DELIBERAZIONE
DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE E LEGALE RAPPRESENTANTE
N° 157 / 24.08.2021
Oggetto: Regolamento per la fase esecutiva relativa ai contratti di appalto di lavori, servizi e forniture (queste ultime solo se continuative)
Adozione
IL DIRETTORE GENERALE E LEGALE RAPPRESENTANTE
ATTESO CHE
le norme regolamentari relative alle riserve contenute negli articoli 164, 190 e 191 del previgente Regolamento n. 207; sono state abrogate dall’articolo 217, comma 1, lettera u) del D.Lgs. n. 50/2016 e dall’articolo 27 del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49 contenente il “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione»;
RICHIAMATI
gli articoli 9 e 21 del D.M. 49/2018 in termini generali e come risultante, più in dettaglio, da altre disposizioni sparse e cioè sia da altri articoli del medesimo D.M. che fanno riferimento alle citate contestazioni e riserve che da specifiche disposizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016 [art. 107, comma 4 (“Sospensione”), art. 205 commi 2 e 3 (“Accordo bonario per i lavori”) e l’art. 163, comma 3 (“Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile”)] e, quanto alla fase di collaudo, nel D.P.R. 207/2010 (art. 215, comma 3; art. 217, comma 1, lett. o); art. 225, comma 3; art. 233, commi 2 e 3;
art. 234, comma 1, lett. d) e comma 2);
DATO ATTO CHE:
o In mancanza della regolamentazione prevista inizialmente dal DPR 207/2010, l’art. 9 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49 dispone che “Il direttore dei lavori, per la gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e delle riserve, si attiene alla relativa disciplina prevista dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato d’appalto”;
o risulta necessario adottare un apposito regolamento così da definire puntualmente quali siano le modalità per la fase esecutiva relativa ai contratti di appalto di lavori, servizi e forniture (queste ultime solo se continuative)
VISTO:
il regolamento in argomento, allegato e parte integrante alla presente deliberazione;
RICHIAMATA:
o la L.R. n. 50 del 25.06.1993, modificata dalla L.R. n. 8 del 27.03.2015, all’art. 5 sexies comma 2 cita testualmente “il Direttore generale ha la legale rappresentanza della PromoTurismoFVG e ne definisce gli obiettivi e i programmi sulla base dei criteri e delle direttive stabiliti dalla Giunta regionale. Spettano al Direttore generale i poteri di indirizzo e di controllo, nonché l’adozione dei provvedimenti concernenti l’attività della PromoTurismoFVG”;
o il Direttore generale di PromoTurismoFVG è stato nominato con delibera della Giunta Regionale FVG n. 1603 del 30.08.2018 e successivo decreto n. 0181/Pres. del 30.08.2018 nella persona del sottoscritto Xxxxx Xxxxxxx, con decorrenza dal 01.09.2018 e fino al 31.08.2021.
Tutto ciò premesso,
DELIBERA
o di approvare il “Regolamento per la fase esecutiva relativa ai contratti di appalto di lavori, servizi e forniture (queste ultime solo se continuative)”, parte integrante del presente atto, così da disciplinare le contestazioni e riserve nell’ambito dei contratti d’appalto;
o di stabilire che l’allegato regolamento entrerà in vigore alla data di sottoscrizione del presente atto.
PromoTurismoFVG
il Direttore Generale e Legale Rappresentante X.xx xxxx. Xxxxx Xxxxxxx
Visto: per la compatibilità con i vincoli tecnici e amministrativi Il Direttore amministrazione finanza e controllo
xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Regolamento per la fase esecutiva relativa ai contratti di appalto di lavori, servizi e forniture (queste ultime solo se continuative)
Premessa
Il presente documento descrive la disciplina relativa alle contestazioni e riserve NEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (NB: solo se continuative) nei termini previsti dall’art. 9 (per i lavori) e dall’art. 21 (per le forniture e servizi) del D.M. 49/2018 in termini generali e come risultante, più in dettaglio, da altre disposizioni sparse e cioè sia da altri articoli del medesimo D.M. che fanno riferimento alle citate contestazioni e riserve che da specifiche disposizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016 [art. 107, comma 4 (“Sospensione”), art. 205 commi 2 e 3 (“Accordo bonario per i lavori”) e l’art. 163, comma 3 (“Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile”)] e, quanto alla fase di collaudo, nel D.P.R. 207/2010 (art. 215, comma 3; art. 217, comma 1, lett. o); art. 225, comma 3; art. 233, commi 2 e 3; art. 234, comma 1, lett. d) e comma 2).
