CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO (TV)
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO (TV)
Aggiornamento maggio 2017
ART. 1 – OGGETTO.
Il cliente (di seguito, “il Committente”) riconosce che queste condizioni generali di contratto per
l’esecuzione di ordini di diffusione di inserzioni pubblicitarie disciplinano anche in futuro ogni suo ulteriore ordine per mezzi televisivi dei quali Cairo Communication e/o Cairo Pubblicità (nel seguito, “Cairo”) sono o saranno concessionaria o subconcessionaria per la raccolta della pubblicità (di seguito, “i Mezzi”), salvo eventualmente quanto espressamente derogato nelle commissioni.
ART. 2 – CONCLUSIONE – CONDIZIONE SOSPENSIVA.
Il contratto si perfeziona (i) mediante accettazione scritta della commissione da parte di Cairo o (ii) con l’emissione della fattura da parte di Cairo. Anche
prima del perfezionamento del contratto, l’eventuale revoca (in tutto o in parte) da parte del Committente della proposta contenuta nella commissione non avrà effetto, se non effettuata via PEC e con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni lavorativi rispetto alla data indicata in commissione per la diffusione dei messaggi pubblicitari. L’efficacia del contratto è in ogni caso sospensivamente condizionata, ai sensi
dell’art. 1353 e ss. c.c., alla discrezionale accettazione del/i messaggio/i pubblicitario oggetto della
commissione (nel seguito, il “Messaggio”) da parte del titolare del mezzo indicato nella commissione (nel seguito, l’”Editore”). Tale accettazione potrà esser fatta espressamente, con comunicazione inviata
dall’Editore al Committente direttamente o tramite Cairo, o per fatti concludenti, attraverso la diffusione del Messaggio. In caso di non accettazione del Messaggio verrà meno ogni reciproco obbligo di Cairo e del Committente, essendo in ogni caso escluso il
diritto di quest’ultimo ad eventuali risarcimenti e/o indennizzi.
ART. 3 – DIFFUSIONE DA PARTE DEL MEZZO.
Cairo potrà confermare al Committente (anche via email) prima del previsto inizio della diffusione del Messaggio, la sua programmazione con l’indicazione dei giorni e/o dell’orario di prevista pubblicazione. Resta inteso che questa programmazione ha valore puramente indicativo e non vincolante né per Cairo né per i mezzi prescelti potendo subire variazioni, necessarie e/o opportune, per esigenze tecniche e/o di programmazione generale. In ogni caso il Committente riconosce che gli Editori hanno il diritto insindacabile di apportare modifiche e/o variazioni ai loro programmi e pertanto di diffondere i messaggi pubblicitari in giorni e/o orari diversi da quelli previsti nelle commissioni nel rispetto comunque delle posizioni e/o collocazioni concordate e rinuncia fin
d’ora ad ogni contestazione al riguardo. La diffusione del Messaggio s’intende eseguita da parte degli Editori con la semplice pubblicazione degli stessi indipendentemente dal livello qualitativo di
diffusione, copertura territoriale o comunque di resa delle immagini. Ai fini della constatazione di avvenuta e regolare pubblicazione, faranno fede le risultanze degli Editori. In caso di gravi irregolarità nella pubblicazione dei Messaggi, il Committente avrà diritto unicamente alla ripubblicazione del Messaggio (con lo stesso mezzo, nel rispetto della posizione e/o collocazione in genere e della durata prevista), purché le gravi irregolarità riscontrate siano comunicate dal Committente a Cairo (Ufficio Programmazione) con mezzo raccomandata A.R. o PEC che dovrà pervenire entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione ed il reclamo risulti fondato. E’ escluso ogni ulteriore diritto del Committente (danni, indennizzi, etc.). In ogni caso, Cairo non sarà responsabile della mancata pubblicazione del Messaggio, ove abbia fatto quanto ragionevolmente possibile per la sua pubblicazione. Il Committente prende atto che il Messaggio, oltre che sul Mezzo prescelto, potrà essere diffuso anche sul sito web e/o applicativi internet (App, etc.), in caso di ritrasmissione streaming del programma televisivo per il quale è stata richiesta la diffusione del Messaggio.
ART. 4 – RECESSO DI CAIRO.
Cairo può recedere dal contratto, a suo insindacabile giudizio: quando si presentino difficoltà tecniche per la pubblicazione del Messaggio; nel caso di cessazione del mezzo indicato nella Commissione (o comunque di cessazione del contratto di concessione pubblicitaria con il Mezzo); nel caso di dichiarazione di fallimento o di apertura di altra procedura concorsuale a carico del Committente, dandone comunicazione al Committente xxx XXX xxxxx 00 (xxxxx) giorni da quando ha avuto notizia di uno degli eventi suddetti. In caso di proprio recesso, Cairo rimborserà al Committente le somme eventualmente già incassate quale anticipo sul corrispettivo riferibile alla mancata pubblicazione del Messaggio, con esclusione di ogni altro suo obbligo o responsabilità a qualsiasi titolo.
