CONVENZIONE
PA-POMPEI|28/09/2022|CONVENZIONI ITALIA 29
CONVENZIONE
“CULTURA TESSILE A POMPEI”
TRA
Il Parco Archeologico di Pompei, con sede in Pompei, Via Plinio 26, 80045, C.F. 90083400631, nella persona del Direttore Generale, xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, e domiciliato per la carica presso il Parco, di seguito denominato PAP, o anche solo Parco
e
L’ Università Sapienza di Roma- Dipartimento di Scienze dell’Antichità, con sede presso Ple. Xxxx Xxxx, n. 5, I civico, città Roma - CAP 00185, Codice Fiscale e Partita IVA n. 02133771002, rappresentato dal Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx in qualità di Direttore del Dipartimento, di seguito denominato L’Università;
Visto
- il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.m.i., in particolare l'art. 6, comma 1, secondo cui la valorizzazione dei beni culturali "comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale" e l'art.111 secondo cui la valorizzazione dei beni culturali consiste, tra l'altro, "nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali finalizzate [... ] al perseguimento delle finalità indicate all'art. 6"; specificamente:
- l’art 118 secondo cui il Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo può valorizzare il patrimonio culturale del proprio territorio attraverso la collaborazione e la promozione di attività di studio e ricerca anche congiuntamente con le Università e altre Istituzioni di ricerca operanti sul territorio nazionale;
- l’art. 119 secondo cui il Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo può concludere accordi con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati, per diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la fruizione;
- gli artt. 17 (catalogazione), 29 (conservazione), 88 e 89 (concessioni di ricerca), 111 cc.1-2-3, 112 cc.1 e 4 e 114 c.1 (attività di valorizzazione)
-l’art. 15 della L. n. 241 del 7/8/1990, che prevede
molteplici forme di collaborazione tra gli Istituti del Ministero e le Università in ordine alla catalogazione, conservazione, alla conoscenza, alla ricerca e alla valorizzazione del patrimonio culturale nel rispetto dei rispettivi compiti istituzionali;
- il decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante l’“organizzazione e funzionamento dei musei statali”
- il decreto ministeriale del 23.01.2016 in materia di “riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’art.1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015 n.208”;
- il decreto ministeriale 12 gennaio 2017 e ss.mm.ii (GU 10.3.17) in materia di “adeguamento delle soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura…”;
- l’art.3 dello Statuto del Parco Archeologico di Pompei che prevede, tra l'altro, tra le proprie attività, lo svolgimento di "attività di studio e di pubblicazione dei materiali esposti e/o conservati presso il Parco e di tutti i beni relativi al patrimonio ricadente o non ricadente nella competenza del Parco ma comunque connessi'' (lett.g) nonché lo svolgimento di "ricerche in autonomia o in collaborazione con Università, Enti ed Istituti di ricerca, italiani e stranieri, rendendone pubblici i risultati, in ogni forma ritenuta necessaria" (lett.h) e la collaborazione ad "attività formative, ivi comprese quelle coordinate e autorizzate dagli altri Uffici· del Ministero, anche ospitando tirocini curricolari, formativi e professionali e iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate alle proprie attività" (lett.i)
PREMESSO CHE
- il Ministero della Cultura esercita le funzioni in materia di tutela e conservazione del patrimonio culturale;
- il Parco Archeologico di Pompei è un Istituto del MiC di rilevante interesse culturale, dotato di autonomia speciale;
- l’Università ha competenze specifiche negli obiettivi previsti dalla convenzione svolgendo programmi e progetti di ricerca, finalizzati all’ampliamento delle conoscenze, alla formazione di nuove competenze, di promozione e valorizzazione dei risultati delle ricerche, dichiarando di svolgere sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla Cooperazione» (art. 5, co. 6°, d.lgs. n. 50 del 2016);
CONSIDERATO CHE
- «i beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività» (art. 2, co. 4°, Codice) e la valorizzazione del patrimonio culturale pubblico «comprende anche la promozione ed il
sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio» stesso (art. 6, co. 1°, Codice);
- la fruizione del patrimonio culturale pubblico da parte della collettività è al contempo l’obiettivo e l’oggetto di una funzione pubblica e di una serie correlata di servizi (in particolare, per la conservazione e il restauro di tale patrimonio) cui sono chiamate - per Costituzione e per legge - le amministrazioni pubbliche e gli stessi centri da esse costituiti ex art. 29, co. 11°, Codice, secondo le proprie competenze;
