COMUNE di GINOSA
COMUNE di GINOSA
Provincia di Taranto
CONTRATTO DI DISPONIBILITA' di cui all'art. 160-ter del D.Lgs. 163/2006, per la progettazione, costruzione e messa a disposizione a favore del Comune di Ginosa di un nuovo edificio scolastico, da realizzarsi su area di proprietà comunale nella frazione di Marina di Ginosa.
-C.U.P. D34B13000590002 - C.I.G. 552518353F
“SCHEMA DI CONTRATTO”
SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO
CONTRATTO DI DISPONIBILITÀ RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E MESSA A DISPOSIZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI GINOSA DI UN NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO, DA REALIZZARSI SU AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE NELLA FRAZIONE DI MARINA DI GINOSA AI SENSI DEL D.LGS.163/2006 E SS.MM.II. ED ART. 44 DEL D.L. 1/2012 CONVERTITO IN L. 24/03/2012, n.27.
CIG _ CUP_
L'anno …........, addì …........, del mese di …........, in Ginosa (Ta) e nella Residenza Municipale sita in......... n avanti a
…............, nato a ….................(__) il / /_ _,Segretario Comunale titolare del predetto Comune e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica-amministrativa, nell’interesse del Comune, ai sensi dell’art. 97, co. 4, lett. c) del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, sono comparsi i Sigg.:
…............., nato a ….................. Responsabile del VI° Settore Area LL.PP. e Ambiente del Comune di Ginosa (Ta) domiciliato per la funzione presso la Sede Comunale, con sede in Piazza ……………… C.F , il quale dichiara di
agire esclusivamente per conto del Comune di Ginosa, che rappresenta, ai sensi dell’art.107, co.3, del D.Lgs. 267/2000, in forza del decreto , di seguito nel presente atto denominato “Stazione Appaltante o Utilizzatore”;
-........................, nato a ….................(__) il __/ / _, domiciliata per la carica in …............... in qualità di ….......................
di seguito nel presente contratto denominato " o Concedente”.
D’ora innanzi e la Stazione Appaltante vengono congiuntamente denominate anche le “Parti” e, singolarmente,
anche la “Parte”.
I Comparenti, della cui identità personale io Segretario comunale sono personalmente certo, rinunciano di comune accordo tra di loro e con il mio consenso all’assistenza di testimoni e con questo atto convengono quanto segue:
Art. 1 Premesse
PREMESSO CHE:
✓ che con deliberazione CC n° è stato approvato il Piano delle OO.PP. all'interno del quale è stato inserito
l'intervento di costruzione di nuovo edificio scolastico, da realizzarsi su area di proprietà comunale nella frazione di Marina di Ginosa;
✓ che è stata bandita la gara con procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per la: “costruzione e messa a disposizione a favore del comune di Ginosa di nuovo edificio scolastico, da realizzarsi su area di proprietà comunale nella frazione di Marina di Ginosa” ex art. 160-ter del D.Lgs. 163/2006 e smi e art. 44 del DL 1/12 convertito in L.27 del 24 marzo 2012;
✓ che con deliberazione di C.C. n....del l'Amministrazione comunale ha espresso la volontà di cedere in diritto di superficie
l'area necessaria all'esecuzione della scuola ed alla realizzazione delle aree pertinenziali con diritto di riscatto a favore dell'Amministrazione medesima, al fine di poter utilizzare lo strumento del Contratto di disponibilità ai sensi dell'art.160-ter del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. introdotto dall'art. 44 del DL 1/12 convertito in Legge 24 marzo 2012, n.27;
✓ che con determinazione n....del…..detta gara veniva aggiudicata definitivamente a.......con sede in.....
La Stazione Appaltante dichiara e garantisce di aver ottenuto tutte le autorizzazioni/approvazioni inerenti la gara ed il contratto in oggetto.
TUTTO CIO' PREMESSO
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE :
Art. 2 Premesse ed allegati
Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 3 Oggetto del Contratto
Il Concedente.................concede in Contratto di disponibilità all'Utilizzatore, che accetta, l'uso del nuovo edificio scolastico, da realizzarsi su area di proprietà comunale nella frazione di Marina di Ginosa come risulterà a seguito della progettazione e realizzazione dello stesso e secondo le indicazioni del Capitolato prestazionale allegato al contratto e facente parte integrante e sostanziale del presente atto.
Il concedente si impegna alla progettazione definitiva ed esecutiva ed alla realizzazione dell'opera alle condizioni di cui al presente contratto.
