AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI DEI COMUNI DI NORBELLO, ABBASANTA E GHILARZA
AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI DEI COMUNI DI NORBELLO, ABBASANTA E GHILARZA
COMUNE DI NORBELLO
PROVINCIA DI ORISTANO
C.A.P. 09070 - 🕿 0785/51051 - 🖳 0785/51348 - 📬 - xxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxx.xx
SERVIZIO SOCIALE
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
(Ai fini del presente capitolato, per «CODICE DEI CONTRATTI» si intende il
«Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con X.Xxx. 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni).
Timbro
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
S O M M A R I O
CAPO I – OGGETTO E NATURA DELL’APPALTO
Art. 1 – Oggetto dell’appalto
Art. 2 – Durata e valore del contratto Art. 3 – Nomenclatura
Art. 4 - Destinatari del servizio
Art. 5 – Locali, arredi e attrezzature Art. 6 – Espletamento dei servizi Art. 7 – Personale
Art. 8 - Gestione del personale Art. 9 – Modalità di pagamento
CAPO II – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
Art. 10 – Garanzie a corredo dell’offerta
Art. 11 - Garanzie per l’esecuzione del contratto
Art. 12 - Obblighi e responsabilità della ditta aggiudicataria
CAPO III – CONTRATTO
Art. 13 – Domicilio dell’appaltatore
Art. 14 – Conoscenza delle condizioni di appalto
Art. 15 – Osservanza di leggi, regolamenti e del capitolato speciale di appalto Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e subappalto
Art. 17 – Penalità
Art. 18 - Risoluzione del contratto
CAPO IV – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E NORME FINALI
Art. 19 – Transazione Art. 20 – Arbitrato
Art. 21 – Interruzione del servizio
Art. 22 – Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore
Art. 23 – Privacy
Art. 24 – Spese e tasse
CAPO I – OGGETTO E NATURA DELL’APPALTO
ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO
1. L’appalto ha per oggetto l’affidamento in gestione dei Servizi Educativi dei Comuni di Ghilarza, Abbasanta e Norbello, secondo quanto precisato nelle schede allegate che fanno parte integrante e sostanziale del presente Capitolato e specificatamente i Ser- vizi di LUDOTECA, EDUCATIVA TERRITORIALE e SPAZIO GIOVANI dei Comuni di Ghilarza, Abbasanta e Norbello.
I Servizi dovranno essere erogati nel rispetto dei principi e della normativa regionale e nazionale vigente.
Con l’affidamento del Servizio, inoltre, dovranno essere garantite la gestione delle strutture messe a disposizione dalle Amministrazioni Comunali, dei beni mobili e im- mobili, arredi, attrezzature, materiali, strumenti e impianti.
ART. 2 – DURATA E VALORE DEL CONTRATTO
1. Il contratto ha la durata di anni due a partire dal 01.11.2010 al 31.10.2012, ed un valore stimato complessivo di € 500.646,84, diconsi euro cinquecentomilaseicentoquarantasei/84 al netto dell’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), calcolata in applicazione dell’art. 29 del codice dei contratti.
2. La stazione appaltante ha la facoltà di anticipare o ritardare, con un massimo di 60 giorni la decorrenza del contratto, con conseguente variazione della scadenza.
3. Qualora il servizio sia stato svolto in modo pienamente soddisfacente per le Ammini- strazioni, accertato il pubblico interesse e la convenienza al rinnovo del rapporto e verifica- te le disponibilità di bilancio, l’affidamento del servizio al soggetto aggiudicatario potrà es- sere ripetuto, con procedura negoziata (ai sensi dell’art. 57 comma 5, lett. b, del D.Lgs. 163/2006) e comunque agli stessi patti e condizioni, per ulteriore 1 (UNO) anno, con de- terminazione del Responsabile del Settore dell’ Ente capofila.
ART. 3 – NOMENCLATURA
1. In relazione al combinato disposto:
– dell'art. 3, comma 10, del codice dei contratti;
– dell'allegato 2 e dell'allegato 9, punto 6.c.
vengono individuati come dal prospetto che segue gli elementi relativi alla nomencla- tura.
Cate- gorie | Denominazione | Numero di riferi- mento CPC | Numero di riferimento CPV | Importo pre- sunto |
25 | Servizi sociali | 93 | CPV 85320000-8 |
ART. 4 - DESTINATARI DEL SERVIZIO
I Servizi sono destinati ai minori e ragazzi, così come specificato nelle schede analiti- che allegate relative ad ogni singolo servizio.
ART. 5 – LOCALI, ARREDI E ATTREZZATURE
I locali, le attrezzature e gli arredi dei Servizi oggetto dell’appalto, di proprietà di cia- scun Comune, saranno utilizzati dall’appaltatore che ne garantirà il buon uso e l’efficienza.
I locali anzidetti dovranno essere adibiti dall’appaltatore allo scopo del presente capi- tolato o a quelli consentiti o autorizzati dalle Amministrazioni comunali; ogni diversa utilizzazione è vietata.
La ditta appaltatrice dovrà provvedere autonomamente all’acquisto dei materiali e at- trezzature indispensabili per lo svolgimento delle attività prestabilite, previa autorizza- zione del Responsabile del Servizio sociale o suo delegato.
La ditta dovrà presentare per iscritto una descrizione analitica, sintetica e dettagliata del materiale oggetto dell’acquisto, nonché la precisa indicazione dei relativi costi i quali, a parità di condizioni, dovranno risultare quelli economicamente più vantaggiosi. Resta inteso che tutto il materiale (beni, strumenti, attrezzature, ecc.), acquistato e/o anche eventualmente donato ai Servizi oggetto dell’appalto, seppure in carico alla dit- ta, è di esclusiva proprietà del Comune sede del Servizio.
