Regolamento per la qualificazione di saldatori di polietilene REG PRS PE Rev. 02 del 30/04/2020 Redatto da RGQ - Verificato da DIR - Approvato da CS Pag.1 di 10
Regolamento per la qualificazione di saldatori di polietilene | REG PRS PE | Rev. 02 del 30/04/2020 | |
Redatto da RGQ - Verificato da DIR - Approvato da CS | Pag.1 di 10 |
REGOLAMENTO PER LA QUALIFICAZIONE DI SALDATORI DI POLIETILENE
Copia CONTROLLATA n° 1 Copia NON CONTROLLATA n°
REVISIONI
Rev. | Data | Emissione | Verifica | Approvazione | Note/Motivo revisione |
00 | 22/02/2018 | RGQ | DIR | CS | Prima emissione |
01 | 06/12/2018 | RGQ | DIR | CS | Seconda emissione per revisione § 5, 7 precisazioni operative in caso di non superamento esame teorico o parte di esso. |
02 | 30/04/2020 | RGQ | DIR | CS | terza emissione a seguito di esame documentale Accredia § 4 |
INDICE
1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 3
5 PROVE PRATICHE DI CERTIFICAZIONE 5
7 RIPETIZIONE DELLE PROVE DI CERTIFICAZIONE 6
8 RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE 6
9 VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE 6
10 PROLUNGAMENTO DELLA VALIDITA’ DELLA CERTIFICAZIONE 7
13 DOVERI DELL’ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE 8
14 DOVERI E DIRITTI DEL POSSESSORE DELLA CERTIFICAZIONE 8
15 SOSPENSIONE O REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE 9
16 RECLAMI RICORSI E CONTENZIOSI 9
17 USO SCORRETTO DEL MARCHIO 9
20 AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO 10
1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente regolamento descrive le modalità di gestione della richiesta, valutazione e di certificazione e mantenimento applicata da ITEC per la qualificazione e certificazione del personale in accordo a quanto definito dalla norma ISO 17024 ed in particolare per le seguenti figure professionali:
- Saldatori polietilene secondo le norme UNI 9737 e UNI EN 13067.
L’accessibilità alla certificazione è aperta a ogni Organizzazione o persona che ne faccia richiesta, purché soddisfi i requisiti del presente Regolamento. Per l'attività di cui al presente regolamento, ITEC adotterà le proprie tariffe vigenti, garantendone l'imparzialità e l'uniformità di attuazione.
La certificazione emessa è intestata al personale indicato nel certificato di qualificazione operante per le attività definite in essa.
2 RIFERIMENTI NORMATIVI
UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012 | Requisiti generali per organismi che eseguono la certificazione di persone |
D.lgs. N° 81/08 e s.m.i. | Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. |
UNI 9737:2016 | Qualificazione dei saldatori di materie plastiche: saldatori di componenti di polietilene e/o polipropilene, per il convogliamento di gas combustibili, di acqua e/o di altri fluidi in pressione, che utilizzano i procedimenti ad elementi termici per contatto e a elettrofusione - Istruzioni complementari per l’applicazione della UNI EN 13067. |
UNI EN 13067:2013 | Personale per la saldatura di materie plastiche - Prova di qualificazione dei saldatori - Assiemi saldati di materiale termoplastico |
🖝I documenti di riferimento sopra citati se non datati, sono applicabili nell’ultima edizione e/o revisione valida.
3 TERMINI E DEFINIZIONI
Per la terminologia valgono in generale le definizioni riportate nei documenti elencati al paragrafo 2 (Riferimenti Normativi).
Qualificazione: Sulla base delle normative di riferimento, è un processo che include un insieme di attività necessarie per valutare e determinare le capacità tecniche e operative (qualifica) di un operatore. L'evidenza della qualifica comporta l'emissione della relativa certificazione.
Ispettore di Certificazione (Esaminatore): Persona che, sulla base di esperienza ed addestramento specifico, qualificato da ITEC è in grado di eseguire valutazioni sul personale, operando autonomamente o come membro di un gruppo di valutazione sotto la guida del responsabile di schema.
