APPROVAZIONE ACCORDO, EX ART. 15 L. 241/1990, FRA REGIONE TOSCANA, ENTE TERRE REGIONALI TOSCANE, COMUNE DI MONTERONI D’ARBIO (SI) E COMUNE DI MURLO (SI) PER L’ASSEGNAZIONE E GESTIONE DELLA AZIENDA AGRICOLA SUVIGNANO
Allegato A
APPROVAZIONE ACCORDO, EX ART. 15 X. 000/0000, XXX XXXXXXX XXXXXXX, ENTE TERRE REGIONALI TOSCANE, COMUNE DI MONTERONI D’ARBIO (SI) E COMUNE DI MURLO (SI) PER L’ASSEGNAZIONE E GESTIONE DELLA AZIENDA AGRICOLA SUVIGNANO
TRA
Regione Toscana, con sede a Firenze, Piazza Duomo n. 10, nelle persone di:
-Assessore alla Presidenza con delega alle Politiche per la sicurezza dei cittadini e cultura della legalità, Xxxxxxxx Xxxxx, nato a il ;
-Assessore alla Agricoltura, Xxxxx Xxxxxxxx, nato a il ;
Ente Terre Regionali Toscane, con sede a Xxxxxxx xx xxx xx Xxxxxx x. 00, nella persona del Direttore, Dott. Xxxxxxx Xxx Xx, nato a il ;
Comune di Monteroni D’Arbia, con sede a Monteroni D Arbia (SI), in Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx x. 0, nella persona del Sindaco Xxxxxxxx Xxxxx, nato a il ;
Comune di Murlo, con sede a Murlo (SI), in Xxx Xxxxxx x. 0, nella persona del Sindaco Xxxxxxx Xxxxxxx nata a il .
PREMESSO CHE
-il decreto legge 4 febbraio 2010 n. 4, convertito in legge 31 marzo 2010, n. 50 istituisce l’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC), il cui scopo principale è quello di provvedere all’amministrazione dei beni - confiscati anche in via non definitiva - e adotta i provvedimenti di destinazione dei beni confiscati per le prioritarie finalità istituzionali e sociali, secondo le modalità indicate dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;
-il decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159 reca il “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
-l’art. 120, comma 1, lettera c) del D.lgs 6 settembre 2011, n. 159 ha abrogato il decreto legge 4/2010 in quanto confluito nel Codice delle leggi antimafia;
-la legge regionale toscana 10 marzo 1999 , n. 11 definisce provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l’educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti;
-la legge regionale toscana 27 dicembre 2012, n. 80 istituisce Ente Terre Regionali Toscane, quale ente dipendente ai sensi dell’articolo 50 dello Statuto,
fornito di personalità giuridica, di autonomia amministrativa e gestionale nonché di patrimonio proprio;
-l’articolo 3 della suddetta l.r toscana 80/2012 che dà origine alla banca della terra regionale, quale inventario completo e aggiornato dell'offerta dei terreni e delle aziende agricole di proprietà pubblica e privata disponibili per operazioni di affitto o di concessione;
-che in data 14 luglio 2016 è stato firmato un protocollo d’intesa tra il MIPAAF, la Regione Toscana e i Comuni di Monteroni d’Arbia e Murlo che all’art. 3 prevedeva il trasferimento per l’assegnazione e la gestione dell’Azienda Agricola di Suvignano ai suddetti comuni;
-con la lettera protocollo n. 38826 del 10 settembre 2018 l’ANBSC ha comunicato la decisione del Consiglio direttivo di assegnare la Azienda Agricola Suvignano ad Ente Terre Regionali Toscane ai sensi del comma 8-ter dell’articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159, chiedendo l’invio di formale manifestazione di interesse da parte dell’Ente Terre Regionali di Toscana nonché l’invio di convenzione sottoscritta tra i soggetti istituzionali coinvolti diretta a disciplinarne la gestione;
-con la lettera protocollo AOOGRT/450311/A.110.070 del 27 settembre 2018 la Regione Toscana ha confermato alla Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrasti e confiscati alla criminalità organizzata l’interesse alla assegnazione dell’azienda ad Ente Terre regionali Toscane;
CONSIDERATO CHE
- l’Azienda Agricola Suvignano, oggetto del presente accordo confiscata con decreto del Tribunale di Palermo n. 92/94 R.M.P. del 17.07.96 – 17.04.97, divenuto definitivo in data 06.03.2007, ricade territorialmente nel Comune di Monteroni D’Arbia (SI) per ettari 685,1030 e nel Comune di Murlo (SI) per ettari 17,9545, per un totale complessivo di ettari 703,0575;
