ACCORDO QUADRO TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA E L’ASST SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMONA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ ASSISTENZIALI, FORMATIVE E DI RICERCA
ACCORDO QUADRO TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA E L’ASST SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMONA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ ASSISTENZIALI, FORMATIVE E DI RICERCA
L'Università degli Studi di Brescia (d’ora in poi “Università”), codice fiscale n. 98007650173, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Xxxxxxxx Xxxx, domiciliato per la carica in Brescia, Xxxxxx Xxxxxxx x. 00, PEC xxxxxxxx@xxxx.xxxxx.xx;
E
L’ASST Socio Sanitaria Territoriale di Cremona codice fiscale n. 01629400191 rappresentata dal Direttore Generale Dr. Xxxxxxxx Xxxxx domiciliato per la carica in Xxxxx Xxxxxxxxx x. 0 – 00000 Xxxxxxx PEC xxxxxxxxxx@xxx.xxxx-xxxxxxx.xx;
VISTI:
- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, che all'art. 6 ha previsto la stipula di specifici protocolli d'intesa con le Università per regolamentare l'apporto alle attività assistenziali del servizio sanitario delle Facoltà di Medicina e Chirurgia;
- il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, “Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419”;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. VII/20950 del 16 febbraio 2005 di Regione Lombardia, avente per oggetto “Approvazione del protocollo di intesa tra la Regione Lombardia e le Università ubicate in Lombardia per la stipula di convenzioni relative ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie”;
- la legge regionale della Regione Lombardia 30 dicembre 2009, n. 33, “Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità”, che ha previsto la disciplina dei rapporti assistenziali con le Università lombarde, in particolare:
o l’art. 28, comma 3, secondo il quale la Regione, sentito il comitato di indirizzo, definisce, previo parere della competente commissione consiliare, l’articolazione territoriale della rete regionale comprendendo le strutture degli erogatori di cui agli art. 7 e 8 della medesima legge regionale, degli IRCCS e degli erogatori sociosanitari pubblici, nonché le Università lombarde sedi di facoltà di Medicina e Chirurgia;
o l’art. 28, comma 4, secondo il quale la rete regionale può articolarsi in aree geografiche corrispondenti ai territori delle ATS anche in forma aggregata;
o l’art. 28, comma 5, secondo il quale le strutture di cui al comma 3 del medesimo articolo devono essere in possesso delle dotazioni strutturali, organizzative, strumentali, nonché dei requisiti di qualità formative idonei a garantire:
a) lo svolgimento dei corsi di laurea delle facoltà di medicina e chirurgia;
b) la formazione specialistica post-lauream relativa alla facoltà di medicina chirurgia;
c) lo svolgimento dei corsi di laurea delle professioni sanitarie;
d) lo svolgimento del corso regionale di formazione in medicina generale;
e) l’innovazione, la ricerca e l’aggiornamento continuo in medicina che non siano ricompresi nelle lettere da a) a d);
o l’art. 29, comma 1, secondo il quale la Regione stipula con le Università lombarde, sedi di facoltà di medicina e chirurgia, un protocollo generale d’intesa per lo svolgimento di attività assistenziali, didattiche, formative e di ricerca; il protocollo definisce in particolare:
o le modalità di collaborazione tra l’Università e gli erogatori coinvolti a soddisfare le specifiche esigenze formative;
o l’organizzazione delle reti di insegnamento all’interno degli erogatori;
o le modalità di partecipazione del personale del SSL alla formazione didattica di base e specialistica;
o l’art. 29 comma 3, secondo il quale il protocollo d’intesa è attivato mediante apposite convenzioni stipulate tra le singole Università con gli erogatori;
- la legge regionale della Regione Lombardia 14 dicembre 2021 n. 22, “Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità).
RICHIAMATI, INOLTRE:
- lo Statuto nell’Università degli Studi di Brescia, emanato con D.R. il 14 settembre 2020
n. 616, nello specifico:
- l’art. 2, comma 7, secondo il quale l’Università organizza attività di tutorato al fine di agevolare e sostenere gli studenti universitari lungo il corso degli studi;
- l’art. 2, comma 10, secondo il quale l’Università può stabilire rapporti con enti pubblici e privati attraverso contratti e convenzioni con enti pubblici e privati per avvalersi di attrezzature e servizi di terzi per lo svolgimento di attività di ricerca e didattiche, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- l’art. 26, comma 4, secondo il quale i Consigli dei Corsi di Studio hanno, in particolare, il compito di provvedere all’organizzazione della didattica;
- la delibera della Giunta della Regione Lombardia n. IX/1053 del 22.12.2010, avente per oggetto “Protocollo Generale d'Intesa tra Regione Lombardia e le Università della Lombardia con Facoltà di Medicina e Chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, formative e di ricerca”;
- la legge 30 dicembre 2010, n. 240, “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”, che prevede all’art. 2 una nuova articolazione interna delle strutture universitarie e all’art.6, c.13, la predisposizione di uno schema-tipo delle convenzioni, non ancora adottato, al quale devono attenersi le Università e le Regioni per regolare i rapporti in materia di attività sanitarie svolte per conto del Servizio Sanitario Nazionale;
- il decreto interministeriale 04.02.2015 n.68 di “Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria”;
- il decreto ministeriale 13.12.2017, “Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria”;
Ritenuto, nell’interesse delle parti e al fine di promuovere reciprocamente la propria missione istituzionale
DI ADOTTARE IL SEGUENTE ACCORDO QUADRO:
TITOLO I PRINCIPI GENERALI
Art. 1 PREMESSE
1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo quadro.