Svolge il proprio operato in sede di sessione d’esame in conformità ai requisiti della norma UNI EN ISO/IEC 17024 ed è responsabile di effettuare la valutazione delle persone in conformità alle procedure e norme di riferimento applicabili.
Richiedente: si intende una Organizzazione o una singola persona fisica.
Organizzazione: si intende una società, impresa, ditta, ditta individuale, ente o associazione, giuridicamente riconosciuta o meno, pubblica o privata, che possiede proprie funzioni ed una sua amministrazione. Per Organizzazioni con una o più unità operative, singola unità operativa può essere definita come Organizzazione.
Ricertificazione/Rinnovo: qualificazione successiva alla prima che avviene tramite la verifica in campo di un ispettore ITEC.
Prolungamento: qualificazione mediante evidenze oggettive sull’attività svolta dal candidato durante il periodo di validità del certificato come previsto dalle norme di riferimento.
4 DOMANDA DI CERTIFICAZIONE
Il Richiedente (Organizzazione o la persona) che desidera ottenere la certificazione (o prolungamento) per il proprio personale o per se stesso, deve inviare per e-mail o mezzo fax, in base ai moduli di ITEC, una apposita richiesta. Nella richiesta dovranno essere contenute almeno le seguenti informazioni
⮊ dati dell'Organizzazione o della persona (ragione sociale/nome e cognome, xxxxxxxxx, mail telefono);
⮊ norma tecnica di riferimento;
⮊ numero delle persone da qualificare (se superiore a una);
⮊ luogo in cui si desidera procedere alla qualifica (c/o ITEC o sede cliente);
⮊ Copia delle WPS relative alla certificazione richiesta
⮊ riferimento alla gamma di qualificazione secondo la classificazione prevista dalla norma UNI 9737:2016
Sulla base delle informazioni acquisite ITEC dispone una proposta commerciale di servizi redatta in base al proprio tariffario, che invia al cliente insieme al modulo della domanda di certificazione.
Nei casi in cui ITEC intrattiene rapporti commerciali con altre organizzazioni, l’offerta può essere trasmessa direttamente dagli stessi.
Per sostenere l’esame, il candidato deve soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti di ammissione (evidenza da allegare alla domanda di certificazione):
1. Attestazione del produttore di componenti per sistemi di tubazioni in polietilene che certifichi che la persona ha svolto e completato un apprendistato ai sensi della legislazione vigente, avente ad oggetto i processi di saldatura relativi alla specifica certificazione richiesta, allegando alla stessa copia del contratto di apprendistato;
2. Dichiarazione dell’Organizzazione resa ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. che certifichi che la persona ha maturato almeno due anni di esperienza come saldatore di tubazioni in polietilene (corrispondenti ad un totale di 730 giorni naturali) negli ultimi quattro anni decorrenti dalla data prevista per la prova d’esame. Tale dichiarazione deve contenere almeno i seguenti elementi:
a. nome, cognome, data e luogo di nascita del saldatore;
b. l’indicazione dei lavori svolti con riferimento alle attività oggetto della norma per la quale si richiede la certificazione;
c. l’indicazione dell’inizio e della fine dei lavori;
d. l’indicazione del Committente dei lavori;
3. Copia dell’attestato di frequenza al corso di addestramento del candidato rilasciato da centro di formazione operante in conformità ai requisiti dell’appendice A della UNI 9737 e riconosciuto da ITEC (tale attestato, se non ancora disponibile al momento della richiesta, può essere consegnato all’Ispettore prima dell’avvio delle prove d’esame). Nel caso in cui il centro di formazione non sia stato ancora riconosciuto da ITEC; l’Organismo richiederà la documentazione prevista all’appendice A punto A 2.1 per verificarne la conformità ai requisiti previsti La data di conclusione del corso di addestramento riportata sull’attestato di frequenza deve essere non anteriore a sei mesi rispetto alla data d’esame prevista. Per l’accesso all’esame, dovrà essere fornita copia delle registrazioni delle prove di saldatura svolte durante il corso, in accordo all’appendice B della UNI 9737.