ART. 6 – ESPLETAMENTO DEI SERVIZI
I servizi si intendono espletati su 6 giornate lavorative settimanali, con orari e caden- ze da concordare con i Responsabili del Servizio sociale o loro delegati di ciascun Co- mune, prevedendo eventuali attività anche in giorni festivi.
ART. 7 – PERSONALE
Per lo svolgimento del Servizio la ditta appaltatrice si obbliga a fornire esclusivamente le figure professionali con titoli previsti dalla normativa vigente e indicate nelle schede analitiche di servizio allegate e per il numero delle ore in esse precisate.
Gli operatori sono tenuti a documentare il lavoro svolto esplicitando le modalità opera- tive adottate e predisponendo schede operative con tempi di attuazione, obiettivi e verifica della programmazione svolta secondo le modalità definite nelle schede.
È fatto assoluto divieto al personale impiegato di:
- richiedere compensi agli utenti per le prestazioni effettuate in nome e per conto del comune e comprese negli orari di lavoro con lo stesso concordati.
In ottemperanza al D. Lgs. 196/03, che regola il trattamento dei dati personali, il per- sonale impegnato nei servizi è incaricato di trattare i dati personali, sensibili e giudi- ziari necessari per l’espletamento delle diverse fasi procedimentali di competenza. La stessa potrà esigere l’allontanamento immediato dal servizio degli operatori inadem- pienti o il cui comportamento sia stato contrario ai fini e alle regole del Servizio.
Gli operatori impiegati nei servizi dovranno essere quelli proposti in sede di gara d’appalto. In caso di sostituzioni brevi o definitive dovrà essere data immediata co- municazione e la relativa sostituzione del personale dovrà essere tempestiva in modo da evitare l’interruzione del servizio.
L’appaltatore si impegna a sostituirli con altri di pari o superiore qualifica ed esperien- za, accordandosi con il Responsabile del servizio o suo delegato salvo casi imprevedi- bili e urgenti per cui tale procedura, non potendo trovare applicazione in modo pre- ventivo, verrà attivata immediatamente dopo la sostituzione. In caso di assenze brevi (fino a 10 giorni lavorativi annuali per ciascun operatore) i sostituti dovranno possede- re almeno pari qualifica.
Le sostituzioni programmate e definitive devono prevedere un adeguato periodo di af- fiancamento tra l’operatore uscente e l’operatore sostituito.
La Ditta aggiudicataria, dietro autorizzazione dei Responsabili dei Servizi sociali comu- nali e con modalità da concordare con quest’ultimo, e comunque non sostitutiva ri- spetto all’organico previsto, potrà inserire nei servizi tirocinanti e volontari.
ART. 8 - GESTIONE DEL PERSONALE
Tutto il personale in servizio è tenuto a mantenere il segreto d’ufficio ed un compor- tamento corretto che in nessun caso sia di pregiudizio all’Ente di riferimento o agli u- tenti assistiti. Lo stesso, svolgendo un servizio pubblico, oltre a seguire un’adeguata
etica professionale, è tenuto all’osservanza di tutte le regole di condotta e di compor- tamento idonei a salvaguardare i diritti e il benessere degli utenti.
Il Servizio Sociale comunale ha facoltà di richiedere all’appaltatore la sostituzione degli operatori che risultino non idonei in quanto causa accertata di grave disservizio, anche sotto gli aspetti del corretto rapporto e della disponibilità nei confronti dell’utenza.
ART. 9 – MODALITÀ DI PAGAMENTO
a) La ditta aggiudicataria dovrà presentare mensilmente, ai Responsabili dei servizi sociali dei comuni sede dei servizi, schede dettagliate relative alle prestazioni gior- naliere effettuate dagli operatori.
b) I Responsabili dei servizi sociali dei comuni avranno cura di verificare la regolarità delle prestazioni, apporre il relativo visto sulle schede e riconsegnarle alla Ditta aggiudicataria entro 7 giorni lavorativi.
c) La Ditta aggiudicataria dovrà emettere al Comune capofila apposita fattura alle- gando alla stessa le schede vistate dai Responsabili dei servizi dei Comuni aderen- ti.
d) la stessa procedura verrà adottata per quanto attiene il rimborso delle spese so- stenute per laboratori, escursioni, assicurazioni, spese telefoniche e inerenti l’eventuale acquisto di arredi, attrezzature, materiali ecc..
I pagamenti avverranno a cadenza mensile posticipata e comunque entro 30 giorni dalla presentazione di regolari fatture e della documentazione sopra elencata. Saranno liquidate solo ed esclusivamente le ore effettivamente prestate dal personale in servi- zio. In carenza di tale documentazione non si procederà alla liquidazione delle relative fatture.
La ditta aggiudicataria dovrà emettere fatture separate, per ciascun Comune, sulla base dei Servizi resi.
Sono a carico della Ditta tutte le spese di gestione, comprese le spese del personale e le relative assicurazioni sociali. Sono comprese nell’importo a base d’asta le spese re- lative ai materiali di consumo, alle strumentazioni e alle assicurazioni; le spese di viaggio inerenti qualunque spostamento di servizio e degli utenti; l’organizzazione del- le escursioni e dei laboratori didattici (compresa l’indagine sui preventivi e/o l’acquisto dei materiali previsti); l’ordine e la custodia dei locali adibiti al servizio.
Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l’importo delle eventuali spese per ese- cuzioni d’ufficio, quelle delle pene pecuniarie applicate per inadempienza a carico dell’appaltatore e quant’altro dallo stesso dovuto.
Con i corrispettivi di cui sopra si intendono interamente compensati dalla Stazione appaltante tutti i servizi, le prestazioni, le spese accessorie e quant’altro necessario per la perfetta esecuzione dell’appalto, nonché qualsiasi onere, espresso e non, dal presente capitolato inerente e conseguente ai servizi di cui trattasi.
Ogni singolo Ente aderente al presente appalto potrà fare riferimento al contratto sti- pulato in virtù dello stesso per affidare direttamente alla Ditta aggiudicataria degli stessi servizi i Piani educativi personalizzati relativi alla legge n°162/1998 e conse- guenti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria competente e/o derivanti da altri finan- ziamenti della Regione Autonoma della Sardegna, dello Stato, Enti, Istituzioni, stipu- lando con la Ditta aggiudicataria convenzioni apposite.
CAPO II – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
ART. 10– GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA
Ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., il concorrente dovrà costituire una garanzia provvisoria corrispondente al 2% dell’importo netto del presente appalto ed è svincolata al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia, con periodo di validità pari a 180 giorni, potrà essere costituita esclusivamente mediante deposito in
tesoreria, in contanti, titoli del debito pubblico o titoli garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito o polizza fidejussoria assicurativa o bancaria con clausola di pa- gamento, a semplice richiesta scritta dell’Ente, entro 15 giorni dal ricevimento della stessa.
La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile.
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese la cauzione deve essere intestata al raggruppamento di imprese, con l’espressa indicazione di ogni impresa associanda. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesi- mo.
L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cen- to per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi signi- ficativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l’operatore eco- nomico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fidejussore a rila- sciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risul- tasse affidatario.
La mancata o irregolare costituzione della cauzione provvisoria costituisce motivo di esclusione dalla gara.
ART. 11 GARANZIE PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., l’Aggiudicatario dovrà costituire, all’atto della stipulazione del contratto, una garanzia fidejussoria nella misura del 10% dell’importo di aggiudicazione dell’appalto.
La garanzia fidejussoria deve prevedere espressamente, a pena di esclusione, la ri- nuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazio- ne appaltante.
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acqui- sizione della garanzia provvisoria di cui all’articolo 10 del presente capitolato, da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo a seguito di verifica sulla regolare esecuzione del servizio.
In caso di riunione di concorrenti la garanzia fidejussoria è presentata, su mandato ir- revocabile, dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con re- sponsabilità solidale.
ART. 12-OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
La Ditta aggiudicataria è l’esclusiva responsabile del rispetto di tutte le disposizioni re- lative alla tutela infortunistica e sociale del personale addetto all’esecuzione dell’appalto di cui al presente capitolato.
La Ditta dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi. E’ fatto obbligo alla ditta procedere alla stipula di polizza assicurativa di re- sponsabilità civile per eventuali danni causati a persone o cose dal personale e dagli
utenti dei servizi, danni per i quali la concessionaria subentrerà in tutti gli obblighi ri- sarcitori e di responsabilità in cui potrebbero essere investiti direttamente o indiretta- mente i Comuni per i quali il medesimo rimane esonerato. La polizza assicuratrice do- vrà tenere conto specificatamente della responsabilità civile verso terzi, per tutti i ri- schi, nessuno escluso e per ogni danno anche se qui non menzionato. Copia di detta polizza dovrà essere consegnata al Comune capofila al momento della stipula del con- tratto e l’importo del massimale unico non potrà essere inferiore a € 3.000.000,00. La ditta dovrà garantire il rispetto della normativa relativa alla sicurezza sul lavoro e alle assicurazioni del personale. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili a tutte le lavorazioni. L’appaltatore, a copertura dei rischi, dovrà inoltre stipulare per tutta la durata del contratto una polizza assicurativa antin- fortunistica per l’utenza assistita, con i seguenti massimali € 300.000,00 in caso di morte ed € 200.000,00 in caso di invalidità permanente senza scoperti, ne franchigia, e con l’espressa rinuncia da parte della Compagnia assicuratrice ad ogni azione di ri- valsa nei confronti delle Amministrazioni comunali.
CAPO III – CONTRATTO
ART. 13 – DOMICILIO DELL’APPALTATORE
L'appaltatore, ai fini dell’appalto della gestione del servizio dovrà eleggere domicilio nel Comune di Norbello.
ART. 14 – CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO
L’assunzione dell’appalto di cui al presente capitolato implica, da parte dell’appaltatore, la conoscenza perfetta di tutte le norme generali e particolari che lo regolano.
ART. 15 – OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
L’appalto è regolato - oltre che dalle norme del presente capitolato speciale - anche dal Codice dei Contratti, da tutte le leggi statali e regionali e relativi regolamenti ivi compresi quelli comunali, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti in materia di appalto e di gestione di servizi.
ART. 16 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
E’ vietata a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto. Il subappalto è ammesso a condizione che la ditta concorrente indichi in offerta le parti dell’appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi, nel limite del 30% e secondo le mo- dalità previste dall’art. 118 del D. Lgs. N. 163/2006.
Ai sensi dell’art. 118, comma 1, del codice dei contratti, le imprese, le associazioni ed i consorzi aggiudicatari sono tenuti ad eseguire in proprio il servizio.