2) Scopo essenziale del presente Accordo è la definizione di regole e criteri condivisi finalizzati allo svolgimento integrato delle attività di assistenza, didattica e ricerca, negli ambiti indicati negli articoli che seguono.
3) Nelle more dell’emanazione dello schema tipo di Protocollo d’Intesa Regione/Università previsto dall’art. 29 della legge della Regione Lombardia n. 33/2009, l’Università e l’ASST ritengono opportuno sottoscrivere un accordo, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra le Istituzioni, al fine di definire un atto per regolamentare i reciproci rapporti
4) Le parti si impegnano a rivedere ed aggiornare il contenuto del presente accordo quadro nel caso in cui vengano emanate disposizioni nazionali e/o regionali integrative o modificative a quanto qui pattuito. Previa intesa tra le Parti, l’accordo è comunque suscettibile di aggiornamento in corso di validità, anche in relazione a possibili variazioni organizzative.
Art. 2
PRINCIPI GENERALI: MISSION
1) Obiettivo di Regione e Università è creare i presupposti per l’erogazione di un servizio di riconosciuta qualità dell'assistenza, fondata sul principio della centralità della persona, promuovendo la formazione costante delle figure sanitarie.
2) La sinergia tra il sistema sanitario nazionale e regionale ed il sistema universitario è indispensabile al fine di garantire la necessaria integrazione tra la formazione, la ricerca e l’assistenza.
3) L’ASST di Cremona, ente del Servizio Sanitario Regionale, persegue i fini istituzionali di tutela e promozione della salute degli individui e della collettività. L'ASST concorre con tutti gli altri soggetti erogatori del sistema, di diritto pubblico e di diritto privato, all'erogazione dei LEA e di eventuali livelli aggiuntivi definiti dalla Regione, nella logica di presa incarico della persona, garantendo la massima accessibilità e la libertà di scelta, l'equità delle prestazioni, l'ottimizzazione delle risorse, promuovendo l’integrazione ed il raccordo istituzionale, dotandosi di un sistema organizzativo ispirato, tra gli altri, ai seguenti principi: il rispetto della persona e collaborazione interna ed esterna degli operatori a tutti i livelli con le organizzazioni sanitarie e del volontariato, l’integrazione delle competenze, l’innovazione scientifica in tutti i campi di propria competenza, intesa come promozione di tutte le forme di coordinamento e integrazione con il mondo della ricerca clinico-sanitaria e la crescita professionale di tutti i propri collaboratori;
4) Nel riconoscimento delle rispettive autonomie e delle specifiche finalità istituzionali, costituisce obiettivo dell’Università e dell’ASST promuovere una fattiva collaborazione
con la Facoltà di Medicina e Chirurgia, tramite i Corsi di Laurea/Laurea Magistrale di area sanitaria e le Scuole di specializzazione di area sanitaria. A detto fine e per quanto di rispettiva competenza, le parti intendono sviluppare rapporti rispettosi dei principi di efficacia, efficienza e ‘qualità’ dell’attività integrata di assistenza, di didattica e di ricerca, il tutto nell’interesse congiunto della tutela della salute della collettività.
5) Le modalità di cooperazione tra le due istituzioni si ispirano ai principi istitutivi e di sviluppo di una rete dell’assistenza, della didattica della formazione e della ricerca, così come prevista dall’art. 28 della legge della Regione Lombardia n. 33/09, nel territorio di riferimento.
Art. 3 FINALITÀ
1) Finalità proprie dell'Università e del Servizio Sanitario Regionale sono qualità nell'assistenza e nella formazione, strettamente correlate alla qualità della ricerca biomedica e sanitaria; pertanto, le parti si impegnano ad una leale e positiva collaborazione finalizzata a realizzare un sistema integrato al fine di migliorare il servizio all’utenza, accrescere la qualità dei processi formativi degli operatori, studenti in Medicina e Chirurgia e nelle Professioni Sanitarie e dei Medici e non in formazione Specialistica dell’area sanitaria e a implementare la ricerca nel settore sviluppando l’innovazione tecnologica e le risorse cliniche nella salvaguardia del principio di autonomia dell’ASST e delle finalità istituzionali dell’Università.
