Assicurazione multirischio per gli impianti fotovoltaici
Assicurazione multirischio per gli impianti fotovoltaici
00
DIP Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: Assicuratrice Val Piave S.p.A.– Italia – Iscritta allAlbo Imprese IVASS n. 1.00030
Le iPnrfoodrmoattzoio:niEpnreecrgonytrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri docu
menti
Che tipo di assicurazione è?
Prodotto multirischio per la copertura degli impianti fotovoltaici dai danni materiali e diretti causati da qualsiasi evento che non sia esplicitamente escluso in polizza, dai relativi danni indiretti e dai danni che possono essere involontariamente causati a terzi al fine di tutelare legalmente lAssicurato. Il prodotto è strutturato nelle sezioni: Xxxxx Xxxxxxx; Xxxxx Xxxxxxxxx; Responsabilità Civile.
Che cosa è assicurato?
Sezione I – Xxxxx Xxxxxxx (obbligatoria)
La Società, a seguito di rischi non espressamente esclusi dal contratto:
indennizza i danni materiali e diretti causati al macchinario assicurato, nellambito della o delle ubicazioni dichiarate in polizza;
rimborsa le spese necessariamente sostenute per: i) demo lire, sgomberare, trattare e trasportare a idonea discarica i residui del sinistro; ii) rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare comprese le spese di montaggio e smontaggio
il macchinario assicurato non colpito dal sinistro o par zialmente danneggiato a seguito dello stesso.
Con pagamento di un sovrappremio, previo accordo con la So cietà, è possibile estendere la copertura ad ulteriori garanzie, di cui le principali sono indicate nel DIP aggiuntivo. A titolo esem plificativo: fenomeno elettrico ed elettronico e/o guasto al mac chinario assicurato; furto, ricorso terzi; terremoto.
È possibile estendere la copertura alle seguenti ulteriori garan zie, a scelta dellAssicurato:
Sezione II – Xxxxx Xxxxxxxxx
La Società, a seguito di un sinistro indennizzabile ai sensi della Sezione I Xxxxx Xxxxxxx:
indennizza le perdite di profitto che possono derivare dallinterruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica.
Sezione III – Responsabilità Civile
La Società, a seguito di un evento accidentale verificatosi in re lazione alla proprietà e gestione del macchinario assicurato alla Sezione I Xxxxx Xxxxxxx:
tiene indenne lAssicurato di quanto questi, quale civilmen te responsabile, sia tenuto a pagare (capitale, interessi, spese) a fronte di danni involontariamente causati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a co se.
SOMME ASSICURATE
La Società indennizza lAssicurato nei limiti delle somme assicu rate e/o lo tiene indenne nei confronti di terzi per i massimali indicati sulla scheda di polizza e sottoscritti dal Contraente.
Che cosa non è assicurato?
Di seguito si riporta una sintesi delle principali esclusioni. Re stano valide le informazioni di dettaglio fornite, per ogni tipolo gia di garanzia, nelle Condizioni Generali di Assicurazione.
Sezione I – Xxxxx Xxxxxxx
Sono esclusi:
i pannelli non certificati e/o non conformi rispetto a tutte le prescrizioni tecniche imposte dal Gestore dei Servizi Elettrici;
cose o parti di esse, in fase di costruzione, montaggio, smontaggio e/o collaudo e messa in servizio se non con nessi a lavori di manutenzione o revisione;
le linee di distribuzione o trasmissione di energia oltre i 300 metri dallubicazione dellimpianto;
i pannelli stand alone utilizzati ad esempio per lalimentazione di segnalazioni od illuminazione stradale.
Salvo che siano state acquistate le relative estensioni di garan zia, ove previste, sono esclusi i danni causati da o dovuti a:
furto, rapina, xxxxxxx, estorsione e similari; dolo e colpa grave del Contraente/Assicurato;
eventi e/o danni per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, costruttore e/o manutentore;
mancata e/o anormale manutenzione;
errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fu sione, di esecuzione e di installazione;
deperimento o logoramento o usura che siano conseguen za naturale delluso o del funzionamento;
aumenti del costo di riparazione o sostituzione in seguito allapplicazione di leggi/ordinanze;
difetti di rendimento;
umidità, brina e condensa, stillicidio, infiltrazione, animali e vegetali in genere, contaminazione;
inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o vendito re per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; funzionamento improprio del macchinario ed esperimenti e/o prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento; sono inoltre escluse le spese di manutenzione, aggiornamento e miglioramento;
dovuti a sovraccarico di neve, qualora i moduli e gli im pianti fotovoltaici non siano conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve.