L'opera realizzata sarà di proprietà del Concedente fino alla cessazione del contratto di disponibilità, per qualsiasi causa prevista nel presente contratto, con ogni consequenziale obbligo a carico del Concedente.
Una volta realizzata l'opera sarà messa a disposizione dell'Utilizzatore e dovrà essere garantita dal Concedente la costante fruibilità della stessa, nel rispetto dei parametri di funzionalità previsti nel contratto, garantendo allo scopo la perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti.
Art. 4
Diritto di superficie
I lavori di costruzione dell’edificio scolastico, ivi comprese le aree pertinenziali, verranno eseguiti su terreni di proprietà della Stazione appaltante sui quali, la Stazione Appaltante ha costituito in favore di un diritto di superficie al prezzo di
€ 10,00 (Euro dieci/00) totali con atto rep. .................... del ....................
Salvo quanto disposto nei commi successivi, il diritto di superficie in capo a avrà una durata di anni 20 decorrenti
dalla stipula del contratto, oltre al tempo previsto dal bando di gara per l’ultimazione dei lavori
Resta inteso che la proprietà delle opere non si trasferirà all' Utilizzatore fino a quando lo stesso non abbia provveduto al totale pagamento di tutte le rate del canone.
Nel caso di riscatto anticipato, il corrispondente diritto di superficie si estinguerà per confusione, previo pagamento dell’importo contrattualmente pattuito.
Art. 5
Decorrenza e durata del Contratto
Terminata l’esecuzione dei lavori e dopo il collaudo di cui all'art.8., l'Utilizzatore sottoscriverà il verbale di messa a disposizione dell’opera.
Il contratto di disponibilità, pertanto, decorrerà dalla data di sottoscrizione dello stesso e avrà una durata complessiva di anni 20 (venti) decorrenti dalla stipula dello stesso, oltre al tempo di esecuzione dei lavori previsto dal bando di gara .
Il Concedente si fa carico, a suo rischio e a sue spese, di mettere a disposizione l'opera perfettamente ultimata e collaudata entro 540 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, fatte salve eventuali proroghe resesi necessarie per il mancato o
ritardato rilascio di autorizzazioni, permessi, nulla-osta e altri atti di natura amministrativa.
Art. 6
Documenti facenti parte del contratto e norme regolatrici
Il Contratto di disponibilità viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante:
a) il capitolato prestazionale, come sottoscritto in sede di gara;
b) l'offerta tecnica presentata in sede di gara, comprendente anche il relativo progetto preliminare;
c) l’offerta economica;
Il presente rapporto contrattuale è poi regolato dagli artt. 15 – bis.1 e 160 – ter del D.Lgs. n°163/2006 e dell’art. 44 del D.L. n°1/2012 convertito senza modificazioni in L.27 del 24.03.2012.
La gestione del presente contratto è altresì regolamentata dalle disposizioni del Codice Civile.
Inoltre il Concedente è tenuto al rispetto di ogni normativa applicabile attinente la realizzazione e la gestione dell’opera, incluse quelle in materia ambientale, di sicurezza e di igiene ed ogni disposizione, condizione o adempimento previsti dalla normativa vigente per le costruzioni private e per la conduzione degli immobili.
Art. 7
Obblighi del Concedente
Principali obblighi del Concedente
Il Concedente assume il rischio della costruzione e della gestione tecnica dell’opera per il periodo di messa a disposizione dell’amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 44, co.2, del D.L. 1/2012. Sono a carico del Concedente:
✓ La redazione del progetto definitivo ed esecutivo e di eventuali varianti in corso d’opera, in conformità alla disciplina che regola l’attività edilizia, risultando tuttavia esonerato dal contributo di costruzione di cui all’art.17 del D.P.R. 380/01. Il progetto e le varianti in corso d’opera sono ad ogni effetto approvate dal Concedente, previa comunicazione all'Utilizzatore e, ove prescritto, alle terze autorità competenti. In capo al Concedente resta la facoltà di introdurre le eventuali varianti finalizzate ad una maggiore economicità di costruzione o gestione, nel rispetto del Capitolato prestazionale e delle norme e provvedimenti di pubbliche autorità vigenti e sopravvenuti senza alcun aggravio economico a carico dell’Utilizzatore. Il Concedente assume il rischio della mancata o ritardata approvazione da parte di terze autorità competenti della progettazione e delle eventuali varianti. Il Concedente assume inoltre l'onere di promuovere ed ottenere ogni autorizzazione, permesso e/o nulla osta dalle competenti autorità necessarie alla costruzione ed alla messa a disposizione del plesso scolastico.
