CAPITOLATO PRESTAZIONALE E D’APPALTO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI LAVORI
CAPITOLATO PRESTAZIONALE E D’APPALTO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI LAVORI
articolo 53, comma 2, lettera c) e comma 3, X.Xxx n. 163 del 12 aprile 2006
articolo 53, comma 4 del D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006
articoli 43, comma 1, e 168, del nuovo regolamento, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207
Lavori per la costruzione Realizzazione di N° 6 Alloggi di
Edilizia Residenziale Pubblica da concedere in locazione
Comune di Cittanova (RC).
1 - Totale importo esecuzione lavorazioni (soggetto a ribasso) | € | 920.000,00 |
2 - Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza | € | 27.600,00 |
3 - Compenso per la progettazione esecutiva ed i servizi (relazione geologica ecc.) | € | 43.758,92 |
Totale Ammontare dell’appalto € 991.358,92
Cittanova
Il Responsabile Unico del Procedimento Geom. Xxxxxxxx Xxxxx
Nel seguito, si farà riferimento a:
Capitolato generale d’appalto: DM Lavori pubblici n. 145 del 19 aprile 2000;
Decreto n. 81 del 2008: X.Xxx. 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
Codice dei contratti pubblici: X.Xxx. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
Nuovo Regolamento: D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163, concernente codice dei contratti pubblici relativi a lavoro, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
R.U.P.: Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 10 del Codice dei contratti e agli articoli 9 e 10 del
D.P.R. n. 207/2010;
DURC: Documento unico di regolarità contributiva, ossia il documento attestante la regolarità contributiva previsto dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall’allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.
CAPO 1
NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO
Art. 1.1 OGGETTO DELL'APPALTO
1. L’oggetto dell’appalto consiste nella progettazione esecutiva, previa acquisizione della progettazione definitiva in sede di gara, e nell’esecuzione di tutti i lavori, servizi e forniture necessari per realizzare l’intervento di cui al comma 2.
2. L’intervento viene così individuato:
Lavori di costruzione di n° 6 alloggi di edilizia residenziale pubblica da concedere in locazione nel Comune di Cittanova (RC)
3. La realizzazione dell’opera è prevista “chiavi in mano”. Sono pertanto compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, i servizi, le forniture e le provviste necessarie per consegnare il lavoro completo gli immobili pronti all’uso, nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto preliminare con le variazioni e le migliorie previste nel progetto definitivo proposto in fase di gara, nonché dei particolari costruttivi del progetto esecutivo, che sarà redatto dall’appaltatore nel rispetto dell’articolo 93, comma 5, del Codice dei contratti e degli articoli da 33 a 43 del nuovo regolamento. Il progetto definitivo ed esecutivo dovranno comunque essere approvati dall’Ente Appaltante.
4. L’esecuzione dei lavori è effettuata sempre e comunque secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; lo stesso appaltatore che partecipa alla gara del presente appalto, dovrà far redigere da professionisti abilitati la progettazione definitiva ed esecutiva. Il progetto definitivo ed il progetto esecutivo dovranno rispettare tutte le vigenti normative tecniche e funzionali inerenti l’oggetto dell’appalto.
5. Le caratteristiche di massima dell’opera da realizzare sono indicate negli elaborati del progetto preliminare posto a base di gara. Le opere dovranno soddisfare tutte le prescrizioni e le modalità tecniche e costruttive generali, nonché le caratteristiche descrittive e prestazionali relative alle singole lavorazioni specificate nel presente capitolato.
6. Trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile.
Art. 1.2 AMMONTARE DELL'APPALTO
1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito come segue:
Colonna 1) A misura (Euro) | Colonna 2) A Corpo (Euro) | Colonna 1) + 2) TOTALE (Euro) | ||
Lavori | ||||
A.1 | Importo esecuzione lavori | 920.000,00 | 920.000,00 | |
A. 2 | Oneri per la sicurezza non soggetta a ribasso | 27.600,00 | 27.600,00 | |
A. 3 | Corrispettivo per la progettazione esecutiva (relazione geologica | 43758,92 | 43.758,92 | |
IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO | 991.358,92 | 991.358,92 |
2. L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori (A.1), aumentato dell’importo relativo al corrispettivo per la progettazione esecutiva (A.3), ai quali deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato altresì dell’importo relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere (A.2).
3. L’importo relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere (A2), non è soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del Codice dei contratti e del punto 4.1.4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008.
4. Le ditte partecipanti, compresa la ditta aggiudicataria, non hanno diritto ad alcun corrispettivo e/o rimborso per il progetto definitivo presentato in sede di offerta. Ciò anche in caso di mancata aggiudicazione dell’appalto.
Art. 1.3
CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SUBAPPALTABILI
1. Ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. n. 207 del 2010, i lavori sono classificati nelle seguenti categorie di opere :
Categoria | Denominazione | Importo Lavori (Euro) | % |
OG1 | Edifici civili ed industriali | € 645.000,00 | 70,11 |
OG11 | Impianti interni elettrici, telefonici, etc. | € 150.000,00 | 16,30 |
OG3 | Viabilità – sistemazione esterna | € 125.000,00 | 13,59 |
€ 920.000,00
TOTALE
I lavori, per i quali vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui al DM 37/2008 (ex legge 46/1990), devono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso dei predetti requisiti; in caso contrario, essi devono essere realizzati da un'impresa mandante, qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di tipo verticale, ovvero da un'impresa subappaltatrice; in ogni caso l'esecutore deve essere in possesso dei requisiti di legge. Nel caso di avvalimento, per tale tipologia di lavori le certificazioni ed i relativi allegati dovranno essere controfirmati anche dall’impresa ausiliaria.
2. I concorrenti devono essere, altresì, in possesso dei requisiti per l’affidamento dei servizi di progettazione documentati sulla base della attività di progettazione della propria struttura tecnica, oppure, in assenza della qualificazione per progettazione, di progettisti indicati o associati.
Il progettista, indicato/associato ovvero il progettista facente parte della struttura tecnica del concorrente, deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 263, comma 1 lettere a), b) e c) del D.P.R. 207/10 e s.m.i. e, pertanto:
avere espletato negli ultimi dieci anni, antecedenti la pubblicazione del bando, lavori analoghi a quelli oggetto dell’appalto per un ammontare di
€ 1.380.000,00, pari a 1.5 l’importo posto a base di gara L’importo è da intendersi al netto dell’I.V.A.
I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati ed approvati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, ovvero la parte di essi ultimata ed approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi.
L’approvazione dei servizi di direzione lavori e di collaudo si intende riferita alla data di approvazione finale di cui all’art.234, comma 2 del DPR 207/2010.
Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall’operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell’avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.
Nel caso in cui gli incarichi siano stati realizzati con la compartecipazione di altri professionisti, dovrà essere indicata la quota o la parte del servizio realizzato dal progettista dichiarante, in proporzione alla quale verrà considerato l’importo dei lavori corrispondenti.
Requisiti specifici del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione:
Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione deve possedere lo specifico titolo di abilitazione di cui al D.l.vo n. 81/2008.
Requisiti del geologo:
Il geologo deve possedere titolo specifico di abilitazione alla professione ed essere iscritto all’albo professionale.
Art. 1.4
GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI
I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 132, comma 3, del Codice dei contratti, all’articolo 43, commi 6, 7 e 8, e all’articolo 184 del nuovo regolamento, all’articolo 161, del capitolato generale d’appalto, sono indicati nella seguente tabella:
CATEGORIE OMOGENEE | Importi (euro) | |
1 | Approntamenti, movimenti terra | € 23.120,00 |
2 | Calcestruzzi, armature e casseforme | € 225.000,00 |
3 | Solai ed opere murarie | € 81.812,00 |
4 | Pavimentazioni e sottofondi | € 59.568,00 |
5 | Porte, infissi esterni e vetri, recinzioni | € 103.464,00 |
6 | Rivestimenti, tinteggiature, impermeabilizzazioni | € 72.036,00 |
7 | Impianti termici, elettrici, idrici, fognari, telefonici, etc. | € 150.000,00 |
8 | Coperture | € 80.000,00 |
9 | Viabilità – Sistemazione a verde | € 125.000,00 |
920.000,00
TOTALE
2. Salve le sole ipotesi di varianti autorizzate dall’amministrazione, i gruppi di cui al comma 1 restano invariati, rispetto a come individuati e quantificati nel progetto definitivo, anche dopo la presentazione e l’approvazione del progetto esecutivo.
Art. 1.5
CONTENUTI DEL PROGETTO DEFINITIVO DA PRESENTARE IN SEDE D’OFFERTA
L’obbiettivo che l’Amministrazione Comunale di Cittanova, attraverso un bando di progettazione e realizzazione di lavori, è quello di individuare una progettualità di qualità e tecnicamente valida, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici ed i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione.
La progettazione definitiva dovrà ispirarsi, tra l’altro, a principi di minimizzazione dell’impiego di risorse materiali non rinnovabili, di massima facilità ed economicità di manutenzione, durabilità dei materiali e dei componenti, sostituibilità degli elementi, compatibilità dei materiali ed agevole controllo delle prestazioni dell’intervento nel tempo.