- tra le iniziative previste figurano collaborazioni tra Musei, Soprintendenze e Università in relazione ad attività di formazione quali dottorati di ricerca e master con il coinvolgimento degli studenti in esperienze pratiche all'interno delle strutture del MiC; progetti di ricerca per la valorizzazione e la conservazione del patrimonio culturale e paesaggistico, attività di studio;
- è volontà del Parco Archeologico di provvedere a una maggiore conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio dell’area archeologica di Pompei attraverso la promozione di ricerche tematiche e progettuali destinate ad avviare programmi di recupero monumentale ambientale e di corretta fruizione;
- il presente Accordo configura un modello organizzativo fra le parti finalizzato alla valorizzazione e conservazione di beni culturali di appartenenza pubblica;
- tale modello organizzativo trova conferma anche nella disciplina europea (direttiva UE 26 febbraio 2014, n. 24) e nella conseguente disciplina italiana d'attuazione (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), secondo cui le amministrazioni aggiudicatrici sono anche gli
«organismi di diritto pubblico», in quanto soddisfa i requisiti indicati (art. 3, co. 1°, lett. d, d.lgs. n. 50 del 2016);
- in base all'indicata disciplina (europea e italiana) «un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione» (art. 5, co. 6°, d.lgs. n. 50 del 2016);
- è interesse comune delle Istituzioni, pertanto, definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione sul piano scientifico, didattico, formativo e della valorizzazione, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale didattica e statutaria;
- le attività previste dal presente Accordo sono da intendersi come deputate ad assicurare gli scambi di esperienze e di collaborazioni professionali necessari al reciproco supporto ed alla migliore attuazione di principi generali
di leale cooperazione istituzionale, di buon andamento dell'amministrazione pubblica e di economicità delle relative attività;
- fra il Parco Archeologico di Pompei e l’Università La Sapienza di Roma è già stata stilata una convenzione (rep.05 del 09.07.2019) per lo studio dei reperti tessili di pertinenza del PAP;
L’imputazione della spesa al capitolo di bilancio 2022 del Parco Archeologico di Pompei
n.1.2.1.005 IMP. 190 - €6.000,00
tanto visto, premesso e considerato, si conviene e stipula quanto segue: Art. 1 (PREMESSE)
Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione che si attiva con il fine di ampliare la conoscenza del patrimonio archeologico del PAP in funzione di una promozione e valorizzazione dei beni archeologici in oggetto.
Art. 2 (OGGETTO E OBIETTIVI)
2.1 Scopo dell’accordo è lo sviluppo e il mantenimento di forme di collaborazione per lo svolgimento di programmi e progetti di ricerca e di didattica, finalizzati all’ampliamento delle conoscenze, alla formazione di nuove competenze, di promozione e valorizzazione dei risultati delle ricerche sulla cultura tessile di Pompei. Ovvero, lo studio dei manufatti tessili rivenuti a Pompei sulla base di specifiche analisi archeometriche-archeologiche, per le quali si metteranno a disposizione le strumentazioni previste dalla moderna metodologia e lo studio e analisi inerenti agli utensili per la filatura e la tessitura, i contesti di produzione, le testimonianze iconografiche e i calchi in gesso di individui, ai fini di una loro fruizione e valorizzazione anche attraverso il recupero della documentazione d’archivio relativa alla loro provenienza e possibile contestualizzazione.
2.2 Il raggiungimento di questi obiettivi è perseguito attraverso le seguenti indagini: Reperti tessili e calchi:
● Analisi archeometriche (microscopia ottica ed elettronica a scansione, tecniche cromatografiche e spettroscopiche: FTIR, RAMAN, analisi chimiche per la caratterizzazione dei coloranti, del DNA delle fibre, e per la datazione dei reperti);
● Interventi conservativi: sviluppo di protocolli specifici a protezione dei materiali tessili da fattori di stress e degrado accelerato in ambito museale e nei depositi archeologici.
● Recupero e studio della documentazione d’archivio relativa alla loro provenienza
e contestualizzazione;
● Studio e analisi dei calchi in gesso recanti tracce
stoffe, indumenti e accessori;
Utensili e strumenti per la filatura e la tessitura:
● Analisi composizionali: sezioni sottili, XRF, XRD
● Analisi delle tracce d’uso (microscopia ottica e a scansione elettronica)
● Studio della documentazione d’archivio relativa alla loro provenienza e
contestualizzazione;
Contesti di produzione tessile:
● Rilievo planimetrico, architettonico e ricostruzione digitale
● Interventi di ricognizione, pulitura, e eventuali verifiche archeologiche puntuali condotte sotto la responsabilità scientifica del PAP;
Decorazione parietale/iscrizioni/graffiti connessi alla produzione tessile:
● Documentazione fotografica e rilievo
● Consulenza per musealizzazione e fruizione di ambienti legati al ciclo produttivo o al trattamento dei reperti tessili;
Tutte le attività citate saranno precedentemente concordate e autorizzate dai referenti del PAP.
