REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
cod. fiscale 80185250588
Rep. n. Pos. n.
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CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO SUI CONTRATTI DI SVILUPPO E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA TRA
il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi - con sede legale in Xxxx, xxxxx xx Xxxxxxxxxx x. 00/x, codice fiscale n. 80185250588, che nel contesto del presente atto è indicato più brevemente con la parola “Amministrazione”;
e
la soc. Xxxxx S.p.A., con sede legale in Xxxxxxx (Xxxxxxx), codice fiscale e partita IVA n. XXXXXXXXXXXXX, iscritta al Registro delle Imprese di Xxxxxxxxx (Tribunale di Xxxxxxxxx) al n. XXXXX ed al registro delle ditte presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Xxxxxxxxx al n. XXXXXX, nella persona del dott. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Xxxxxxxx il XX xxxxxxx XXXX, che nel contesto del presente atto è
indicato più brevemente con la parola “Società”, nella persona xxxxxxxxxxxxxx, nella sua qualità di Amministratore Unico e Legale rappresentante della xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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L’anno xxxxxxxxxx, il giorno xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx, xx Xxxx, nella sede dell’Amministrazione, innanzi a me, dott. xxxxxxxxx, Ufficiale Rogante delegato alla stipulazione delle convenzioni presso il Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca in virtù del Decreto del Direttore Xxxxxxxx xxx XXxxxxxxXX vistato e registrato all’Ufficio Centrale del Bilancio al n. xxxxxxxx il XXxxxxxXXXX, senza l’assistenza dei testimoni, avendo le parti contraenti rinunciato d’accordo con me Ufficiale Rogante delegato, giusta facoltà consentita dal disposto dell’art. 48 della vigente Legge notarile n. 89 del 16 febbraio 1913, sono comparsi:
dott. xxxxxxxxxxxxxx, dirigente, nato a xxxxxxxxx il XX xxxxxxx XXXX Direttore xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
dott. xxxxxxxxxxxx, nato a Xxxxxx il XX xxxxxxx XXXX, nella sua qualità di procuratore xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx S.p.A.
I contraenti, della cui identità personale io Ufficiale Xxxxxxx sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto con il quale convengono e stipulano il seguente
PREMESSO CHE
a. l’Amministrazione ha stipulato in data 26 luglio 2012 con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra Almaviva S.p.A. (mandataria) e Fastweb S.p.A un contratto relativo ai servizi di gestione e sviluppo applicativo - lotto 2 del proprio sistema informativo;
b. l’Amministrazione ha stipulato in data 31 luglio 2012 con il
Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra HP Enterprise Services Italia S.r.l. (mandataria) ed Selex Elsag S.p.A. (già Elsag Datamat S.p.A.) un contratto relativo ai servizi di gestione e sviluppo applicativo - lotto 1 del proprio sistema informativo;
c. ai sensi dell’art. 13 c. 2 del d. lgs. 39/93 e della circolare 28 dicembre 2001, n. AIPA/CR/38, l’esecuzione dei contratti di cui alla precedente lettera a) e b) sono oggetto di monitoraggio, secondo criteri e modalità stabiliti dal CNIPA;
d. per la fornitura del servizio di monitoraggio,di cui alla precedente lettera c), l’Amministrazione ha indetto una gara a procedura aperta;
e. il bando di cui alla precedente lettera d) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, serie S XXXX, del XX xxxxxx XXXX e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, V Serie Speciale “Contratti pubblici, n. XXX del XX xxxxxxxxx XXXX; alla gara hanno partecipato n. xxxxxx (xxxxxxxx) concorrenti;
f. la Commissione, nominata con atto n. XXX del XX xxxxxxxx XXXX ha redatto apposita classifica in cui la Società Xxxxxxx è risultata prima in graduatoria, avendo presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, e ne ha dato comunicazione all’Amministrazione con nota n. XXX del XX xxxxxxx XXXX;
g. con nota del Direttore Generale della Direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi prot. n. xxxx xxx XXxxxxxxxXXXX la Società é stata dichiarata aggiudicataria della fornitura;
h. la Società dichiara di non aver posto in essere, per ottenere l’aggiudicazione della fornitura, comportamenti volti a condizionare lo svolgimento e/o l’esito della procedura di cui alla precedente lettera c)
nonché ad agevolare la conclusione del presente contratto;
i. la Società ha presentato la comunicazione che attesta, in conformità al D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, la propria composizione societaria;