ART. 17 – PENALITÀ
Qualora l’appaltatore non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposi- zioni del presente capitolato, l’Amministrazione comunale decurterà il compenso dovu- to, applicando una penale per ogni giorno di inadempienza e/o carenza.
Per altre violazioni del capitolato si procederà all’invio di un richiamo scritto. In caso di ulteriore inadempienza si procederà all’applicazione della sanzione; in caso di ulteriore inadempienza si procederà all’applicazione della sanzione quintuplicata e infine alla re- scissione del Contratto. La misura della penale sarà decisa dall’Amministrazione co- munale in relazione alla gravità.
L’applicazione della penale dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, rispetto alla quale l’appaltatore avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla notifica della contestazione stessa.
Si procede al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è assunto il provvedimento. L’applicazione della penalità è indipenden- te dai diritti spettanti al Comune per eventuali violazioni contrattuali verificatesi.
La penalità e ogni altro genere di provvedimenti da parte del Comune sono notificate alla controparte per via amministrativa.
ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Indipendentemente dai casi previsti dagli articoli precedenti, la stazione appaltante ha diritto, nel modo e nelle forme di legge, alla risoluzione anticipata del contratto anche nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni:
• abbandono del servizio da parte della ditta appaltatrice salvo che per casi di forza maggiore;
• ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali e/o alle disposizioni di legge;
• inosservanza da parte della ditta appaltatrice di uno o più impegni assunti verso la stazione appaltante;
• comportamento ripetutamente scorretto verso il pubblico da parte del personale a- dibito al servizio;
• quando la ditta appaltatrice si rende colpevole di frode;
• quando la ditta appaltatrice ceda ad altri, in tutto o in parte, sia indirettamente che per interposta persona, i diritti e gli obblighi inerenti il presente capitolato senza il preventivo consenso scritto dell’Amministrazione con la quale è stato stipulato il contratto;
• ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la pro- secuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile.
Nei casi previsti dal presente articolo l’appaltatore incorre nella perdita della cauzione che resterà incamerata dal Comune con il quale è stato stipulato il contratto.
CAPO IV – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E NORME FINALI
ART. 19 – TRANSAZIONE
Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del presente con- tratto, possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice ci- vile.
ART. 20 – ARBITRATO
Le controversie sui diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto sono deferite ad arbitri.
Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dal codice dei contratti e, in particolare, dall'art. 241.
Le controversie che dovessero insorgere tra la Ditta aggiudicataria e la stazione appal- tante circa l’esecuzione degli obblighi contrattuali, saranno deferite al giudizio di tre arbitri da scegliere di comune accordo, i quali decideranno senza formalità di giudizio. In caso di assenza, impedimento, astensione di arbitri oppure di mancato accordo tra le parti sulla scelta del collegio arbitrale, la terna sarà nominata nel seguente modo: un arbitro di nomina del Comune, un arbitro di nomina dell’appaltatore e un terzo no- minato dal Presidente del Tribunale. Le parti rinunciano al ricorso all’autorità giudizia- ria ordinaria fino alla conclusione del giudizio arbitrale. Per l’arbitraggio valgono le
norme del Codice di procedura civile. Le eventuali spese di giudizio verranno anticipa- te dalla parte che avrà avanzato domanda di arbitrato.
ART. 21 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO
In caso di scioperi o di eventi che, per qualsiasi motivo, possano interrompere od in- fluire in maniera sostanziale sul normale espletamento del servizio, la Stazione appal- tante e/o Appaltatrice dovranno in reciprocità darne avviso con anticipo di almeno 48 ore.
Trovano applicazione le norme che disciplinano il rapporto in caso di sciopero.
ART. 22 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESE- CUTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO DELL'ESECUTORE
In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadem- pimento del medesimo, sono interpellati progressivamente i soggetti che hanno parte- cipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. Si pro- cede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario.
L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto miglior offerente in sede di gara.
ART. 23 – PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003:
Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. n.196/2003 e successive modifica- zioni, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regola- mentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.
In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura:
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti di partecipare alla gara in oggetto;
b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le fi- nalità del rapporto medesimo;
c) il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena l’esclusione dalla gara;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
1) il personale interno dell’amministrazione;
2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, cui si rinvia;
f) soggetto attivo della raccolta è l’Amministrazione aggiudicante;
La Ditta aggiudicataria ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi di- versi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto. La stessa potrà ci- tare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare ed appalti, previa comunicazione all’Amministrazione del Comu- ne di Norbello.
ART. 24 – SPESE E TASSE
1. Tutte le spese e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione, scritturazione, bolli e registrazione del contratto d’appalto, ivi comprese le relative eventuali variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione sono a carico dell’assuntore.
