DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 1 N. 1364/AV1 DEL 23/11/2018 Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PER LE NECESSITÀ DELL’AREA VASTA N. 1 - CONTRATTO PONTE NELLE MORE DELL’ATTIVAZIONE DI NUOVO CONTRATTO...
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA | |||
AREA VASTA N. 1 | |||
N. | 1364/AV1 | DEL | 23/11/2018 |
Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PER LE NECESSITÀ DELL’AREA VASTA N. 1 - CONTRATTO PONTE NELLE MORE DELL’ATTIVAZIONE DI NUOVO CONTRATTO DA PARTE DEL SOGGETTO AGGREGATORE | |||
IL DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 1 |
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VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;
VISTA l’attestazione dei Responsabili del Bilancio e del Controllo di Gestione circa la copertura economico/finanziaria del presente atto;
- D E T E R M I N A -
1. di autorizzare l’espletamento di procedura negoziata, secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio che s’intende integralmente trascritto ed approvato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 63, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., ai fini della stipula di un “contratto ponte” ai sensi della circolare MEF 20518/2016 con l’operatore economico VIGILAR S.r.l. di Fano (PU), per l’affidamento del servizio di vigilanza armata occorrente presso le sedi operative dell’Area Vasta n. 1 dell’ASUR;
2. di dare atto che il presente provvedimento è adottato stante la circostanza secondo cui non risultano allo stato attivati nell’ambito del sistema convenzionale CONSIP, né da parte del soggetto aggregatore di riferimento per la regione Marche (SUAM), contratti per l’affidamento del servizio in oggetto;
3. di dare atto, ai sensi e per gli effetti del precedente punto del presente dispositivo, che la procedura oggetto del presente provvedimento s’intende adottata per procedere all’affidamento del servizio in argomento per lo stretto tempo necessario all’avvenuta attivazione del contratto da parte del soggetto aggregatore di riferimento della Regione Marche (SUAM) o di convenzione da parte di CONSIP S.p.A., dando mandato, pertanto, al Responsabile Unico del Procedimento di prevedere, nell’ambito della procedura negoziata ed in sede di eventuale aggiudicazione del contratto, apposita clausola di autotutela che consenta di risolvere anticipatamente ed immediatamente il contratto qualora siano attivati nell’ambito del sistema convenzionale CONSIP S.p.A., ovvero adottati da parte della SUAM, provvedimenti di aggiudicazione per l’appalto del servizio in oggetto;
4. di stabilire, secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio, che il contratto d’appalto stipulato in esito al negoziato spieghi i suoi effetti per la durata di mesi 15
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(quindici), dal 01/12/2018 fino al 29/02/2018, con opzione di rinnovo per ulteriori mesi 12 (dodici), anche frazionati, fatta salva la sua risoluzione anticipata ai sensi e per gli effetti del punto 3. del presente dispositivo;
5. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento della procedura in oggetto la dott.ssa Xxxx Xxxxxx, Dirigente Amministrativo U.O.C. Acquisti e Logistica dell’Area Vasta 1 dell’ASUR e responsabile dell’istruttoria il xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, Collaboratore amministrativo-professionale in servizio presso la stessa U.O.;
6. di attestare che la spesa complessiva presunta derivante dall’affidamento dell’appalto di cui al presente atto – allo stato quantificata, nell’ipotesi del periodo 01/12/2018-29/02/2020, secondo le circostanze esplicitate nel documento istruttorio e salvi gli esiti del negoziato, per l’importo complessivo di € 49.276,80 I.V.A. esclusa (€ 60.117,70 I.V.A. compresa) – sarà imputata al conto n. 0509010115 “Servizio di vigilanza”, suddivisa per quanto di competenza negli esercizi 2018-2019 e compatibile con i rispettivi budget per come verranno assegnati;
7. di dare atto che, in relazione all’importo della procedura in oggetto, l’ASUR deve corrispondere all’ANAC un contributo pari ad € 30,00 in esecuzione della Delibera ANAC n. 1300/2017, che sarà imputato al conto economico 0901100101 “Imposte e tasse diverse” secondo quanto dichiarato dai responsabili delle UU.OO. Bilancio e Controllo di Gestione;
8. di riservarsi di nominare, nella determina di affidamento dell’appalto in oggetto conclusiva della procedura negoziata indetta con il presente provvedimento, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del D.M. n. 49 del 07/03/2018 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
9. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’ASUR, ai sensi dell’art. 1, comma 6 L.R. Marche n. 36/2013;
10. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. Marche n. 26/1996 e s.m.i.;
11. di dare atto, ai fini della repertoriazione della presente determina nel sistema “Attiweb Salute”, che la stessa rientra nella categoria “Altre tipologie”.
IL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 1
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx
La presente determina consta di n. 15 pagine e di n. 2 allegati quali parte integrante della stessa.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
AREA VASTA N. 1
U.O. ACQUISTI E LOGISTICA
Normativa di riferimento
⚫ L.R. 17 luglio 1996, n. 26, concernente ”Riordino del servizio sanitario regionale”;
⚫ X.X. 00 xxxxxx 0000, x. 00 x x.x.x., xxxxxxxxxxx “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”;
⚫ Deliberazione G.R. n. 1704 del 28/12/2005;
⚫ Deliberazione della G.R. Marche n. 902 del 03/07/2008, concernente “Verifica della regolarità dei provvedimenti di aggiudicazione definitiva per la realizzazione di lavori, nonché per l’acquisizione di servizi e forniture, da parte dell’ASUR, delle aziende ospedaliere, dell’INRCA, delle strutture della Giunta regionale e delle società SVIM e XXXX”;
⚫ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici;
⚫ Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. “Nuovo codice appalti”
⚫ D.M. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018 n. 49 “Regolamento recante:
«Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione»”
Motivazione
È necessario attivare procedura per aggiudicare un nuovo appalto del servizio di vigilanza armata occorrente alle strutture dell’Area Vasta n. 1, il cui precedente contratto è scaduto in data 30/09/2018, da espletarsi nelle quantità e modalità descritte nello schema di contratto ponte allegato alla presente determina e di cui fa parte integrante.