ART. 5 – CORRISPETTIVO.
Il Committente si obbliga a pagare a Cairo il corrispettivo contrattuale indicato alla colonna “Importo Netto” della Commissione, da intendersi, salvo diversamente indicato, oltre IVA se dovuta. Il corrispettivo sarà interamente dovuto anche in caso di revoca dell’ordine successiva al termine di cui all’art. 2. Salvo quanto diversamente indicato nella Commissione, il corrispettivo sarà pagato nei termini e nei modi indicati in fattura. In caso di mancato o ritardato pagamento del corrispettivo o anche di una sola delle rate (se rateizzato), Cairo potrà risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., fermo il diritto al risarcimento del danno. In caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo, saranno comunque dovuti gli interessi previsti dal D. Lgs.
231/2002 e s.m.i.. Nel caso di pagamento in più rate, la rivalsa dell’IVA verrà esercitata interamente sulla prima rata.
Eventuali spese di xxxxx e registro ed ogni altra connessa e conseguente relative alle commissioni così come l’imposta sulle pubbliche affissioni sono esclusivamente a carico del Committente.
ART. 6 - MATERIALE PUBBLICITARIO.
Il Committente farà pervenire il materiale pubblicitario (esecutivo) in originale a Cairo al più tardi entro 10 (dieci) giorni lavorativi giorni prima della data di diffusione indicata nella Commissione. Il materiale dovrà essere conforme alle specifiche pubblicate sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Qualora il Committente non facesse pervenire il materiale esecutivo nel predetto termine, Cairo sarà sollevata da qualsiasi impegno contrattuale ed avrà diritto di ottenere dal Committente, a titolo di penale contrattuale, somma pari al corrispettivo riferibile alla mancata pubblicazione, totale o parziale, del Messaggio. Il materiale ricevuto da Cairo non verrà restituito; Cairo potrà comunque conservarne copia e disporne liberamente per visioni didattico e/o informativo anche a favore di terzi e/o per ogni manifestazione anche pubblica che ritenesse utile per la propria attività. Se richiestone dal Committente, Cairo farà quanto possibile per restituire al Committente il materiale pubblicitario consegnato e utilizzato, restando inteso comunque che nessuna responsabilità potrà essere addebitata a Cairo in caso di impossibilità di restituzione dovuta a smarrimento, distruzione e/o deterioramento anche parziale di detto materiale, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave. Cairo non sarà inoltre in alcun modo responsabile, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave, dell’eventuale utilizzo del materiale del Committente da parte di terzi, anche per fini diversi e/o ulteriori rispetto a quelli indicati nelle Commissioni.
ART. 7 – RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE.
Il Committente si assume ogni responsabilità̀ in merito al contenuto e al posizionamento del Messaggio. Il Committente, preso atto che la diffusione del Messaggio potrà avvenire una o più volte attraverso la sua trasmissione su reti televisive digitali terrestri/cavo/satellite o su reti che utilizzano protocolli IP/internet/web, anche in streaming o simulcasting, in Italia ed anche all’estero, dichiara che il Messaggio è conforme alla normativa applicabile, di aver pieno diritto, quantomeno per la durata della diffusione pubblicitaria concordata, a chiederne la pubblicazione, senza limiti di passaggi, e ad utilizzare tutti gli elementi in esso contenuti anche per aver acquisito ogni eventuale consenso necessario dagli aventi diritto; qualora la pubblicazione del Messaggio sia soggetta a particolari permessi, autorizzazioni o vincoli, in considerazione dell’attività svolta dal Committente, il Committente dichiara di aver ottenuto tali permessi o autorizzazioni. In ogni caso, il Committente, se richiesto, fornirà a Cairo la documentazione che dimostri la legittimità della pubblicazione del Messaggio e la facoltà del Committente a chiederne la pubblicazione. In difetto di tale documentazione, Cairo potrà risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del Codice Civile. In ogni caso, il Committente esonera Cairo da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla pubblicazione del Messaggio, impegnandosi a rilevare, mallevare, e tenere Cairo indenne da ogni richiesta di danni, costi, spese anche di terzi, ivi espressamente comprese, a titolo esemplificativo, sanzioni amministrative e spese legali.
ART. 8 – MANCANZA DI ESCLUSIVA E PRIVILEGI.
