FAC SIMILE CONTRATTO DI CONCESSIONE PUNTO DI VENDITA PER I “TITOLARI DI PDV”
ALLEGATO 3
FAC SIMILE CONTRATTO DI CONCESSIONE PUNTO DI VENDITA PER I “TITOLARI DI PDV”
tra
SO.GE.M.I. S.p.A. – Società per l’Impianto e l’Esercizio dei Mercati Annonari all’Ingrosso di Milano, iscritta alla CCIAA di Milano n° REA Milano 485832, con sede in Milano, via Xxxxxx Xxxxxxxx n. 54, C.F. / P. IVA n. 03516950155, in persona del suo legale rappresentante p.t. [●] (d’ora innanzi la “Concedente” o “Sogemi”);
e
[●], iscritta alla CCIAA di Milano n° REA [●], con sede in [●] alla via [●] n. [●], C.F. / P. IVA [●], in persona del suo legale rappresentante pro tempore [●] (d’ora innanzi la “Concessionaria”);
- entrambe di seguito altresì definite congiuntamente le “Parti” -
Premesso che
- Sogemi è l’Ente proprietario, istitutore e gestore del Mercato Ortofrutticolo all’Ingrosso di Milano (d’ora innanzi, il “Mercato”);
- La gestione del Mercato è disciplinata dalle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali, dal Regolamento del Mercato Ortofrutticolo all’Ingrosso di Milano (d’ora innanzi il “Regolamento” - Allegato I) e dalla Convenzione del 7 ottobre 2019, con vincolo di destinazione urbanistica fino al 31 dicembre 2060, nonché dagli ulteriori atti convenzionali con il Comune di Milano;
- È consentita alle sole Concessionarie di Punto di Vendita del Mercato l’attività di commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli e vitivinicoli freschi, trasformati o conservati nonché di prodotti agroalimentari di categorie non riservate agli altri Mercati;
- In data [●] è stato trasmesso ai titolari di concessione di punto di vendita per attività a carattere continuativo nel Mercato (d’ora innanzi, i “Titolari di PdV”) invito alla procedura di assegnazione per Punti di Vendita nel Padiglione 1 e Padiglione 2 del Nuovo Padiglione Ortofrutta (d’ora innanzi, altresì definiti singolarmente “NPO[●]”);
- Con atto del [●] è stata disposta l’assegnazione in favore della Concessionaria del Punto di Vendita n. [●] (Atto di assegnazione - Allegato II);
- In data [●] è stato stipulato il contratto di appalto di lavori per la realizzazione del NPO[●].
Tutto ciò premesso
Si conviene e si stipula quanto segue
Le premesse, gli allegati e i documenti richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Sogemi concede alla Concessionaria, che accetta, l’uso per attività a carattere continuativo del Punto di Vendita n. [●] e relative adiacenze e pertinenze, con superficie commerciale di [●] mq, come meglio specificato nell’Allegato Tecnico Punto di Vendita - Allegato III.
Le opere, gli impianti e tutto quanto non previsto nell’Allegato Tecnico Punto di Vendita sono ad esclusivo carico e spese della Concessionaria.
ART. 2 - DATA DI CONSEGNA E CONDIZIONE SOSPENSIVA E RISOLUTIVA
La Concedente si impegna a consegnare il Punto di Vendita alla Concessionaria, la quale si impegna a riceverlo entro 30 giorni dal rilascio del certificato di agibilità o analogo titolo autorizzativo del NPO[●] (“Data di Consegna”) e, in ogni caso, entro 24 (ventiquattro) mesi dalla stipulazione del presente Contratto di Concessione (d’ora innanzi, il “Contratto”), quale termine previsto per il completamente del NPO[●].
Qualora per causa di forza maggiore o temporanei impedimenti nella realizzazione del NPO[●] non intervenga la Data di Consegna entro il termine suddetto, il Contratto non produrrà alcun effetto tra le Parti ai sensi dell’art. 1353 c.c., salva la facoltà di Sogemi di prorogare il termine della condizione di ulteriori 6 (sei) mesi, senza che la Concessionaria possa pretendere alcunché a qualsiasi titolo, causa o ragione.