Il servizio in oggetto risulta tra le categorie merceologiche individuate all’art. 1 del dal DPCM 24/12/2015 di attuazione dell’art. 9 del D.L. n. 66/2014, convertito dalla Legge n. 89/2014, la cui procedura di aggiudicazione è espressamente demandata al soggetto aggregatore che per la Regione Marche è stato individuato con D.G.R.M. n. 1461 del 22/12/2014 nella Stazione Unica Appaltante Regione Marche (SUAM), istituita con L.R. n. 12/2012. La SUAM ha conseguentemente inserito l’iniziativa tra quelle programmate, prevedendone l’attivazione del relativo contratto entro il mese di marzo 2020.
Successivamente, con la circolare n. 20518 del 19/02/2016, il Ministero dell’Economia e Finanze ha previsto che in assenza di un contratto vigente, come nel caso di specie, ai fini di garantire l’approvvigionamento di beni e servizi ricompresi nelle categorie merceologiche indicate nel DPCM 24/12/2015, nelle more dell’aggiudicazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore ed in assenza di convenzioni Consip attive, è possibile ricorrere alla stipula di un “contratto ponte” ai sensi dell’art. 57, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 163/2006 [procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, oggi prevista dall’art. 63, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016], per il tempo strettamente necessario all’attivazione del contratto da parte del soggetto deputato per legge.
La circolare MEF 20518/2016 è stata recepita dall’ASUR che, con circolare n. 23348 in data 03/08/2016, prot. n. 23348, ha prospettato la possibilità che tale fattispecie di contratto ponte, cioè procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, sia valutata secondo criteri di orientamento da ritenersi dirimenti in relazione alla possibilità di stipula con l’operatore economico attualmente fornitore del servizio in alternativa alla negoziazione con più operatori economici.
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In particolare, in ordine a una valutazione del contesto di riferimento, è stato considerato dirimente un fattore quale la durata del periodo ponte da verificarsi in relazione al cronoprogramma del soggetto aggregatore di riferimento.
Nel caso specifico, non si ritiene opportuno, per il breve lasso temporale previsto per addivenire all’aggiudicazione della gara accentrata per il medesimo servizio da parte del soggetto aggregatore di riferimento per l’ASUR (marzo 2020), prevedere un passaggio di consegne dall’operatore economico attualmente esecutore ad un altro operatore economico. L’attivazione della procedura di affidamento proposta con il presente atto consente invece la stipula di un contratto ponte in grado di garantire tale servizio essenziale oggetto della presente determina per il breve tempo che si renderà necessario all’aggiudicazione di nuovo contratto da parte della SUAM o di convenzione Consip, riservandosi comunque l’ASUR la facoltà di recedere in qualsiasi momento al verificarsi di detta condizione.
COMPATIBILITÀ ECONOMICA
In merito alla quantificazione degli oneri di spesa derivanti dalla presente proposta di determina, nell’ipotesi di stipula di un “contratto ponte” per il periodo 01/12/2018-28/02/2020, la spesa presunta di € 49.276,80 (IVA esclusa) è stata quantificata dalla spesa storica degli anni precedenti a cui è stato aggiunto l’incremento del 9,36% della spesa annua presunta, rispetto all’esercizio precedente dovuto all’ampliamento del servizio di vigilanza presso il Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche di Pesaro, come richiesto dal Direttore dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx con nota ID. 845257|07/08/2018|P-SERT e autorizzato dalla Direzione di Area Vasta 1.
Per quanto riguarda il rispetto nella normativa vigente relativa all’utilizzo delle convenzioni quadro definite dalla CONSIP S.p.A. e/o dalla stazione unica appaltante della Regione Marche (SUAM), si fa presente quanto segue:
• non risultano stipulate convenzioni attive né iniziative in corso da parte della CONSIP stessa per i servizi oggetto del presente atto;
• la SUAM non ha ancora attivato un contratto o convenzione inerente i servizi oggetto del presente atto.
In assenza di convenzioni Consip attive e nelle more dell’attivazione di un nuovo appalto da parte del soggetto aggregatore SUAM, quest’Area Vasta ritiene di potersi attivare autonomamente sulla base della Circolare MEF n. 20518 del 19/02/2016 e della determina ASURDG 644/2017, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Pertanto, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività istituzionali, per le motivazioni sopra indicate, si ritiene necessario procedere all’acquisizione del servizio in oggetto, con le seguenti finalità e modalità:
SCOPO DEL CONTRATTO:
approvvigionamento del servizio di vigilanza armata, per garantire il regolare svolgimento delle attività istituzionali espletate nei presidi dell’Area Vasta n. 1.
OGGETTO E AMMONTARE DEL CONTRATTO:
servizio di vigilanza armata nei presidi dell’Area Vasta n. 1, per la durata di mesi 15 (quindici), a decorrere presumibilmente dal 01/12/2018, per l’importo sotto indicato, esclusa IVA:
Importo complessivo a base di gara: € 49.276,80
(di cui oneri per la sicurezza): € 0,00
FORMA DI CONTRATTAZIONE:
procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
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MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE:
a lotto unico ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
dott.ssa Xxxx Xxxxxx, Dirigente Amministrativo U.O.C. Acquisti e Logistica dell’Area Vasta 1
TEMPI DEL PROCEDIMENTO:
giorni 60.
TEMPI DI ESECUZIONE:
il servizio sarà espletato per la durata contrattuale stabilita, da effettuarsi entro i termini indicati nello schema di contratto.
PENALI PER EVENTUALI RITARDI:
penali e acquisto in danno, secondo quanto previsto nello schema di contratto.
