Model agreement for a licence on digitisation of out of print works
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i2010: Digital Libraries, High Level Expert Group, Copyright Subgroup
Alla traduzione del Report del Copyright Subgroup dell’High Level Expert Group di i2010: Digital Libraries, pubblicata nel precedente numero di Digitalia, segue qui la traduzione dell’allegato, relativo ad un modello di licenza, predisposto dagli esperti, utilizzabile nelle procedure di digitalizzazione di opere esaurite.
Modello di accordo per una licenza di digitalizzazione di opere esaurite*
Traduzione di Xxx Xxxxxxx
LA PRESENTE LICENZA è stipulata in data [data]
TRA: [denominazione estesa del concedente / dell’ente cui appartiene e del legale rappre- sentante firmatario della licenza] con sede in [indirizzo comprensivo di numero di fax e indirizzo di posta elettronica se tale è la forma prescelta per eventuali comunicazioni] (“il concedente”)
E: [denominazione estesa dell’ente concessio- nario e del rappresentante legale firmatario della licenza] con sede in [indirizzo compren- sivo di numero di fax e indirizzo di posta elet- tronica se tale è la forma prescelta per even- tuali comunicazioni] (“il concessionario”).
PREMESSA
A) CONSIDERANDO che il presente accordo deve
essere inteso come soluzione pratica concor- data tra le categorie interessate per dirimere una serie di questioni legate alle attività di digitalizzazione, ivi comprese le richieste avanzate da biblioteche e altre istituzioni cul- turali,
B) E CONSIDERANDO che il presente accordo intende tenere conto di usi e buone pratiche vigenti a livello nazionale nelle relative aree in ciascuno Stato membro dell’Unione Europea,
C) E CONSIDERANDO che il presente accordo è pensato come strumento di applicazione del concetto espresso al punto 6(b) della racco- mandazione della Commissione Europea del 24 agosto 2006, secondo il quale i meccani- smi istituiti per facilitare l’uso di tali opere dovrebbero in linea di principio essere istitui- ti o promossi su base volontaria,
D) E CONSIDERANDO che anche qualora le biblioteche siano autorizzate per legge a digitalizzare un’opera (ovvero siano previste eccezioni o limitazioni del diritto esclusivo di riproduzione), gli articoli 2 e 3 e i pream- boli 21-24 e 40 della Direttiva 2001/29 della Commissione Europea stabiliscono che il diritto di riproduzione, il diritto di comuni- cazione al pubblico e il diritto di messa a disposizione sono diritti distinti, che com- portano in ciascun caso l’ottenimento di autorizzazioni separate dai titolari dei diritti in questione,
* Il testo inglese è consultabile all’indirizzo Web: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx_xxxxxxx/xxxxxxxx/xx/xxxxxxxx.xxx?xxxxxxxxxxxxxx&xxx_xxx000.