1. Le contestazioni tra la Stazione Appaltante e l’esecutore.
1. Laddove nel corso dell’esecuzione del contratto dovessero insorgere contestazioni afferenti agli aspetti tecnici che possano
influire sull’esecuzione dei lavori, forniture o servizi, verrà osservata la seguente procedura:
a) il Direttore dei Lavori (di seguito “D.L.”) oppure il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (di seguito “D.E.C.”) – in caso di servizi e forniture - o l’esecutore comunicano al Responsabile Unico del Procedimento (da ora in poi “R.U.P.”) le contestazioni insorte circa gli aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori, forniture o servizi;
b) il R.U.P. convoca le parti entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l’esame
della questione al fine di risolvere la controversia;
c) la decisione del R.U.P. è comunicata all’esecutore, il quale ha l’obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità (nel caso di lavori) o nel documento corrispondente nel caso di forniture e servizi (nel caso di forniture e servizi) in occasione della sottoscrizione.
2. Laddove nel corso dell’esecuzione del contratto dovessero insorgere contestazioni che riguardano fatti, verrà osservata la seguente procedura:
a) il D.L./D.E.C. redige in contraddittorio con l’imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o,
mancando questi, in presenza di due testimoni;
b) ove il verbale venga redatto in assenza dell’imprenditore, copia del medesimo verrà comunicata all’esecutore per
la presentazione delle proprie osservazioni entro 8 (otto) giorni dal relativo ricevimento;
c) decorso inutilmente il termine di cui al punto precedente in assenza di osservazioni da parte dell’esecutore, le
risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate;
d) l’esecutore, il suo rappresentante oppure i testimoni firmano il processo verbale che è inviato al R.U.P. con le
eventuali osservazioni dell’esecutore.
3. In ogni caso le contestazioni ed i relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori oppure nel documento corrispondente nel caso di forniture e servizi.
2. Le riserve
2A. Riserve iscritte nel registro di contabilità.
2.1. Ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. c) del D.M. 49/2018 (“…il registro di contabilità (che) contiene le trascrizioni delle
annotazioni presenti nei libretti delle misure, nonché le domande che l’esecutore ritiene di fare e le motivate deduzioni del
direttore dei lavori…”), le riserve nel caso di lavori sono normalmente apposte sul registro di contabilità, che è firmato dall’esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
Nell’ipotesi in cui, considerata la natura della fornitura o del servizio, l’Ente non avesse predisposto un registro di contabilità o altro documento analogo, le riserve andranno formulate entro 15 giorni dall’accadimento o dalle misurazioni mediante una comunicazione a mezzo PEC.
2.2. Nel caso in cui l’esecutore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 (quindici giorni) e, qualora persista nell’astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
2.3. Se l’esecutore, ha firmato con riserva, qualora l’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa egli deve esplicare, a pena di decadenza, nel termine di 15 (quindici giorni), le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Nel caso di forniture e servizi e di mancanza del registro di contabilità o documento analogo dovrà seguire una comunicazione a mezzo PEC entro 15 (quindici) giorni.
2.4. Il D.L./D.E.C., nei successivi 15 (quindici giorni), espone nel registro o in documento analogo le sue motivate deduzioni. Se il D.L./D.E.C. omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, l’Ente dovesse essere tenuto a sborsare.
2.5. Nel caso in cui l’esecutore non ha firmato il registro/documento analogo nel termine sopraindicato, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati (o nell’ipotesi in cui siano decorsi 15 giorni dagli accadimenti), i fatti registrati si intendono definitivamente accertati e l’esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
2.6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il D.L./D.E.C. può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie; nel caso di forniture e servizi in documento analogo (quale, a titolo esemplificativo, il giornale delle presenze). In tal caso l’onere dell’immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.
