InfoCamere, Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio italiane per azioni, con sede in Roma, via G.B. Morgagni, 13, Partita IVA e Codice Fiscale 02313821007, in persona del Procuratore Andrea Acquaviva, di seguito più brevemente...
InfoCamere, Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio italiane per azioni, con sede in Xxxx, xxx X.X. Xxxxxxxx, 00, Partita IVA e Codice Fiscale 02313821007, in persona del Procuratore Xxxxxx Xxxxxxxxx, di seguito più brevemente indicata come “InfoCamere”, da una parte
e
, con sede in , via
, partita IVA e codice fiscale _ , in persona di , di seguito più brevemente indicato come l’“Operatore”, dall’altra parte
(di seguito congiuntamente definiti “Parti”)
Premesso che
• InfoCamere è la società consortile di informatica delle Camere di Commercio Italiane ed ha tra i suoi compiti statutari quello di approntare, organizzare e gestire, nell’interesse e per conto delle Camere stesse, un sistema informatico nazionale in grado di trattare e distribuire in tempo reale anche a soggetti terzi atti, documenti ed informazioni che la legge dispone siano oggetto di pubblicità legale o di pubblicità notizia o che comunque scaturiscano da registri, albi, ruoli, elenchi e repertori tenuti dalle Camere;
• a tal fine, InfoCamere consente l’accesso alle Banche Dati da parte degli operatori interessati all’estrazione di documenti e dati per il tramite dei servizi di accesso, sia web internet sia automatizzati e in forma massiva, resi disponibili dal sistema informatico nazionale;
• InfoCamere riconoscendo agli operatori un ruolo strategico nella diffusione del patrimonio informativo delle Camere di Commercio, che costituisce anche un’importante materia prima per i prodotti e i servizi imperniati sui contenuti digitali, intende con il presente contratto disciplinare la possibilità di distribuire i documenti e riutilizzare i dati tramite i servizi di accesso resi disponibili dal sistema informatico nazionale;
• le condizioni contenute nel presente contratto sono state oggetto di apposito confronto con gli operatori interessati, anche presso le apposite sedi associative;
• l’Operatore ha inviato richiesta ad InfoCamere S.C.p.A di stipulare il presente contratto ed ha dichiarato il possesso dei requisiti richiesti per addivenire alla relativa sottoscrizione.
le parti convengono e stipulano quanto segue: Art. 1 - Premesse ed Allegati
1. Le premesse ed i seguenti allegati formano parte sostanziale ed integrante del presente contratto:
• Allegato 1 – Contenuti informativi e relative tariffe e diritti di segreteria
• Allegato 2 – Requisiti dell’operatore
• Allegato 3 – Specifiche tecniche
• Allegato 4 – Calcolo livelli di servizio e assistenza tecnica
Art. 2 - Definizioni
Ai fini del presente contratto si intendono per:
Camere di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura: gli enti che svolgono i compiti e le funzioni di cui alla legge 29 dicembre 1993, n.580 e s.m.i..
InfoCamere: la società consortile per l’informatica delle Camere di Commercio che ha il compito di approntare, organizzare e gestire, nell’interesse e per conto delle Camere di Commercio, il sistema informatico nazionale in grado di trattare e distribuire, in tempo reale, atti, documenti ed informazioni che la legge dispone siano oggetto di pubblicità legale o di pubblicità notizia o che comunque scaturiscano da registri, albi, ruoli, elenchi e repertori tenuti dalle Camere di Commercio.
Operatore: l’operatore che richiede di stipulare il presente contratto e risulta in possesso dei requisiti di cui all’art.12;
Banche Dati: le banche dati di pertinenza delle Camere di Commercio aventi i contenuti informativi individuati in allegato 1, in conformità con le previsioni delle tabelle A e B allegate rispettivamente ai decreti del Ministero dello Sviluppo Economico del 17 luglio 2012 e del 2 dicembre 2009;
Documento/i o Prospetto/i: i contenuti informativi individuati in allegato 1 resi disponibili in formato elettronico non modificabile;
Dati: i contenuti informativi individuati in allegato 1 resi disponibili in formato elettronico rielaborabile.
Art. 3 - Oggetto
1. Il presente contratto regola le condizioni di accesso dell’Operatore alle Banche Dati.
2. L’accesso ha per oggetto l’estrazione da parte dell’operatore dei contenuti informativi individuati in allegato 1 - in conformità con le previsioni delle tabelle A e B dei decreti del Ministero dello Sviluppo Economico del 17 luglio 2012 e del 2 dicembre 2009 - in formato Documenti e Dati attraverso collegamento telematico al sistema informatico nazionale con le modalità indicate nell’art.4.