Sezione II – Xxxxx Xxxxxxxxx
Non sono indennizzabili le perdite di profitto conseguenti a pro lungamento dellinattività derivanti da un sinistro causato da:
mancata disponibilità da parte dellAssicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dellattività;
sospensione, scadenza, annullamento o revoca di loca
Dove vale la copertura?
Sezione I – Xxxxx Xxxxxxx, Sezione II – Danni Indiretti: valgono sul territorio italiano. Le cose assicurate sono garantite nelle ubicazioni indicate in polizza.
Sezione III – Responsabilità Civile: la RC relativa alla proprietà dellimpianto è valida per le ubicazioni specificatamente indica te in polizza.
Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio, sullesistenza di altre polizze a copertura dello stesso e su eventuali sinistri precedenti. Nel corso del contratto devi comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato e leventuale successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso ri schio. Linosservanza delle suddette disposizioni può comportare la perdita totale o parziale del diritto allindennizzo o la cessa zione della polizza.
In caso di sinistro: fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; darne avviso scritto alla Società o allAgenzia alla quale è assegnata la polizza tempestivamente e, in ogni caso, entro tre giorni da quando ne hai avuto conoscenza; presentare denuncia allAutorità competente per furto o eventi di natura presumibilmente dolosa; inviare alla Società una copia di tale de nuncia e lelenco dettagliato dei danni subiti; conservare le tracce e gli indizi del sinistro fino al sopralluogo del perito incaricato.
Quando e come devo pagare?
Il Premio è pagato al rilascio della polizza e può avere frazionamento annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale o pagamento unico anticipato, a scelta del Contraente. Il premio è comprensivo delle imposte dovute per legge.
Il premio deve essere pagato allIntermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società. I mezzi di pagamento previsti dal la Società sono: assegno bancario o circolare non trasferibile, bonifico, vaglia postale o similare, carte di credito o pos, nonché denaro contante entro i limiti previsti dalla normativa in vigore.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Il contratto ha validità dalle ore 24 del giorno in cui è effettuato il pagamento del premio, salvo che la polizza stabilisca una data di decorrenza successiva. Il contratto può avere durata annuale, poliennale o temporanea e può essere stipulato con tacito rinnovo o a scadenza automatica, a scelta del Contraente/Assicurato: nel primo caso, in mancanza di disdetta, lassicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un ulteriore anno; nel secondo, il contratto cessa alle ore 24 del giorno della scadenza, senza necessità di disdetta.
In caso di mancato pagamento delle rate di premio successive, lassicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno do po quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dellart. 1901 del Codice Civile.
Come posso disdire la polizza?
In caso di contratto annuale o poliennale è possibile recedere dal contratto previa comunicazione, mediante lettera raccomandata, spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza. In caso di recesso non sono previsti oneri aggiuntivi.
Ci sono limiti di copertura?
In polizza e nelle Condizioni Generali di Assicurazione sono indi cate le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo previsti dal le singole garanzie. Di seguito si elencano i principali.
! Per le Sezioni I, II, III: il valore di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo indicati in polizza varia in funzione di parame tri oggettivi e soggettivi, quali il tipo di attività assicurata, la tipologia dellimpianto ed i precedenti assicurativi.
quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisi ca, siano qualificabili come controllanti, controllate o col legate.
zioni, licenze, concessioni, commesse o contratti;
difetto di rendimento del macchinario o mancato rag giungimento delle performance attese.
Sezione III Responsabilità Civile
Lassicurazione non indennizza i danni:
derivanti da attività diverse dalla proprietà e gestione del macchinario assicurato o da RC professionale;
sono altresì esclusi gli importi che lAssicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali e, comunque, a carattere sanzionatorio e non risarcitorio;
ai soggetti non considerati terzi: i) il coniuge, i genitori, i figli del Contraente/Assicurato, nonché ogni altra persona con lui convivente; ii) quando lAssicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante; iii) le Società le
Assicurazione multirischio per gli impianti fotovoltaici
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Compagnia: Assicuratrice Val Piave S.p.A.