- risulta necessario un proficuo rapporto di collaborazione tra i firmatari del presente accordo al fine di individuare soluzioni appropriate in merito alla gestione e all’utilizzo del bene;
- l’utilizzo dell’azienda agricola Suvignano ha tra gli elementi fondanti la dimensione etica e sociale, il perseguimento di obiettivi occupazionali e di inserimento sociale, il coinvolgimento di reti locali, la promozione di aspetti educativi. Elemento chiave del progetto, per il raggiungimento, di obiettivi comuni, è il partenariato istituzionale, economico e sociale volto a far fruttare al meglio le risorse a disposizione e che presuppone una buona comunicazione e un buon coordinamento tra i soggetti coinvolti;
- bisogna garantire, anche per quanto sopra detto, un costante e tempestivo raccordo e un’efficace sinergia fra le istituzioni, le associazioni e i soggetti privati interessati sul territorio alla gestione del bene suddetto;
- lo strumento dell’accordo fra pubbliche amministrazioni ex art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 risulta essere il più adatto alla realizzazione degli intenti sopra riportati, in quanto consente alle pubbliche amministrazioni di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività nell’interesse comune;
- risulta pertanto necessario stipulare un accordo che preveda la partecipazione congiunta di Ente Terre, della Regione Toscana, del Comune di Monteroni D’Arbia (SI) e del Comune di Murlo (SI);
- il suddetto accordo viene stipulato nell’ambito degli interessi istituzionali dei soggetti partecipanti per l’attuazione degli interventi e delle azioni necessari al raggiungimento delle finalità sopra citate.
- la sottoscrizione del presente accordo conferma l’interesse di tutti gli enti firmatari all’assegnazione dell’Azienda Agricola Suvignano ad Ente Terre Regionali Toscane;
- l’acquisizione della gestione dell’Azienda da parte di Ente Terre viene valutata positivamente poiché:
1) consente l’utilizzazione sociale del bene attraverso l’attuazione di attività di promozione della cultura della legalità, realizzando buone pratiche nel campo della lotta alle mafie e dell’utilizzo dei beni confiscati.
2) costituisce un’occasione di promozione economica del territorio e di valorizzazione delle produzioni agricole e zootecniche;
Le parti come sopra rappresentate e domiciliate convengono e stipulano quanto segue
Articolo 1
Premesse
1. Le premesse costituiscono parte integrante e costitutiva del presente accordo.
Articolo 2
Oggetto e finalità
0.Xx presente accordo è finalizzato a realizzare un rapporto di collaborazione fra le parti sopra richiamate, per l’attuazione degli interventi in premessa citati e che richiedono l’azione integrata e coordinata al fine di ottimizzare l’uso delle risorse finanziarie e umane disponibili.
0.Xx particolare le parti intendono avviare un rapporto di reciproca collaborazione per la gestione dell’azienda agricola Suvignano (bene confiscato) impegnandosi, in coerenza con le proprie missioni istituzionali, all’attuazione di un progetto condiviso.
Articolo 3
Manifestazione di interesse
1. Con il presente accordo le amministrazioni firmatarie, ovvero Regione Toscana, Ente Terre Regionali Toscane, Comune di Murlo e Comune di Monteroni d’Arbia, dichiarano il proprio interesse all’assegnazione del bene confiscato ad Ente Terre Regionali Toscane.
Articolo 4
Assegnazione dell’azienda agricola Suvignano
1. Vista la disponibilità manifestata da Ente Terre Regionali Toscane e considerato che l’azienda agricola Suvignano ricade territorialmente per larga parte nel Comune di Monteroni D’Arbia (SI) e per la restante parte nel Comune di Murlo (SI), Ente Terre alla luce del presente accordo, d’intesa con tutti i firmatari, con successiva richiesta formale all’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata, chiederà l’assegnazione dell’Azienda oggetto di confisca, in applicazione del nuovo comma 8-ter dell’articolo 48 del Codice antimafia.
Articolo 5
Tavolo di coordinamento
1. Per le finalità di cui al presente accordo, è istituito un Tavolo di Coordinamento, presieduto dall’Assessore regionale con delega alle Politiche per la sicurezza dei cittadini e cultura della legalità.