2) Per quanto sopra, è interesse reciproco che l’Università si avvalga delle strutture, delle tecnologie di avanguardia e delle competenze professionali messe a disposizione dall’ASST.
3) L’ASST, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali e in coerenza con gli obiettivi di cui alle Regole di Sistema del Servizio Sociosanitario lombardo, dei vincoli di Bilancio e del Piano di gestione delle risorse umane, concorre alla formazione dell’iter formativo dei corsi di Studio, Laurea Magistrale e Scuole di Specializzazione di area sanitaria, al fine di garantire il pieno svolgimento delle funzioni didattiche, scientifiche, formative e di ricerca in integrazione con le attività assistenziali, secondo i criteri e le modalità identificate a livello regionale, e nel rispetto degli obiettivi del sistema Qualità dell’Università.
4) L’Università, nello spirito di leale collaborazione e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6, c. 2, del decreto legislativo n. 502/92, concorre al perseguimento della mission dell’ASST, garantendo il supporto necessario alla realizzazione degli obiettivi di qualità, efficacia, efficienza ed economicità propri alle specifiche esigenze del Servizio Sanitario Regionale.
5) L’Università e l’ASST concordano nel riconoscere le finalità generali del presente accordo, in conformità con i principi sanciti dalla legge della Regione Lombardia n. 33/2009, nonché il perseguimento degli obiettivi sopra citati ed intendono, con la sottoscrizione del presente accordo, disciplinare l’utilizzo delle risorse dalle stesse messe a disposizione per lo svolgimento delle attività di formazione pre e post-laurea e assistenziali, di ricerca scientifica, sulla base dei rispettivi ordinamenti e prerogative.
In quest’ottica l’ASST si rende disponibile quale sede collegata della formazione degli studenti dei Corsi di Laurea Magistrale di Medicina e Chirurgia, dei Corsi di Studio professionalizzanti e delle Scuole di Specializzazione dell’Area Sanitaria laddove specificamente richiesto.
Lo svolgimento di attività inerenti ai Corsi di Studio delle classi delle Professioni Sanitarie presso l’ASST è disciplinato da apposite convenzioni attive, stipulate ai sensi del Protocollo d’Intesa Università-Regione per i Corsi di Studio delle classi delle Professioni Sanitarie in vigore.
Lo svolgimento di attività inerenti le Scuole di Specializzazione dell’Area Sanitaria è, altresì, disciplinato da apposite convenzioni stipulate dalle parti nel rispetto delle regole e dei requisiti di accreditamento previsti per ogni singola scuola dal Decreto Ministeriale del 13.12.2017.
In questo modo l’Università, con l’ampliamento delle strutture didattiche e assistenziali, garantirà agli studenti dei Corsi di Studio pre e post-laurea dell’area medica sanitaria una adeguata formazione professionalizzante.
TITOLO II PROGRAMMAZIONE STRATEGICA CONGIUNTA
ART. 4
TEMI OGGETTO DI PROGRAMMAZIONE CONGIUNTA
1) L’Università e l’ASST convengono che il conseguimento di quanto declinato nel presente atto richiede una continua condivisione ed una sinergia di impegni tra la componente universitaria, a cui la formazione e la ricerca competono istituzionalmente, e la componente ospedaliera e territoriale, che ha competenza istituzionale in materia di prevenzione, diagnosi, cura, assistenza clinica e la comune finalità della ricerca.
2) Al fine di garantire l’integrazione delle attività di assistenza, didattica e ricerca, nonché l’ottimizzazione delle risorse, l’Università e ASST, nel rispetto delle reciproche finalità e delle autonomie, si impegnano ad individuare modalità di programmazione congiunta delle rispettive attività, condividendo responsabilità di processo ed escludendo interferenze nelle singole attività gestionali.
TITOLO III STRUTTURE
Art. 5
STRUTTURE DELL’ASST
1) L’ASST pone a disposizione dell’Università, per lo svolgimento delle attività di didattica e di ricerca, le proprie strutture organizzative.
2) In funzione delle esigenze didattiche dei Corsi di Studio e delle Scuole di Specializzazione interessati, l’attività didattica si svolge previo accordo e d’intesa con i responsabili delle stesse, nel rispetto delle regole vigenti d’Ateneo.
Art. 6
UNITÀ COMPLESSE, UNITA’ SEMPLICI A VALENZA DIPARTIMENTALE O UNITA’ SEMPLICI A DIREZIONE UNIVERSITARIA
1) L’ASST ha un’organizzazione dipartimentale ritenuta, dall’Università, idonea a garantire lo sviluppo congiunto delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca scientifica, per il perseguimento delle finalità declinate nel presente accordo. L’assetto organizzativo dell’ASST è descritto nel Piano di Organizzazione Aziendale Strategico vigente.