E) E CONSIDERANDO che il seguente accordo è pensato per autorizzare atti non già oggetto di altre disposizioni o licenze vigenti,
F) E CONSIDERANDO il consenso esistente sul fatto che il titolare dei diritti deve poter esse- re libero di scegliere di digitalizzare egli stesso un’opera e che in tal caso l’accesso all’opera, anche da parte della biblioteca, può essere ottenuto dal titolare stesso dei diritti,
G) E CONSIDERANDO il consenso esistente sul fatto che è a discrezione esclusiva del titolare dei dirit- ti scegliere di dichiarare un’opera come tuttora in stampa se sono disponibili in commercio, in forma on-line od off-line, altre edizioni dell’ope- ra suddetta e la messa a disposizione dell’edizio- ne esaurita comporti un conflitto con il legittimo interesse del titolare dei diritti quanto alla com- mercializzazione dell’edizione alternativa,
si concorda quanto segue:
1. Definizioni | |
1.1. Accesso in loco | Possibilità per l’utente autorizzato di accedere al materiale licenziato e/o alla versione digitalizzata su terminali collocati all’interno dei locali della biblioteca. |
1.2. Autore | La persona fisica che ha creato (o le persone fisiche che hanno creato) l’opera. |
1.3. Utente autorizzato | Il soggetto, sia esso una persona fisica o un’entità legale, autorizzato a utilizzare, nel rispetto del regolamento della biblioteca e delle condizioni specificate nel presente accordo, il servizio specifico fornito dalla biblioteca stessa, servizio tramite il quale tale soggetto accede al materiale licenziato. |
1.4. Digitalizzazione | Procedimento tecnico che genera una copia fedele del materiale licenziato in forma leggibile dalla macchina. |
1.5. Versione digitalizzata | Una copia fedele del materiale licenziato prodotta in forma leggibile dalla macchina nel quadro del presente accordo. |
1.6. Erogazione del documento | Erogazione (fisica) o trasmissione (elettronica) di un’opera a un cliente remoto e su richiesta di quest’ultimo. |
1.7. Uso finale | Gli usi legittimi da parte dell’ultima persona fisica o entità legale nella catena degli usi consentiti da o tramite il presente accordo. |
1.8. Utenti finali | I soggetti, siano essi persone fisiche o entità legali, che accedono legittimamente all’uso dell’opera sulla base del presente accordo. |
1.9. Materiale licenziato | Opere esaurite oggetto del presente accordo (ed elencate nell’Allegato I) e loro copie se realizzate nel quadro del presente accordo. |
1.10. Concessionario | La biblioteca concessionaria che il presente accordo autorizza a operare. |
1.11. Concedente | Il concedente è il soggetto, sia esso una persona fisica o un’entità legale, autorizzato a rilasciare una licenza per gli usi oggetto del presente accordo, in quanto detentore o titolare dei diritti necessari a concedere licenza idonea o in quanto soggetto autorizzato a fare ciò in veste di rappresentante del titolare dei diritti. |
1.12. Messa a disposizione del pubblico | La messa a disposizione del materiale licenziato attraverso una trasmissione interattiva su richiesta, caratterizzata dalla |
possibilità per il pubblico di accedere al materiale dal luogo e nel momento da essi individualmente scelto. | |
1.13. Rete aperta | Una rete che non può essere considerata una rete sicura. |
1.14. Opera esaurita | Un’opera che il titolare dei diritti ha dichiarato non più disponibile in commercio, a prescindere dall’esistenza o meno di copie tangibili dell’opera stessa custodite nelle biblioteche o diffuse tra il pubblico. |
1.15. Data di esaurimento dell’opera | La data in cui l’opera è stata dichiarata esaurita secondo quanto riportato nell’Allegato I. |
1.16. Finalità del presente accordo | Il presente accordo è valido a fini esclusivamente non commerciali. Ciò significa che il concessionario non deve trarne vantaggi commerciali, siano essi diretti o indiretti. Lo sfruttamento commerciale è oggetto di un accordo separato (o di più accordi separati). |
1.17. Diritto di comunicazione al pubblico | Il diritto esclusivo così come definito dall’articolo 3 della Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione. |
1.18. Diritto di messa a disposizione | Il diritto esclusivo così come definito dall’articolo 3 della Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione. |
1.19. Diritto di riproduzione | Il diritto esclusivo così come definito dall’articolo 2 della Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione. |