✓ L’esecuzione dei lavori occorrenti per la realizzazione dell’opera, nel rispetto del Capitolato prestazionale e delle norme e disposizioni cogenti ivi compresa la fornitura e/o istallazione di tutti gli arredi, attrezzature e complementi d'arredo così come indicati nel Capitolato Prestazionale (Capitolo 1° - Sezione n°6) integrato dall’offerta della ditta aggiudicataria, ed eventualmente concordati con la Direzione Didattica. Il Concedente è altresì tenuto ad eseguire modificazioni, varianti e rifacimento di lavori eseguiti prescritte dal Collaudatore per conto dell'Utilizzatore affinché vengano garantite le caratteristiche funzionali essenziali previste dal presente contratto, pena la risoluzione dello stesso. Il Concedente non potrà invocare alcuna maggiorazione al corrispettivo stabilito nel contratto in conseguenza del superamento degli standard di accettazione dell’opera previsti nel Capitolato prestazionale.
✓ La messa a disposizione dell’opera con cui egli assume a proprio rischio l’onere di assicurare all'Utilizzatore la costante fruibilità dell’opera, nel rispetto dei parametri di funzionalità previsti dal contratto, garantendo altresì l’allestimento degli arredi necessari allo svolgimento dell’attività didattica come previsto dal Capitolato prestazionale. Tutti gli arredi e le
attrezzature, obbligatoriamente forniti e messi a punto dal Concedente, dovranno possedere idonea certificazione, ai sensi della normativa vigente in materia;
✓ Il Concedente dovrà garantire la perfetta manutenzione straordinaria ed ordinaria, come indicato al Capitolo 6° del capitolato prestazionale (eventualmente integrato dall’offerta tecnica), nonché la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti, e la gestione tecnica dell’opera in tutti i suoi aspetti.
✓ Il Concedente inoltre assicura il finanziamento di tutto quanto occorrente per la gestione del presente contratto.
✓ Il Concedente potrà avvalersi, ove la normativa vigente lo preveda, del subappalto nei limiti consentiti.
Responsabilità del Concedente
✓ Il Concedente rimane responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione del contratto di disponibilità, restando espressamente inteso che le norme e prescrizioni contenute nel presente contratto, nei documenti allegati e nelle norme ivi richiamate, o comunque applicabili, sono state da esso esaminate e riconosciute idonee.
✓ Il Concedente rimane responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causati all'Utilizzatore e/o ai suoi dipendenti e consulenti e/o agli utenti del complesso scolastico, direttamente conseguenti e/o collegate alle attività del Concedente, anche per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga durante tutto il periodo di gestione del Contratto di disponibilità.
Ulteriori obbligazioni del Concedente
Il Concedente si impegna, non appena ne venga a conoscenza, a informare l'Utilizzatore in relazione a:
✓ ogni evento o circostanza che possa dar luogo a periodi di ridotta o nulla disponibilità dell’opera, con indicazione della relativa causa, tra cui indisponibilità per manutenzione, vizi o qualsiasi motivo non rientrante tra i rischi a carico dell'Utilizzatore, e delle misure che si intendono adottare per limitare ulteriori danni e ritardi;
✓ l’instaurazione dei procedimenti giudiziali o arbitrali da parte o nei confronti del Concedente ove ne possa conseguire l'impossibilità o incapacità del Concedente di adempiere le obbligazioni di cui al presente contratto;
✓ ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla gestione del contratto di disponibilità in essere, ovvero sulla capacità del Concedente di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dalla presente Convenzione.
Le comunicazioni di cui ai punti precedenti devono essere effettuate al Responsabile del Procedimento nominato nella fase di esecuzione dell’opera (progettazione e costruzione) e al Responsabile del Contratto durante la fase di esercizio dell’opera.
Infine il Concedente si impegna ad agire in conformità a ogni previsione di legge o regolamento, anche in materia ambientale, contributiva, previdenziale e fiscale.
Art. 8
Oneri a carico del Concedente
Oltre a tutti gli oneri di cui il Concedente si fa carico, derivanti dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità contrattuali di cui agli articoli precedenti, egli è tenuto a corrispondere all'Utilizzatore tutti gli altri oneri individuati nelle spese derivanti dall’espletamento delle procedure di gara (pubblicazioni, contributo AVCP, etc.) e gli espletamenti di servizi tecnico- amministrativi (incentivo ex art.92 d.lgs.163/2006 per ufficio R.U.P.) e dalle spese derivanti dall’attività di collaudo in capo all’Amministrazione.