In ogni caso, la Concessionaria nulla potrà pretendere a nessun titolo, causa o ragione, qualora la mancata consegna del Punto di Vendita dipenda dal mancato o tardivo completamento del NPO[●] per fatti non imputabili a dolo o colpa grave di Sogemi, ovvero per superiori motivi di interesse pubblico.
Alla Data di Consegna, le Parti redigeranno apposito verbale con il quale viene dato atto della presa in carico del Punto di Vendita da parte della Concessionaria, della conformità del bene alle caratteristiche indicate nell’Allegato Tecnico Punto di Vendita, della Cauzione e della decorrenza della concessione.
Nel termine di 3 (tre) mesi dalla Data di Consegna, la Concessionaria ha l’obbligo di concludere l’allestimento del Punto di Vendita, e di avviarvi l’attività per cui esso è concesso in uso, a pena di revoca della concessione. Solo per cause di forza maggiore può essere concesso un ulteriore termine di 3 (tre) mesi, trascorso il quale la concessione verrà comunque revocata, se l’allestimento non sarà concluso e l’attività avviata.
ART. 3 - USO DELL’UNITÀ IMMOBILIARE
Il Punto di Vendita deve essere destinato, come previsto dall’art. 1 del Regolamento, alla commercializzazione all’ingrosso dei prodotti ortofrutticoli e vitivinicoli freschi, trasformati o conservati, nonché dei prodotti agroalimentari di categorie non riservate agli altri Mercati, che con il Mercato Ortofrutticolo costituiscono il Mercato Agroalimentare della Città di
Milano.
La violazione della destinazione d’uso comporta la risoluzione di diritto del Contratto e la revoca della concessione, fatta salva l’applicazione delle sanzioni amministrative e disciplinari previste dalle vigenti disposizioni di legge e di Regolamento.
L’attività nel Punto di Vendita deve essere esercitata nel pieno rispetto delle disposizioni di legge e di Regolamento, garantendo la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, la qualità e sicurezza dei prodotti agroalimentari e il decoro e la pulizia degli spazi in concessione.
Il Punto di Vendita, con le relative adiacenze e pertinenze, ed i magazzini devono essere utilizzati esclusivamente per l’attività di vendita e l’amministrazione dell’azienda.
È vietato installare impianti ed attrezzature di qualsiasi natura o apportare modifiche di qualsivoglia tipo agli spazi in concessione, senza la preventiva autorizzazione scritta della Concedente, a norma del successivo art. 10.
La Concessionaria deve curare che il Punto di Vendita e le relative adiacenze e pertinenze siano costantemente tenuti sgombri e puliti. I rifiuti debbono essere raccolti in recipienti idonei e avviati al successivo trattamento, nel rigoroso rispetto delle prescrizioni della Concedente. Il Punto di Vendita è identificato da apposita insegna, secondo le modalità stabilite dalla Concedente.
ART. 4 - DURATA E RINNOVO
La durata della concessione è fissata in tre anni decorrenti dalla Data di Consegna del Punto di Vendita ed è escluso il tacito rinnovo.
Come previsto dall’art. 4 del Regolamento, previa istanza nel termine di almeno tre mesi prima della scadenza, è ammessa la facoltà di rinnovo triennale, a condizione che in capo all’interessato permangano i requisiti per la concessione.
A norma dell’art. 24 del Regolamento e in relazione all’allestimento ordinario (Allegato IV) da realizzarsi a cura e spese della Concessionaria, la durata triennale in prima assegnazione sarà oggetto di prosecuzione per ulteriori due trienni, per un totale di 9 (nove) anni, previa verifica da parte della Concedente della corrispondenza delle opere eseguite nel termine di cui all’ultimo capoverso del precedente art. 2.
(OPZIONE ALLESTIMENTO STRAORDINARIO) A norma dell’art. 24 del Regolamento e in relazione all’istanza presentata dalla Concessionaria di allestimento straordinario (Allegato V), da realizzarsi a cura e spese della Concessionaria, la durata triennale in prima assegnazione sarà oggetto di prosecuzione per un ulteriore triennio, per un totale di 12 (dodici) anni, previa verifica da parte della Concedente della corrispondenza delle opere eseguite nel termine di cui all’ultimo capoverso del precedente art. 2.
