CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Art. 1 Condizioni generali
Le presenti Condizioni Generali cono parte integrante del contratto concluso tra le parti e regolano le modalità e i termini dell’utilizzo dell’impianto e l’erogazione dei servizi e servizi aggiuntivi (collettivamente indicati come i “Servizi”) che saranno forniti al richiedente presso l’impianto Autodromo Nazionale Monza via Vedano.
Il contraente dichiara espressamente di aver preso visione e/o conoscere integralmente le caratteristiche strutturali e tecniche dell’impianto e dei seguenti regolamenti anche pubblicati sul sito:
1) regolamento tecnico manifestazioni ed eventi;
2) regolamento generale impianto Autodromo Nazionale Monza (regolamento generale utilizzo impianto);
3) documento valutazione analisi del rischio pista e procedure operative (NB MANCA A MONZA);
4) Codice etico;
5) Regolamento del Parco di Monza; Art. 2 Modalità di utilizzazione dei servizi
Il richiedente ha diritto di usufruire dei Servizi esclusivamente nel periodo specificato nel Contratto (il “Periodo di Utilizzo”) e solo per lo svolgimento della Manifestazione. La partecipazione alla Manifestazione è consentita solamente a coloro che saranno indicati dal Richiedente in una lista da consegnare a Sias Spa. Il Richiedente è tenuto, sotto la propria responsabilità, a non permettere l’ingresso a soggetti differenti da quelli comunicati a Sias Spa. Nell’interesse della migliore preparazione ed attuazione della Manifestazione, il Richiedente si impegna a fornire precise informazioni sul programma di svolgimento della stessa.
Pubblicità e vendita di servizi di qualsiasi natura e genere non possono avere luogo all’interno dell’Impianto in occasione della Manifestazione. Il richiedente si obbliga a usufruire dei Servizi secondo la diligenza del “buon padre di famiglia”, non svolgere attività che possono cagionare danni all’Impianto, osservare tutte le prescrizioni di legge in tema di sicurezza sul luogo di lavoro.
Art. 3 Orario e modalità di utilizzo dei servizi
L’orario di utilizzo dell’impianto e dei servizi deve essere preventivamente concordato con Sias Spa e in ogni caso nel rispetto del regolamento del Parco di Monza e dei limiti di rumorosità di cui all’art. 8 del Regolamento Generale Impianto Autodromo Nazionale Monza (docc. n. 2 e 3 di cui all’art. 1 condizioni generali). Fatte salve deroghe istituzionali e preventive.
Art. 4 Obblighi del richiedente e penali
Il contraente richiedente servizi assume quali obblighi contrattuali tutto quanto indicato dall’art. 9.1 del regolamento tecnico manifestazioni ed eventi in tema di contrasto al lavoro irregolare sicchè si impegna a eseguire quanto di seguito:
Tutte le persone che all’interno dell’area Autodromo, a qualsiasi titolo prestano la loro opera in proprio o per conto di una impresa devono essere muniti di un documento di identità e rispettare la legislazione vigente in materia di lavoro con particolare riferimento ai rapporti di lavoro tra le parti.
Tutti i soggetti che operano per conto dell’Allestitore o dell’Operatore in regime di appalto o subappalto, dovranno munire le proprie maestranze del tesserino di riconoscimento di cui agli artt. 18, comma 1, lett. u), 21, comma 1, lett. c), 26, comma 8 del DLgs 81/08 del titolo di accesso all’Area Autodromo.
Il titolo di accesso all’area Autodromo verrà rilasciato subordinatamente a:
- dichiarazione telematica dell’esistenza della documentazione contrattuale idonea a giustificare la prestazione lavorativa del dipendente;
- dichiarazione che ogni lavoratore per cui viene richiesto il pass sia regolarmente xxxxxxx.Xx tesserino, come previsto dalla norma, dovrà contenere:
- fotografia del lavoratore
- generalità del lavoratore (nome, cognome, data di nascita, data di assunzione)
- indicazione del datore di lavoro
- in caso di subappalto, la relativa autorizzazione (ovvero la data di richiesta di autorizzazione al subappalto rispetto alla quale si è formato il silenzio assenso). I lavoratori autonomi dovranno munirsi di tesserino di riconoscimento riportante:
- le generalità
- la fotografia
- il nominativo del Committente.