Per effettuare il prolungamento è necessario allegare, in aggiunta, alla domanda, i seguenti documenti:
• Certificato originale in scadenza con firme semestrali del datore di lavoro attestanti la continuità lavorativa;
• Dichiarazione annuale del datore di lavoro che attesti (con evidenzia documentale - esempio rapporti di laboratorio, verbali di collaudo, riferimenti contratto di appalto), che la qualità del lavoro svolto dal saldatore sia in accordo alle condizioni tecniche indicate nel certificato da prolungare e che non siano presenti reclami sulle saldature effettuate;
• Copia della carta d’identità del saldatore.
A supporto delle informazioni ricevute in precedenza, ITEC potrà richiedere, a sua discrezione, anche altri documenti giudicati importanti ai fini della certificazione in oggetto; in particolare, con riferimento alla dichiarazione di cui al punto 2 del precedente elenco, ITEC si riserva la verifica di quanto dichiarato presso i Committenti indicati nella dichiarazione stessa.
Al momento dell’accettazione dell’offerta e della ricezione della domanda di certificazione compilata, ITEC riesamina in modo formale la domanda al fine di stabilire la completezza della documentazione, il rispetto dei requisiti documentali e dell’idoneità del candidato in termini di eventuali prerequisiti richiesti.
Con la sottoscrizione del modello dell’offerta commerciale e domanda di certificazione, che risulta ordine per le attività proposte, il Richiedente accetta il presente regolamento che include l'accettazione del diritto degli ispettori ACCREDIA, di accedere alle sedi dei clienti medesimi (in accompagnamento ad ITEC) di assistere alle prove di esame e alle attività inerenti il presente regolamento, anche con preavviso minimo, pena la mancata concessione della certificazione o la sospensione o revoca della certificazione in caso di persistente inadempienza all’obbligo medesimo.
Prima dello svolgimento delle attività, ITEC comunicherà al Richiedente (come accettazione dell’ordine), la data, il luogo della prova ed il nominativo dell'ispettore/i incaricato/i per l'espletamento delle attività di cui al presente regolamento, indicando sulla comunicazione, la possibilità di ricusazione ed i termini temporali per la stessa. L’ordine e la relativa accettazione, formalizzano contrattualmente gli interventi di ITEC regolati nel presente Regolamento.
Il Richiedente ha il diritto di presentare obiezione sulla nomina di tali tecnici/Ispettori, giustificandone i motivi. In caso di conflitto, ITEC indicherà un nuovo nominativo.
5 PROVE DI CERTIFICAZIONE
Una volta accettata la domanda di certificazione/ordine da parte della ITEC di cui al precedente punto 4, il personale è sottoposto alle prove previste dalle norme, di cui al paragrafo 2 del presente "regolamento".
Le prove di certificazione possono essere svolte presso:
⮊ l'unità produttiva del committente;
⮊ nel reparto di saldatura di una scuola, laboratorio, ecc.;
⮊ nel reparto di saldatura della ITEC.
il luogo di lavoro ubicato all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, cantiere etc., deve soddisfare i requisiti di sicurezza elencati nel D.lgs. N°. 81/08 Artt. 62, 63,64,64 e 66, a garanzia della propria salute e sicurezza, di quella di terzi che dovessero accedere per le attività legate al presente regolamento.
Prima e durante l’esecuzione della prova, l’organizzazione e/o il Saldatore deve:
• rendere disponibile la documentazione relativa all’idoneità di strumenti ed attrezzature, (schede di manutenzione, certificati di taratura etc.);
• Essere in grado di applicare correttamente e in sicurezza le istruzioni riportate dalle specifiche procedure (WPS);
• firma il verbale di qualifica. La firma accetta ed attesta che l’esaminatore ed il personale ausiliario non hanno avuto influenza negativa nell’esecuzione dei test.