In relazione al rischio che si possano verificare variazioni dei corrispettivi dovuti per gli eventi incidenti sulla realizzazione o sulla gestione tecnica dell’opera, derivanti da danni dovuti a cause di forza maggiore o dal sopravvenire di norme o provvedimenti cogenti di pubbliche autorità, ai sensi del comma 2° dell’art.160ter del D.lgs.163/2006, resta stabilita l’equa
ripartizione del rischio tra le parti e pertanto il Concedente si fa carico del 50% di tutti gli oneri derivanti da tale rischio, dando atto che la parte spettante all’Utilizzatore sarà ripartita in quota parte sui canoni annui non ancora corrisposti.
Art. 9
Obblighi dell'Utilizzatore
Principali obblighi dell'Utilizzatore
L'Utilizzatore, al saldo delle somme di cui al successivo art. 12 si impegna a:
✓ pagare con puntualità al Concedente il canone di disponibilità ai sensi dell’art. 44, co. 1, lett a) del D.L. 1/2012, come stabilito dal successivo Art. 11;
Responsabilità dell'Utilizzatore.
l'Utilizzatore è responsabile, nei confronti del concedente, dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività, anche per fatto doloso o colposo dei suoi dipendenti, collaboratori o ausiliari, dal personale scolastico, dagli alunni, per l'intera durata del contratto.
Art. 10 Attuazione del Contratto
Fase di realizzazione dell’opera
La realizzazione dell’opera è a rischio e spese del Concedente il quale si assume l’onere della progettazione e dell’esecuzione dell’opera. Il Concedente ha la facoltà di introdurre le eventuali varianti finalizzate ad una maggiore economicità di costruzione o gestione, nel rispetto del Capitolato prestazionale e delle norme e provvedimenti di pubbliche autorità vigenti e sopravvenuti; il progetto e le varianti in corso d'opera sono ad ogni effetto approvati dal Concedente previa comunicazione all'Utilizzatore e, ove prescritto, alle terze autorità competenti.
Rimane pertanto inteso che l'Utilizzatore non ha il diritto di imporre modifiche progettuali e varianti durante l’esecuzione dei lavori se non quelle finalizzate all’accettazione dell’opera da parte del Comune di Ginosa, stabilite sulla base del Capitolato prestazionale.
Variazioni e modifiche, collaudo e messa a disposizione
Tutte le variazioni e le modifiche previste nel presente contratto rientrano nell’attività di collaudo posta in capo all'Utilizzatore, volta a verificare il puntuale rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e disposizioni cogenti, in quanto l’adempimento degli impegni dell’Amministrazione resta in ogni caso condizionato dal positivo controllo della realizzazione dell’opera ed alla messa a disposizione della stessa.
L’attività di collaudo è operata da un tecnico abilitato, individuato dall'Utilizzatore, incaricato del monitoraggio costante dell’esecuzione dei lavori, anche a garanzia degli eventuali enti finanziatori.
Il Concedente è tenuto a rendere edotto il Collaudatore circa le informazioni generali dei lavori, ivi comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, date di inizio e fine lavori, cronoprogramma, atti autorizzativi e relative scadenze ed in generale tutte quelle informazioni necessarie alla redazione di un relativo cronoprogramma delle visite, che, in linea di massima, coincideranno con la conclusione delle principali lavorazioni e che verranno stabilite previo accordo tra le parti a mezzo di comunicazione scritta.
Alla visita dovranno essere presenti il Collaudatore, in rappresentanza dell'Utilizzatore, il direttore dei lavori ed il coordinatore per la sicurezza incaricati dal Concedente, i quali sottoscriveranno un relativo verbale di visita.
Al termine di ciascuna visita, entro e non oltre 5 (cinque) giorni, il collaudatore trasmette al Concedente e per conoscenza all'Utilizzatore, la propria relazione sul comportamento del Concedente relativamente al rispetto delle prescrizioni del capitolato
prestazionale, allegando il relativo verbale di visita. Nella relazione egli può prescrivere, ai soli fini del rispetto puntuale del capitolato prestazionale e delle norme e disposizioni cogenti, delle modificazioni, varianti e rifacimento dei lavori eseguiti, consigliando un termine congruo per l’esecuzione di detti lavori.