Ai lavoratori extra comunitari è richiesto inoltre il permesso (leggibile) di soggiorno in corso di validità.
Sias può verificare in ogni momento o direttamente o tramite terzi incaricati possesso e validità dei citati documenti.
Equipaggiamento
Tutte le maestranze che operano all’interno dell’Area Autodromo dovranno essere in possesso del DPI. In caso di inottemperanza Sias vieterà l’ingresso alle persone sprovviste di tali dispositivi.
Provvedimenti e penali
In caso di negativo riscontro di quanto previsto ai precedenti paragrafi Xxxx contesterà all’Organizzazione, Allestitore od Operatore, mediante raccomandata o PEC, gli addebiti emersi, riservandosi di applicare le sottoelencate sanzioni e/o penali:
- Allontanamento immediato del personale privo della citata documentazione:
- Applicazione di una penale fino a 10.000,00 € all’Organizzatore, Allestitore, Operatore o ai loro eventuali subappaltatori. Art. 5 Allestimenti
Il contraente qualora debba procedere ad allestimenti di aree all’interno degli edifici o di montaggio all’aperto di strutture temporanee ha l’obbligo di attenersi agli obblighi e divieti di cui agli artt. 9.4.2, 9.4.3 e 9.4.4 del Regolamento Tecnico Manifestazioni ed Eventi e ha l’obbligo di:
- sottoporre a Xxxx, non oltre 30 giorni prima dell’evento, la documentazione illustrativa delle opere da realizzare. Tale documentazione, anche in forma preliminare, dovrà illustrare le principali caratteristiche tecniche dell’allestimento (tipologia di struttura, osservanza norme di Prevenzione Incendi, tipologia e consistenza dell’impianto elettrico, caratteristiche tecniche impianti di cottura solo per allestimenti all’aperto).
Ad avvenuto riscontro del rispetto delle norme di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro Sias rilascerà il proprio benestare che non potrà considerarsi definitivo fino a presentazione dei documenti definitivi di cui al paragrafo seguente e precisamente :
- Progetto esecutivo di allestimento strutture ed aree complesse
Entro e non oltre 3 giorni dall’inizio della manifestazione/evento l’Operatore dovrà presentare il progetto esecutivo di allestimento, quale naturale sviluppo del progetto preliminare approvato da Sias, che dovrà contenere i seguenti documenti:
a) Elaborati grafici (piante e sezioni) quotati in scale
b) Relazione tecnica redatta, timbrata e sottoscritta da professionista (Ingegnere o Architetto) iscritto all’Ordine Professionale contenente i seguenti dati:
- Breve descrizione delle strutture
- Caratteristiche dei materiali impiegati
- Normativa di riferimento adottata per il calcolo statico
- Indicazione dei pesi dei carichi sospesi (travi americane, corpi illuminati, organi di sollevamento ect.)
NOTA: ai fini di una garanzia di sicurezza i carichi sospesi applicati alle strutture temporanee devono essere assicurati alle stesse non solo con propri elementi di fissaggio o ancoraggio ma anche con ulteriori elementi di aggancio (funi metalliche, catene ad anello, etc).