Il Committente riconosce che né le commissioni né le condizioni generali prevedono o riconoscono diritti di esclusiva a suo favore per la pubblicazione di messaggi
pubblicitari, o con riferimento all’utilizzo di spazi specifici o di posizioni particolari, o nella successione di più inserti pubblicitari consecutivi.
ART. 9 – MODIFICHE AL CONTRATTTO
Le parti potranno concordare modifiche alle condizioni economiche e alla programmazione nel corso di esecuzione delle commissioni, tali modifiche dovranno in ogni caso essere confermate per iscritto da Cairo e costituiranno parte integrante della commissione.
ART. 10 – RAPPRESENTANZA DEL COMMITTENTE.
Qualora il Committente abbia comunicato in qualunque forma a Cairo che le commissioni potranno essere formulate in suo nome e conto da un terzo senza fissare espressamente alcun
limite all’attività dello stesso, il Committente non potrà eccepire in nessun caso nei confronti di Cairo che il terzo ha agito eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli e sarà quindi direttamente obbligato nei confronti di Cairo salvo che abbia preventivamente comunicato alla stessa per iscritto la revoca del mandato o eventuali limitazioni apposte allo stesso.
ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL COMMITTENTE.
I dati personali conferiti dal Committente saranno utilizzati nell’ambito delle attività commerciali, amministrative e produttive inerenti il contratto. Il conferimento è necessario per l’esecuzione del contratto, pertanto l’eventuale mancanza o palese
erroneità degli stessi, la richiesta di loro cancellazione ovvero l’opposizione alla loro utilizzazione dà diritto a Cairo di recedere dallo stesso, fermo il diritto al corrispettivo. I dati personali potranno inoltre essere usati, anche dopo l’esecuzione del contratto, per attività connesse di natura commerciale ed editoriale quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, offerte di marketing diretto, di telemarketing o per effettuare ricerche di mercato e, in tal caso la richiesta di loro cancellazione non comporta le conseguenze di cui sopra. Titolare del trattamento di tali dati è Cairo Pubblicità S.p.A., con sede in Xxxxxx, xxx Xxxxxxxx 00; i dati personali potranno essere altresì comunicati, nell’ambito delle attività commerciali, amministrative e produttive inerenti
l’oggetto del contratto, a terzi che, per conto di Cairo,
svolgono tali attività e potranno essere diffusi, tramite pubblicazione su qualsiasi supporto idoneo a consentirne la consultazione. Il Committente potrà ottenere la conferma dell’esistenza di propri dati
personali, avere conoscenza dell’origine dei dati nonché della logica e delle finalità del trattamento, ottenere l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati, ottenerne la cancellazione, opporsi, per motivi legittimi, al trattamento, ferme comunque le conseguenze di cui sopra, opporsi a che tali dati vengono utilizzati ai fini di informazioni commerciali, pubblicitarie o di marketing rivolgendosi a Cairo Pubblicità S.p.A., con sede in Xxxxxx, xxxxx Xxxxxxx 00.
ART. 12 – NATURA DEL CONTRATTO.
Le parti espressamente riconoscono che al contratto non sono applicabili le disposizioni di cui agli artt.
1655 e ss..
ART. 13 – CODICE DI AUTODISCIPLINA.
Il Committente accetta il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale (disponibile sul xxx.xxx.xx) di osservarne le disposizioni. In particolare il Committente accetta la competenza del Giurì e degli altri organi previsti dal Codice di Autodisciplina Pubblicitaria impegnandosi a conformarsi alle decisioni di tali organi.
ART. 14 – COMPETENZA ESCLUSIVA.
Per le controversie relative al contratto (e alla Commissione), alla sua interpretazione, conclusione, validità, esecuzione, risoluzione è esclusivamente competente il Foro di Milano, salvo il diritto di Cairo di adire, in alternativa, il giudice del luogo ove il Committente ha la sede, la residenza o il domicilio, per le azioni relative al pagamento del corrispettivo dovutole dal medesimo.
Art. 15 – RISERVATEZZA.
Il Committente riconosce che, nel corso della negoziazione e dell’esecuzione del contratto, ha
avuto o potrà avere accesso ad informazioni riservate e a segreti industriali/Know-how di proprietà di Cairo, ivi espressamente inclusi listini, costi e tariffe concordate per la diffusione del Messaggio e si impegna, per la durata di cinque anni dalla conclusione del contratto, per sé e per propri dipendenti, collaboratori e consulenti (ivi espressamene comprese le agenzie media che agiscano su mandato del Committente) a mantenere strettamente riservate e a non comunicare a terzi tali informazioni, adottando all'uopo tutte le misure, anche fisiche e tecnologiche, di sicurezza idonee a preservarne la riservatezza, informando adeguatamente della sussistenza degli obblighi di riservatezza qui previsti i terzi (dipendenti, collaboratori e consulenti).