Prodotto: “Energy”
Data di aggiornamento: maggio 2022 (ultima versione disponibile)
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le ca- ratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Assicuratrxxx Xxx Xxxxx Spa con sede legale in xxx Xxxxxxxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx, X. Xxx Xxxxxx 00000000000, X.X. / Xxxxxxxx Xx- prese di Belluno 00000000000; telefono: (x00) 0000-000000 – (x00) 0000-000000 - Fax: (x00) 0000-000000.
Sito internet: xxx.xxxxxxxx.xx; e-mail: xxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx; PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx
Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni danni con D.M. n° 4617 del 10.10.1962 (G.U. n° 51 del 22.2.1963) - Iscritta all’albo
gruppi assicurativi al n° 010 ed all’albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n° 1.00030. Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di I.T.A.S. Mutua.
Il patrimonio netto ammonta a 36 milioni di euro, di cui 7 milioni di euro relativi al Capitale sociale e 27 milioni di euro relativi alle riserve patrimoniali. Il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) è pari a 15 milioni di euro e i fondi propri ammissibili a copertura dell’SCR sono pari a 52 milioni di euro; il loro rapporto determina l’indice di solvibilità di Assicuratrice Val Piave, pari al 352%. Inol- tre, il requisito patrimoniale minimo (MCR) è pari a 7 milioni di euro e i fondi propri ammissibili a copertura dell’MCR sono pari a 52 milioni di euro. I dati, riferiti al 31/12/2021 e valutati secondo le regole Solvency II, sono relativi all’ultimo bilancio approvato e possono essere riscontrati all’interno della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) disponibile sul sito internet al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx.
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? | |
Ad integrazione di quanto descritto nel DIP Danni è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie, valide soltanto se espressamente richiamate in polizza con l’indicazione della relativa somma assicurata. Di seguito si descrivono le principali garanzie, mentre per l’elenco completo si rimanda alle Condizioni di assicurazione. Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
SEZIONE I – DANNI DIRETTI | |
Fenomeno Elettrico/Guasti | L’Impresa, a seguito di guasti accidentali derivanti da “Fenomeno Elettrico ed Elettronico” e “Guasto alle Macchine”, indennizza i danni materiali diretta- mente subiti dal macchinario assicurato, collaudato e pronto per l’uso cui è destinato. |
Furto | L’Impresa, a seguito del furto del macchinario assicurato, indennizza i danni materiali e diretti subìti agli impianti assicurati. |
SEZIONE III – RESPONSABILITÀ CIVILE | |
Ricorso terzi | L’Impresa, tiene indenne l'Assicurato dei danni cagionati alle cose di terzi a se- guito di sinistro indennizzabile a termini di polizza alla Sezione I - Xxxxx Xxxxxxx. Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi fino alla concorrenza del 10% del massimale indicato nella scheda di polizza. |
Che cosa NON è assicurato? | ||
SEZIONE I – DANNI DIRETTI | ||
Fenomeno Elettrico/Guasti | Sono esclusi i danni: - ad ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, guar- nizioni, rivestimenti, accumulatori elettrici e quant’altro di simile; - verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manuten- zione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori delle ubicazioni indicate. Sono altresì esclusi: - i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici del mac- chinario assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l’identificazione di difetti) la cui elimina- zione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè: • controlli di funzionalità; • manutenzione preventiva; • eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura; • eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi du- rante l’esercizio, senza concorso di causa esterna. | |
Furto | La mancata adozione da parte dell’Assicurato di almeno uno dei seguenti sistemi di sicurezza com- porta la perdita del diritto all’indennizzo: - il furto non sia avvenuto sganciando o rompendo gli appositi sostegni a cui il macchinario assi- curato è fissato; - che gli edifici sui quali sono installati gli impianti siano abbandonati. - le installazioni a meno di 3 metri dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili o prati- cabili per via ordinaria senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sprov- viste di uno dei seguenti sistemi antifurto: • tutti i bulloni destinati all’ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni dovranno essere sal- dati, avere la testa spaccata o essere resi comunque inutilizzabili; • tutti i pannelli dovranno essere vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti; • dotazione di un chip all’interno dei pannelli che consente il “riconoscimento” dell’inver- ter; • sistema antifurto a fibra ottica; • sistema antifurto di localizzazione GPS. Per gli impianti a terra e quelli installati ad altezza inferiore ai 3 metri con potenza superiore ai 5,00 Kwp, la mancata adozione da parte dell’Assicurato di apposita recinzione comporta la perdita del diritto all’indennizzo. Per gli impianti superiori a 50,00 kwp, la mancata adozione da parte dell’Assicurato di apposita recinzione e di un sistema di allarme e di videosorveglianza e/o telecontrollo che prevedano il col- legamento in remoto con una postazione di monitoraggio, pena la perdita del diritto all’indennizzo. | |