2) In relazione allo svolgimento delle collaborazioni e dei tirocini indicati all’articolo 3.5 del presente accordo, le unità complesse o semplici a valenza dipartimentale, a direzione universitaria, possono essere:
a. convenzionate a seguito di vincita di concorso pubblico per Direttore di Struttura complessa da parte di personale dell’Università;
b. convenzionate a seguito di affidamento di incarichi di responsabile di struttura complessa, unità semplice dipartimentale o semplice
Nei casi sopra indicati il convenzionamento è per il solo tempo di durata dell’incarico al fine di dare continuità alle attività di didattica e ricerca.
Art. 7
PERSONALE OSPEDALIERO NELLE UNITÀ A DIREZIONE UNIVERSITARIA
1) Il personale dirigente medico delle strutture a direzione universitaria, come individuate nell’articolo 6 del presente accordo, oltre a svolgere attività assistenziali di competenza, collabora, nel rispetto della normativa di riferimento, alle attività didattiche e di ricerca scientifica svolte nell’ambito della struttura a direzione universitaria, su indicazione del Direttore della medesima.
Art. 8
TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE CONVENZIONATO CON LA DIRIGENZA MEDICA E SANITARIA
1) Al personale docente e ricercatore universitario convenzionato è riconosciuta l’equiparazione stipendiale con il personale dirigente dell’ASST di pari posizione e funzione in applicazione del CCNL della dirigenza medica e non medica.
2) Al personale docente e ricercatore convenzionato universitario viene erogato, in aggiunta alle retribuzioni corrisposte dall’Università:
• un’indennità pari all’eventuale differenza positiva tra la sommatoria delle voci retributive previste dal CCNL della Dirigenza Medica (stipendio ospedaliero, RIA, indennità di posizione minima unificata ed indennità di specificità medica) e la sommatoria di tutte le voci retributive universitarie (stipendio, classi/scatti, IIS ed assegno aggiuntivo);
• un trattamento economico aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico: esso comprende le retribuzioni previste dai CCNL correlate ad incarichi dirigenziali, professionali o di struttura ed in particolare: la retribuzione di posizione variabile e, se dovute in quanto titolari del corrispondente incarico, l’indennità di struttura complessa e l’indennità di direttore di dipartimento;
• un trattamento economico aggiuntivo correlato all’effettivo raggiungimento dei risultati ottenuti nell’attività assistenziale pari all’intera retribuzione di risultato: esso è erogato
in funzione dei risultati raggiunti così come stabilito dalla Struttura sanitaria nel rispetto dei vincoli contrattuali della sanità pubblica, con le medesime modalità e in misura pari alla quota media individuale di fondo di risultato prevista per le corrispondenti figure;
• l’indennità di esclusività, riservata a coloro che abbiano optato per l’attività professionale intramoenia: essa è riconosciuta per intero con le stesse modalità e valori previsti per le corrispondenti figure ospedaliere, subordinatamente al rispetto delle disposizioni di legge in materia di incompatibilità.
3) Le risorse collegate alla premialità, riconosciute dalla normativa vigente per il raggiungimento di questi obiettivi, vengono corrisposte al personale universitario secondo i medesimi criteri applicati per il personale ospedaliero.
4) La vigente normativa non riconosce al personale convenzionato le Risorse Aggiuntive Regionali.
5) In caso di passaggio del personale dai ruoli della dirigenza sanitaria a quelli dell’Università, viene riconosciuta per intero, ai soli fini del riconoscimento dei trattamenti economici di cui sopra e per l’attribuzione degli incarichi dirigenziali nelle strutture sanitarie, l’attività assistenziale precedentemente svolta presso altre Aziende Ospedaliere del Servizio Sanitario Nazionale.
6) L’Azienda si impegna a comunicare preventivamente all’Università degli Studi di Brescia le competenze aventi carattere fisso e continuativo facenti parte della retribuzione del personale universitario convenzionato. L’Azienda si impegna altresì a comunicare, con cadenza mensile, le competenze accessorie spettanti al personale di cui sopra.
L’Università corrisponde al personale universitario la retribuzione costituita dalla differenza positiva tra la sommatoria di tutte le voci retributive previste dal CCNL dell’Area Sanità e la sommatoria di tutte le voci retributive universitarie, aumentata dei relativi oneri sostenuti.
Art. 9
LIBERA PROFESSIONE
1) L’ASST garantisce al personale universitario convenzionato con rapporto di lavoro esclusivo l’esercizio della libera professione intramuraria nell’ambito e nei limiti delle norme di legge, contrattuali e aziendali che la regolamentano.
TITOLO IV ASPETTI GESTIONALI
Art. 10
UTILIZZO DI SERVIZI DA PARTE DI PERSONALE UNIVERSITARIO
1) Il personale della Università che ha la propria sede di lavoro nel complesso convenzionato è ammesso ad usufruire dei servizi erogati al personale ospedaliero, compreso il parcheggio auto, nel limite dei posti disponibili, ed il servizio mensa, con rimborso all’Azienda dei relativi corrispettivi economici.