2. Il Tavolo di Coordinamento, costituito in forma paritaria da Regione e Comuni, è composto da sei membri effettivi:
- l’assessore regionale con delega alle Politiche per la sicurezza dei cittadini e cultura della legalità o suo delegato;
- l’assessore regionale all’agricoltura o suo delegato;
- il direttore di Ente Terre Regionali Toscane o suo delegato;
- il Sindaco del Comune di Monteroni d’Arbia o suo delegato e altro membro designato dal comune fra i propri amministratori o dipendenti;
- il Sindaco del Comune di Murlo o suo delegato.
3. Il Tavolo, di cui al comma 1, dura in carica per l’intera durata dell’accordo.
4. Il Tavolo, al fine di conseguire un’efficiente gestione del bene e delle attività previste per la sua valorizzazione, compie attività volte alla definizione di atti di indirizzo, linee guida, contenuti, strategie, nel rispetto dell’equilibrio economico finanziario della gestione. Redige le linee guida del progetto di sviluppo, definisce le linee di indirizzo con cui realizzare la gestione della Azienda Agricola Suvignano attraverso Ente Terre Regionali Toscane. Le sopra richiamate linee guida e indirizzi, stabilite dal tavolo di coordinamento, rappresenteranno gli indirizzi degli enti firmatari e saranno assunte dalla Giunta Regionale per la definizione delle Direttive per la redazione della proposta del Piano delle attività di Ente Terre Regionali Toscane ai sensi dell’articolo 10, comma 1, della l.r. 80/2012; a tal fine nelle Direttive ad Ente Terre da parte della Giunta Regionale sarà prevista una specifica sezione inerente l’azienda Agricola Suvignano.
5. Il tavolo si riunisce a cadenza semestrale per monitorare l’andamento della gestione.
6. La partecipazione al Tavolo è a titolo gratuito.
Articolo 6
Integrazioni o modifiche
1. È facoltà delle parti procedere in ogni tempo, di comune accordo, a integrazioni e modifiche del presente accordo che si dovessero manifestare utili o necessarie alla prosecuzione o al miglioramento delle attività della Azienda Suvignano.
Articolo 7
Monitoraggio e Controllo
1. Le modalità di monitoraggio e controllo, al fine di verificare che gli obiettivi prefissati nel presente accordo siano stati raggiunti, saranno stabilite con atto successivo dal Tavolo di coordinamento di cui all’art. 5.
Articolo 8
Durata
Il presente accordo ha durata 10 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato, d’intesa tra le parti, previa approvazione dei rispettivi organi.
Articolo 9
Disposizioni finali
1. Le parti si avvarranno delle proprie strutture per l’attuazione del seguente accordo.
2. Il presente accordo è a titolo gratuito.
3. I rapporti tra le parti sono improntati ai principi di celerità, trasparenza ed efficacia.
0.Xx presente accordo può essere risolto su richiesta di ciascuna delle parti per grave inadempienza di una delle controparti agli impegni assunti in base all’accordo stesso. In tal caso, la parte interessata notificherà alle altre parti la propria intenzione di avvalersi della presente clausola, invitando quella inadempiente a provvedere entro il termine, comunque non inferiore a quindici giorni, indicato nella medesima comunicazione. Decorso il predetto termine, se la parte inadempiente non avrà provveduto, la risoluzione dell’accordo avverrà di pieno diritto, fatti salvi gli obblighi derivanti da inadempimento colposo.
5. Resta salva la facoltà delle parti di recedere in qualunque momento, mediante lettera raccomandata, dagli impegni assunti con il presente accordo, qualora intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all’atto della stipula dell’accordo e rendano impossibile o inopportuna la sua conduzione a termine.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente atto si applicano le vigenti norme del Codice Civile.
7. Nel caso di controversie che dovessero insorgere in ordine all’interpretazione ed applicazione del presente accordo, le parti si impegnano a comporre amichevolmente e secondo equità le controversie medesime. Resta inteso che eventuali controversie non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività.
8. Il presente accordo è sottoscritto in forma digitale.
Data
Regione Toscana, Assessore alla Presidenza
Regione Toscana, Assessore alla Agricoltura
Ente Terre Regionali Toscane
Comune di Monteroni D’Arbia Comune di Murlo
DEL RE CLAUDIO TERRE REGIONALI
TOSCANE/00316400530 25.10.2018 07:37:47 UTC