1.20. Titolare dei diritti | Il soggetto, sia esso persona fisica o entità legale, titolare dei diritti necessari a rilasciare al concessionario la presente licenza. Il fatto che tale soggetto sia l’autore, l’editore o altro, dipenderà dalle circostanze degli accordi contrattuali/della normativa applicabile. |
1.21. Rete sicura | Una rete (sia essa stand-alone o virtuale, sia essa parte integrante di Internet, o abbia essa la forma di una intranet o una extranet o altro), il cui accesso sia limitato ai soli utenti autorizzati tramite controlli efficaci, quali controlli efficaci di password o convalide efficaci dell’indirizzo IP. |
1.22. Opera | Una poesia, un romanzo, un articolo, ecc., come anche la sua manifestazione fisica o elettronica (ad esempio in forma di libro, rivista, e-book, CD, film, pezzo musicale, ecc.). |
1.23. Opera protetta da diritto d’autore | Un’opera, così come definita al punto 1.22, tutelata dalle normative sul diritto d’autore. |
1.24. Opera non protetta da diritto d’autore | Un’opera, così come definita al punto 1.23, non tutelata dalle normative sul diritto d’autore, a prescindere dalle ragioni per cui la tutela non si applica (ad esempio a prescindere dal fatto che il diritto d’autore sia estinto o piuttosto che l’opera sia di una tipologia cui la tutela del diritto d’autore non si applica affatto). |
2. Parti contraenti l’accordo
2.1. Il concedente è autorizzato a rilasciare una licenza per gli usi oggetto del presente accor- do in quanto [SCEGLIERE L’ALTERNATIVA APPROPRIA- TA E CASSARE LE RIMANENTI:]
autore dell’opera (o delle opere) in questione e titolare dei diritti necessari a concedere licenza idonea agli usi oggetto del presente accordo,
editore dell’opera (o delle opere) in questione e titolare dei diritti necessari a concedere licenza idonea agli usi oggetto del presente accordo,
legale rappresentante del titolare dei diritti con riferimento a tutti i diritti necessari a con- cedere licenza idonea agli usi oggetto del pre- sente accordo.
2.2. Il concessionario ha facoltà di commissio- nare l’effettuazione di procedure tecniche, quali la digitalizzazione, a terzi ritenuti idonei al compito. Purtuttavia, la piena responsabili- tà e l’obbligo nei confronti del concedente di garantire l’applicazione formale e sostanziale del presente accordo ricadono e continuano a ricadere sul concessionario, tanto in relazione all’operato del concessionario medesimo quanto a quello di terze parti, personale, fun- zionari, agenti o altri soggetti da egli incarica- ti a operare secondo le finalità del presente accordo.
3. L’accordo
3.1. Il concedente rilascia al concessionario una licenza non esclusiva e non trasferibile valida per tutti gli usi consentiti del materiale licenziato, così come definiti dalla clausola 4, per la durata e nei limiti delle finalità del pre- sente accordo, previo un compenso pari a [INSERIRE CIFRA], da corrispondere entro [INSERI- RE SPECIFICA TEMPORALE], purché il concessiona- rio adempia agli obblighi di cui all’articolo 6 (Procedura) e 7 (Obblighi ulteriori) e rispetti le
limitazioni di cui alla clausola 5.
3.2. Qualora il titolare dei diritti dovesse rinunciare al compenso, le parti riconoscono che il presente accordo rimarrà pienamente vincolante per entrambe le parti e si impegna- no a prendere tutte le misure necessarie affin- ché continui a esserlo.
3.3. Regime del diritto d’autore del materiale licenziato e della versione digitalizzata.
3.3.1. Per eliminare ogni dubbio, si sottolinea che il titolare dei diritti mantiene tutti i diritti di proprietà intellettuale sul materiale licenzia- to, versione digitalizzata e tutti i metadati sul- l’opera creati dal titolare dei diritti e già esi- stenti al momento della firma del presente accordo compresi.
3.3.2. Qualora la normativa applicabile consi- deri la versione digitalizzata un’opera distinta, il concessionario cede al concedente tramite il presente accordo i diritti sulla versione digita- lizzata.
3.4. Il concedente ha diritto di revocare in qualunque momento la presente licenza così da ritirare integralmente il materiale licenziato, di ritirarne una componente o parte di una componente, qualora egli non sia più titolare dei diritti necessari alla presente licenza, o qualora abbia ragionevoli motivi per ritenere che il materiale ritirato o la parte di materiale ritirata violi il diritto d’autore o abbia carattere diffamatorio, osceno, illegale o altrimenti dub- bio, o qualora desideri rimettere in commercio il materiale licenziato integralmente, nella misura di una sua componente o di parte di una sua componente.