Il saldatore da qualificare deve superare:
• Una prova teorica costituita da un esame scritto mediante quiz a risposte multiple;
• Una prova pratica mediante l’esecuzione dei saggi preparati e saldati alla presenza dell’Ispettore. Le prove sono condotte in accordo ai requisiti della norma UNI EN 13067.
Il candidato deve realizzare i saggi di prova specificati dal sottogruppo richiesto nel prospetto 1 della UNI EN 13067 in conformità alle WPS pertinenti.
I risultati delle prove teoriche e pratiche sono valutati dall’Ispettore incaricato, il quale valuta l’idoneità del candidato.
In caso di mancato superamento della prova teorica o parte di essa il candidato non potrà accedere alla relativa prova pratica, potrà invece accedere alle prove pratiche relative alla parte di prove teoriche superate. L’Ispettore può interrompere la prova se le condizioni di saldatura non sono corrette e se appare evidente che il saldatore non ha la competenza tecnica per soddisfare i requisiti.
Al completamento dei saggi di prova, l’Ispettore incaricato, dopo aver eseguito l’esame visivo e dimensionale, provvede ad identificare i saggi per le successive prove distruttive previste.
NOTA:
Se insorgono difficoltà durante la prova pratica che non sono causate dal saldatore, un saggio di prova sul quale si è iniziata la saldatura può essere sostituito dopo la qualificazione dall’esaminatore.
6 PROVE DI LABORATORIO
Le prove distruttive da eseguire alla presenza di un tecnico ITEC e se specificatamente richiesto dal candidato, potranno essere svolte presso il Richiedente (organizzazione o persona) qualora, sia dotato delle
necessarie apparecchiature di prova (purché le prove siano svolte in conformità alla UNI EN ISO 17025) oppure presso un laboratorio di prova indipendente.
In quest’ultimo caso, se il laboratorio indipendente è accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 o qualificato, ITEC si riserva di partecipare o meno all’esecuzione delle prove distruttive. In ogni caso, le prove svolte nel laboratorio interno, dovranno essere sempre presenziate dall’esaminatore che ha eseguito l’esame.
7 RIPETIZIONE DELLE PROVE DI CERTIFICAZIONE
In caso di esito non soddisfacente della prova teorica o parte di essa il candidato non potrà accedere alla relativa prova pratica, ITEC provvede a comunicare al Richiedente tale esito con le relative motivazioni, concordando eventualmente le modalità per la ripetizione della prova. Il richiedente dovrà ripetere soltanto la parte di prova teorica non superata.
Qualora l'esito della prova pratica dovesse risultare non soddisfacente, ITEC provvede a comunicare al Richiedente tale esito con le relative motivazioni concordando eventualmente le modalità per la ripetizione della prova.
In caso di ripetizione delle prove (sia teoriche che pratiche), il saldatore può eseguire nuovamente le stesse dopo un’adeguata istruzione e addestramento, comunque non oltre tre mesi dalla data di effettuazione delle prove precedenti.
La ripetizione delle prove avverrà con le stesse modalità di esecuzione della prima prova.
8 RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE
🖝 AVVERTENZE:
ITEC può negare la concessione della certificazione anche nel caso di crediti insoluti nei propri confronti fino alla risoluzione dei compensi dovuti.
A seguito di delibera del Comitato di Certificazione, viene rilasciato al richiedente il relativo certificato cartaceo.
ITEC, che detiene l’elenco degli operatori certificati, tiene a disposizione del pubblico ed aggiorna ad intervalli regolari, l'elenco delle persone che hanno ottenuto la certificazione secondo lo specifico regolamento e schema. In ottemperanza al trattamento dei propri dati personali e dopo l’esplicito consenso, tale elenco riporterà:
• il nome e cognome dell’operatore certificato;
• stato della certificazione;
• il numero del certificato;
• norme di riferimento;
• scadenza del certificato.