3. I Documenti ed i Dati oggetto di accesso potranno essere rispettivamente distribuiti e riutilizzati dall’Operatore con le modalità ed i limiti indicati negli artt. 5 e 6.
Art. 4 - Modalità tecniche di collegamento al sistema informatico nazionale
1. Il collegamento alle Banche Dati avviene per il tramite dei servizi di accesso, sia web internet sia automatizzati e in forma massiva, resi disponibili dal sistema informatico nazionale.
In particolare, tale collegamento consente l’interfacciamento tra il sistema informatico di InfoCamere e quello dell’Operatore, che dovrà essere realizzato in conformità con le specifiche tecniche di cui all'allegato 3 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto ed, in particolare, nel rispetto delle regole tecniche sul sistema pubblico di connettività (SPC) e delle misure minime di sicurezza previste dall'allegato B al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i..
2. L’Operatore prende atto ed accetta che InfoCamere si riserva il diritto di modificare in ogni momento - per esigenze di carattere tecnico, organizzativo o di riduzione dei costi - le specifiche tecniche di cui al precedente capoverso, previa comunicazione scritta inoltrata all'Operatore – tramite posta elettronica certificata - con un preavviso di 180 giorni rispetto alla data in cui le modifiche saranno operative.
Tale preavviso non sarà dovuto, qualora le modifiche alle specifiche tecniche siano conseguenza di provvedimenti normativi o altre cause non imputabili ad InfoCamere.
Le nuove specifiche tecniche saranno pubblicate sul sito internet indicato da InfoCamere nella suddetta comunicazione scritta inoltrata all’Operatore.
Resta inteso che InfoCamere renderà disponibile all'Operatore – sessanta giorni prima dell’operatività delle modifiche - un ambiente di test finalizzato alla verifica della correttezza degli interventi adeguativi apportati dall'Operatore stesso sul proprio sistema.
3. L'Operatore che sottoscrive per la prima volta il presente contratto si obbliga ad attivare l’interfacciam ento tra il proprio sistema informatico e quello di InfoCamere entro sei mesi dalla stipula del contratto stesso.
4. L’Operatore sarà l’unico responsabile di eventuali disservizi e/o danni causati dal mancato rispetto delle modalità tecniche di interfacciamento indicate nel presente contratto e nei relativi allegati.
Art. 5 - Distribuzione dei Prospetti
1.L’Operatore acquisisce il diritto alla distribuzione a terzi dei Prospetti mediante interfacciamento con il sistema informatico nazionale dei propri servizi telematici resi disponibili agli utenti finali o ad altri operatori terzi.
2. I Prospetti dovranno essere distribuiti esclusivamente nel medesimo formato elettronico non modificabile estratto mediante collegamento al sistema informatico nazionale.
3. L’Operatore prende atto ed accetta espressamente che per ogni richiesta di Xxxxxxxxx, dovrà essere effettuata una nuova specifica estrazione dalle Banche Dati con conseguente obbligo di versare la tariffa ed il corrispondente diritto di segreteria.
4.L’Operatore che si avvale del diritto di distribuire a terzi i Prospetti è tenuto a qualificarsi e dare evidenza di essere “distributore ufficiale di InfoCamere” ed ha facoltà di utilizzare il marchio di InfoCamere stessa. L’uso della suddetta qualifica e del marchio di InfoCamere è consentito esclusivamente per le attività di distribuzione dei Prospetti e dovrà comunque avvenire nel rispetto delle indicazioni impartite da InfoCamere.
5. Nel caso la distribuzione avvenga per il tramite di un operatore terzo è obbligo del “distributore ufficiale di InfoCamere” comunicare preventivamente ad InfoCamere i dati identificativi di tale operatore e i siti web attraverso cui opera a sua volta la distribuzione dei Prospetti.
6. E’ obbligo inoltre del “distributore ufficiale” monitorare che l’operatore terzo: (i) sia in possesso di tutti i requisiti previsti nell’art. 12 – con esclusione delle garanzie di cui all’art. 15 -; (ii) operi nel pieno rispetto delle condizioni e degli obblighi previsti nel presente contratto e (iii) non utilizzi alcuna qualifica, denominazione, marchio o altro segno distintivo riconducibile ad InfoCamere, alle Camere di Commercio, alle loro Unioni o comunque al sistema camerale.