- Ipotesi di carico delle strutture e verifica delle sollecitazioni indotte sugli appoggi;
- Per installazioni all’aperto occorre dichiarare le azioni indotte dalle condizioni atmosferiche; in particolare dovranno essere indicate le misure da adottare per l’ancoraggio a terra (zavorre o altro); saranno inoltre dichiarate la velocità massima del vento a cui la struttura può resistere senza pericolo di crolli o cedimenti e le procedure da adottare in caso di superamento dei carichi di progetto;
- Verifiche previste dalla vigente normativa.
c) A lavori ultimati ed entro le 12 ore antecedenti l’inizio della manifestazione/evento dovrà essere consegnato il certificato di idoneità statica, di rispondenza al progetto e corretto montaggio redatto da Professionista iscritto all’Ordine degli Ingegneri o Architetti che non sia intervenuto, per la struttura specifica, in nessuna fase di progettazione, direzione lavori ed esecuzione dell’opera.
Qualora l’Operatore non consegni nei tempi indicati detta documentazione o nel caso che essa sia incompleta od inadeguata, Xxxx incaricherà, per la redazione dei documenti mancanti, Professionisti di sua fiducia con contestuale addebito all’Operatore del costo sostenuto.
Nel caso dovessero insorgere, per qualsiasi ragione, difficoltà od ostacoli alla verifica della congruità della documentazione Sias disporrà il distacco dei servizi erogati (energia elettrica, acqua, etc.) e potrà interdire l’accesso all’area.
L’appendimento di qualsiasi carico con qualunque mezzo alle strutture portanti degli edifici in tutte le aree interne (box compresi) è tassativamente vietato. Le strutture temporanee installate all’aperto dovranno essere dotate della seguente documentazione
- conformità della norma europea EN 1090-1:2009/EC:2010 “Esecuzione di strutture di acciaio e alluminio – Parte J: Requisiti per la valutazione di conformità dei componenti strutturali”.
NOTA: in forza di detta norma tutti i componenti metallici in acciaio ed alluminio per usi strutturali nell’industria delle costruzioni dovranno obbligatoriamente riportare la marcatura CE per poter essere immessi sul mercato come prodotti da costruzione:
- Conformità alla norma EN 13782-2015 – Temporary structures – Tents –Safety;
- Verifica statica dichiarata dal costruttore o da Professionista abilitato secondo le norme tecniche vigenti;
- Massima velocità del vento a cui la struttura, completa di teli laterali e di copertura, può resistere;
- Dichiarazione di corretto montaggio (con particolare riferimento agli ancoraggi a terra)
- Certificazione di classificazione reazione al fuoco dei teli (vedere anche paragr. 11.2)..
Tutte le strutture temporanee (comunque realizzate) installate lungo la viabilità dei paddock (compresi i varchi di accesso alle aree recintate) e lungo tutti i viali dell’intera
area Autodromo dovranno garantire al transito dei mezzi di soccorso una larghezza libera di 3.5 m ed un’altezza libera di 4 m.
Le aziende che operano per conto dell’Operatore nell’allestimento e smontaggio delle aree e/o strutture temporanee dovranno presentare entro 10 giorni dall’inizio delle manifestazioni /evento i seguenti documenti:
a) copia dell’ultimo cedolino di pagamento della polizza assicurativa RCT con massimale di € 2.500.000,00;
b) elenco delle maestranze impiegate nell’area da allestire;
c) formula di consenso dei dipendenti ai sensi del D. Lgs. 196/03;
d) predisposizione POS Piano Operativo Sicurezza.
Nel caso di realizzazione di ponteggi, lavori in quota, trabatelli, la società esecutrice si atterrà agli obblighi di cui al punto 9.4.1 del Regolamento Tecnico Manifestazione ed Eventi. Art. 6 Rilascio pass per ingresso e utilizzo parcheggi
L’accesso degli automezzi (sia per il trasporto persone sia per trasporto materiali) all’area Autodromo sarà consentito solo se il conducente ed i passeggeri saranno in possesso dei pass di servizio che saranno rilasciati, su richiesta degli interessati, da Sias.