SEZIONE II – XXXXX XXXXXXXXX | ||
Danni Indiretti | Ad integrazione di quanto descritto nel Documento Informativo del prodotto assicurativo (DIP Danni), l’Impresa non risponde delle perdite di profitto conseguenti a prolungamento dell’inattività derivanti da un sinistro, anche se indennizzabile a termini della Sezione I della presente polizza, causato da: - serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità, stati di guerra in genere; - difficoltà di ricostruzione, limitazioni dell’esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne, quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge o da provvedimenti dell’Autorità; L’Impresa non risponde inoltre di: - penali o indennità o multe dovute a terzi; - giornate di sospensione dell’attività assicurata che si sarebbero rese necessarie, per qualunque motivo, anche se il sinistro non si fosse verificato. L’Impresa non risponde delle perdite conseguenti a prolungamento od estensione dell’inattività causati da: - disastri naturali o eventi di forza maggiore, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali; - revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del - rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti. Sono inoltre escluse le perdite dovute a: - dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, dei Rappresentanti legali o dei Soci a re- sponsabilità illimitata; - atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizza- zione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o |
autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, serrate, occupazione di fabbrica ed edifici in genere; - difetto di rendimento del macchinario o mancato raggiungimento delle performance attese; - mancato riaggancio automatico dell’inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione. In nessun caso la presente sezione sarà operante per gli impianti fotovoltaici non collegati alla rete del Gestore e che non siano dotati di almeno un sistema di controllo che consenta di rilevare e registrare l’interruzione o la diminuzione della produzione di energia elettrica. | |
SEZIONE III – RESPONSABILITÀ CIVILE | |
Responsabilità Civile | Ad integrazione di quanto descritto nel Documento Informativo del prodotto assicurativo (DIP Danni), sono esclusi i danni: - a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; - conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazioni di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; - derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal Contraente o dall’Assicurato e non di- rettamente derivantigli dalla legge; - da furto; - derivanti da incendio di cose di terzi che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo; - alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori. |
Responsabilità Civile e Ri- corso Terzi | Non sono comunque considerati terzi: - il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convi- vente; - quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto pre- cedente; - le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime. |
Ci sono limiti di copertura? | |
SEZIONE I – DANNI DIRETTI | |
Fenomeno Elettrico/Guasti | Per quanto concerne i danni “seriali” (intendendosi per tali una pluralità di sinistri originatisi da uno stesso difetto, anche se manifestatisi in più anni) derivanti da vizi di materiale, difetti di fabbricazione, errori di progetto e calcolo, errori di montaggio, gli stessi saranno indenniz- zati secondo la seguente regola: - 1° sinistro: 100% dell’indennizzo; - 2° sinistro: 75% dell’indennizzo; - 3° sinistro: 50% dell’indennizzo; - 4° sinistro: 30% dell’indennizzo; - dal 5° sinistro: non è previsto nessun indennizzo. La garanzia è prestata con uno scoperto, minimo e limite d’indennizzo variabili in funzione di parametri oggettivi e soggettivi, quali il tipo di attività assicurata, la tipologia dell’impianto ed i precedenti assicurativi. Infine, qualora il sinistro non coinvolga l’impianto fotovoltaico, ma esclusivamente gli im- pianti di allarme e di videosorveglianza, lo scoperto si intende elevato al 20%. |
Furto | La garanzia è prestata con uno scoperto, minimo e limite d’indennizzo variabili in funzione di parametri oggettivi e soggettivi, quali il tipo di attività assicurata, la tipologia dell’impianto ed i precedenti assicurativi. Qualora il furto sia commesso utilizzando, per l’asportazione del macchinario assicurato, vei- coli che si trovano nei locali o nell’area in uso al Contraente/Assicurato, è prevista una de- trazione dello scoperto del 25%. |
SEZIONE II – XXXXX XXXXXXXXX | |
Danni Indiretti | L’assicurazione è convenuta per un periodo massimo di indennizzo di 120 (centoventi) giorni al netto della franchigia indicata per i danni indiretti. |
SEZIONE III – RESPONSABILITÀ CIVILE | |
