Contract
N. R.G. 2/2018 acc.ristrutt.
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
Seconda Sezione civile, fallimentare e delle esecuzioni forzate
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
Riunito in camera di consiglio e così composto:
dott.Xxxxx De Xxxxxx Presidente e Relatore
xxxx.Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx
xxxx.Xxxxxxxx Xxxxxxx Giudice
ha emesso il seguente
DECRETO DI OMOLOGAZIONE DI ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI
letto il ricorso proposto da in liquidazione in data 28.12.2018 col quale la ricorrente ha domandato al Tribunale l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti intervenuto con i propri creditori;
esaminati i documenti allegati alla domanda e preso atto che al ricorso è stata allegata (a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa, (b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l’elenco nominativo dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, (c) l’elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;
rilevato che l’imprenditore è la holding operativa del gruppo Innowatio con compiti amministrativi, di tesoreria, legali e informatici a favore di società controllate, che operano direttamente sul mercato del commercio e l’approvvigionamento, sia in Italia che all’Estero, per conto proprio e/o di terzi, di energia elettrica e altri prodotti energetici;
ritenuto che in liquidazione si trovi quantomeno in stato di crisi, come può evincersi dallo scioglimento anticipato della società deliberato in data 8.11.2017 dall’assemblea dei soci convocata ai sensi degli artt. 2446 e 2447
c.c. per sussistenza dei presupposti di cui all’art. 2446 c.c.;
osservato che l’art.182 bis. l.f. nel disciplinare gli accordi di ristrutturazione dei debiti lascia ampia libertà di scelta all’imprenditore circa le forme adottabili di regolazione della crisi e non esclude che possano avere contenuto integralmente liquidatorio, come nella specie;
considerato che contestualmente al ricorso ex art.182 bis l.f. proposto da in liquidazione è stato proposto analogo ricorso da parte della
partecipata in liquidazione, quand’anche gli accordi siano
supportati da piani disgiunti che valorizzano debitamente le distinte masse attive e passive;
preso atto che le due società hanno sottoscritto con i creditori finanziari un unico accordo ma questo deve ritenersi ammissibile e non contrario alle finalità dell’istituto in quanto funzionale ad una ristrutturazione coordinata tra le società dell’indebitamento;
valutato che il ricorrente ha dimostrato di aver raggiunto accordi complessivi con i creditori rappresentanti crediti per euro 74.226.998, pari al 87,70 dei crediti stessi;
ritenuta sufficiente la produzione degli accordi sottoscritti in originale in quanto, se da un lato non si palesa affatto indispensabile l’autentica delle sottoscrizioni delle singole adesioni, dovendosi valorizzare in principalità la natura stragiudiziale e privatistica dell’accordo, dall’altro lato giova sottolineare che la forma dell’atto pubblico e della scrittura privata autenticata si mostra obbligatoria solo per gli atti per i quali tale modalità sia legalmente prevista ad substantiam, atti nel cui novero non figurano gli accordi di ristrutturazione;
considerato non pertinente il richiamo all’art.11 L.7/12/1995 n.581, il quale, invero, concerne gli atti relativi all’attività d’impresa iscrivibili a domanda nel Registro delle Imprese, non quelli afferenti a procedimenti di regolazione della crisi di impresa – quali gli accordi di ristrutturazione e i concordati preventivi –in relazione ai quali l’iscrizione è specificatamente imposta dalla legge, sia a tutela dei terzi che contraggono con l’impresa, sia a salvaguardia dell’operatività degli strumenti protettivi previsti dalle procedure di composizione della crisi d’impresa anche in relazione all’esenzione dalla revocatoria dei pagamenti in esecuzione delle procedure in parola (a conforto si veda il Prontuario adempimenti pubblicitari in materia di procedure concorsuali delle Camere di Commercio della Lombardia- ultima edizione 2016 che non prevede per gli accordi di ristrutturazione l’autentica delle sottoscrizioni degli accordi);