In particolari manifestazioni l’accesso degli automezzi al paddock e parcheggi sarà consentito solamente mediante specifico pass auto/moto. L’accesso
carraio all’area autodromo avviene normalmente da Xxx Xxxxxx, 0 – Monza Parco. Gli orari di apertura coincidono con quelli fissati dal Consorzio Parco e Villa Reale:
- orario estivo (ora legale) 07.00 – 20.30
- orario invernale (ora solare) 07.00 – 19.00
In occasione di particolari manifestazioni detti orari potranno subire xxxxxxxxx.Xx sagoma limite in altezza è di 4,30 m.
Per particolari esigenze logistiche degli Operatori potrà essere usato l’accesso da Via Santa Xxxxx alle Selve- Biassono, previ accordi con l’Ufficio Tecnico Sias.
Trasporti eccezionali o con automezzi di altezza superiore a 4,30 n saranno fatti accedere attraverso percorsi alternativi con modalità ed orari da concordare preventivamente con l’Ufficio Tecnico Sias.
Art. 7 – Norme per la pubblicità – Eventi particolari
Durante lo svolgimento della manifestazione od evento valgono i seguenti divieti:
- distribuire materiale pubblicitario (riviste, cataloghi, depliants, etc.) al di fuori della propria area salve particolari deroghe concesse da Xxxx;
- usare il marchio e/o logo di Sias – Autodromo Nazionale Monza;
- provocare molestia o turbativa, sotto qualsiasi forma, al regolare svolgimento delle manifestazioni, pena l’immediata esclusione dalla manifestazione;
- svolgere nell’area Autodromo propaganda sotto qualsiasi forma.
Art. 8 Videosorveglianza
Il contraente prende atto che all’interno dell’autodromo sono presenti impianti di videosorveglianza:
Art. 9 Disposizioni Generali sulla sicurezza e prevenzione incendi
Il contraente in tema di disposizioni generali sulla sicurezza aderisce e adempie a quanto stabilito nel Regolamento Tecnico Manifestazioni ed Eventi arrt. 10 e 11 pag. 43 e segg.
Art. 10 Sanzioni e Penali
Le parti intendono applicare le seguenti sanzioni e penali nelle misura e nei casi sotto indicati: 1) Mancato invio del progetto di allestimento
Non consentendo Xxxx l’inizio dei lavori di allestimento senza il preliminare invio del relativo progetto, essa applicherà una penale di 1.000,00 € nel caso che i lavori siano stati avviati.
2) Non conformità allestimento
Qualora l’Allestitore o l’Operatore non provveda a rimuovere le difformità dell’allestimento rispetto al progetto approvato, Xxxx provvederà alle modifiche od alla totale rimozione di
quanto installato con contestuale addebito all’Allestitore o all’Operatore dei relativi costi.
3) Presenza di prodotti e/o materiali non ammessi
In caso di inosservanza alle disposizioni di al paragr. Errore. L’origine riferimento non è stata trovata, Sias provvederà alla rimozione immediata dei prodotti e materiali non ammessi con addebito dei relativi costi
4) Materiali sprovvisti di certificazione di reazione al fuoco
In caso di presenza di materiali per l’allestimento privi di certificati di reazione al fuoco, Sias Spa potrà disporne la loro rimozione. In alternativa attiverà la sorveglianza antincendio con personale qualificato addebitando i costi del presidio all’Operatore o Allestitore.
5) Inosservanza delle norme di sicurezza
Per l’inosservanza delle norme in materia di sicurezza di applica quanto previsto al paragr. 9.1.3 Provvedimenti e penali del regolamento Tecnico Manifestazioni ed Eventi
In caso di negativo riscontro di quanto previsto al paragr. 9.1.1. Sias contesterà all’Organizzazione, Allestitore od Operatore, mediante raccomandata o PEC, gli addebiti emersi, riservandosi di applicare le sottoelencate sanzioni e/o penali:
- Allontanamento immediato del personale privo della citata documentazione:
- Applicazione di una penale fino a 10.000,00 € all’Organizzatore, Allestitore, Operatore o ai loro eventuali subappaltatori. 6) Inagibilità presidi antincendio e prese di utenze elettrica
Nel caso che gli allestimenti temporanei rendano inagibili i presidi antincendio e le utenze elettriche generali Xxxx provvederà immediatamente alla rimozione della difformità con addebito dei costi.
