Contratti a oggetto informatico
Contratti a oggetto informatico
Corso “ Nuove tecnologie e diritto” 10 maggio 2006
Xxxxxxx Cevenini xxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxx.xx
Contratti e informatica: note preliminari
Terminologia: contratti informatici (termine generale, spesso riferito ai contratti conclusi mediante strumenti informatici), contratti di informatica (termine generale), contratti a oggetto informatico (contratti aventi ad oggetto hardware, software, sistemi e servizi informatici).
In origine: contratti unitari in cui il computer era il bene principale, mentre i programmi e i servizi di assistenza e manutenzione erano solo accessori (sistema bundling).
1969 – In seguito all’intervento dell’autorità antitrust americana IBM decide di commercializzare hardware, software e servizi separatamente.
2
Problemi
Squilibrio notevole di forza contrattuale tra fornitore e cliente.
Divario di potere economico e/o di conoscenze informatiche (c.d. information gap ).
I contratti sono generalmente redatti su moduli predisposti dalla società fornitrice.
In generale: il fornitore ha un dovere di informazione, il cliente ha un dovere di collaborazione.
3
Nozioni di base sul contratto
Il contratto in generale
Ai contratti a oggetto informatico si applica la disciplina codicistica (=codice civile) sui contratti.
Art. 1321. Nozione
Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale .
Art. 1322. Autonomia contrattuale
Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti di legge.
Possono essere conclusi contratti che non appartengono ai tipi disciplinati dalla normativa (es. vendita, locazione, appalto, ecc.), a condizione che siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.
5
Requisiti del contratto
Art. 1325. Indicazione dei requisiti
I requisiti del contratto sono:
1) l'accordo delle parti (1326 e ss., 1427);
2) la causa (1343 e ss.);
3) l'oggetto (1346 e ss.);
4) la forma , quando è prescritta dalla legge a pena di nullità (1350 e ss.).
6
Conclusione del contratto 1/2
Art. 1326. Conclusione del contratto
Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte (v. anche 1335).
L'accettazione deve giungere nel termine stabilito dal proponente o in quello generalmente necessario a seconda della natura dell'affare o degli usi.
Il proponente può ritenere efficace l' accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso all'altra parte.
Se il proponente richiede per l'accettazione una forma determinata, l'accettazione non ha effetto se è data in forma diversa.
Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a
nuova proposta.
7
Conclusione del contratto 2/2
Art. 1327. Esecuzione prima della risposta dell'accettante
Qualora, su richiesta del proponente o per la natura
dell'affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione.
L'accettante deve dare prontamente avviso all'altra parte dell'iniziata esecuzione e, in mancanza, è tenuto al risarcimento del danno.
Art. 1328. Revoca della proposta e dell'accettazione La proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso. Tuttavia, se l'accettante ne ha intrapreso in buona fede l'esecuzione prima di avere notizia della revoca, il proponente è tenuto a indennizzarlo delle spese e delle perdite subite per l'iniziata esecuzione del contratto.
L'accettazione può essere revocata, purché la revoca
xxxxxx a conoscenza del proponente prima dell'accettazione.
8
Offerta al pubblico
Art. 1336. Offerta al pubblico
L'offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, vale come proposta contrattuale (=offerta), salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi.
La revoca dell'offerta, se è fatta nella stessa forma dell'offerta o in forma equipollente, è efficace anche nei confronti di chi non ne ha avuto notizia.
9
Fase precontrattuale
Art. 1337. Trattative e responsabilit à precontrattuale
Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede (1366, 1375).
1366 c.c. = il contratto va interpretato secondo buona fede.
1375 c.c. = il contratto va eseguito secondo
buona fede.
10
Condizioni generali di contratto 2/2
Art. 1370 c.c. = clausole in condizioni generali di contratto o in moduli e formulari predisposti da una parte sono interpretate, nel dubbio, a favore dell ’altra parte.
Art. 2211 c.c. = chi è autorizzato a concludere contratti per un imprenditore non ha il potere di derogare alle condizioni generali di contratto o alle clausole stampate su moduli in mancanza di speciale autorizzazione scritta.
Art. 1229 c.c. = sono nulle le clausole di esonero da responsabilità del debitore per dolo o colpa grave.
Art. 1373 c.c. = facoltà di recesso può essere esercitata finché il contratto non ha avuto un principio di esecuzione.
Art. 2964 c.c. = se un diritto va esercitato entro un termine a pena di decadenza non valgono le norme sull’ interruzione della prescrizione.
