurativo acquistato e utilizzando l'apposita funzione dedicata oppure compilando l’apposito modulo cartaceo reperibile chiamando il numero verde dall’Italia 800.909.650 oppure il numero x00 00 0000 0 per chiamate dall’estero, entro 10 giorni dal fatto o dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza. La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro;
• mettere a disposizione di Compagnia e perito incaricato ogni documento utile e ogni altro elemento che possa comprovare il danno;
• fornire alla Compagnia tutti gli elementi utili per identificare l'animale domestico (numero di microchip);
• comunicare tempestivamente le notizie, richieste od azioni avanzate, relativamente al Sinistro, dall'infortunato, dal dan- neggiato o dagli aventi diritto, adoperandosi per l'acquisizione di ogni elemento utile.
L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
Art. 7.10 - Gestione delle vertenze del danno
La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione della vertenza tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato. Designa, ove occorra, legali e tecnici avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso. Tuttavia, in caso di definizione transattiva del danno la Compagnia a richiesta dell’Assicurato e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell’avvenuta transazione.
entro i limiti di un importo
Sono a carico della Compagnia le spese per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato,
pari ad un quarto del massimale indicato sul modulo di polizza; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra la Compagnia ed assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Compagnia non riconosce le spese sostenute dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
PARTE NON SCRITTA
Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. una Società del Gruppo Helvetia
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Capitale Sociale € 15.600.000 i.v.
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Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 1.00062 Iscr. Albo Gruppi Ass. n. d’ord. 031