7) Uso improprio idranti e naspi antincendio
L’uso improprio degli idranti e naspi antincendio comporta una sanzione di 200,00 €8) Inosservanza delle norme di circolazione e sosta in zona vietata
A chi violerà le norme del Codice della Strada all’interno dell’Autodromo e comunque non rispetterà le indicazioni degli addetti alla viabilità, Xxxx ritirerà il pass personale ed il pass auto.
Ai proprietari delle vetture sarà addebitato il costo dell’intervento di rimozione pari a 200,00 €9) Omesso smaltimento rifiuti speciali
Comporta una penale di 500,00 €, salvi maggiori costi dovuti a bonifiche ambientali e a trattamenti specialistici.
10) Apposizione di adesivi
L’apposizione di adesivi, anche di modeste dimensioni, alle strutture, alle pareti, alle superfici vetrate ed agli arredi, comporta una penale di 50,00€ per ogni adesivo
applicato.
Art. 11 Responsabilità del Richiedente – Obbligo di copertura assicurativa
Sias Spa non assume alcuna responsabilità per ogni eventuale danno che possa derivare al Richiedente o ai suoi dipendenti/addetti/collaboratori dall’erogazione dei Servizi. Il Richiedente rimane l’unico responsabile per danni a cose o a persone (dipendenti, collaboratori, clienti, visitatori, altri utenti, ecc.) che dovessero verificarsi in seguito a sue azioni e/o omissioni all’interno dell’impianto.
Parimenti Sias Spa non risponde nei confronti del Richiedente dei danni conseguenti ad eventuali furti subiti nell’impianto. Il Richiedente, anteriormente al periodo di utilizzo dell’impianto, deve sottoscrivere idonea polizza assicurativa, contro i danni da furto, incendio e danneggiamento di tutto quanto esistente ed introdotto nell’impianto, oltre che per responsabilità civile. Tutte le polizze di assicurazione contratte in tal senso devono contenere la clausola di rinuncia all’azione di rivalsa neiconfronti di Sias Spa.
Art. 12 Ambito di responsabilità Sias Spa
Con l’accettazione da parte del Richiedente delle presenti Condizioni Generali, Sias Spa assume l’obbligo di fornire i servizi, restando inteso che Sias Spa è esonerata da qualsiasi responsabilità in caso di inadempimento dovuto a cause di forza maggiore quali, fra l’altro, sciopero (che comunque coinvolga il personale addetto alla manifestazione) blak-out elettrico, guasti tecnici alle apparecchiature dell’impianto che non siano dovuti a mancati interventi di manutenzione ordinaria, eventi naturali straordinari (quali terremoti, inondazioni, epidemie o altro).
Art. 13 Corrispettivo- Termini e modalità di pagamento
Contestualmente alla sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali, il Richiedente versa in favore di Xxxx Spa un importo indicato nel contratto, di cui le presenti Condizioni Generali formano parte integrante e sostanziale, a titolo di caparra. Il saldo di quanto complessivamente dovuto dal Richiedente deve essere versato entro il termine indicato
nel contratto.
Art. 14 Osservanza dei regolamenti amministrativi
Il richiedente è tenuto ad osservare i regolamenti e le prescrizioni di pubblica sicurezza, le norme di igiene, le norme generali e particolari relative all’organizzazione ed all’esercizio dell’attività inerenti lo svolgimento della Manifestazione nonché, ove applicabili, quelle in tema di diritti d’Autore (SIAE) e deve munirsi a propria cura e spese di tutte le licenze ed autorizzazioni previste, intendendosi esclusa ogni responsabilità di Sias Spa per eventuali omissioni od inosservanze di tali disposizioni.