2) Il personale universitario viene dotato di apposito tesserino di riconoscimento.
Art. 11 ONERI GESTIONALI
1) I costi di gestione dell'attività assistenziale svolta dalle strutture organizzative convenzionate restano ad esclusivo carico dell’ASST, ivi compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali messi a disposizione dell'Università.
2) Pertanto, l’ASST si fa carico degli oneri relativi a:
a) arredamento, manutenzione, somministrazione di generi di vitto, medicinali e quant'altro occorra per l'assistenza ai degenti;
a) arredamento nelle sale di infermeria, nei servizi sanitari di supporto, negli ambulatori, e nei laboratori clinici e di ricerca afferenti alle strutture convenzionate;
b) fornitura e manutenzione dello strumentario, del materiale d'uso e delle apparecchiature destinate ai compiti istituzionali delle Unità Operative, globalmente considerati nei loro aspetti didattici, scientifici e assistenziali;
c) arredamento e manutenzione di quanto occorre nei locali destinati al personale universitario;
d) messa a disposizione di personale medico, infermieristico e tecnico per lo svolgimento dei compiti istituzionali.
3) L’ASST mette gratuitamente a disposizione dell'Università idonei spazi necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali, con particolare riferimento alle attività didattiche.
4) Gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria di tali strutture sono a carico dell’ASST.
5) L’ASST mette a disposizione dell'Università, secondo quanto previsto in apposita convenzione, le aule e i sussidi didattici per l’attività formativa dei Corsi di Studio delle Professioni Sanitarie, di cui al documento allegato, provvedendo alla loro gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria. Assicura, altresì, i servizi ed i sussidi accessori per gli studenti iscritti agli stessi Corsi nonché, nei limiti dei contributi erogati allo scopo annualmente dalla Regione Lombardia, la retribuzione al personale ospedaliero per lo svolgimento delle attività didattiche di cui al successivo art. 17 e la retribuzione per i Direttori Didattici dei Corsi di Studio.
TITOLO V
RICERCA SCIENTIFICA E SPERIMENTAZIONE CLINICA
Art. 12 RICERCA SCIENTIFICA
1) Le Parti si impegnano a favorire in ogni modo lo sviluppo della ricerca scientifica, intesa come patrimonio irrinunciabile di entrambi.
2) I progetti di ricerca universitaria che verranno svolti presso l’ASST dal personale universitario e ospedaliero che presta servizio presso le Strutture convenzionate, saranno inquadrati nel piano delle ricerche delle strutture universitarie di riferimento del personale nonché, per quanto compatibili, nella programmazione pluriennale di ricerca dell’ASST.
3) Il personale universitario e ospedaliero indica entrambe le Istituzioni (Università ed ASST) nella pubblicazione di tutte le ricerche svolte presso l’ASST. In questo quadro potranno essere previsti anche progetti di ricerca congiunti tra personale universitario e personale ospedaliero non convenzionato.
4) Allo scopo di favorire presso la struttura ospedaliera la formazione di gruppi di ricerca tali da consentire un ottimale raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo, l’ASST - nel rispetto delle disposizioni statutarie e regolamentari di Ateneo - potrà mettere a disposizione dell’Università i finanziamenti necessari per l’istituzione di posti di Ricercatore (art.24, c.3 Legge 240/2010) o Professore universitario di ruolo o a tempo determinato e/o finanziare, annualmente, assegni di collaborazione alla ricerca.
5) L’ASST si impegna ad individuare idonei spazi da dedicare all'attività di ricerca scientifica dell’Università, che potranno essere utilizzati anche per la costituzione di eventuali Centri di ricerca universitari, aperti alla collaborazione del personale ospedaliero, ed utilizzati anche dalle Unità Operative a direzione ospedaliera e dai Laboratori di ricerca. L’ASST si impegna, inoltre, a far partecipare i Professori e ricercatori universitari a propri progetti di ricerca.
6) Tali spazi verranno identificati dall’ASST in accordo tra le Parti, sentiti i Responsabili dei Progetti di ricerca, i Direttori delle Strutture interessate e la Direzione Scientifica e Sanitaria dell’ASST, in relazione alle esigenze della ricerca e all'assetto organizzativo della struttura ospedaliera. L'ASST si impegna a realizzare la rete telematica locale dedicata agli spazi in questione ed alla sua connessione diretta alla rete telematica Universitaria.
Art. 13
SPERIMENTAZIONE CLINICA, PROPRIETÀ INTELLETTUALI ED ATTIVITÀ PER CONTO TERZI
1) Le Parti concordano sulla importanza, per entrambe, dello sviluppo della sperimentazione clinica, intesa come strumento di sviluppo culturale e professionale nel campo della ricerca applicata e di autofinanziamento per la ricerca svolta all'interno del complesso didattico – assistenziale.