Le Parti si riservano la possibilità di integrare le condizioni previste nel presente accordo sottoscrivendo apposite convenzioni applicative che dovranno essere oggetto di approvazione da parte degli organi dei rispettivi enti.
Gli interventi concordati saranno parte di un progetto di ricerca incentrato su struttura, organizzazione e impatto sociale della produzione tessile a Pompei. Con approccio integrato e multidisciplinare la finalità della cooperazione proposta è quella di ricostituire un quadro complessivo dei tessuti antichi, utilizzando materiali archeologici inediti e valorizzando così una fondamentale componente della vita quotidiana, che da sempre costituisce un motivo essenziale dell’interesse per Pompei. Le indagini archeometriche saranno indirizzate alla conoscenza dell’ampio spettro finora mai indagato delle molteplici tecniche tessili presenti a Pompei. A questo tipo di analisi, parallelamente, ci si propone di effettuare, con analisi macro- e microscopiche, precisi riscontri delle fibre e della struttura dei tessuti di cui si conservano tracce sui calchi in gesso di individui e su altri oggetti. Tutti questi nuovi dati saranno integrati da indagini, studi e ricerche archeologiche relative sia agli utensili e strumenti della produzione (pesi da telaio, fusi e fuseruole ecc.) sia ai contesti di produzione (abitazioni e officine), prendendo in esame sia la loro relativa documentazione archeologica sia tutto l’apparato iconografico (decorazioni parietali e musive, e dalla documentazione storica); si prevede inoltre come parte integrante l’applicazione
dell’archeologia sperimentale e in questo ambito si formuleranno specifici protocolli sperimentali in collaborazione con artigiani specialisti di tessitura e tintura tradizionali.
Per gli aspetti fondamentali del restauro e della conservazione dei materiali è prevista una stretta collaborazione con i dipartimenti di Chimica, Biologia Ambientale e Fisica di Sapienza Università di Roma.
Sapienza fornisce ricercatori e docenti altamente specializzati, come pure la collaborazione di dottori di ricerca e xxxxxxxxx xxxxxxxxx e magistrali, con il coinvolgimento di studiosi presso i laboratori dei Dipartimenti di Chimica, Biologia Ambientale, Fisica e Scienze dell’Antichità (Laboratorio di analisi tecnologica e funzionale dei manufatti, X. Xxxxxxxx). Sapienza si avvale inoltre per le indagini archeologiche- archeometriche delle collaborazioni con: INFN, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare; ISPC-CNR; Fondazione Pisana per la Scienza ONLUS.
Le attività soggette a specifiche autorizzazioni di legge saranno subordinate al rilascio delle stesse.
Art .3 (REFERENTI SCIENTIFICI)
Il programma di collaborazione e ricerca è coordinato dal xxxx. Xxxxx Xxxxx come referente scientifico dell’Università e dal xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx per conto del Parco Archeologico di Pompei.
L’Università indica come referente scientifico il xxxx. Xxxxx Xxxxx, il Parco Archeologico di Pompei indica come referente il Laboratorio di Ricerche Applicate, nella persona della dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx (responsabile del Laboratorio).
Art. 4 (DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE)
4.1 Le Parti comunque stabiliscono quale principio generale che, salvo quanto dispone la legge in materia di proprietà intellettuale, nel caso in cui le parti conseguano in comune risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite diritto d'autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota.
4.2 Nel caso i soggetti coinvolti dovessero concordare che parte del know-how generato dalle attività in convenzione abbia una valenza tale da giustificare una protezione intellettuale, saranno stipulati accordi specifici che regoleranno i diritti e i doveri delle parti secondo i propri regolamenti e norme in vigore, sempre e comunque favorendo prioritariamente l’interesse pubblico. I diritti e doveri così definiti sopravvivranno oltre la data di scadenza della presente Convenzione.
Art. 5 (DOCUMENTAZIONE)
5.1 Le Università e loro articolazioni forniranno tutti i dati e le documentazioni risultanti dal Programma, come report e immagini, al Parco Archeologico di Pompei. Tali materiali verranno forniti in copia cartacea o digitale a seconda
della tipologia di dati - compresi i “dati sorgente” di eventuali indagini e rilievi. Il PAP ne conserverà i diritti di utilizzo per ogni fine consentito dalla legge.