ART. 5 - CONTRIBUTO UNA TANTUM
A norma dell’art. 23 del Regolamento, per i Titolari di PdV nei Padiglioni A, B, C e D del Mercato è prevista la possibilità di proseguire l’attività nel Nuovo Mercato, senza corrispondere il contributo una tantum.
ART. 6 - CANONE DI CONCESSIONE
Il canone annuo di concessione del Punto di Vendita è fissato in € 27.573,00 oltre IVA e imposte di legge se dovute, ed è calcolato applicando una tariffa di 130 €/mq, determinata secondo i criteri della legge regionale n. 6/2010, sulla superficie commerciale a corpo pari a 212,10 mq.
La tariffa include gli oneri di gestione del Mercato ed è soggetta agli adeguamenti periodici, inseriti di diritto nel Contratto a norma dell’art. 1339 c.c.
Il canone è da corrispondersi in rate trimestrali anticipate a decorrere dal secondo trimestre dalla Data di Consegna, non essendo dovuta la rata per il primo trimestre in ragione del termine per l’allestimento del Punto di Vendita di cui al precedente art. 2.
ART. 7 - ONERI ESCLUSI DAL CANONE DI CONCESSIONE
Sono a carico della Concessionaria gli oneri per l’allacciamento, la gestione e i consumi di tutte le utenze, ivi incluse quelle di energia elettrica, acqua, gas, telefono, e per ogni altra fornitura, somministrazione o servizio connessi all’utilizzo del Punto di Vendita.
Le spese di riscaldamento e condizionamento all’interno del Punto di Vendita sono a carico della Concessionaria.
Sono esclusi dal canone di concessione i costi per specifici servizi di Mercato erogati direttamente a favore della singola Concessionaria.
Restano infine a carico della Concessionaria gli obblighi comunque correlati a tasse, tariffe e oneri di smaltimento dei rifiuti.
ART. 8 - MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEL CANONE
Il canone di concessione è da corrispondersi in rate trimestrali anticipate di € [●] (Euro [●]) oltre IVA, previa emissione della relativa fattura, con addebito permanente in c/c (SEPA).
Non sono consentite modalità alternative di pagamento, pena la risoluzione del Contratto e la revoca della concessione.
Restano a carico della Concessionaria le relative commissioni bancarie.
In caso di inadempimento, decorso inutilmente il termine di 15 (quindici) giorni dalla formale diffida a mezzo raccomandata a.r. ovvero comunicazione di posta elettronica certificata, la cauzione può essere escussa in tutto o in parte, con obbligo per l’assegnatario di reintegrarla entro il successivo termine di 15 (quindici) giorni.
Il mancato versamento, anche solo parziale, delle somme di cui ai commi precedenti comporta, previa diffida scritta, la sospensione dell’attività nel Mercato per un periodo superiore a 3 (tre) giorni e fino a 3 (tre) mesi, con chiusura del punto di vendita e, in caso di persistente morosità, la revoca della concessione.
ART. 9 - RICONSEGNA DEL PUNTO DI VENDITA
In caso di cessazione dell’assegnazione, il punto di vendita deve essere riconsegnato libero da
persone e cose alla Concedente entro 3 (tre) giorni. Decorso inutilmente il termine di riconsegna, vi provvede la Direzione del Mercato, con imputazione delle relative spese all’interessato, compresi i costi delle eventuali opere di ripristino.
Nel medesimo termine, la Concessionaria è tenuta ad assumere ogni iniziativa utile a garantire la tempestiva voltura a favore di Sogemi o del nuovo assegnatario di tutte le utenze relative al Punto di Vendita.
Decorso inutilmente tale termine, la Concedente è in ogni caso legittimata ad accedere al Punto di Xxxxxxx e riprenderne il pieno possesso, al fine di dare tempestivo avvio alla procedura di nuova assegnazione, con ogni conseguente onere economico a carico della Concessionaria, altresì tenuta al risarcimento dei danni in favore di Sogemi.
ART. 10 - MANUTENZIONE
La Concessionaria si obbliga a conservare il Punto di Vendita con la dovuta diligenza, effettuando a proprie cura e spese ogni intervento di manutenzione ordinaria necessario a garantire l’efficienza del bene e dei relativi impianti.