Poiché l’accettazione dell’opera da parte dell'Utilizzatore è subordinata al positivo controllo degli standard prestazionali minimi e poiché le prescrizioni saranno unicamente volte ad assicurare le caratteristiche funzionali essenziali dell’opera, la successiva visita da parte del Collaudatore verrà stabilita solo qualora il Concedente avrà provveduto alla correzione di vizi evidenti e di mancanze compromettenti il buon esito del presente contratto.
Conseguentemente, qualora il Concedente non intenda adeguarsi alle prescrizioni entro i successivi 30 (trenta) giorni dal termine stabilito con il Collaudatore, questi trasmetterà la propria verifica con esito negativo all'Utilizzatore, il quale avrà la facoltà di appellarsi al diritto di risoluzione del presente contratto.
L’ultima visita che precede il collaudo finale sarà stabilita all’effettiva conclusione dei lavori e prima che il Concedente abbia effettuato la dichiarazione di fine lavori al preposto ufficio dell’U.T.C (Edilizia privata), in modo da evitare che le eventuali prescrizioni comportino la riapertura di una nuovo procedimento edilizio.
Nel caso in cui, d’altra parte, tutte le verifiche fossero state evase con esito positivo, il Collaudatore, una volta ottenuti tutti i documenti relativi alla fine dei lavori ed attestanti la conformità dell’opera alle disposizioni cogenti (certificato di agibilità), stabilisce entro il termine di 15 (quindici) giorni una visita di collaudo finale, da svolgersi alla sua presenza, in rappresentanza dell'Utilizzatore, e del Concedente o suo delegato, che ne sottoscriveranno relativo verbale.
Entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla visita finale, il Collaudatore redige il certificato attestante la conformità al Capitolato prestazionale allegando una relazione di collaudo finale e la trasmette all'Utilizzatore.
Il Collaudatore ha la facoltà di rilasciare un’attestazione di conformità al capitolato prestazionale con riserva nei casi in cui, fermo restando le caratteristiche funzionali dell’opera, si rilevino delle prestazioni inferiori a quelle stabilite nel capitolato prestazionale sottoscritto dal Concedente.
È altresì compito del Collaudatore, durante la visita di collaudo finale, accertare gli eventuali vizi sopravvenuti tra l’ultima visita e la visita finale, che possano compromettere la disponibilità dell’opera.
Emanato il certificato finale di collaudo ed evasi positivamente tutti i controlli, l’opera può considerarsi a disposizione dell'Utilizzatore, il quale a partire dal giorno stesso della consegna sarà tenuto agli obblighi di cui al precedente art. 9.
Fase di esercizio dell’opera
La fase di esercizio dell’opera coincide con l’effettiva messa a disposizione della stessa. Per messa a disposizione si intende l’onere assunto a proprio rischio dal Concedente di assicurare all'Utilizzatore la costante fruibilità dell’opera nei tempi e con le modalità previste dal presente contratto.
Rimane in capo al Concedente le gestione tecnica dell’opera per tutto il periodo di messa a disposizione essendo la disponibilità della stessa subordinata al corretto funzionamento del complesso scolastico in tutte le sue parti, ivi comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelle strutturali, architettoniche, impiantistiche e più in generale funzionali.
In particolare è a carico del Concedente la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’opera e di tutte le sue parti, come disciplinato dagli articoli 1575 e seguenti del codice civile in considerazione della natura privatistica dell’opera, nonché stabilito al Capitolo 6° del capitolato prestazionale.
Rimangono in capo all'Utilizzatore i servizi connessi all’esercizio dell’ attività scolastica nonché la gestione delle utenze di rete. Con la sottoscrizione del presente contratto il Concedente è consapevole che l'Utilizzatore riterrà l’opera parzialmente o totalmente indisponibile:
✓ nei periodi di ridotta o nulla disponibilità dell’opera per manutenzione della stessa o comunque quando l’esecuzione della manutenzione sia incompatibile con le attività scolastiche previste;
✓ per vizi compromettenti la funzionalità dell’opera o per qualsiasi altro motivo non rientrante tra i rischi a carico dell'Utilizzatore. In tal caso viene nominata una commissione costituita da due tecnici nominati dall’Utilizzatore e due tecnici nominati dal Concedente che stabiliscono, in contraddittorio, l’esistenza dell’effettivo vizio compromettente la funzionalità dell’opera e eventuali responsabilità.
A garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla messa a disposizione dell'opera, da parte del Concedente è dovuta una cauzione da prestarsi secondo le modalità di cui al successivo Art. 13.