ALLEGATI AL CAPITOLATO D’APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI DEI COMUNI DI NORBELLO, ABBASANTA E GHILARZA (n.7 PAGINE)
SCHEDA 1 - SERVIZIO LUDOTECA – COMUNI DI NORBELLO, ABBASANTA E GHILARZA | |||
DESCRIZIONE SERVIZIO | Il servizio di Ludoteca si caratterizza come spazio-gioco organizzato e centro di animazione. La ludoteca rappresenta un luogo e- ducativo, culturale e ricreativo, che offre ai bambini e ai ragazzi la possibilità di fare significative esperienze di gioco, di esprimere liberamente la loro fantasia, di socializzare, incontrarsi, comunicare, apprendere e divertirsi. | ||
TIPOLOGIA UTENTI | Accoglie bambini residenti nei Comuni di Norbello, Abbasanta e Ghilarza. I bambini frequentanti le scuole in un comune diverso da quello di residenza potranno frequentare la ludoteca nello stesso comune sede della scuola frequentata, facendone esplicita richie- sta e dietro nullaosta del comune di provenienza. Le ludoteche sono aperte ai bambini residenti nei comuni limitrofi (afferenti all’Unione dei Comuni del Guilcier) e che per le di- mensioni esigue non possono attivare il servizio. | ||
FASCIA ETÀ UTENTI | GHILARZA | XXXXXXXX | XXXXXXXXX |
- compresa fra i 3 e i 11 anni | - compresa fra i 3 e i 11 anni | - compresa fra i 3 e i 11 anni | |
NUMERO UTENTI | circa 120 | circa 45 | circa 70 |
ATTIVITÀ | La Ludoteca promuove le seguenti attività: - gioco libero con materiali strutturati e di recupero; - giochi di movimento da praticare all’aperto; - feste e piccoli laboratori condotti dagli operatori; - attività di escursionismo ed educazione ambientale; - attività di animazione estiva (attività ludiche e musicali in piazza, attività in spiaggia, ecc..) - attività di gioco e animazione con i bambini delle scuole dell’infanzia in collaborazione con le insegnanti; - raccordo con eventuali iniziative previste dal Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona del Distretto Ghilarza - Bosa. | ||
XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXXX | |
LOCALI | Sede temporanea via XVI marzo | xxx Xxxxxxx, 00 | xxx Xxxxxxxxx, 0 |
APERTURA SERVIZIO | 5 giorni alla settimana con turni per fasce d’età | 3 giorni alla settimana con turni per fasce d’età | 2 giorni alla settimana con turni per fa- sce d’età |
Il servizio dovrà garantire un’apertura al pubblico, come sopra specificato, funzionalmente ai bisogni espressi dagli utenti; l’articolazione oraria potrà subire variazioni e modifiche preventivamente concordate con il Responsabile dei Servizi sociali o suo delegato e con il Responsabile o suo delegato del Comune capofila. | |||
PERIODI DI CHIUSURA DEL SERVIZIO | I periodi di chiusura, compatibilmente con le esigenze di servizio, dovranno essere preventivamente concordati con il Responsabile dei Servizi sociali o suo delegato e con il Responsabile o suo delegato del Comune capofila. | ||
XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXXX | |
OPERATORI XXXXXXXXX | Xxxxxxxxxx/animatori = n. 2 | Ludotecari/animatori = n. 2 Psicologo = n° 1 | Ludotecari/animatori = n. 2 + 1 per l’estate in gioco sulla base delle esigen- ze |
NUMERO ORE | 20 ore settimanali (di cui 2 di programma- | 14 ore settimanali (di cui 2 di programma- | 9 ore settimanali (di cui 2 di program- |
OPERATORI | zione) x 47 settimane = 940 monte ore per ciascun operatore. | zione) x 47 settimane = 658 monte ore per ciascun operatore. Per lo psicologo vedere il prospetto opera- tori del servizio educativo. | mazione) x 40 settimane per n. 2 ope- ratori = 360 monte ore per ciascun operatore. Per l’estate in gioco n. 239 ore aggiun- tive per n. 3 operatori Tot. Ore 959. |
TITOLO/ESPERIENZA OPERATORI RICHIESTI | – diploma di Scuola superiore (preferibilmente ad indirizzo socio-psico-pedagogico), più attestato del Corso regionale per anima- tori o ludotecari; – due anni di esperienza nel settore per n. 1 ludotecario/animatore; – un anno di esperienza nel settore per n. 1 ludotecario/animatore. | ||
RUOLO OPERATORI | I ludotecari/animatori sono responsabili dell’andamento generale del Servizio e dell’attuazione dei programmi preventivamente concordati con il Responsabile dei servizi sociali o suo delegato. Sono responsabili dell’ordine e dell’organizzazione interna anche tramite l’aggiornamento delle schede d’iscrizione, dell’organizzazione dei gruppi, delle turnazioni e degli orari. Curano l’aggiornamento dell’inventario, le schede di classificazione dei giochi e del prestito, se previsto. Promuovono attività di animazio- ne occupandosi anche della pubblicizzazione delle stesse, predispongono la programmazione settimanale su apposita scheda che dovrà essere affissa sulla bacheca di ciascuna ludoteca; forniscono al Responsabile del servizio o suo delegato documentazione sulla programmazione e relazioni bimestrali sull’attività svolta con verifica sugli obiettivi prefissati. Partecipano ad incontri di pro- grammazione e di verifica con il Responsabile dei servizi sociali o suo delegato. Eventuali spese relative al rinnovo di giochi e di piccole attrezzature, ad escursioni e laboratori, all’acquisto di materiali vari e ef- fettuate dagli operatori dovranno essere preventivamente concordate con il Responsabile dei servizi sociali o suo delegato. RACCORDO TRA LUDOTECHE – All’interno dell’appalto si prevedono attività ludico-ricreative estemporanee (per un totale di ore 20 in ciascun comune comprensive delle ore di programmazione) che coinvolgano i bambini e ragazzi frequentanti le tre ludoteche e che verranno organizzate e programmate da tutto il personale operante all’interno dei servizi di ludoteca. Le attività, concordate preventivamente con i Responsabili dei servizi o loro delegati, dovranno essere organizzate preferibilmente nei seguenti periodi: estate, Natale e carnevale. | ||