rilevato che l’accordo prevede il pagamento integrale dei creditori non aderenti;
tenuto conto che al ricorso è stata allegata la relazione redatta dalla dott.ssa *, dottore commercialista iscritto nel registro dei revisori contabili, che attesta in maniera adeguata l’attuabilità dell’accordo e la sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei;
osservato che l’accordo con i creditori finanziari prevede plurime condizioni sospensive, ma le stesse non paiono ostative all’omologazione atteso che "il sistema processuale non esclude l'emanazione di provvedimenti giurisdizionali la cui efficacia sia sottoposta a condizione" nell'ipotesi in cui la condizione sospensiva "non necessiti di uno strumento di verificazione di tipo contenzioso ma solo se l'elemento condizionante sia certo e inequivoco" (Cass. 6.10.2015 n.19895),
valutato che la disciplina degli accordi di ristrutturazione prevede la loro pubblicazione iniziale nel Registro delle Imprese nonché la pubblicazione del provvedimento di omologazione, a cui si ricollega l’efficacia dell’accordo, ex art.182 bis II co. l.f., ma i terzi potrebbero non venire a conoscenza del verificarsi
delle condizioni cui l’accordo è subordinato, per cui la risultanza del pubblico registro potrebbe rivelarsi fallace;
ritenuto che sia necessario prevedere uno strumento di pubblicità dell’avveramento delle condizioni cui è sospensivamente condizionato l’efficacia dell’accordo che può essere identificato nel deposito di scrittura privata di natura ricognitiva autenticata da notaio sottoscritta dal liquidatore della società che dia conto dell’avveramento o non avveramento delle condizioni e della comunicazione inviata alle creditrici finanziarie circa l’avveramento delle condizioni ai sensi dell’art.10.2 dell’accordo del 21.12.2018, da pubblicare nel registro delle Imprese nelle stesse forme e modalità previste per la pubblicazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti (in senso analogo v. Trib. Verona 11.12.2015);
notato che l’accordo è stato pubblicato nel registro delle imprese in data 7.1.2019 (data questa di evasione dell’istanza di pubblicazione del 27.12.2018) e sono decorsi trenta giorni senza che siano state proposte opposizioni;
valutato che sussistono tutte le condizioni di legge per l’omologazione del
concordato;
P.Q.M.
visto l’articolo 182 bis del regio decreto 16 marzo 1942 n° 267, così provvede:
I. omologa l’accordo di ristrutturazione dei debiti proposto dalla società
Via in persona del liquidatore e legale
rappresentante | con i creditori di seguito indicati: | ||
Creditori aderenti | Importo | Incidenza | |
Creditori finanziari | |||
15.957.382,19 | 18,9% | ||
614.419,66 | 0,7% | ||
2.912.632,37 | 3,4% | ||
277.110,40 | 0,3% | ||
6.873.199,94 | 8,1% | ||
2.066.660,95 | 2,4% | ||
1.958.333,50 | 2,3% | ||
156.145,12 | 0,2% | ||
Totale creditori finanziari | 30.815.884,13 | 36,3% | |
Creditori finanziari Clens | |||
3.248.742,26 | 3,8% | ||
Totale creditori finanziari Clens | 3.248.742,26 | 3,8% | |
Creditori non finanziari | |||
54.182,42 | 0,1% |
Totale creditori non finanziari 54.182,42 | 0,1% |
Creditori non finanziari Youtrade | |
35.793.239,80 | 42,3% |
1.442.000,00 | 1,7% |
500.000,00 | 0,6% |
580.528,61 | 0,7% |
350.878,00 | 0,4% |
497.535,16 | 0,6% |
482.928,26 | 0,6% |
297.079,01 | 0,4% |
164.000,00 | 0,2% |
Totale creditori non finanziari Youtrade 40.108.188,84 | 47,5% |
| |
Totale creditori aderenti 74.226.997,65 | 87,7% |
che rappresentano l’87,70% dei crediti risultanti dal ricorso | del |
debitore e dalla documentazione dallo stesso allegata ai sensi | |
dell'art.161 l.f., | |
dispone che il presente decreto sia pubblicato nel Registro | delle |
Imprese, | |
dispone che dell’avveramento o del mancato avveramento | delle |
condizioni cui è sospensivamente condizionato l’efficacia dell’accordo sia data pubblicità a mezzo di deposito di scrittura privata di natura ricognitiva autenticata da notaio sottoscritta dal liquidatore della società che dia conto dell’avveramento o non avveramento delle condizioni e della comunicazione inviata alle creditrici finanziarie circa l’avveramento delle condizioni ai sensi dell’art.10.2 dell’accordo del 21.12.2018
Bergamo, 13/02/2019
Il Presidente
dott. Xxxxx De Xxxxxx