Art. 1462 c.c. = clausola che limita eccezioni non si applica a eccezioni di nullità, annullabilità e rescissione del contratto.
Art. 1369 c.c. = espressioni con più sensi vanno interpretate secondo la natura e l’oggetto del contratto.
Art. 2557 c.c. = divieto di concorrenza .
Art. 2596 c.c. = xxxxx che limitano la concorrenza.
12
Condizioni generali di contratto 1/2
Art. 1341 Condizioni generali di contratto
Sono predisposte da uno dei contraenti. Efficaci nei confronti dell'altro, se alla conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle con ordinaria diligenza (v. anche 1370 c.c., 2211 c.c.).
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, (1229), facoltà di recedere dal contratto (1373) o di sospenderne l'esecuzione , ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze (2965), limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni (1462), restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi (1379, 1566, 2557, 2596), tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie (808 c.p.c.) o deroghe (6 c.p.c.) alla competenza dell'autorità giudiziaria.
11
Moduli e formulari
Art. 1342 Contratto concluso mediante moduli o formulari
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate (v. anche 1370).
Come per le condizioni generali di contratto, le clausole
c.d. ‘vessatorie’ devono essere specificamente approvate per iscritto.
13
Contratti con i consumatori 1/4
1469-bis Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore.
Contratto per cessione di beni o prestazione di servizi.
Clausole vessatorie = malgrado la buona fede determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
Consumatore = persona fisica che agisce per scopi estranei alla sua attivit à imprenditoriale o professionale.
Professionista = persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che utilizza il contratto nella sua attivit à imprenditoriale o professionale.
14
Contratti con i consumatori 2/4
Alcune clausole si presumono vessatorie fino a prova contraria.
Esempi: escludere o limitare responsabilit à del professionista per morte o danno del consumatore derivante da fatto od omissione del professionista; escludere o limitare azioni del consumatore per inadempimento; imporre al consumatore una penale eccessiva; riconoscere solo al professionista la possibilit à di recedere dal contratto; adesione del consumatore a clausole che non ha potuto conoscere prima della conclusione del contratto; previsione di un foro competente diverso da quello di residenza del consumatore, ecc.
[art. 1469-bis c.c.]
15
Contratti con i consumatori 3/4
1469-ter . Accertamento della vessatorietà delle clausole.
Si tiene conto della natura dell’oggetto del contratto e delle circostanze. L’accertamento non riguarda l’adeguatezza del corrispettivo, se è stato individuato chiaramente.
Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge o che attuano principi di convenzioni internazionali.
Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale.
Nei contratti conclusi con moduli o formulari, il professionista ha l'onere di provare che le clausole, o gli elementi di una clausola, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore.
16
1) Contratti che hanno ad oggetto l’hardware
1a) Vendita 1b) Locazione
1c) Leasing (locazione finanziaria) 1d) Assistenza tecnica
Contratti con i consumatori 4/4
1469-quater . Forma e interpretazione
Xxxxxxxx vanno redatte in modo chiaro e comprensibile.
Art. 1469 -quinquies. Inefficacia
Clausole vessatorie sono inefficaci (solo se questo va a vantaggio del consumatore). Le altre clausole del contratto restano valide.
Alcune clausole sono inefficaci anche se oggetto di trattativa: 1) limitano responsabilità pr. per morte o danno al cons. a causa di fatto o omissione del pr.; 2) limitano azioni del cons. per inadempimento,
3) prevedono adesione cons. a clausole che non ha potuto conoscere prima della conclusione del contratto.
Inefficaci clausole che prevedono applicabilità al contratto di legislazione extra comunitaria, privando il cons. della protezione dell’art. 1469-quinquies, se il contratto ha un collegamento pi ù stretto con uno Stato membro dell’UE.
1a) Vendita di hardware
Disciplinato dalla normativa sulla vendita di beni mobili (1470 ss.), integrata e derogata da specifiche clausole contrattuali.
Clausole riguardano ad es.: individuazione degli standard tecnici, compatibilità dell’hardware con software del cliente, caratteristiche dei locali in cui l’hardware deve essere installato, termini e modalità di consegna, installazione, collaudo, eventuali obblighi accessori del fornitore (es. istruzione del personale), termini e modalità della garanzia di buon funzionamento e garanzia per vizi dell’hardware.
