REPUBBLICA ITALIANA CONVENZIONE DI CONCESSIONE
Rep. n. del
REPUBBLICA ITALIANA CONVENZIONE DI CONCESSIONE
L'anno
il giorno
del mese di in
Lucca, Via n. nel mio studio.
Davanti a me dott. , Segretario Generale del Comune di Lucca,
giusto decreto del Sindaco n. del...... autorizzato a rogare gli atti comunali in forma pubblica amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 97 c.4 l.c) del d. lgs 267/2000 e s.m.i.
SONO COMPARSI
- il dott.
nato a
il giorno
, domiciliato presso il Comune di Lucca nella sua qualità di
dirigente del (tale nominato con decreto del Comune di Lucca
in data n. ) – Comune di Lucca con sede in Lucca, via
Santa Giustina 6, c.f.e P.IVA 00378210462 che di seguito per brevità sarà denominato “Concedente” o “Amministrazione”;
E
il sig. , nato a il residente in
,via
n. , che interviene in qualità di della
società con sede legale in
codice fiscale , che
di seguito per brevità sarà chiamato “Concessionario”;
PREMESSO CHE
1) che con deliberazione C.C. n. 3 del 19/01/2021 è stato approvato, ai sensi
dell'art.58 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito con Legge n. 133/2008, il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2021-2023 che ha previsto per l'immobile di cui trattasi un azione di Valorizzazione mediante concessione;
2) che con deliberazione G.C. n.
del
è stato stabilito di
procedere all'affidamento in concessione dell'immobile fermo restando che l'Amministrazione Comunale si farà carico del completamento dei lavori di consolidamento statico e miglioramento sismico;
3) che la procedura si è svolta secondo quanto stabilito dagli atti per la procedura
ad evidenza pubblica, approvati con D.D. n. del
costituita da: Avviso pubblico, Disciplinare di gara, Linee guida, Scheda Patrimoniale; Schema di convenzione di concessione – successivamente modificato dal Servizio Contratti all’esito della procedura - e Relazione tecnica sugli interventi;
4) che all’esito della procedura è stato individuato quale aggiudicatario della
concessione la la cui offerta, tecnica/economica
unitamente al PEF, presentati in sede di gara, sono allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali, ancorché non materialmente allegati;
5) che con la sottoscrizione del presente atto le Parti intendono regolamentare per il futuro i loro rapporti per quanto riguarda l'utilizzo del bene in questione, nonché le relative opere, manutenzione, migliorie, come meglio descritte nella documentazione di cui al punto 3;
6) che il Mibact con provvedimento della Commissione Regionale per il
Patrimonio Culturale della Toscana n.
del
ha autorizzato la
presente concessione ai sensi dell’art. 57-bis del DPR n. 42/2004;
Tutto quanto sopra premesso le parti
CONVENGONO E STIPULANO
Art. 1 Premesse e Definizioni
Le premesse e gli atti in esse richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del contenuto contrattuale della presente convenzione di concessione. Art. 2 Oggetto
Alle condizioni di cui al presente atto e della normativa e documentazione ivi richiamata il Comune di Lucca affida in concessione di valorizzazione a
(concessionario), l'immobile denominato “Mercato del Xxxxxxx” situato in Lucca, centro storico, Piazza del Xxxxxxx (nel proseguo denominato “Immobile”).
Lo scopo della concessione è la riqualificazione dell'immobile mediante la progettazione ed il completamento dei lavori di restauro e risanamento conservativo e l’utilizzazione del medesimo per lo svolgimento di attività compatibili con le destinazioni d’uso previste dallo strumento urbanistico ed i vincoli gravanti sullo stesso, il tutto secondo l’offerta presentata dal Concessionario in sede di procedura ad evidenza pubblica che si considera far parte integrante del presente atto anche se materialmente non allegato.
Art. 3 – Consegna
La consegna dell'immobile al concessionario avverrà come segue:
a) la parte costituita dalla ex chiesa e dai locali posti sul lato est del chiostro, che è già stata oggetto di lavori di adeguamento statico e miglioramento sismico, sarà consegnata al termine dei lavori previsti per la fine dell'anno 2022;
b) la restante parte dell'immobile comprendente il chiostro, i negozi lungo via Xxxxxxx e Piazza del Xxxxxxx ed i locali al piano primo sarà invece consegnata al
Concessionario al termine dei lavori di adeguamento statico e miglioramento
sismico e degli ulteriori lavori come indicati nella già richiamata relazione tecnica, il cui termine è previsto per la fine dell'anno 2025.