3.4.1. Il concedente è tenuto a operare in ottemperanza alla procedura prevista dalla clausola 6.3 del presente accordo.
3.4.2. Quando il materiale ritirato di cui alla clausola 3.4 superi in percentuale il 10% di un titolo del materiale licenziato, il concessionario potrà richiedere al concedente il rimborso delle spese che potrà dimostrare di aver soste-
nuto per la digitalizzazione e la messa a dispo- sizione del materiale licenziato, rimborso che sarà commisurato pro rata alla percentuale di materiale ritirato.
3.5. Le parti contraenti si impegnano a risolve- re amichevolmente e in buona fede ogni con- troversia che dovesse insorgere, e qualora non fosse possibile conciliare la controversia in tempi ragionevoli concordano di ricorrere a procedure alternative di risoluzione.
[ALTERNATIVA A: CONCEDENTE E CONCESSIONARIO ENTRAMBI RESIDENTI E OPERANTI (ESCLUSIVAMENTE) NEL MEDESIMO PAESE, OVVERO NESSUN ELEMENTO DI TRANSNAZIONALITÀ:
3.6. [INSERIRE SPECIFICHE in armonia con la tradi- zione giuridica interessata. ALTRIMENTI, laddove consentito dalla normativa nazionale, ricorrere all’Alternativa B]. I costi relativi alla procedura alternativa di risoluzione della controversia saranno suddivisi tra le parti secondo quanto disposto in sede di risoluzione della controver- sia stessa o, in assenza di disposizioni in meri- to, in ugual misura].
[ALTERNATIVA B: CONCEDENTE E CONCESSIONARIO RESIDENTI IN PAESI DIVERSI E / O SUSSITENZA DI UN ELEMENTO DI TRANSNAZIONALITÀ NELL’ACCORDO:
3.7. Qualora si verificasse disaccordo tra le parti circa l’interpretazione del presente accor- do di licenza o dei diritti e dei vincoli che ne conseguono per le due parti, queste ultime dovranno in prima istanza rivolgersi a un esperto indipendente nominato di comune accordo o, in assenza di tale accordo, designa- to dall’Organizzazione mondiale per la pro- prietà intellettuale (Ompi) tramite il proprio Centro di arbitraggio e mediazione. La funzio- ne di tale esperto sarà quella di fornire un parere autorevole e non di arbitrare la contro- versia, e la sua decisione (che dovrà pervenire in forma scritta e illustrare le motivazioni della stessa) non impedirà alle parti di tutelare ulte-
riormente i propri interessi in sede di tribuna- le. Ciascuna delle parti sarà tenuta a fornire all’esperto tutte le informazioni da lui stesso richieste, in misura ragionevole, al fine di ela- borare il proprio parere. I costi dell’esperto saranno suddivisi tra le parti secondo quanto ritenuto equo e ragionevole dall’esperto stes- so o, in assenza di disposizioni in merito, in ugual misura].
4. Usi consentiti
4.1. Il concessionario ha diritto a digitalizzare il materiale licenziato.
4.2. Il concessionario ha diritto ad accedere alla versione digitalizzata.
4.3. Nei limiti delle finalità del presente accor- do, il concessionario ha diritto a riprodurre la versione digitalizzata, in forma cartacea o elet- tronica e in numero adeguato di copie, esclu- sivamente a fini di backup e conservazione, salvo eccezioni previste dalla normativa appli- cabile o da altre licenze vigenti.
4.4. Il concessionario ha diritto ad archiviare in maniera sistematica la versione digitalizzata al fine di facilitare le operazioni di ricerca e recu- pero.
4.5. Il concessionario ha diritto a fornire agli utenti autorizzati accesso in loco alla versione digitalizzata.
4.6. Il concessionario ha diritto a fornire agli utenti autorizzati accesso alla versione digita- lizzata attraverso reti sicure.
