RC DELLA COOPERAZIONE
RC DELLA COOPERAZIONE
Contratto di assicurazione responsabilità civile verso terzi e dipendenti.
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- Glossario
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CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
PRODOTTO “RC DELLA COOPERAZIONE”
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POLIZZA DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI (RCT)
E VERSO PRESTATORI DI LAVORO (RCO)
Mod. D 488 CG 01 – Ed. 05/2008 - Aggiornamento al 01/07/2019
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE
Art. 1 - Cosa comprende l’assicurazione
A) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT)
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni corporali (morte e lesioni personali) e materiali (danneggiamento di beni tangibili) involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato per danni corporali e materiali imputabili a fatto doloso e/o colposo di persone addette all’attività per le quali è prestata l’assicurazione e delle quali lo stesso debba rispondere ai sensi di legge.
B) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (RCO)
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi
e spese) quale civilmente responsabile:
1) ai sensi degli Articoli 10 e 11 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e dell’Articolo 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) per i quali l’INAIL sia tenuta ad erogare una prestazione, sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi dei predetti DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, ed addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione;
2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto 1), per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un invalidità permanente (escluse le malattie professionali) calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all’Articolo 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38. L’assicurazione è prestata con una franchigia fissa e assoluta a carico dell’Assicurato di Euro 2.500,00 per ogni lavoratore infortunato.
Agli effetti della garanzia sono altresì compresi:
• ai sensi dei precedenti punti 1) e 2) i lavoratori parasubordinati e associati in partecipazione dell’Assicurato nonché i prestatori d’opera soggetti all’assicurazione INAIL, i prestatori di lavoro c.d. “Interinale/i” di cui alla Legge 196/97 e i prestatori d’opera di cui al D. Lgs. 276/2003 (regolamento attuativo della c.d. “Legge Biagi”), che sono a tutti gli effetti equiparati ai lavoratori dipendenti dell’Assicurato.
• ai sensi del precedente punto 2), i dipendenti dell’Assicurato ed i prestatori d’opera non soggetti all’assicurazione INAIL.
• ai sensi del precedente punto 1) i Soci e familiari coadiuvanti, tutti in quanto soggetti all’obbligo dell’assicurazione INAIL, che sono equiparati ai lavoratori dipendenti dell’Assicurato limitatamente alla rivalsa INAIL.
L’assicurazione RCO è efficace purché, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi assicurativi di legge, o che, se non in regola, l’irregolarità derivi da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme e dei regolamenti vigenti in materia.
Tanto l’assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), quanto l’assicurazione Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO), valgono anche in relazione alle azioni di rivalsa esperite dall’INPS, ai sensi dell’Art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
Art. 2 - Novero dei terzi
Ai fini della presente assicurazione non sono considerati terzi:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
c) le persone che, essendo in rapporti di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, i lavoratori parasubordinati soggetti INAIL, eventuali subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro i quali indipendentemente dall’esistenza di un qualsiasi rapporto con l’Assicurato subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività alle quali si riferisce la garanzia od ad attività complementari svolte presso dipendenze dell’Assicurato;
d) le Compagnia le quali, rispetto all’Assicurato che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’Art. 2359 Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.
Art. 3 - Cosa non comprende l’assicurazione
In relazione alle garanzie previste all’Art. 1 lettera A) RCT e lettera B) RCO, l’assicurazione non comprende i
danni:
a) derivanti dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
b) derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
c) conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d’acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
d) derivanti dalla detenzione od impiego di esplosivi;
e) derivanti o conseguenti dall’emissione di onde e/o campi elettrici e/o magnetici;
f) verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;
g) direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni.
Art. 4 - Ulteriori limitazioni dell’assicurazione
Dall’assicurazione di cui all’Art. 1 lettera A) RCT, sono inoltre esclusi i danni:
a) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l’Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell’esercizio della propria attività;
b) a cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate,
caricate o scaricate;
c) da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o che lo stesso detenga;
d) di cui l’Assicurato deve rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 Codice Civile;
e) alle opere in costruzione, alle opere sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori ed alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori, con esclusione di quelle che per volume e peso e destinazione non possono essere rimosse;
f) a condutture ed impianti sotterranei in genere e quelli ad essi conseguenti; i danni a cose dovuti ad assestamento, cedimento o franamento del terreno, da qualunque causa determinati, nonché i danni a fabbricati ed a cose dovuti a vibrazioni o scuotimento del terreno;
g) a mezzi di trasporto sotto carico e scarico durante l’esecuzione delle operazioni stesse;
h) cagionati da macchine e macchinari in genere, merci, prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la loro consegna a terzi; da opere ed installazioni in genere dopo il loro compimento e quelli conseguenti ad omessa esecuzione dei lavori di manutenzione, riparazione o posa in opera;
i) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
l) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
m) alle persone trasportate su veicoli a motore;
n) derivanti dalla proprietà e/o conduzione di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
o) da inadempimenti di obbligazioni di risultato incluse penali o maggiori costi previsti da contratti di qualsiasi genere, nonché i risarcimenti a carattere sanzionatorio o punitivo;
p) da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge.
Art. 5 - Delimitazione territoriale
L’assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) vale per i sinistri verificatisi nei territori di tutti i Paesi del Mondo. Relativamente ai danni verificatisi negli USA, Canada e Messico, l’assicurazione presta i suoi effetti limitatamente ad eventi avvenuti in conseguenza della partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati e con l’applicazione di una franchigia fissa per ogni sinistro di Euro 2.500,00. Sono in ogni caso esclusi i danni derivanti da Società siano esse produttive e/o commerciali ubicate e/o domiciliate nei territori di USA, Canada e Messico.
L’assicurazione Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) vale per i danni verificatisi nel territorio di tutti i Paesi del Mondo.
Art. 6 - Pluralità di assicurati
I massimali stabiliti in polizza per il danno relativo alla domanda di risarcimento restano, ad ogni effetto unici, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati tra di loro.
Art. 7 - Franchigia e/o scoperto
L’assicurazione è prestata, limitatamente ai danni materiali, con l’applicazione della franchigia e/o scoperto
assoluto per ciascun sinistro indicato nella apposita Sezione, fatto salvi importi superiori previsti in polizza.
Art. 8 - Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Si conviene tra le parti che la Compagnia non risponderà per somme superiori al massimale annuo previsto in polizza per la garanzia RCT, qualora uno stesso evento interessi contemporaneamente sia la garanzia RCT sia la garanzia RCO.
Art. 9 - Responsabilità solidale
Nel caso di responsabilità solidale o concorrente con altri soggetti non assicurati ai sensi della presente polizza, l’assicurazione opera esclusivamente per la quota di danno direttamente e personalmente imputabile all’Assicurato in ragione della gravità della propria colpa, mentre è escluso dalla garanzia l’obbligo di risarcimento derivante da mero vincolo di solidarietà.
CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE
Art. 10 - Estensione della qualifica di terzi
A parziale deroga di quanto disposto all’Art. 2 lettera c) sono considerati terzi:
• i titolari e i dipendenti di ditte, quali aziende di trasporto, fornitori e clienti, che occasionalmente partecipano ai lavori di carico e scarico, o a lavori complementari all’attività dell’Azienda, nonché di Imprese addette al servizio di manutenzione e/o pulizia;
• il personale non dipendente che nel rispetto della vigente legislazione, si trovi occasionalmente a partecipare alle attività cui si riferisce la presente assicurazione, per l’effettuazione di prove pratiche su macchinari o per attività di istruzione e/o formazione (stage, tirocini, borse di studio, corsi di formazione, ecc.);
i quali subiscano un infortunio (escluse le malattie professionali) nello svolgimento delle loro mansioni e sempreché dall’evento sia derivata un’invalidità permanente (escluse le malattie professionali) in base alla tabella delle menomazioni di cui all’Art. 13 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, con l’applicazione di una franchigia fissa di Euro 2.500,00 per ogni sinistro.
Il massimale per sinistro convenuto per l’assicurazione RCT rappresenta il limite globale di esposizione delle Compagnia per uno o più sinistri anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente la garanzia RCT e RCO.
Art. 11 - Qualifica di terzi ai volontari, ai lavoratori socialmente utili, agli addetti che svolgono Servizio
Civile per le attività svolte per conto dell’Assicurato
A parziale deroga di quanto disposto all’Art. 2 lettera c) sono considerati terzi limitatamente a morte ed a lesioni corporali (escluse le malattie professionali), i volontari, i lavoratori socialmente utili, gli addetti che svolgono servizio civile, utilizzati dall’Assicurato per lo svolgimento dell’attività per la quale è prestata l’assicurazione. Tale estensione presta i suoi effetti sempreché i citati soggetti:
• qualora volontari, siano iscritti nei registri di una Associazione di Volontariato riconosciuta dalla legislazione vigente;
• vengano utilizzati nel rispetto delle leggi e regolamenti che disciplinano il loro utilizzo da parte
dell’Azienda assicurata.
Il massimale per sinistro convenuto per l’assicurazione RCT rappresenta il limite globale di esposizione delle Compagnia per uno o più sinistri anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente la garanzia RCT e RCO.
Art. 12 - Qualifica di terzi ai lavoratori non dipendenti per le attività occasionali svolte per conto
dell’Assicurato
A parziale deroga di quanto disposto all’Art. 2 lettera c) sono considerati terzi limitatamente a morte ed a lesioni corporali (escluse le malattie professionali) i lavoratori non dipendenti della cui opera l’Assicurato si avvale per lo svolgimento di parte delle attività per la quale è prestata l’assicurazione.
L’assicurazione è valida ed operante a condizione che l’Assicurato impieghi detto personale in maniera occasionale, saltuaria e non continuativa e nel rispetto delle leggi e regolamenti che disciplinano il loro utilizzo.
Il massimale per sinistro convenuto per l’assicurazione RCT rappresenta il limite globale di esposizione delle
Compagnia anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente la garanzia RCT e RCO.
La Contraente e/o l’Assicurato si impegnano in caso di sinistro, ad inviare entro 7 giorni dal verificarsi dell’evento, apposita dichiarazione scritta comprovante l’accaduto ed indicante i dati identificati del/i lavoratore/i coinvolti nell’evento dannoso.
Art. 13 - Xxxxx subiti da amministratori
A parziale deroga di quanto disposto all’Art. 2 lettera c), l’assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni corporali e i danni materiali subiti dagli Amministratori (escluso il Legale Rappresentante), in relazione all’espletamento delle cariche da questi ricoperte. Tale estensione non opera qualora l’evento dannoso in cui l’amministratore è coinvolto, sia conseguente alla sua partecipazione diretta all’attività per la quale è prestata l’assicurazione
Art. 14 - Dipendenti terzi per crollo totale e/o parziale di fabbricati
Resta fra le parti convenuto che sono considerati terzi, limitatamente ai danni corporali causati da crollo totale o parziale del fabbricato e delle relative pertinenze - i dipendenti in genere dell’Assicurato - a condizione che l’evento che ha generato il danno non sia considerabile come infortunio sul lavoro rientrante nell’assicurazione RCO prevista dall’Art. 1 lettera B) - Oggetto dell’assicurazione.
Art. 15 - Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti
L’assicurazione è operante anche per la responsabilità civile imputabile personalmente e direttamente ai dipendenti (compresi dirigenti e quadri intermedi), ai lavoratori parasubordinati, ai familiari e soci coadiuvanti dell’Assicurato, tutti regolarmente iscritti all’INAIL, per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi - escluso l’Assicurato stesso - nello svolgimento delle loro mansioni. Agli effetti della presente garanzia, sono considerati terzi, entro i limiti del massimale previsto per l’assicurazione RCO, anche i dipendenti dell’Assicurato per gli infortuni (escluse le malattie professionali) subiti nello svolgimento delle loro mansioni, sempreché dall’evento derivino la morte o lesioni corporali gravi o gravissime, così come definite dall’Art. 583 Codice Penale.
I limiti stabiliti in polizza per il danno cui si riferisce la richiesta di risarcimento, restano ad ogni effetto unici, anche in caso di responsabilità di più assicurati tra loro.
Art. 16 - Responsabilità per danni causati da non dipendenti
A parziale deroga di quanto disposto all’Art. 4 lettera a), l’assicurazione opera anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato, per danni materiali e per morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall’Art. 583 del Codice Penale, involontariamente cagionati a terzi da:
• titolari e dipendenti di Ditte, quali aziende di trasporto, fornitori e clienti che occasionalmente partecipano ai lavori di carico e scarico, o a lavori complementari all’attività dell’Impresa, nonché di imprese addette al servizio di pulizia e/o manutenzione;
• personale non dipendente che nel rispetto della vigente legislazione, si trovi occasionalmente a partecipare alle attività cui si riferisce la presente assicurazione per l’effettuazione di prove pratiche su macchinari o per attività di istruzione (es. stage, tirocini, borse di studio, corsi di formazione, ecc.);
• i prestatori di lavoro cd “interinali” di cui alla L. 196/97, i prestatori di lavoro di cui al D.Lgs. 276/2003 (attuativo della cd Legge Biagi), le persone con contratto di associazione in partecipazione ed i prestatori d’opera dei quali l’Assicurato si avvalga, nel rispetto della vigente legislazione, per l’esecuzione di parte delle attività per le quali è prestata l’assicurazione;
• i titolari e i dipendenti di aziende addette a servizi di manutenzione, riparazione e collaudo;
• i volontari, i lavoratori socialmente utili, gli addetti che svolgono Servizio Civile;
• i lavoratori non dipendenti che in maniera occasionale, saltuaria e non continuativa vengono impiegati
per l’esecuzione di parte delle attività per la quale è prestata l’assicurazione;
mentre attendono per conto e nell’interesse dell’Assicurato, ai lavori oggetto dell’attività prevista in polizza.
Art. 17 - Responsabilità civile personale dei soci non dipendenti, degli associati in partecipazione, dei soci, degli amministratori e del legale rappresentante
L’assicurazione è estesa anche alla responsabilità civile personale dei soci non dipendenti, degli associati in partecipazione, dei soci, degli amministratori e del legale rappresentante, per danni corporali e materiali cagionati a terzi, sempreché l’evento dannoso sia conseguente allo svolgimento delle mansioni da loro svolte ed inerenti l’attività per cui è prestata l’assicurazione.