Il Concedente dichiara che la concessione ha luogo con tutte le servitù attive, passive, apparenti e non apparenti, continue e discontinue, pertinenze e dipendenze, accessori, oneri e pesi esistenti.
Il Concessionario dichiara di aver eseguito ogni verifica e di aver preso completa conoscenza dell’Immobile e delle condizioni, anche di manutenzione ordinaria e straordinaria del medesimo, nonché di aver piena conoscenza dei lavori di completamento di cui dovrà farsi carico per rendere lo stesso agibile allo svolgimento delle attività previste dall’offerta presentata in sede di procedura ad evidenza pubblica.
L’immobile denominato “Mercato del Xxxxxxx” è sottoposto alle disposizioni del Titolo I del Decreto Legislativo n. 42/2004 in quanto dichiarato d’interesse culturale con provvedimento del Presidente della Commissione Regionale MiBACT n. 18 del 20.05.2020. Il progetto di restauro e risanamento conservativo dell’immobile dovrà pertanto essere sottoposto ad autorizzazione della Soprintendenza di Lucca e Massa Carrara ai sensi dell’art.21 del predetto Decreto Legislativo.
Il Concedente dichiara, che l’immobile è di sua piena ed esclusiva proprietà e che lo stesso è libero da diritti reali e personali, ipoteche, privilegi, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, ad eccezione dei vincoli sopra indicati.
L'esecuzione di opere di ultimazione, miglioria, manutenzione, sgombero, smaltimento di rifiuti e materiali di qualsiasi genere, quali macerie, masserizie o altro, per qualsiasi ragione presenti in loco rimane a carico del concessionario.
Fermo quanto sopra, la Concessione viene stipulata alle condizioni di fatto e di
diritto indicate negli atti della procedura ad evidenza pubblica che l’offerente ha dichiarato di conoscere all'atto della presentazione dell'istanza di partecipazione, atti che qui si intendono integralmente richiamati, oltre che a quelli riportati nella presente convenzione di concessione.
Art. 4 - Destinazione dell’immobile e Attività
Il Concessionario si impegna espressamente ad esercitare nell’immobile le attività/funzioni indicate nel progetto presentato. In caso di cessazione della propria attività, il Concessionario si obbliga all'immediato rilascio dell’immobile. Ogni modifica all'uso convenuto, e comunque qualsiasi difformità rispetto alle attività/funzioni indicate nel progetto, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Concedente.
Il Concessionario dovrà essere munito delle prescritte licenze di esercizio, autorizzazioni, nulla osta e di qualsiasi altra eventuale autorizzazione necessaria in relazione all'uso predetto dell’immobile.
Nel caso in cui siano accertate modifiche all’uso dell’immobile non autorizzate, il Concedente potrà esigere la restituzione immediata dell’immobile e la decadenza della concessione, restando impregiudicato il risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento; in tal caso l’immobile dovrà essere riconsegnato entro 90 giorni dalla richiesta, nello stato in cui si trova, senza che il Concedente sia tenuto a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo, mediante sottoscrizione di apposito Verbale di Riconsegna nel quale si darà atto dello stato di fatto dell’immobile.
E’ vietata la cessione della concessione; è consentita al Concessionario la locazione degli spazi e delle attività economiche conformemente a quanto
indicato nel progetto presentato in sede di procedura ad evidenza pubblica.
Qualunque violazione dei divieti di cui ai commi precedenti comporterà la decadenza della concessione e l'incameramento integrale del deposito cauzionale/fideiussione bancaria, salvo il diritto ai maggiori danni subiti. In tale caso l'immobile dovrà essere riconsegnato, mediante Verbale di Riconsegna, nello stato in cui si trova, senza che il Concedente sia tenuto a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo.
Art. 5 - Canone
Il canone annuo per la concessione dell'immobile è determinato, come da Offerta Economica del Concessionario, come segue:
. . . Omissis . . .
…….
Il canone offerto sarà annualmente adeguato in misura corrispondente al 100% della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nell'anno precedente, ad iniziare dal secondo anno successivo ad ogni decorrenza sopra indicata.