Le soluzioni distributive, architettoniche e tecniche, individuate, dovranno, tra l’altro, consentire di rispondere positivamente ai seguenti obbiettivi da raggiungere:
a) adeguati standard funzionali;
b) adeguati standard di sicurezza;
c) deciso contenimento dei consumi energetici;
d) qualità e vivibilità degli ambienti interni (illuminazione, acustica , ricambio d’aria, domotica, protezione dall’irraggiamento, barriere architettoniche, etc.).
L’appaltatore dovrà pertanto garantire nell’offerta tecnica, attraverso gli opportuni elaborati progettuali e con la dovuta chiarezza, la progettualità “definitiva”.
L’appaltatore potrà presentare nel progetto definitivo proposto in sede di gara, variazioni di qualsiasi tipo alla progettazione preliminare (tipologie architettoniche e/o costruttive, strutturali, materiali, distribuzione degli spazi, numero di piani, piante e prospetti, impianti, etc.) predisposta dalla stazione appaltante.
Le soluzione planovolumetriche proposte dovranno altresì prevedere la realizzazione di un futuro ampliamento che comprenda un numero minimo di 4 alloggi, inoltre dovranno essere rispettate le distanze minime da altri fabbricati e confini previste dalle normative vigenti nonché dallo strumento urbanistico locale.
Il progetto definitivo proposto dovrà garantire, pena l’esclusione, le seguenti dotazioni minime (vengono riportate le superfici utili minime richieste; l’altezza dovrà essere adeguata alle funzioni dei locali) :
- n.6 Alloggi dotatiti di servizi che abbiano i requisiti di Edilizia Residenziale pubblica
Gli alloggi dovranno avere i requisiti previsti dalla l.457/1978, devono inoltre essere adeguati, salubri, sicuri e costruiti nel rispetto delle caratteristiche tecniche indicate dalla normativa vigente nazionale e regionale . Devono inoltre essere costruiti secondo i principi di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico, utilizzando, ove possibile, fonti energetiche rinnovabili (art. 2, DM 22.4.2008).
Il progetto dovrà essere improntato ai principi di sostenibilità ambientale, assicurando il raggiungimento di un comportamento prestazionale minimo conforme a quello previsto dalla normativa vigente alla data di pubblicazione del relativo bando. A tale fine andranno ricercate soluzioni progettuali, preferibilmente di tipo passivo e bioclimatico, in grado di limitare il fabbisogno annuo di energia primaria per metro quadro di superficie utile ( riscaldamento, rinfrescamento, produzione acqua calda sanitaria e illuminazione).
- n.6 Box auto
- sistemazione esterna comprendente: la realizzazione di cordoli perimetrali dell'area destinata a
A verde, comprese le attrezzatura (panchine, contenitori per raccolta differenziata, dissuasori, etc.), le piantumazioni, recinzione dell'intero perimetro progettuale, illuminazione esterna, pavimentazione e bitumazione delle aree pedonabili e carrabili.
Il progetto definitivo proposto dovrà rispettare tutte le vigenti normative in materia di edilizia residenziale pubblica e sicurezza. A titolo indicativo vengono riportate le principali norme di settore:
EDILIZIA
Circ. Min. LL.PP. 23/07/1960 N° 1820 Definizione in materia di costruzioni edilizie
D. Min. Sanità 05/07/1975 Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all’altezza minima ed ai requisiti igienico – sanitari principali dei locali d’abitazione.
L. 457/1978 - Norme per l'edilizia residenziale; D.P.R. 380/2001 - Testo unico per l'edilizia;
D. Min LL.PP. 14/06/1989 – N° 236 Prescrizioni minime necessarie a garantire l’accessibilità a la visitabilità degli edifici privati e di residenza pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici, spazi e servizi pubblici;
D.P.R.. 24/07/1996 – N° 236 Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici, spazi e servizi pubblici;
NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI
D.M. /01/2008 - Nuove norme tecniche per le costruzioni;
Circolare 02/02/2009 n° 617 - Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14/01/2008.
PREVENZIONE INCENDI
D.M. 16/05/1987 – N° 246 Norme di di sicurezza incendi per gli edifici di civile abitazione;
IMPIANTI
D.M. 37/2008 - Riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno di edifici;
D.Lgs. 192/2005 - Attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia integrato con il D.Lgs. 311/2006
- Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. 192/05;
L. 10/91 - Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2009 , n. 59 - Regolamento di attuazione dell''articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia. (09G0068).
URBANISTICA
D.P.R. 327/2001 - Testo unico sulle espropriazioni.
SICUREZZA
D.Lgs. 81/2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il Progetto Definitivo, in conformità a quanto stabilito nel D.Lgs del 12/04/2006 n.163 - Codice dei contratti pubblici (articolo 93, comma 4), dovrà rispettare i seguenti criteri e prescrizioni:
deve individuare compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle
indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e nel presente Capitolato Prestazionale;
deve contenere tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni (permesso di costruire, parere PAI, ecc.);
gli studi e le indagini occorrenti, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico;
In sede di gara l’appaltatore dovrà presentare, anche facendo propri indagini e rilievi del progetto preliminare, un progetto definitivo costituito dai seguenti elaborati:
a) Relazione illustrativa generale;
b) Relazione geologica, geotecnica, sismica;
c) Relazioni tecniche specialistiche con eventuali schemi grafici impianti, illuminazione, barriere architettoniche, etc.;
d) Rilievi plano-altimetrici e posizionamento sagoma edificio;
e) Censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
f) Planimetria d’insieme in scala non inferiore ad 1:500;
g) Planimetria generale in scala non inferiore ad 1:200, corredata da almeno due sezioni significative, anche in relazione al terreno, alle strade ed agli edifici circostanti;
h) Piante dei vari livelli in scala non inferiore ad 1:100;
i) Almeno 4 sezioni in scala non inferiore ad 1:100, con le misure delle altezze nette dei piani, dello spessore dei solai e dell’altezza totale dell’edificio;
j) Prospetti e profili degli edifici e degli spazi esterni in scala 1:100,
k) Viste tridimensionali (Rendering simulazioni e/o animazione) e inserimento dell’intero progetto nel contesto
l) Elaborati grafici in scala non inferiore ad 1:100 atti ad illustrare il progetto strutturale nei suoi aspetti fondamentali, in particolare per quanto riguarda le fondazioni;
m) Calcoli preliminari delle strutture e degli impianti;
n) Disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali e tecnici previsti in progetto.
La relazione illustrativa generale dovrà fornire tutti gli elementi atti a dimostrare la rispondenza del progetto alle finalità dell'intervento, il rispetto del prescritto livello qualitativo e dei benefici attesi.
In particolare la relazione dovrà:
a) descrivere i criteri utilizzati per le scelte progettuali, gli aspetti dell'inserimento dell'intervento sul territorio, le caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali prescelti, nonché i criteri di progettazione delle strutture e degli impianti, in particolare per quanto riguarda la sicurezza, la funzionalità e l'economia di gestione;
b) riferire in merito a tutti gli aspetti riguardanti la topografia, la geologia, l'idrologia, l'idrogeologia, la sismica, le interferenze, le opere e misure mitigative e compensative dell'impatto ambientale, territoriale e sociale;
c) indicare le eventuali cave, i siti di conferimento per il recupero dei materiali da risulta e le discariche da utilizzare per la realizzazione dell'intervento con la specificazione dell'avvenuta autorizzazione;
d) indicare le soluzioni adottate per il superamento delle barriere architettoniche;
e) riferire in merito all'idoneità delle reti esterne dei servizi atti a soddisfare le esigenze connesse alla cantierizzazione all'esercizio dell'intervento da realizzare;
f) riferire in merito alla verifica sulle interferenze delle reti aeree e sotterranee con i nuovi manufatti ed al progetto della risoluzione delle interferenze medesime;
g) riferire in merito ai criteri ed agli elaborati che dovranno comporre il progetto esecutivo.
A completamento di quanto contenuto nella relazione generale, il progetto definitivo deve comprendere almeno le seguenti relazioni tecniche, sviluppate - anche sulla base di indagini integrative di quelle eseguite per il progetto preliminare - ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano apprezzabili differenze tecniche e di costo:
a) relazione geologica e geoidrologica: comprende, sulla base di specifiche indagini geologiche, la identificazione delle formazioni presenti nel sito, lo studio dei tipi litologici, della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo; definisce il modello geologico-tecnico del sottosuolo; illustra e caratterizza gli aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici, litotecnici e fisici, nonché il conseguente livello di pericolosità geologica e il comportamento in assenza ed in presenza delle opere;
b) relazione geotecnica: definisce, alla luce di specifiche indagini, il comportamento meccanico del volume del terreno influenzato, direttamente o indirettamente, dalla costruzione del manufatto e che a sua volta influenzerà il comportamento del manufatto stesso. Illustra inoltre i calcoli per gli aspetti che si riferiscono al rapporto del manufatto con il terreno;
c) relazioni idrologica e idraulica: riguardano lo studio delle acque meteoriche, superficiali e sotterranee;
d) relazione sismica: comprende l'inquadramento geologico e morfologico l'individuazione delle categorie sismiche a cui afferiscono le opere in progetto, con riferimento alle macrozone stabilite dalla normativa vigente; l'indicazione dei criteri di progettazione utilizzati nelle verifiche e della normativa di riferimento;
e) relazioni tecniche opere civili: individuano le principali criticità e le soluzioni adottate, descrivono le tipologie e le soluzioni puntuali di progetto e le motivazioni delle scelte; relazionano sulle caratteristiche funzionali delle opere;
f) relazione tecnica impianti: descrive i diversi impianti presenti nel progetto, motivando le soluzioni adottate; individua e descrive il funzionamento complessivo della componente impiantistica e gli elementi interrelazionali con le opere civili. Descrive la concezione del sistema di sicurezza per l'esercizio e le caratteristiche del progetto;
g) relazione sulla cantierizzazione: individuazione delle aree dei cantieri, delle opere accessorie (depositi, officine, impianti di depurazione, opere di mitigazione, etc.) della viabilità di servizio nelle diverse fasi di costruzione delle opere; opere di chiusura dei cantieri, sistema finale e rinaturazione delle aree; quantificazione dei traffici di cantiere.
i) il disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali e tecnici previsti in progetto dovrà riportare le specifiche e/o le schede tecniche dei principali componenti edili (pavimenti, rivestimenti, tamponature esterne, tamponature interne, infissi interni ed esterni, etc.) ed impiantistici (corpi illuminanti, corpi radianti, tubazioni, etc.)