2) Le ricerche commissionate da soggetti pubblici e privati esterni dovranno prevedere tra le Parti sia l’ASST che l’Università e indicare segnatamente le rispettive prestazioni e i relativi corrispettivi.
TITOLO VI
STUDENTI, MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA E FREQUENTATORI
ART 14 TIROCINI
TIROCINI “A.F.P.” Attività Formativa professionalizzante
1) Il presente accordo quadro regola i rapporti tra Università e ASST, “soggetto ospitante”, concernenti l’attivazione di tirocini A.F.P. a favore di studenti frequentatori il corso di Laurea in Medicina e Chirurgia.
2) L’ASST si impegna ad accogliere presso le proprie strutture gli studenti per lo svolgimento del tirocinio curriculare.
3) L’attività di formazione del tirocinante durante il periodo di permanenza presso l’ASST è seguita e controllata da un tutor aziendale, cui il tirocinante si rivolgerà per ogni necessità e al quale risponderà senza vincoli gerarchici per la parte organizzativa e formativa in stage.
4) Per ciascun tirocinante, inserito nel “soggetto ospitante” in base al presente accordo quadro, verrà predisposto un Progetto Formativo.
5) L’ASST può ospitare contemporaneamente un numero di tirocinanti correlato alla propria attività assistenziale specifica delle relative discipline e al numero di dirigenti medici in organico.
6) L’ASST si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza.
7) Durante lo svolgimento dei tirocini curriculari i tirocinanti sono tenuti a:
- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere, nel rispetto del decreto legislativo 30.6.2003 n. 196, la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio
Il tirocinio AFP è previsto nei periodi in cui è programmata attività didattica frontale.
TIROCINI “T.P.V.E.S.” Tirocinio Pratico Valutativo
1) In quanto previsto dalle norme vigenti il tirocinio pratico-valutativo, finalizzato al conseguimento dell’abilitazione per l’esercizio della professione di Medico-Chirurgo (ai sensi del DL n. 18 del 17.3.2020), da svolgersi nel periodo pre-laurea, prevede un numero di ore corrispondenti ad almeno 5 CFU per ciascuna mensilità e si articola nei seguenti periodi, anche non consecutivi ed anche nei periodi in cui non è programmata attività didattica frontale: un mese di area chirurgica, un mese di area medica, un mese nello specifico ambito della Medicina Generale.
2) Tale accordo quadro prevede la frequenza dei TPVES di area medica e chirurgica nell’ASST per un numero di tirocinanti proporzionato all’attività clinica delle discipline coinvolte, al numero di dirigenti medici in organico e al numero di tirocinanti AFP contemporaneamente presenti.
3) Ogni tutor delle rispettive divisioni rilascerà un giudizio sintetico sul tirocinante, da cui deriverà il giudizio di valutazione complessiva ad opera del tutor coordinatore di area medica e/o chirurgica.
Art. 15
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE: RETE FORMATIVA
1) L’attività dei medici in formazione specialistica è regolamentata dalla normativa vigente in materia, dagli ordinamenti didattici e da specifico progetto formativo elaborato dal Consiglio della Scuola. In attuazione del D.lgs. n. 368/99 e della normativa dell'Unione Europea, i medici in formazione specialistica, sotto la guida di tutor e mai in sostituzione del personale di ruolo, sulla base delle rispettive e peculiari finalità formative:
• compiono atti diagnostici e terapeutici sia nelle divisioni di degenza sia negli ambulatori e nei servizi; partecipano all'attività di emergenza, sia di pronto soccorso sia di guardia divisionale;
• dispongono di adeguati spazi fisici per esigenze di studio,
• accedono alla mensa con le modalità concordate con l’Amministrazione dell’ASST;
• utilizzano strumentazione e camici forniti dall’ASST;
• dispongono di adeguati spogliatoi.
2) Le attività assistenziali svolte dal medico in formazione specialistica sono individuate e tracciate in relazione al progressivo grado di autonomia operativa e decisionale secondo i seguenti livelli:
a) attività di appoggio;
b) attività di collaborazione;
c) attività autonoma.
3) Le Parti convengono che, al momento della stipula del presente Accordo, l’ASST è struttura inserita nella rete formativa delle Scuole di Specializzazione di cui al documento allegato.
4) Le Parti si danno, altresì, reciproco atto che l’elenco di cui al citato allegato 2 può essere suscettibile di ulteriore ampliamento, concordato tra esse, ove anche altre Scuole di Specializzazione fossero eventualmente interessate all’utilizzo di strutture dell’ASST.
5) L’ASST riconosce che il programma formativo delle Scuole di Specializzazione della Università prevede la rotazione dei medici in formazione specialistica tra diverse Strutture, così da consentire agli stessi l’accesso al maggior numero possibile di qualificate esperienze professionalizzanti.