Art. 11
Canone di disponibilità
Il Concedente del contratto di disponibilità è retribuito con il seguente corrispettivo, soggetto a rivalutazione monetaria secondo le previsioni del presente contratto e così specificate:
✓ Il canone di disponibilità, determinato ai sensi dell’art.62 del capitolato prestazionale, è fissato in
€/anno………………(…………….……………………) oltre IVA per anni 20 da pagarsi mediante rate annuali anticipate. La prima rata sarà corrisposta alla data del verbale di messa a disposizione dell'opera, mentre le rate successive saranno corrisposte alla data del 1° gennaio di ogni anno. Il canone è soggetto a rivalutazione annuale nella misura del 75% dell’indice ISTAT FOI rilevato alla data del 1° gennaio di ogni anno. Qualora non vi sia coincidenza tra la messa a disposizione e la data del 1° gennaio, in riferimento esclusivamente alla prima rata, la stessa sarà dovuta nella misura proporzionale per il periodo di tempo intercorrente tra la messa a disposizione e la prima scadenza utile di pagamento; in riferimento esclusivamente all’ultima rata, la stessa sarà dovuta nella misura proporzionale per il periodo di tempo intercorrente tra l’ultima scadenza utile di pagamento e la risoluzione del contratto di disponibilità.
✓ Il canone di disponibilità, come fissato al punto precedente, potrà essere abbattuto delle eventuali detrazioni stabilite dal collaudatore in ottemperanza al comma 6° dell’art.160ter del D.lgs. n°163/2006, secondo le misure indicate nell’art.63 del capitolato prestazionale, stabilendo che, qualora l’ammontare complessivo delle detrazioni effettuate raggiungesse il 30% del valore iniziale del canone si darà luogo alla risoluzione del contratto di disponibilità.
✓ Ai sensi dell’art. 160-ter, co.2, del D.Lgs.163/06, il suddetto canone potrà subire variazioni, in aumento o in diminuzione, derivanti da danni dovuti a cause di forza maggiore o dal sopravvenire di norme o provvedimenti cogenti di pubbliche autorità, tenendo conto del criterio di ripartizione stabilito al comma 2° dell’art.8 del presente contratto.
✓ In caso di ritardo nel pagamento dei canoni, saranno dovuti all’esecutore gli interessi moratori di cui al D.Lgs. 231/2002, oltre al rimborso di eventuali oneri finanziari che il Concedente dovesse subire a causa dei ritardi nei pagamenti da parte dell'utilizzatore.
✓ I pagamenti saranno effettuati sul c/c dedicato indicato dall’esecutore nel rispetto della L.136/2010 e ss.mm.ii.
✓ Laddove l'Utilizzatore nel corso del rapporto contrattuale in oggetto risultasse beneficiario di contributi, finanziamenti etc. destinabili all’opera, potrà destinare gli stessi a diminuzione dell'entità dei canoni ovvero all’eventuale riconoscimento di contributo in corso d’opera di cui all’art.160-ter, co.1° lett.b), del D.Lgs.163/2006 con conseguente rideterminazione dei canoni annui.
✓ E’ inoltre prevista la possibilità, da parte dell’Utilizzatore, ai sensi dell’art.160-ter, co.1°, del D.Lgs. 163/2006, del riconoscimento di contributo in corso d’opera, comunque non superiore al cinquanta per cento del costo di costruzione dell’opera, in caso di trasferimento della proprietà dell’opera all’amministrazione aggiudicatrice.
L’Utilizzatore dichiara sin da ora il proprio consenso alla cessione dei crediti derivanti dal presente contratto da parte del Concedente, a istituti di credito autorizzati all'esercizio del credito ai sensi del D.Lgs. 385/93 e ss.mm.ii.-
Art. 12 Penali
a) Penali in caso di mancato raggiungimento degli standard prestazionali in fase di realizzazione.
Nei casi in cui, in base alle risultanze del certificato, di cui al precedente art. 7, di attestazione di conformità al capitolato
prestazionale, si verifichi il mancato raggiungimento degli standard offerti in sede di gara vengono applicate le penali secondo quanto stabilito nel capitolato prestazionale, mediante escussione della polizza proporzionalmente alla riduzione del valore dell’opera in termini qualitativi e quantitativi. Sono fatte salve le caratteristiche essenziali dell’opera che ne comportino comunque l’accettazione da parte dell'Utilizzatore.
b) Penali in caso di inadempienza degli obblighi contrattuali in fase di esercizio dell'opera.