L’appaltatore potrà presentare, a sua discrezione, ulteriori elaborati oltre a quelli sopra indicati ritenuti necessari a chiarire le soluzioni progettuali proposte.
Con la presentazione del progetto definitivo l’appaltatore esonera la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità
dovuta ad eventuali carenze e/o omissioni del progetto preliminare, nonché delle indagini e dei rilevi ivi allegati.
I lavori aggiuntivi e/o le varianti derivanti da errori e/o omissioni progettuali del progetto definitivo rimangono ad esclusivo carico dell’appaltatore.
Art. 1.6 CRITERI DI VALUTAZIONE
DELL’OFFERTA
1. Alla gara si procede secondo la tipologia dettata dall’art.53 comma 2 lettera c) del decreto legislativo 163/2006 e sue smi; la scelta del contraente sarà operata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri di cui all’art. 83 del decreto legislativo 163/2006 e s.m. e i., come meglio specificato nel bando.
2. La gara è effettuata sulla base del progetto preliminare, nonché del presente Capitolato prestazionale corredato delle indicazioni, delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili previsti dalle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali inerenti l’oggetto dell’appalto; l’offerta ha ad oggetto il progetto definitivo, il tempo di progettazione esecutiva, il tempo di realizzazione delle opere ed il prezzo. L’offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori.
La valutazione del progetto, dei tempi di progettazione e di esecuzione e del prezzo avverrà utilizzando i criteri qualitativi (lettere A, B e C) e quantitativi (lettere D ed E), gli elementi e i sottocriteri di valutazione tecnico-economica delle offerte e relativi pesi e sottopesi indicati nella seguente tabella:
A - Qualità (fino a 23 punti) | A1- Qualità tecnica, completezza e facilità di lettura del progetto definitivo proposto in sede di offerta | da 0 a 5 |
A2 - Qualità e fruibilità degli ambienti interni | da 0 a 10 | |
A3 - Qualità, fruibilità polifunzionalità degli spazi esterni | da 0 a 8 | |
B - Caratteristiche | B1 - Espressività delle scelte compositive, del linguaggio architettonico | da 0 a 10 |
estetiche, funzionali ed | adottato ed inserimento nel contesto urbanistico e paesaggistico - ambientale | |
ambientali | ||
B2 – Innovazione ed originalità dei materiali e delle scelte costruttive | da 0 a 12 | |
(fino a 32 punti) | ||
B3 – Sostenibilità ambientale e prestazioni energetiche degli immobili | da 0 a 10 | |
proposti |
C- Pregio Tecnico (fino a 15 punti) | C1 - Caratteristiche, qualità, durabilità e facilità di manutenzione dei materiali e dei componenti edili | da 0 a 5 |
C2 – Caratteristiche e validità della progettazione antisismica delle strutture / Utilizzo di tecnologie innovative nella progettazione antisismica | da 0 a 5 | |
C3 - Caratteristiche, qualità, durabilità e facilità di manutenzione degli impianti tecnologici | da 0 a 5 | |
CRONOPROGRAMMA | ||
D – Tempo (fino a 10 punti) | D1 - Tempo di consegna della progettazione esecutiva risultante dal cronoprogramma (min. 30 gg. – max. 60 gg.). Saranno assegnati 0,2 punti per ogni 6 giorni di riduzione del tempo di progettazione esecutiva rispetto ai max. 60 giorni previsti, con un minimo di 30 giorni. | max 2 |
D2 - Tempo di esecuzione e consegna dell’opera risultante dal cronoprogramma (min. 6 mesi – max. 12 mesi). Saranno assegnati 0,75 punti per ogni mese di riduzione del tempo di esecuzione rispetto ai max. 12 mesi previsti, con un minimo di 18 mesi. | max 8 | |
PREZZO | ||
E – Offerta economica (max 20 punti) | Ei = 20 * Ri/Rmax Dove: Ri = ribasso offerto dal concorrente iesimo; Rmax = ribasso massimo offerto. | max 20 |
PUNTEGGIO TOTALE MAX 100 Punti |
L’elemento A) si riferirà in particolare: alla qualità della proposta progettuale, sia in termini di chiarezza ed esaustività degli elaborati presentati che delle soluzioni progettuali adottate; alla qualità complessiva e fruibilità degli spazi interni e alla articolazione degli stessi; alla qualità e fruibilità delle sistemazioni esterne proposte.
L’elemento B) si riferirà in particolare alla valenza delle soluzioni architettoniche ed estetiche della proposta progettuale nel suo complesso, alla compatibilità dello stesso ed valorizzazione dell’area in considerazione del contesto urbano e paesaggistico-ambientale esistente; alla innovazione ed originalità delle scelte dei materiali e dei sistemi costruttivi con particolare riferimento all’utilizzo di materiali diversi dal cemento armato; alla sostenibilità ambientale dell’intervento con riferimento alla qualità bioedilizia, all’utilizzo di fonti rinnovabili, all’efficienza energetica complessiva dell’edificio proposto con riferimento alle previsioni delle “Linee Guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” pubblicate sulla G.U. del 10-7-2209 serie generale ed alle ulteriori soluzioni adottate in ordine alla massima sostenibilità ambientale dell’intervento, all’utilizzo di materiali eco-compatibili ed alla riduzione di consumi energetici.
L’elemento C) si riferirà in particolare al pregio tecnico dell’opera intendendo con ciò l’analisi della valenzatecnologica delle singole componenti esaminate (edili, strutturali, tecnologiche-impiantistiche), la scelta di materiali, compreso anche proposizioni migliorative ed innovative volte all’ottenimento di elevati standard di sicurezza, efficienza, efficacia e durabilità delle soluzioni adottate partendo dal rispetto delle vigenti normative in materia.
Non si riterranno valide le offerte tecniche che non raggiungano un punteggio pari ad almeno 45 punti sui complessivi 70 disponibili per i criteri di cui alle precedenti lettere A, B e C.
Art. 1.7 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati a concorrere per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori oggetto della gara presentano all’Amministrazione aggiudicatrice, entro il termine indicato nel bando di gara, la documentazione richiesta che deve essere contenuta in tre distinte buste, sigillate e controfirmate su tutti i lembi di chiusura riportanti, rispettivamente, le seguenti diciture:
• Xxxxx xx 0 - xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
• Xxxxx xx 0 – offerta tecnica
• Busta n° 3 – offerta economica
Le tre buste devono essere contenuti in un unico plico, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura. Nel plico e in ogni busta dovranno essere riportate le indicazioni riguardanti il mittente, l'indirizzo dell'Amministrazione aggiudicatrice e la dicitura < Lavori per la costruzione Realizzazione di N° 6 Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica da concedere in locazione >.
Le formalità sopra indicate devono essere rispettate a pena di esclusione. Nelle tre buste dovranno essere contenuti i documenti di seguito specificati, a pena di esclusione.
BUSTA n° 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Il concorrente dovrà inserire, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
1) ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA, con contestuali dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000, redatta preferibilmente sull’apposito modulo predisposto dalla SUAP, che costituisce parte integrante del bando di gara scaricabile dal sito xxx.xxxxxxxxx.xx.xx e xxx.xxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx
La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un procuratore dello stesso ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. Alla domanda in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione copia fotostatica leggibile di un valido documento di identità del sottoscrittore.
2) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, resa da ciascuno dei soggetti indicati dall’art. 38, comma 1, lett. b) e comma 1, lett. c) del D.Lgs. 163/2006, così come modificato dal D.L. 13/08/2011 n.70, da rendersi ai sensi di legge, attestanti il possesso dei:
• Requisiti di idoneità professionale
• Requisiti di capacità economica e finanziari
• Requisiti di capacità tecnica professionale
• Requisiti di ordine generale
3) CAUZIONE PROVVISORIA: (art 75 d. lgs 163/2006 del Codice dei contratti).
Detto documento dovrà indicare quale beneficiario, l’Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Cittanova.
La cauzione dovrà avere validità non inferiore a 180 giorni, successivi al termine indicato per la presentazione delle offerte, e dovrà contenere impegno del garante a rinnovare, su richiesta della Stazione Appaltante, la garanzia qualora al momento della sua scadenza non sia intervenuta l’aggiudicazione. L’importo della stessa dovrà essere pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto pari a € 19.827,18
Si applicano le disposizioni relative al beneficio della riduzione del 50%, prevista dal comma 7 del medesimo articolo, per le imprese ai quali è stata rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
Si precisa che nel caso di raggruppamenti di tipo orizzontale sarà riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione del sistema di qualità.