Art. 15 Eccezione di inadempimento
Il richiedente riconosce espressamente a Sias Spa, esonerandola da ogni responsabilità, il diritto di non prestare i Servizi oggetto del presente contratto - ivi compresa la facoltà di non ammettere all’ingresso i partecipanti alla Manifestazione – qualora il Richiedente non abbia esattamente e tempestivamente adempiuto ad uno qualsiasi degli obblighi previsti dai precedenti articoli.
Art. 16 Clausole finali
Divieto di cessione. E’ fatto espresso ed assoluto divieto al Richiedente di cedere, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, il presente contratto e i diritti dallo stesso nascenti e/o consentire a terzi di valersi dei Servizi.
Invalidità parziale. L’eventuale invalidità di singole clausole del presente contratto non ne determinerà la nullità totale, fermo l’impegno delle parti di sostituire le clausole eventualmente invalide con pattuizioni quanto più possibili equivalenti.
Tolleranza. L’eventuale tolleranza di una delle parti di comportamenti dell’altra posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel presente contratto non sostituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l’esatto adempimento di tutti gli obblighi previsti.
Buona fede. Ciascuna parte si impegna a comportarsi secondo le regole di buona fede per l’intera durate del presente contratto.
Precedenti intese. Il presente contratto contiene la manifestazione integrale delle intese raggiunte fra le parti e prevale su qualsiasi precedente accordo fra le stesse avente il medesimo oggetto.
Modifiche. Qualsiasi modifica, variazione o rinuncia al presente contratto non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato dalla parte nei cui confronti tale modifica, variazione o rinuncia viene invocata.
Comunicazioni. Qualsiasi comunicazione o notifica richiesta o consentita dalle disposizioni qui contenute sarà eseguita per iscritto e si intenderà validamente effettuata agli indirizzi indicati in epigrafe, ove le parti eleggono domicilio ai fini del presente contratto.
Legge regolatrice e Foro competente. Il presente contratto ed i diritti e gli obblighi delle parti dallo stesso derivanti saranno regolati ed interpretati secondo la legge italiana. Tutte le controversie derivanti e/o connesse al presente contratto saranno di competenza esclusiva del Foro di Monza.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto Richiedente dichiara di aver preso conoscenza e di accettare espressamente le disposizioni contenute negli articoli seguenti:
Art. 4 Obblighi del richiedente e penali;
Art. 10 Sanzioni e penali;
Art. 11 Responsabilità del richiedente – obbligo di copertura assicurativa; Art. 12 Ambito di responsabilità Sias Spa
Art. 13 Termini e modalità di pagamento; Art. 15 Eccezioni inadempimento;
Art. 16 Clausole finali e foro competente.
Il Richiedente dichiara di prestare il consenso, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (di seguito “Decreto”), al trattamento dei dati personali indicati nel contratto di cui le presenti Condizioni Generali costituiscono parte integrante e sostanziale per finalità relative all’esecuzione dello stesso. Dichiara altresì di essere stato informato che il trattamento dei dati personali sarà effettuato presso Sias Spa con modalità cartacee e strumenti informatici nel rispetto del Decreto (artt. 31-35 e Allegato B) e con l’osservanza di ogni misura cautelativa che ne garantisca la relativa riservatezza e sicurezza. Prende atto che potranno venire a conoscenza dei dati personali suindicati il personale aziendale dipendente e/o collaboratore appositamente nominato responsabile e/o incaricato del trattamento ai sensi degli artt. 29 e 30 del Decreto ed eventuali soggetti a cui il titolare dovesse affidare delle attività di outsoyrcing appositamente nominati responsabili e/o incaricati del trattamento ai sensi degli artt. 29 e 30 del Decreto. Resta infine fermo che i dati personali sopra indicati non saranno oggetto di diffusione, salvo venga richiesto da una morma di legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria e che, in ogni momento, il sottoscritto potrà esercitare i propri diritti nei confronti di Sias Spa, responsabile del trattamento a sensi dell’art. 7 del Decreto.