j. la Società ha prestato garanzia sotto forma di cauzione / fideiussione bancaria / polizza assicurativa per un importo corrispondente al 2% (duepercento) del prezzo base indicato nel bando di gara dell’importo complessivo del presente contratto svincolata automaticamente con la sottoscrizione del presente atto. La Società ha altresì presentato cauzione definitiva, sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria / polizza assicurativa, per un importo corrispondente al 10% dell’importo contrattuale essendosi aggiudicata la gara con un ribasso d’asta pari al XX% e che tale garanzia è progressivamente svincolata di anno in anno a fronte dei pagamenti eseguiti e certificati dall’Amministrazione nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito; l’ammontare residuo pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente;
k. la Società ha presentato la dichiarazione con la quale assicura il rispetto di tutte le normative vigenti in materia di sicurezza delle apparecchiature, per la tutela delle persone e degli impianti;
l. la Società ha prodotto, altresì, certificazione rilasciata dall’Autorità competente, dalla quale si evince che la Società è in regola con gli obblighi previsti dall’art. 17 della legge 68/99, in materia di diritto al lavoro dei disabili;
m. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall'Amministrazione prevarranno sugli atti ed i documenti
tutti della gara prodotti dalla Società, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dalla Società ed accettate formalmente dall' Amministrazione. Inoltre, in caso di discordanza o contrasto, il contenuto del Capitolato Tecnico prevarrà rispetto a quello del presente Contratto e, in ogni caso, troverà applicazione l'interpretazione più favorevole all' Amministrazione.
n. la Società dichiara, infine, che quanto risulta dal presente contratto, dal Capitolato tecnico, nonché dai relativi allegati, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto della fornitura e delle relative prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione delle stesse.
Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate: SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
(Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici del contratto – elenco degli allegati - definizioni).
Le premesse al presente contratto, gli allegati al medesimo ed i documenti in esso richiamati, anche se non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
L’esecuzione del contratto é regolata:
a. dalle clausole del presente atto e dai suoi allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l’Amministrazione e la Società relativamente alla fornitura di cui al contratto medesimo;
b. dalla circolare AIPA/CR/16 del 12.2.1998 (in G.U. n. 41 – Serie generale
– del 19.2.1998);
c. dalla circolare AIPA/CR/38 del 28.12.2001 (in G.U. n. 2 – Serie generale
- del 3.2.2002);
d. dalla circolare AIPA/CR/41 del 11.3.2003 (in G.U. n. 65 – Serie generale
- del 19.3.2003);
e. dalle vigenti norme in materia di patrimonio e contabilità dello Stato e degli Enti Pubblici;
f. dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163, di seguito “Codice dei contratti pubblici”;
g. dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto privato per quanto non disciplinato dagli atti di cui ai precedenti punti a), b), c), d), e), f), g).
Al presente contratto sono allegati:
il Bando di Gara;
il Disciplinare di gara ed i relativi allegati;
il Capitolato tecnico e l’Allegato dei Livelli di servizio;
le risposte ufficiali ai chiarimenti presentati dai partecipanti in sede di gara;
l’Offerta Tecnica presentata dalla Società;
l’Offerta Economica presentata dalla Società;
il Patto di Integrità.
Ai termini di cui appresso viene attribuito, ai fini del presente contratto, il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:
AgID: Agenzia per l’Italia Digitale;
Amministrazione: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca;
B.I.P.: Base Informativa di Progetto
Capitolato tecnico: l’insieme delle specifiche tecniche alle quali dovrà essere conforme la fornitura;
Fornitore/i: il/i fornitore/i del contratto soggetto a monitoraggio;
Contratto monitorato: i contratti di fornitura di beni e/o servizi da sottoporre a monitoraggio;
Servizio: il servizio di monitoraggio specificato nel Capitolato tecnico;
Società: il fornitore del servizio di monitoraggio.
Codice dei contratti pubblici: il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, nel testo vigente.
Articolo 2 (Oggetto del contratto).
1. Con il presente atto l’Amministrazione conferisce alla Società, che accetta e conseguentemente si obbliga, l’incarico di svolgere i servizi di monitoraggio.
Più precisamente, l’Amministrazione conferisce l’incarico alla Società, che accetta e conseguentemente si obbliga, di svolgere, con i criteri e le modalità definiti nel Capitolato Tecnico e nell’offerta della Società:
– la Direzione Lavori, il Progetto A "Contratto per lo sviluppo e la gestione del s.i.”, il Progetto B “Formazione per gruppo di
monitoraggio interno", il servizio di Supporto all’Amministrazione;
– la presa in carico della B.I.P., unitamente alla documentazione in essa contenuta.