Il pagamento del canone annuo dovrà essere effettuato in rate anticipate
entro e non oltre il giorno 10 del mese di inizio di ciascun periodo mediante piattaforma PagoPA a favore del Concedente. Il pagamento non potrà essere sospeso, né ritardato, né eseguito in misura parziale in base a pretese od eccezioni di sorta. Il mancato pagamento di due rate di canone consecutive costituisce motivo di risoluzione della concessione e in deroga espressa all’art. 1282, comma 2 del codice civile, dà luogo alla automatica messa in mora del Concessionario senza necessità di diffida, salva ed impregiudicata la richiesta di maggiori danni.
Qualora alla scadenza dei termini di vigenza della presente concessione il
Concessionario continui a detenere l'immobile, nelle more del rilascio o dello sgombero dello stesso, il Concessionario dovrà corrispondere un'indennità che si conviene fin da ora del medesimo importo del canone integrale pattuito con la presente concessione, cui saranno applicati gli aumenti ISTAT automaticamente maturati pro tempore.
Art. 6 Durata
La Concessione ha la durata di anni 30 (trenta) con decorrenza di efficacia dalla data di consegna della parte di immobile costituita dalla ex Chiesa e dai locali posti sul lato est del chiostro di cui alla lettera a) del precedente Art. 3, al termine della quale scadrà di diritto, senza necessità di preventiva disdetta.
Qualora, per qualsiasi motivo, la consegna della porzione dell'immobile di cui alla lettera b) del precedente Art. 3 non avvenga nel termine del 31/12/2025 la durata della concessione si intenderà prorogata del periodo corrispondente alla ritardata consegna rispetto al predetto termine.
Dal momento della consegna e per tutta la durata della concessione il Concessionario assume la responsabilità di custode del bene. Alla scadenza non spetterà al Concessionario nessun compenso, rimborso o indennità ad alcun titolo, nessuno escluso o eccettuato. Salvo diverso accordo tra le parti, mobili, arredi, materiali e quant'altro di amovibile presente all'interno dell’immobile dovranno essere sgomberati a cura e spese del Concessionario che dovrà restituire l’immobile perfettamente conservato con tutte le migliorie apportate senza alcun onere per il Concedente. Un anno prima del termine della Concessione sarà effettuata, in contraddittorio tra le Parti, una verifica completa dei componenti edili/impiantistici dell’immobile, le cui risultanze saranno riportate in un verbale,
redatto a cura del Concessionario in contraddittorio con il Concedente, al fine di
consentire la constatazione dello stato di conservazione e manutenzione e del perfetto funzionamento del bene, tenuto conto degli ordinari fattori di usura dovuti all'utilizzo dello stesso. Qualora in tale sede venga constatato uno stato delle opere e degli impianti non ottimale e tale da comportare necessariamente interventi del Concedente al momento della restituzione dell’immobile, il Concessionario è tenuto all'esecuzione dei lavori conseguenti entro la scadenza della Concessione. In difetto, il Concedente potrà escutere la cauzione. Alla scadenza della concessione verrà redatto il Verbale di riconsegna che dovrà essere sottoscritto dal Concedente e che dovrà dare atto del verbale redatto l'anno precedente e delle azioni eventualmente intraprese. A partire da quel momento, il Concedente riacquisterà la detenzione dell'immobile con ogni responsabilità di custodia ad essa relativa e il Concedente subentrerà de jure nei contratti di locazione eventualmente in essere nell’immobile secondo gli accordi precedentemente perfezionati con il Concedente.
Art. 7 Obblighi del concessionario
Il Concessionario dichiara di accettare l’immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova attualmente, stato perfettamente noto al Concessionario stesso che si impegna ad effettuare, a propria cura e spese, sotto la propria responsabilità e a regola d'arte, tutti gli interventi di restauro e risanamento conservativo come descritto nell’offerta tecnica presentata, ferme restando le opere previste a carico dell'Amministrazione Comunale da effettuare prima della consegna come precisato al precedente Art.3.
Il Concessionario si obbliga, con la sottoscrizione della presente concessione, all'osservanza delle seguenti tempistiche nella ristrutturazione dell'immobile, come
previsto nel crono-programma presentato.
Il Concessionario, come da piano economico finanziario presentato in sede di procedura ad evidenza pubblica, si obbliga ad effettuare opere per un investimento complessivo di Euro ************.
