PROTOCOLLO PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO DELLE VOTAZIONI PER IL RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE DEL PERSONALE DEI COMPARTI
PROTOCOLLO PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO DELLE VOTAZIONI PER IL RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE DEL PERSONALE DEI COMPARTI
TEMPISTICA DELLE PROCEDURE ELETTORALI
In data 7 dicembre 2021, alle ore 16:00, ha avuto luogo, in modalità videoconferenza, l'incontro tra l’A.Ra.N. e le Confederazioni sindacali rappresentative nei comparti di contrattazione.
Al termine della riunione le parti sottoscrivono il seguente Protocollo per la definizione delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie del personale dei comparti - Tempistica delle procedure elettorali:
Per l'A.Ra.N.:
il Presidente Cons. Xxxxxxx Xxxxxx firmato in presenza e digitalmente
Per le Confederazioni sindacali:
CGIL | firmato | (digitalmente da Xxxxx Xxxxxxxxxx – prot. A.Ra.N. n. 8474) |
CISL | firmato | (digitalmente da Xxxxxxx Xxxxx - prot. A.Ra.N. n. 8514) |
UIL | firmato | (digitalmente da Xxxxxxxxx X. Xxxxxxxxxxx – prot. A.Ra.N. n. 8462) |
CGS | firmato | (digitalmente da Xxxxxxx Xx Xxxxxx – prot. A.Ra.N. n. 8465) |
CISAL | firmato | (analogicamente da Xxxxxxx Xxxxx – prot. A.Ra.N. n. 8473) |
CONFSAL | firmato | (digitalmente da Xxxxxxx Xxxxxxxxx – prot. A.Ra.N. n. 8404) |
CSE | firmato | (analogicamente da Xxxxx Xxxxxxxxxx – prot. A.Ra.N. n. 8479) |
USB | firmato | (analogicamente da Xxxxxxx Xxxxxxxxxx – prot. A.Ra.N. n. 8468) |
XXX XXX XXXXX 000 00000 XXXX
PEC: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx C.F. 97104250580
Documento conservato quale originale agli atti dell'A.Ra.N., per come formato attraverso la collazione di atti digitali ed analogici, attestante la adesione alle clausole ricomprese nelle 6 (sei) pagine - frontespizio + 5 (cinque) pagine numerate
- componenti il testo da parte dei soggetti contrattuali, e la formale sottoscrizione dello stesso da parte dei soggetti legittimati indicati quali firmatari
Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx 10.12.2021
09:27:21
GMT+01:00
PROTOCOLLO PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO DELLE VOTAZIONI PER IL RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE DEL PERSONALE DEI COMPARTI
TEMPISTICA DELLE PROCEDURE ELETTORALI ART. 1
Indizione delle elezioni
1. Ai sensi dell'art. 1 dell'Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, parte II, sono indette, su iniziativa delle Confederazioni sottoscrittrici il presente Protocollo, le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) per il personale non dirigente. Le elezioni si svolgeranno in tutti i comparti delle pubbliche amministrazioni definiti nel vigente CCNQ del 3 agosto 2021 nonché nel comparto di cui all’art. 3 del D.P.C.M. 5.11.2010 n. 226 e si terranno nei giorni 5-6-7 aprile 2022.
ART. 2
Mappatura delle sedi elettorali
1. Le amministrazioni articolate sul territorio in sedi o strutture periferiche del comparto Funzioni centrali, del comparto Istruzione e ricerca (con esclusione delle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione e delle Università) e della Presidenza del Consiglio dei Ministri dovranno procedere, entro il giorno 11 gennaio 2022, tramite appositi protocolli con le organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto, alla mappatura delle sedi di contrattazione integrativa ove dovranno essere elette le RSU. Copia di tali protocolli dovrà essere affissa all’albo dell’amministrazione ed inviata all’ARAN e alle Confederazioni firmatarie del presente documento entro il giorno 14 gennaio 2022. La trasmissione all’A.Ra.N. dovrà avvenire in via telematica, mediante invio di un file formato excel all’indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx.
2. Le amministrazioni del comparto Funzioni locali e del comparto Sanità nonché le Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione e le Università non devono procedere ad alcuna mappatura essendo la sede di elezione della RSU unica per ciascuna amministrazione.