ALTRI OPERATORI COINVOLTI E RELATIVI COMPITI | L’attività di supervisione interna al servizio di ludoteca verrà svolta dalle seguenti figure: - per il Comune di Norbello da n. 1 psicologo per n. 2 ore a cadenza quindicinale; L’attività di coordinamento del servizio di ludoteca verrà svolta dalle seguenti figure: - per il Comune di Norbello dalla pedagogista dell’equipe comunale; - per il comune di Abbasanta dal Responsabile dei servizi sociali; - per il comune di Ghilarza dal Responsabile dei servizi sociali. | ||
Gli esperti di laboratorio, intervengono sulla base di programmazioni specifiche precedentemente concordate tra il Responsabile dei servizi sociali o suo delegato. | |||
(Per il Comune di Ghilarza) L’educatore del SET che interviene in Ludoteca cura in modo particolare l’inserimento e le attività dei bambini con disabilità o dei bambini con particolari difficoltà cognitive e/o relazionali o segnalati dal SET. |
VOCI DI SPESA E RELATIVI IMPORTI PER ANNUALITÀ PER IL SERVIZIO DI LUDOTECA | |||
GHILARZA | NORBELLO | ABBASANTA | |
PERSONALE | 33.520, 40 | 23.464,28 | 17.098,97 |
ACQUISTO MATERIALI | *3.700,00 | *2.900,00 | *3.200,00 |
ESCURSIONI E LABORATORI | |||
ASSICURAZIONI | |||
SPESE TELEFONICHE | *700,00 | *350,00 | I locali sono dotati di apparecchio tele- fonico di rete fissa. |
EVENTUALE BUDGET PER ATTIVITÀ ESTEMPORANEE E RACCORDO TRA LUDOTECHE | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
Totale | €. 39.920,40 | €. 28.714,28 | €. 22.298,97 |
* N.B. Le somme per Assicurazione e spese telefoniche sono complessive per i tre servizi del Comune di Ghilarza, Abbasanta e Norbello.
SCHEDA 2 - SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE – COMUNI DI NORBELLO, ABBASANTA E GHILARZA | |||
DESCRIZIONE SERVIZIO | Il Servizio si realizza con interventi a favore di minori in stato di disagio, segnalati al Servizio sociale, con l’obiettivo di garantire il mas- simo sostegno alla famiglia in difficoltà nell’assolvimento dei suoi compiti istituzionali. Il Servizio ha una valenza socio-psico-pedagogica e affronta con approccio relazionale i problemi del minore coinvolgendo il nucleo familiare e la scuola. In quanto tale, compie un lavoro preventivo rispetto al rischio di disadattamento del minore intervenendo con prestazioni di sostegno ad un sano sviluppo della persona- lità in crescita ed eventualmente con prestazioni di supporto scolastico. Inoltre ha l’obiettivo di sostenere il minore e il suo nucleo nei momenti di difficoltà fornendo gli strumenti per fronteggiarle e rimuoverle, aiutandoli a scoprire le proprie potenzialità, riconoscere i propri bisogni, acquisire capacità di agire in autonomia favorendo anche una rete di legami tra nucleo familiare ed ambiente esterno con attività d’inserimento in gruppi allargati. A tal fine si prevede una stretta collaborazione anche con gli altri servizi presenti nel territorio. Il Servizio sociale comunale in collaborazione con lo psicologo valuta gli inserimenti e i tempi di permanenza all’interno del servizio. | ||
TIPOLOGIA UTENTI | Accoglie bambini e ragazzi residenti nei Comuni di Norbello, Abbasanta e Ghilarza. | ||
FASCIA ETÀ UTENTI | GHILARZA | XXXXXXXX | XXXXXXXXX |
- bambini/ragazzi in età 3/17 anni Può essere altresì erogato a favore di maggiorenni che presentino ritardo cognitivo, difficoltà nel raggiungimento dell'autonomia perso- nale, che siano già beneficiari di interventi educativi e in altri casi particolari nei quali se ne ravvisi la necessità e l’efficacia (ad esempio ragazzi in carico al Tribunale per i Minorenni). Il servizio può essere destinato anche ai portatori di handicap che presentino problemati- che educative. | |||
NUMERO UTENTI | Circa 20/22 | Circa 10/15 | Circa 15/20 |
Il numero è flessibile e verrà concordato con il Responsabile dei servizi sociali o suo delegato in rapporto all’analisi delle problematiche dei singoli e dei gruppi. | |||
ATTIVITÀ | - realizzazione di progetti centrati sul singolo e/o sul gruppo per promuovere risorse anche in relazione al tempo libero; - interventi tecnici sulle difficoltà di apprendimento; - laboratori di confronto e approfondimento; - iniziative mirate alla prevenzione del disagio, anche trasversali alle altre, tese ad approfondire il confronto e la crescita personale, la dimensione relazionale ed affettiva, la responsabilità, il rapporto con le norme; - laboratori didattici, escursioni, feste e giochi guidati in piccolo o grande gruppo; - incontri periodici con genitori e insegnanti e/o figure professionali sanitarie; - raccordo con eventuali iniziative previste dal Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona del Distretto Ghilarza - Bosa. | ||