5.2 Le attività della presente Convenzione saranno sintetizzate in una relazione generale con ambiti, obiettivi e modalità che avrà un aggiornamento annuale contenente un report delle attività in situ.
5.3 le attività (comprese eventuali tesi, progetti, collaborazioni che si intendono attuare nell’ambito degli studi oggetto di convenzione), le modalità di uso e divulgazione degli esiti dello studio in oggetto e dei dati da esso derivante, in tutto o in parte, andranno preventivamente concordate e autorizzate dal PAP. Il PAP assicura - compatibilmente con le esigenze delle attività di cantiere in corso - a docenti e collaboratori dell’Università autorizzati i cui nomi saranno comunicati dal responsabile scientifico e a eventuali collaboratori occasionali (testisti, tirocinanti e dottorandi anch’essi autorizzati):
- l'accesso alle aree archeologiche di sua competenza interessate dalle attività oggetto della presente convenzione, previa autorizzazione da parte del PAP nella persona del referente della presente convenzione;
- l'eventuale prelievo di campioni nelle aree di scavo per eventuali analisi previa autorizzazione da parte del PAP nella persona del referente della presente convenzione.
Art. 6 (RISERVATEZZA)
6.1 Ogni Parte deve:
- mantenere la segretezza delle informazioni riservate, indicate come tali, di ciascun'altra Parte;
- non utilizzare alcuna delle informazioni riservate dell'altra Parte, fatto salvo quanto previsto per l'esecuzione degli obblighi secondo il presente protocollo;
- non divulgare alcuna delle informazioni riservate di nessuna delle Parti ad alcun individuo diverso dal personale impegnato nelle attività comuni che deve esserne informato per svolgere gli obblighi della loro Parte secondo il presente Accordo.
6.2 Le Parti si impegnano a mantenere riservate tali informazioni confidenziali usando lo stesso grado di attenzione che userebbero per proteggere le proprie informazioni riservate.
6.3 Gli obblighi di riservatezza, di cui al presente articolo rimarranno in vigore per cinque anni dalla scadenza del presente accordo.
6.4 Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR.
Art. 7 (RICERCA E PUBBLICAZIONE)
7.1 L’obiettivo fondamentale delle Parti è condurre attività di ricerca con lo scopo di generare nuove conoscenze e promuovere la divulgazione dei risultati della ricerca per il bene pubblico.
7.2 Le relazioni e/o i risultati derivanti dall’attività oggetto della presente convenzione potranno essere, in tutto o in parte, oggetto di pubblicazione scientifica con la preventiva autorizzazione scritta del PAP.
7.3 Le suddette Parti riconoscono la possibilità di ricorrere a partner, previa autorizzazione scritta del PAP, in qualsiasi pubblicazione riguardante la ricerca relativa al progetto o in qualunque fase di indagine che richieda competenze aggiuntive.
7.4 L’uso e diffusione dei risultati delle attività saranno realizzati di comune accordo e coerentemente con le mission degli Enti coinvolti, in ogni caso finalizzati ad aumentare la conoscenza sui temi di comune interesse.
7. 5 La pubblicazione dei dati dovrà avvenire in maniera congiunta con il PAP.
Art. 8 (PUBBLICITÀ)
8.1 Le Parti accettano di lavorare insieme con l’obiettivo di preparare la pubblicità o il materiale promozionale in relazione al progetto e accettano che venga diffuso materiale idoneo che pubblicizzi il progetto e la partecipazione delle parti.
8.2 Nessuna delle parti userà il nome, il marchio o il logo di qualsiasi altra parte senza previa approvazione scritta di tale parte.
8.3 Le parti accettano che la pubblicità o i materiali promozionali includano i nomi di tutti gli enti coinvolti.
Art. 9 (DURATA)
9.1 La validità della presente convenzione è di 3 (tre) anni a partire dalla data di sottoscrizione, al termine del quale potrà essere espressamente rinnovata per iscritto.
9.2 Alla presente convenzione possono aderire, previo consenso delle parti, altre istituzioni la cui adesione sia ritenuta utile al conseguimento e/o ampliamento e/o potenziamento degli obiettivi della presente convenzione.
9.3 Le parti possono recedere dalla presente Convenzione con preavviso di 60 giorni, da comunicarsi per iscritto via PEC. In tal caso, sono fatti salvi gli impegni assunti alla data di comunicazione del recesso.