CAUZIONE:
definitiva, pari al 10% dell’importo del contratto, salve maggiorazioni di legge.
TEMPI DI EROGAZIONE SOMME DOVUTE:
entro 60 giorni dalla data di verifica della prestazione che avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento fattura, ai sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
Esito dell’istruttoria
Pertanto si propone l’adozione di determina secondo il testo di seguito riportato:
1. di autorizzare l’espletamento di procedura negoziata, secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio che s’intende integralmente trascritto ed approvato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 63, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., ai fini della stipula di un “contratto ponte” ai sensi della circolare MEF 20518/2016 con l’operatore economico VIGILAR S.r.l. di Fano (PU), per l’affidamento del servizio di vigilanza armata occorrente presso le sedi operative dell’Area Vasta n. 1 dell’ASUR;
2. di dare atto che il presente provvedimento è adottato stante la circostanza secondo cui non risultano allo stato attivati nell’ambito del sistema convenzionale CONSIP, né da parte del soggetto aggregatore di riferimento per la regione Marche (SUAM), contratti per l’affidamento del servizio in oggetto;
3. di dare atto, ai sensi e per gli effetti del precedente punto del presente dispositivo, che la procedura oggetto del presente provvedimento s’intende adottata per procedere all’affidamento del servizio in argomento per lo stretto tempo necessario all’avvenuta attivazione del contratto da parte del soggetto aggregatore di riferimento della Regione Marche (SUAM) o di convenzione da parte di CONSIP S.p.A., dando mandato, pertanto, al Responsabile Unico del Procedimento di prevedere, nell’ambito della procedura negoziata ed in sede di eventuale aggiudicazione del contratto, apposita clausola di autotutela che consenta di risolvere anticipatamente ed immediatamente il contratto qualora siano attivati nell’ambito del sistema convenzionale CONSIP S.p.A., ovvero adottati da parte della SUAM, provvedimenti di aggiudicazione per l’appalto del servizio in oggetto;
4. di stabilire, secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio, che il contratto d’appalto stipulato in esito al negoziato spieghi i suoi effetti per la durata di mesi 15 (quindici), dal 01/12/2018 fino al 29/02/2020, con opzione di rinnovo per ulteriori mesi 12 (dodici), anche frazionati, fatta salva la sua risoluzione anticipata ai sensi e per gli effetti del punto 3. del presente dispositivo;
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5. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento della procedura in oggetto la dott.ssa Xxxx Xxxxxx, Dirigente Amministrativo U.O.C. Acquisti e Logistica dell’Area Vasta 1 dell’ASUR e responsabile dell’istruttoria il xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, Collaboratore amministrativo-professionale in servizio presso la stessa U.O.;
6. di attestare che la spesa complessiva presunta derivante dall’affidamento dell’appalto di cui al presente atto – allo stato quantificata, nell’ipotesi del periodo 01/12/2018-29/02/2020, secondo le circostanze esplicitate nel documento istruttorio e salvi gli esiti del negoziato, per l’importo complessivo di € 49.276,80 I.V.A. esclusa (€ 60.117,70 I.V.A. compresa) – sarà imputata al conto n. 0509010115 “Servizio di vigilanza”, suddivisa per quanto di competenza negli esercizi 2018-2019 e compatibile con i rispettivi budget per come verranno assegnati;
7. di dare atto che, in relazione all’importo della procedura in oggetto, l’ASUR deve corrispondere all’ANAC un contributo pari ad € 30,00 in esecuzione della Delibera ANAC n. 1300/2017, che sarà imputato al conto economico 0901100101 “Imposte e tasse diverse” secondo quanto dichiarato dai responsabili delle UU.OO. Bilancio e Controllo di Gestione;
8. di riservarsi di nominare, nella determina di affidamento dell’appalto in oggetto conclusiva della procedura negoziata indetta con il presente provvedimento, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del D.M. n. 49 del 07/03/2018 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
9. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’ASUR, ai sensi dell’art. 1, comma 6 L.R. Marche n. 36/2013;
10. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. Marche n. 26/1996 e s.m.i.;
11. di dare atto, ai fini della repertoriazione della presente determina nel sistema “Attiweb Salute”, che la stessa rientra nella categoria “Altre tipologie”.
IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx | IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Dott.ssa Xxxx Xxxxxx |
Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore di Area Vasta.
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO AREA ACQUISTI E LOGISTICA
Dott.ssa Xxxx Xxxxxx
Per il parere infrascritto:
RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE
Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che il costo derivante dal presente atto sarà rilevato sui conti 0509010115 “Servizio di vigilanza” e 0901100101 “Imposte e tasse diverse” del bilancio d’esercizio ASUR.
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Il Responsabile del Controllo di Gestione Dr.ssa Xxxx Xxxxxxxx | Il Responsabile del Bilancio Dr.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx |
• schema di contratto ponte
• DUVRI preliminare
- ALLEGATI -
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CONTRATTO PONTE PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA, PER LE NECESSITÀ DELL’AREA VASTA N. 0 - XXXXXXX XXX XXXXXXXXXX XX XXXX, XXXXXX X XXXXXX.
In esecuzione della determina n. /AV1 in data / /2018, esecutiva, tra l’Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR), con sede legale in Xxx Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, codice fiscale e partita IVA 02175860424, rappresentata dalla dott.ssa Xxxx Xxxxxx, nata a Faenza (RA) il 19/04/1966, in qualità di Dirigente Amministrativo U.O.C. Acquisti e Logistica dell’Area Vasta 1, (di seguito denominata «ASUR»)
e
l’operatore economico VIGILAR S.r.l., con sede a Fano - Via dell’Abbazia n. 1/a, codice fiscale e partita IVA 02007010412, rappresentato da Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Fano il 09/01/1969, in qualità di amministratore unico, (di seguito denominato «Prestatore»)
SI STIPULA IL SEGUENTE CONTRATTO PONTE:
ART. 1. OGGETTO DEL CONTRATTO PONTE
1. Il presente contratto di appalto ha per oggetto il servizio di vigilanza, occorrente all’Area Vasta n. 1 dell’ASUR, per l’espletamento delle proprie attività istituzionali, nell’ambito dei presidi sanitari del territorio di Pesaro e Urbino.