4.7. Gli utenti autorizzati hanno diritto a:
4.7.1. ricercare, visionare, recuperare e consul- tare a video la versione digitalizzata,
4.7.2. effettuare operazioni di salvataggio elettronico di parti della versione digitalizza- ta a scopo personale [SECONDO LE MODALITÀ CONCORDATE DAL CONCEDENTE E DAL CONCESSIONA- RIO TRAMITE ACCORDO SEPARATO] o [SECONDO LE
MODALITÀ PREVISTE DALLA LEGGE. LEGGE [INDICARE LA LEGGE APPLICABILE TENENDO CONTO DELL’XXXX- XXXX 00.0.0 XXX XXXXXXXX XXXXXXX] ] [XXXXX- NERE CIÒ CHE È PERTINENTE, CASSARE CIÒ CHE È RIDONDANTE]
4.7.3. Stampare in copia singola parti della versione digitalizzata [COSÌ COME CONCORDATO DALLE PARTI NELL’ACCORDO [INSERIRE SPECIFICHE], ] o [COSÌ COME PREVISTO DALLA LEGGE. LEGGE [INDICARE
LA LEGGE APPLICABILE TENENDO CONTO DELL’ARTICOLO
10.1.1 DEL PRESENTE ACCORDO] ] [MANTENERE CIÒ CHE È PERTINENTE, CASSARE CIÒ CHE È RIDONDANTE].
4.7.4. L’utente autorizzato non ha facoltà di inoltrare, integralmente o in parte, la versione digitalizzata dell’opera ad alcuno.
4.8. Il concessionario ha diritto a fornire ad altre biblioteche accesso on-line alla versione digitalizzata affinché esse possano metterla a disposizione dei propri utenti autorizzati nei limiti delle finalità del presente accordo, a condizione che ciò sia stato concordato con il concedente tramite un apposito accordo alle- gato / non allegato [CASSARE CIÒ CHE È XXXXX- XXXXX] al presente accordo.
4.9. Il concessionario ha diritto a fornire a terzi accesso on-line alla versione digitalizzata nel quadro del presente accordo, a condizione che ciò sia stato concordato con il concedente tra- mite una idonea licenza separata allegata / non allegata [CASSARE CIÒ CHE È RIDONDANTE] al presente accordo.
4.10. La presente licenza non comporta rinun- cia alcuna dei diritti o benefici disposti per legge da eccezioni normative al diritto d’auto- re applicabili al concessionario.
4.11 [MANTENERE CIÒ CHE È PERTINENTE, CASSARE CIÒ CHE È RIDONDANTE]
Il concessionario ha facoltà di richiedere all’uten- te il pagamento di un contributo esclusivamente mirato al recupero delle spese sostenute, ivi com- prese in particolare le spese di licenza oggetto dell’articolo 3 del presente accordo;
O:
Il concessionario ha facoltà di richiedere all’utente il pagamento di un contributo non esclusivamente mirato al recupero delle spese sostenute. Il concessionario è pertanto auto- rizzato a trarre un guadagno netto da qualun- que uso consentito dell’opera.
O:
Il concessionario ha facoltà di richiedere all’utente il pagamento di un contributo non esclusivamente mirato al recupero delle spese sostenute. Il Concessionario è pertanto auto- rizzato a trarre un guadagno netto dai seguen- ti usi dell’opera [ELENCARE GLI USI IN QUESTIONE]:
O:
Il concessionario non ha facoltà di richiedere all’utente il pagamento di un contributo, tenendo conto dell’articolo 3 del presente accordo.
5. Limitazioni
5.1. Il concessionario non è autorizzato a forni- re ad alcuno accesso al materiale licenziato o alla versione digitalizzata attraverso reti aperte.
5.2. Non è consentito né al concedente né agli utenti autorizzati di rimuovere o alterare i nomi degli autori o le indicazioni di proprietà intellettuale riportate dagli editori o altre indi- cazioni o identificazioni o esclusioni di respon- sabilità quali appaiono nel materiale licenziato o sul medesimo.