In relazione a quanto sopra, il Concessionario dovrà provvedere, a proprio integrale ed esclusivo onere e rischio:
a) a conseguire il permesso di costruire o altro titolo abilitativo allo svolgimento dell’attività edilizia, previa approvazione del progetto da parte degli enti competenti;
b) ad ottenere ogni altra autorizzazione, permesso, licenza e/o nulla osta occorrenti per l'esecuzione degli interventi di recupero e/o di restauro/ristrutturazione finalizzati all'esercizio delle attività previste nel progetto presentato in sede di offerta, restando in ogni caso inibita al Concessionario la possibilità di iniziare i lavori e/o le attività di gestione, se non dopo aver conseguito tutte le predette approvazioni e autorizzazioni;
c) a realizzare, nel rispetto delle norme vigenti, gli interventi previsti assumendosi ogni alea economica e finanziaria, nonché ogni responsabilità giuridica al riguardo;
d) ad avvalersi per la redazione del progetto definitivo/esecutivo degli interventi, di professionisti in possesso di abilitazione all'esercizio della professione e di comprovata esperienza nella progettazione e direzione lavori per interventi analoghi a quelli che si intendono realizzare;
e) ad avvalersi per l'esecuzione degli interventi di restauro e risanamento conservativo di imprese in possesso dei requisiti stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia;
f) a fornire copia conforme all'Ente concedente della documentazione necessaria
ad attestare l'avvenuta regolare ultimazione degli interventi tra cui, a titolo meramente esemplificativo, le certificazioni di conformità degli impianti, i certificati di prevenzione incendi, i manuali di manutenzione e di uso e in generale tutta la documentazione tecnica relativa alle lavorazioni eseguite ed ai materiali impiegati;
g) dovrà garantire l’utilizzazione dei servizi igienici agli operatori eventualmente ancora attivi nel complesso, una volta presa in consegna la prima parte dell’immobile, almeno fino all’avvio dei lavori di competenza dell’Amministrazione comunale;
h) a provvedere, a propria esclusiva cura, spese e responsabilità, per l’intera durata della concessione alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile e a qualsiasi opera necessaria alla conservazione, all'agibilità e all'uso delle aree, degli spazi, delle opere e dei manufatti;
i) a svolgere a proprio rischio le attività di cui al progetto presentato in sede di offerta, assumendosi ogni alea economica e finanziaria al riguardo;
l) a pagare il canone di concessione, compresi gli adeguamenti annuali, secondo i termini e le modalità indicate all'articolo 5 del presente atto;
Il Concessionario dovrà inoltre:
m) tenere indenne il Concedente da ogni danno e responsabilità verso terzi per i danni, di qualunque natura, arrecati alle persone, agli edifici ed alle cose di terzi, in conseguenza dell'esecuzione degli interventi eseguiti sull'immobile o in conseguenza dello svolgimento delle attività previste nel progetto di gestione;
n) assumere il ruolo di committente e responsabile dei lavori ai sensi del D.lgs.
81/2008 e s.m.i.;
o) il Concedente resta comunque estraneo a tutti i rapporti del Concessionario
con i suoi eventuali fornitori e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorrenti tra il Concessionario ed i detti soggetti senza che mai si possa da chiunque invocare una responsabilità diretta o indiretta del Concedente. A tal fine il Concessionario manleva il Concedente da ogni responsabilità al riguardo;
p) nell'esecuzione dei lavori il Concessionario, dovrà attenersi alle prescrizioni che saranno stabilite dalla Soprintendenza competente;
q) al termine dei lavori il Concessionario dovrà provvedere all'aggiornamento catastale dell’immobile. Eventuali modificazioni alle scelte progettuali e alle modalità di intervento presentate in sede di offerta dovranno essere preventivamente assentite dal Concedente anche sotto il profilo patrimoniale, nonché da tutti gli Enti competenti;
r) sono a carico del Concessionario anche gli ulteriori lavori necessari, in relazione all'uso specifico cui l'immobile è destinato, in conseguenza di eventuali nuove normative che dovessero entrare in vigore nel corso della durata cella concessione. Il Concessionario è tenuto a comunicare al Concedente la data di inizio e termine dei lavori ed a trasmettere copia dei verbali di collaudo e di ogni altra documentazione che venisse richiesta dal Concedente;
s) il Concessionario dovrà individuare soluzioni per garantire nella misura massima possibile la continuità delle attività degli operatori commerciali presenti all’interno del complesso nella fase di realizzazione dei lavori;
t) il Concessionario si impegna a regolare i rapporti con i titolari delle attività, eventualmente ancora presenti all’interno del complesso alla data di efficacia della concessione, nell'ambito della disciplina privatistica con applicazione ai medesimi
di un canone di locazione pari al % (per cento) del valore massimo
desumibile dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) della Agenzia delle Entrate.