19
Caratteristiche
Il contratto di vendita di hardware è:
- non formale (non richiede particolari formalit à per essere valido);
- consensuale (si perfeziona con il consenso delle parti);
- a titolo oneroso (non è gratuito);
- a prestazioni corrispettive (entrambe le parti sono tenute ad una prestazione nei confronti dell’altra);
- a effetti reali (la proprietà del bene è trasferita).
20
Consegna
Spesso nei formulari è inserita una clausola che prevede consegna hw presso il ‘piano stradale esterno’ al luogo in cui andrà collocato.
Qt ripartisce le spese e i rischi del trasporto. Ad ogni altro effetto, la consegna è perfezionata con l’installazione .
Il dovere di consegna è adempiuto quando il compratore è in condizione di disporre materialmente della cosa e di godere di essa secondo la sua funzione o destinazione.
Fornitore ha dovere di custodia che dura fino a installazione avvenuta (1177 c.c.).
Le parti possono escludere l’obbligo del montaggio e prevedere la consegna nel magazzino del fornitore.
21
Obblighi cliente e fornitore
Di solito sono a carico del cliente: preparazione e allestimento dei locali e spese di installazione.
Fornitore dovrebbe indicare requisiti tecnici e ambientali, ispezionare i locali a preparazione ultimata e fornire eventualmente indicazioni per adeguarli (se cliente non provvede: può essere concessa una proroga e il compratore dovrà sostenere maggiori costi).
22
Pagamento
Clausole possono stabilire p. alla consegna o dopo un termine (es. 30 gg.).
Vendita a rate = alcuni formulari prevedono diritto di recesso venditore o risoluzione del contratto per il mancato pagamento di 1 rata. Questo contrasta con art. 1525 c.c. (= nonostante patto contrario, mancato pagamento di 1 rata che non superi 1/8 del prezzo non dà luogo a risoluzione del contratto; il compratore mantiene il beneficio del termine per le rate successive).
Se il contratto è risolto per inadempimento del compratore, il venditore deve restituire rate riscosse e avrà diritto ad equo compenso per l’uso della cosa e a risarcimento del danno (1526 c.c.).
Collaudo
Dopo la consegna: collaudo.
Esito positivo = è firmato un verbale di accettazione dal cliente e dal tecnico collaudatore.
Esito negativo = fornitore dovrà apportare all’hardware le modifiche necessarie; se nonostante questo l’esito rimanesse negativo, il cliente potrà richiedere hw e sw aggiuntivo o sostitutivo, o accettare hw e sw a prezzo ridotto, o rifiutare la macchina.
Garanzie per vizi e difetti 1/2
Fornitore deve garantire che hw sia immune da vizi che lo rendano inidoneo all’uso o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore (1490 c.c.).
Garanzia esclusa se vizio o cattivo funzionamento dipende da cause non imputabili al fornitore.
Se mancano qualit à promesse o essenziali per l’uso dell’hw: fornitore non può essere esonerato da responsabilità; mancherebbe la stessa prestazione del venditore (1497 c.c.). Compratore ha diritto alla risoluzione del contratto.
25
Garanzie per vizi e difetti 2/2
Nei contratti tra professionista e consumatore: rinuncia incondizionata dell’acquirente a ogni garanzia costituisce una clausola vessatoria = inefficace (art. 1469-quinquies c.c.). E’ ammessa la prova contraria di trattativa individuale.
Contratti tra professionisti: sono ammessi patti con cui si esclude o limita la garanzia. Inefficaci solo se venditore ha taciuto in mala fede vizi della cosa.
26
Responsabilità per danni
Xxxxxxxx che escludono o limitano la responsabilit à per danni del venditore per dolo o colpa grave o violazione di norme di ordine pubblico sono nulle (1229 c.c.).
27
Cosa succede se una clausola non è valida?
Art. 1419 c.c.
La nullità parziale di un contratto o di singole clausole comporta la nullità dell’intero contratto, se i contraenti non l’avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è stata colpita dalla nullità.
Nullità di singole clausole non comporta nullità del contratto se le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative .
[Nota: spesso nei contratti si inserisce una clausola con cui le parti stabiliscono espressamente che la nullit à di singole clausole non comporta la nullità dell’intero contratto].
28
Oggetto del c. di locazione hw
Le clausole del contratto possono comprendere ad es.: consegna e messa in opera delle macchine; manutenzione ordinaria e straordinaria; utilizzo dei programmi di base e servizio di assistenza; consegna della documentazione tecnica (manuali), istruzione del personale, ecc.