5.3. Non è consentito né al concedente né agli utenti autorizzati di alterare, accorciare, adat- tare o modificare il materiale licenziato, fuor- ché nella misura necessaria a renderlo fruibile dall’utente autorizzato su schermo di compu- ter o nelle altre modalità consentite dal pre- sente accordo. Per eliminare ogni dubbio, si sottolinea che non è consentito alterare le parole o l’ordine delle stesse.
5.4. Il presente accordo non prevede il diritto
per il concessionario di produrre successive digitalizzazioni del materiale licenziato o della versione digitalizzata in altri formati, fatto salvo per quanto previsto dalla clausola 4.3 o quanto necessario a garantire la continuità di uso del materiale alla luce dell’evoluzione degli standard dei sistemi operativi, delle applicazioni software o dei formati dei dati.
6. Procedure
6.1. Procedure di digitalizzazione
[ALTERNATIVA A: CASO IN CUI LA DIGITALIZZAZIONE È EFFETTUATA DALLA BIBLIOTECA:]
6.1.1. Il concessionario ha facoltà di organiz- zare la digitalizzazione del materiale licenziato nel modo ritenuto più pratico purché assicuri l’ottemperanza al presente accordo.
6.1.2. Di norma, il concessionario sarà in pos- sesso di una copia del materiale licenziato che procederà a digitalizzare. Quando il concessio- nario non possegga una copia del materiale licenziato o di parte di esso, il concedente indicherà al concessionario una fonte cui rivol- gersi per ottenere una copia da digitalizzare.
6.1.3. Il concessionario garantirà che la versio- ne digitalizzata sia accessibile su richiesta dalle associazioni ufficialmente designate a rappre- sentare le persone con disabilità visiva o forte- mente rappresentative delle persone con visi- bilità visiva, o nelle modalità previste per legge tenendo conto di quanto specificato all’artico- lo 10.1.1 del presente accordo, purché il con- cessionario ponga in essere misure adeguate a prevenire usi non consentiti del materiale.
6.1.4. Il concessionario fornirà una copia della versione digitalizzata al concedente.
6.1.5. Il concessionario fornirà inoltre al con- cedente accesso alla versione digitalizzata all’interno dei propri sistemi, purché ciò non sia in conflitto con altri accordi sottoscritti dal concessionario stesso.
6.1.6. Il concessionario farà uso dei metadati già esistenti sull’opera, se adeguati, e tutti i metadati eventualmente creati dal concessio- nario per scopi propri dovranno essere genera- ti in un formato comunemente concordato da
concedente e concessionario e xxxxx a dispo- sizione del concedente qualora egli li richieda.
[ALTERNATIVA B: CASO IN CUI TITOLARE DEI DIRITTI SCEGLIE DI EFFETTUARE LA DIGITALIZZAZIONE EGLI STESSO]:
6.1.7. Il concedente ha facoltà di organizzare
la digitalizzazione del materiale licenziato nel modo ritenuto più pratico purché assicuri l’ot- temperanza al presente accordo.
6.1.8. Il concedente garantirà che la versione digitalizzata sia accessibile dalle persone con disabilità visiva.
6.1.9. Il concedente collaborerà con il conces- sionario affinché quest’ultimo possa connet- tersi alle risorse del concedente contenenti la versione digitalizzata.
6.1.10. Il concedente erogherà tutti i metada- ti sul materiale licenziato e la versione digita- lizzata in un formato concordato dalle parti.
6.2. Procedure per l’accessibilità dell’opera
6.2.1. Il concessionario utilizzerà i metadati sul materiale licenziato e la versione digitalizzata di cui all’articolo 6.1.
6.3. Procedure per il ritiro dell’edizione
6.3.1. L’articolo 3.4 stabilisce che il conceden- te può decidere in qualunque momento di revocare la licenza oggetto del presente accor- do, ad esempio quando desideri commercializ- zare il materiale licenziato in qualunque moda- lità da egli ritenuta opportuna.