In riferimento a quanto sopra, nel caso di mancata accettazione da parte dei suddetti titolari del canone di locazione proposto dal Concessionario, lo stesso è liberato da tale impegno.
Art. 8 – Recesso e Risoluzione
Qualora la consegna della porzione dell’immobile di cui alla lettera b) del precedente Art. 3 ritardi più di tre anni, il Concessionario avrà la facoltà di risolvere il rapporto. In tal caso, le parti costituiranno d’intesa un collegio tecnico per la quantificazione del valore dei lavori che il Concessionario avrà realizzato sull’immobile e che l’Amministrazione comunale si farà carico di rimborsare in misura pari ai due terzi del medesimo.
Qualora il Concessionario intenda recedere dalla concessione, dovrà dare al Concedente un preavviso di almeno 12 mesi prima della data in cui il recesso dovrà avere esecuzione e al momento della riconsegna dell’immobile sarà tenuto al pagamento, a titolo di penale a valere sulla cauzione di cui all’art.14, di un importo pari al canone annuo di concessione con riferimento al periodo in corso a quel momento.
Nei casi di recesso di cui al presente articolo, il Concessionario sarà tenuto alla immediata restituzione, senza che possa vantare pretesa alcuna, a qualsivoglia titolo.
Il Concedente avrà titolo a dichiarare la risoluzione della presente concessione anche nei seguenti casi:
a) nelle ipotesi di violazione degli obblighi di cui al precedente Art. 6;
b) frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi stabiliti dalla presente
concessione e nell'adempimento di quanto disposto dagli atti della procedura ad evidenza pubblica e del progetto presentato;
c) qualora non sia prestata la cauzione;
d) qualora il Concessionario rimanga inadempiente al pagamento del canone di concessione come indicato all’Art.5;
e) in caso di mancata sottoscrizione delle polizze assicurative;
f) qualora vengano riscontrati gravi ritardi, gravi carenze, omissioni nella esecuzione delle manutenzioni e/o il mancato adeguamento alla normativa sopravvenuta del bene oggetto della presente concessione;
g) nelle ipotesi di risoluzione suddette il Concedente, valutate le circostanze, potrà fissare un ulteriore periodo di tempo al Concessionario per adempiere, trascorso infruttuosamente il quale, la concessione si intenderà “ipso iure” risolta.
h) nelle predette ipotesi di risoluzione il Concessionario sarà tenuto al pagamento, a titolo di penale, di un importo pari alla cauzione di cui al precedente Art. 14 oltre al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Art. 9 Manutenzione
Il Concessionario, per tutta la durata della concessione, dovrà provvedere a propria esclusiva cura, spese e sotto la propria responsabilità alla manutenzione ordinaria e straordinaria del complesso e a qualsiasi opera necessaria alla conservazione, all'agibilità e all'uso delle aree.
Nel caso in cui il Concedente rilevi la necessità degli interventi in parola, ne darà immediata segnalazione al Concessionario il quale avrà l'obbligo di provvedere con tempestività. In caso di inadempimento il Concedente potrà eseguire direttamente tali interventi con addebito al Concessionario di tutte le spese
ovvero con escussione dalla cauzione, fatti salvi eventualmente maggiori importi e
danni. Saranno altresì a carico del Concessionario gli interventi di manutenzione straordinaria conseguenti ad eventi eccezionali o imprevedibili quali, a titolo esemplificativo, terremoti, alluvioni, crolli per neve, attentati o atti vandalici o di terrorismo. In caso di inadempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, il Concedente potrà esigere la restituzione immediata dell'immobile oggetto della presente concessione, restando impregiudicato il diritto ad escutere la cauzione di cui infra nonché al risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento.