Restano in capo alla Concedente i soli interventi di manutenzione straordinaria dei fabbricati e degli impianti comuni.
ART. 11 - DIVIETO DI INNOVAZIONI ED ACQUISIZIONE DELLE MIGLIORIE ALLA PROPRIETÀ
È fatto espresso divieto alla Concessionaria di eseguire opere, sia pure di miglioramento, senza preventiva autorizzazione scritta della Concedente, alla quale deve essere sottoposto il progetto corredato di relazione tecnica per l’approvazione.
La Concessionaria assume ogni responsabilità civile, penale e amministrativa per le opere e si obbliga a stipulare idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi connessi, consegnandone copia alla Concedente.
Al termine della concessione, la Concedente potrà pretendere la rimessione in pristino o acquisire, senza alcun riconoscimento economico per la Concessionaria, le eventuali migliorie da questa apportate.
ART. 12 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
La concessione del Punto di Vendita, pena la revoca, non può essere ceduta né sub-assegnata neppure in parte.
È ammesso il trasferimento della concessione per effetto di cessione d’azienda o di un suo ramo, anche nell’ambito di trasformazioni, fusioni, scissioni, conferimenti e ogni altra operazione societaria consentita dalle vigenti disposizioni di legge.
Il subentro nella concessione è in ogni caso condizionato al possesso dei requisiti prescritti in capo al subentrante.
ART. 13 - CEDIBILITA’ DEL CREDITO
La Concessionaria autorizza sin d’ora la Concedente a cedere in garanzia e/o costituire in pegno e/o ad assoggettare ad altre eventuali forme di garanzia ammesse dalla legge, i crediti, presenti e futuri, derivanti dalla concessione, ivi incluso il credito consistente nel pagamento del canone, esclusivamente agli istituiti di credito.
Nel caso di cessione in garanzia e/o costituzione di pegno e/o di altra garanzia sui predetti crediti, la Concedente dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata a.r., ovvero posta elettronica certificata alla Concessionaria, specificando il nominativo e/o la ragione sociale del terzo beneficiario e gli estremi per l’effettuazione dei pagamenti.
ART. 14 - ESONERO DI RESPONSABILITÀ DELLA CONCEDENTE E MANLEVA
La Concessionaria esonera espressamente la Concedente da ogni responsabilità per danni a persone o cose, proprie o di terzi, che possano derivare da fatti od omissioni propri o dei propri dipendenti ovvero di terzi appaltatori e/o fornitori della Concessionaria medesima.
La Concessionaria si obbliga, altresì, a manlevare e tenere indenne la Concedente da qualsiasi danno diretto e/o indiretto e/o da azioni di responsabilità eventualmente promosse nei confronti di quest’ultima per violazione di disposizioni comunque connesse all’esecuzione del presente contratto.
ART. 15 - CAUZIONE
La Concessionaria ha costituito in favore della Concedente, a garanzia dell’adempimento dell’obbligo di presa in consegna del Punto di Vendita e di tutte le obbligazioni poste a suo carico dal presente contratto, una cauzione di importo pari a due trimestri del canone di concessione, mediante (alternativamente):
1. fideiussione bancaria n. [●] “a prima richiesta” rilasciata da primario Istituto di credito [●], di importo pari a € [●] (Euro [●]), Allegato VI;
2. polizza fideiussoria n. [●] “a prima richiesta” emessa da primaria Compagnia di assicurazione [●] di importo pari a € [●] (Euro [●]), - Allegato VI.
Il concessionario deve mantenere integra la cauzione per l’intera durata della concessione.
In caso di escussione totale o parziale, la cauzione deve essere reintegrata nei successivi 15 (quindici) giorni. La mancata reintegrazione entro tale termine costituisce motivo di risoluzione del Contratto e revoca della concessione.
La restituzione della cauzione è prevista nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla cessazione della concessione, previa verifica dell’assenza di danni e pendenze contabili, da comunicarsi alla Concessionaria tramite PEC
ART. 16 - ASSICURAZIONE
La Concessionaria si obbliga a stipulare con primaria compagnia assicurativa idonea polizza comprensiva della Responsabilità Civile verso Terzi, con massimale per sinistro non inferiore a € 1.500.000,00 e validità a decorrere dalla Data di Consegna del Punto di Vendita.