2. Il servizio dovrà essere effettuato presso i seguenti presidi:
Area | Presidio | Località | Indirizzo |
Pesaro | |||
a) | Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche | Pesaro | Xxx Xxxxxxxx, 00 |
Xxxxxx | |||
x) | Xxxxxxxx xx Xxxxxx | Xxxxxx | Viale Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, 70 |
c) | Serv. Territoriale Dipendenze Patologiche (STDP) | Xxxxxx | Xxx Xxxxxxxxxx, 0/x |
d) | Presidio Continuità Assistenziale | Urbino | Via Xxxxxxx Xxxxxxx, 29 |
3. Ai fini del presente contratto s’intende:
a) per «ASUR»: l’Azienda Sanitaria Unica Regionale, con sede legale in xxx Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, titolare dei rapporti giuridici;
b) per «Area Vasta» o «AV»: l’Area Vasta n. 1 dell’ASUR, con sede in xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx (XX);
c) per «prestatore di servizi» o «Prestatore»: l’istituto di vigilanza aggiudicatario dell’appalto;
d) per «Direzione del presidio»: la Direzione medica del presidio ospedaliero di Urbino (di seguito anche
«DMO») e la Direzione dei presidi oggetto dell’appalto;
e) per «Codice»: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni;
f) per «contratto originario»: il contratto stipulato con Vigilar S.r.l. a seguito della determina di aggiudicazione 1097/AV1 in data 03/11/2016 e rinnovato con determina n. 824/AV1 in data 04/08/2017.
ART. 2. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
1. Il Prestatore dovrà espletare il servizio di vigilanza con le seguenti modalità:
a) servizio di vigilanza diurna esterna piantonamento:
1. presidio: Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche (STDP) - Xxx Xxxxxxxx - Xxxxxx;
2. servizio: nella seguente fascia oraria:
a) dalle ore 11:30 alle ore 13:30;
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3. frequenza: 5 giorni a settimana, dal lunedì al venerdì, esclusi festivi;
b) servizio di vigilanza notturna interna ed esterna alla struttura, con n. 4 giri ispettivi di un’ora ciascuno, a intervalli regolari, per una presenza giornaliera complessiva di n. 4 (quattro) ore, con il compito di controllare la chiusura delle porte, degli ambienti e dei vari accessi esterni e spazi comuni:
1. presidio: ospedale di Urbino;
2. servizio: nella seguente fascia oraria:
a) dalle ore 22:00 alle ore 6:00, salvo diversamente concordato con la direzione medica di presidio ferma restando comunque la presenza complessiva di n. 4 (quattro) ore;
3. frequenza: tutti i giorni, compresi festivi;
c) servizio di visite ispettive con biglietto:
1. presidio: Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche (STDP) - Xxx Xxxxxxxxxx, 0/x - Xxxxxx;
a) servizio: n. 2 visite ispettive notturne;
b) frequenza: tutti i giorni, compresi festivi;
d) Servizio di teleallarme in ponte radio bidirezionale (compreso noleggio attrezzatura, con pocket antimalore/antirapina):
1. presidio: Presidio di Continuità Assistenziale - Xxx Xxxxxxx, 00 - Xxxxxx;
2. servizio: continuativo;
3. frequenza: servizio continuativo;
e) Visite ispettive con apparato di controllo (ispezione esterna):
1. presidio: Presidio di continuità assistenziale - Xxx Xxxxxxx, 00 - Xxxxxx;
2. servizio: n. 2 visite ispettive notturne;
3. frequenza: tutti i giorni, compresi festivi;
f) Visite ispettive a domanda tramite accessi periodici (ispezione interna):
1. presidio: ospedale Urbino - ambienti interni destinati ai servizi mortuari;
a) servizio giorni feriali:
⚫ dalle ore 14:00 alle ore 20:00;
⚫ n. 2 visite ispettive giornaliere compresa chiusura ambienti;
b) servizio giorni festivi:
⚫ dalle ore 8:00 alle ore 20:00;
⚫ n. 2 visite ispettive giornaliere - apertura e chiusura ambienti;
c) servizio in assenza necroforo:
⚫ dalle ore 8:00 alle ore 20:00;
⚫ n. 2 visite ispettive giornaliere - apertura e chiusura ambienti.
2. L’espletamento del servizio dovrà essere effettuato dal Prestatore nel rispetto delle norme vigenti del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza.
3. Per quanto non espressamente previsto, si intendono integralmente richiamate e sono impegnative per il Prestatore le modalità di esecuzione del contratto indicate nel capitolato speciale e nell’offerta presentata da Vigilar S.r.l. nell’ambito della procedura aggiudicata con la determina n. 1097/AV1 in data 03/11/2016, costituenti la documentazione di gara del presente appalto, salvo che siano incompatibili con quanto stabilito nel presente contratto ponte.
ART. 3. QUANTIFICAZIONE DEL SERVIZIO DA ESPLETARE
1. Il Prestatore dovrà eseguire il servizio in appalto per la quantità presunta indicata all’art. 5 del presente contratto.
2. Durante il periodo di validità del contratto ponte, il Prestatore è obbligato ad accettare la variazione della quantità di prestazioni oggetto dell’appalto, in diminuzione o in aumento fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, alle stesse condizioni previste dal contratto originario, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del Codice.
3. Nel corso del contratto ponte, l’ASUR potrà richiedere servizi di vigilanza anche per altri presidi dell’AV1, nonché alternativi a quelli indicati all’art. 1 del presente contratto, per i quali le tariffe saranno
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concordate con riferimento al ribasso accordato dall’istituto in sede di negoziato, nei limiti d’importo previsti dall’articolo precedente.