6) La graduale assunzione di compiti assistenziali e la connessa progressiva attribuzione di responsabilità, secondo quanto definito al comma 2 art. 34 lr 33/09, sono oggetto di indirizzo e valutazione da parte del Consiglio della Scuola, considerate le proposte definite d'intesa trai medici in formazione specialistica, i tutor individuali e i responsabili delle unità operative clinicizzate e non nelle quali si svolge la formazione. Le attività svolte dal medico in formazione specialistica, sono contemplate nei piani di attività della struttura nella quale si svolge la formazione. L’Università e l’ASST definiscono le modalità di sottoscrizione degli atti assistenziali compiuti dal soggetto in formazione specialistica nell'ambito del piano formativo, anche attraverso l’utilizzo di supporto digitale.
7) Il medico in formazione specialistica può partecipare ad attività di ricerca, svolgendo attività specifiche in modo autonomo sotto la guida del responsabile della ricerca secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
8) Le parti convengono altresì che, per quanto espresso ai commi precedenti, il progetto formativo deve essere condiviso con i responsabili delle strutture, anche non clinicizzate, coinvolte nella formazione dello specializzando. A tal fine verrà sottoscritto un ‘Protocollo Operativo’ tra ASST e Università che dovrà disciplinare le modalità di definizione/condivisione del progetto formativo e i criteri di verifica del percorso formativo dello specializzando.
Art. 16 OBBLIGHI RECIPROCI
1) L’Università si impegna a trasmettere periodicamente, previe intese, un flusso informatico aggiornato con tutte le figure di studenti, tirocinanti e specializzandi che accederanno all’ASST.
2) Agli studenti dei Corsi di Laurea dell’area medica/sanitaria, agli specializzandi delle Scuole di Specializzazione ad oggi attive, ai tirocinanti, nonché agli studenti stranieri con programmi di mobilità internazionale approvati dall’Università, vengono consentiti, previo nulla osta dell’Ente, l’accesso e la permanenza oltre che negli spazi espressamente dedicati alla didattica anche in tutte le strutture assistenziali dell’ASST, comprese quelle ambulatoriali ad esse afferenti, sotto la responsabilità del responsabile della struttura.
3) I soggetti di cui al presente articolo sono adeguatamente coperti da assicurazione infortuni e Responsabilità Civile verso terzi a cura dell’Università, fatta salva per i medici in formazione specialistica l’applicazione del disposto di cui all’art. 41 del Dlgs 368/99 e s.m.e i.
TITOLO VII
APPORTO ALLA DIDATTICA DEL PERSONALE OSPEDALIERO
Art. 17
XXXXXXXX’ DIDATTICA DEL PERSONALE OSPEDALIERO
1) Il personale ospedaliero convenzionato e non, partecipa, nell'ambito delle proprie attività istituzionali ed in conformità con quanto disposto dalla normativa vigente, alla attività didattica di tipo formale e tutoriale della formazione pre-laurea dell’Area di Medicina e Chirurgia, nel rispetto delle procedure di attribuzione vigenti presso l’Università e comunque secondo le regole aziendali e fatta salva l’autorizzazione dell’ASST.
2) Al personale dell’ASST impegnato in attività didattiche ufficialmente attribuite dai Dipartimenti è conferita dall’Università, rispettivamente, la qualifica di “tutore” o di “professore a contratto”.
3) La valutazione dell'effettivo contributo quali-quantitativo reso da personale ospedaliero convenzionato e non, e dal personale universitario convenzionato alla attività didattica, e risultante dal sistema di valutazione operante presso la Facoltà, viene comunicata all'Amministrazione dell’ASST.
TITOLO VIII FORMAZIONE PERMANENTE
Art. 18 FORMAZIONE PERMANENTE
1) Le Parti, partendo dalla comune convinzione dell’importanza degli aspetti collegati alla formazione continua dei Medici e degli Operatori Sanitari in genere, si impegnano a favorire forme di collaborazione per la realizzazione di comuni progetti di Formazione Continua in Medicina.
TITOLO IX
RAPPORTI TECNICI, ECONOMICI ED ASSICURATIVI
Art. 19 COPERTURA ASSICURATIVA
1) L’ASST provvede a propria cura e spese all’assicurazione sulla base dei massimali in uso e a primo rischio, per la responsabilità civile derivante dal servizio assistenziale svolto dal personale universitario convenzionato, con le stesse modalità previste per il personale ospedaliero dipendente. I contratti di assicurazione dovranno contenere la clausola di esclusione del diritto di rivalsa nei confronti dell’Università. Nei casi di dolo e colpa grave la rivalsa potrà avvenire nei confronti del personale universitario convenzionato con le stesse modalità previste per il personale ospedaliero.
2) L’ASST provvede a propria cura e spese all’assicurazione dei medici in formazione specialistica per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e per gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta; tale copertura assicurativa sarà estesa, a cura e spese dell’ASST, su richiesta dell’Università, ai tirocinanti, ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca.
3) L’Università provvede direttamente ed autonomamente ad assicurare contro il furto e l’incendio e per la responsabilità civile le attrezzature di sua proprietà impiegate nei settori convenzionati e destinate esclusivamente a programmi di didattica e di ricerca.