A volte alcune attività connesse alla locazione del software sono previste in contratti separati dal c. di locazione; in tal caso occorre prestare attenzione ai collegamenti tra i diversi contratti.
1b) Locazione di hardware
Si applica la disciplina del codice civile sulla locazione di beni mobili, integrata e derogata da specifiche clausole contrattauali.
Locazione = contratto con cui una parte si obbliga a far godere ad un’altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo verso un dato corrispettivo (1571 c.c.).
E’ un contratto consensuale, a titolo oneroso, di durata, a forma libera, a effetti obbligatori.
Fornitore si impegna a fornire macchine funzionanti per un determinato periodo di tempo in cambio del pagamento di canoni periodici.
Obbligazioni del locatore
Consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione. Per vizi non conosciuti o non facilmente conoscibili che diminuiscono notevolmente idoneità all’uso = possibile risoluzione del contratto o riduzione corrispettivo (1578 c.c.).
Mantenere la cosa in stato tale da servire all’uso; eseguire riparazioni tranne piccola manutenzione (1576 c.c.).
Garantire il pacifico godimento della cosa al conduttore (1585 c.c.).
31
Obbligazioni del conduttore
Prendere in consegna la cosa e usarla per l’uso previsto nel contratto (diligenza del ‘buon padre di famiglia’). E’ responsabile per perdita e deterioramento della cosa salvo che non siano a lui imputabili
Pagare il corrispettivo nei termini stabiliti. Contratto può essere risolto per morosità.
(1587 c.c.).
Restituire la cosa al locatore al termine del contratto nello stesso stato in cui l’ha ricevuta, salvo il deterioramento da consumo (1590 c.c.).
32
Cessazione del c. di locazione hw
a) E’ stato fissato un termine
Locazione cessa con lo spirare del termine; non è necessaria disdetta (1596 c.c.).
Rinnovazione tacita: se al conduttore è lasciata la cosa locata dopo il termine (1597 c.c.).
In genere è stabilito preavviso per consentire al conduttore di decidere tra restituzione della cosa ed estensione della locazione.
b) Non è stato fissato un termine
Occorre inviare disdetta, altrimenti contratto è tacitamente rinnovato.
33
1c) Leasing di hardware
Locazione finanziaria = operazioni di locazione di beni mobili o immobili, acquistati o fatti costruire dal locatore, su scelta e indicazione del conduttore che ne assume tutti i rischi e con facolt à di quest’ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito.
L. finanziario (fornitore, concedente, utilizzatore)
L. operativo (fornitore, utilizzatore) = simile alla locazione.
34
Leasing: vendita o locazione?
Può essere difficile distinguere: in mancanza di una disciplina specifica, possono essere applicabili sia le norme sulla vendita, sia quelle sulla locazione, a seconda delle caratteristiche del leasing. Meglio prevedere clausole che stabiliscano quale disciplina debba essere applicata.
Es. Cassazione (sent. 4.7.97 n. 6034) ha distinto tra l. di godimento e l. traslativo. Differenza: in caso di risoluzione del contratto al primo si applicherebbe 1458 c.c. (=prestazioni irripetibili, canoni già pagati non vanno restituiti), al secondo 1526 c.c. (=obbligo di restituire i canoni percepiti).
Obblighi e rischi dell’utilizzatore
U. deve farsi carico della manutenzione del bene.
U. ha il rischio della mancata consegna e dei vizi
della cosa.
Deve pagare canoni anche se la cosa perisce per fatto a lui non imputabile.
Miglioramenti e aggiunte alla cosa diventano proprietà del concedente (non è previsto un indennizzo).
1d) Assistenza tecnica e manutenzione dell’hardware
Sono contratti di somministrazione (= prestazione periodica in cambio di corrispettivo).
Risoluzione se inadempimento grave e rischio per successivi adempimenti (1564 c.c.).
Rinnovo tacito: senza disdetta scritta il contratto si rinnova per un periodo uguale a quello originario.
Nella locazione e leasing operativo: canoni comprensivi di assistenza. Nel leasing finanziario: specifico contratto.
Manutenzione = solitamente sono previsti accordi accessori ai contratti di vendita di computer.
37
2) Contratti che hanno ad oggetto il software
2a) Licenza d’uso di software 2b) Licenza a strappo
2c) Sviluppo software
2d) Assistenza e manutenzione del software 2e) Shareware, freeware, open source
38
2a) Licenza d’uso di software
Licenziante cede al licenziatario il diritto di godimento del sw e la documentazione accessoria per il tempo stabilito dietro pagamento di un corrispettivo.