Le informazioni di cui ITEC viene a conoscenza nel corso delle proprie attività presso il richiedente sono gestite in accordo ai requisiti del Reg (UE) 679 del 2016. ITEC si impegna a mantenere il segreto professionale assoluto, neutralità e discrezione nei rapporti con il personale e con terzi, oltre a mantenere riservate tutte le informazioni acquisite nell’ambito dell’esecuzione delle attività di verifica e di certificazione
9 VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE
Il Certificato ha validità di due anni a partire dalla data in cui tutte le prove richieste per la qualificazione sono state completate con esito positivo, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
• Il saldatore deve essere ingaggiato con continuità, per il lavoro di saldatura, nell’ambito della classe di qualificazione conseguita. Non è ammesso un periodo di interruzione maggiore di sei mesi;
• Non devono esistere specifiche ragioni per le quali la conoscenza e l’abilità del saldatore siano messe in discussione;
• Annualmente il datore di lavoro deve produrre una dichiarazione autografa attestante che la qualità del lavoro del saldatore è in accordo con le condizioni tecniche, sotto le quali il certificato di qualificazione è stato ottenuto.
10 PROLUNGAMENTO DELLA VALIDITA’ DELLA CERTIFICAZIONE E RINNOVO
La validità del Certificato emesso può essere prolungata, su specifica richiesta dell’Organizzazione, per ulteriori due anni nei limiti del campo di validità della qualificazione iniziale. Per effettuare il prolungamento è necessario fornire evidenzia e presentare i documenti indicati nel § 4.
Tale richiesta deve pervenire ad ITEC entro la data di scadenza indicata sul certificato: in mancanza, il certificato non può essere prolungato.
ITEC concede il prolungamento di validità della qualifica per ulteriori due anni, a partire dalla data di scadenza, se la verifica fornisce risultati soddisfacenti. Il prolungamento è sottoposto ad approvazione da parte del Comitato di Certificazione.
ITEC si riserva la verifica di quanto dichiarato, presso i Committenti indicati nella dichiarazione annuale.
Se la verifica fornisce risultati negativi dovuti a incompletezza o mancanza delle registrazioni o se la richiesta non avviene nei tempi previsti, deve essere ripetuta la procedura completa di qualificazione.
Allo scadere del periodo di prolungamento la qualificazione decade. Per ottenere nuovamente il Certificato di qualificazione, il saldatore deve ripetere l’intero iter certificativo.
In questo caso, il nuovo certificato che sarà emesso a seguito di prova condotta entro tre mesi dalla scadenza del certificato in essere, inizierà dalla stessa data di scadenza.
ITEC, su richiesta del richiedente, può prolungare la validità dei certificati emessi da altri Enti accreditati. Inoltre, si riserva di valutare tali documenti secondo le modalità descritte nel presente capitolo. In caso di esito positivo, ITEC trasmette la propria certificazione e/o approvazione con validità pari a quella prevista dalle norme di riferimento; la data di emissione dei nuovi certificati coincide con quella di scadenza dei vecchi certificati.
11 SORVEGLIANZA
La sorveglianza sulle certificazioni emesse da ITEC, viene effettuata prima del rinnovo o del prolungamento, mediante la verifica dei documenti indicati al § 10 del presente regolamento.
Qualora ITEC, durante il periodo di validità della documentazione, avesse sospetti di un uso scorretto della stessa, può richiedere di esaminare la documentazione citata e, se dall’esame, i sospetti risultano fondati, può sottoporre il richiedente a prove, complete o ridotte, in accordo alle norme di riferimento.
Nel caso venissero riscontrate non conformità o inadempienze, il Comitato di Certificazione, a seconda dei casi, sospende o revoca la documentazione emessa. Tutti gli oneri relativi sono a carico del richiedente.
Il titolare della qualifica certificata non potrà far uso del/i Certificato/i e sue/loro copie quando la certificazione stessa sia revocata. Il titolare della qualifica certificata che dopo la revoca del certificato intenda nuovamente accedere alla certificazione, dovrà ripresentare una nuova domanda seguendo l'intero iter di cui al § 4 del presente regolamento.