Articolo 3 (Efficacia e durata).
1. La durata del contratto è di 60 (sessanta) mesi a far tempo dalla data del 99/99/9999, data da intendersi quale data di inizio lavori.
2. Si precisa che durante l’esecuzione del presente contratto, in relazione alle effettive disponibilità finanziarie, l’Amministrazione può interrompere uno o più servizi con un preavviso di sei mesi senza alcuna penalità.
Articolo 4 (Passaggio di consegne).
1. Al termine dell’esecuzione delle attività del presente contratto la Società si impegna ad effettuare il passaggio di consegne all’Amministrazione o al terzo eventualmente subentrante senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione stessa.
A riguardo, la Società si impegna a consegnare all’Amministrazione almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza del presente contratto un Piano di Trasferimento contenente le informazioni di dettaglio circa le attività, le modalità di svolgimento e gli oggetti del trasferimento stesso nel rispetto del Know-how della Società. La Società si impegna a mettere a disposizione persone dotate delle necessarie competenze, fino ad un massimale di impegno pari a 45 giorni persona (15 giorni/persona ciascuno per Responsabile di progetto, Consulente senior, Consulente), per un periodo complessivo di 15 giorni senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione.
(Impegni specifici della Società).
1. La Società dovrà attuare la rilevazione delle presenze del personale impegnato nelle attività contrattuali - ad eccezione della Direzione lavori e del Progetto A - conservandone copia separata dalle altre scritture societarie. Il dettaglio delle presenze, corredato dalla descrizione delle attività svolte e della qualifica del personale impiegato, dovrà essere trasmessa all’Amministrazione nel documento sullo stato di avanzamento dell’attività di monitoraggio (SAAM) indicato nel Capitolato tecnico.
Articolo 6 (Obiettivi di Monitoraggio).
.1 Per gli obiettivi la Società dovrà attenersi a quanto evidenziato nel Capitolato Tecnico.
.2 L’Amministrazione può richiedere, in ogni caso, anche in corso d’opera, di modificare la caratterizzazione degli obiettivi secondo le proprie esigenze e secondo le risultanze evidenziate nel frattempo.
(Criteri e modalità di svolgimento del monitoraggio).
1. La Società s’impegna ad eseguire le attività oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità ed i termini indicati nel presente contratto e nell’offerta presentata dalla Società.
3. Le verifiche ispettive dovranno essere comunicate agli interessati con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni lavorativi.
4. Le attività di monitoraggio si svolgeranno presso la sede della Società e presso la sede dell’Amministrazione, nonché presso ogni altra sede ritenuta di interesse per la rilevazione di dati necessari al monitoraggio.
5. L’utilizzo di ulteriori criteri e modalità potrà essere concordato tra le parti.
6. L’Amministrazione metterà a disposizione della Società la documentazione di riferimento prevista dal Capitolato Tecnico.
Articolo 8 (Direttore dei Lavori).
1. La Società si impegna a nominare, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di inizio lavori, il Direttore dei lavori responsabile delle attività di monitoraggio, che svolgerà anche le funzioni di Referente per la Società, e a darne comunicazione all’Amministrazione.
3. L’Amministrazione, individua, ai sensi dell’art. 299 e seguenti del
D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 il Direttore dell’esecuzione del contratto, nella persona del dirigente dell’Ufficio competente per il servizio di monitoraggio, che fungerà da interfaccia tra la Società e l’Amministrazione.
(Profili professionali dei monitori).
.1 La Società, nell’esecuzione del servizio relativo al presente contratto, è obbligata ad utilizzare personale di gradimento dell’Amministrazione.
.2 La Società si impegna ad utilizzare il numero di risorse professionali indicate in sede di offerta che, comunque, non possono
essere di profilo inferiore a quello definito nel Capitolato Tecnico.
.3 La lista definitiva del personale impiegato, distinta per profili, ed i relativi curricula devono essere consegnati all’Amministrazione entro 20 (venti) giorni dalla data di inizio lavori.
.4 L’Amministrazione si riserva di ricusare a suo insindacabile giudizio, anche in corso di esecuzione del contratto, eventuali risorse della Società ritenute non idonee. In questo caso la Società si impegna a sostituirle, nei tempi e con le modalità indicati nel Capitolato tecnico, con risorse in possesso dei medesimi requisiti professionali posseduti dal personale originariamente iscritto nella lista di cui al precedente comma 3.