Art.6 Riutilizzo dei Dati
1. L’Operatore, inoltre, ha il diritto di estrarre i contenuti informativi in formato Dati mediante interfacciamento con il sistema informatico nazionale anche al fine di realizzare propri prodotti commerciali distinguibili in modo immediato ed inequivocabile dai prospetti.
2. L’Operatore prende atto ed accetta, in particolare, che i propri prodotti commerciali non potranno limitarsi ad una mera riproduzione o mera aggregazione dei Dati, ma dovranno necessariamente contenere adeguate informazioni integrative o approfondite analisi degli stessi Dati.
3. L’Operatore non potrà in alcun modo associare ai propri prodotti commerciali l’utilizzo di alcuna qualifica, denominazione, marchio o altro segno distintivo riconducibile ad InfoCamere, alle Camere di Commercio, alle loro Unioni o comunque al sistema camerale.
Art. 7 Tutela di marchi, denominazioni ed altri segni distintivi
1. L’Operatore si obbliga alla tutela del marchio, delle denominazioni e di ogni altro segno distintivo di InfoCamere, delle Camere di Commercio, delle loro Unioni e del sistema camerale.
L’operatore in particolare potrà utilizzare i suddetti marchi, denominazioni o altri segni distintivi solo previa autorizzazione scritta.
2. L’Operatore dovrà inoltre garantire sempre il rispetto delle disposizioni di cui all’art.2598 codice civile ed operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede.
A tal fine l’Operatore sarà in particolare obbligato a:
• indicare sempre, nei propri prodotti in cui utilizza il marchio e/o la denominazione di InfoCamere e/o in cui si faccia riferimento alle Camere di Commercio, in modo chiaro e visibile la fonte e la data di estrazione dei Dati nonché la loro data di aggiornamento;
• utilizzare per i propri prodotti denominazioni, marchi o altri segni distintivi tali da evitare ogni forma di confusione con le attività e/o i servizi di InfoCamere, delle Camere di Commercio o delle loro Unioni o comunque del sistema camerale;
• non registrare o utilizzare, nell’ambito dei propri siti internet, la denominazione, il marchio o altro segno distintivo riconducibile ad InfoCamere, alle Camere di Commercio o alle loro Unioni o comunque al sistema camerale, salvo per quanto previsto nell’art.5.4.
Art. 8 -Durata del contratto e recesso
1. Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione ed ha durata fino al 31 dicembre 2019 e non si rinnoverà tacitamente.
2. Le Parti si danno atto che InfoCamere potrà recedere dal presente contratto in presenza di sopravvenuti atti o fatti che modifichino la titolarità della tenuta e gestione delle Banche Dati o i relativi criteri di accesso.
Art. 9 - Diritti di segreteria e tariffe
1. L’Operatore è tenuto al pagamento dei diritti di segreteria e delle tariffe riportate in Allegato 1.
In Allegato 1 vengono, in particolare, indicate le tariffe applicate da InfoCamere e riportati anche gli importi dei diritti di segreteria vigenti, secondo quando previsto dai decreti del Ministero dello Sviluppo Economico del 2 dicembre 2009 e del 17 luglio 2012.
2. L'Operatore provvederà al pagamento dei diritti di segreteria tramite InfoCamere.
A tal fine l’Operatore con la sottoscrizione del presente contratto conferisce ad InfoCamere mandato - gratuito con rappresentanza - a versare in suo nome e per suo conto i diritti di segreteria dovuti alle Camere, liberandosi pertanto da qualsiasi contestazione da parte delle Camere riguardante il mancato o ritardato pagamento dei medesimi diritti. Le modalità di addebito verso l'Operatore sono regolate nel prosieguo dell’articolo. Il mandato si intende irrevocabile per tutta la durata del contratto.
3. L’Operatore prende atto che i diritti di segreteria sono determinati, come sopra indicato, con decreto ministeriale e pertanto nulla potrà eccepire nell’ipotesi di variazioni dei diritti in corso di contratto. L’Operatore pertanto accetta sin d’ora che in caso di sopravvenuti provvedimenti normativi – decreti ministeriali o altre norme – che fissino una nuova disciplina e/o un nuovo importo dei diritti di segreteria, tali nuovi diritti saranno contestualmente ed automaticamente applicati al presente contratto.