Il titolare della qualifica deve informare, senza ritardo, ITEC, relativamente a tutti gli aspetti che possono influenzare la capacità di soddisfare i requisiti della certificazione.
12 VOLTURA E DUPLICATO
Voltura – La voltura del certificato di qualifica saldatore polietilene in favore di una nuova organizzazione, può essere richiesta dalle seguenti figure:
• Dal saldatore titolare della qualifica;
• Dalla nuova organizzazione presso cui il saldatore è impiegato. Il richiedente deve fornire ad ITEC, la seguente documentazione:
• Originale del precedete certificato in corso di validità;
• Autorizzazione di voltura dei certificati da parte del vecchio datore di lavoro;
• Dichiarazione da parte del nuovo datore di lavoro, firmata per accettazione anche dal saldatore addetto, nella quale devono essere riportati:
o La data di assunzione;
o Il numero del certificato da volturare.
• Le evidenze di cui al § 10 per entrambe le suddette organizzazioni, per il rispettivo periodo di competenza.
ITEC si riserva di verificare quanto dichiarato presso i Committenti indicati da entrambe le organizzazioni. Sulla base delle informazioni pervenute, nonché il rispetto delle norme tecniche applicabili, ITEC comunicherà la decisione sull’eventuale concessione della nuova certificazione (una volta completati tutti gli accertamenti necessari, ITEC provvede ad emettere un nuovo certificato, revocando il certificato precedente).
Non potranno essere volturati certificati di altri enti, dovrà in ogni caso essere ripetuta la prova di certificazione.
Duplicato - In caso di dichiarato smarrimento del certificato, il richiedete può richiedere per scritto, l’emissione di ulteriore copia conforme all'originale del documento smarrito. La ri-emissione è soggetta a un costo di gestione.
13 DOVERI DELL’ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE
Con riferimento specifico all’attività di certificazione, ITEC si impegna:
• nell’esecuzione dei controlli di conformità, nel pieno rispetto dello schema di certificazione applicato con equilibrio nelle decisioni e richiamando a sé, competenza, indipendenza, trasparenza, imparzialità e riservatezza;
• a garantire il corretto e diligente adempimento agli obblighi di verifica contrattualmente pattuiti;
• di attestare, o rifiutare di attestare, la conformità ad una norma tecnica o ad uno schema di certificazione, con il contestuale dovere di garantire la veridicità dell’informazione che fonda il rilascio della certificazione;
• porre in essere con diligenza le attività previste, anche quello di ottenere un risultato specifico conseguente al rilascio o il diniego di rilascio della certificazione sulla base di circostanze oggettive,
• ad astenersi ad ogni forma di consulenza nella realizzazione e/o nel mantenimento da parte del processo di certificazione ai rispettivi requisiti di prodotto e di processo oggetto di valutazione;
• a recepire ogni forma di segnalazione da parte dell'organizzazione circa eventuali o potenziali conflitti di interesse che possano mettere in dubbio la validità della certificazione o l’imparzialità dell’iter di certificazione, a richiedere nominativi di società di consulenza e/o consulenti esterni che abbiamo operatore nel processo di certificazione.
