REGOLAMENTO RECANTI NORME SULLA DELEGA AL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA STIPULA DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE CON SOGGETTI TERZI
REGOLAMENTO RECANTI NORME SULLA DELEGA AL DIRIGENTE
SCOLASTICO PER LA STIPULA DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE CON SOGGETTI TERZI
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Visto |
i commi 1, 8, 9 dell’art. 7 del D.P.R. 275/99 che prevedono la possibilità di stipulare:
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Visto |
il D.P.R. 275/1999:
138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
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Vista |
la legge 241/90 sul Procedimento amministrativo e l’accesso agli atti,
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APPROVA
il presente Regolamento di delega al Dirigente scolastico pro-tempore dell’esercizio dei poteri richiamati nel preambolo normativo per la stipula di accordi, convenzioni, accordi di programma o di collaborazione comunque denominati con soggetti terzi pubblici, privati e del terzo settore. L’esercizio della delega deve avvenire nelle forme e nei limiti specificati nell’articolato che è parte integrante del presente regolamento.
Art. 1 – Premessa
Le premesse costituiscono parte integrante e essenziale del presente atto. Si intende per delegato il Dirigente scolastico che esercita i poteri delegati dal Consiglio di istituto e delegante il Consiglio di istituto che trasferisce l’esercizio di poteri propri al delegato.
Art. 2 - Oggetto di delega
Il consiglio di Istituto delega al dirigente scolastico pro-tempore l’esercizio dei poteri richiamati nel preambolo normativo per la stipula di accordi, convenzioni, accordi di programma o di collaborazione comunque denominati con soggetti terzi pubblici, privati e del terzo settore, in forma individuale, associativa e di rete.
Art. 3 – Ambiti oggettivi di esercizio della delega: ambiti e limiti
Il consiglio di istituto delega al dirigente scolastico la stipula delle seguenti tipologie di accordi di collaborazione:
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Ambiti |
Limiti finanziari |
Limiti xxxxx.xx |
A.1 |
Accordi di rete con istituzioni scolastiche per lo sviluppo di progetti/attività didattiche (a favore degli alunni), formative (a favore del personale scolastico) e amministrativo-contabili (per il funzionamento contabile, di supporto e generale dell’Istituto), nel rispetto delle prerogative del Collegio docenti. |
Impegni di spesa max 4.000,00
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Durata progetto prevista nello stesso, approvato dagli XX.XX. e inserito nel POF
Verifica imputabilità spesa (DSGA) |
A.2 |
Convenzioni con Associazioni, Onlus, Fondazioni, ecc. senza scopo di lucro per la realizzazione di progetti/attività didattiche (a favore degli alunni), formative (a favore del personale scolastico) e amministrativo-contabili (per il funzionamento contabile, di supporto e generale dell’Istituto), nel rispetto delle prerogative del Collegio docenti, |
Impegni di spesa max 4.000,00
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Durata progetto prevista nello stesso, approvato dagli XX.XX. e inserito nel POF
Verifica imputabilità spesa (DSGA) |
A.3 |
Convenzioni con EE.LL, Istituti di ricerca, Università, Albi professionali, ecc. per la realizzazione di progetti/attività didattiche (a favore degli alunni), formative (a favore del |
Impegni di spesa max 4.000,00
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Durata progetto prevista nello stesso, approvato dagli |
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personale scolastico) e amministrativo-contabili (per il funzionamento contabile, di supporto e generale dell’Istituto), nel rispetto delle prerogative del Collegio docenti, |
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XX.XX. e inserito nel POF
Verifica imputabilità spesa (DSGA) |
A.4. |
Convenzioni con soggetti privati che prestano attività di impresa per la realizzazione di progetti/attività didattiche (a favore degli alunni), formative (a favore del personale scolastico) e amministrativo-contabili (per il funzionamento contabile, di supporto e generale dell’Istituto), nel rispetto delle prerogative del Collegio docenti. |
Impegni di spesa max 4.000,00
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Durata progetto prevista nello stesso, approvato dagli XX.XX. e inserito nel POF Ammissibile solo se non sono possibili attività negoziali privatistiche Verifica imputabilità spesa (DSGA) |
A.5 |
Accordi di programma, Protocolli di intesa, Conferenze di servizio, Accordi di collaborazione per la realizzazione di progetti/attività didattiche (a favore degli alunni), formative (a favore del personale scolastico) e amministrativo-contabili (per il funzionamento contabile, di supporto e generale dell’Istituto), nel rispetto delle prerogative del Collegio docenti, |
Non possono essere impegnate risorse della scuola. Manifestano solo la volontà della Scuola di perseguire obiettivi comuni con altri soggetti. |
Durata progetto pluriennale |
Art. 4 – Ambiti esclusi espressamente
Sono esclusi dalla delega di cui al precedente art. 3 tutti gli accordi di collaborazione che prevedono condizioni diverse da quelle che caratterizzano le deleghe A1., A2., A3., A4., A5.. Sono altresì esclusi gli accordi di collaborazione a carattere continuativo, stabili o organizzati in Associazioni, Fondazioni, ecc.
Art. 5 – Obblighi per la stipula degli accordi di collaborazione
Il dirigente scolastico è obbligato a presentare al Consiglio di Istituto nella prima riunione utile gli accordi di collaborazione stipulati sulla base del presente regolamento per la ratifica degli stessi. Diversamente l’efficacia degli accordi è temporaneamente sospesa fino ad effettiva ratifica.
La stipula di qualunque accordo di collaborazione deve essere strumentale al conseguimento degli obiettivi didattici, formativi e amministrativi dell’Istituto o ispirarsi a valori e principi che, pur non perseguiti con una specifica attività/progetto, rientrano nella missione istituzionale dell’Istituto.
L’attività/progetto deve essere deliberata dagli organi collegiali e inserito nel Piano dell’Offerta Formativa, salvo che esso si renda necessario/opportuno per lo sviluppo dell’attività/progetto già previsto dal POF.
Ove sia necessario l’utilizzo del Fondo di istituto sono obbligatorie sia la preventiva delibera del Consiglio di Istituto sui compiti e funzioni retribuibili, sia la Contrattazione integrativa di istituto.
Ogni accordo deve indicare tassativamente finalità, obiettivi e attività, obblighi e doveri dei vari contraenti, risorse finanziarie impegnate o acquisibili, clausole di recesso, foro competente.
Art. 6 – Potere di controllo, di riforma e di annullamento del Consiglio di Istituto Il Consiglio di Istituto, pur nel rispetto della delega effettuata con il presente regolamento, riserva a sé il potere di vigilanza sulle attività negoziali delegate con potere di annullamento, riforma e transazione nei casi in cui gli accordi stipulati violino i poteri e i limiti previsti.
Art. 7 – Durata del Regolamento
La durata del regolamento è triennale e scade naturalmente con la decadenza d’Ufficio del Consiglio di Istituto e/o con la nomina di un nuovo dirigente scolastico al fine di salvaguardare l’autonomia e assicurare la responsabilità in capo agli organi delegante e delegato.
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