4) RICEVUTA DEL VERSAMENTO della somma di € 80,00 a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici
5) MODELLO G.A.P.
Si precisa che tutta la documentazione di cui ai punti precedenti e le dichiarazioni da rilasciare devono rispettare nelle modalità e nel loro contenuto, le prescrizioni contenute nel presente bando di gara.
TUTTE LE DICHIARAZIONI DEVONO ESSERE RESE IN CONFORMITA’ ALLE DISPOSIZIONI DEL DPR 28 DICEMBRE 2000 N. 445
BUSTA n° 2 – OFFERTA TECNICA -
Il concorrente dovrà inserire, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
- Progetto definitivo completo di tutti gli elaborati previsti dall’art. 33 del d.P.R. 207/2010 e s.m.i. e non ricompresi negli elaborati facenti parte il progetto definitivo, posto a base di gara, con esplicazione delle proposte aggiuntive e migliorative con il quale la ditta concorrente propone una soluzione progettuale diversificata e specifica sulla base delle planimetrie facenti parte degli elaborati progettuali, tenendo conto delle indicazioni fornite dal capitolato e nei documenti di gara al fine di ottimizzare il livello minimo delle prestazioni richieste anche a mezzo di soluzioni tecnologiche, scelte migliorative che influiscano positivamente, oltre che sulla funzionalità, sulla fruibilità e sulla valorizzazione degli ambienti;
BUSTA n° 3 – OFFERTA ECONOMICA -
Dichiarazione dell'offerta in bollo redatta in lingua italiana. Detta offerta dovrà essere incondizionata e sottoscritta con firma per esteso dall'imprenditore o dal legale rappresentante della Società e dovrà indicare:
1) l’oggetto e il codice dell'appalto (C.I.G.) ;
2) la qualifica ed il nominativo del firmatario (questi dovranno essere apposti con carattere leggibile, meglio ancora se con timbro o in forma dattiloscritta) e la precisa denominazione dell'impresa o società, nel cui interesse l'offerta è presentata;
3) l’indicazione del ribasso percentuale offerto, espresso in cifre ed in lettere, determinato mediante ribasso unico percentuale sull’importo posto a base di gara.
Art. 1.8 VALIDITA’ E REQUISITI
DELL’OFFERTA
L’offerta avrà validità per 180 (centottanta) giorni solari decorrenti dalla data di scadenza del termine fissato per la relativa presentazione.
L’offerta tecnica, redatta in lingua italiana, non dovrà contenere alcun elemento di costo o di prezzo o altra indicazione suscettibile, direttamente o indirettamente, di valutazione economica.
L’offerta tecnica costituirà parte integrante e sostanziale del contratto con l’obbligo dell’aggiudicatario di realizzare tutte le forniture conformemente a quanto dichiarato e contenuto nella documentazione presentata in sede di gara.
L’offerta economica redatta in bollo, va sottoscritta per esteso con firma leggibile dal rappresentante legale o da suo procuratore. Nel caso di concorrente in raggruppamento temporaneo, dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il suddetto Raggruppamento e o il Consorzio o il GEIE.
In caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuto valido quello espresso in lettere.
Qualsiasi correzione dovrà essere approvata con apposita postilla firmata dallo stesso soggetto che sottoscrive l'offerta.
In caso di R.T.I e di Consorzi Ordinari, l’offerta economica deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario.
A pena di esclusione non sono ammesse offerte in aumento. In caso di mancata apposizione dell’imposta di bollo sull’offerta, l’Amministrazione procederà d’ufficio all’invio del documento all’Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione.
Art. 1.9 VISITA DEI LUOGHI
Le imprese dovranno, a pena di esclusione, effettuare il sopralluogo presso il luogo ove dovranno essere espletate le prestazioni oggetto dell’appalto. La relativa richiesta, che dovrà pervenire al Comune di Cittanova all’attenzione del Responsabile del Procedimento, tramite fax al N. 0966/656160 o tramite E-mail all’indirizzo : xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx – xxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx entro e non oltre 20 giorni prima della scadenza per la presentazione dell’offerta, dovrà riportare l’indicazione per ogni concorrente di massimo due nominativi con i relativi dati anagrafici e di residenza ed in allegato il relativo documento di identità in corso di validità. I soggetti individuati per il sopralluogo NON possono rappresentare più di un concorrente. Non verranno prese in considerazione le offerte presentate da imprese che non abbiano effettuato il prescritto sopralluogo, documentato attraverso la produzione dell’attestato rilasciato dal Settore Tecnico – Servizio LL. PP. del Comune di Cittanova.
CAPO 2 DISCIPLINA
CONTRATTUALE
Art. 2.1
MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
1. Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, e degli articoli
43, comma 6, e 119, comma 5, del nuovo regolamento.
2. L’importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
3. ll ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al comma 4.
4. I prezzi unitari di cui al comma 3, ancorché senza valore negoziale ai fini dell’appalto e della determinazione dell’importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti, e che siano estranee ai lavori già previsti nonché ai lavori in economia.
5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta ed alla progettazione esecutiva, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere costituiscono vincolo negoziale l'importo degli stessi indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali.
6. Fatte salve le ipotesi esplicitamente previste nel presente Capitolato, i vincoli negoziali di cui al presente articolo restano invariati anche dopo la presentazione e l’approvazione del progetto esecutivo.
7. Il contratto diverrà obbligatorio tra le parti sin dalla sua sottoscrizione per tutti gli adempimenti relativi alla progettazione. Il contratto diverrà obbligatorio tra le parti per tutti gli adempimenti relativi all’esecuzione solo dopo l’approvazione del progetto esecutivo da parte dell’amministrazione; le specifiche previsioni dell’art.134 del D.Lgs. n.163/2006 trovano applicazione solo a far data dalla consegna dei lavori.
In caso di non esecuzione delle opere per mancata approvazione del progetto esecutivo per cause non dipendenti dall’appaltatore (perdita finanziamento, mancata disponibilità delle aree, carenza di risorse finanziarie, etc.), lo stesso non potrà pertanto avanzare alcuna pretesa oltre al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate e, comunque, nei limiti previsti dal l’art. 157, comma 1 del DPR 207/2010, nonché delle spese effettivamente sostenute per la redazione del progetto esecutivo con il limite dell’importo offerto in sede di gara.
Art. 2.2
INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
1. Nel caso in cui vi sia discordanza tra i vari elaborati di progetto, si intende valida la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella che meglio risponde ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. Nel caso vi siano norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, si applicano in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato, è effettuata tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza si applicano gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
Art 2.3
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
1. Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per gli articoli ancora vigenti,per quanto non in contrasto dal presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;
b) il presente capitolato, comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
c) tutti gli elaborati grafici del progetto posto a base di gara, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;
d) l’elenco dei prezzi unitari;
e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;
f) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto;
g) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del nuovo regolamento.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
a) la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
b) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) il nuovo regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
d) il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;
b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori all’articolo 132 del Codice dei contratti;
c) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.
4. Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al comma 1, le relazioni e gli elaborati presentati dall’aggiudicatario in sede di offerta.
Art. 2.4
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO
1. L'avvenuta sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici; essa equivale, inoltre, alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto proposto in fase di gara per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. In base alle previsioni di cui all’articolo 106, comma 3, del nuovo regolamento, l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l’immediata redazione della progettazione esecutiva e la successiva immediata esecuzione dei lavori.
Art. 2.5 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE
1. Nel caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136 e 138 del Codice dei contratti.
2. Se l’esecutore è un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'articolo 37 del Codice dei contratti.
Art. 2.6
RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE
1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L’appaltatore deve, inoltre, comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità di tutte le persone autorizzate a riscuotere.
3. Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere viene assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente capitolato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della
direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene tramite delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L’appaltatore, per il tramite del direttore di cantiere, assicura e garantisce l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore avvenuti per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere immediatamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
Art. 2.7
NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche con riferimento ai sistemi e ai subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Con riferimento all’accettazione, alla qualità e all’impiego dei materiali, alla loro provvista, al luogo della loro provenienza ed all’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto e articolo 167 del nuovo regolamento.
Art. 2.8
CONVENZIONI EUROPEE IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI
1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.
2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi esclusi di I.V.A.
2. Tutti i termini di cui al presente capitolato d’oneri, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
CAPO 3
TERMINI PER L'ESECUZIONE
Art. 3.1
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E TERMINI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA
1. La stipulazione del contratto avverrà successivamente all’acquisizione di eventuali pareri necessari e all’approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto definitivo presentato come offerta in sede di gara.
2.Entro 15 giorni dall’aggiudicazione definitiva, il responsabile del procedimento avvia le procedure per l’acquisizione dei necessari eventuali pareri e per l’approvazione del progetto definitivo presentato in sede di gara. In tale fase l’affidatario provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto definitivo alle eventuali prescrizioni susseguenti ai suddetti pareri, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo a favore dello stesso, entro massimo 15 giorni. Qualora l’affidatario non adegui il progetto definitivo entro la data perentoria assegnata dal responsabile del procedimento, non si procede alla stipula del contratto e si procede all’annullamento dell’aggiudicazione definitiva e, ove previsto nel bando, ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, al fine di procedere ad una nuova aggiudicazione; si provvede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.