.5 La Società garantisce che il personale dedicato all’espletamento delle attività sia sempre nel numero e con la qualifica professionale occorrente per il perfetto e puntuale svolgimento delle attività.
.6 Variazioni di risorse potranno essere apportate nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato tecnico.
.7 La Società si impegna, comunque, ad adoperarsi affinché le attività contrattuali intraprese vengano condotte a termine sempre dallo stesso personale, salvo quanto previsto dal precedente comma 4.
.8 La Società si obbliga a svolgere le attività nelle giornate lavorative previste dal CCNL pro-tempore vigente ed applicato ai lavoratori dipendenti della Società.
Articolo 10. (Verifiche, controlli).
.1 All'Amministrazione è riconosciuta la facoltà di procedere alla verifica del servizio di monitoraggio e al controllo della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei processi adottati secondo un piano che sarà concordato con la Società entro tre (3) mesi dalla stipula del presente contratto.
.2 La Società s’impegna a prestare la massima collaborazione per consentire all'Amministrazione lo svolgimento di tali controlli.
1. La cauzione, di cui alla lettera j) delle premesse, s’intende prestata dalla Società a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto. La rimanente quota parte della cauzione verrà svincolata, su richiesta della Società e previa deduzione di eventuali crediti dell’Amministrazione verso la Società stessa, al momento in cui tutte le obbligazioni contrattuali saranno state adempiute, dietro dichiarazione resa dal rappresentante legale della Società nelle forme di cui all’articolo 47 del D.P.R. 445/00 di assolvimento degli obblighi retributivi e previdenziali nei confronti dei propri dipendenti.
2. Ogni qualvolta la garanzia, determinata per ogni anno contrattuale in base a quanto disposto all’art. 113, comma 3 del Codice dei contratti pubblici, dovesse ridursi di un ammontare superiore al 20% (venti per cento), per effetto di quanto disposto dal successivo art. 17 comma 3, la Società provvederà al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della richiesta inviata dall’Amministrazione. In caso di
mancata reintegrazione nel termine suddetto, l’Amministrazione potrà risolvere il contratto e procedere all’esecuzione in danno, fermi restando i diritti al risarcimento di ogni eventuale maggior danno e delle spese.
Articolo12. (Importi contrattuali).
1. L’importo contrattuale per la Direzione Lavori sarà remunerato fino alla concorrenza di EURO XXXXXX (xxxxxx) oltre l’IVA.
2. Le attività del Progetto A "Contratto per lo sviluppo e la gestione del s.i." saranno remunerate fino alla concorrenza di EURO XXXXXX
(xxxxxx) oltre l’IVA.
3. Le attività del Progetto B - "Formazione per gruppo di monitoraggio interno" saranno remunerate fino alla concorrenza di EURO XXXXXX
(xxxxxx) oltre l’IVA.
4. Le attività di Supporto all'Amministrazione saranno remunerate fino alla concorrenza di EURO XXXXXX (xxxxxx) oltre l’IVA.
1. L’Amministrazione corrisponderà per la direzione lavori un canone mensile di Euro XXXX (xxxxxxx) oltre l’IVA pari all’85% del canone mensile previsto per il primo anno contrattuale; il restante 15% dell’importo mensile previsto per il primo anno contrattuale sarà corrisposto in unica tranche al termine del primo anno contrattuale e solo a seguito dell’accertamento ad opera dell’Amministrazione del raggiungimento da parte della Società dei risultati attesi previsti nel Capitolato tecnico; per gli anni contrattuali successivi al primo, il corrispettivo annuale della direzione
lavori sarà calcolato a dicembre dell’anno precedente a quello di interesse applicando la percentuale espressa in sede di gara sul valore dei contratti oggetto di monitoraggio dell’anno in corso; per gli anni contrattuali successivi al primo, il corrispettivo mensile sarà determinato nella misura dell’85% e del 15% con le modalità previste per il primo anno.
2. Relativamente al corrispettivo per le attività del Progetto A "Contratto per lo sviluppo e la gestione del s.i.", l’Amministrazione remunererà il forfait offerto nel seguente modo:
- l’85% del 30% al primo stato avanzamento lavori
- l’85% del 25% al secondo stato avanzamento lavori
- l’85% del 25% al terzo stato avanzamento lavori
- l’85% del 20% dopo tre mesi dalla conclusione del progetto.