Art. 10 (ONERI)
10.1 Il presente atto non comporta oneri finanziari per il Parco ad esclusione di quanto previsto dal punto 10.3.
10.2 Le parti si riservano, in merito a specifici progetti ed attività che si caratterizzano per la particolare complessità inerenti all’attuazione del presente atto, di integrare le condizioni previste nello stesso previa stipula di appositi
accordi attuativi/integrativi.
10.3 Il PAP potrà riconoscere all’Università solo il rimborso annuale delle eventuali spese sostenute (per i propri mezzi e per il responsabile scientifico e i collaboratori) nei limiti di 6.000,00 (seimila,00) euro per il totale dei tre anni, dietro presentazione annuale della rendicontazione delle stesse. Per spese rimborsabili si intendono i costi per materiali consumabili, analisi in laboratori esterni alla presente Convenzione, rimborsi viaggio per consulenze e/o recuperi sul campo.
10.4 l’eventuale rimborso delle spese di cui sopra non si configura come corrispettivo erogato a fronte di specifici servizi resi dai beneficiari, di conseguenza è da ritenersi fuoricampo l'applicazione dell'IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del d.p.r. n. 633/72 e successive modifiche.
Art. 11 (SICUREZZA- GARANZIA ASSICURATIVA)
11.1 Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 integrato con il D.Lgs. 3.8.2009, n. 106 ss.mm.ii si stabilisce che l’Università assume tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del proprio personale e/o soggetti ospitati e/o propri collaboratori coinvolti a qualsiasi titolo nelle attività di cui alla presente.
11.2. Le posizioni di garanzia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D.Lgs. 9.4.2008, n 81 e s.mm.ii. sono assunte dai soggetti indicati dalle specifiche norme di legge e regolamenti in materia nonché dalla propria organizzazione interna.
11.3 Il personale di entrambe le parti contraenti sarà tenuto ad uniformarsi alle leggi, ai regolamenti, disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente atto, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del Responsabile di struttura ai fini della sicurezza. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sul datore di lavoro dell'ente di provenienza che si attiverà eventualmente integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti. Il Responsabile della sicurezza della sede ospitante fornirà, prima dell'accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sede di espletamento delle attività, le informazioni riguardanti le misure di sicurezza prevenzione e protezione in vigore presso la sede. In seguito sarà rilasciata apposita dichiarazione controfirmata.
11.4 Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 8112008 e successive modifiche e/o integrazioni e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli altri obblighi
xxxxxxxx sul responsabile della struttura/ente di provenienza.
11.5 Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente atto verrà impegnato a svolgere le attività.
11.6 L’Università provvederà, inoltre, a garantire idonee coperture assicurative agli eventuali studenti, ai tesisti e ai dottorandi che prenderanno parte al progetto, comprendendo nelle suddette coperture anche gli eventuali danni che gli stessi possano arrecare alle strumentazioni e al Patrimonio culturale durante la loro presenza in sito, sollevando il PAP da eventuali danni che possano derivare dalle attività di cui alla presente convenzione a persone, cose, strutture, nonché ai propri mezzi e personale. Non potranno, in ogni caso, essere imputate al PAP conseguenze derivanti da cause ad esso non imputabili.
Art. 12 (CONTROVERSIE)
12.1 Le parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere dall’esecuzione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo le parti accettano la competenza del Foro di Napoli.
Art. 13 (TRATTAMENTO DATI)
13.1. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente ai fini del presente atto, vengano trattati esclusivamente per le finalità del presente atto, mediante le operazioni descritte -dall'art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione del presente atto. Inoltre, detti dati potranno essere trattati per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle parti. Delegati/autorizzati al trattamento sono i responsabili di vertice di ciascuna parte.
13.2 Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR.
13.3 I dati personali saranno trattati in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 e saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del medesimo e trattati - nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità-dalle parti e da persone all'uopo nominate responsabili, referenti e incaricate.
Art. 14 (DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI)
14.1 il presente atto viene redatto per scrittura privata non autenticata in unico esemplare, si compone di n. 11 pagine, sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata ai sensi dell’art. 15 della L. n. 241/1990, assolve
l’imposta di l’imposta di registro per il caso d’uso in modo virtuale a carico dell’Università.
Art.15 (RINVIO)
15.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si rinvia alle leggi e ai regolamenti in vigore.
Per Il Parco Archeologico di Pompei Per L’ Università La Sapienza
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx
Firmato digitalmente da ZUCHTRIEGEL XXXXXXX XXXXXXXX
C: IT
Firmato digitalmente da
XXXXXXX XXXXX
C = IT