ART. 4. DURATA DEL CONTRATTO PONTE
1. Il presente contratto ponte è stipulato per il tempo strettamente necessario all’attivazione del contratto che sarà stipulato a conclusione della procedura di gara indetta dal Soggetto Aggregatore stazione unica appaltante della Regione Marche (SUAM) per l’appalto dello stesso servizio oggetto del presente contratto e la durata di quest’ultimo non dovrà superare la data di attivazione del contratto da parte del soggetto aggregatore stesso.
2. Il contratto ha la durata di mesi 15 (quindici), a decorrere dal 01/12/2018 fino al 29/02/2020, con facoltà di rinnovo di mesi 12 (dodici) o, se anteriore, fino alla data di attivazione del contratto stipulato dal soggetto aggregatore SUAM per il medesimo servizio oggetto del presente contratto o fino alla data di attivazione di una Convenzione Consip compatibile con le esigenze tecniche, organizzative e quantitative dell’Area Vasta 1.
3. L'affidamento del servizio è soggetto ad un periodo di prova di giorni 60; qualora il periodo di prova abbia esito favorevole, l'appalto del servizio è affidato a titolo definitivo per la durata prevista.
4. In caso di esito negativo, la prova potrà essere ripetuta per uguale periodo, oppure si procederà alla risoluzione del contratto.
ART. 5. PREZZO
1. Per l’esecuzione del servizio il corrispettivo dovuto al Prestatore sarà determinato in base ai seguenti prezzi, IVA esclusa:
Pos. | Descrizione servizio | UM | Q.tà annua Presunta | Prezzo unitario euro (IVA esclusa) |
a) | Xxxxxxxxx diurna esterna Serv. Territoriale Dip. Patologiche (STDP) Pesaro | ora | 504 | |
b) | vigilanza notturna interna Ospedale Urbino | ora | 1460 | |
c) | visite ispettive con biglietto presso Serv. Territoriale Dip. Patologiche (STDP) Urbino (due visite ispettive notturne) | Can. Mens. | 12 | |
d) | teleallarme in ponte radio bidirezionale (compr. noleggio attrezzatura, con pocket antimalore/antirapina) Urbino | Can. Mens. | 12 | |
e) | visite ispettive con apparato di controllo (ispezione esterna) (due visite ispettive notturne) Xxxxxx | xx. | 000 | |
f) | Visite ispettive a domanda tramite accessi periodici (ispezione interna) (due visite ispettive giornaliere) Xxxxxxxx Xxxxxx | xx. | 000 |
2. L’importo annuale del contratto per l’esecuzione del servizio sopra descritto è di € . , + IVA.
3. Il prezzo sopra indicato è comprensivo di tutte le prestazioni e servizi elencati all’art. 2 del presente contratto; nessun altro compenso è dovuto al Prestatore oltre quanto sopra stabilito.
ART. 6. PERSONALE DEL PRESTATORE
1. Il Prestatore deve eseguire il contratto ponte con proprio personale di assoluta fiducia e altamente specializzato, in relazione alle particolarità tecniche della prestazione da eseguire, sotto l’esclusiva responsabilità dello stesso Xxxxxxxxxx, sia nei confronti dell’ASUR che di terzi.
2. Il Prestatore deve prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle proprie dipendenze nell’esecuzione dell’appalto aggiudicato a seguito della determina n. 1097/AV1 in data 03/11/2016 e rinnovato con determina n. 824/AV1 in data 04/08/2017, allorché il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l’oggetto del presente contratto ponte
3. Il Prestatore deve garantire, per tutta la durata dell’appalto, che i requisiti professionali del personale utilizzato siano corrispondenti a quanto dichiarato nell’offerta presentata nell’ambito della procedura di gara per l’aggiudicazione del contratto originario; a tale scopo, in caso di nuova immissione e/o sostituzione di personale, il Prestatore dovrà comunicare preventivamente il nominativo e il relativo curriculum formativo, per la valutazione preventiva, da parte dell’AV, dell’idoneità del profilo professionale in rapporto al servizio da svolgere.
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4. Per i servizi da espletare nei presidi dell’AV, il Prestatore ha l’obbligo di comunicare, con le modalità stabilite dalla stessa AV, l’elenco nominativo del personale utilizzato, con impegno a segnalare con preavviso di giorni 3 (tre) ogni successiva variazione.
5. Tale elenco nominativo del personale costituisce l’unico documento per l’accesso nei presidi dell’AV dei lavoratori occupati dal Prestatore, che durante l’esecuzione del contratto devono esporre in evidenza, in ogni momento, la tessera di riconoscimento, corredata di fotografia e riportante le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 6 della legge 3 agosto 2007, n. 123.
6. Il Prestatore garantisce che il personale utilizzato è in possesso di certificazione di idoneità alla mansione specifica, rilasciata da un medico competente, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., ed è sottoposto, con oneri a carico del Prestatore, ai controlli sanitari e ad eventuali vaccinazioni obbligatorie previste dalle norme vigenti, impegnandosi a sostituire immediatamente i dipendenti che non risultassero idonei. In ogni momento l’AV potrà richiedere l'accertamento del possesso dei requisiti sopra menzionati.
7. Il servizio in oggetto ha rilievo di servizio pubblico essenziale, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146; pertanto, nell'eventualità di uno sciopero del proprio personale, il Prestatore dovrà comunque garantire le prestazioni richieste dall’AV per il regolare e continuativo funzionamento dei servizi essenziali, secondo la programmazione dei servizi assicurati nell’ambito di ogni presidio compreso nell’oggetto del contratto.
8. Tutti gli obblighi retributivi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico del Prestatore.
ART. 7. REFERENTE DEL PRESTATORE
1. Ai fini della verifica e del monitoraggio del servizio durante l’esecuzione del contratto ponte, il Prestatore ha designato in qualità di «Responsabile» il sig. , nato a il / /19 , C.F.