Il rimanente 15% verrà corrisposto in unica tranche al termine del progetto e solo a seguito dell’accertamento ad opera dell’Amministrazione del raggiungimento da parte della Società dei risultati attesi previsti nel Capitolato tecnico.
3. Relativamente al corrispettivo per le attività del Progetto B - "Formazione per gruppo di monitoraggio interno", l’Amministrazione remunererà nel seguente modo: al termine di ogni step di training on the job ed al termine di ogni corso, l’Amministrazione corrisponderà l’85% dell’importo previsto in base all’offerta economica presentata dalla Società; Il rimanente 15% verrà corrisposto in unica tranche al termine del progetto e solo a seguito dell’accertamento ad opera dell’Amministrazione del raggiungimento da parte della Società dei risultati attesi previsti nel Capitolato tecnico.
4. Relativamente al corrispettivo per le attività di Supporto, l’Amministrazione corrisponderà l’importo calcolato, di volta in volta, in base al numero delle gg/pp effettivamente prestate ed alle tariffe delle figure professionali impiegate e definite nell’offerta economica.
Articolo14. (Variazione prezzi).
1. I corrispettivi si intendono comprensivi di ogni onere e spesa sostenuti dalla Società per la fornitura dei servizi previsti in contratto e rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura. Pertanto la Società rinuncia espressamente, ora per allora, a chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell’articolo 1467
c.c. e la revisione dei corrispettivi di cui all’articolo 1664 c.c.
2. In ogni altro caso la Società si impegna a fornire ogni prestazione richiesta dal presente atto, dal Capitolato tecnico o presente nella offerta tecnica approvata dall’Amministrazione, senza per questo poter pretendere nulla oltre gli importi contrattuali definiti nel presente contratto.
1. Le fatture potranno essere emesse solo a seguito di approvazione formale da parte dell’Amministrazione delle rendicontazioni previste sull’attività svolta dalla Società, che conterranno al proprio interno gli elementi fondanti la relativa fattura. L’Amministrazione ha quindi trenta giorni solari di tempo per approvare le rendicontazioni e comunicare alla Società l’avvenuta approvazione delle stesse. A seguito di tale
comunicazione la Società emetterà la fattura che l’Amministrazione pagherà entro i successivi trenta giorni solari.
2. La Società prende atto che le fatture dovranno essere indirizzate esclusivamente al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi, all’attenzione del Direttore dell’esecuzione del contratto.
3. La Società si impegna, infine, ad uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica che il Ministero riterrà di adottare, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia ed in particolare dal D.M. n.
55 del 3 aprile 2013, a decorrere dalla data che sarà indicata dall’Amministrazione stessa in apposita comunicazione.
1. I pagamenti dell’Amministrazione avverranno a mezzo xxxxx con accreditamento sul conto corrente intestato alla Società n. XXXX presso la Banca xxxxxxx- Filiale di xxxxxx- codice ABI n. XXXXX codice CAB n. XXXX.
2. La Società si impegna a rendere note, con apposita comunicazione indirizzata all’Amministrazione, eventuali variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all’Amministrazione, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente di cui al precedente comma avranno effetto liberatorio.
3. In caso di applicazione delle penali di cui al successivo art. 25, sarà
facoltà dell’Amministrazione compensare - nel rispetto della normativa fiscale - il debito con il credito o rivalersi sulla cauzione, di cui al precedente art. 18, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.
.1 L’Amministrazione, nel caso di inadempienza alle obbligazioni assunte dalla Società con il presente Contratto non collegabili a cause di forza maggiore, potrà applicare le penali previste nell’Allegato Xxxxxxx di servizio del Capitolato Tecnico.
.2 In caso di inadempimento della Società, la stessa sarà tenuta al pagamento della specifica penale per tale inadempimento; la Società riconoscerà all’Amministrazione, mediante emissione di nota di credito, l’importo da corrispondere che sarà compensato sul primo pagamento utile. Il pagamento della relativa penale non esonera in nessun caso la Società dal rimuovere l’inadempimento stesso e non impedisce all’Amministrazione di agire in sede legale per il risarcimento dei danni subiti in seguito all’inadempimento.