ART. 3
Calendario e tempistica delle procedure elettorali e termine per le adesioni
1. Le procedure elettorali si svolgeranno con la tempistica di seguito indicata:
31 gennaio 2022 lunedì | annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali e contestuale inizio della procedura elettorale |
1 febbraio 2022 martedì | - messa a disposizione, da parte delle Amministrazioni, dell'elenco generale alfabetico degli elettori e consegna della relativa copia a tutte le organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta; - contestuale inizio da parte delle organizzazioni sindacali della raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste che da questo momento potranno essere presentate |
10 febbraio 2022 giovedì | primo termine per l'insediamento della Commissione elettorale |
16 febbraio 2022 mercoledì | termine conclusivo per la costituzione formale della Commissione elettorale |
25 febbraio 2022 venerdì | termine per la presentazione delle liste elettorali |
24 marzo 2022 giovedì | affissione delle liste elettorali da parte della Commissione |
5-6-7 aprile 2022 mart-merc-gio | votazioni |
8 aprile 2022 venerdì | Scrutinio |
8 -14 aprile 2022 da ven a gio | affissione risultati elettorali da parte della Commissione |
19-27 aprile 2022 da mart a merc | invio, da parte delle Amministrazioni, del verbale elettorale finale all’A.Ra.N. per il tramite dell’apposita piattaforma presente sul sito dell’Agenzia |
2. Le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative indicate nel vigente CCNQ di distribuzione delle prerogative sindacali del 4 dicembre 2017, come modificato dal CCNQ del 19 novembre 2019, le organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni firmatarie del presente protocollo e le altre organizzazioni sindacali che comunque abbiano già aderito all’Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU in occasione di precedenti elezioni, ai fini della presentazione delle liste elettorali non devono produrre alcuna adesione all’Accordo quadro medesimo.
3. Le organizzazioni sindacali che non versano nelle condizioni di cui al comma 2, entro il termine ultimo fissato al 25 febbraio 2022, dovranno produrre formale adesione all’Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU e per la definizione del relativo regolamento elettorale e dichiarare di applicare le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni. Tale adesione potrà essere prodotta anche presso l’A.Ra.N. che rilascerà apposito attestato dell’avvenuto deposito, dandone notizia sul sito istituzionale dell’Agenzia.
4. Al fine di semplificare e accelerare l’acquisizione dei dati elettorali, le organizzazioni sindacali possono richiedere il pre-inserimento della propria denominazione nella procedura di rilevazione on-line. A tal fine le organizzazioni sindacali devono depositare all’A.Ra.N., entro il 25 febbraio 2022, formale dichiarazione dalla quale si evinca con chiarezza in quali comparti intendono partecipare alle elezioni. La dichiarazione dovrà essere corredata, da originale o copia autenticata dell’atto costitutivo e del vigente statuto. Tale adempimento è finalizzato a consentire l’individuazione dell’esatta denominazione della lista da inserire nell’applicativo A.Ra.N.. Ove l’atto costitutivo e lo statuto siano già stati formalmente trasmessi all’Agenzia, è sufficiente che nella suddetta dichiarazione si attesti che gli stessi non hanno subito modificazioni. Inoltre, le XX.XX. diverse da quelle indicate al comma 2 dovranno allegare formale adesione all’accordo quadro 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU e per la definizione del relativo regolamento elettorale, nonché dichiarare di applicare le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni. Ove l’atto costitutivo e lo statuto siano già stati formalmente trasmessi all’Agenzia, è sufficiente che nella suddetta dichiarazione si attesti che gli stessi non hanno subito modificazioni.
ART. 4
Accordi integrativi di comparto
1. Mantengono tuttora la loro validità gli accordi integrativi di comparto, di seguito indicati, che integrano, adattandola, la disciplina generale delle elezioni. In particolare, gli stessi si applicano alle seguenti amministrazioni:
- accordo integrativo del 3 novembre 1998 relativo all’ex comparto Enti pubblici non economici: amministrazioni ricomprese nell’art. 3, comma 1, punto III del CCNQ 13 luglio 2016:
- accordo integrativo del 3 novembre 1998 relativo all’ex comparto Ministeri: amministrazioni ricomprese nell’art. 3, comma 1, punti I, II e IV del CCNQ del 13 luglio 2016 e PCM;
- accordo integrativo del 22 ottobre 1998 relativo all’ex comparto Regioni e Autonomie locali: comparto Funzioni Locali;
- accordo integrativo del 16 ottobre 1998 relativo all’ex comparto Servizio sanitario nazionale; comparto Sanità.