4. L’Operatore prende atto ed accetta che InfoCamere, a partire dal secondo anno di durata del contratto o comunque a decorrere dal 1 maggio 2017, potrà – con un preavviso di almeno sei mesi - modificare in aumento o in diminuzione le tariffe applicate, in funzione di una significativa variazione del totale delle tariffe incassate dagli operatori - comprovata da apposita attestazione redatta dalla società di revisione -, al fine di garantire la sostenibilità economica del sistema informatico nazionale per l’accesso alle Banche Dati. L’Operatore inoltre accetta che InfoCamere potrà immediatamente variare le tariffe in funzione di una sopravvenuta modifica della disciplina e/o degli importi dei diritti di segreteria o attuazione di altre disposizioni e/o provvedimenti normativi applicabili in materia.
5. InfoCamere rende disponibile ad ogni Operatore un riepilogo contabile contenente i consumi effettuati.
6. I pagamenti da parte dell’Operatore ad InfoCamere avverranno con le seguenti modalità:
a) le fatture relative alle tariffe (comprensive di iva) e le note di debito relative ai diritti di segreteria saranno emessi da InfoCamere, mensilmente a consuntivo;
b) la fattura relativa al costo una tantum (comprensiva di iva) sarà emessa da InfoCamere all’attivazione dei servizi di accesso.
Il pagamento di cui alla precedente lettera a) dovrà essere effettuato dall'Operatore a 30 giorni Data Ricevimento Fattura per le tariffe ed a Data Nota di Debito per i diritti di segreteria.
Il pagamento di cui alla precedente lettera b) dovrà essere effettuato dall'Operatore a 30 giorni Data Ricevimento Fattura.
Le fatture potranno essere inviate da Infocamere all’Operatore tramite p.e.c. ad uno degli indirizzi indicati nel successivo art. 20.
L'Operatore accetta di effettuare il pagamento delle fatture sopra descritte attraverso il proprio istituto di credito, avvalendosi dell’autorizzazione permanente di addebito in conto per richieste di incasso (procedura SDD B2B). L'Operatore prende atto ed accetta che tale modalità di pagamento è considerata da InfoCamere essenziale ai fini del regolare adempimento del presente contratto, riservandosi quest’ultima, in caso di inadempimento, il diritto di risolvere, ai sensi dell’art. 1456 cod.civ., il presente contratto.
Sarà cura dell'Operatore fornire ad InfoCamere il modulo compilato in tutti i campi previsti con cui autorizza l’addebito, sul proprio x/x, xxxxx xxxxxxx xxxxxx ad InfoCamere; sarà altresì cura dell'operatore comunicare, tempestivamente e per iscritto, ad InfoCamere, qualsiasi variazione del c/c – su cui la procedura SDD B2B è attiva - che possa pregiudicare il corretto pagamento delle somme dovute.
7. L’incasso delle fatture da parte di InfoCamere tramite procedura SDD B2B verrà effettuato sui seguenti conti correnti dedicati:
• Intesa Sanpaolo Spa - Filiale di Roma Xxx xxxxx Xxxxxxxxx, 00, Codice IBAN : XX00 X 00000 00000 000000000000.
• Xxxxx xxx Xxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxx Xxx Xxxxxxx, 0 Codice IBAN : XX00 X 00000 00000 000000000000.
InfoCamere dichiara che le persone delegate ad operare sui predetti conti correnti sono:
• Sig. Xxxxxx Xxxxx nato a Campiglia Marittima (LI) il 5/2/1961 C.F. GHZPLA61B05B509Y;
• Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx nato a Siena il 29/06/1954 C. F. BTTGRL54H29I726B.
8. Per i ritardati pagamenti, salvo il caso di errore in buona fede o di disservizio bancario, saranno dovuti dall'Operatore interessi di mora nella misura stabilita dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e s.m.i a decorrere dalla data di scadenza del debito fino al saldo.
9. Nel caso di pagamento non andato a buon fine, InfoCamere invierà all'Operatore un sollecito scritto con espressa avvertenza che, qualora il pagamento non venga eseguito entro i 15 (quindici) giorni successivi al ricevimento della comunicazione, InfoCamere si avvarrà della facoltà di sospendere l’erogazione dei servizi di accesso, anche con effetto immediato, senza ulteriori avvisi.