, residente a in via , di Vigilar S.r.l. con mansioni di .
2. Il Responsabile dev’essere a disposizione dell’AV per ogni problema inerente l’organizzazione e il miglioramento del servizio, con la funzione di controllare e far rispettare dal personale del Prestatore le funzioni e i compiti stabiliti.
3. Il Prestatore deve comunicare il nominativo del Responsabile al RUP e al Direttore dell’esecuzione del contratto (di seguito anche «DEC»), prendendo atto e accettando che tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza, fatte in contraddittorio con il Responsabile, dovranno intendersi fatte direttamente al Prestatore.
4. Nell’esecuzione del contratto ponte il Prestatore farà capo esclusivamente al DEC, nominato dall’ASUR ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del D.M. n. 49 del 07/03/2018 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
ART. 8. OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DEL PRESTATORE
1. Il Prestatore dovrà assicurare che il proprio personale, nell’esecuzione del presente contratto ponte, mantenga un contegno riguardoso e corretto e si presenti in modo decoroso e igienico, indossando una divisa da lavoro adeguata al servizio svolto, di colore e foggia eventualmente concordate con la Direzione del presidio, con la scritta o il distintivo di riconoscimento del Prestatore.
2. Il personale dipendente del Prestatore deve attenersi a tutte le norme inerenti la sicurezza del lavoro e uniformarsi a tutte le norme di carattere generale emanate dall’ASUR e/o dall’AV per il proprio personale. In particolare deve:
a) svolgere il servizio negli orari prestabiliti, prendendo atto che variazioni dell’orario di servizio sono ammesse solo se preventivamente concordate con le Direzioni di presidio e/o l’U.O.C. Acquisti e Logistica;
b) rispettare gli ordini di servizio, eseguendo le prestazioni affidate secondo le metodiche e le frequenze stabilite;
c) prendere visione dei documenti d’ufficio esclusivamente per ragioni di servizio e, comunque, mantenere il segreto d'ufficio su documenti, fatti e circostanze concernenti l’organizzazione e l'andamento dell’ASUR/AV.
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3. Il Prestatore s’impegna a richiamare, multare e, se del caso, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile o che non risultassero idonei all’espletamento dei servizi richiesti. Le segnalazioni e le richieste dell’ASUR/AV in tal senso sono impegnative per il Prestatore.
ART. 9. RESPONSABILITÀ DEL PRESTATORE
1. Il Prestatore è responsabile direttamente dei danni causati alle persone e alle cose dell’ASUR o di terzi, comunque provocati nell’esecuzione del servizio, restando a suo carico l’onere del risarcimento in qualsiasi forma, salvi interventi a favore del Prestatore da parte di società assicuratrici.
2. Il Prestatore dovrà segnalare immediatamente al Dirigente responsabile del presidio e/o al DEC qualsiasi incidente o infortunio che dovesse verificarsi all'interno dei presidi dell’AV, per fatto imputabile ai dipendenti del Prestatore.
3. Il Prestatore è obbligato a riparare immediatamente gli eventuali danni arrecati agli immobili, impianti e attrezzature nell'esecuzione del servizio; in caso di inadempimento, provvede l’ASUR, addebitando al Prestatore le relative spese sostenute.
4. La sorveglianza da parte dell’AV non diminuisce la responsabilità del Prestatore per tutto quanto attiene all’espletamento del servizio, responsabilità che rimarrà esclusivamente ed interamente a carico del Prestatore.
5. Qualora terzi fossero danneggiati a causa dell’espletamento del servizio e agissero direttamente nei confronti dell’ASUR, invocando la responsabilità del committente, l’ASUR potrà esercitare il diritto di rivalsa, in qualsiasi forma, nei confronti del Prestatore, per il recupero del danno risarcito.
6. Nell’ipotesi di cui al comma precedente, l’AV s’impegna a dare comunicazione al Prestatore dell’azione di terzi danneggiati entro dieci giorni dal momento in cui ne ha conoscenza, a mezzo posta elettronica certificata.
ART. 10. ASSICURAZIONI
1. Il Prestatore dovrà stipulare e/o mantenere attiva per tutta la durata del contratto, a proprie spese, polizza assicurativa di responsabilità civile, per eventuali danni causati all’ASUR e/o a terzi nell’esecuzione del contratto, per un massimale non inferiore a € . ,00 (tre volte l’importo dell’appalto), con l’obbligo di esibire copia conforme della polizza perfezionata all’ASUR c/o il domicilio eletto per il presente appalto.
2. In mancanza di tale prova, non potrà essere rilasciato alcun certificato di pagamento a favore del Prestatore, il quale nessuna eccezione e pretesa potrà sollevare al riguardo.
ART. 11. FATTURAZIONE, PAGAMENTI E INTERESSI MORATORI
1. Il Prestatore emetterà fattura al termine di ogni trimestre del periodo contrattuale, sulla base delle tariffe indicate all’art. 5 del presente contratto ponte ed in rapporto al servizio effettivamente prestato.
1. La fattura emessa dovrà essere emessa in formato elettronico ed intestata all’Azienda Sanitaria Unica Regionale - Via Oberdan, 2 - 60122 Ancona - C.F. e P.IVA 02175860424;
2. Il pagamento del corrispettivo dovuto al Prestatore per l’esecuzione del contratto sarà effettuato con bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i, comunicato/i dal Prestatore ai sensi dell’art. 3, comma 7 della legge 13/08/2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di verifica della prestazione che avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento fattura, ai sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, fatto comunque salvo che l’invio di documentazione incompleta o erronea, da parte del Prestatore, ha l’effetto di sospendere i termini di pagamento fino al momento in cui la documentazione richiesta sia completata e/o corretta, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.Lgs. 231/2002.
4. In caso di ritardato pagamento, sono riconosciuti al Prestatore gli interessi moratori secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i., nella misura degli interessi legali di mora, vigente tempo per tempo.