Art. 18 - Responsabilità per fatto degli appaltatori / subappaltatori
Premesso che l’Assicurato può cedere in appalto e in subappalto parte dei lavori oggetto dell’attività per cui è prestata l’assicurazione, si precisa che la stessa è operante per la responsabilità civile che ricada sull’Assicurato per i danni corporali e materiali cagionati a terzi da appaltatori e da subappaltatori mentre eseguono i lavori per conto dell’Assicurato;
A parziale deroga di quanto disposto dall’Art. 2 lettera c) sono inoltre considerati terzi, entro i limiti del massimale previsto per l’assicurazione RCO, gli appaltatori e/o i subappaltatori ed i loro dipendenti per i danni corporali conseguenti ad infortuni (escluse le malattie professionali) da essi subiti nello svolgimento delle
loro mansioni, sempreché dall’evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’Art. 583 Codice Penale.
Resta inteso che il massimale per sinistro previsto per l’assicurazione RCO rappresenta la massima esposizione per la Compagnia, anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente la garanzia RCT e quella RCO.
Tale garanzia è operante a condizioni che i rapporti tra Assicurato, appaltatori e subappaltatori risultino da regolare contratto e/o fatturazione e fermo il diritto di rivalsa della Compagnia per i danni provocati dagli appaltatori e subappaltatori.
Art. 19 - Formazione per persone portatrici di handicap - Utenti delle strutture gestite dall’Assicurato
Premesso che l’Assicurato nello svolgimento della sua attività istituzionale, può ricevere presso le sue strutture oltre alla normale utenza, anche persone portatrici di handicap fisici e psichici, a loro inviate da Enti pubblici nell’ambito dei loro programmi istituzionali, la garanzia assicurativa si intende altresì prestata:
• per i danni subiti e/o cagionati dagli assistiti portatori di handicap affidati alla sorveglianza ed assistenza
dei dipendenti dell’Assicurato;
• per i danni subiti dagli altri utenti dei servizi erogati dall’Assicurato.
Si precisa altresì in relazione alle strutture gestite dall’Assicurato quali: scuole materne, asili nidi, centri di assistenza scolastica, doposcuola, attività di tipo ludico/educativo, che gli utenti affidati alla sorveglianza ed assistenza dell’Assicurato sono considerati terzi tra loro.
Art. 20 - Malattie professionali
L’assicurazione della responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) è estesa alle condizioni previste all’Art. 1 punto B), per le malattie professionali sofferte da prestatori di lavoro da lui dipendenti, assicurati ai sensi del predetto Art. 1 punto B), ed addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione. La presente assicurazione è efficace a condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi dell’assicurazione di legge o che, se non in regola, l’irregolarità derivi da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme vigenti in materia. Questa estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie insorgano e si manifestino in data posteriore a quella della stipula della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità della presente estensione.
La garanzia non è operante:
• per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
• per la intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell’Assicurato;
• alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omessa riparazione o adattamento dei mezzi e/o delle misure predisposte per prevenire, contenere o eliminare fattori patogeni, da parte dell’Assicurato; detta esclusione cessa di avere effetto per danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti in rapporto alle circostanze;
• per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
• per le malattie professionali conseguenti ad asbestosi e alla silicosi, nonché per i casi di contagio da HIV. L’assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale previsto in polizza per la garanzia RCO, che rappresenta la massima esposizione della Compagnia per:
• uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione;
• uno o più sinistri originati in tempi diversi dal medesimo tipo di malattia professionale;
• per tutta la durata del contratto.
Xxxxx gli obblighi di denuncia dei sinistri, previsti dalle Condizioni Generali di Assicurazione, l’Assicurato ha l’obbligo, con la massima tempestività, di denunciare alla Compagnia o all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, l’insorgenza di una malattia professionale e di far seguito al più presto con le notizie, la documentazione e tutti gli altri atti relativi al caso denunciato.
La Compagnia ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire tutte le notizie e la documentazione necessaria nei limiti del D. Lgs.196/2003.
Art. 21 - Committenza generica
L’assicurazione di cui alla presenza polizza è prestata altresì, per la responsabilità civile imputabile all’Assicurato per danni materiali e corporali cagionati a terzi, nella sua veste di committente di operazioni, lavori e/o servizi connessi all’attività cui si riferisce l’assicurazione e affidati ad altre ditte, enti o persone in genere.
Art. 22 - Committenza auto
A parziale deroga di quanto disposto dall’Art. 4 lettera i), l’assicurazione è altresì operante per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato ai sensi dell’Art. 2049 Codice Civile, quale committente di dipendenti muniti di regolare abilitazione che, per suo conto, si trovino alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori, sempreché tali veicoli non siano di proprietà dell’Assicurato stesso o allo stesso intestati al PRA e/o al lui dati in locazione. E’ fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Compagnia nei confronti dei responsabili nei limiti in cui sia operante la copertura assicurativa RC Auto. Questa specifica estensione di garanzia vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. Sono compresi in garanzia i danni corporali subiti dai terzi trasportati. Non sono considerati terzi il conducente dell’autoveicolo nonché le persone che si trovino con lui nei rapporti di cui all’Art. 2 lettera a).
Art. 23 - Affidamento auto
Qualora l’Assicurato affidi in uso a qualsiasi titolo ai propri dipendenti, collaboratori anche occasionali, consulenti e simili, autovetture, automezzi, motoveicoli immatricolati ad uso privato e di cui è proprietario e/o usufruttuario, l’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per le somme che lo stesso sia tenuto a pagare al conducente di ogni singolo mezzo sopraindicato, per i danni corporali dallo stesso subiti a causa di vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione di cui l’Assicurato fosse ritenuto responsabile, il tutto entro i limiti previsti dall’assicurazione RCO - Art. 1 lettera B) per il personale dipendente e dall’assicurazione RCT - Art. 1 lettera A) per gli altri soggetti che con il consenso dell’Assicurato conducono il veicolo.
Art. 24 - Committenza lavori ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008
L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del D.Lgs. 09/04/2008
N. 81 (e successive modifiche e/o integrazioni) nella sua qualità di committente i lavori rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo stesso. Le imprese esecutrici dei lavori (nonché i loro titolari e/o dipendenti) sono considerati terzi. La garanzia è valida a condizione che l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, nonché, ove imposto dal decreto legge suddetto, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore dell’esecuzione dei lavori.
La presente garanzia si intende prestata con un limite di indennizzo per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo pari al massimale indicato in polizza.
Art. 25 - Responsabilità ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008
L’assicurazione è estesa alla responsabilità civile ascrivibile all’Assicurato in qualità di “Datore di lavoro” ai sensi del D.Lgs. 09/04/2008 N. 81 e successive modifiche e/o integrazioni. Viene inoltre riconosciuta la qualifica di Assicurato, anche ai dipendenti preposti al controllo ed all’osservanza delle norme, per la responsabilità civile personale a loro incombente ai sensi D.Lgs. 09/04/2008 N. 81, fatto salvo il diritto di rivalsa nei casi di dolo e colpa grave nei confronti degli stessi.