10. Ove il ritardo di pagamento si prolunghi oltre i 60 (sessanta) giorni dalla data del ricevimento della fattura, InfoCamere avrà il diritto, ai sensi dell’art.1456 codice civile, di risolvere il contratto e, comunque, indipendentemente dall’esercizio di tale diritto, potrà avvalersi del deposito cauzionale o della fideiussione di cui al successivo articolo 15 per il pagamento di quanto dovuto dall'Operatore anche a titolo di interessi maturati.
Art. 10 - Interventi a favore dell’accesso al sistema informatico nazionale
1. E’ facoltà dell’Operatore predisporre ed inviare ad InfoCamere una richiesta di dilazione o rateizzazione del pagamento delle tariffe a fronte della formalizzazione di un impegno ad un piano di acquisizione straordinaria di Prospetti e/o Dati finalizzati a programmi di crescita dimensionale e/o di attivazione di nuovi servizi.
2. La richiesta dovrà prevedere una proposta di dilazione o rateizzazione del pagamento delle tariffe non superiore a dodici mesi ed essere corredata dall’impegno a rilasciare un’integrazione della garanzia di cui all’art. 15 di importo pari al valore complessivo stimato delle tariffe da versare.
3. Qualora la richiesta provenga da un Operatore che ha già in essere da almeno un anno un contratto con InfoCamere per l’accesso al sistema informatico nazionale per la distribuzione dei Prospetti ed il riutilizzo dei Dati, il piano dovrà garantire, per l’anno in corso, una crescita in misura non inferiore al 20% delle tariffe versate nell’anno precedente.
4. InfoCamere valuterà la richiesta dell’Operatore ed in particolare l’efficacia del piano di acquisizione presentato dando comunicazione all’operatore dell’accoglimento o del diniego della richiesta.
Art. 11 - Richiesta di stipula del contratto
1. L'Operatore che intende stipulare il presente contratto deve inviare formale richiesta ad InfoCamere
S.C.p.A tramite comunicazione pec all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx, corredata da una presentazione delle attività e delle caratteristiche economico – finanziarie dell’Operatore stesso.
2. A seguito della ricezione della suddetta richiesta, InfoCamere attraverso il proprio centro di assistenza tecnica contatterà l’Operatore illustrando la documentazione contrattuale e specificando le ulteriori attività necessarie per addivenire alla stipula.
3. Sul sito istituzionale di InfoCamere, in apposita sezione, è pubblicata la procedura sopra descritta ed i riferimenti dei contatti.
Art.12 - Requisiti dell’Operatore
1. L’Operatore prende atto che per la stipula del presente contratto è necessario essere in possesso dei requisiti indicati nell’allegato 2, che prima della stipula dovranno essere autocertificati ai sensi del D.P.R. 445/2000 come da fac -simile riportato nel medesimo allegato. Tali requisiti dovranno essere posseduti per tutta la durata del contratto.
2. InfoCamere potrà nel corso del contratto svolgere delle verifiche a campione a comprova del possesso dei requisiti dichiarati da parte dell’Operatore, che in ogni caso è obbligato a comunicare ad InfoCamere qualsiasi tipo di variazione intervenuta. La mancanza, anche sopravvenuta, di uno o più dei requisiti richiesti determinerà la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell’art.1456 del codice civile.
3. Assurgono inoltre a requisiti per la stipula e la successiva prosecuzione del contratto il possesso ed il mantenimento delle garanzie economico – finanziarie di cui al successivo art.15.
Art. 13 - Responsabilità, obblighi e dichiarazioni delle parti
1. InfoCamere si impegna a prestare la maggior cura possibile nella disponibilità dei servizi di accesso, garantendo esclusivamente la corrispondenza dei Documenti e dei Dati forniti con quelli memorizzati nel sistema informatico nazionale alla data dell’estrazione, non rispondendo delle attività di caricamento ed inserimento dati posta in essere dalle Camere di Commercio nell’ambito della gestione degli adempimenti di loro competenza.
2. InfoCamere si impegna, quindi, a manlevare ed indennizzare l'Operatore per i danni di qualsiasi natura conseguenti ad inadempimenti, causati da fatti a sé ascrivibili, alle disposizioni del presente contratto.
3. L’Operatore prende atto e riconosce che il presente contratto non conferisce diritti ulteriori e/o diversi da quelli in esso espressamente previsti. In particolare, l’Operatore prende atto e riconosce che, fermo restando quanto previsto nell’art. 3, non è concesso alcuno dei diritti esclusivi di cui all’art.64 quinquies della legge 22 dicembre 1941, n.633.