ART. 12. OBBLIGHI DEL PRESTATORE PER LA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Il Prestatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto
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2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni, effettuando tutti i pagamenti relativi al presente contratto esclusivamente con bonifico bancario o postale, tramite il conto corrente dedicato indicato all’articolo precedente, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, fatto salvo quanto previsto all’art. 3, comma 3 della legge citata.
2. Per la tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente contratto, il Prestatore è obbligato a comunicare, unitamente agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, con obbligo di comunicare ogni successiva modifica relativa ai dati trasmessi, ai sensi dell’art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010 e s.m.i.
3. Per ciascuna transazione effettuata, il bonifico bancario o postale ovvero altro strumento di pagamento consentito deve riportare il seguente codice identificativo di gara (CIG): .
4. Il Prestatore s’impegna a dare immediata comunicazione all’ASUR, c/o il domicilio eletto nel presente contratto, e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Ancona della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.
ART. 13. RINNOVO E PROROGA DEL CONTRATTO PONTE
1. Al termine della durata del contratto ponte è consentito il rinnovo per la durata di 12 (dodici) mesi, anche frazionati, salvo quanto previsto all’art. 4, comma 1 e 2 e all’art. 16, comma 2 del presente contratto.
2. Al termine della durata del contratto ponte l’ASUR potrà richiedere una proroga tecnica per il periodo necessario alla stipula di un nuovo contratto e, comunque, per un periodo non superiore a 90 giorni dalla scadenza naturale del contratto.
3. In caso di esercizio della facoltà di proroga, il Prestatore è obbligato ad eseguire il servizio alle stesse condizioni contrattuali.
ART. 14. PENALI
1. In caso di inadempimento delle prestazioni contrattuali, per causa imputabile al Prestatore, l’ASUR potrà applicare le seguenti penali:
a) per ritardo nell’inizio dell’esecuzione di eventuali servizi aggiuntivi a quelli indicati all’art. 5, comma 1 del presente contratto ponte, una penale in misura pari a 0,3 ‰ (zerovirgolatrepermille) del prezzo del contratto per ogni giorno di ritardo;
b) per inadempienze lievi di qualunque obbligo derivante dal contratto, una penale proporzionata all’inadempimento, fino a un massimo di mille euro;
c) per inadempienze gravi, una penale fino a un massimo di mille euro, fatta salva comunque la risoluzione del contratto ponte per inadempimento.
2. L’applicazione della penale è effettuata di volta in volta, previa contestazione formale degli addebiti, mediante posta elettronica certificata.
3. L’ASUR si riserva la facoltà di fare eseguire da altri il mancato o incompleto servizio, a spese del Prestatore.
4. In caso di acquisto in danno presso terzi, l’ASUR/AV s’impegna a darne comunicazione al Prestatore entro il termine di giorni 5 (cinque), mediante posta elettronica certificata.
5. L’importo delle penali, compresa la rifusione di spese e/o danni, è addebitato sui crediti del Prestatore derivanti dal presente contratto ponte, fatta salva la facoltà dell’ASUR di avvalersi della cauzione definitiva.
ART. 15. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PONTE PER INADEMPIMENTO
1. Qualora il Prestatore commetta ripetute violazione degli obblighi assunti o in caso di grave inadempienza, l’ASUR avrà la facoltà di risolvere il contratto ipso iure et facto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale notificata a mezzo posta elettronica certificata, con esclusione di ogni altra formalità legale.
2. In caso di verifica di conformità in corso di esecuzione del contratto ponte, qualora il soggetto incaricato
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della verifica rilevi difetti o mancanze di grave entità per cui non ritenga di assegnare all’esecutore un termine per adempiere, l’ASUR potrà procedere alla risoluzione del contratto, salvo il pagamento delle prestazioni ritenute collaudabili.
3. In particolare, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni per eseguire transazioni inerenti il presente appalto è causa di risoluzione del contratto ponte, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010 e s.m.i.
4. La risoluzione del contratto ponte per inadempimento determina la facoltà per l’ASUR di acquistare in danno del Prestatore.
5. La liquidazione dei crediti del Prestatore sarà fatta pro quota alla mezzanotte del giorno precedente a quello della risoluzione del contratto.
ART. 16. RECESSO DAL CONTRATTO
1. Durante il periodo di validità del contratto ponte, il Prestatore è obbligato a comunicare all’ASUR, presso l’AV competente, le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell’organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro imprese.
2. L’ASUR potrà esercitare la facoltà di recesso, in tutto o in parte, nel corso della validità del contratto ponte, in caso di:
a) attivazione di una convenzione da parte di Consip S.p.A. per i medesimi servizi oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dalla circolare MEF prot. 20518 del 19/02/2016;
b) conclusione, da parte del soggetto aggregatore Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM), di una procedura contrattuale per i medesimi servizi oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dalla circolare MEF prot. 20518 del 19/02/2016, rientrando l’appalto in oggetto nelle categorie merceologiche previste dal DPCM 24/12/2015 di competenza dei soggetti aggregatori di cui all’art. 37 del Codice.
3. In caso di recesso parziale da parte dell’ASUR, è riconosciuta al Prestatore, entro 30 giorni dalla notifica del recesso, la facoltà di svincolarsi da ogni obbligo contrattuale, con preavviso di 90 giorni, salvo diverso accordo tra le parti.
ART. 17. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
1. Il Prestatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni relativi/e all’ASUR e agli assistiti, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza nell’esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari agli adempimenti contrattuali.
2. Il Prestatore s’impegna altresì a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza, ivi compresi quelli adottati dall’ASUR e portati a conoscenza dello stesso Xxxxxxxxxx, concernenti istruzioni al personale dipendente incaricato del trattamento dei dati personali, che devono ritenersi valide anche nei confronti del Prestatore.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’ASUR ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, fermo restando l’obbligo del Prestatore al risarcimento dei danni che dovessero derivare all’ASUR stessa.