Questa estensione è prestata per i danni corporali (morte e lesioni personali) involontariamente cagionati a terzi, intendendosi per tali anche i dipendenti dell’Assicurato stesso, limitatamente ai danni corporali (morte e lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall’Art. 583 del Codice Penale). Resta inteso che in caso di corresponsabilità tra gli Assicurati l’esposizione globale della Compagnia, non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali previsti in polizza.
Art. 26 - Proprietà e conduzione dei fabbricati
A parziale deroga di quanto disposto dall’Art. 4 lettera n), l’assicurazione si estende al rischio della proprietà e/o conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l’attività dedotta in contratto (compresi eventuali depositi e/o magazzini ad essa strumentali), anche non situati nell’ubicazione indicata in polizza, ma purché ubicati in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx. Nella definizione di fabbricati si intendono compresi gli impianti fissi a loro servizio, gli spazi adiacenti di pertinenza dei fabbricati stessi, i serramenti, le recinzioni e/o i muri di cinta, i cancelli o portoni anche azionati elettricamente, le aree verdi e gli alberi anche di alto fusto e le relative strade private.
La garanzia è estesa anche alla responsabilità civile derivante all’Assicurato per i lavori di ordinaria manutenzione, nonché nella sua qualità di committente di lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, interessanti il fabbricato, anche in ordine a quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008. Non sono compresi i danni da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali, nonché la responsabilità derivante da aree adibite a parcheggio.
L’assicurazione comprende invece i danni conseguenti a guasti o rotture accidentali degli impianti idrici o di riscaldamento e/o condizionamento, compresi quelli da rigurgito di fogna, sempreché di pertinenza del fabbricato.
Art. 27 - Danni da incendio, scoppio e esplosione
A parziale deroga di quanto disposto dall’Art. 4 lettera c), sono compresi in garanzia i danni materiali a cose di terzi conseguenti ad incendio, esplosione e scoppio delle cose di proprietà dell’Assicurato o dallo stesso detenute, ferma l’esclusione dei danni a cose che l’Assicurato detenga per qualsiasi titolo ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori. Qualora la presente garanzia fosse prestata anche con polizza Incendio (Ricorso Terzi da Incendio) stipulata dall’Assicurato, detta estensione opererà in secondo rischio, e cioè in eccedenza alle somme o ai massimali assicurati con la suddetta polizza.
Tale garanzia è prestata con i limiti di risarcimento e le franchigie e/o scoperti indicati agli Artt. 55 e 56.
Art. 28 - Interruzione o sospensione di attività
L’assicurazione comprende nell’ambito del massimale RCT, i danni da interruzione o sospensione (totale o parziale), mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a danni materiali indennizzabili a termini di polizza.
Tale garanzia è prestata con i limiti di risarcimento e le franchigie e/o scoperti indicati agli Artt. 55 e 56.
Art. 29 - Veicoli in sosta
A parziale deroga di quanto disposto dall’Art. 4 lettera e), l’assicurazione comprende i danni materiali ai veicoli da trasporto di merci (con esclusione di natanti e aeromobili) ed agli autoveicoli o motoveicoli di terzi e dei dipendenti, dei soci, degli associati in partecipazione, dei lavoratori parasubordinati e delle persone delle cui prestazioni si avvale l’Assicurato, stazionanti nell’ambito dei luoghi dove si svolge l’attività dell’Assicurato. Sono in ogni caso esclusi dalla garanzia i danni previsti alla lettera i) dell’Art. 4, quelli da furto, da incendio, conseguenti al loro mancato uso, nonché a quelli cagionati alle cose trovantisi nei mezzi stessi. Tale garanzia è prestata con i limiti di risarcimento e le franchigie e/o scoperti indicati agli Artt. 55 e 56.
Art. 30 - Veicoli sotto carico e scarico
A parziale deroga di quanto disposto dall’Art 4 lettera g), l’assicurazione comprende i danni materiali ai veicoli da trasporto di merci (con esclusione di natanti e aeromobili) sotto carico o scarico nell’ambito dei luoghi dove si svolge l’attività dell’Assicurato. Sono in ogni caso esclusi dalla garanzia i danni da furto, da incendio, quelli conseguenti al loro mancato uso, nonché a quelli cagionati alle cose trovantisi nei mezzi stessi.
Tale garanzia è prestata con i limiti di risarcimento e le franchigie e/o scoperti indicati agli Artt. 55 e 56.
Art. 31 - Condutture ed impianti sotterranei
A parziale deroga di quanto disposto dall’Art. 4 lettera f), l’assicurazione comprende, limitatamente ai lavori
eseguiti presso terzi, i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei.
Tale garanzia è prestata con i limiti di risarcimento e le franchigie e/o scoperti indicati agli Artt. 55 e 56.
Art. 32 - Cedimento o franamento del terreno
A parziale deroga di quanto disposto dall’Art. 4 lettera f), l’assicurazione vale anche per i danni materiali dovuti a cedimento o franamento del terreno. Sono esclusi i danni che derivano da lavori che necessitano sottomurature o altre tecniche sostitutive, nonché da lavori si prosciugamento o impoverimento di falde acquifere.
Tale garanzia è prestata con i limiti di risarcimento e le franchigie e/o scoperti indicati agli Artt. 55 e 56.
Art. 33 - Inquinamento accidentale
A parziale deroga di quanto disposto dall’Art. 3 lettera c), l’assicurazione comprende i danni materiali e corporali cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite, in conseguenza di rottura improvvisa, identificabile ed accidentale di impianti, condutture, macchinari e contenitori in genere.
Tale garanzia è prestata con i limiti di risarcimento e le franchigie e/o scoperti indicati agli Artt. 55 e 56.
Art. 34 - Cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori
A parziale deroga di quanto disposto all’Art. 4 lettera e), l’assicurazione comprende, esclusivamente per i lavori eseguiti presso terzi, i danni materiali verificatisi durante la loro esecuzione, ferma l’esclusione dei danni alle cose a qualsiasi titolo detenute dall’Assicurato per l’esecuzione dei lavori stessi, nonché alle cose sulle quali si compiono direttamente i lavori.
Tale garanzia è prestata con i limiti di risarcimento e le franchigie e/o scoperti indicati agli Artt. 55 e 56.
Art. 35 - Xxxxx a cose e/o merci in consegna o custodia
A parziale deroga dell’Art. 4 lettera b) sono compresi in garanzia i danni a cose e/o merci in consegna e custodia. La garanzia non comprende i danni che si verifichino in conseguenza di trasporto delle merci stesse, nonché quelli derivanti da furto, incendio, bagnamento, mancato uso delle merci danneggiate e i danni a macchinari e/o attrezzature che costituiscono strumenti di lavoro.
Tale garanzia è prestata con i limiti di risarcimento e le franchigie e/o scoperti indicati agli Artt. 55 e 56.
Art. 36 - Impianti, attrezzature, mezzi meccanici e macchinari in genere
L’assicurazione comprende i danni derivanti dalla proprietà ed uso di impianti, attrezzature, ponteggi, mezzi meccanici e macchinari in genere (anche azionati a motore), con esclusione comunque tutti i danni causati da veicoli soggetti all’obbligo assicurativo previsto ai sensi della ex Legge 990/1969 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 37 - Danni da furto attraverso ponteggi e impalcature
A parziale deroga dell’Art. 4 lettera c), l’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni da furto (compresi guasti cagionati in occasione di furto tentato o consumato) cagionati a terzi da persone che si siano avvalse per il compimento dell’azione delittuosa di impalcature o ponteggi eretti dall’Assicurato.