3. Dopo la stipulazione del contratto il R.U.P. ordina all’appaltatore, con apposito provvedimento, di dare immediatamente inizio alla progettazione esecutiva, che dovrà essere completata nel termine fisssato dal contratto. In applicazione analogica dell’articolo 153, commi 1 e 4, del nuovo regolamento e dell’articolo 11, commi 10 e 12, del Codice dei contratti, il R.U.P. può emettere il predetto provvedimento anche prima della stipulazione del contratto.
4. Nel caso in cui il provvedimento di cui al comma 1 non venga emesso o non pervenga all’appaltatore entro 10 giorni dalla stipulazione del contratto, lo stesso si intende comunque emesso e l’ordine si intende impartito e ricevuto alla data di scadenza del predetto termine.
5. Qualora il progettista dell’esecutivo ne ravvisi la necessità, l’affidatario, previa informazione al responsabile del procedimento perché possa eventualmente disporre la presenza del direttore dei lavori, provvede all’effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto preliminare posto a base di gara, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell’affidatario.
6. Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo presentato come offerta in sede di gara, salvo quanto disposto dal comma successivo. Sono altresì ammesse le variazioni qualitative e quantitative, contenute entro un importo non superiore al dieci per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al cinque per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell’appalto, che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti e che non comportino un aumento dell’importo contrattuale.
7. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del codice, le variazioni da apportarsi al progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi, ricavati ai sensi dell’articolo 163 del D.P.R. n.207/2010. La Stazione appaltante procede all’accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni e concorda i nuovi prezzi entro 10 giorni dall’accertamento della necessità di introdurre nel progetto esecutivo la variazione. L’assenso alla variante da parte della Stazione appaltante avviene con atto scritto comunicato tempestivamente all’appaltatore; con tale assenso può essere riconosciuta motivatamente una proroga al termine di cui al comma 5 previsto per la presentazione del progetto. Tale proroga deve essere adeguata alla complessità e importanza delle modifiche da introdurre al progetto ma non può comunque essere superiore ad un quarto del temine previsto inizialmente.
8. Nel caso di riscontrati errori od omissioni del progetto definitivo presentato in sede di offerta, le variazioni e gli oneri da apportarsi al progetto esecutivo sono a totale carico dell’affidatario.
9. La progettazione esecutiva, completa in ogni sua parte, insieme agli eventuali studi, indagini e verifiche supplementari, deve essere consegnata all’Ente appaltante entro 60 giorni naturali e consecutivi (salvo il minor termine indicato in sede di offerta che comunque non potrà essere inferiore a 30 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento del provvedimento di cui al comma 1 e, in assenza di questo, dalla scadenza del termine di cui al comma 2.
10. Il progetto esecutivo viene approvato dall’Ente appaltante, sentito il RUP, entro 30 giorni dalla sua presentazione da parte dell’appaltatore; l’avvenuta approvazione è comunicata tempestivamente all’appaltatore a cura dello R.U.P. Dalla data di approvazione decorrono i termini previsti dall’art.153, comma 2, per la consegna dei lavori. Il pagamento della prima rata di acconto del corrispettivo relativo alla redazione del progetto esecutivo è effettuato in favore dell’affidatario entro trenta giorni dalla consegna dei lavori. Nel caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo si applicano le penali previste nello schema di contratto allegato al progetto preliminare, salvo il diritto di risolvere il contratto.
Qualora il progetto esecutivo redatto a cura dell’affidatario non sia ritenuto meritevole di approvazione, il responsabile del procedimento avvia la procedura di cui all’articolo 136 del codice.
In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, la stazione appaltante recede dal contratto e all’affidatario è riconosciuto unicamente quanto previsto dall’articolo 157 in caso di accoglimento dell’istanza di recesso per ritardata consegna dei lavori.
11. Il coordinatore per la progettazione, che redige per il progetto esecutivo il piano di sicurezza e di coordinamento, è
nominato dalla stazione appaltante su proposta dell’affidatario.
12 .Il progetto definitivo presentato come offerta in sede di gara e il progetto esecutivo sono soggetti, prima dell’approvazione di ciascun livello di progettazione, a verifica secondo quanto previsto dalla parte II, titolo II, capo II, del D.P.R. n.207/2010.
13. La stazione appaltante potrà richiedere, senza che l’appaltatore possa rifiutare, modesta variazioni progettuali, ritenute necessarie al miglioramento tecnico e funzionale del progetto proposto. In tal caso saranno dovute all’appaltatore solo gli eventuali maggiori costi di realizzazione.
14. Si precisa che la Ente appaltante non è in alcun caso responsabile di eventuali ritardi nell’acquisizione di pareri di Enti terzi, né tali ritardi saranno motivo per l’impresa di accampare maggiori e diverse pretese dalla stazione appaltante.
Art. 3.2
RITARDO NELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3.11, comma 1, nel caso di mancato rispetto del termine per la consegna del progetto esecutivo, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari al 3‰ dell’importo contrattuale.
Art. 3.3
CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la comunicazione dell’approvazione del progetto esecutivo/revisione/completamento del progetto esecutivo, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta comunicazione che deve altresì contenere la convocazione dell’appaltatore.
2. La Stazione appaltante ha facoltà di procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865, dell’articolo 153, commi 1 e 4, del nuovo regolamento. In questo caso il Direttore dei Lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni che devono essere iniziate immediatamente.
3. Qualora nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenti a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente tale termine, la Stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Nel caso in cui sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione poichè l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì un originale del DURC in data non anteriore a un mese da quella del verbale di consegna; il DURC è altresì trasmesso in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.
Art. 3.4
TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in mesi 12 (dodici) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, salvo il minor tempo indicato in sede di offerta che non potrà essere inferiore a 6 (sei) mesi naturali e consecutivi, decorrenti come sopra detto.
2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali, dei fermi per festività, dei rallentamenti causati dall’esecuzione dei lavori in presenza di altre attività (attività scolastica, lavorativa, etc.) nelle aree di intervento che possono limitare l’andamento dei lavori.
3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
Art. 3.5 PROROGHE
1. Se, per causa ad esso non imputabile, l'Appaltatore non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all’articolo 3.4, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di cui all’articolo 3.4.
2. In deroga alle previsioni di cui al comma 1, la richiesta può essere presentata anche se manchino meno di 30 giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 3.4, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta viene presentata al direttore di lavori che la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; se la richiesta viene presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce immediatamente il parere del Direttore dei Lavori.
4. La proroga viene concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. il quale può prescindere dal parere del Direttore dei Lavori nel caso in cui questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento viene riportato il parere del Direttore dei Lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P..
5. Nelle ipotesi previste dal comma 2, i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi, se la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 3.4, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.
7. Si applica, inoltre, l'articolo 159 del nuovo regolamento.
Art. 3.6
SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI
1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la Direzione dei Lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) l’adeguata motivazione a cura della Direzione dei Lavori;
c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
4. Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 190 del nuovo regolamento.
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.
6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
7. Non appena cessate le cause della sospensione il Direttore dei Lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione.
8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 3.9
Art. 3.7
SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.U.P.
1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l’ordine viene trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al Direttore dei Lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Il R.U.P. determina, inoltre, il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l’ordine di ripresa, che viene immediatamente trasmesso all’appaltatore e al Direttore dei Lavori.
3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell’articolo 3.6, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
4. Nel caso in cui la sospensione, o le sospensioni qualora queste siano più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 3.4, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità. La Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
Art. 3.8
PENALI IN CASO DI RITARDO
1. In caso di mancato rispetto del termine fissato per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo si applica una penale di importo pari penale di importo pari al 3‰ (tre per mille) dell’importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, si applica anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per la consegna degli stessi;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. Se l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori, la penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), viene disapplicata e, se, già addebitata, viene restituita.
4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
6. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% dell’importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, si applica l’articolo 3.11, in materia di risoluzione del contratto.
7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. E’ addebitale all’appaltatore anche la perdita dei finanziamenti causata da ritardi nell’esecuzione delle opere.
Art. 3.9
PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA
1. Entro 30 giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Tale programma deve riportare, per ogni singola lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione e l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Decorso il suddetto termine senza che la Direzione dei Lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante un ordine di servizio, tutte le volte in cui ciò risulti necessario per la miglior esecuzione dei lavori e, in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori devono, comunque, essere eseguiti nel pieno rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
Art. 3.10
INDEROGABILITA' DEI TERMINI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE
1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dell’attività di progettazione definitiva ed esecutiva:
a) la necessità di rilievi, indagini, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili, già previsti nel presente capitolato speciale o che l'appaltatore o i progettisti dell’appaltatore ritenessero di dover effettuare per procedere alla progettazione esecutiva, salvo che si tratti di adempimenti imprevisti ordinati esplicitamente dal R.U.P. per i quali è concessa la proroga ai sensi del vigente Capitolato;
b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;
c) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i progettisti che devono redigere o redigono il progetto esecutivo.
2. Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente;
h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
3. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
4. Non costituiscono altresì motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione la mancata o la ritardata consegna del progetto esecutivo alla Stazione appaltante, né gli inconvenienti, gli errori e le omissioni nella progettazione esecutiva.
5. Le cause di cui al presente articolo non possono essere invocate nemmeno per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 3.5 o di sospensione dei lavori di cui all’articolo 3.6.