14 DOVERI E DIRITTI DEL POSSESSORE DELLA CERTIFICAZIONE
Con riferimento specifico di poter mantenere la certificazione, il committente deve:
• rispettare i criteri definiti all’interno del presente regolamento di certificazione, rispettare tutti gli obblighi contrattuali nonché gli obblighi previsti dalla legislazione vigente e cogente applicabile, anche relativa allo schema di certificazione;
• operare entro i limiti del campo di applicazione della certificazione rilasciata;
• puntualmente informare ITEC quale Organismo di Certificazione circa ogni cambiamento che possa influenzare il processo di certificazione;
• xxxxxxxsi da qualsiasi dichiarazioni che possa essere considerata ingannevole o non autorizzata;
• impegnarsi ad interromperne immediatamente l’utilizzo in caso di sospensione o revoca della certificazione, provvedendo alla restituzione della copia originale del certificato;
• acconsentire al personale di ITEC l’accesso ai propri locali ed alle aree dove viene svolta l’attività oggetto di certificazione nelle condizioni di sicurezza e nel rispetto della legislazione vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
• comunicare ad ITEC circa ogni reclamo inoltrato da propri committenti relativamente ai campi oggetto di certificazione, cosi come ad ogni segnalazione inoltra da Autorità che ne abbiano competenza;
• informare ITEC in caso di variazione della ragione sociale, recapiti telefonici e/o mail. Inoltre è diritto del committente:
• pubblicare l'ottenimento della certificazione apponendo il logo di ITEC congiunto a quello di ACCREDIA purché siano rispettate le regole per il corretto utilizzo dei marchi o loghi in essi riportati. In nessun caso è consentito l’utilizzo non autorizzato del logo di ITEC e in nessun caso è concesso l’uso e l’utilizzo del logo dell’Ente di Accreditamento ACCREDIA se non espressamente rilasciato da
ITEC. La stessa fornirà tutte le prescrizioni necessarie per il corretto utilizzo del logo di ITEC ACCREDIA. Come specificato al § 17 del presente regolamento, l'utilizzo inappropriato della certificazione, dei certificati e dei marchi o loghi, possono essere puniti con provvedimenti sanzionatori e la sospensione stessa della certificazione;
• presentare obiezione sulla nomina dei tecnici/Ispettori incaricati, chiedendone la sostituzione a ITEC giustificandone i motivi. Nel caso di stato di conflitto, ITEC indicherà un nuovo nominativo. La contestazione dovrà pervenire preventivamente alle 48 ore precedenti l’attività di certificazione pianificata, di cui § 4 del presente regolamento
• manifestare giudizi critici sui servizi e/o sul personale di ITEC, esprimendo le proprie considerazioni, permettendo alla stessa un'efficace risoluzione sulle possibili cause di disagio e migliorando i propri servizi forniti.
15 SOSPENSIONE O REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE
A seguito di evidenze oggettive documentate che testimonino usi inappropriati della certificazione o l'uso ingannevole dei certificati e marchi o loghi in pubblicazioni, cataloghi, ecc., saranno sanzionati tramite adeguati provvedimenti compresi la sospensione o la revoca della certificazione, la pubblicazione del tipo di infrazione e, ove appropriate, anche azioni giudiziarie.
In particolare ITEC sospende o revoca la certificazione al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:
a) non osservanza delle prescrizioni previste dai documenti contrattuali;
b) fondato reclamo scritto per inadempienze verso terzi;
c) mancato rispetto dei requisiti previsti per il mantenimento e il rinnovo della certificazione;
d) mancato pagamento delle quote di iscrizione/mantenimento;
e) ogni altra carenza che derivi dal mancato rispetto di quanto formalmente accettato dal Candidato all’atto della certificazione. In tali carenze ricadono anche eventuali azioni che possano influenzare in maniera negativa e/o ledere l’immagine dell’OdC e delle parti coinvolte;
f) formale richiesta da parte della persona certificata.
L'avvenuto sospensione o revoca del Certificato o qualunque azione che ITEC riterrà opportuno ed appropriato, sarà notificato per iscritto con lettera raccomandata ed implicherà la registrazione nella sezione apposita delle suddette decisioni. Il titolare della qualifica certificata oggetto dell’annullamento o revoca della certificazione, direttamente o tramite il datore di lavoro, deve restituire a ITEC il relativo certificato. Il titolare della qualifica, che dopo sospensione o revoca, intenda nuovamente accedere alla certificazione, dovrà presentare una nuova domanda seguendo l'intero iter descritto al paragrafo 4.
16 RECLAMI RICORSI E CONTENZIOSI
Si fa riferimento alla procedura PO RCC 01 disponibile sul sito internet xxx.xxxx-xxxx.xx
17 USO SCORRETTO DEL MARCHIO
L’uso del marchio è regolato da apposito regolamento presente sul sito internet REG UDM.