Tale garanzia è prestata con i limiti di risarcimento e le franchigie e/o scoperti indicati agli Artt. 55 e 56.
Art. 38 - Danni a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate
A parziale deroga di quanto disposto dall’Art. 4 lettera b) l’assicurazione comprende i danni alle cose di terzi che per esigenze di carico e scarico, si siano verificati a seguito di operazioni di movimentazione e/o sollevamento e sempreché l’evento sia conseguenza della caduta delle merci stesse.
La garanzia non comprende i danni che si verifichino in conseguenza di trasporto delle merci stesse, nonché quelli derivanti da furto, incendio, bagnamento, mancato uso delle merci danneggiate e i danni a macchinari e/o attrezzature che costituiscono strumenti di lavoro.
Tale garanzia è prestata con i limiti di risarcimento e le franchigie e/o scoperti indicati agli Artt. 55 e 56.
Art. 39 - Conduzione e gestione impianti - Danni da attrezzature cedute in comodato
L’assicurazione comprende anche la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni materiali cagionati agli impianti e/o attrezzature a lui affidati per negligenza ed imperizia del personale addetto o per involontaria mancata prestazione di servizi, anche se verificatisi dopo il compimento dei servizi stessi, a
condizione che i danni si manifestino durante il periodo di tempo previsto dal contratto in essere con il cliente
e comunque non oltre il periodo di validità dell’assicurazione.
L’assicurazione comprende altresì i danni cagionati a terzi e/o agli assistiti/utenti delle strutture gestite dall’Assicurato, da beni, attrezzature od apparecchiature cedute in uso dall’Assicurato a qualsivoglia titolo. Tale garanzia è prestata con i limiti di risarcimento e le franchigie e/o scoperti indicati agli Artt. 55 e 56.
Art. 40 - Cose di proprietà dei dipendenti
A parziale deroga di quanto previsto all’Art. 2 lettera c) è compresa in garanzia la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni materiali a cose di proprietà dei suoi dipendenti e di altre persone menzionate nell’Art. 1 lettera B).
Restano ferme le disposizioni previste agli Artt. 29 “Veicoli in sosta” e 30 “Veicoli sotto carico e scarico”, nonché l’esclusione dei danni da furto, incendio, scoppio ed esplosione.
Tale garanzia è prestata con i limiti di risarcimento e le franchigie e/o scoperti indicati agli Artt. 55 e 56.
Art. 41 - Violazione della Legge sulla Privacy (D.Lgs. n.196/2003)
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato/Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per perdite patrimoniali involontariamente cagionate ai terzi utenti delle strutture, in conseguenza della non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli utenti stessi.
La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali suddetti, sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività oggetto della copertura assicurativa.
L’assicurazione non vale:
• per i trattamenti di dati aventi finalità commerciali;
• per la diffusione ed il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti;
• per i danni non patrimoniali di cui agli Artt. 9 e 29 comma 9 della legge 675 del 31/12/96 e di quelli di
cui all’Art. 2059 C.C.;
• per le multe e le ammende inflitte direttamente alla Società assicurata o alle persone del cui fatto la stessa debba rispondere
La garanzia opera per la RC Personale derivante ai dipendenti dell’Assicurato/Contraente, fatto salvo il diritto di rivalsa nei loro confronti in caso di dolo o colpa grave. La Contraente e i dipendenti non sono terzi fra di loro.
Tale garanzia è prestata con i limiti di risarcimento e le franchigie e/o scoperti indicati agli Artt. 55 e 56.
Art. 42 - Visite guidate, prove, dimostrazioni, montaggio e smontaggio di macchinari
L’assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile ascrivibile all’Assicurato:
• per i danni corporali subiti da eventuali visitatori quali: clienti, scolaresche e comitive in genere;
• dall’effettuazione di prove, presentazioni, dimostrazioni di prodotti e/o macchinari, sia all’interno che all’esterno dell’area degli impianti produttivi dell’Azienda, nonché presso i clienti.
Tutti i soggetti che partecipano a tale attività sono considerati terzi limitatamente alle lesioni corporali.
Art. 43 - Attività ricreative
L’assicurazione comprende anche la responsabilità civile derivante all’Assicurato dall’organizzazione di gite aziendali e di attività ricreative in genere, per i danni corporali e materiali cagionati a terzi. Ai fini della presente garanzia assumono la qualifica di terzi anche i partecipanti alle suddette attività.
Art. 44 - Organizzazione e gestione di corsi di formazione, borse di studio e/o stages
L’assicurazione è operante per la responsabilità civile derivante all’Assicurato dall’organizzazione e gestione di corsi di formazione, borse di studio e di stages. Ai fini della garanzia i partecipanti alle seguenti attività sono considerati terzi come previsto all’Art. 25.
Art. 45 - Estensioni di garanzia
L’assicurazione comprende altresì a titolo esemplificativo e non limitativo, la responsabilità civile imputabile o derivante all’Assicurato in relazione:
• alle operazioni di ritiro e consegna delle merci presso terzi;
• alle operazioni di carico e scarico, riempimento e svuotamento, da e su veicoli da trasporto in genere,
ancorché fuori dall’ambito degli stabilimenti, dei depositi e/o magazzini dell’Assicurato;
• alla proprietà ed uso di velocipedi a pedali senza motore da parte dei dipendenti in occasione di lavoro e/o di servizio;
• all’organizzazione di conferenze, congressi, tavole rotonde, convegni, seminari;
• dall’esistenza nell’ambito dell’impresa di officine meccaniche, falegnamerie, centrali termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine si distribuzione, impianti di saldatura autogena ed ossiacetilenica e relativi depositi nonché attività ed attrezzature similari utilizzate per le esclusive necessità dell’impresa;
• dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso l’allestimento e lo smontaggio di
stand in tutto il mondo;
• dai servizi sanitari, prestati in presidi posti all’interno dell’impresa e/o presso i cantieri, compresa la responsabilità civile personale dei sanitari e degli addetti al servizio, purché in possesso dei requisiti previsti da leggi e regolamenti per lo svolgimento delle attività a cui sono preposti;
• dalla proprietà e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni ovunque installati, con intesa che qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell’Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. Sono comunque esclusi i danni ai beni sui quali sono affissi insegne, cartelli e striscioni;
• dalla gestione della mensa aziendale, compresa la somministrazione di cibi e bevande. Questa garanzia è prestata alle condizioni previste al successivo Art. 50 ed è valida anche per i danni corporali subiti sai dipendenti e dai visitatori;
• dall’esistenza nell’ambito dell’azienda di distributori automatici di bevande e simili;
• dal servizio di vigilanza, svolto con guardiani anche armati e/o cani;
Art. 46 - Rinuncia alla rivalsa
La Compagnia rinuncia salvo il caso di dolo, all’esercizio dell’azione di surrogazione alla stessa spettante ai sensi dell’Art. 1916 del Codice Civile nei confronti di:
• committenti e/o fornitori;
• delle imprese associate e/o collegate od affiliate alla Contraente o di qualsiasi altro Ente nel quale la Contraente e/o assicurata abbia partecipazioni azionarie;
• amministratori, dirigenti, dipendenti, consulenti dell’Assicurato e/o di tutte le Società predette e membri delle loro famiglie, o con i quali gli stessi abbiano rapporti di parentela diretta o indiretta o di affinità.