NON si cede la titolarit à del programma, non si cede il diritto di sfruttamento economico (!)
C. atipico, consensuale, a titolo oneroso, a prestazioni corrispettive, di durata, a effetti obbligatori.
Possono essere applicate le norme del codice civile sulla locazione per quanto compatibili e salvo accordo contrario.
39
Cosa comporta la licenza d’uso?
Licenziante mantiene il diritto esclusivo di riprodurre il programma in maniera permanente o temporanea, totale o parziale; di modificarlo, tradurlo, adattarlo e trasformarlo; di distribuirlo in qualsiasi forma.
Licenziatario acquista il diritto di utilizzare il programma nei limiti previsti dalla legge sul diritto d’autore (v. artt. 64-bis e ss.).
40
Possibili clausole
- Esclusivit à/non esclusivit à;
- trasferibilit à/non trasferibilit à;
- proprietà intellettuale;
- Riservatezza;
- numero massimo di installazioni;
- possibilit à di trasferimento su altri computer;
- numero massimo di copie eseguibili dall’utente;
- eventuale collegamento con contratti di aggiornamento e manutenzione del software.
Obbligazioni delle parti
Obblighi del licenziante
- permettere l’utilizzo e il godimento del software per il tempo stabilito;
- garantire l’utilizzo del software al licenziatario .
Obblighi del licenziatario
- pagare il canone;
- non divulgare il software a terzi.
Garanzie e responsabilità per vizi
Possono essere previste clausole di esclusione della r. (es. per funzionalit à del programma e raggiungimento di determinati risultati).
Se sw non permette di ottenere alcun risultato utile a causa dei vizi utente può ottenere: restituzione del prezzo o riparazione o sostituzione sw difettoso o pagamento somma.
Clausole in genere escludono responsabilit à per danni dovuti a interruzione dell’attivit à (es. mancato guadagno). In mancanza: risarcimento se danni sono conseguenza diretta di inadempimento.
Xxxxxxxx che escludono responsabilit à extra- contrattuale = nulle riguardo al danno a persone. Valide se riguardano danno patrimoniale.
43
Rimedi per l’utilizzatore
Cosa può fare l’utilizzatore se dovessero sorgere problemi relativi al contratto di licenza d’uso del software?
- chiedere la restituzione del prezzo pagato per la licenza;
- chiedere la riparazione o sostituzione del
software difettoso;
- chiedere la corresponsione di una somma predeterminata di denaro (in genere i contratti prevedono un tetto massimo).
44
2b) Licenza ‘a strappo’
Riguarda software destinato ad ampia diffusione, mediante distribuzione di massa. Necessità di uniformare e velocizzare la commercializzazione.
Il software è confezionato in un involucro trasparente su cui sono leggibili le condizioni di contratto.
La clausola principale prevede che l’apertura della confezione sigillata comporti l’accettazione del contratto.
45
Offerta e accettazione
Contratto è concluso per ‘comportamento concludente’ (apertura involucro).
Condizioni generali di contratto sono predisposte unilateralmente dalla software house.
Impossibile approvare specificamente per iscritto le clausole vessatorie = in qt tipo di contratto potranno essere ritenute inefficaci.
46
2c) Sviluppo software
Oggetto: una parte (es. software house o professionista informatico) si obbliga a studiare, sviluppare e realizzare un software in base alle richieste del committente.
Diversa qualificazione giuridica a seconda del soggetto incaricato:
- se è un imprenditore = c. di appalto di servizi
(1655 c.c. e ss.),
- se è un professionista = prestazione d’opera intellettuale (2230 c.c. e ss.).
Possibili clausole
Esempi di clausole per la licenza a strappo:
- uso per una sola macchina;
- divieto di effettuazione copie [è sempre consentita per legge l’effettuazione di una copia di backup];
- divieto di locazione o leasing;
- cessione licenza (cessionario deve accettare le condizioni e cedente deve trasferire tutte le copie del sw);
- limitazioni di responsabilità (es. legate all’impossibilità di utilizzo per difetti connessi al supporto informatico).
Appalto
Contratto con cui una parte (appaltatore) assume con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio il compimento di un’opera o di un servizio per conto di un’altra parte (appaltante o committente) verso un corrispettivo in denaro.
Obbligo di risultato. Garanzia per vizi e difformità (1667-1668 c.c.). Proprietà dell’opera si trasferisce al committente.
Divieto di subappalto senza autorizzazione del committente.