4. L’Operatore prende atto e dichiara di essere a conoscenza che l’articolazione del complesso delle Banche Dati e la struttura di ciascuna sono oggetto di normativa primaria e secondaria e di atti di regolamentazione interna del sistema camerale e, quindi, possono essere soggette a modificazioni, rimodulazioni o cessazioni non avendo nulla da eccepire in caso di variazioni attinenti agli aspetti indicati, anche nell’ipotesi in cui incidano sui contenuti informativi oggetto dell’accesso.
5. L'Operatore si impegna a indennizzare e manlevare InfoCamere da ogni responsabilità e da ogni danno, di qualsiasi natura, derivante dalla violazione di una qualsiasi delle garanzie rese e/o degli obblighi assunti con il medesimo contratto.
6. L'Operatore è l’unico responsabile in ordine alla legittimità e correttezza dei contenuti dei prodotti commerciali di cui all'art.6 realizzati dall'operatore medesimo, con particolare riferimento alle attività di riorganizzazione ed associazione dei dati autonomamente operate. Di conseguenza, l’Operatore dichiara di tenere indenne e manlevare InfoCamere, in qualsiasi sede, da qualsivoglia diritto, ragione, azione e/o pretesa, anche economica, che dovesse derivare dallo svolgimento dell’attività sopraindicata.
Art. 14 - Divieto di cessione
1. L'Operatore prende atto che il presente contratto ed i diritti e gli obblighi in esso previsti non sono cedibili a terzi senza la preventiva autorizzazione di InfoCamere, fatta eccezione per la cessione a società controllate o collegate ai sensi dell’art.2359 codice civile, purché in possesso dei necessari requisiti di cui all'articolo 12, ivi comprese quindi le garanzie economiche-finanziarie di cui all’articolo 15.
Art. 15 - Garanzie
1. A garanzia del rispetto di tutti gli obblighi assunti con il presente contratto ed, in particolare, del pagamento dei diritti di segreteria e delle tariffe, l'Operatore presterà, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e per tutta la sua durata, un deposito cauzionale o in alternativa una fideiussione bancaria o assicurativa per un importo di Euro 10.000,00 (diecimila) resa da primario istituto di credito o primaria compagnia di assicurazione.
2. La fideiussione dovrà espressamente contenere la clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e prevedere che le somme garantite siano esigibili a semplice ed insindacabile richiesta di InfoCamere, senza possibilità che vengano opposte eccezioni di qualsiasi natura e genere o che vengano richieste prove o documentazione dell’inadempimento che ha dato luogo all’escussione. Ciò anche nell’ipotesi di eccezioni o contestazioni da parte dell'Operatore o di giudizio
pendente avanti l’autorità giudiziaria. La fideiussione, inoltre, non dovrà contenere alcuna clausola in deroga a quanto previsto dall’art.1957 codice civile.
3. Nel mese di ottobre di ciascun anno successivo a quello di sottoscrizione del presente contratto, InfoCamere verificherà l’ammontare complessivo di tariffe (comprensivi di I.V.A.) e diritti di segreteria dovuto dall'Operatore nei dodici mesi precedenti, o dalla data di sottoscrizione contrattuale nel caso siano trascorsi meno di dodici mesi.
4. Nell’ipotesi in cui l’ammontare di cui al precedente comma risulti superiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila), InfoCamere avrà diritto di ottenere dall'Operatore, entro il 15 dicembre dello stesso anno, un’integrazione del deposito cauzionale o della fideiussione – avente le medesime caratteristiche della precedente e per la stessa durata – per un importo pari al 15% dell’ammontare medesimo. In ogni caso l’importo del deposito cauzionale o della fideiussione da prestare non potrà mai essere inferiore ad Euro 10.000,00 (diecimila) né superiore ad Euro 1.000.000,00 (un milione). Tale criterio di calcolo sarà utilizzato, qualora applicabile, anche per il deposito cauzionale e la fideiussione da rilasciare all’atto della stipula del presente contratto, in quanto il relativo importo sarà commisurato all’ammontare complessivo di tariffe (comprensivi di I.V.A.) e diritti di segreteria dovuto nei dodici mesi precedenti.
5. L'Operatore si obbliga a reintegrare il deposito cauzionale o la fideiussione di cui InfoCamere si sia avvalsa in tutto o in parte durante l’esecuzione del presente contratto nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 60 giorni dalla relativa escussione.