Copia della polizza deve essere allegata al verbale di presa in carico del Punto di Vendita a norma del precedente art. 2.
L’omessa consegna di copia della polizza, dell’appendice e dei premi quietanzati costituisce motivo di inadempienza grave, rilevante ai fini della risoluzione del Contratto e della revoca della concessione.
ART. 17 - OBBLIGHI DELLA CONCESSIONARIA IN MATERIA DI TUTELA DEL LAVORO E OBBLIGHI CONTRIBUTIVI
La Concessionaria è responsabile esclusiva del personale impiegato negli spazi dati in concessione, nonché dei terzi che anche occasionalmente vi prestano la propria attività.
Ha l’obbligo di retribuire i propri dipendenti nel rispetto dei vigenti contratti collettivi di lavoro, restando la Concedente del tutto estranea ad ogni rapporto di lavoro o prestazione d’opera tra la Concessionaria e i terzi.
È altresì tenuta ad adempiere puntualmente agli obblighi contributivi e assicurativi relativi ai propri dipendenti e collaboratori.
La violazione dei predetti obblighi comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative e disciplinari stabilite dalla legge regionale n. 6/2010 e dal Regolamento.
ART. 18 - OBBLIGHI DELLA CONCESSIONARIA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO E AMBIENTE
Ai fini di ogni rapporto di lavoro, contratto d’opera, di somministrazione o prestazione di servizi o forniture per l’attività svolta negli spazi assegnati, la Concessionaria assume la qualità di datore di lavoro, impresa utilizzatrice o committente, ed è pertanto tenuta ad assolvere gli obblighi stabiliti dal D.Lgs. n. 81/2008, esonerando la Concedente, nei cui confronti garantisce ogni più ampia manleva, da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale per l’inosservanza delle norme in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Nella sua qualità di produttore e/o detentore di rifiuti derivanti dall’attività, la Concessionaria è sottoposta alle prescrizioni in materia ambientale dettate dal D.Lgs. n. 152/2006, alla cui osservanza è tenuta in via diretta ed esclusiva, manlevando la Concedente da ogni correlata responsabilità.
ART. 19 - CODICE ANTIMAFIA E LEGALITA’
L’efficacia della concessione è condizionata all’inesistenza, accertata dalla competente Prefettura, di cause di divieto, di sospensione e/o di decadenza previste dalla normativa antimafia vigente. La sopravvenienza di una di tali cause comporta la risoluzione di diritto del Contratto a norma dell’art. 1456 c.c. e la revoca della concessione.
La Concessionaria dichiara di conoscere le disposizioni dei Protocolli prefettizi di legalità sottoscritti dalla Concedente e dalle associazioni dei commercianti all’ingrosso, la cui violazione può integrare causa di risoluzione del Contratto e di revoca della concessione.
La Concessionaria si obbliga inoltre a osservare il Codice Etico della Concedente, consapevole
che l’adozione di condotte ad esso contrarie può comportare la risoluzione del Contratto e la revoca della concessione.
ART. 20 - DILIGENZA DELLA CONCESSIONARIA E ISPEZIONE DEGLI SPAZI
La Concessionaria si obbliga ad usare gli spazi concessi con la diligenza professionale richiesta dal tipo e dalla natura dell’attività svolta.
La Concedente può, senza preavviso, ispezionare e fare ispezionare gli spazi concessi.
La Concessionaria è inoltre tenuta a fornire i chiarimenti e i documenti indicati dalla Concedente nel termine di giorni 5 (cinque) dalla richiesta.
ART. 21 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE
La Concessionaria ha facoltà di rinunciare alla concessione, previa formale disdetta scritta da comunicare con preavviso non inferiore a mesi 6 (sei), mediante raccomandata a.r. o messaggio di posta elettronica certificata al protocollo della Concedente.
In caso di rinuncia esercitata nel primo semestre di concessione, in deroga al precedente art. 6 il canone è dovuto in misura integrale. Il mancato pagamento comporta l’escussione della cauzione.
È fatto obbligo alla Concessionaria di concordare preventivamente con la Concedente le modalità di riconsegna degli spazi concessi, in conformità alle previsioni degli articoli 9 e 11 del Contratto.