2B. Riserve iscritte in documenti diversi dal registro di contabilità
2.1. In parziale deroga rispetto a quanto indicato all’articolo che precede, le riserve dell’appaltatore in merito alla consegna e/o fine dei lavori/servizi/forniture sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di consegna o fine lavori/servizi/forniture.
2.2. In parziale deroga rispetto a quanto indicato all’articolo che precede, le riserve dell’appaltatore in merito alla sospensione dei lavori/ servizio/fornitura sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori/servizio/fornitura, salvo che per le sospensioni inizialmente illegittime, per le quali è sufficiente l’iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori/servizio/fornitura.
2.3. In ogni caso le riserve come sopra apposte devono essere sempre confermate nel registro di contabilità (o a mezzo PEC), non appena reso disponibile.
3. Forma e contenuto delle riserve
3.1. L’esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del D.L./D.E.C., senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori/la regolarità del servizio/fornitura, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
3.2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto
pregiudizievole (o comunicate a mezzo PEC). Le riserve devono essere confermate ad ogni successiva contabilizzazione ed in ogni SAL successivo (o pagamento), salva la espressa conferma sul conto finale: diversamente si intendono abbandonate.
3.3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni e motivazioni specifiche e dettagliate sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l’esecutore ritiene gli siano dovute, al fine di mettere la stazione appaltante in condizione di concretamente percepire ogni fatto suscettibile di produrre un incremento di spesa.
3.4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi
rispetto all’importo iscritto.
4. La definizione delle riserve e l’accordo bonario
4.1. Ogni riserva dell’Appaltatore dovrà essere formulata, a pena di decadenza, nei modi e termini prescritti dalle precedenti disposizioni.
4.2. La definizione della riserva e l’eventuale accordo bonario avverranno come previsto all’art. 205 ed all’art. 206, D.Lgs.
50/2016, il cui contenuto è riportato nel successivo art. 5.
4.3. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra l’Ente e l’Appaltatore, che non si siano potute definire con le procedure dell’accordo bonario, saranno attribuite all’Autorità Giudiziaria Ordinaria.
5. Accordo bonario per i lavori, i servizi e le forniture
5.1. La presente disposizione trova integrale applicazione per i lavori pubblici mentre, con riferimento agli appalti di servizi e forniture, trova applicazione solamente ove compatibile ed ove, nel corso dell’esecuzione del contratto, dovessero insorgere controversie avuto riguardo all’esatta esecuzione delle prestazioni dovute.
5.2. Qualora, in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni che seguono:
a) il procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento stesso e può essere reiterato, senza limiti, quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 5.2.; in ogni caso, a prescindere dalle riserve iscritte e dal loro ammontare, il limite massimo complessivo riconoscibile all’appaltatore sarà pari al 15 per cento dell’importo del contratto;
b) le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte, in ogni sede, giudiziale e non, per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse;
c) in ogni caso possono essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi
dell’articolo 26, D.Lgs. 50/2016;
d) prima dell’approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione ovvero di verifica di conformità, qualunque sia l’importo delle riserve, il R.U.P. attiva l’accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.
5.3. Il D.L. dà immediata comunicazione al R.U.P. delle riserve di cui al comma 5.2., trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
5.4. Il R.U.P. valuta preventivamente ed obbligatoriamente l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 5.2..
5.5. In casi eccezionali da valutare caso per caso, il R.U.P., entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 5.3., acquisita
la relazione riservata del D.L. e, ove costituito, dell’organo di collaudo, ha la facoltà di richiedere alla Camera arbitrale
l’indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto. Il R.U.P. e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, l’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo xxxxxxx. In caso di mancata intesa tra il R.U.P. e il soggetto che ha formulato le riserve, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista l’esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all’articolo 209, comma 16. La proposta è formulata dall’esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 5.3..