Art. 47 - Rapine - Aggressioni - Atti violenti
L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni subiti da terzi, a seguito di rapina, aggressioni e atti violenti, sempreché tali atti e/o fatti siano avvenuti nell’ambito delle sedi aziendali dell’Assicurato.
Art. 48 - Xxxxx conseguenti all’erogazione di prestazioni di carattere medico/sanitarie in genere
Premesso che l’Assicurato nello svolgimento dell’attività dichiarata in polizza, può anche effettuare servizi di assistenza specialistica di carattere sanitario e non, a tale scopo si conviene tra le parti quanto segue:
a) agli effetti della garanzia RCT, per sinistro si intende la richiesta di risarcimento dei danni per i quali è prestata l’assicurazione;
b) l’assicurazione RCT vale per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di validità dell’assicurazione, relative a fatti accaduti durante il periodo di validità del contratto e purché presentate non oltre 12 mesi dalla cessazione del contratto stesso.
c) l’assicurazione copre anche la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato per danni materiali e corporali imputabili a fatto colposo o doloso del personale dipendente addetto alle attività per le quali è prestata l’assicurazione e del quale lo stesso debba rispondere ai sensi di legge. La Compagnia rinuncia pertanto al diritto di surroga nei confronti di detto personale per danni materiali e corporali involontariamente cagionati a terzi nello svolgimento delle loro mansioni.
d) si da atto che l’Assicurato si avvale dell’opera di personale non dipendente - sanitario e non sanitario - e
a tale scopo si conviene che l’assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato da
fatto del suddetto personale per danni da esso arrecati nello svolgimento delle mansioni svolte per contro dell’Assicurato stesso; la garanzia non è estesa in qualsiasi caso alla responsabilità personale di tali soggetti.
e) la garanzia comprende, entro i limiti per sinistro e anno assicurativo indicati e validi per l’Art. 49, i danni materiali dei quali l’Assicurato sia tenuto a rispondere verso gli assistiti ed ospiti, ai sensi di legge, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nelle strutture ove viene esercitata l’attività descritta in polizza, siano esse consegnate o non consegnate.
f) il massimale RCT rappresenta la massima esposizione della Compagnia per ciascun periodo assicurativo annuo di assicurazione.
Art. 49 - Cose consegnate e non consegnate
A parziale deroga di quanto disposto dall’Art. 4 lettera d), l’assicurazione comprende i danni dei quali l’Assicurato sia tenuto a rispondere verso i clienti, ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis del Codice Civile, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose consegnate o non consegnate. La somma massima di garanzia per ogni cliente è limitata a Euro 1.500,00 per le cose consegnate ed Euro 500,00 per le cose non consegnate. Sono esclusi dalla garanzia i danni cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento e di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili.
La garanzia non vale per denaro, oggetti preziosi, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli e natanti in genere ed alle cose in essi contenuti.
Tale garanzia è prestata con i limiti di risarcimento e le franchigie e/o scoperti indicati agli Artt. 55 e 56.
Art. 50 - Distacco di manodopera
Premesso che l’Assicurato può distaccare temporaneamente parte del personale dipendente presso Società controllate e/o collegate, la garanzia nei limiti previsti dalla RCO è operante per gli infortuni subiti da detto personale nello svolgimento delle mansioni e/o dell’attività per cui è stato comandato.
Art. 51 - Lavori in associazione
La garanzia si intende operante anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla sua partecipazione ad Associazioni Temporanee di Impresa, Società Consortili e/o Consorzi. Nel caso in cui per tali Associazioni o Società sia operante un’altra copertura assicurativa, la presente garanzia opererà in eccedenza rispetto a quanto indennizzato da dette altre assicurazioni. Le imprese Consorziate e/o Associate (nonché loro titolari e/o dipendenti) non sono considerate terze.
Art. 52 - Smercio al dettaglio di prodotti alimentari
A parziale deroga di quanto disposto dall’Art. 4 lettera h), l’assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato, ai sensi di legge, per i danni involontariamente cagionati a terzi:
a) dai generi alimentari prodotti e venduti direttamente dall’Assicurato e somministrati o venduti al dettaglio dallo stesso; ai fini della presenta estensione i dipendenti dell’Assicurato sono considerati terzi a tutti gli effetti;
b) dai generi alimentari non di produzione propria, ma venduti e/o somministrati dall’Assicurato.
L’assicurazione presta i suoi effetti a condizione che il danno si verifichi entro 12 mesi dalla somministrazione o dalla vendita dei prodotti e sempreché la somministrazione o la vendita sia avvenuta durante il periodo di efficacia della polizza, ma non oltre la data di scadenza del contratto stesso.
Sono esclusi dalla presente garanzia i danni:
• limitatamente ai generi alimentari di cui al punto b), derivanti da difetto originario del prodotto;
• alle cose vendute e somministrate, nonché le spese relative alla loro riparazione, sostituzione o rimpiazzo;
• conseguenti al loro mancato uso o disponibilità;
• derivanti dalla detenzione di prodotti non conformi a norme e regolamenti che disciplinano l’attività dell’Assicurato;
Il massimale prestato in polizza per questa garanzia rappresenta il massimo risarcimento per ciascun sinistro, per uno o più sinistri imputabili ad una unica causa generatrice (sinistro in serie) e per ogni annualità assicurativa.
Art. 53 - Garanzia postuma per lavori di installazione, posa in opera, riparazione o manutenzione
A parziale deroga di quanto disposto dall’Art. 4 lettera h), l’assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni materiali cagionati a terzi, compresi i committenti, dopo l’ultimazione di lavori di installazione, manutenzione o riparazione, sempreché detti lavori siano stati effettuati durante il periodo di efficacia del contratto. La garanzia è operante per il danno che si manifesta non oltre 6 mesi dall’esecuzione dei lavori, purché denunciato nel corso di efficacia della polizza e comunque non oltre 12 mesi dalla cessazione del contratto stesso.
Sono in ogni caso esclusi:
a) i danni cagionati da vizio o da difetto originario dei prodotti installati da chiunque fabbricati, nonché i danni ai prodotti installati;
b) le spese di qualunque natura inerenti il rimpiazzo, la sostituzione o la riparazione dei prodotti installati nonché i danni conseguenti al loro mancato uso;
c) i danni derivanti da inidoneità degli impianti o delle opere installate, riparate o mantenute nonché dalla
loro mancata rispondenza all’uso cui sono destinate;
d) i danni conseguenti ad omesso o intempestivo intervento di manutenzione.
e) i danni conseguenti ad attività previste dalla Legge N. 46 del 5 marzo 1990.
Nel caso in cui la presente polizza, sostituisca senza soluzione di continuità un’altra polizza in corso con la Compagnia, e per la medesima attività descritta in polizza, e sempreché fosse prestata la garanzia postuma, la garanzia deve intendersi operante anche per i sinistri verificatisi durante il periodo di validità della polizza sostituita, purché denunciati nei termini di cui sopra e durante il periodo di validità dell’assicurazione.