6.3.2. Il concedente è tenuto a notificare per iscritto le proprie intenzioni al concessionario [INSERIRE RIFERIMENTO TEMPORALE: ovvero NUMERO DI MESI O DATE DI CALENDARIO CHIARAMENTE INTER- PRETABILI ECC.] e il concessionario ha facoltà di richiedere al concedente il rimborso delle spese che potrà dimostrare di aver sostenuto per la digitalizzazione e messa a disposizione della versione digitalizzata.
6.3.3. Il concessionario dovrà riconsegnare la versione digitalizzata al concedente secondo modalità che dovranno essere concordate dalle parti. Il concessionario ha facoltà di man-
tenere la versione digitalizzata a fini esclusivi di uso in loco, purché la stessa continui a esse- re conforme alla legge (per ciò che concerne diffamazione ecc.). Per ciò che concerne il rimborso delle spese sostenute di cui all’arti- colo 3.4.2 del presente accordo, i capitoli di spesa rimborsabili sono stabiliti da concedente e concessionario nell’accordo congiunto alle- gato alla presente licenza. Eventuali sostitu- zioni dell’opera riconsegnata dovranno essere concordate da concedente e concessionario tramite un accordo separato.
6.3.4. Quando appropriato, il concedente for- nirà al concessionario una nuova versione digi- talizzata secondo modalità da concordare tra le parti tenendo conto di quanto alla clausola
6.3.3 del presente accordo.
7. Obblighi ulteriori del concessionario
7.1. Il concessionario darà comunicazione al concedente con frequenza [INSERIRE FREQUENZA: AD ES. ANNUA, MENSILE, SEMESTRALE, ECC.] circa:
7.1.1. la frequenza di accesso alla versione digitalizzata,
7.1.2. [INFORMAZIONI DI ALTRO GENERE CHE SI DESI- DERI SPECIFICARE NEI SINGOLI ACCORDI].
7.2. Eccezion fatta per le spese di cui agli arti- coli 3.5, 3.6 e 3.7 del presente accordo, tutte le spese del presente accordo saranno a carico del concedente, salvo diversamente concorda- to in forma scritta.
7.3. Il concessionario è tenuto a:
7.3.1. prendere tutte le ragionevoli misure per garantire che tutti gli utenti autorizzati siano adeguatamente informati dell’importanza di rispettare i diritti di proprietà intellettuale del materiale licenziato e delle sanzioni previste per chi viola tali diritti;
7.3.2. prendere tutte le ragionevoli misure per garantire che gli utenti autorizzati siano consa- pevoli dei termini e delle condizioni del presen- te accordo e si impegnino a rispettarli; prende- re tutte le ragionevoli misure per vigilare sull’ot-
temperanza di tali termini e condizioni e, qualo- ra fossero riscontrati usi non consentiti o viola- zioni di altra natura, informare prontamente il concedente e porre in essere tutti i provvedi- menti ragionevoli ivi compreso il ricorso, quan- do appropriato, ad azioni disciplinari, tanto al fine di assicurare la cessazione delle violazioni quanto di prevenirne il ripetersi;
7.3.3. prendere tutte le ragionevoli misure per garantire che solo gli utenti autorizzati possa- no accedere alla versione digitalizzata.
8. Durata e scadenza
8.1. Il presente accordo scade [MANTENERE CIÒ CHE È PERTINENTE, CASSARE CIÒ CHE È RIDONDANTE]
in data concordata dalle parti contraenti l’ac- cordo [INSERIRE DATA]. Esso è da considerarsi automaticamente rinnovato per [INSERIRE NUMERI DI MESI O DI ANNI] salvo volontà contra- ria notificata in forma scritta [INSERIRE NUMERO DI MESI] prima della data di scadenza dell’ac- cordo.
O:
al momento dell’estinzione del diritto d’autore sul materiale licenziato.
8.2. Il concedente ha inoltre facoltà di rescin- dere dal presente accordo previo un termine di notifica scritta al concessionario di [INSERIRE RIFERIMENTO TEMPORALE]. Allo scadere dell’ac- cordo tutti i diritti di proprietà su tutti i meta- dati creati dal concessionario sono automati- camente ceduti al concedente, anche se ciò non lede il diritto del concessionario a conti- nuare a fare gratuitamente uso dei metadati in questione a fini di catalogazione.