Art.16 - Trattamento dei dati
1. L'Operatore garantisce che qualsiasi trattamento di Documenti e Dati sarà effettuato esclusivamente nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice delle Privacy e s.m.i. ed, in particolare, nel rispetto dei principi sanciti dall’art.11 del Codice stesso, delle misure di sicurezza previste dall’Allegato B al Codice della Privacy, nonché dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali applicabili in materia.
2. L’Operatore che procede alla distribuzione dei Documenti ed al riutilizzo dei Dati garantisce che il trattamento sarà effettuato esclusivamente per finalità di informazioni commerciali ed a tal fine dichiara di conoscere il “Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato ai fini di informazione commerciale” adottato dal garante della Privacy il 17 settembre 2015, impegnandosi a rispettare tutte le prescrizioni in esso contenute.
3. L'Operatore affiderà le operazioni di trattamento solo a soggetti nominati come propri responsabili o incaricati ex artt. 29 e 30 del Codice privacy, avendo cura di adottare tutte le misure di sicurezza prescritte dalla legge per prevenire i rischi di distruzione o perdita dei dati, accesso non autorizzato ovvero trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
4. L'Operatore si impegna a manlevare InfoCamere da ogni conseguenza pregiudizievole derivante da azioni o procedimenti promossi dagli interessati o dal Garante privacy per illecito trattamento dei dati contenuti nei Documenti e/o nei Dati.
Art. 17 - Livelli di servizio e centro di assistenza tecnica
1. I servizi di accesso di cui al precedente art.4 saranno attivi dalle ore 8,00 alle ore 21,00 dal lunedì al sabato, escluse le festività infrasettimanali nazionali, salvo estensioni decise autonomamente da InfoCamere.
2. InfoCamere avrà il diritto di effettuare ogni tipo di manutenzione sui sistemi informatici, impegnandosi sin d’ora a:
- comunicare all'Operatore, con un anticipo di sette giorni e per iscritto, gli interventi di manutenzione programmata che comportino una interruzione dei servizi;
- assicurare che le interruzioni dei servizi per manutenzione programmata non superino le 8 (otto) ore mensili;
- comunicare all'Operatore, con un preavviso compatibile con l’urgenza dell’attività, gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria non programmata che comportino una interruzione dei servizi, fermo restando che, salvo casi eccezionali di forza maggiore, le interruzioni dei servizi per manutenzione straordinaria non potranno superare le 8 (otto) ore mensili.
3. A beneficio dell'Operatore, InfoCamere precisa che gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria vengono effettuati, salvo caso di forza maggiore, in orario diverso da quello di disponibilità dei servizi indicato nel primo comma del presente articolo.
4. InfoCamere si impegna a garantire la disponibilità dei servizi di accesso per un tempo pari o superiore al 95% di quello calcolato, mensilmente, sulla base dell’orario di servizio definito nel primo comma del presente articolo e sue eventuali estensioni permanenti. Le modalità di calcolo della disponibilità dei servizi di collegamento sono dettagliatamente descritte nell’allegato 4.
InfoCamere rende disponibile un centro tecnico di assistenza, secondo le modalità previste all’allegato 4, al fine di supportare l’Operatore nella attivazione e gestione del collegamento con il sistema informatico
nazionale, nella conduzione dei test di interfacciamento ed estrazione dati e nella risoluzione delle problematiche tecniche in fase di esercizio.
Art. 18 - Obblighi in materia di lavoro e sicurezza sul lavoro
1. L’Operatore dichiara e garantisce di osservare tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti il rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa ed i contratti di categoria in vigore.
2. Le Parti dichiarano e garantiscono che, nell’ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente contratto, si atterranno a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a loro carico ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/2008 e sue eventuali modifiche o integrazioni.
Ciascuna parte si impegna a tenere indenne e manlevare l’altra in caso di mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente articolo.
3. Ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le Parti si danno atto che non sussistono costi da interferenza relativi alla sicurezza.