MODALITÀ D’INTERVENTO | Il servizio potrà svolgersi in diversi ambiti: - a domicilio, per l’analisi delle modalità relazionali assunte all’interno del nucleo familiare, per il sostegno dei compiti educativi e per l’avvio dei processi di aiuto e di auto-aiuto; - nelle sedi del Servizio Educativo; - nei servizi e nelle risorse del territorio, all’interno del gruppo dei pari per la ricerca e la promozione delle risorse per le attività del tempo libero, per l’osservazione delle modalità relazionali del gruppo dei pari in situazioni di aggregazione guidata e per la collaborazio- ne all’inserimento e alla gestione di processi d’integrazione. |
LOCALI | GHILARZA | NORBELLO | ABBASANTA |
Sede temporanea del Servizio Educativo – via Padre Sotgiu Domicilio degli utenti. | Sede temporanea del Servizio Educativo – casa Xxxxx. Domicilio degli utenti. | Sede del Servizio Educativo Via Matteotti, 2. Domicilio degli utenti. | |
APERTURA SERVIZIO | 5 giorni alla settimana | 4-5 giorni alla settimana | 5 giorni alla settimana |
Il servizio opererà in funzione dei bisogni espressi dagli utenti; l’articolazione oraria potrà subire variazioni e modifiche preventivamente concordate con il Responsabile dei Servizi sociali o suo delegato. | |||
PERIODI DI CHIUSURA DEL SERVIZIO | I periodi di chiusura, compatibilmente con le esigenze di servizio, dovranno essere preventivamente concordati con il Responsabile dei Servizi sociali o suo delegato e comunicati al Comune capofila. | ||
OPERATORI RICHIESTI | Educatori = n. 3 Psicologo = n. 1 | Educatori = n. 2+1 Psicologo = n. 1 | Educatori = n. 4 + Psicologo = n. 1 |
NUMERO ORE DEGLI OPERATORI | 18 ore alla settimana (di cui 2 di pro- grammazione) per 47 settimane per 2 educatori = 846 monte ore annuo per ciascun educatore; 18 ore alla settimana (di cui 7 da svolge- re in ludoteca) per 1 educatore = 846 monte ore annuo. | 13 ore alla settimana (di cui 2 di pro- grammazione) per 47 settimane per 2 educatori = 611 monte ore annuo per ciascun educatore; 4 ore alla settimana per 45 settimane per 1 educatore = 180 monte ore an- nuo; | 25 ore settimanali (comprese le ore di pro- grammazione) per 47 settimane da suddividere su 4 educatori = 1175 monte ore annuo com- plessivo necessario per l’espletamento del servi- zio, suddiviso sulla base delle esigenze; |
4 ore alla settimana per 1 psicologo = 188 monte ore annuo. | 6 ore alla settimana per il servizio edu- cativo; 2 ore a cadenza quindicinale da svolgere in ludoteca per 1 psicologo = 329 monte ore annuo. | 2 ore alla settimana per 1 psicologo = 94 mon- te ore annuo. | |
TITOLO OPERATORI RICHIESTI | Educatori con diploma di Scuola superiore ad indirizzo socio-psico-pedagogico (Liceo socio-psico-pedagogico, Istituto magistrale) ed e- sperienza nel settore di almeno 3 anni, oppure diploma di Laurea in Pedagogia o in Scienze dell’educazione ed esperienza nel settore di almeno 1 anno. n. 1 psicologo con laurea in Psicologia dello Sviluppo e della Formazione (vecchio ordinamento o laurea magistrale) con esperienza non inferiore ai 3 anni nel settore del disagio per quanto attiene l’area minori. n. 1 psicologo con laurea in Psicologia dello Sviluppo e della Formazione (vecchio ordinamento o laurea magistrale) che abbia svolto at- tività lavorativa e/o di tirocinio e/o di volontariato certificato in servizi attinenti all’area del disagio minorile non inferiore ad un anno. | ||
COMPITI OPERATORI | Gli educatori curano, insieme al coordinatore del servizio, l’organizzazione interna dello stesso e collaborano alla definizione dei grup- pi, delle turnazioni e degli orari. Predispongono i programmi educativi personalizzati volti allo sviluppo individuale e all’integrazione so- ciale del singolo minore, osservano i comportamenti, valutano le potenzialità dei ragazzi inseriti, raccolgono, in stretta collaborazione con il servizio sociale del comune di residenza, le informazioni relative alle condizioni ambientali e psico-fisiche del singolo e del conte- sto di appartenenza. Propongono al coordinatore del servizio la programmazione annuale delle attività del SET anche per ciò che attiene le attività laboratoriali e di escursionismo e le organizzano. Predispongono a cadenza trimestrale le schede di programmazione e di veri- fica delle attività. Utilizzano strategie d’intervento finalizzate alla prevenzione in collaborazione e in raccordo con gli altri servizi e istitu- zioni presenti nel territorio (scuola, servizi asl, ludoteca, ecc. ..). Partecipano ad incontri di coordinamento con il Responsabile del servi- zio o suo delegato. Predispongono la catalogazione di tutto il materiale acquistato per il SET. Le spese relative ad escursioni e laboratori |
e all’acquisto dei materiali didattici e delle attrezzature, dovranno essere preventivamente concordate con il Responsabile dei servizi so- ciali o suo delegato. | |||
Per il Comune di Ghilarza L’educatore che opera per il Servizio di Ludoteca e il SET, avrà cura di integrare il lavoro degli ludotecari/animatori e degli educa- tori, predisponendo in particolare le attività dei minori in situazione di svantaggio e sulla base delle esigenze del Servizio. | |||