In caso di mancata manutenzione da parte del Concedente di cui al Capitolo 6° del Capitolato prestazionale, verranno applicate le seguenti penali:
b.1) nel caso in cui la mancata manutenzione non sia la causa di immediata indisponibilità della struttura o non costituisca condizioni di rischio e pericolo per gli utenti, al Concedente viene recapitato per iscritto un sollecito a voler intervenire entro e non oltre il termine di dieci giorni, compatibilmente con lo svolgimento delle attività scolastiche.
In caso di mancato intervento, al Concedente viene inflitta una penale pari a € 100,00 per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di giorni cinque, trascorsi i quali, l'Utilizzatore determina di intervenire autonomamente dandone preavviso al Concedente. Alla fine dell'esercizio annuale i mancati adempimenti, causa della somma delle penalità accumulate e dei costi sostenuti con maggiorazione del 10% a titolo di indennizzo del disagio causato, autorizza l'Utilizzatore a detrarre tale importo dal canone di disponibilità.
b.2) nel caso in cui la mancata manutenzione pregiudica la totale fruibilità dell'opera o determini situazioni pregiudizievoli alla salute e alla sicurezza degli utenti, derivante da cause imputabili al Concedente, qualora lo stesso non risolva la grave situazione a seguito di richiesta scritta da parte dell'Utilizzatore, quest'ultimo ordina l'immediata escussione della polizza di cui all'Art. 13, lett. B), del presente contratto.
Qualora il valore assicurato non corrisponda al danno subito, possono considerarsi ricorrenti le condizioni di risoluzione del contratto.
Art. 13 Garanzie
A) Cauzione definitiva in fase di esecuzione. Ai sensi dell’art.160ter comma 3° del D.lgs. 163/2006, il soggetto aggiudicatario (Concedente) è tenuto a prestare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art.113 del Codice e dall’art. 123 del Regolamento (DPR 207/2010)
Nel caso di inadempienze contrattuali da parte del Concedente, l'Utilizzatore avrà diritto di valersi della suddetta cauzione.
Il Concedente deve reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà fissato, qualora l'Utilizzatore abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto od in parte di essa.
B) Cauzione definitiva in fase di esercizio dell'opera. Dalla data di inizio di messa a disposizione da parte del concedente è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativa alla messa a disposizione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10% (dieci per cento) del valore del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'art.113 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii.; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.
Per le suddette polizze si applica l'art. 40, co. 7, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. –
C) Danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi: l'esecutore dei lavori è obbligato, ai sensi del combinato disposto dell'art.129, co.1, del D.Lgs.163/2006 e dell’art.125 del D.P.R.207/2010, a stipulare una polizza di assicurazione nella formula “Contractors all risk”,secondo lo schema approvato con D.M.123/2004, che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
L’importo della somma assicurata corrisponderà all’importo del contratto ovvero corrisponderà all’importo pari al valore dell'opera che risulterà dal progetto esecutivo.
La medesima polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari ad un importo non inferiore a €.1.000.000,00.
La copertura assicurativa decorrerà dalla data di consegna dei lavori e cesserà alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente paragrafo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.
L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia.
Art. 14
Estinzione anticipata prima della messa a disposizione dell'opera
In tutti i casi di risoluzione o recesso da parte dell'Utilizzatore e non attribuibile a responsabilità del Concedente dal presente Contratto di disponibilità, prima della messa a disposizione dell'opera, l'Utilizzatore dovrà provvedere a rimborsare al Concedente tutte le somme che la stessa avrà anticipato a qualsiasi titolo per l’esecuzione dei lavori e/o per le spese, imposte e tasse nonché qualsiasi onere o tributo connessi al presente contratto.
In tutti i casi di risoluzione o recesso da parte del Concedente, e non attribuibile a responsabilità dell’Utilizzatore, previsti dal presente contratto di disponibilità, prima della messa a disposizione dell'opera, il Concedente dovrà:
restituire all’Utilizzatore tutte le aree concesse in diritto di superficie ed i volumi in essere alla data di stipula del presente contratto nelle medesime condizioni facendosi carico di tutti gli oneri necessari al ripristino dello stato e dei luoghi;
Art. 15
Estinzione anticipata dopo la messa a disposizione dell'opera
In tutti i casi di risoluzione o recesso da parte dell'Utilizzatore dal presente contratto di disponibilità e comunque non derivanti da colpa o responsabilità del Concedente, dopo la messa a disposizione dell'opera, quindi dopo il verbale di messa a disposizione dell’opera, il Concedente avrà diritto al pagamento dei canoni residui oltre a quelli scaduti e non saldati e, in difetto, avrà diritto alla piena proprietà di tutte le aree concesse in diritto di superficie e dei volumi ancorché edificati, senza che l’Utilizzatore abbia nulla a pretendere.