8.3. Allo scadere dell’accordo decadono auto- maticamente tutti i diritti e gli obblighi delle parti, fatto salvo per ciò di cui alle clausole 8.2 e 9.1.
9. Garanzie e indennizzi
9.1. Con riferimento ai diritti necessari a rila- sciare al concessionario la licenza stipulata alla
clausola 3.1, il concedente garantisce al con- cessionario di detenere o avere la titolarità di tali diritti, o di essere in possesso di autorizza- zioni sufficienti in relazione a essi, e garantisce inoltre che gli usi consentiti del materiale licenziato oggetto della suddetta licenza non sono in alcun modo lesivi del diritto d’autore e di altri diritti di proprietà o di proprietà intel- lettuale di alcuna persona fisica o entità lega- le. Il concedente indennizzerà e risarcirà il con- cessionario per qualunque perdita, danno, costo, onere o spesa (ragionevoli spese legali e di prestazione professionale incluse) derivante da eventuali procedimenti giudiziari aperti a carico del concessionario per avvenuta o sup- posta violazione di tali diritti. Tale indennizzo perdurerà, qualunque siano le circostanze, oltre la scadenza del presente accordo. L’indennizzo non sarà applicabile qualora il concessionario abbia emendato o usato (o abbia consentito ad altri di emendare o usare) il materiale licenziato secondo modalità non autorizzate dal presente accordo.
10. Miscellanea
10.1. Normativa applicabile.
10.1.1. Il presente accordo sarà governato e inteso in conformità con la legge [NAZIONALE] e le parti concordano, senza possibilità di revo- ca, che ogni controversia derivante dal presen- te accordo o connessa a esso sarà soggetta alla e ricadrà nella giurisdizione dei tribunali [NAZIONALI]. [QUALORA IL CONCEDENTE E IL CONCES- SIONARIO SIANO GOVERNATI DA ORDINAMENTI LEGI- SLATIVI NAZIONALI DIVERSI, L’ACCORDO SARÀ GOVER- NATO DALL’ORDINAMENTO DEL CONCEDENTE].
10.2. I termini declinati al femminile sono da considerarsi intercambiabili con il corrispettivo maschile e quelli al singolare intercambiabili con il corrispettivo plurale se e quando appro- priato.
10.3. Non assegnabilità:
10.3.1. La presente licenza non può essere assegnata da nessuna delle parti ad un’altra
persona o organizzazione, senza previo consen- so scritto della controparte, consenso che non dovrebbe essere negato irragionevolmente.
10.3.2. Qualora i diritti relativi all’intero materiale licenziato o ad una sua parte siano assegnati ad un altro editore o trasferiti agli eredi dell’autore in seguito al decesso dello stesso, i termini e le condizioni della presen- te licenza perdureranno anche dopo l’asse- gnazione.
10.4. Qualora una qualunque disposizione del presente accordo dovesse essere giudica- ta nulla o inefficace da un tribunale della giu- risdizione competente, ma tale disposizione possa acquisire validità ed efficacia se corret- ta o modificata, essa andrà applicata previe le correzioni o modifiche necessarie a renderla valida o efficace. Qualora tali correzioni o modifiche non siano apportabili, la clausola in questione dovrà essere cassata dal presen- te accordo. Il fatto che una clausola sia stata dichiarata nulla o inefficace non altererà in alcuna circostanza la validità del resto del- l’accordo.
10.5. Eventuali modifiche del presente accor- do e dei testi allegati (che possono essere modificati separatamente dal corpo dell’accor- do senza intaccare la validità dell’accordo nel suo complesso) saranno considerate valide solo se formulate per iscritto e controfirmate da entrambe le parti.
[FIRME ECC.]
Allegato: elenco delle opere da digitalizzare / messe a disposizione in formato digitale, con indicazione della data di esaurimento di cia- scuna opera.