5.6. Il R.U.P. - oppure l’esperto di cui sopra nei casi eccezionali in cui sia stato nominato - verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate ed effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l’acquisizione di eventuali altri pareri e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo xxxxxxx, che viene trasmessa al dirigente competente e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione e sulla somma riconosciuta in sede di accordo xxxxxxx sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo può essere adito il giudice ordinario (o, nei casi in cui sia stato previsto, gli arbitri).
5.7. L’impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo xxxxxxx ovvero di inutile decorso del termine per l’accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario innanzi al giudice ordinario entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a pena di decadenza.
6. La definizione di nuovi prezzi e le riserve
6.1. Le variazioni contrattuali sono valutate in base ai prezzi del contratto, ma, se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:
o desumendoli dai prezziari di cui all’art. 23, comma 16 del Codice, ove esistenti;
o ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’esecutore, e approvati dal RUP.
6.2. Qualora dai calcoli effettuati ai sensi del comma precedente risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dall’Ente, su proposta del RUP. Se l’esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, l’Ente può ingiungergli l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
7. Il recesso dell’appaltatore per ritardo nella consegna e le riserve
7.1. Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso dell’esecutore del contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a causa imputabile all’Ente, l’esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali come effettivamente sostenute e documentate e nei limiti indicati all’art. 5, comma 12 del DM 49/2018. Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione, l’esecutore ha altresì diritto al rimborso delle spese dei livelli di progettazione come previsto all’art. 5, comma 13, DM 49/2018.
7.2. La richiesta di pagamento delle somme di cui al comma 7.1., debitamente quantificata, è inoltrata a pena di decadenza
entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell’istanza di recesso.
7.3. Fuori dai casi descritti nei commi precedenti, ovvero nell’ipotesi in cui l’istanza di recesso dell’appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l’esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all’interesse legale calcolato sull’importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell’istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.
7.4. La richiesta di pagamento degli importi spettanti ai sensi del comma 7.3. è formulata, a pena di decadenza, mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità.
8. I lavori in somma urgenza e le riserve
8.1. Il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo la stazione appaltante può ingiungere all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
9. La disciplina del collaudo e le riserve (lavori)
9.1. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa ai sensi degli articoli 4 e 5, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente documento.
9.2. Il R.U.P. trasmette all'organo di collaudo le relazioni riservate sia propria che del D.L. sulle eventuali riserve avanzate dall'esecutore dei lavori e non definite in corso d'opera ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente documento.
9.3. Il Collaudatore, con apposita relazione riservata, espone il proprio parere sulle riserve e domande dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.
9.4. L’appaltatore ha l’onere di formulare e giustificare le proprie riserve formulate sul certificato di collaudo nelle forme e nei modi previsti nel presente documento. L'organo di collaudo riferisce al R.U.P. sulle singole richieste fatte dall'esecutore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.
9.5. A collaudo ultimato l’organo di collaudo trasmette al R.U.P. tutti i documenti amministrativi e contabili ricevuti allegando altresì le eventuali relazioni riservate relative alle riserve e alle richieste formulate dall'esecutore nel certificato di collaudo.
9.6. La stazione appaltante - preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso in relazione all'ammontare o alla specificità dell'intervento, i pareri ritenuti necessari all'esame - effettua la revisione contabile degli atti e delibera, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori.
9.7. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di collaudo deve essere attivata la procedura di accordo bonario a prescindere dal valore delle medesime riserve, ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente documento; il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta del RUP o della commissione, ove eventualmente costituita ai sensi del comma 5.5. Le deliberazioni della stazione appaltante sono notificate all'esecutore.
9.8. La medesima procedura si applica anche in ipotesi di redazione del certificato di regolare esecuzione.
10. Il certificato di ultimazione delle prestazioni
10.1. Il D.E.C., a fronte della comunicazione dell’esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi cinque, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all’esecutore.
11. Ulteriori disposizioni sulle riserve
11.1. Restano ferme tutte le norme sulle riserve che siano contenute nel D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in altre norme
dell’ordinamento.