L’uso del certificato e dei marchi di certificazione e di accreditamento sono strettamente riservati al richiedente e non sono trasferibili.
Il richiedente ha la facoltà di dare opportuna pubblicità all’ottenuta certificazione, purché sia veritiera e completa di tutti i dati di riferimento; in particolare (con obbligo e diritto di verifica da parte di ITEC):
• Il certificato può essere riprodotto, ma solo integralmente;
• può essere ingrandito o ridotto uniformemente, purché risulti leggibile e non siano alterati struttura, colori e contenuti;
Il marchio di certificazione è previsto per essere utilizzato solo nel quadro dello schema di certificazione applicabile.
Nell’eventuale utilizzo del doppio marchio (di certificazione e di accreditamento):
• deve essere usato il marchio di accreditamento solo unitamente al marchio di certificazione cui esso si riferisce, solo per il determinato schema di certificazione accreditato a cui si riferisce;
• è fatto divieto di estendere l’accreditamento in qualsivoglia forma ad altri schemi di certificazione non accreditati;
• le diciture del nome dell’Organismo di Certificazione (ITEC) ed il disegno debbono essere chiaramente distinguibili tra loro;
• per la parte del marchio di accreditamento si applica quanto previsto dal regolamento dell’Organismo di Accreditamento (Accredia) per le dimensioni (ingrandimento e riduzione uniforme mantenendo il rapporto delle dimensioni), i colori e il posizionamento.
• Il Marchio deve comunque avere dimensioni minime sufficienti per permettere la lettura di parole e numeri in esso contenuti;
• Il Marchio di accreditamento non deve essere utilizzato in modo da far apparire che l’Organismo di Accreditamento (Accredia) abbia certificato o approvato il personale, oppure il prodotto di un licenziatario di un marchio di certificazione, o in altra maniera comunque fuorviante.
E’ fraudolento l’uso dei Marchi e/o del Certificato quando questo uso può trarre in inganno un qualsiasi cliente del concessionario sulla sua natura e scopo nello schema di certificazione applicabile oppure quando non venga usato conformemente al regolamento di ITEC e/o di ACCREDIA e alle prescrizioni particolari eventualmente segnalate.
In modo specifico è uso fraudolento dei marchi e/o del certificato:
▪ se l'utilizzo dei marchi è per commercializzare prodotti (il marchio non può essere in alcun modo usato quale marchio di prodotto);
▪ quando non sia stato ancora concesso l’uso ufficiale, se non concordato per iscritto con ITEC;
▪ quando gli scopi differiscono da quelli oggetto della certificazione del personale;
18 CONDIZIONI CONTRATTUALI
Le condizioni contrattuali di riferimento, trovano applicazione quanto specificato nelle "Condizioni Generali di Contratto" applicabili alla certificazione dei prodotti, dei sistemi di gestione e del personale. (vedere § 4). La versione in vigore, è scaricabile nell'Area Download
19 DOCUMENTAZIONE
Tutta la documentazione attinente l'attività di certificazione è archivia in accordo alla procedura interna che garantisce nell’ambito della normativa vigente in materia di riservatezza, le attività di registrazione, classificazione e archiviazione dei documenti relativi alla registrazione delle prove di certificazione delle persone e delle aziende.
20 AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO
In considerazione all'evoluzione costante e non sempre prevedibile delle norme tecniche di riferimento parallelamente alle opportune azioni di miglioramento dei contenuti del presente regolamento, lo stesso è soggetto ad aggiornamento, integrazioni e revisione. In tal caso, Itec oltre a provvedere a rendere disponibile la nuova versione pubblicandola sul proprio sito, xxx.xxxx-xxxx.xx, nell'apposita area download, apporterà l'adeguamento anche sulle condizioni contrattuali soggetti allo schema di certificazione, per i nuovi contratti. Gli effetti della nuova edizione, non si estenderanno ai richiedete che hanno sottoscritto e quindi perfezionato il rapporto contrattuale prima della sua entrata in vigore e/o pubblicazione.