L’assicurazione non comprende i danneggiamenti alle cose installate, poste in opera od oggetto dei lavori di manutenzione e/o riparazione, i danni subiti da veicoli, aeromobili e/o natanti oggetti degli interventi, nonché le spese per la sostituzione, il rimpiazzo o la sostituzione degli stessi.
Tale garanzia è prestata con i limiti di risarcimento e le franchigie e/o scoperti indicati agli Artt. 55 e 56.
Art. 54 - Operatività delle garanzia
L’assicurazione vale per i sinistri verificatisi durante il periodo di validità del contratto, purché denunciati
entro uno (1) anno dal termine del contratto.
MASSIMALI – LIMITI DI RISARCIMENTO
Art. 55 - Massimali
L’assicurazione è prestata fino alla concorrenza dei massimali indicati in polizza, ferma l’applicazione, nell’ambito del massimale stabilito in polizza, dei limiti di risarcimento per ciascun sinistro ed annualità assicurativa di seguito indicati:
150.000,00 | per i danni da incendio, scoppio e esplosione (Art. 27) |
150.000,00 | per i danni da interruzione e sospensione di attività (Art. 28) |
50.000,00 | per i danni ai veicoli in sosta (Art. 29) |
100.000,00 | per i danni ai veicoli sotto carico e scarico (Art. 30) |
100.000,00 | per i danni a condutture ed impianti sotterranei (Art. 31) |
100.000,00 | per i danni da cedimento o franamento del terreno (Art. 32) |
100.000,00 | per i danni da inquinamento accidentale (Art. 33) |
100.000,00 | per i danni a cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori (Art. 34) |
50.000,00 | per i danni a cose e/o merci in consegna o custodia (Art. 35) |
50.000,00 | per i danni da furto attraverso ponteggi e impalcature (Art. 37) |
50.000,00 | per i danni a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate (Art. 38) |
50.000,00 | per i danni da conduzione e gestione impianti (Art. 39) |
10.000,00 | per i danni a cose di proprietà dei dipendenti (Art. 40) |
50.000,00 | per i danni da violazione della legge sulla Privacy - D.Lgs. 196/2003 (Art. 41) |
50.000,00 | per i danni a cose consegnate e non consegnate (Art. 49) |
100.000,00 per i danni dopo l’ultimazione dei lavori di installazione, posa in opera, riparazione o manutenzione (Art. 53)
FRANCHIGIE E SCOPERTI
Art. 56 - Franchigie e scoperti
L’assicurazione è prestata con applicazione delle seguenti franchigie e/o scoperti:
Franchigia di Euro 150,00 per ciascun sinistro:
- per tutti i danni risarcibili ai sensi delle condizioni di polizza
- per i danni ai veicoli in sosta (Art. 29)
- per i danni ai veicoli sotto carico e scarico (Art. 30)
- per i danni a cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori (Art. 34)
- per i danni a cose e/o merci in consegna o custodia (Art. 35)
- per i danni a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate (Art. 38)
- per i danni a cose di proprietà dei dipendenti (Art. 40)
- per i danni a cose consegnate e non consegnate (Art. 49)
Scoperto del: 10% per ciascun sinistro con il minimo di Euro 500,00:
- per i danni da incendio, scoppio e esplosione (Art. 27)
- per i danni da interruzione e sospensione di attività (Art. 28)
- per i danni a condutture ed impianti sotterranei (Art. 31)
- per i danni da cedimento o franamento del terreno (Art. 32)
- per i danni da inquinamento accidentale (Art. 33)
- per i danni da furto attraverso ponteggi e impalcature (Art. 37)
- per i danni da conduzione e gestione impianti (Art. 39)
- per i danni da violazione della legge sulla Privacy - D.Lgs. 196/2003 (Art. 41)
- per i danni dopo l’ultimazione dei lavori di installazione, posa in opera, riparazione o manutenzione
(Art. 53)
La franchigia e gli scoperti in precedenza indicati rimangono a totale carico dell’Assicurato.
Si conviene che per i sinistri rientranti in franchigia e/o nello scoperto, la Compagnia si impegna ad accertare l’entità dei danni e gestire e definire tutti i sinistri denunciati e l’Assicurato si obbliga a rimborsare i relativi importi alla Compagnia antro e non oltre 60 giorni dalla richiesta e presentazione della relativa documentazione da parte della stessa Compagnia.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
DECORRENZA E PROROGA DELL’ASSICURAZIONE - PAGAMENTO E REGOLAZIONE DEL PREMIO
Art. 57 - Decorrenza dell’assicurazione e pagamento del premio
L’assicurazione ha effetto dalla ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del premio. I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’Art. 1901 del Codice Civile.
Art. 58 - Durata e proroga dell’assicurazione
In mancanza di disdetta, data dalle Parti mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza dell’assicurazione, quest’ultima purché di durata non inferiore all’anno, è prorogata per un anno e così successivamente.
Art. 59 - Elementi per il calcolo del premio
Per elementi, presi a base per il calcolo del premio sulla base del tasso di regolazione e del preventivo dell’elemento prescelto - Fatturato e/o Retribuzioni - così come indicati nella Scheda di Polizza, sono da considerare:
1) Fatturato: il volume di affari complessivo dell’Azienda (fatturato al netto dell’IVA)
2) Retribuzioni: il totale delle seguenti somme:
• le retribuzioni lorde spettanti al personale dipendente, soggetto all’assicurazione obbligatoria per gli
infortuni sul lavoro (INAIL) o non soggetto a tale obbligo;
• l’ammontare dei compensi lordi spettanti a lavoratori parasubordinati e associati in partecipazione
soggetti all’assicurazione INAIL;
• i corrispettivi spettanti ad agenzie di somministrazione di lavoro o di lavoro temporaneo, per la fornitura di prestazioni relative d attività per le quali è prestata l’assicurazione e, comunque, per quelle svolte presso l’Assicurato;
• l’equivalente delle retribuzioni lorde spettanti al personale di altre aziende, soggetto all’assicurazione INAIL o non soggetto, per il periodo in cui si trova in distacco presso l’Assicurato;
• i corrispettivi spettanti a prestatori di lavoro per l’esecuzione di attività per le quali è prestata l’assicurazione e, comunque, per quelle svolte, in tutto o in parte, presso l’Assicurato;
• le retribuzioni convenzionali prese a base per conteggio dei premi dovuti all’assicurazione INAIL, per
i soci e familiari coadiuvanti
• i compensi dovuti a membri del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda assicurata non soggetti all’INAIL e privi di rappresentanza legale.
Art. 60 - Regolazione del premio
Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell’importo risultante dal conteggio contenuto in polizza, che deve intendersi come premio minimo annuo, ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito. A tale scopo:
A) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza premio
Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto il Contraente o l’Assicurato devono fornire per iscritto alla Compagnia, in relazione a quanto previsto dal contratto, gli elementi variabili previsti in polizza. Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Compagnia. Resta fermo il premio minimo stabilito in polizza.
B) Inosservanza dell’obbligo di comunicazione dei dati
Se il Contraente o l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Compagnia può fissargli - per i relativi adempimenti - un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva. In tal caso la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente o l'Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Compagnia di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente o l'Assicurato non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Compagnia, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
C) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria
Se all’atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest’ultimo viene rettificato a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell’ultimo consuntivo.