49
Appalto nel codice civile
Le principali norme sull’appalto applicabili al c. di sviluppo software sono:
Art. 1659. Variazioni in corso di sviluppo (valide solo col consenso del committente).
Art. 1662. Potere di verifica del committente per valutare lo stato di avanzamento dello sviluppo del sw.
Art. 1664. Onerosit à sopravvenuta e revisione prezzo.
Art. 1665. Verifica del committente prima della consegna definitiva.
Art. 1667-1668. Garanzia sui vizi.
Art. 1673. Disciplina del rischio di perimento o deterioramento prima della consegna.
50
Contratto d’opera intellettuale
Disciplinato dal codice civile, artt. 2230-2238. Professionista si avvale delle proprie competenze
professionali, senza organizzazione di impresa e lavora senza vincolo di subordinazione verso il committente.
Obbligazione di mezzi (=professionista non è tenuto a raggiungere un certo risultato).
Responsabilit à ex art. 2236 c.c. (= se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il professionista risponde dei danni solo in caso di dolo o colpa grave).
51
Possibili clausole
- Conformità del software alle specifiche tecniche e funzionali del committente;
- tempo e luogo di realizzazione;
- eventuale utilizzo di macchine del committente;
- determinazione di parti del software da sviluppare separatamente e successivamente;
- regolamentazione di verifiche e variazioni;
- subappalto;
- test di collaudo;
- modi e tempi di consegna;
- costo, termini e condizioni di pagamento;
- eventuale trasferimento del codice sorgente;
- obbligo di segretezza;
- limitazioni di responsabilit à per danni al committente.
52
2d) Assistenza e manutenzione del software
Possibili clausole:
- perdita del diritto alla manutenzione da parte dell’utente se usa il software in modo non conforme agli accordi o se lo modifica;
- esclusione dal contratto degli interventi necessari per problemi causati per dolo o colpa grave dell’utente;
- limitazioni di responsabilit à del fornitore del servizio (es. fino all’ammontare del canone di m.).
Potenziali problemi possono sorgere dalla mancata autorizzazione a correggere errori, o dal mancato accesso al codice sorgente.
Proprietà del programma
Appalto = diritti di sfruttamento trasferiti al committente.
Contratto d’opera intellettuale = diritti di sfruttamento appartengono al professionista finché non ne trasferisce la titolarit à.
Possibili ipotesi:
- proprietà esclusiva al committente (consegna codice eseguibile e sorgente);
- comproprietà del diritto di utilizzo del sw con consegna del codice eseguibile (c. oggetto);
- dir. di utilizzazione non esclusivo del sw con consegna
del codice eseguibile.
2e) Shareware
Particolare tipo di licenza d’uso (=disciplina analoga alla licenza d’uso).
Utilizzazione in prova di copie del software (ridotte o limitate o che si disinstallano dopo il periodo di prova) precede la possibilità di sottoscrivere il contratto di licenza.
Contratto a titolo oneroso.
55
Freeware
Software che l’utente può utilizzare senza dover pagare alcun corrispettivo. Si tratta in genere di piccole applicazioni scaricabili e utilizzabili liberamente nella maggior parte dei sistemi operativi.
Può essere protetto dal diritto d’autore.
56
Open source
In generale, si tratta di un programma il cui codice sorgente è reso disponibile e può essere utilizzato e modificato dagli utenti.
Gli utenti possono:
modificare il software per creare ulteriori programmi; effettuare copie del programma originale e distribuirle.
57
3) C. di servizi informatici
Esempi di contratti di servizi informatici:
- prestazione di servizi informatici (appalto);
- outsourcing;
- integrazione di sistemi;
- disaster recovery;
- engineering;
- application service provisioning;
- hosting;
- housing.
E’ applicabile la disciplina generale sui contratti, integrata e modificata dalle clausole previste dalle parti.
58
Riferimenti bibliografici
Di Xxxxxxxxx X., I contratti informatici, ed. Xxxxxx, Napoli, 2000.
Xxxxxxx I., Xxxxxxx M., I contratti informatici, La Tribuna, Piacenza, 2003.
Scorza G., I contratti ad oggetto informatico, in Manuale di diritto dell’informatica e delle nuove tecnologie, Clueb, Bologna, 2001.
Xxxx X., Il contratto di outsourcing di sistema informatico, Xxxxxxx, Milano, 2001.
Xxxxxxxxxx S., Xxxxxx E., Contratti di informatica, IPSOA, 2001.