Per tutti e tre i Comuni Lo psicologo fa parte dell’equipe psico-pedagogica e supervisiona l’operato degli educatori, concorre a promuovere lo sviluppo cogniti- vo, emotivo, sociale e relazionale del minore e dei componenti il nucleo familiare di appartenenza in collaborazione con gli altri operatori dell’équipe; valuta la situazione del minore e del nucleo dal punto di vista psicologico e delle dinamiche affettivo-relazionali; formula i- potesi sulle cause del disagio; delinea possibili strategie d’intervento; effettua attività di sostegno rivolte ai minori che manifestano gra- vi situazioni di disagio; collabora con le altre figure professionali dell’équipe alla elaborazione di percorsi educativi individualizzati; valu- ta l'opportunità d'intervento psico-terapeutico. Attua tutte le suddette attività mediante il ricorso al colloquio, al colloquio clinico e alla progettazione di attività in piccolo gruppo. Par- tecipa agli incontri interistituzionali. | |||
Gli esperti di laboratorio, intervengono sulla base di programmazioni specifiche precedentemente concordate tra il Responsabile dei ser- vizi sociali o suo delegato. | |||
VOCI DI SPESA E RELATIVI IMPORTI PER ANNUALITÀ PER IL SET | |||
GHILARZA | NORBELLO | ABBASANTA | |
PERSONALE | Costo educatori: 47.866,68 Costo psicologo: 4.288,28 | Costo educatori: 26.441,72 Costo psicologo: 7.504,49 | Costo educatori: 22.160,50 Costo psicologo: 2.144,14 |
ACQUISTO MATERIALI | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.500,00 |
ESCURSIONI E LABORATORI | |||
ASSICURAZIONI | Vedi Scheda Servizio Ludoteca | ||
SPESE TELEFONICHE | Vedi Scheda Servizio Ludoteca | I locali sono dotati di apparecchio telefonico di rete fissa. | |
Totale | €. 55.154,96 | €. 35.946,21 | €. 26.804,64 |
SCHEDA 4 - SPAZIO GIOVANI – GHILARZA, ABBASANTA E NORBELLO | ||||
DESCRIZIONE SERVIZIO | Il servizio si realizza con interventi a favore dei giovani, con l’obiettivo di individuare bisogni e forme innovative d’intervento elabo- rate a partire dalla conoscenza del contesto di riferimento, dall’ascolto, dal dialogo, dal recepimento delle proposte tramite il coin- volgimento dei ragazzi. Opera con particolare attenzione nelle situazioni di disagio conclamato. A tal fine, trattandosi di interventi di tempo libero, verranno utilizzati: i linguaggi e le metodologie attive dell’animazione e tipiche dell’educativa di strada indirizzate a costruire anzitutto la relazione giovane-educatore-comunità e dei centri giovani indirizzate a decodificare e concretizzare le proposte scaturite dagli incontri con i giovani e a rafforzare le relazioni tra di essi. | |||
TIPOLOGIA UTENTI | Giovani residenti nei Comuni di Ghilarza, Abbasanta e Norbello. | |||
FASCIA ETÀ UTENTI | 12 - 24 anni circa | |||
ATTIVITÀ | - Attività di prevenzione di comportamenti devianti anche in collaborazione con le scuole presenti nel territorio; - predisposizione e/o aggiornamento della mappatura dei gruppi informali presenti nei luoghi di ritrovo del territorio sovracomuna- le; - “aggancio” dei gruppi; - interventi specifici su piccoli gruppi, anche in collaborazione con i Servizi esistenti; - laboratori di confronto e approfondimento su tematiche proposte dai giovani; - elaborazione di proposte operative ed eventuale realizzazione; - stimolare l’incontro fra i giovani finalizzato alla creazione della Consulta giovanile; - raccordo con eventuali iniziative previste dal Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona del Distretto Ghilarza - Bosa. | |||
OPERATORI RICHIESTI | n. 2 educatori che ruotano sui tre comuni | |||
GHILARZA | NORBELLO | ABBASANTA | ||
NUMERO ORE OPERATORI | - 8 ore alla settimana per 47 settimane = 376 monte ore annuo per ciascun opera- tore. | - 5 ore alla settimana (di cui 1 di pro- grammazione) per 47 settimane = 235 monte ore annuo per ciascun operatore. | - 6 ore alla settimana (di cui 1 di pro- grammazione) per 47 settimane = 282 monte ore annuo per ciascun operatore. | |
TITOLO OPERATORI RICHIESTI | Diploma di laurea in Pedagogia o Scienze dell’educazione e almeno 2 anni di esperienza nel settore dell’educativa di strada. | |||
COMPITI OPERATORI | - Analisi del contesto e costruzione di una rete di riferimento anche in continuità con gli interventi educativi già attivati per le fasce di età inferiori; - elaborazione di modelli organizzativi e di proposte metodologiche d’intervento specifiche per l’educativa di strada; - presa di contatto con gruppi informali di giovani; - mappatura dei gruppi; - costruzione delle relazioni educatori-giovani ed elaborazione di proposte operative d’intervento e realizzazione. Collaborano con il Responsabile del servizio o suo delegato sia alla programmazione generale delle attività che all’organizzazione/realizzazione delle iniziative. | |||
VOCI DI SPESA E RELATIVI IMPORTI PER ANNUALITÀ PER LO SPAZIO GIOVANI | ||||
GHILARZA | NORBELLO | ABBASANTA | ||
PERSONALE | 14.182,72 | 8.864,20 | 10.637,04 | |
LABORATORI E MATERIALI | 3.000,00 | 2.000,00 | *2.900,00 Comprensivo di spese telefoniche | |
ASSICURAZIONI | Vedi Scheda Servizio Ludoteca | |||
SPESE TELEFONICHE | Vedi Scheda Servizio Ludoteca | |||
Totale | €. 17.182,72 | € 10.864,20 | €. 13.537,04 |