D) Verifiche e controlli
La Compagnia ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l’Assicurato è tenuto a fornire
chiarimenti e le documentazioni necessarie.
AVVISO DEL SINISTRO - GESTIONE DELLE VERTENZE - RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Art. 61 - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure
alla Compagnia entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (Art. 1913 Codice Civile).
Xxxxxx inoltre fare seguito nel più breve tempo possibile le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l’Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro successivamente a lui pervenuti. Se l’Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, la Compagnia ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto (Art. 1915 Codice Civile).
Art. 62 - Gestione delle vertenze – Spese di resistenza
La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all’Assicurato stesso.
L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Compagnia ha il diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale le spese vengono ripartite tra Compagnia e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
La Compagnia non rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato per legali e tecnici che non siano da essa
designati e non risponde di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale.
Art. 63 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Compagnia ed il Contraente possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni dandone comunicazione mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte dell’Assicurato; il recesso da parte della Compagnia ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione.
In caso di recesso esercitato dalla Compagnia, entro 15 giorni dalla data di efficacia dello stesso, la Compagnia rimborsa la parte di premio netto relativo al periodo di rischio non corso. Il pagamento di premi venuti a
scadere dopo la denuncia del sinistro e il rilascio della relativa quietanza non potranno essere interpretati come rinuncia della Compagnia ad avvalersi della facoltà di recesso.
ADEMPIMENTI A CARICO DELLE PARTI
Art. 64 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Agli effetti di quanto disposto dagli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, l’Assicurato dichiara e la Compagnia ne prende atto, di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni che influiscono sulla valutazione del rischio. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione.
Art. 65 - Altre assicurazioni
L’Assicurato o il Contraente deve comunicare per iscritto alla Compagnia l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza; in caso di sinistro l’Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 Codice Civile).
Art. 66 - Aggravamento del rischio
L’Assicurato o il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (Art. 1898 Codice Civile).
Art. 67 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell’Assicurato o del Contraente (Art. 1897 Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 68 - Modifiche dell’assicurazione
Eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
ALTRE NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
Art. 69 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 70 - Foro competente
Foro competente, a scelta della parte attrice è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede la Compagnia.
Art. 71 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.
SETTORE | ART. | GARANZIA | LIMITAZIONI | FRANCHIGIA | SCOPERTO | NOTA |
RCO | 1 punto B | € 2.500,00 per ogni lavoratore infortunato | ||||
RCT | 10 | Estensione della qualifica di Terzi | Escluse le malattie professionali | € 2.500,00 per ogni sinistro | Deroga art. 2 lettera c) | |
27 | Danni da incendio, scoppio e esplosione | Limite di € 150.000,00 per sinistro ed anno assicurativo | 10% con il minimo di € 500,00 | Deroga art. 4 lettera c) | ||
28 | Interruzione o sospensione di attività | Limite di € 150.000,00 per sinistro ed anno assicurativo | 10% con il minimo di € 500,00 | |||
29 | Veicoli in sosta | Limite di € 50.000,00 per sinistro ed anno assicurativo | 150,00 per sinistro | Deroga art. 4 lettera e) |
SETTORE | ART. | GARANZIA | LIMITAZIONI | FRANCHIGIA | SCOPERTO | NOTA |
RCT | 30 | Veicoli sotto carico e scarico | Limite di € 100.000,00 per sinistro e anno assicurativo | € 150,00 per sinistro | Deroga art. 4 lettera g) | |
31 | Condutture ed impianti sotterranei | Limite di € 100.000,00 per sinistro e anno assicurativo | 10% con il minimo di € 500,00 | Deroga art. 4 lettera f) | ||
32 | Cedimento o franamento del terreno | Limite di € 100.000,00 per sinistro e anno assicurativo | 10% con il minimo di € 500,00 | Deroga art. 4 lettera f) | ||
33 | Inquinamento accidentale | Limite di € 100.000,00 per sinistro e anno assicurativo | 10% con il minimo di € 500,00 | Deroga art. 3 lettera c) | ||
34 | Cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori | Limite di € 100.000,00 per sinistro e anno assicurativo | Franchigia di € 150,00 per sinistro | Deroga art. 4 lettera e) | ||
35 | Xxxxx a cose e/o merci in consegna o custodia | Limite di € 50.000,00 per sinistro e anno assicurativo | Franchigia di € 150,00 per sinistro | Deroga art. 4 lettera b) |
SETTORE | ART. | GARANZIA | LIMITAZIONI | FRANCHIGIA | SCOPERTO | NOTA |
RCT | 38 | Danni a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate | Limite di € 50.000,00 per sinistro e anno assicurativo | € 150,00 per sinistro | Deroga art. 4 lettera b) | |
39 | Conduzione e gestione impianti – Danni da attrezzature cedute in comodato | Limite di € 50.000,00 per sinistro e anno assicurativo | 10% con il minimo di € 500,00 | |||
40 | Cose di proprietà dei dipendenti | Limite di € 10.000,00 per sinistro e anno assicurativo | € 150,00 per sinistro | Deroga art.2 lettera c) | ||
41 | Violazione della Legge sulla Privacy | Limite di € 50.000,00 per sinistro e anno assicurativo | 10% con il minimo di € 500,00 | |||
49 | Cose consegnate e non consegnate | Limite di € 50.000,00 per sinistro e anno assicurativo. Con il sottolimite per cliente di € 1.500,00 per le cose consegnate ed € 500,00 per quelle non consegnate. | € 150,00 per sinistro | Deroga art. 4 lettera d) | ||
53 | Garanzia postuma per lavori di installazione, posa in opera, riparazione o manutenzione | Limite di € 100.000,00 per sinistro e anno assicurativo | Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 | Deroga art. 4 lettera h) | ||
56 | Per tutti i danni risarcibili ai sensi delle condizioni di polizza | € 150,00 per sinistro |
GLOSSARIO
Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:
Assicurato il soggetto (persona fisica o giuridica o altro ente) la cui responsabilità e/o il cui interesse è coperto dal contratto;
Assicurazione il contratto di assicurazione; Contraente il soggetto che stipula l’assicurazione; Cose sia gli oggetti materiali sia gli animali; Danni corporali morte o lesioni personali;
Danni materiali distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati;
Franchigia la parte di danno non espressa in percentuale che rimane a carico dell’Assicurato;
Indennizzo la somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro
Perdite Patrimoniali il pregiudizio economico che non sia effetto o conseguenza di morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati;
Polizza il documento che prova l’assicurazione;
Premio la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia;
Rischio la probabilità che si verifichi il sinistro;
Scoperto la parte di danno espressa in percentuale che rimane a carico dell’Assicurato;
Sinistro RC verso Terzi / Rc verso Prestatori di Lavoro:
il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione;
Compagnia Assimoco S.p.A.
Spese Legali e Peritali le spese di perizia, assistenza, consulenza, patrocinio e difesa, quelle del legale di controparte in caso di transazione autorizzata dalla Compagnia, le spese liquidate dal Giudice a favore delle controparti in caso di soccombenza;
Subappaltatore la persona fisica o giuridica o altro ente cui l’Assicurato ha affidato o subappaltato l’esecuzione di servizi e/o lavori.