Ricorso terzi o locatari | In relazione ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell’utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, la garanzia opera entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: Ad integrazione di quanto specificato nel DIP Danni, valgono i seguenti obblighi: - fare, nei cinque giorni successivi, se il sinistro riguarda la garanzia furto o se è presumibilmente doloso, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in partico- lare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa all’Impresa; - predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dall’Impresa o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. - Responsabilità Civile e Ricorso Terzi: L’Assicurato deve immediatamente informare l’Impresa delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e l’Impresa avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicu- rato. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria re- sponsabilità senza il consenso dell’Impresa. |
Assistenza diretta/in convenzione: Non sono previsti enti/strutture convenzionate con l’Impresa. | |
Gestione da parte di altre imprese: Non sono previste ulteriori Compagnie che si occupano della trattazione dei sinistri. | |
Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ai sensi dell'art. 2952 del codice civile. Nell’assicura- zione della Responsabilità Civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di questo l’azione. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che in- fluiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. |
Obblighi dell’impresa | Valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l’Impresa provvede al pagamento dell’in- dennizzo entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell’atto di liquidazione del danno, sempreché non sia stata fatta opposizione ai sensi degli artt. 2742 e 2905 C.C. e si sia verificata l’operatività della garanzia e la titolarità dell’interesse assicurato. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Rimborso | È previsto il rimborso della parte di premio pagata e non goduta in caso di recesso per sinistro da parte dell’Impresa. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie. In caso di inattività dell’impianto per cause diverse da quelle previste dalla presente polizza, l’assicurazione è sospesa fino al momento in cui l’attività assicurata viene in tutto o in parte ripresa. Quando l’inattività dell’azienda è parziale, l’assicurazione ha effetto limitatamente a quella della stessa che continua ad essere in attività. Il premio dell’annualità in corso rimane acquisito per intero dall’Impresa. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non è previsto il diritto di ripensamento dopo la stipulazione del contratto. |
Risoluzione | Nel caso di contratto a durata poliennale, l‘Assicurato può recedere dal contratto trascorso il primo quinquennio o in caso di durata inferiore a cinque anni, alla scadenza contrattuale, me- diante lettera raccomandata, con preavviso di almeno sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso viene esercitata. |
A chi è rivolto questo prodotto? |
Il prodotto è rivolto a coloro che possiedono un impianto fotovoltaico, per la copertura di danni materiali e diretti, danni indiretti e responsabilità civile. |
Quali costi devo sostenere? | |
I costi di intermediazione, a carico del Contraente, sono pari a 19,42% (al 31.12.2021). |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali disservizi riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri possono essere se- gnalati per iscritto ai seguenti recapiti: I reclami devono contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con recapito telefonico; b) numero della polizza e nominativo del contraente; c) numero dell’eventuale sinistro oggetto del reclamo; d) individua- zione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; e) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; f) ogni documento utile per descrivere le circostanze. Il Servizio Reclami, svolta la necessaria istruttoria, provvederà a fornire riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx. Info su: xxx.xxxxx.xx. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giusti- zia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria, prima di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, nelle controversie in mate- ria di contratti assicurativi. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Arbitrato: Le Condizioni di assicurazione possono prevedere la facoltà di ricorso a procedure arbi- trali, specificandone le modalità di promozione (in forza di quanto previsto dal titolo VIII, capo I, del Codice di Procedura Civile). Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, il reclamante avente il domicilio in Italia, può presentare re-clamo all’IVASS, seguendo le indicazioni sopra descritte, o direttamente al sistema estero com- petente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET, accedendo al sito internet: xxxxx://xx.xx- |
REGIME FISCALE | |
Trattamento fiscale applicabile al contratto | Al contratto viene applicata l’imposta sulle assicurazioni con aliquota del 21,25% e il contributo antiracket pari all’1% sui premi imponibili. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSU- RANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.