Art. 19 – Risoluzione
1. L’Operatore dichiara di essere edotto che tutte le disposizioni di cui agli art.4, commi 1, 3 e 4 (Modalità tecniche di collegamento al sistema informatico nazionale), art.5, commi 2, 3, 4 e 5 (Distribuzione del Prospetti), art.6, commi 2 e 3 (Riutilizzo dei Dati), art.7, commi 1 e 2 (Tutela di marchi, denominazioni ed altri segni distintivi di InfoCamere e delle Camere di Commercio), art.9, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 10 (Diritti di Segreteria e Tariffe), art.12, commi 1, 2 e 3 (Possesso dei requisiti), art.13, commi 4, 5 e 6 (Responsabilità, obblighi e dichiarazioni delle Parti), art.14, comma 1 (Divieto di cessione), art.15, commi 1, 2, 4 e 5 (Garanzie), art.16, commi 1, 2, 3 e 4 (Trattamento dei dati), art.18, commi 1 e 2 (Obblighi in materia di lavoro e sicurezza sul lavoro), nonché le disposizioni contenute negli allegati richiamati dai predetti articoli, assurgono a presupposti essenziali per InfoCamere, che, solo in considerazione del rispetto da parte dell’Operatore dei requisiti, delle garanzie e degli impegni ivi assunti, si è determinata a stipulare il presente contratto.
Pertanto, qualora l’Operatore si renda inadempiente, per qualsivoglia motivo, anche ad una sola delle obbligazioni previste nei suddetti articoli o nei relativi allegati InfoCamere avrà diritto di risolvere il presente contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., fatto salvo in ogni caso il diritto di richiedere il risarcimento del maggior danno subito.
Art. 20 - Comunicazioni
1. Tutte le comunicazioni tra le parti che si rendessero necessarie nel corso dell’esecuzione del contratto dovranno essere fatte per iscritto ed inviate all’altra parte tramite posta elettronica certificata ai rispettivi Responsabili del contratto di seguito indicati:
per InfoCamere
InfoCamere S.c.p.A..
Corso Stati Uniti, 14 – 00000 XXXXXX Responsabile del contratto Sig. Xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx
per l'Operatore
indirizzo posta elettronica certificata
Le comunicazioni di carattere amministrativo saranno inviate all’altra parte tramite posta elettronica certificata ai seguenti riferimenti:
per InfoCamere:
xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx
Solo per la spedizione delle fatture Infocamere utilizzerà la casella PEC:
xxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx.
per l’Operatore
Nel caso in cui nel corso dell’esecuzione del contratto una delle Parti intenda sostituire uno o più dei Responsabili nominati dovrà darne tempestivamente informazione all’altra parte comunicandogli anche il nuovo indirizzo di Posta Elettronica Certificata a cui inviare le eventuali comunicazioni.
Art. 21 - Imposte e spese contrattuali
1. Sono a carico dell’Operatore tutti gli oneri, anche di natura fiscale, e le spese contrattuali relative al presente Contratto ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, tasse di registrazione, ad eccezione di quelle che fanno carico ad InfoCamere per legge.
Art. 22 - Foro competente
1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti, avente ad oggetto la validità, interpretazione, efficacia, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.
Art. 23 - Clausola finale
1. Le Parti si danno atto e convengono espressamente che l’eventuale invalidità od inefficacia di una o più clausole non comporterà l’invalidità, l’inefficacia, o comunque lo scioglimento dell’intero Contratto, che sarà in tal caso interpretato ed eseguito come se le clausole nulle non fossero state apposte.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa rinvio alla documentazione allegata allo stesso o ed alle leggi vigenti in materia.
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Roma , / /
InfoCamere S.C.p.A. per l’Operatore
Xxxxxx Xxxxxxxxx ………………………………………….
L’Operatore riconosce e dichiara che le disposizioni di cui al presente contratto sono state oggetto di discussione e trattative presso le apposite sedi associative degli operatori per cui non sono applicabili le previsioni di cui agli art.1341 e 1342 del codice civile.
In ogni caso l’Operatore dichiara di aver preso attenta visione ed approvare specificamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli: art.5 (Distribuzione dei Prospetti), commi 2, 3, 4, 5 e 6; art.6 (Riutilizzo dei Dati), commi 2 e 3; art.8 (Recesso), comma 2; art.9 (Diritti di segreteria e tariffe) commi 3 e 4; art.13 (Responsabilità, obblighi e dichiarazioni delle Parti) commi 1, 4, 5 e 6; art.14 (Divieto di cessione), comma 1; art.15 (Garanzie), commi 1, 2 e 4; art.16 (Trattamento dei dati), comma 4; art.18 (Obblighi in materia di lavoro e sicurezza sul lavoro), comma 2; art.19 (Risoluzione), comma 1; art.22 (Foro competente), comma 1.
per l’Operatore
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