In caso di infortunio occorso al personale universitario ed ai soggetti ad esso equiparati nelle strutture dell’ASST, questa provvede ad effettuare le comunicazioni all’INAIL e all’Università nei tempi e nei modi stabiliti dalla normativa vigente
Art. 20
SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI
1) L’ASST, nella persona del Datore di Xxxxxx individuato ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. del 9.4.2008 n. 81, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui all’art. 17 del citato Decreto, assicura al personale universitario convenzionato e ai medici in formazione specialistica nonché ad altro personale non convenzionato, ma preventivamente autorizzato dall’ASST, esclusivamente per le attività svolte nei locali e negli spazi dell’ASST medesima, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro, ivi compresa la sorveglianza sanitaria (art. 41 D. Lgs. 81/2008, art. 83 D.Lgs. 230/95).
2) L’ASST comunica periodicamente all’Università l’elenco del personale sottoposto a tutela a carico dell’ASST stessa e i risultati dell’eventuale sorveglianza sanitaria.
3) Il personale universitario e i soggetti ad esso equiparati sono tenuti all’osservanza delle disposizioni e dei regolamenti in materia emanati dall’ASST.
4) Al fine di garantire la corretta e migliore applicazione della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, l’ASST e l’Università, attraverso i rispettivi Servizi di prevenzione e protezione ed Esperti Qualificati potranno stipulare accordi e procedure specifici in materia.
SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO
1) L’ASST è responsabile della sicurezza degli ambienti di lavoro, nei termini previsti dalle vigenti disposizioni in materia.
Art. 22 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1) L’Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Accordo nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali in applicazione delle vigenti disposizioni normative.
2) L'ASST si impegna a trattare i suddetti dati personali dell’Università unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente Accordo.
TITOLO X NORME FINALI
Art. 23
LOGHI ISTITUZIONALI
1) I loghi dell’ASST di Cremona e dell’Università degli Studi di Brescia devono essere presenti all’ingresso dei presìdi dell’ASST e all’ingresso delle Unità operative convenzionate.
2) Nel sito web dell’Università è esplicitato il rapporto convenzionale con l’ASST quale ente convenzionato di riferimento e vengono riportate le relative Unità Operative Complesse a Direzione Universitaria.
3) L’ASST si impegna ad esporre targhe con l’indicazione del logo dell’Università
4) Nel sito web dell’ASST è riportato il logo dell’Università e le Unità operative sede di Scuola di Specializzazione ed esplicitata la comune mission assistenziale, formativa e di ricerca.
Art. 24 TRASPARENZA
1) L’ASST provvede agli obblighi previsti dalla normativa sulla trasparenza mediante la pubblicazione delle indennità corrisposte per il personale universitario convenzionato che svolge funzioni assistenziali.
CODICE DI COMPORTAMENTO
1) Entrambe le Parti dichiarano di aver preso visione dei rispettivi codici aziendali di comportamento dei dipendenti, redatti ai sensi di quanto stabilito dal DPR 62/2013 e pubblicati sui rispettivi siti web istituzionali, nonché di accettarne i contenuti impegnandosi a rispettare le regole e i principi in essi espressi.
Art. 26
ATTUAZIONE E VALIDITA’ DELL’ACCORDO
1) Le parti concordano che l’attuazione del presente accordo avverrà attraverso lo scambio di lettere a doppia firma dei legali
2) Il presente accordo decorre dal 01.01.2022 ed avrà la durata di cinque anni, con scadenza, quindi, il 31.12.2026 fatta salva l’entrata in vigore di eventuali differenti disposizioni in materia. Eventuali modifiche del testo potranno essere concordate tra le Parti anche nel corso della vigenza dell’attuale testo.
2) Il presente accordo potrà essere rinnovato, con preavviso scritto di almeno 60 giorni e, qualora la richiesta venisse accolta dovrà essere formalizzata con apposito atto sottoscritto dalle parti.
3) L’eventuale volontà di dare disdetta, in tutto o in parte, all’accordo dovrà essere comunicata all’altra parte con un anticipo di almeno 60 giorni rispetto alla naturale data di scadenza dell’accordo. La richiamata comunicazione dovrà essere effettuata mediante l’invio di nota PEC.
Art.27 REGISTRAZIONE E BOLLO
1) Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi del DPR 26/04/86
n. 131 e qualora ne venisse richiesta la registrazione, le spese saranno a carico della parte che avrà reso necessario tale adempimento.
2) Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo sin dall’origine. Le spese di bollo sono a carico, in eguale misura, alle Parti.
Letto, confermato e sottoscritto. Brescia,
Per l’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA IL RETTORE
(Prof. Xxxxxxxx Xxxx)
Per l’ASST OSPEDALIERA DI CREMONA IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Xxxxxxxx Xxxxx)