ART. 18. DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE
1. Nell’esecuzione dell’appalto oggetto del presente contratto ponte, il Prestatore dovrà attenersi alle misure di sicurezza previste nel documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), allegato al presente contratto di cui è parte integrante, predisposto dall’ASUR/AV, contenente l’indicazione delle misure da adottare per eliminare o ridurre i rischi da interferenze, nell’ambito dei rischi correlati alle rispettive attività lavorative.
2. Nell’esecuzione dell’appalto, il Prestatore è obbligato inoltre ad attenersi a quanto stabilito nel
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“Documento Informativo per le ditte appaltatrici e prestatori d’opera che operano presso ASUR - AV”, trasmesso unitamente al presente contratto.
3. L’attuazione delle misure indicate nel DUVRI non determina costi da riconoscere al Prestatore a carico dell’ASUR/AV.
ART. 19. PATTO DI INTEGRITÀ
1. Il Prestatore si obbliga ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e si impegna a contrastare fenomeni di corruzione e, comunque, a non compiere alcun atto che possa influenzare indebitamente o distorcere la corretta esecuzione del presente contratto, assumendo tutti gli obblighi previsti dal “Patto di integrità in materia di contratti pubblici aventi ad oggetto beni e servizi dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche” adottato dall’ASUR con determina n. 697/ASURDG in data 21/11/2016, che viene allegato al presente contratto ponte e di cui costituisce parte integrante.
2. Il mancato adempimento dell’obbligo come sopra assunto da parte del Prestatore costituisce grave inadempienza ai sensi dell’art. 15, comma 1, del presente contratto ponte e darà facoltà all’ASUR di avvalersi della risoluzione di diritto del contratto stesso.
ART. 20. SUBAPPALTO
1. Il Prestatore non potrà subappaltare a terzi parte del servizio oggetto del presente contratto d’appalto, non avendo dichiarato tale intendimento nell’offerta inviata all’ASUR nell’ambito della procedura negoziata conclusasi con la stipula del contratto originario.
ART. 21. GARANZIA FIDEIUSSORIA
1. A garanzia della corretta esecuzione del presente contratto ponte, il Prestatore ha costituito garanzia fideiussoria definitiva di € _. , pari al 10% dell’importo contrattuale, mediante n.
del / /201_, emessa da di - Agenzia di ( ).
2. La garanzia fideiussoria prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’ASUR (art. 103, comma 4 del Codice).
3. La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, salvo l’esperimento di ogni altra azione, qualora risultasse insufficiente, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o alla scadenza degli obblighi contrattuali.
4. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per l’effetto di applicazioni di penali o per qualsiasi altra causa, il Prestatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 20 (venti) giorni consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Azienda. È fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
5. La garanzia definitiva potrà essere progressivamente svincolata, ai sensi dell’art. 103, comma 5 del Codice, nel limite massimo dell’80% (ottantapercento) dell’importo iniziale garantito; altresì il Prestatore potrà essere obbligato a reintegrarla nel caso in cui l’ASUR debba avvalersene durante l’esecuzione del contratto.
6. Il certificato di garanzia definitiva sarà restituito entro 30 giorni dalla scadenza della stessa, a condizione che risulti definita ogni vertenza o contestazione eventualmente insorta sul contratto, senza che il Prestatore possa rivendicare alcun risarcimento quando l’eventuale ritardo sia ad essa imputabile.
ART. 22. FORO COMPETENTE
1. In caso di contestazione fra l’ASUR e il Prestatore, che non possa essere composta in via transitoria e amichevole, competente per territorio è il Foro della sede dell’ASUR.
2. Durante le more del giudizio, il Prestatore non potrà comunque interrompere il servizio, ma continuarlo secondo le richieste dell’AV.
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ART. 23. SPESE PER IL CONTRATTO
1. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso, con applicazione della tariffa fissa, in quanto il corrispettivo è soggetto a IVA.
2. Qualsiasi spesa inerente al contratto (registrazione, copia, bolli, ecc.) o conseguente ad esso, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico del Prestatore.
ART. 24. NORMA DI RINVIO
1. Per quanto non previsto nel presente contratto, si fa rinvio:
a) all’offerta economica del Prestatore del 29/09/2016, che lo integra per tutto quanto in essa riportato;
b) al D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni, concernente il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
c) al capitolato speciale facente parte della documentazione di gara della procedura negoziata aggiudicata con la determina n. 1097/AV1 in data 03/11/2016 e conclusasi con la stipula del contratto originario;
d) al codice civile e alle norme vigenti in materia di contratti pubblici di forniture e servizi.
ART. 25. DOMICILIO DELLE PARTI
1. Per tutti gli effetti del presente contratto e per ogni comunicazione ad esso inerente, fatte salve successive comunicazioni per iscritto, le parti eleggono domicilio come segue:
a) Azienda Sanitaria Unica Regionale - Area Vasta n. 1 - U.O.C. Acquisti e Logistica - xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxx XX - fax 0000.000.000 - PEC: xxxxxxxxx0.xxxx@xxxxxxx.xx;
b) Istituto di Vigilanza VIGILAR S.r.l. - via dell’Abbazia 1/a - 61032 Fano PU - fax 0000.000.000 - PEC
AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE Il Dirigente Amministrativo U.O.C. Acquisti e Logistica dott.ssa Xxxx Xxxxxx (firmato digitalmente) | Istituto di Vigilanza VIGILAR S.r.l. Il Legale Rappresentante Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx (firmato digitalmente) |
Allegati:
- “Patto di integrità in materia di contratti pubblici aventi ad oggetto beni e servizi dell’Azienda sanitaria Unica Regionale Marche”;
- Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI);
- Documento Informativo per le ditte appaltatrici e prestatori d’opera che operano presso ASUR - AV.
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