ART. 22 - REVOCA DELLA CONCESSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La concessione è revocata in ogni caso al venir meno dei requisiti di integrità in capo alla Concessionaria, in caso di violazione della destinazione d’uso di cui all’art. 3 del Contratto, nonché al verificarsi delle condizioni stabilite dall’art. 54 della legge regionale n. 6/2010, oltre che dall’art. 8 del Regolamento.
La revoca della concessione implica la risoluzione del Contratto.
Intervenuta la revoca, la Concessionaria è obbligata a riconsegnare il Punto di Vendita, a norma degli articoli 9 e 10 del Contratto.
Salvo l’obbligo per la Concessionaria di risarcire il maggior danno, la revoca determina l’automatico incameramento della cauzione in favore della Concedente.
ART. 23 - MODIFICHE CONTRATTUALI
Il Contratto annulla e sostituisce ogni eventuale intesa pregressa e può essere modificato unicamente previo accordo scritto tra le Parti, fatta eccezione per l’inserzione automatica di clausole legali.
ART. 24 - TRATTAMENTO DATI
Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali scambiati vicendevolmente sono
trattati da persone autorizzate al fine esclusivo di adempiere alle obbligazioni contrattuali, nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Dichiarano pertanto di avere piena contezza delle finalità e modalità del trattamento dei rispettivi dati personali, liberamente comunicati nel momento della conclusione o in corso di esecuzione del Contratto. Il trattamento può avvenire con strumenti analogici, informatici e telematici, secondo modalità tali da garantire la sicurezza e riservatezza dei dati, che potranno essere comunicati a soggetti terzi esclusivamente in adempimento di obblighi di legge, ovvero per dare esecuzione al rapporto contrattuale. Le Parti dichiarano altresì di essere perfettamente edotte delle modalità di esercizio dei diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità e opposizione al trattamento dei dati personali. Tali dati saranno oggetto di trattamento per tutta la durata del presente rapporto contrattuale e per i successivi 10 (dieci) anni, ai fini dell’assolvimento degli obblighi legali di tenuta delle registrazioni contabili.
ART. 25 - ELEZIONE DI DOMICILIO
A tutti gli effetti del presente Contratto, compresa la notificazione di titoli esecutivi e giudiziari, la Concessionaria elegge domicilio presso il Punto di Vendita.
ART. 26 - FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia relativa alla validità, esecuzione, interpretazione o risoluzione del Contratto, le Parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Milano.
ART. 27 - NORMA FINALE
Per quanto non espressamente previsto nel Contratto, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge e al Regolamento.
Milano, il
SO.GE.M.I. S.p.A. (La Concessionaria)
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano specificatamente, dopo averne fatta attenta lettura, le clausole di cui agli articoli 2 (Data di consegna e condizione sospensiva r risolutiva), 3 (Uso dell’unità immobiliare), 4 (Xxxxxx e rinnovo), 5 (Contributo una tantum), 6 (Canone di concessione), 7 (Oneri esclusi dal canone di concessione), 8 (Modalità di corresponsione del canone), 9 (Riconsegna del Punto di Vendita), 10 (Manutenzione), 11 (Divieto di innovazioni ed acquisizione delle migliorie alla proprietà), 12 (Divieto di cessione del contratto), 14 (Esonero di responsabilità del Concedente e manleva), 15 (Cauzione), 16 (Assicurazione), 17 (Obblighi della Concessionaria in materia di tutela del lavoro e obblighi contributivi), 18 (Obblighi della Concessionaria in materia di salute e sicurezza del lavoro e ambiente), 19 (Codice Antimafia e legalità), 20 (Diligenza della Concessionaria e ispezione degli spazi), 21
(Rinuncia alla concessione), 22 (Revoca della concessione e risoluzione del Contratto), 25 (Elezione di domicilio) e 26 (Foro competente).
Milano, il
(La Concessionaria)
Elenco allegati:
I) Regolamento Mercato Ortofrutticolo;
II) Atto di Assegnazione;
III) Allegato Tecnico Punto di Vendita;
IV) Allestimento Ordinario;
V) Istanza Allestimento Straordinario (opzionale);
VI) Originale della cauzione.