In tutti i casi di risoluzione o recesso da parte Concedente dal presente contratto di disponibilità e comunque non derivanti da colpa o responsabilità dell’Utilizzatore, dopo la messa a disposizione dell'opera, quindi dopo il verbale di messa a disposizione dell’opera, l’Utilizzatore rientra nella piena proprietà di tutte le aree concesse in diritto di superficie, che si estingue per confusione, e dei volumi ancorché edificati, senza che il Concedente abbia nulla a pretendere a titolo di risarcimento.
Art 16 Trasferimento di proprietà
Al termine naturale del Contratto di disponibilità, e col pagamento dell’ultimo canone dovuto, il diritto di superficie si estingue ed ai sensi dell’art. 953 c.c. l’Utilizzatore rientrerà nella piena proprietà dell’opera, il Concedente non potrà vantare alcun credito su quanto oggetto del presente contratto.
A tal fine dovrà stipularsi l’atto per il trasferimento della proprietà degli Immobili, entro 60 (sessanta) giorni dal pagamento dell’ultimo canone dovuto, su richiesta della parte più diligente che dovrà comunicare all’altra il nome del notaio o del segretario comunale, la data e il luogo della stipula. Laddove una delle parti non adempirà alla stipulazione alla scadenza del termine
indicato, si intenderà che l'immobile rientrerà nella piena proprietà del Comune di Ginosa automaticamente, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno per l'avvenuto inadempimento.
Le spese dell’atto di trasferimento sono interamente a carico dell’Utilizzatore, così come ogni onere fiscale, ivi inclusa l’imposta di registro ed ogni altra imposta o tassa applicata.
Art. 17
Spese, imposte e tasse
Le spese, imposte e tasse, derivanti dal presente contratto, non diversamente indicate nello stesso, si intendono a carico esclusivo del Concedente nel rispetto delle normative di volta in volta vigenti.
Art. 18
Tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 13/08/2010, n. 136 e D.L. 12/11/2010, n.187, e ss. mm. ed ii.)
Ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n.136 e ss.mm.ii. il Concedente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto, costituisce ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della succitata legge, causa di risoluzione di diritto del presente contratto. La parte interessata dovrà dichiarare che intende avvalersi della clausola risolutiva mediante una comunicazione scritta da inviare all’altra parte con un mezzo che ne assicuri la prova e la data di ricevimento. Gli estremi del conto corrente dedicato utilizzato per ricevere i pagamenti e gli estremi dei soggetti che possono operare su tale conto sono indicati nella comunicazione acquisita agli atti dall'Utilizzatore quale parte integrante anche se non materialmente allegata al presente contratto.
Art. 19
Foro competente in via esclusiva
Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine al presente Contratto o comunque derivante dal Contratto dovrà essere devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Taranto.
Art 20 Elezione di domicilio
Le parti eleggono domicilio come segue: .......................................................................... .............................................................
.......................................................................... ...............................................................................................................................
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Art. 21 Modifiche
Il presente Contratto costituisce l'unica regolamentazione dei rapporti tra le Parti e sostituisce qualsiasi altra regolamentazione intercorsa tra le stesse.
Ogni modifica o integrazione alle pattuizioni contenute nel presente Contratto dovranno essere convenute per iscritto tra le Parti.
Art. 22 Regime fiscale
A tutti gli effetti di legge il presente contratto è soggetto al regime fiscale di applicazione dell’imposta IVA ai sensi e per gli effetti del D.L. 223/2006 convertito in Legge 11 agosto 2006, n.248 e ss. mm ed ii. trattandosi di attività di impresa.
Art. 23 Registrazione
Il presente Contratto è soggetto a registrazione in misura fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26/04/1986, n.131 e ss.mm.ii. trattandosi di prestazioni soggette ad IVA.
Io sottoscritto, Segretario Comunale, a richiesta delle parti qui convenute e costituite come sopra espresso, ho ricevuto il presente atto che ho letto alle parti stesse, le quali, da me interpellate, lo hanno riconosciuto per forma e contenuto conforme alla loro volontà liberamente manifestatami secondo la legge, lo confermano pertanto in ogni sua parte, sottoscrivendolo insieme a me Segretario in calce alla presente pagina.
Scritto con sistema di videoscrittura da persona di mia fiducia e si compone di n pagine e sin qui della presente.
L'Utilizzatore
IL Concedente
IL SEGRETARIO COMUNALE