.3 Qualora l’Amministrazione rilevi che vi sia stato un inadempimento dovrà darne comunicazione per iscritto alla Società motivando le proprie conclusioni ed evidenziando le penali che intende applicare. La Società, a sua volta, dovrà formulare per iscritto le proprie contro deduzioni entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione di inadempienza. Nel caso in cui le Parti siano in disaccordo in relazione alla sussistenza di un inadempimento e/o in relazione alla misura della penale connessa a tale inadempimento,
l’Amministrazione deciderà se applicare o meno le penali stesse, previa valutazione delle controdeduzioni della Società, fermo restando il diritto da parte della Società di attivare, in applicazione del successivo art. 31, eventuali iniziative a tutela dei propri interessi.
(Divieto di subappalto e di cessione del contratto).
1. E’ fatto divieto di subappaltare in tutto o in parte il servizio oggetto del presente appalto ad eccezione del Progetto B “Formazione per gruppo di monitoraggio interno” esclusivamente per la parte relativa all’erogazione dei corsi di formazione. Tale disciplina è regolata dalle disposizioni del Codice dei contratti ed è soggetta ad ogni altra disposizione nazionale e comunitaria legislativa o regolamentare applicabile.
2. E’ fatto divieto alla Società di cedere a terzi il presente contratto.
3. In caso di inosservanza da parte della Società degli obblighi derivanti dai precedenti commi 1, e 2, l’Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto e di incamerarne la cauzione, fermi restando i diritti di esecuzione in danno e del risarcimento di ogni maggior danno e spesa.
Articolo 19. (Cessione del credito).
1. La cessione del credito derivante dal presente contratto è regolamentata dall’art. 117 del Codice dei contratti pubblici.
Articolo 20. (Segreto d’Ufficio).
1. La Società si impegna, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall’Amministrazione,
a non divulgare - anche successivamente alla scadenza del contratto - notizie relative alla attività svolta dall’Amministrazione di cui sia venuta a conoscenza nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. La Società si impegna, altresì, a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia eventualmente venuta in possesso in ragione dell’incarico affidatole con il presente contratto.
2. La Società garantisce, inoltre, che, in attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente, adotterà le opportune misure volte a garantire la massima riservatezza sulle informazioni di cui venisse a conoscenza nell’espletamento della fornitura.
4. La Società si impegna, pertanto, a diffidare tutti i dipendenti e tutti coloro che comunque collaborino alla esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto alla più rigorosa osservanza del segreto d’ufficio, in conformità a quanto previsto dalle suddette norme, richiamando l’attenzione dei propri dipendenti su quanto disposto dall’art. 326 del Codice Penale, così come modificato dalla legge 26 aprile 1990, n. 86, che punisce la violazione, l’uso illegittimo e lo sfruttamento di notizie riservate.
Articolo 21. (Diritti di proprietà).
1. Le parti convengono che tutti i risultati delle prestazioni oggetto del presente contratto, nonché tutti i prodotti realizzati, compresa la documentazione, sono di proprietà dell’Amministrazione.
2. Tutte le copie dei prodotti e della documentazione, anche parziali,
dovranno essere consegnate al termine del presente contratto.
3. In conseguenza di quanto sopra stabilito, la Società riconosce all’Amministrazione tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento dei prodotti, nonché di tutte le conoscenze tecniche, dati, informazioni e quant’altro - anche oltre la scadenza del contratto, senza alcun compenso contrattuale.
4. E’ fatto divieto alla Società di presentare a convegni, seminari o attraverso pubblicazioni dati relativi al presente contratto senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione.
(Obblighi nei confronti del personale dipendente).
1. La Società si obbliga, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ad ottemperare nei confronti del personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro.
2. La Società si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del presente contratto e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria comunque applicabile; ciò anche nel caso in cui la Società non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associata. Più in generale e per ogni adempimento non espressamente richiamato nel presente contratto, la Società si assume
ogni obbligo nel confronti del personale impiegato lasciando indenne l’Amministrazione.
3. La Società si obbliga a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.
4. L’Amministrazione, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra, previa contestazione alla Società delle inadempienze ad essa denunciate dall’Ispettorato del lavoro, si riserva di operare una ritenuta pari, nel massimo, al 20% dell’importo delle fatture concernenti il periodo in cui l’inadempienza é stata accertata.
5. La ritenuta sarà svincolata soltanto dopo che l’Ispettorato predetto abbia dichiarato che le inadempienze sono state sanate; in tale ipotesi la Società non potrà avanzare alcuna pretesa per il ritardato pagamento.