Art. 3.11
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI
1. L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per la presentazione del progetto esecutivo ai sensi dell’articolo 3.1, comma 5, superiore a 30 giorni naturali consecutivi, produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti, per grave inadempimento dell’appaltatore, senza necessità di messa in mora, diffida o altro adempimento.
2. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori o delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 120 giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti.
3. La risoluzione del contratto ai sensi del comma 2 trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
4. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 3.8, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 3.
5. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
Art. 3.12
MANCATA APPROVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA
1. Nel caso in cui il progetto esecutivo redatto dall’appaltatore non sia ritenuto meritevole di approvazione, il contratto si risolve per inadempimento dell’appaltatore stesso. In tal caso nulla è dovuto all’appaltatore per le spese di progettazione esecutiva sostenute.
2. Non è suscettibile di approvazione il progetto esecutivo:
a) che si discosti dalla progettazione definitiva in modo tale da compromettere, anche parzialmente, le finalità dell’intervento, il suo costo o altri elementi significativi dello stesso progetto definitivo;
b) che non sia conforme a norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza, igienico sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o ad altre norme speciali;
c) che sia redatto in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti in sottosuolo, alle parti strutturali e a quelle impiantistiche;
d) che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e architettura, non illustri compiutamente i lavori da eseguire o li illustri in modo non idoneo alla loro immediata esecuzione;
e) nel quale si riscontrino errori od omissioni progettuali come definiti dalla Legge;
f) che, in ogni altro caso, comporti una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto a quanto previsto dalla progettazione definitiva.
3. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, per cause non imputabili all’appaltatore, la Stazione appaltante recede dal contratto e, in deroga a quanto previsto dall’articolo 122 del regolamento generale, all’appaltatore sono riconosciute:
a) le spese contrattuali sostenute, ai sensi dell’articolo 139 del nuovo regolamento;
b) le spese per la progettazione esecutiva come determinate nei documenti di gara;
c) altre spese eventualmente sostenute e adeguatamente documentate, comunque in misura non superiore a quanto previsto dall’articolo 157, comma 1, del nuovo regolamento.
CAPO 4 DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 4.1
ANTICIPAZIONE
1. In base alle previsioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.
Art. 4.2
PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA
1. Il pagamento delle rate relative al corrispettivo contrattuale per la progettazione esecutiva, come definito nel presente capitolato, a favore dell’appaltatore, viene corrisposto in occasione degli stati di avanzamento lavori ed in proporzione agli stessi.
2. I pagamenti, anche dopo la loro erogazione, restano subordinati al mancato verificarsi di errori od omissioni progettuali.
3. Qualora la progettazione esecutiva sia stata eseguita da progettisti dipendenti dell’appaltatore o facenti parte del suo staff tecnico ai sensi dell’articolo 79 del nuovo regolamento, il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 è effettuato a favore dell’appaltatore, in tal caso trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 4.3, comma 8.
4. Sul corrispettivo della progettazione esecutiva non è prevista alcuna ritenuta di garanzia.
5. Qualora la progettazione esecutiva sia stata eseguita da progettisti non dipendenti dell’appaltatore, comunque non facenti parte del suo staff tecnico ai sensi dell’articolo 79 del nuovo regolamento, ma indicati o associati temporaneamente ai fini
dell’esecuzione del contratto, il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 è effettuato a favore dell’appaltatore con l’obbligo da parte di quest’ultimo di presentare le fatture quietanziate da parte dei progettisti, entro i successivi 15 giorni, pena la trattenuta del medesimo importo sul primo successivo pagamento utile a suo favore o rivalsa sulla cauzione definitiva.
Art. 4.3 PAGAMENTI IN ACCONTO
1. Le rate di acconto, sino ad un massimo del 95% dell’importo di contratto, sono dovute tutte le volte in cui l’importo dei lavori eseguiti, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a 80.000,00.
2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’articolo 4, del nuovo regolamento, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, e su richiesta dell’appaltatore, il Direttore dei Lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del nuovo regolamento, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura.
4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del nuovo regolamento, il quale deve esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 3, con l’indicazione della data di emissione.
5. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 2.
7. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5 % dell’importo contrattuale medesimo. L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 4.4. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.
8. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell’articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973,
n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell’articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
a) all’acquisizione del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori;
b) all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti, sia per quanto lo riguarda direttamente che per quanto riguarda gli eventuali subappaltatori ai sensi del presente Capitolato;
c) qualora l’appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente.
Art. 4.4 PAGAMENTI A SALDO
1. Il conto finale dei lavori viene redatto entro 90 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; esso viene sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale viene accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, e la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 10 giorni. Se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo insieme alle ritenute di cui all’articolo 4.3, comma 2, nulla ostando, viene pagata entro 90 giorni dall'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento è disposto solo a condizione che l’appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell’articolo 124, comma 3, del nuovo regolamento.
5. In base alle previsioni di cui all’articolo 124, comma 3, del nuovo regolamento, la garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:
a) importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
b) la garanzia ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio;
c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato all'acquisizione del DURC.
7. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché vengano denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione acquisti carattere definitivo.
8. L’appaltatore e il Direttore dei Lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, ed improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
9. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo 4.3, comma 8.
10. Il pagamento della rata di saldo è altresì subordinato alla condizione che l'appaltatore presenti la polizza indennitaria decennale di cui all'articolo 129, comma 2, del Codice dei contratti e all'articolo 6.4, comma 8, del presente capitolato.
Art. 4.5
RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO
1. Per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 4.3 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione non sono dovuti interessi. Decorso il termine suddetto senza che sia emesso il certificato di pagamento, all’appaltatore sono dovuti gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.
2. Per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore non sono dovuti interessi. Decorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, all’appaltatore sono dovuti gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.
3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. Trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha la facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell'articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.
5. I tempi indicati nel presente articolo sono quelli relativi all’attività della stazione appaltante e non vanno cumulati con i tempi relativi al trasferimento delle risorse da parte del soggetto finanziatore e/o erogatore delle risorse. L’impresa esonera pertanto espressamente la stazione appaltante dal pagamento di interessi per ritardi non imputabili alla stessa.
Art. 4.6
RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO
1. Solo nel caso in cui il pagamento della rata di saldo sia effettuato in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 4.4 comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Se il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.
Art. 4.7 REVISIONE PREZZI
1. In base alle previsioni di cui all'articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non si applica l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. In base alle previsioni di cui all'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7 del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, se il prezzo di singoli materiali da costruzione, in conseguenza di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si procede con compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10%, alle seguenti condizioni:
a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
a.1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell’intervento, in misura non inferiore all'1 per cento dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;
a.2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;
a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione;
a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;
b) al di fuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;
c) la compensazione viene determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10% al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori;
d) le compensazioni vengono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta giorni), a cura della direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio, a cura del responsabile del procedimento in ogni altro caso;
3. Ferme restando le previsioni di cui al comma 2, se, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.
Art. 4.8
ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DI TALUNI MATERIALI
1. Non è prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parti di essi.
Art. 4.9
CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, purchè il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P..
CAPO 5 CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
Art. 5.1 LAVORI A MISURA
1. Se in corso d’opera si presenti la necessità di introdurre variazioni ai lavori che, ai sensi del presente Capitolato, comportino un onere aggiuntivo da riconoscere all’impresa, e per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all’articolo 43, comma 9, del nuovo regolamento, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.
2. Nelle fattispecie di cui al comma 1, se le variazioni non possano essere valutate mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede con la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 7.3, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”.
3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione gli ingrossamenti o gli aumenti dimensionali di alcun genere che non siano rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla Direzione lavori.
4. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi allegato al contratto.
6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, ovvero formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità.
Art. 5.2 LAVORI A CORPO
1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
4. L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'appaltatore, in sede di partecipazione alla gara, aveva l'obbligo di verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 1.2, comma 1, lettera b), sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara.
Art. 5.3 LAVORI IN ECONOMIA
1. La contabilizzazione dei lavori in economia viene fatta secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall’articolo 179 del nuovo regolamento.
Art. 5.4
VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIE' D'OPERA
1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.
CAPO 6 CAUZIONI E GARANZIE
Art. 6.1 CAUZIONE PROVVISORIA
1. Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti e dell’articolo 100 del Regolamento generale, è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza e del corrispettivo per la progettazione, da prestare al momento della presentazione dell’offerta.
2. Ai sensi dell’articolo 100 del Regolamento generale, la cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:
a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;
b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti.
3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto o della concessione.
4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
5. In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare l’indicazione di tutte le imprese associate; può essere omessa l’indicazione degli eventuali progettisti associati.
Art. 6.2
GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA
1. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 123 del nuovo regolamento, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della
liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli
importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
Art. 6.3 RIDUZIONE DELLE GARANZIE
1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 6.1 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 6.2 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001 2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q) oppure lettera r), del D.P.R. n. 34 del 2000.
2. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione.
3. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63 del nuovo regolamento.
5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora:
a) l’impresa abbia utilizzato, per la gara e per l’eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II;
b) l’impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento;
c) l'impresa non sia tenuta al possesso dell'attestazione SOA.
6. In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliaria. L’impresa ausiliaria deve essere in possesso del predetto requisito solo in relazione all’obbligo di cui all’articolo 63 del nuovo regolamento.