ART. 5
Procedure elettorali in caso di sottoscrizione definitiva dell’Ipotesi di ACNQ in materia di costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale del 16 novembre 2021
1.Nel caso in cui, entro la data del 31 gennaio 2022 (annuncio delle elezioni e inizio della procedura elettorale), si addivenga alla sottoscrizione in via definitiva dell’Ipotesi di ACNQ in materia di costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale del 16 novembre 2021, i commi 2, 3 e 4 dell’art. 3 del presente Protocollo saranno sostituiti ed integrati dai seguenti:
“2. Xxxxxxx presentare liste elettorali nella presente tornata:
a) le organizzazioni sindacali rappresentative aderenti alle Confederazioni che abbiano sottoscritto l’ACNQ di cui all’Ipotesi del 16 novembre 2021;
b) le organizzazioni sindacali rappresentative diverse da quelle di cui alla lettera a) che aderiscano formalmente al ACNQ di cui all’Ipotesi del 16 novembre 2021, dandone comunicazione all’A.Ra.N. che ne rilascia certificazione, entro il 25 febbraio 2022;
c) altre organizzazioni sindacali formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutivo che aderiscano formalmente all’ACNQ di cui all’Ipotesi del 16 novembre 2021, dandone comunicazione all’Aran che ne rilascia certificazione, entro il 25 febbraio 2022.
3. Le organizzazioni di cui al comma 2, lett. a), b) e c), ai fini della presentazione delle liste, devono, entro il 25 febbraio 2022, altresì formalmente dichiarare all’A.Ra.N. – che ne rilascia certificazione – di applicare le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e s.m.i. e di aderire ai relativi accordi, ove non vi abbiano già provveduto.
4. Al fine di semplificare e accelerare l’acquisizione dei dati elettorali, le organizzazioni sindacali che nel corso della presente tornata elettorale intendano presentare proprie liste devono richiedere, entro il 25 febbraio 2022, il pre-inserimento della propria denominazione nella procedura di rilevazione on-line. A tal fine le stesse devono depositare all’A.Ra.N. formale dichiarazione dalla quale si evinca con chiarezza in quali comparti intendono partecipare alle elezioni. La dichiarazione dovrà essere corredata da copia autenticata dell’atto costitutivo, del vigente statuto e delle dichiarazioni previste ai commi precedenti ove necessarie e non ancora rese. Ove l’atto costitutivo e lo statuto siano già stati formalmente trasmessi all’Agenzia, è sufficiente che nella suddetta dichiarazione si attesti che gli stessi non hanno subito modificazioni.
5.Nel caso in cui sussistano dubbi sul possesso dei requisiti necessari per la presentazione della lista l’A.Ra.N. valuta la possibilità di inserire con riserva la lista nella procedura di rilevazione. In tal caso le singole Commissioni elettorali interessate dovranno autonomamente decidere in merito all’ammissione della lista stessa.
6. L’A.Ra.N. pubblica sul proprio sito internet, diviso per singolo comparto, l’elenco delle organizzazioni inserite nella procedura di rilevazione dei verbali elettorali.”
ART. 6
Norma finale
1. Al fine di facilitare le operazioni elettorali, le parti concordano che siano riassunte dall’A.Ra.N., a mero titolo riepilogativo, in un testo unitario le note di chiarimenti che si sono rese necessarie nelle passate elezioni per definire alcuni dettagli procedurali non esplicitati nel regolamento elettorale.
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DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Le parti si danno atto che entro il giorno 11 gennaio 2022:
- il Ministero dell’Istruzione fornirà l’elenco delle Istituzioni scolastiche sedi di elezione delle RSU;
- il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale fornirà l’elenco delle Istituzioni scolastiche statali italiane all’estero, delle sezioni italiane presso scuole straniere e degli Uffici scolastici consolari, relativamente al personale della scuola in servizio nelle iniziative scolastiche statali previste dalla legge n. 153 del 1971;
- il MUR fornirà l’elenco delle Accademie, Conservatori di musica, Istituti superiori di studi musicali e ISIA.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Le parti si danno atto che A.RA.N. convocherà una riunione con le confederazioni firmatarie nella settimana ricompresa tra il 10 ed il 15 gennaio 2022, per una ricognizione volta a monitorare la situazione pandemica in rapporto all’avvio delle procedure elettorali.