6. La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo comporterà la risoluzione di diritto del presente atto, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
7. La Società dichiara, altresì, di mantenersi in regola con gli obblighi previsti dall’art. 17 della legge 68/99, in materia di diritto al lavoro dei disabili, come risulta dal certificato rilasciato dall’Autorità competente.
Articolo 23. (Responsabilità civile).
1. La Società assume in proprio ogni responsabilità impegnandosi a tenere indenne l’Amministrazione e/o il fornitore, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da parte di persone, cose e locali, tanto dell’Amministrazione che del fornitore che di terzi, in dipendenza della esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.
Articolo 24. (Xxxxxxxx e diritti d’autore).
1. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso la Società usi, nell’esecuzione delle attività di cui al presente contratto, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa.
2. La Società manleverà e terrà indenne l’Amministrazione da tutte le rivendicazioni legali, le responsabilità, le perdite ed i danni pretesi da qualsiasi persona, sia fisica che giuridica, a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti d’autore, di marchio e/o di brevetti italiani o stranieri, derivanti dall’uso di prodotti eventualmente ottenuti.
3. Qualora per la violazione dei diritti d’autore, di marchio e/o di brevetti italiani o stranieri, si addivenga ad una azione legale, la Società si adopererà affinché l’Amministrazione ottenga il diritto di continuare ad usare i suddetti prodotti.
4. Nel caso in cui non possa essere ottenuto tale diritto, la Società si adopererà affinché venga riconosciuto il diritto di modificare o sostituire i prodotti di cui sopra in modo che non siano più in condizione di violare diritti d’autore, marchi e/o di brevetti italiani o stranieri. Ove anche tale diritto non venga riconosciuto, la Società risarcirà all’Amministrazione tutti i danni subiti.
5. Ciascuna parte conviene di dare all’altra immediato avviso scritto qualora vengano intentate le azioni legali di cui sopra da parte di terzi.
6. La Società sosterrà i costi di difesa di tutti i gradi del giudizio, contro qualsiasi azione, per le violazioni di cui sopra, promosse nei confronti dell’Amministrazione ed in relazione alle prestazioni di cui all’oggetto.
Articolo 25. (Disposizioni antimafia).
1. La Società prende atto che l’affidamento della fornitura é subordinato all’integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti dell’organo di amministrazione della Società, non dovranno essere stati emessi provvedimenti che comportino, ai sensi della legislazione antimafia vigente nel corso di esecuzione del presente contratto, la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, quali misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né dovranno essere, altresì, pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero pronunciate condanne.
2. La Società si assume espressamente l’obbligo di comunicare
all’Amministrazione, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:
- l’eventuale istruzione di procedimenti, successivamente alla stipula del presente contratto, o l’eventuale emanazione di provvedimenti provvisori o definitivi nei riguardi della Società stessa, ovvero del suo rappresentante legale, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione;
- ogni variazione della propria composizione societaria rispetto a quella comunicata prima della stipula del contratto con la dichiarazione resa ai fini di cui all’art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, così come regolamentato dall’art. 116 del Codice dei contratti pubblici;
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione
antimafia emanata successivamente alla stipula del presente contratto.
3. La Società prende atto che l’Amministrazione recederà, per giusta causa, dal presente contratto, nell’ipotesi in cui taluno dei suoi amministratori muniti di rappresentanza o il direttore generale, o il Direttore dei lavori siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa “antimafia”. Il recesso sarà comunicato alla Società con lettera raccomandata A.R..
4. Nell’ipotesi di cui al precedente comma, nessuna pretesa risarcitoria potrà essere avanzata dalla Società che avrà esclusivamente diritto al pagamento delle prestazioni effettuate fino al momento del recesso.
Articolo 26. (Sicurezza sul luogo di lavoro).
1. La Società, nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, è tenuta, a sua cura e spese ed a pena di risoluzione del contratto, all’integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
2 La Società è inoltre tenuta ad adeguarsi ed uniformarsi a tutte le norme di legge, regolamenti ed alle prescrizioni tecniche che dovessero essere emanate dalle competenti autorità nel corso di validità del presente atto in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro.
3. Resta comunque convenuto che gli eventuali maggiori oneri derivanti dall’osservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra sono ad esclusivo carico della Società, che non può, pertanto, avanzare pretese di
compensi, ad alcun titolo, nei confronti dell’Amministrazione.