Art. 10 Nuove opere, addizioni, migliorie, riparazioni
Tutte le nuove opere, le addizioni, le migliorie e le riparazioni realizzate dal Concessionario sull'immobile oggetto della presente Concessione sono acquisiti in proprietà dal Concedente dal momento della loro esecuzione, senza che il Concedente stesso sia tenuto a corrispondere alcun indennizzo, indennità o risarcimento a qualsiasi titolo, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 8 comma 1 e senza che il Concessionario a qualsiasi titolo possa eccepire la compensazione tra miglioramenti e danneggiamenti, ciò anche in deroga agli artt. 1592 e 1593 cod. civ.
Art. 11 Responsabilità
Il Concessionario con la sottoscrizione del presente atto diviene custode dell'immobile dato in concessione, ed esonera espressamente il Concedente da ogni responsabilità per i danni diretti od indiretti che possano derivargli da fatti od omissioni, dolosi o colposi anche di terzi, manlevando il Concedente da ogni responsabilità ex artt. 2050 e 2051 cod. civ. e tenendolo indenne da ogni rischio, molestia, pretesa o azione, che possano derivare da parte di terzi, assumendone
ogni responsabilità al riguardo, secondo la vigente normativa. Il Concessionario
dovrà rispondere di ogni pregiudizio, danno, responsabilità derivanti e/o connessi alla concessione dell'immobile stesso nei confronti di persone o cose. Il Concessionario si assume altresì ogni responsabilità, sia civile che penale, che possa derivare in dipendenza dei lavori svolti sull'immobile e assume a proprio carico tutti i danni eventualmente cagionati a persone e cose anche per fatti/comportamenti dei propri dipendenti o appaltatori ex art. 2049 cod. civ..
Il Concessionario è obbligato ad adottare tutte le misure idonee a prevenire eventi dannosi o pericolosi a persone e cose, nello svolgimento delle attività che dovranno essere improntate a condizioni di massima sicurezza. E', inoltre, a carico del Concessionario ogni intervento necessario di adeguamento alle vigenti norme e misure di sicurezza e ogni onere e responsabilità connessi per le incombenze ed adempimenti previsti dal Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i. e altre prescrizioni di legge (antincendio, ASL, ecc.).
Art. 12 Vigilanza e controlli
Il Concessionario accetta di sottostare ad eventuali controlli, verifiche, ispezioni e sopralluoghi da parte del Concedente, atti ad accertare il rispetto delle condizioni, delle modalità e degli obblighi contrattualmente assunti. Tali attività di vigilanza potranno essere effettuate dal Concedente in qualunque momento, senza obbligo di preavviso.
Art. 13 Altri oneri a carico del concessionario
Sono a carico del Concessionario le spese per consumi di acqua/smaltimento liquami, energia elettrica, tassa raccolta rifiuti e quant’altro occorrente per la funzionalità dell'immobile, diverse da quelle utilizzate dai conduttori degli esercizi, il quale si impegna a sottoscrivere gli appositi contratti di fornitura.
Sono altresì a carico del Concessionario le spese relative all'installazione,
sostituzione, riparazione e manutenzione dei contatori/misuratori.
Art. 14 Xxxxxxxx e Cauzioni
Il Concessionario è tenuto a consegnare al Concedente, entro 30 giorni dalla consegna della prima parte dell'immobile, una prima garanzia per il periodo di 36 mesi dalla consegna della prima parte dell'immobile da estendere anche per il periodo di 36 mesi successivo alla consegna della seconda parte dell'immobile, entrambe eventualmente da rinnovare fino al positivo collaudo dei relativi lavori, pari al 10% dell’ammontare degli investimenti previsti per l'esecuzione degli interventi, come risultanti dalla proposta progettuale.
In caso di risoluzione della concessione disposta in danno del concessionario, prima del completamento dell’intervento, il Comune ha diritto di avvalersi della cauzione definitiva per le maggiori spese sostenute per il completamento dei lavori, nonché per eventuali ulteriori danni conseguenti.
La predetta garanzia sarà svincolata al termine dei lavori con il rilascio del certificato di collaudo.
Il Concessionario è inoltre tenuto a presentare una cauzione con decorrenza dal predetto certificato di collaudo e da mantenere in essere fino al sesto mese successivo la scadenza della concessione. Tale cauzione dovrà essere costituita a garanzia di tutti gli oneri assunti con la sottoscrizione dalla concessione, ivi compreso il regolare pagamento del canone, ed avrà un importo di Euro 100.000,00, e sarà svincolata alla scadenza del sesto mese successivo al termine della concessione, all'esito regolare della verifica dello stato di riconsegna
dell'immobile e delle altre obbligazioni contrattuali.