7. La riduzione di cui al presente articolo prescinde dal possesso del sistema di qualità in capo ai progettisti.
Art. 6.4
OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'IMPRESA
1. In base alle previsioni di cui all'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 125, del nuovo regolamento, l’appaltatore, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, ha l'obbligo di produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle suddette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio viene stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte
dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema tipo 2.3 allegato al D.M. attività produttive 12 marzo 2004, n. 123.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, deve coprire tutti i danni che la Stazione appaltante abbia subito a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto al lordo di I.V.A. e, comunque, non inferiore a
500.000 euro;
b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo
all’appaltatore.
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore al 5% dell’importo del contratto al lordo di I.V.A., con un minimo di 500.000 euro, ed un massimo di 5.000.000 di euro.
5. Nel caso in cui il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, valgono queste condizioni:
a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.
6. Le garanzie previste dai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore, coprono senza riserva alcuna anche i danni che vengano causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Nel caso in cui l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, fermo restando il regime delle responsabilità disciplinato dall’articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti, e dell'articolo 128 del nuovo regolamento generale, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza riserva alcuna anche i danni che vengano causati dalle imprese mandanti.
7. In base alla previsione di cui all'articolo 123, comma 3, secondo periodo, del nuovo regolamento le garanzie di cui al comma 3, limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 4, sono estese sono estese fino a 12 mesi dopo la data dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio o certificato di regolare esecuzione; a tal fine:
a) l'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformità alla scheda tecnica 2.3 allegata al D.M. 12 marzo 2004, n. 123;
b) l'assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto dell'appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d'appalto;
c) restano ferme le condizioni indicate dai commi 5 e 6.
8. Prima che venga emesso il certificato di collaudo provvisorio, l'appaltatore ha l'obbligo di presentare una polizza assicurativa indennitaria decennale postuma, in base alle previsioni di cui all'articolo 129, comma 2, del Codice dei contratti e dell'articolo 126 del nuovoregolamento. Tale polizza decorre dalla data emissione del predetto certificato e cessa alla scadenza del decimo anno dalla stessa data. Il premio viene stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui alle lettere a) e b). Le garanzie assicurative sono efficaci anche qualora si verifichi il caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema- tipo 2.3 allegato al D.M. attività produttive 12 marzo 2004, n. 123.
Tale polizza deve prevedere:
a) la copertura dei danni che possono derivare dai rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, con un limite di indennizzo di importo pari al 20% dell'opera realizzata con un massimo di 14 milioni di euro e una somma assicurata per il costo di ricostruzione a nuovo dell'opera di importo pari al valore dell’importo lordo dei lavori comprensivo di IVA;
b) la copertura per la responsabilità civile verso terzi per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore all’1% (uno per cento) dell’importo del contratto al lordo di IVA.
c) che gli importi di cui alla lettera a), siano rivalutati annualmente in base agli indici ISTAT o, se più favorevoli alla stazione appaltante, in base alla variazione del prezzario regionale relativi ai costi di costruzione.
9. Qualora il contratto di assicurazione relativo alla polizza indennitaria decennale preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:
a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 8, lettera a), tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 8, lettera b), tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.
Art. 6.5
ASSICURAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA
1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 53, comma 3, e 111, comma 1, del Codice dei contratti, nonché dell’articolo 269 del nuovo regolamento, deve essere presentata alla Stazione appaltante una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione, a far data dall’approvazione del progetto esecutivo di cui all’articolo 1.3.1, comma 6, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio; la polizza deve coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori costi che l'amministrazione dovesse sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), del Codice dei contratti, resesi necessarie in corso di esecuzione.
2. La garanzia è prestata alle condizioni e prescrizioni previste dallo schema tipo 2.2 allegato al DM 12 marzo 2004, n. 123, in conformità alla scheda tecnica 2.2 allegata allo stesso decreto per un massimale assicurato non inferiore al 10% dell’importo a base d’asta.
3. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.
4. L’assicurazione deve essere presentata, in alternativa:
a) dal progettista titolare della progettazione esecutiva indicato in sede di gara e incaricato dall’appaltatore o associato temporaneamente a quest’ultimo ai sensi dell’articolo 61del nuovo regolamento;
b) dall’appaltatore medesimo qualora questi sia qualificato per la progettazione ai sensi dell’articolo 79 del nuovo regolamento e la progettazione esecutiva sia redatta dallo suo staff tecnico.
5. La garanzia assicurativa di cui all'articolo 6.4, comma 8, è estesa altresì i danni causati dagli errori o dalle omissioni nella progettazione esecutiva.
CAPO 7 DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE
Art. 7.1 VARIAZIONE DEI LAVORI
1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre, nelle opere oggetto dell'appalto, tutte quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti, in più o in meno, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del nuovo regolamento nonché all'articolo 132 del Codice dei contratti.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, che vengano eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, il quale ordine rechi anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante, qualora questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore vantasse il diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima che abbia inizio l'esecuzione dell'opera che costituisce oggetto della contestazione. Non vengono prese in considerazione le domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora manchi un accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto delle suddette richieste.
4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi che vengano disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, purchè siano contenuti entro un importo non superiore al 5 per cento delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.
5. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, che siano volte al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, a condizione che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze conseguenti a circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può essere superiore al 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
6. Salve le fattispecie previste dai commi 4 e 5, viene sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, da cui devono risultare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
7. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento, nonché l’adeguamento dei piani operativi.
Art. 7.2
VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI
1. Xxxxxx pretesa può vantare l’appaltatore in conseguenza di errori od omissioni che risultino imputabili alle carenze del progetto a base di gara.
2. L’appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d’opera a causa di carenze del progetto definitivo e/o esecutivo e nessun onere aggiuntivo può essere imputato alla Stazione appaltante.
3. Nel caso di errori e/o di omissioni progettuali, l’appaltatore dovrà adoperarsi presentando alla stazione appaltante le soluzioni progettuali più idonee. La stazione appaltante valuterà le soluzioni proposte ed ordinerà all’appaltatore l’esecuzione a sue spese delle lavorazioni necessarie. In caso di ritardo la stazione appaltante, messo in mora l’appaltatore, può procedere alla risoluzione in danno del contratto.
4. Se gli errori o le omissioni nella progettazione esecutiva sono di lieve entità, la Stazione appaltante, prima di procedere alla
risoluzione del contratto, può chiedere all’appaltatore di provvedere a propria cura e spese alla nuova progettazione indicandone i termini perentori.
Art. 7.3
PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI
1. Tutte le variazioni eventuali vengono valutate applicando i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale.
2. Nel caso in cui, tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede formando nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri stabiliti dall'articolo 136 del regolamento generale.
CAPO 8
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 8.1
NORME DI SICUREZZA GENERALI
1. I lavori oggetto dell'appalto devono essere svolti nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'appaltatore deve osservare scrupolosamente tutte le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'appaltatore predispone, per tempo ed in conformità con quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se non ottempera adeguatamente e scrupolosamente a tutte le disposizioni contenute nel presente articolo.
5. L'appaltatore informa le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al criterio "incident and injury free".
Art. 8.2
SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO
1. Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'appaltatore deve fornire alla Stazione appaltante l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti, nonchè una dichiarazione relativa al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008, dell’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
Art. 8.3
PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento approvato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 10 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, integrante il progetto a base di gara.
2. Anche se non esplicitamente previsto nel piano di sicurezza, l’appaltatore dovrà tenere conto, senza che per ciò possa avanzare alcuna pretesa, delle attività presenti nell’immobile di intervento (attività scolastica, lavorativa, etc.), adottando ogni misura utile a garantire in ogni momento la sicurezza e l’incolumità di persone ed oggetti.
Art. 8.4
MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA
1. In fase di esecuzione, l'appaltatore può presentare al Coordinatore per la Sicurezza una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e coordinamento, nei seguenti casi:
a) al fine di adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie, o quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la
sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) al fine di garantire il rispetto delle norme vigenti per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori che siano state eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il Coordinatore per la Sicurezza, in fase di esecuzione, si pronunci tempestivamente, con atto motivato che deve essere annotato sulla documentazione di cantiere, circa l'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate. Le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
3. Se, entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il Coordinatore per la Sicurezza non si pronunci:
a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte devono intendersi accolte;
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte devono intendersi rigettate.
4. In alcun caso l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni può giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
5. Durante la redazione della progettazione esecutiva, l’appaltatore può presentare al R.U.P. una o più proposte motivate di modifica o integrazione al piano di sicurezza e coordinamento nei casi previsti dal comma 1, lettere a) e b). Il R.U.P., eventualmente sentiti i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, decide tempestivamente sull’accoglimento o sul rigetto delle proposte. Le decisioni sono vincolanti per l’appaltatore e, fermo restando quanto previsto dai commi 4 e 5 del presente articolo, se entro tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il R.U.P. non si pronunci:
a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
Art. 8.5
PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 8.3, previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera a) e dall'articolo 100, del decreto legislativo n. 81 del 2008.
Art. 8.6
OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. Prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, l'impresa esecutrice deve comunicare tempestivamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario deve curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, per rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese tale obbligo ricade sull'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza sono parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, rappresentano causa di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell’articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, l’appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.
CAPO 9 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 9.1 SUBAPPALTO
1. Il subappalto o il sub affidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all’articolo 118 del Codice dei contratti, è ammesso nel limite del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo totale dei lavori.