4. Restano parimenti ad esclusivo carico della Società le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra.
5. La Società si impegna ad effettuare, congiuntamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Amministrazione, apposito sopralluogo nei locali della sede in cui presterà servizio, al fine di prendere atto di eventuali rischi specifici ivi esistenti, in modo da adottare le opportune precauzioni e rendere edotti i propri dipendenti, nonché ad uniformarsi alle procedure di emergenza e di pronto soccorso sanitario in vigore presso la citata sede.
Articolo 27. (Informazione sui dati acquisiti
dall’Amministrazione).
1. La Società prende atto che i dati contenuti nel presente contratto ad essa riferiti e quelli forniti all’Amministrazione per la partecipazione alla gara rientrano nell’ambito della normativa vigente in fatto di trattamento dei dati personali che la Società dichiara di conoscere nella sua interezza.
2 Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa, la Società prende atto che:
a. l’Amministrazione é titolare del trattamento dei dati;
b. i dati forniti con la documentazione allegata al presente contratto vengono in adempimento di precisi obblighi di legge in ordine alla normativa antimafia;
c. i dati forniti nell’offerta allegata al presente contratto sono acquisiti ai
fini degli adempimenti contabili e del pagamento del corrispettivo contrattuale.
3. Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
4. L’Amministrazione potrà comunicare i dati suddetti ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. La Società con la stipula del presente atto acconsente espressamente al trattamento dei dati secondo le modalità indicate al presente articolo, fatto salvo quanto previsto dall’art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196.
(Recesso unilaterale dal contratto).
1. Il recesso unilaterale è ammesso nei casi previsti dalla legge, dal presente contratto e dal capitolato.
Articolo 29. (Domicilio legale).
2 A tutti gli effetti del presente atto la Società elegge il proprio domicilio legale in ............................ via ............................................
(Oneri fiscali e spese contrattuali con registrazione).
1. La Società riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali ad eccezione di quelli per i quali sussiste l’obbligo di rivalsa e tutte le spese contrattuali relative al presente atto.
2 A tal fine la Società dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell’esercizio d’impresa e che trattasi di operazioni soggette ad
I.V.A. di cui la Società è tenuta al versamento, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; conseguentemente, al presente atto, dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art.40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni e integrazioni.
(Controversie, clausola compromissoria e Foro competente).
1. Le controversie che dovessero eventualmente insorgere nell’interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione delle disposizioni del presente contratto sono prese in esame, per una composizione in via bonaria, dall’Amministrazione e dal rappresentante legale della Società.
2. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà delle parti di adire direttamente e in qualunque momento l’Autorità giudiziaria ordinaria.
.4 Foro competente è quello di Roma.
Articolo 32.
(Verifica sussistenza cause di incompatibilità con attività di monitoraggio).
1. Se l’aggiudicatario è un soggetto iscritto nell’elenco dei monitori presso AgID:
l’Amministrazione potrà risolvere anticipatamente il contratto se la Società (o una delle società, nel caso il soggetto sia composto da più imprese) si veda rifiutata o revocata, da parte dell’AgID, la qualificazione durante il periodo di validità del presente contratto. In tal caso la Società potrà pretendere esclusivamente il pagamento delle prestazioni eseguite fino alla risoluzione del contratto.
2. Se l’aggiudicatario non è un soggetto iscritto nell’elenco dei monitori presso AgID:
l’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento, il permanere dell’insussistenza delle cause di incompatibilità dichiarate al momento della partecipazione alla gara. Nel caso venga accertata l’esistenza di una o più cause di incompatibilità, l’Amministrazione potrà risolvere anticipatamente il contratto ed in tal caso la Società potrà pretendere esclusivamente il pagamento delle prestazioni eseguite fino alla risoluzione del contratto.
Articolo 33. (Numero degli originali).
1. Del presente contratto vengono create tre copie informatiche, delle quali una per l’Amministrazione, una per la Società e una da utilizzare ai fini della registrazione.
Richiesto nella mia qualità di Ufficiale Xxxxxxx ho ricevuto il presente atto, redatto, mediante strumenti informatici, da persona di mia fiducia e ne ho dato chiaramente lettura alle parti, da me interpellate, che lo hanno dichiarato pienamente conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono in mia
presenza, previa accertamento delle identità personali, con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82 del 2005, di seguito verificata a mia cura ai sensi dell’art.14 del DPCM 22.02.2013.
In presenza delle parti io Ufficiale Rogante ho sottoscritto il presente documento informatico con firma digitale
ROMA, gg.mese anno
La società
Il legale rappresentante
Il Ministero L’ufficiale Rogante
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