Le predette garanzie dovranno prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui
all’art. 1944 c.c.;
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c.;
- la relativa operatività entro 15 giorni, su semplice richiesta scritta del Concedente.
Il Concessionario è obbligato a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione Comunale concedente da tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, a copertura dei danni subiti dall'immobile a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori, ivi compresa la Responsabilità Civile verso Terzi.
Tale polizza assicurativa prevede:
a) un massimale di €. , pari all’importo dei lavori compresi gli
oneri di sicurezza per danni subiti dal Concedente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale delle opere ed impianti in corso di esecuzione.
b) un massimale dell’importo di cui alla lettera a per danneggiamento, distruzione totale o parziale degli impianti e delle opere preesistenti verificatesi nel corso delle esecuzione dei lavori;
La polizza deve inoltre assicurare il Concedente anche contro la responsabilità
civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori per un
massimane di € 500.000,00 per sinistro.
Entro 60 giorni dal certificato che attesta il collaudo dei lavori, in sostituzione della polizza sopra descritta il Concessionario dovrà dotarsi, a pena di risoluzione della presente concessione, delle seguenti coperture assicurative per tutta la durata della concessione stessa:
A. polizza assicurativa di Responsabilità Civile per danni a persone e/o cose che preveda esplicitamente nella descrizione del rischio l’efficacia delle garanzie prestate per ogni e qualsiasi rischio derivante dall’espletamento delle attività nell’immobile oggetto di concessione, nessuna esclusa né eccettuata.
La polizza dovrà prevedere i seguenti massimali minimi:
- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): € 5.000.000 unico per sinistro
- Responsabilità Civile verso i Prestatori d’Opera (RCO): € 5.000.000 unico per sinistro;
B. polizza assicurativa Rischio locativo ed Incendio ed altri danni ai beni che assicuri i beni concessi per le seguenti garanzie:
- Rischio locativo (che assicuri l’immobile per il rischio locativo secondo il valore di ricostruzione a nuovo stimato) e Incendio ed altri danni ai beni (eventi atmosferici/atti vandalici/allagamenti/alluvioni/terrorismo/terremoto) con valore assicurato pari al valore di ricostruzione a nuovo dell’immobile stimato in € 7.000.000,00;
- Ricorso Terzi con un massimale per sinistro non inferiore a €
5.000.000,00. (valore pari a quello previsto dalla polizza del Comune).
L’eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture non esonererà in alcun modo il Concessionario dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad esso imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo allo stesso la piena
soddisfazione delle pretese dei danneggiati, e pertanto:
- il Concedente sarà sempre tenuto indenne per eventuali danni non coperti – o coperti parzialmente - dalle polizze assicurative (garanzie escluse / limiti di indennizzo, etc);
- le eventuali franchigie e/o scoperti presenti nel contratto per specifiche garanzie non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati od al Concedente stesso.
La polizza di cui sopra dovrà altresì contenere una clausola di vincolo in favore del Concedente per tutta la durata della concessione del seguente tenore:
“in relazione alla concessione stipulata in data… tra il Comune di Lucca e ………, in qualità di Concessionario, la presente polizza è vincolata a tuti gli effetti a favore del Comune di Lucca e pertanto la compagnia assicuratrice si obbliga per tutta la durata della polizza:
a) a riconoscere detto vincolo ad essa dichiarato e da essa riconosciuto;
b) notificare tempestivamente al Comune di Lucca, a mezzo pec, l’eventuale mancato pagamento del premio nonché il mancato rinnovo ovvero alla scadenza e a considerare valida a tutti gli effetti la presente polizza fino a quando non siano trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della suddetta notifica;
c) a non apportare modifiche se non con il consenso scritto del Comune di Lucca e a notificare al medesimo tutte le circostanze che potessero inficiare la validità della polizza stessa;
d) conservare il vincolo inalterato nonché a riportarlo nelle eventuali polizze che dovessero sostituire la presente fino alla scadenza della concessione.”
Art. 16 Spese contrattuali
Tutte le spese contrattuali, inerenti e conseguenti l'atto di concessione, di registrazione e bollo, sono interamente a carico del Concessionario.