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, società o consorzio.
c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante: la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo e una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del
D.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all’articolo 38 del Codice dei contratti.
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore ad euro 154.937,07, l'appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R.
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del Codice dei contratti, l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento; gli oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva e copia del piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti in coerenza con i piani predisposti dall’appaltatore.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.
7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
8. I progettisti dell’appaltatore non possono subappaltare prestazioni o altri adempimenti relativi alla progettazione esecutiva se non nei limiti di cui all’articolo 91, comma 3, del Codice dei contratti; in caso di subappalto di prestazioni tecniche trovano applicazione le condizioni e le procedure di cui al presente articolo, per quanto compatibili; in caso di violazione dei divieti di subappalto o di subappalto non autorizzato trova applicazione l’articolo 1.9.2, comma 3.
Art. 9.2
RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SUBAPPALTO
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile, nei confronti della Stazione appaltante, per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, manlevando la Stazione appaltante stessa da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni che vengano avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
Art. 9.3
PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI
1. La Stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
2. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all’acquisizione del DURC del subappaltatore e di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti, nonché all’accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.
3. Qualora l’appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, sospendere l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non provveda.
4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore.
5. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.
CAPO 10
CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 10.1 ACCORDO BONARIO
1. Ai sensi dell’articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle
riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura.
2. Il R.U.P. può nominare una commissione, ai sensi dell'articolo 240, commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14, del Codice dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di accordo bonario.
3. La proposta motivata di accordo xxxxxxx è formulata e trasmessa contemporaneamente all’appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve. L’appaltatore a la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.
4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
6. Ai sensi dell’articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile.
7. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
8. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
Art. 10.2
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
1. Ove non si proceda all’accordo bonario o, comunque, ad atti transattivi, e l’appaltatore confermi le riserve, trova applicazione il comma 2.
2. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all’autorità giudiziaria competente presso il Foro di Palmi ed è espressamente esclusa la competenza arbitrale.
3. L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
Art. 10.3
CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA
1. L'appaltatore deve scrupolosamente ed integralmente osservare tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, e quelle eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto, l'appaltatore deve applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) tali obblighi vincolano l'appaltatore anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza di tutte le norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche quando il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; la circostanza che il subappalto non sia stato autorizzato non libera l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
d) è obbligatoriamente tenuto al regolare assolvimento di tutti gli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a questa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante stessa comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e detrae il 10% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure sospende il pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Xxxxxx non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti, non si procede con il pagamento, all'impresa appaltatrice, delle somme accantonate.
3. In base alle previsioni di cui all'articolo 13 del capitolato generale d'appalto, nel caso si verifichi un ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, se l'appaltatore invitato a provvedervi, non vi provveda entro quindici giorni o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
5. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.
6. La violazione degli obblighi di cui al comma 5 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
Art. 10.4
DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI
1. Ai sensi dell’art. 27 del Capitolato Generale l'appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al Direttore dei Lavori. Il Direttore dei Lavori può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.
2. Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il Direttore dei Lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del responsabile del procedimento ne dà ordine scritto all'appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, senza per questo aver diritto al ristoro del maggior onere.
Art. 10.5
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI
1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) l’appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell’articolo 135 del Codice dei contratti;
b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 1.8.3 e 1.8.4 del presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;
l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.P., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008.
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il
fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti.
3. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
5. Il contratto è risolto qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la revoca dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.
6. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall’articolo 132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell’importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti e riconosciuti utili e in conformità ad una corretta progettazione, al netto dei lavori non recuperabili, non utili, oggetto di rifacimento in sede di rimedio all’errore progettuale, nonché al netto degli oneri necessari alla rimozione delle opere oggetto dell’errore di progettazione.
7. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;
b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;
2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
CAPO 11 DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE
Art. 11.1
ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE
1. Ultimati i lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice, il Direttore dei Lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore dei Lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice deve eliminare a proprie spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, viene applicata la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna, in tutto o in parte, le opere con apposito verbale subito dopo che si è
proceduto all'accertamento sommario, se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato.
5. Solo nel caso di ritardo nell’approvazione finale del certificato di collaudo per cause imputabili alla stazione appaltante, l’impresa potrà chiedere di essere esonerata dal mantenimento dell’opera. In caso di diniego da parte della stazione appaltante, spetterà all’impresa il riconoscimento dello 0,05‰ (zero e zero cinque per mille) dell’importo netto di contratto per ogni giorno documentato di guardiania a decorrere da 30 giorni dalla data di messa in mora dell’amministrazione, con un massimo di € 2.000 per ogni mese. Non sono considerate cause imputabili alla stazione appaltante i ritardi causati dai collaudatori e/o dai tempi per l’esecuzione e restituzione delle prove ritenute necessarie dagli stessi.
Art. 11.2
TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE
1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di 6 mesi dall’ultimazione dei lavori e di consegna formale ai direttori dei lavori ed alla stazione appaltante di ogni documentazione necessaria per acquisire l’agibilità dell’immobile. Il collaudo ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.
2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato o nel contratto.
Art. 11.3
PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI
1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna, in tutto o in parte, le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Se la Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui al comma 1, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare alcun compenso.
3. Egli può però richiedere che venga redatto apposito verbale relativo allo stato delle opere, al fine di essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.
CAPO 12 NORME FINALI
Art. 12.1
ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE
1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al nuovo regolamento e al presente capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;
b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, con
tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto;
d) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
f) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che l’ente appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
i) la pulizia, anche giornaliera del cantiere, e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte; la pulizia dovrà consentire di svolgere all’interno dell'immobile le normali attività lavorative in sicurezza e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;
l) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
m) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla Direzione dei Lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
n) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere;
o) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
p) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di xxxxxxxsi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
q) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
r) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della
presente norma;
s) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
2. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
Sono a carico dell’appaltatore, e da considerarsi valutati nei prezzi offerti in sede di gara, i seguenti oneri:
lo spostamento, il trasporto a deposito o a rifiuto (da reperirsi a carico dell’appaltatore), e la eventuale ricollocazione in sito, di tutto il materiale e le attrezzature presenti nelle aree e nei locali ove devono essere eseguiti gli interventi;
la completa e perfetta pulizia e disinfestazione di tutte le opere realizzate nonchè dei locali già esistenti insudiciati dall'esecuzione delle opere nuove;
tutto quanto occorre per dare il lavoro completamente finito a regola d'arte e nel rispetto delle vigenti normative tecniche, pur se non previsto esplicitamente negli elaborati progettuali;
tutto quanto previsto dall’osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori;
le attività di rilievo e quanto altro necessario per portare a termine l’attività espropriativa e l’occupazione delle aree in genere;
le pratiche relative all'accatastamento e/o all'aggiornamento della mappa catastale dell'immobile realizzato/ristrutturato;
le pratiche relative al rilascio del certificato di agibilità;
le pratiche relative alle richieste di allaccio delle necessarie utenze (elettriche, gas, acqua, etc.) con l’anticipazione all’amministrazione delle somme chieste dai diversi soggetti gestori;
tutto quanto necessario per eseguire le attività lavorative e fornire l’opera completa ed usufruibile da parte della stazione appaltante, anche se non esplicitamente menzionato nei predetti oneri.
Per tutti gli oneri compresi nel presente articolo l’appaltatore non potrà avanzare, in alcun caso e per alcun motivo, richiesta di maggiori compensi.
Art. 12.2
OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE
1. L'appaltatore ha l'obbligo di:
a) intervenire all'effettuazione delle misurazioni, che possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni nel caso in cui egli, xxxxxx invitato non si presenti;
b) firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, che gli vengano sottoposti dal Direttore dei Lavori, subito dopo la firma di questi;
c) consegnare tempestivamente al direttore lavori tutte le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente capitolato ed ordinate dal Direttore dei Lavori, che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
d) consegnare al Direttore dei Lavori le note che si riferiscono alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti ed ordinati in economia nonché firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei Lavori;
e) consegnare al Direttore dei Lavori, ai fini del SAL, i necessari disegni contabili.
2. L'appaltatore ha l'obbligo di produrre, alla direzione dei lavori, un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni, in particolare per quelle che siano non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione, oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, indica in modo automatico e non modificabile, la data e l'ora in cui sono state eseguite le relative riprese.
3. In caso di inottemperanza a quanto previsto dai commi 1 e 2 non si procederà all’emissione degli S.A.L.
Art. 12.3
PROPRIETA' DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE
1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
2. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in luogo indicato dal Direttore dei Lavori o, in mancanza, in luogo reperito a cura e spese
dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
3. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in luogo indicato dal Direttore dei Lavori o, in mancanza, in luogo reperito a cura e spese dell'appaltatore, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.
4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto.
5. E’ fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all’articolo 12.4
Art. 12.4
UTILIZZO DI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI
1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203.
Art. 12.5 CUSTODIA DEL CANTIERE
1. E' posta a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante, e ciò anche durante periodi in cui i lavori sono sospesi e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.
Art. 12.6 CARTELLO DI CANTIERE
1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 2 (due) cartelli indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
Art. 12.7
SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE
1. Sono poste a carico dell'appaltatore, senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri necessari per ottenere tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono, inoltre, a carico dell'appaltatore anche tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.
3. Per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali che determinino aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque poste a carico dell'appaltatore e si applica l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.
4. Restano, inoltre a carico dell'appaltatore le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente, gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.