Art. 17 Modifiche della concessione e foro competente
Ogni modifica al presente atto (all'infuori di quelle imposte per legge ad una o ad
entrambe le parti) dovrà essere formulata, pena la sua nullità, in forma scritta. Eventuali acquiescenze o tolleranze del Concedente non costituiranno, in alcun caso, modifiche contrattuali. Per tutte le eventuali controversie che potessero insorgere in relazione alla presente concessione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Lucca.
Art. 18 Revoca della Concessione
Il Comune di Lucca, ente concedente, si riserva la facoltà di revocare la concessione per sopravvenute, inderogabili e motivate esigenze di pubblico interesse previa corresponsione di un equo indennizzo.
Per i casi di cessazione, revoca d’ufficio, risoluzione per inadempimento e subentro si rimanda per analogia a quanto prescritto all’art. 176 del d. lgs 50/2016 e s.m.i.
Art. 19 Rinvio
Per quanto non previsto dal presente atto, le parti si richiamano alle disposizioni di legge ed alle norme vigenti in materia di concessioni di valorizzazione. È da intendersi integralmente richiamato quanto contenuto nell’Avviso pubblico di procedura ad evidenza pubblica, nel Disciplinare e nei suoi allegati, nell’Offerta tecnica ed economica presentata dal Concessionario, il cui mancato rispetto e da intendersi come inadempimento contrattuale.
Alla presente concessione non si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016.
Art. 20 Elezione di domicilio
Per gli effetti della presente concessione, il Concessionario elegge il proprio domicilio presso:
Tutte le comunicazioni da effettuarsi in dipendenza del presente atto, se non
diversamente specificato, dovranno essere effettuate per iscritto e inviate per PEC agli indirizzi di seguito indicati:
…………
Art. 21 - Garanzia di protezione e riservatezza dei dati personali
Il Comune di Lucca dichiara, relativamente al presente atto e in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 e dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 di attuazione, che potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge.
Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi momento il Concessionario ha facoltà di esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Lucca - P.E.C.: xxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il dott. ,
dirigente del Settore di Staff. B Avvocatura Comunale, Centrale Unica di Committenza e Patrimonio
Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali, il contraente potrà visitare il sito xxx.xxxxxx.xxxxx.xx accedendo alla sezione “privacy”
Art. 22 - Allegati
Fanno parte del presente atto ancorché non materialmente allegati allo stesso, i seguenti documenti:
a) Avviso pubblico, Disciplinare di gara, Linee guida, Scheda Patrimoniale, Relazione tecnica;
b) offerte e PEF presentati in sede di procedura ad evidenza pubblica;
c) garanzie/polizze fidejussorie ed assicurative sopra richiamate.
d) (altro) .
*** Xxxxx parte integrante del contratto e sono materialmente allegati allo stesso i seguenti documenti :
***1) procura notarile
***2) atto di costituzione A.T.I./Consorzio
Richiesto, io ufficiale rogante, ho ricevuto questo atto ***redatto e stipulato mediante modalità informatiche, composto di numero pagine ***a video.
Dell’atto viene data, da me rogante, lettura integrale agli intervenuti, i quali, riscontrandolo conforme alla loro volontà, rinunciano espressamente alla lettura degli atti richiamati, per averne in precedenza preso cognizione.
Indi, le parti, alla mia presenza, lo sottoscrivono, ***con le seguenti modalità informatiche previste dalla Legge: firma digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. s), D. Lgs. n. 82/2005, apposta, in mia presenza, ai sensi dell’art. 52-bis, comma 1,
L. n. 89/1913 e dell’art. 25 del D. Lgs n. 82/2005, previa apposita verifica, da parte mia, che i certificati di firma digitale utilizzati dalle parti sono validi, non revocati e conformi al disposto dell’art. 1, comma 1, lettera f), D. Lgs. n. 82/2005. Indi, alla presenza delle parti, io rogante ho firmato il presente atto informatico con firma digitale, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. s), D. Lgs. n. 82/2005.
IL DIRIGENTE COMUNALE [Nome e cognome] ***(firmato digitalmente)
IL CONCESSIONARIO [Nome e cognome] ***(firmato digitalmente)
IL SEGRETARIO/VICESEGRETARIO COMUNALE (firmato
digitalmente)